ARTICOLO XIII Entrata in vigore, durata e scadenza 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo tre mesi dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica ed esecuzione. Esso rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni e rimarra' successivamente in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni e cosi' via, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto un anno prima della data di scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli I a XII rimarranno in vigore per altri 10 anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO in triplice copia a Roma il 25 aprile 1991 in lingua italiana, indonesiana ed inglese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di controversie relative all'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI INDONESIA Parte di provvedimento in formato grafico