ARTICOLO III Finalita' dell'Accordo Il presente Accordo si applichera' agli investimenti di investitori della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica di Indonesia che siano stati preventivamente ammessi, in conformita' alla legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero ed a ogni altra legge che la modifichi o sostituisca, al momento o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nonche' agli investimenti di investitori della Repubblica di Indonesia nel territorio della Repubblica Italiana che siano stati riconosciuti dalle competenti Autorita' italiane come proposti in conformita' ad ogni specifica legge e regolamento italiani. Gli investimenti italiani effettuati nella Repubblica di Indonesia e riconosciuti dalle Autorita' indonesiane prima dell'entrata in vigore della Legge No. 1 del 1967 sugli Investimenti di capitale straniero, gli investimenti italiani realizzati dopo l'entrata in vigore della predetta legge ma prima dell'entrata in vigore del ancora riconosciuti ufficialmente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno ottenere l'ammissione in conformita' di quanto previsto dalla Legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero.