(Accordo - art. I)
                               ACCORDO 
     FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA 
        REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE 
                         DEGLI INVESTIMENTI 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Indonesia (qui di seguito denominati Parti): 
  Desiderando intensificare  la  cooperazione  economica  fra  i  due
Paesi; 
  Intendendo creare condizioni favorevoli  per  gli  investimenti  da
parte di investitori di entrambi i Paesi: 
  Riconoscendo che la promozione e la reciproca  protezione  di  tali
investimenti,  in  base  agli  Accordi  internazionali,  stimoleranno
singole  iniziative  imprenditoriali  e  favoriranno   un   benessere
economico nelle due Parti. 
                    hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
  Ai fini del presente Accordo: 
1. Per "investimento" si intende ogni bene investito o reinvestito da
investitori cittadini di una  Parte  nel  territorio  dell'altra,  in
conformita'  alle   leggi   e   ai   regolamenti   di   quest'ultima,
comprendendo, per quanto in modo non esclusivo: 
  a) beni immobili ed immobili, nonche'  ogni  altro  diritto,  quali
ipoteche, pegni, privilegi e similari diritti; 
  b) azioni, quote di partecipazione ed obbligazioni  di  societa'  e
interessi nella proprieta' di tali societa', nonche' titoli di  Stato
e titoli pubblici in genere; 
  c) crediti per  somme  utilizzate  per  costituire  risorse  aventi
valore economico, nonche' crediti per  qualsiasi  prestazione  avente
valore economico; 
  d) diritti di proprieta' intellettuale, inclusi  diritti  d'autore,
marchi registrati, brevetti, design  industriali,  know-how,  segreti
commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento; 
  e) concessioni rilasciate  per  legge  o  per  contratto,  comprese
quelle di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. 
2. Per "investitore" si intende ogni persona  fisica  o  giuridica  o
societa', avente nazionalita' di una Parte o che abbia  effettuato  o
effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte. 
3. Per "persona giuridica" o "societa'" si intende: 
  a) per la Repubblica Italiana: 
 ogni societa' a responsabilita' limitata costituita  nel  territorio
della Repubblica Italiana, o ogni persona giuridica  riconosciuta  in
conformita' con la sua legislazione; 
  b) per la Repubblica di Indonesia: 
ogni societa' a responsabilita' limitata  costituita  nel  territorio
della Repubblica di Indonesia, o ogni persona giuridica  riconosciuta
in conformita' alla sua legislazione. 
4. Per "persona fisica" si intende: 
  a) per la Repubblica Italiana: 
le persone che, in conformita' alle leggi della Repubblica  Italiana,
sono cittadini italiani; 
  b) per la Repubblica di Indonesia: 
le persone  che,  in  conformita'  alle  leggi  della  Repubblica  di
Indonesia, sono cittadini indonesiani. 
5. Per "utili " o "reddito" si intendono  le  somme  ricavate  ovvero
realizzate, ma non  ancora  incassate,  da  un  investimento  ed,  in
particolare ma non esclusivamente, sono compresi profitti, interessi,
redditi da capitale, dividendi, royalties o compensi vari. 
6. Per "territorio" si intende: 
  a) per la Repubblica Italiana: 
in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri,  anche
le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana abbia
sovranita' od eserciti, secondo il diritto internazionale, diritti di
sovranita' o di giurisdizione; 
  b) per la Repubblica di Indonesia: 
il territorio della Repubblica di Indonesia, come definito dalle  sue
leggi e le aree adiacenti sulle  quali  la  Repubblica  di  Indonesia
abbia  sovranita',  diritti  di   sovranita'   o   giurisdizione   in
conformita' con quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sul Diritto del Mare del 1982.