(Accordo - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                 Applicazione di Disposizioni varie 
1. Qualora una questione sia disciplinata sia  dal  presente  Accordo
che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito  le  due
Parti Contraenti,  ovvero  sia  diversamente  regolata  da  norme  di
diritto  internazionale  generale,  verranno  applicate  alle   Parti
Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta  in  volta
piu' favorevoli. 
2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di  leggi,  regolamenti,
disposizioni o altre normative di carattere generale abbia  adottato,
per gli investitori dell'altra, un trattamento  piu'  vantaggioso  di
quello previsto dal presente Accordo, verra' a  questi  riservato  il
trattamento piu' favorevole.