(Accordo - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                Entrata in vigore, durata e scadenza 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo tre mesi dalla data in
cui  le  due  Parti  Contraenti  si  saranno  notificate   l'avvenuto
espletamento  delle  rispettive  procedure  interne  di  ratifica  ed
esecuzione. 
  Esso rimarra' in vigore per  un  periodo  di  10  anni  e  rimarra'
successivamente in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni e cosi'
via, salvo che una delle  due  Parti  non  lo  abbia  denunciato  per
iscritto un anno prima della data di scadenza. 
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di  scadenza  del
presente Accordo, le disposizioni degli articoli I a  XII  rimarranno
in vigore per altri 10 anni a partire  dalla  data  di  scadenza  del
presente Accordo. 
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente delegati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO in triplice copia a Roma il 25 aprile 1991 in lingua  italiana,
indonesiana ed inglese. I tre testi fanno ugualmente fede. In caso di
controversie relative all'interpretazione, fara'  fede  il  testo  in
lingua inglese. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                          PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                          REPUBBLICA DI INDONESIA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico