(Accordo - art. IV)
                             ARTICOLO IV 
                Clausola della Nazione piu' favorita 
1.  Nessuna  Parte,   nel   proprio   territorio,   sottoporra'   gli
investimenti ed i relativi redditi degli investitori  dell'altra,  ad
un trattamento meno favorevole di quello riservato agli  investimenti
e relativi redditi di investitori di ogni Stato terzo. 
2. Nel proprio territorio, nessuna Parte sottoporra' gli  investitori
dell'altra Parte per quanto riguardi la gestione, l'uso, il godimento
o la cessione dei loro investimenti nonche'  di  ogni  attivita'  con
questi ultimi connessa, ad un trattamento meno favorevole  di  quello
da essa accordato a cittadini od investitori di ogni Stato terzo. 
3. Indipendentemente da quanto riportato ai  punti  precedenti,  agli
investimenti realizzati dagli investitori di una Parte nel territorio
dell'altra sara' accordato un trattamento giusto ed  equo,  non  meno
favorevole di quello che quest'ultima accorda ai propri cittadini  ed
alle  proprie  societa',  in  base  alle  proprie  vigenti  leggi   e
regolamenti. 
4. Il trattamento di cui sopra non si applichera' ai vantaggi  ed  ai
privilegi che una Parte Contraente riconosce  ad  investitori  di  un
Paese terzo per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali,
associazioni di Mercato  Comune,  Zone  di  libero  scambio,  Accordi
economici multilaterali  internazionali  o  per  effetto  di  Accordi
conclusi tra questa Parte ed uno Stato terzo per  evitare  la  doppia
imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.