ARTICOLO 67 1. La Romania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti. 2. Entro la stessa scadenza, la Romania presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XIX, paragrafo 1) delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Romania riconosce un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo in base a qualsiasi accordo bilaterale.