(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
                 Applicazione di disposizioni varie 
1. Qualora una questione sia disciplinata sia  dal  presente  Accordo
che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito  le  due
Parti Contraenti,  ovvero  sia  diversamente  regolata  da  norme  di
diritto  internazionale  generale,  verranno  applicate  alle   Parti
Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta  in  volta
piu' favorevoli al loro caso. 
2.  Qualora  una  Parte  Contraente,   in   conformita'   di   leggi,
regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia  adottato,  per
gli investitori dell'Altra, una normativa piu' vantaggiosa di  quella
prevista dal  presente  Accordo,  verra'  agli  stessi  riservato  il
trattamento piu' favorevole.