(Accordo - art. III)
                            ARTICOLO III 
                       Finalita' dell'Accordo 
  Il presente Accordo si applichera' agli investimenti di investitori
della  Repubblica  Italiana  nel  territorio  della   Repubblica   di
Indonesia che siano stati  preventivamente  ammessi,  in  conformita'
alla legge No. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero ed
a ogni altra legge che la modifichi o sostituisca, al momento o  dopo
l'entrata in vigore del presente Accordo, nonche'  agli  investimenti
di investitori della Repubblica di  Indonesia  nel  territorio  della
Repubblica Italiana che siano  stati  riconosciuti  dalle  competenti
Autorita' italiane come proposti in  conformita'  ad  ogni  specifica
legge e regolamento italiani. 
Gli investimenti italiani effettuati nella Repubblica di Indonesia  e
riconosciuti dalle Autorita' indonesiane prima dell'entrata in vigore
della Legge No. 1 del 1967 sugli Investimenti di capitale  straniero,
gli investimenti italiani realizzati dopo l'entrata in  vigore  della
predetta  legge  ma  prima  dell'entrata   in   vigore   del   ancora
riconosciuti  ufficialmente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente Accordo, potranno ottenere l'ammissione  in  conformita'  di
quanto previsto dalla Legge No. 1  del  1967  sugli  investimenti  di
capitale straniero.