(Accordo - art. 67)
                             ARTICOLO 67 
1. La  Romania  continua  a  migliorare  la  tutela  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale,  industriale  e  commerciale,  al  fine  di
assicurare, entro la fine del quinto anno successivo  all'entrata  in
vigore  dell'accordo,  un  livello  di  protezione  simile  a  quello
esistente  nella  Comunita',  ivi  compresi  comparabili   mezzi   di
esercizio di tali diritti. 
2. Entro la stessa scadenza, la Romania presenta domanda di  adesione
alla Convenzione di Monaco sulla concessione  del  brevetto  europeo,
del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre  convenzioni  multilaterali
sui diritti di proprieta' intellettuale,  industriale  e  commerciale
(di cui all'allegato XIX, paragrafo 1) delle quali gli  Stati  membri
sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri. 
3. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
Romania riconosce  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello
concesso  a  qualsiasi  paese  terzo  in  base  a  qualsiasi  accordo
bilaterale.