ARTICOLO 30 Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.