(Accordo - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
1. Nel caso  in  cui  la  Comunita'  o  la  Romania  assoggettino  le
importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui
all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a  fornire
tempestive informazioni sull'andamento dei flussi  commerciali,  esse
ne informano la controparte. 
2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di  adottare
le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica  il
paragrafo 3, lettera d), il  piu'  rapidamente  possibile,  la  parte
interessata,  sia  essa  la  Comunita'  o  la  Romania,  fornisce  al
Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine  di
cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 
Nella scelta delle misure si deve dare  la  priorita'  a  quelle  che
perturbano meno il funzionamento dell'accordo. 
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio
di  associazione  e  sono   oggetto   di   consultazioni   periodiche
nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di  determinare
un calendario per la loro abolizione  non  appena  lo  consentano  le
circostanze. 
3. Ai  fini  dell'applicazione  del  paragrafo  2,  si  applicano  le
seguenti disposizioni. 
a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta'  generate  dalla
   situazione di cui a detto articolo  vengono  sottoposte  all'esame
   del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte  le  misure
   necessarie per porvi fine. 
  Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non 
  abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia 
  stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni 
  da quando e' stata sollevata la questione, la parte importatrice 
  puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La 
  portata di dette misure non deve accedere quanto e' necessario  per
porre riparo alle difficolta' insorte. 
b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e'
   informato del caso di dumping non appena le autorita' della  parte
   importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora  non  si  sia  posta
   fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente
   entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta  al
   Consiglio di associazione, la parte importatrice puo' adottare  le
   misure adeguate. 
c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta'  generate  dalle
   situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame
   del Consiglio di associazione. 
  Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione 
  necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia 
  preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata 
  sottoposta la questione, la parte esportatrice  puo'  applicare  le
misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. 
d) Qualora  circostanze  eccezionali  che  richiedono  un  intervento
   immediato rendano impossibile un'informazione  o,  a  seconda  dei
   casi, un esame preventivo,  la  parte  interessata,  sia  essa  la
   Comunita' o  la  Romania,  puo'  applicare  immediatamente,  nelle
   situazioni specificate negli articoli  30,  31  e  32,  le  misure
   precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte
   alla situazione; il Consiglio  di  associazione  ne  viene  subito
   informato.