(Accordo - art. II)
                             ARTICOLO II 
             Promozione e Protezione degli Investimenti 
1. Ciascuna Parte incoraggera' per quanto possibile  gli  investitori
dell'altra Parte ad effettuare investimenti nel  proprio  territorio,
li permettera' in conformita' alle proprie  leggi  e  regolamenti  ed
accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo. 
2. Ciascuna Parte assicurera' che la gestione,  il  mantenimento,  il
godimento, la trasformazione, la cessazione e la  liquidazione  degli
investimenti  effettuati  nel  proprio  territorio   da   investitori
dell'altra, nonche' le societa' nelle quali tali  investimenti  siano
stati effettuati, non siano in alcun modo  soggetti  a  provvedimenti
ingiustificati o discriminatori o, in generale, a un trattamento meno
favorevole di quello accordato ad altri investitori stranieri.