ARTICOLO XI Regolamento delle Controversie tra le Parti 1. Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti, relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, dovra' essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, essa ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, essa verra', su iniziativa di una di esse, sottoposta alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dalle disposizioni del presente Articolo. 3. IL Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti, in mancanza di altri Accordi, potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia entro tre mesi. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non potesse accettare il predetto incarico, la richiesta sara' fatta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti, o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano, che non sia cittadino di una delle Parti, verra' invitato ad effettuare tali nomine. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale tuttavia potra' stabilire, con propria decisione, che una parte piu' consistente delle spese venga sostenuta da una delle due Parti e tale decisione sara' vincolante per entrambe le Parti. Il Tribunale Arbitrale stabilita' le proprie modalita' di procedura.