(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
1. Tra le parti si svolgono le  opportune  consultazioni  al  massimo
livello politico. 
2. A livello ministeriale, il dialogo  politico  avviene  nell'ambito
del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale
di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.