(Accordo - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con  la  controparte
stiano   verificandosi   pratiche    di    dumping,    nell'accezione
dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul
commercio, essa puo' adottare le misure  adeguate  nei  confronti  di
tali pratiche in conformita' dell'Accordo  relativo  all'applicazione
dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul
commercio, della relativa legislazione interna e delle  condizioni  e
procedure di cui all'articolo 34.