ARTICOLO 34 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Romania assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte. 2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si deve dare la priorita' a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni. a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve accedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata sottoposta la questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunita' o la Romania, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.