(Accordo - art. XI)
                             ARTICOLO XI 
             Regolamento delle Controversie tra le Parti 
1. Ogni controversia che  possa  insorgere  tra  le  Parti,  relativa
all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, dovra'
essere,  per  quanto  possibile,  risolta  amichevolmente   per   via
diplomatica. 
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta  entro  i
sei mesi dalla data in cui una delle Parti ne abbia  fatto  richiesta
scritta all'altra  Parte,  essa  ne  abbia  fatto  richiesta  scritta
all'altra  Parte,  essa  verra',  su  iniziativa  di  una  di   esse,
sottoposta alla competenza di un  Tribunale  Arbitrale  ad  hoc  come
previsto dalle disposizioni del presente Articolo. 
3. IL Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente:  entro
due mesi dalla data di ricezione della richiesta di  arbitrato,  ogni
Parte  nominera'  un  membro  del  Tribunale.   Questi   due   membri
sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato  terzo.
Il Presidente sara' nominato entro tre  mesi  dalla  data  di  nomina
degli altri due membri. 
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le
nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti,  in
mancanza di altri Accordi, potra' richiedere la loro effettuazione al
Presidente della Corte Internazionale di Giustizia  entro  tre  mesi.
Qualora questi sia cittadino di una  delle  Parti,  o  per  qualsiasi
altro motivo non potesse accettare il predetto incarico, la richiesta
sara' fatta al Vice Presidente della Corte. Ove  poi  anche  il  Vice
Presidente sia cittadino di una delle Parti, o  per  qualsiasi  altro
motivo non fosse a lui possibile accettare,  il  membro  della  Corte
Internazionale di Giustizia piu' anziano, che non  sia  cittadino  di
una delle Parti, verra' invitato ad effettuare tali nomine. 
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e  le  sue
decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti sosterra'  le  spese
per il proprio arbitro e quelle per la  propria  partecipazione  alle
udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti  spese  saranno  a
carico delle due Parti in misura uguale. 
  Il Tribunale  Arbitrale  tuttavia  potra'  stabilire,  con  propria
decisione, che una parte piu' consistente delle spese venga sostenuta
da una delle due Parti e tale decisione sara' vincolante per entrambe
le Parti. 
  Il  Tribunale  Arbitrale  stabilita'  le   proprie   modalita'   di
procedura.