(Accordo - art. 45)
                             CAPITOLO II 
                            Stabilimento 
                             ARTICOLO 45 
1. A partire dall'entrata  in  vigore  dell'accordo,  ciascuno  Stato
membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato
alle proprie societa' e ai propri cittadini per  lo  stabilimento  di
societa' e  cittadini  rumeni  e  per  le  attivita'  di  societa'  e
cittadini rumeni stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per  i
settori specificati nell'allegato XVI. 
2.  Fatte  salve  le  disposizioni  del  paragrafo   3,   a   partire
dall'entrata in vigore dell'accordo la Romania accorda un trattamento
non meno favorevole di quello concesso alle  proprie  societa'  e  ai
propri  cittadini  per  lo  stabilimento  di  societa'  e   cittadini
comunitari e per le attivita'  di  societa'  e  cittadini  comunitari
stabiliti  sul  suo  territorio,  fatta  eccezione  per   i   settori
specificati nell'allegato XVII. Qualora  le  leggi  e  i  regolamenti
esistenti in Romania all'entrata in vigore dell'accordo non accordino
tale trattamento alle societa' e ai cittadini comunitari  per  alcune
attivita' economiche, la Romania modifica dette leggi  e  regolamenti
in modo da garantire tale trattamento entro e non oltre la  fine  del
quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 
3.  Per  quanto  riguarda  i  settori  e  gli   aspetti   specificati
nell'allegato XVIII, fatta eccezione per le attivita' bancarie di cui
alla legge n. 33 del 1991, la  Romania  accorda  progressivamente,  e
comunque entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo
7, un trattamento non meno favorevole di quello accordato  ai  propri
cittadini e alla proprie societa' per lo stabilimento di  societa'  e
cittadini della Comunita'. Per quanto riguarda le suddette  attivita'
bancarie, il trattamento nazionale e' riconosciuto entro e non  oltre
la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente
accordo. 
4. Nel corso dei periodi transitori di cui ai paragrafi  2  e  3,  la
Romania  non  adotta  nuovi  regolamenti  o  misure  che  introducano
discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di
societa' e cittadini comunitari  sul  suo  territorio  rispetto  alle
societa' e ai cittadini rumeni. 
5. Ai fini del presente accordo, 
a) per "stabilimento" si intende 
  i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e 
      svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori 
      autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare 
      societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e 
      iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione 
      sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso 
      al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del 
      presente capitolo non si applicano alle persone  che  non  sono
unicamente lavoratori autonomi; 
 ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e 
      svolgere attivita' economiche  attraverso  la  creazione  e  la
gestione di succursali, filiali e agenzie; 
b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di  fatto
controllata dalla prima societa'; 
c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le  attivita'
   di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 
6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, punto  i),
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunita' di
accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di
cui  all'allegato  XVIII  e  l'inserimento  di  aspetti  e  questioni
compresi negli allegati XVI e XVII nel campo  di  applicazione  delle
disposizioni dei paragrafi 1 - 4 del presente  articolo.  I  suddetti
allegati possono  essere  emendati  su  decisione  del  Consiglio  di
associazione. 
Una volta scaduti i periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3,  il
Consiglio di associazione puo',  in  via  eccezionale,  su  richiesta
della Romania e qualora se ne presentasse la necessita', decidere  di
prolungare per un periodo limitato  la  durata  di  tali  periodi  di
transizione per determinati aspetti o questioni. 
7. Fatte salve le  disposizioni  del  presente  articolo,  a  partire
dall'entrata  in  vigore  dell'accordo,   le   societa'   comunitarie
stabilite in  territorio  rumeno  hanno  il  diritto  di  acquistare,
utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari  nonche',  per
quanto riguarda la proprieta' pubblica, i  terreni  e  il  patrimonio
forestale, il diritto di locazione, quando  essi  siano  direttamente
necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui  essi
sono stabiliti in tale territorio.  Tale  diritto  non  comprende  lo
stabilimento ai fini di svolgere  attivita'  di  compravendita  o  di
agenzia nel settore delle  proprieta'  immobiliari  e  delle  risorse
naturali. 
La Romania riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di  societa'
comunitarie stabilite in Romania entro e non  oltre  il  termine  dei
primi cinque anni  a  partire  dalla  data  in  vigore  del  presente
accordo. 
La Romania riconosce tali diritti ai cittadini  comunitari  stabiliti
sul suo territorio in qualita' di lavoratori  autonomi  entro  e  non
oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.