(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
         Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti 
1. Le controversie  fra  una  Parte  e  gli  investitori  dell'altra,
saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente. 
2.   Qualora   tali   controversie   non   possano   essere   risolte
amichevolmente entro sei mesi dalla data di  una  richiesta  scritta,
l'investitore interessato potra' a sua scelta, per  una  risoluzione,
sottoporle: 
  a) al Tribunale, e sue successive istanze, della  Parte  Contraente
competente per territorio; 
  b) al "Centro Internazionale per la risoluzione delle  controversie
relative  a  investimenti",  per   l'applicazione   delle   procedure
arbitrali di cui alla Convenzione di Washington  18  marzo  1965  sul
"Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra  Stati
e cittadini di altri Stati". 
3. Una  persona  giuridica  che  sia  costituita  o  riconosciuta  in
conformita' alle disposizioni di legge vigenti nel territorio di  una
delle Parti e nella quale, prima che  insorga  una  controversia,  la
maggioranza  delle  azioni  sia  di  proprieta'   degli   investitori
dell'altra, verra' considerata, per l'applicazione delle procedure di
conciliazione e di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington 18
marzo 1965 e al Regolamento Arbitrale della Commissione  ONU  per  il
Diritto Commerciale Internazionale, come persona giuridica di  questa
Parte. 
4. La Parte che sia parte in una controversia, in qualunque fase  del
procedimento o dell'esecuzione  di  un  lodo  arbitrale,  non  potra'
opporre  il  fatto  che  l'investitore,  controparte  nella  medesima
controversia,  abbia  ottenuto,  per  effetto  di  un  contratto   di
assicurazione, un risarcimento per tutto o parte dei propri  danni  o
perdite. 
5. Nel caso in cui insorgano obiezioni o difficolta' a sottoporre  la
controversia al  "Centro  Internazionale  per  la  risoluzione  delle
Controversie", la questione potra' essere sottoposta ad un  Tribunale
ad hoc in conformita' al Regolamento Arbitrale della "Commissione ONU
per il Diritto Commerciale Internazionale", di cui  alla  Risoluzione
31/98 del 15 Dicembre 1976 e secondo  le  disposizioni  del  seguente
Articolo XI, qualora applicabili. 
6. Fintantoche' siano pendenti procedimenti giudiziari avviati per la
risoluzione di una controversia, entrambe le Parti si  asterranno  da
ogni sorta di intervento.