CAPITOLO II Stabilimento ARTICOLO 45 1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini rumeni e per le attivita' di societa' e cittadini rumeni stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Romania accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e ai propri cittadini per lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari e per le attivita' di societa' e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVII. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti in Romania all'entrata in vigore dell'accordo non accordino tale trattamento alle societa' e ai cittadini comunitari per alcune attivita' economiche, la Romania modifica dette leggi e regolamenti in modo da garantire tale trattamento entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Per quanto riguarda i settori e gli aspetti specificati nell'allegato XVIII, fatta eccezione per le attivita' bancarie di cui alla legge n. 33 del 1991, la Romania accorda progressivamente, e comunque entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini e alla proprie societa' per lo stabilimento di societa' e cittadini della Comunita'. Per quanto riguarda le suddette attivita' bancarie, il trattamento nazionale e' riconosciuto entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 4. Nel corso dei periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, la Romania non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle societa' e ai cittadini rumeni. 5. Ai fini del presente accordo, a) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le societa', il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie; b) per "succursale" di una societa' si intende una societa' di fatto controllata dalla prima societa'; c) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, punto i), Il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIII e l'inserimento di aspetti e questioni compresi negli allegati XVI e XVII nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 - 4 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione. Una volta scaduti i periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Romania e qualora se ne presentasse la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata di tali periodi di transizione per determinati aspetti o questioni. 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, le societa' comunitarie stabilite in territorio rumeno hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda la proprieta' pubblica, i terreni e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Tale diritto non comprende lo stabilimento ai fini di svolgere attivita' di compravendita o di agenzia nel settore delle proprieta' immobiliari e delle risorse naturali. La Romania riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di societa' comunitarie stabilite in Romania entro e non oltre il termine dei primi cinque anni a partire dalla data in vigore del presente accordo. La Romania riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualita' di lavoratori autonomi entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.