ARTICOLO X Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti 1. Le controversie fra una Parte e gli investitori dell'altra, saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore interessato potra' a sua scelta, per una risoluzione, sottoporle: a) al Tribunale, e sue successive istanze, della Parte Contraente competente per territorio; b) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati". 3. Una persona giuridica che sia costituita o riconosciuta in conformita' alle disposizioni di legge vigenti nel territorio di una delle Parti e nella quale, prima che insorga una controversia, la maggioranza delle azioni sia di proprieta' degli investitori dell'altra, verra' considerata, per l'applicazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington 18 marzo 1965 e al Regolamento Arbitrale della Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale, come persona giuridica di questa Parte. 4. La Parte che sia parte in una controversia, in qualunque fase del procedimento o dell'esecuzione di un lodo arbitrale, non potra' opporre il fatto che l'investitore, controparte nella medesima controversia, abbia ottenuto, per effetto di un contratto di assicurazione, un risarcimento per tutto o parte dei propri danni o perdite. 5. Nel caso in cui insorgano obiezioni o difficolta' a sottoporre la controversia al "Centro Internazionale per la risoluzione delle Controversie", la questione potra' essere sottoposta ad un Tribunale ad hoc in conformita' al Regolamento Arbitrale della "Commissione ONU per il Diritto Commerciale Internazionale", di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 Dicembre 1976 e secondo le disposizioni del seguente Articolo XI, qualora applicabili. 6. Fintantoche' siano pendenti procedimenti giudiziari avviati per la risoluzione di una controversia, entrambe le Parti si asterranno da ogni sorta di intervento.