(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
              AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 
   Le disposizioni della  presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi fiscali di cui  beneficiano  gli  agenti  diplomatici  o  i
funzionari consolari in virtu'  delle  regole  generali  del  diritto
internazionale o di disposizioni di accordi particolari.