(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 564 
   L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 2. - (Riduzione delle agevolazioni in  materia  di  societa'
cooperative e loro consorzi). - 1. Le societa'  cooperative,  e  loro
consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  all'imposta  sul
patrimonio netto delle imprese anche per la  parte,  finora  esclusa,
costituita dalle riserve indivisibili di cui  all'articolo  12  della
legge 16 dicembre 1977, n. 904. 
   2. Per le societa' cooperative, e loro  consorzi,  esistenti  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  istituita  una
imposta  straordinaria  sul  patrimonio  netto  delle   imprese   per
l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di  una  aliquota
dell'1,15  per  cento  sull'ammontare  della  media   delle   riserve
indivisibili   iscritte   nel   bilancio   degli   esercizi    chiusi
successivamente alla data del 30 settembre 1992. 
   3. Le societa' cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse
dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo. 
   4. L'imposta straordinaria  deve  essere  versata  secondo  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge  30  settembre
1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  novembre
1992, n. 461. E' consentito posticipare  il  versamento  del  50  per
cento del dovuta fino al 15 dicembre 1995, con  l'applicazione  degli
interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma  2-bis,  del  citato
decreto-legge n.  394  del  1992;  nel  patrimonio  netto,  cui  sono
imputabili  sia  l'imposta  patrimoniale  ordinaria   sia   l'imposta
patrimoniale straordinaria, si intendono a  tal  fine  ricomprese  le
riserve indivisibili. 
   5. Le societa' cooperative, e  loro  consorzi,  che  abbiano  gia'
versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la
parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione  dall'imposta
di cui al  comma  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il  31  gennaio  1995  sono
stabilite le modalita' di attuazione della  disposizione  di  cui  al
presente comma. 
   6. Le assegnazioni  di  seconde  case  a  favore  dei  soci  delle
cooperative   cessano   di   essere   agevolate.    Conseguentemente,
nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.
165, dopo le parole: "di  alloggi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
adibiti ad abitazione principale,". 
   7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
alla nota 2, le parole: "societa' cooperative" sono sostituite  dalle
seguenti: "cooperative sociali". 
   8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il  n.  27-ter)  e'
abrogato. 
   9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
il n. 41-bis) e ' sostituito dal seguente: 
   "41-bis) prestazioni  socio-sanitarie,  educative,  di  assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili, in favore  degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti  e  malati  di  AIDS,
degli  handicappati  psicofisici,  dei  minori,  anche  coinvolti  in
situazioni di disadattamento e di  devianza,  rese  da  organismi  di
diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute  che  erogano
assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, o da  enti  aventi  finalita'  di  assistenza  sociale,
nonche' da cooperative e  loro  consorzi,  sia  direttamente  che  in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale". 
   10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di
cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  sostituito
dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da  contratti  conclusi
entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo  Stato
e  con  gli  altri  enti  ed  istituti  indicati  nell'ultimo   comma
dell'articolo 6 del citato decreto n.  633  del  1972,  e  successive
modificazioni, che  siano  fatturate  e  registrate  ai  sensi  degli
articoli  21,  23  e  24   dello   stesso   decreto,   e   successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 1994. 
   11. Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
sostituito dal comma 9 del presente articolo, non  sono  comprese  le
prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del
predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.". 
   Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
   Art. 2-bis. - (Accertamento con adesione del contribuente ai  fini
delle imposte sul reddito e dell'IVA). - 1. Ai fini delle imposte sul
reddito e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  la  rettifica  delle
dichiarazioni   puo'   essere   definita,   con   unico   atto,    in
contraddittorio e  con  adesione  del  contribuente,  a  norma  delle
disposizioni seguenti. 
   2. La definizione non e' ammessa quando sulla base degli elementi,
dati e notizie a conoscenza dell'ufficio e'  configurabile  l'obbligo
di denunzia  all'autorita'  giudiziaria  per  i  reati  di  cui  agli
articoli da  1  a  4  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.  516,  e
successive modificazioni. Tale disposizione si applica  anche  quando
per i medesimi reati risulta essere stato presentato  rapporto  dalla
Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale. 
   3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza
e l'imputazione a periodo dei  componenti  positivi  e  negativi  del
reddito di impresa o di lavoro  autonomo  ed  ha  effetto  anche  per
l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di
rettifica, ai fini  di  tale  ultima  imposta  il  contribuente  puo'
richiedere la definizione, anche parziale nel caso in  cui  ricorrano
le  fattispecie  previste  dalla  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  e
successive modificazioni, e  dal  relativo  decreto  ministeriale  di
attuazione del 1 settembre 1931, la quale ha effetto, con unico  atto
ai sensi del comma 1 e  del  presente  comma,  anche  ai  fini  delle
imposte sul reddito. L'imposta sul valore  aggiunto  viene  liquidata
sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno
che questi effettui esclusivamente operazioni esenti. 
   4. Per la definizione il contribuente si puo'  fare  rappresentare
con procura speciale non autenticata. La  definizione  si  perfeziona
con  il  pagamento  delle   maggiori   somme   dovute   per   effetto
dell'adesione,   che   sono    versate    in    base    alle    norme
sull'autoliquidazione. 
   5.  L'accertamento  definito  con  adesione  non  e'  soggetto  ad
impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio
e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo
per  il  Servizio  sanitario  nazionale.  A  seguito  di  definizione
mediante  adesione  del  contribuente,  le  sanzioni   per   infedele
dichiarazione,  le  sanzioni  inerenti  ad  adempimenti  relativi  al
periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni  definite  e
ogni altra sanzione connessa con irregolarita' o omissioni rilevabili
dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto
del minimo. 
   6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni necessarie: 
     a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della
istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione,
secondo criteri di efficienza e di trasparenza; 
     b) per la determinazione delle  modalita'  di  accertamento  con
adesione basate su parametri  oggettivi,  coefficienti  presuntivi  e
studi di settore  nonche'  delle  modalita'  e  dei  termini  per  il
pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione. 
   7.  Cessano  di  avere  efficacia   le   norme   in   materia   di
determinazione delle quote di capacita' operativa degli uffici  delle
entrate e della Guardia di finanza, da  destinare  ai  controlli  dei
contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore
al contributo diretto lavorativo, di cui  al  comma  1  dell'articolo
62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
   8. I  contribuenti  che  aderiscono  all'accertamento  di  cui  al
presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla  conservazione
delle strutture e  dei  documenti  contabili  relativi  all'esercizio
oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA. 
   9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438, con i  quali  sono  determinati  i  coefficienti  presuntivi  di
compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994. 
   Art. 2-ter. - (Accertamento con adesione ai fini di altre  imposte
indirette). - 1. La definizione in contraddittorio, con adesione  del
contribuente,  e'  applicabile,  alle  medesime  condizioni  di   cui
all'articolo 2-bis, nei confronti dei contribuenti,  con  riferimento
alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro,  ipotecaria,
catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed  ha
per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio  dei
beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le  singole  leggi
d'imposta,  separatamente  per   ciascun   atto   d'imposizione.   La
liquidazione  e  la  riscossione  delle  somme  dovute  per   effetto
dell'adesione di cui all'articolo 2-bis, sono effettuate direttamente
dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano nei casi  di  esclusione  della  rettifica  previsti
dalle  leggi  vigenti  per  talune  categorie  di  beni   e   diritti
nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale. 
   2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle
modalita'  dell'accertamento  con  adesione   basate   su   parametri
oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi
di mercato nelle varie aree geografiche, con  specifiche  distinzioni
per zone aventi caratteristiche similari, nonche' su studi  idonei  a
realizzare la massima trasparenza e aderenza alla  realta'  economica
dei valori oggetto della rettifica. 
   Art. 2-quater. - (Autotutela). - 1. Con decreti del Ministro delle
finanze sono indicati  gli  organi  dell'Amministrazione  finanziaria
competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o  di
revoca,  anche  in  pendenza  di  giudizio   o   in   caso   di   non
impugnabilita', degli atti illegittimi o infondati.  Con  gli  stessi
decreti sono definiti i criteri di economicita' sulla base dei  quali
si inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione. 
   Art. 2-quinquies. - (Chiusura delle liti fiscali pendenti).  -  1.
Le liti fiscali, pendenti alla data del 17 novembre 1994 dinanzi alle
commissioni tributarie in  ogni  grado  del  giudizio  e  quelle  che
possono insorgere per atti notificati entro  la  medesima  data,  ivi
compresi i processi verbali di constatazione  per  i  quali  non  sia
stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite,
a domanda del ricorrente: 
     a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite  e'
di importo fino a lire 2 milioni; 
     b) con il pagamento di una somma pari al  dieci  per  cento  del
valore della lite, se questo e' di importo superiore a lire 2 milioni
e fino a lire 20 milioni. 
   2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni  e
donazioni,   di   registro,   ipotecaria,   catastale   e    comunale
sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia  in
possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior
imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo  stesso  puo'
effettuare il pagamento delle  somme  indicate  al  comma  1  in  via
provvisoria,  salvo  conguaglio   sulla   base   della   liquidazione
effettuata da parte dell'ufficio  competente  entro  il  31  dicembre
1995. 
   3. I pagamenti previsti  nel  comma  1  sono  effettuati  mediante
versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera
a) del comma 1 e con l'osservanza delle  norme  sull'autoliquidazione
per le somme  di  cui  alla  lettera  b)  del  medesimo  comma  1.  I
versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata. 
   4. Ai fini del presente articolo: 
     a) per lite fiscale  si  intende  la  contestazione  relativa  a
ciascun atto di imposizione o di irrogazione  di  sanzioni  impugnato
considerando,  comunque,  lite  fiscale  autonoma   quella   relativa
all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; 
     b) per valore  della  lite  si  intende  l'importo  dell'imposta
accertata  al  netto  degli  interessi  e  delle  eventuali  sanzioni
irrogate con lo stesso atto  impugnato;  in  caso  di  liti  relative
esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore e'  costituito
dalla somma di queste; il valore delle liti  in  materia  di  imposte
sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria,  catastale  e
comunale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dalla
imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il  giudizio  e'
pendente, dopo che e' intervenuta decisione di commissione tributaria
in qualsiasi grado di giudizio, l'importo  da  assumere  a  base  del
calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque
il valore accertato; 
     c) in mancanza di avviso di accertamento  e  quando  i  processi
verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo,  l'importo
della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite e'  il
minimo previsto; 
     d) la lite e' pendente anche nel caso che il ricorso  presentato
sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio; 
     e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non  rileva
ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale. 
   5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino  al  15  dicembre
1994; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza di discussione
nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza  medesima  a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme  di  cui
al comma 1 estingue il giudizio. 
   6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento  e'  previsto
dalle vigenti  disposizioni  di  legge  in  ipotesi  di  pendenza  di
giudizio, anche se non ancora iscritte a  ruolo  o  liquidate;  dette
somme,  a  seguito  delle  definizioni,  sono   riscosse   a   titolo
definitivo. La definizione non da' comunque luogo  alla  restituzione
delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente. 
   7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere  oggetto
della conciliazione prevista nell'articolo 2-sexies. 
   8. Il pagamento del dieci per cento del valore  della  lite,  come
stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il  limite
di lire 20 milioni estingue le  controversie  per  l'imposta  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
   9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le  modalita'  per
la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il
controllo delle stesse e le modalita' per l'estinzione dei giudizi, e
le altre norme occorrenti per l'applicazione del  presente  articolo,
fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo  il
15  dicembre  1994.  Limitatamente  alle  liti  fiscali  che  possono
insorgere a seguito di processi verbali di constatazione  di  cui  al
comma 1, il pagamento deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni
dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento
in misura inferiore a  quella  dovuta  qualora  sia  riconosciuta  la
scusabilita'  dell'errore  e'  consentita  la  regolarizzazione   del
pagamento medesimo. 
   10.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non   sono
applicabili nei confronti  dei  contribuenti  che  hanno  chiesto  la
definizione della lite ai  sensi  dell'articolo  53  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e in ogni caso non danno  diritto  a  rimborsi
per le somme gia' versate. 
   11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di  perdita  dei
benefici fiscali prevista dall'articolo 46 della  legge  28  febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, l'ultimo periodo  del  primo
comma   dell'articolo   citato   e'    sostituito    dal    seguente:
"L'interessato, a pena di decadenza  dai  benefici,  deve  presentare
all'ufficio  del  registro  copia  del  provvedimento  definitivo  di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel  caso  che  questo
non sia intervenuto,  a  richiesta  dell'ufficio,  dichiarazione  del
comune  che  attesti  che  la  domanda   non   ha   ancora   ottenuto
definizione". 
   12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente   decreto   concernenti   il   mancato
adempimento  del  disposto  dell'articolo  46,  primo  comma,  ultimo
periodo,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,   e   successive
modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli
obblighi previsti dallo  stesso  articolo  46,  primo  comma,  ultimo
periodo, come modificato dal comma 11 del  presente  articolo,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 
   Art. 2-sexies. - (Conciliazione giudiziale). - 1. Nel decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo  l'articolo
20, e' inserito il seguente: 
   "Art. 20-bis. - (Conciliazione). - 1. Se la  controversia  involge
questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti
puo' proporre in udienza all'altra parte la  conciliazione  totale  o
parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione puo' essere
esperito anche dal collegio.  La  conciliazione,  comunque,  non  da'
luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore. 
   2. Ciascuna delle parti puo' proporre la conciliazione anche prima
dell'udienza con atto scritto che deve  essere  comunicato  all'altra
parte e depositato in segreteria. 
   3. L'ufficio puo', comunque, depositare in segreteria una proposta
di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito.  In  tal
caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso
delegato,  se  ravvisa  la  sussistenza  dei  presupposti   e   delle
condizioni di ammissibilita', dichiara, con decreto, l'estinzione del
giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di  conciliazione  e
il decreto tengono luogo del processo verbale  di  cui  al  comma  4.
Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il
presidente della  commissione  fissa  l'udienza  di  discussione  del
ricorso o  rinvia  all'udienza  gia'  fissata.  Il  provvedimento  e'
depositato entro dieci  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data,
nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve
essere effettuato il versamento delle somme dovute con  le  modalita'
indicate nel comma 4. 
   4. Nel caso in cui  la  conciliazione  avviene  in  udienza  e  la
commissione ritiene sussistenti i  presupposti  e  le  condizioni  di
ammissibilita',  viene  redatto   apposito   processo   verbale   che
costituisce titolo per la riscossione  delle  somme  dovute  mediante
versamento diretto  da  effettuare  entro  venti  giorni  dalla  data
dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
non e' applicabile il comma 5 del presente articolo. 
   5.  In  caso  di  conciliazione  le  sanzioni  amministrative   si
applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. 
   6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  stabilite  le  disposizioni
occorrenti per l'applicazione del presente articolo.". 
   2. Per i giudizi pendenti alla  data  del  17  novembre  1994,  le
disposizioni di cui all'articolo 20-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1  del
presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio. 
   Art. 2-septies. -  (Responsabilita'  patrimoniale  dei  dipendenti
dell'Amministrazione   finanziaria).   -   1.    Nell'attivita'    di
interpretazione   delle   disposizioni   tributarie   e,    comunque,
nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli  2-bis,  2-
quater e 2-sixies i dipendenti dell'Amministrazione  finanziaria  che
svolgono le relative funzioni  rispondono  patrimonialmente  solo  in
caso di danno cagionato per dolo o colpa grave. 
   2. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto il Governo  emana  appositi
regolamenti volti ad introdurre il principio  della  trasparenza  nei
rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti,  ispirandosi
al criterio della  responsabilizzazione  degli  organi  di  controllo
nell'espletamento  delle  loro  funzioni,  ed  individuando  apposite
modalita'  di  penalizzazione  dei  comportamenti   che   determinino
l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso. 
   Art.  2-octies.  -  (Ritardati  versamenti  dell'imposta  sul  gas
metano). - 1. In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  5  del
decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas  metano,  e
relativa addizionale regionale nonche',  per  l'imposta  sostitutiva,
versate nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 30  giugno  1994,  con  non
oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito,  e'  dovuto
il solo interesse legale. I versamenti gia' effettuati devono  essere
comunque interamente imputati  all'imposta.  Le  somme  eventualmente
gia' corrisposte, a titolo di  sanzione,  anche  ove  non  sia  stato
presentato ricorso, costituiscono un anticipo  sui  versamenti  delle
imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
   Art.  2-nonies.  -  (Disposizioni  concernenti   alcuni   soggetti
titolari di partita IVA). - 1. I soggetti cui e' stato attribuito  il
numero di partita IVA, che non abbiano  effettuato  nell'ultimo  anno
alcuna operazione imponibile e non imponibile,  possono  chiedere  la
chiusura   della   posizione   ed   estinguere   contestualmente   la
irregolarita'   derivante   dalla   mancata    presentazione    delle
dichiarazioni  IVA,   nonche'   delle   dichiarazioni   dei   redditi
limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi
pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario,
comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di
lire 100.000 presso gli uffici IVA  competenti  entro  il  30  giugno
1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
autorizzato ad emanare  un  decreto  ministeriale  per  regolamentare
quanto disposto con il presente articolo. 
   Art. 2-decies. - (Modifica  della  normativa  sulla  tenuta  delle
scritture contabili individuali). - 1. La  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,  e'  sostituita
dalla seguente: 
     "c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e  dei
soggetti di cui  all'articolo  19,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni ed integrazioni". 
   Art. 2-undecies. - (Disposizioni  per  il  personale  imbarcato  e
norme agevolative per il settore agricolo). - 1. Le liti fiscali,  di
valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo  e  di
registro  dovute  per  i  contratti  di  arruolamento  del  personale
imbarcato su navi che esercitano  la  pesca  marittima,  e  risultano
assegnate alle  categorie  di  cui  all'articolo  8  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, possono essere definite,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2-quinquies, con il  pagamento  del  10  per  cento  del
valore della lite, cosi' come  definito  dal  comma  4  dello  stesso
articolo 2-quinquies. 
   2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto i contratti di cui al comma  1  sono
esenti  dalle  imposte  di  bollo  e  di  registro,  ancorche',   per
disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione  e  redatti  in
forma pubblica. 
   3. Il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, e' sostituito dal seguente: 
   "6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in  allevamento,  nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: 
    gasolio ................ 13 per cento dell'aliquota normale; 
    benzina ................ 55 per cento dell'aliquota normale. 
   L'agevolazione per la benzina e' limitata alle  macchine  agricole
con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite  a  lavori
per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. 
   L'agevolazione viene concessa,  anche  mediante  crediti  o  buoni
d'imposta,  sulla  base  di  criteri  stabiliti,  in  relazione  alla
estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione
delle macchine agricole effettivamente utilizzate,  con  decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali". 
   4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si  provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti  dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 3. 
   Art. 2-duodecies. - (Tasse  e  diritti  sugli  aeromobili).  -  1.
L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202,  e'  abrogato.
Sono altresi' considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per
il mancato rispetto di tali norme. 
   2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione
generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n.  324,
e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  aprile  1993,  sono
raddoppiati. 
   3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2  e'
destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori  per
l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto  del
Ministro dei trasporti e  della  navigazione  da  emanarsi  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e per la  restante  parte  a  copertura  di  quanto
previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2-terdecies. 
   Art.  2-terdecies.  -   (Proroga   di   disposizioni   concernenti
agevolazioni ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto).  -  1.  Le
disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18  settembre
1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano  nel  senso
che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del
31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della  legge  23
dicembre 1992, n. 500, per  le  specifiche  cessioni  di  beni  e  le
prestazioni  di  servizi,  anche  professionali,  contemplati   dalle
disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  risultino
effettivamente e regolarmente iniziate. 
   2. Ai relativi oneri, valutati  in  lire  25  miliardi  annui,  si
provvede  con  quota  parte  del  maggior  gettito  derivante   dalla
disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2-duodecies del presente
decreto. 
   Art.  2-  quattuordecies.  -  (Efficacia  di  norme).  -   1.   Le
disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-terdecies hanno effetto  dal
17 novembre 1994. 
   2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  20,
21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di  avere
efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994". 
   All'articolo 3: 
     al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
17 settembre 1994, n. 538", sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui
all'articolo 2-bis del presente decreto"; 
     al comma 1, dopo la parola: "uffici", e' inserita  la  seguente:
"anche"; 
     al comma 2, le parole: "entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto". 
     All'articolo 4, al comma 1, le parole: "dagli articoli 1 e 4 del
decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538,  e  dall'articolo  3",  sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-bis, 2-sexies e 3". 
   All'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
     "1-bis. Alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano comunque il Titolo VI  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni,  e  le
relative norme di attuazione".