ARTICOLO IV Clausola della Nazione piu' favorita 1. Nessuna Parte, nel proprio territorio, sottoporra' gli investimenti ed i relativi redditi degli investitori dell'altra, ad un trattamento meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi di investitori di ogni Stato terzo. 2. Nel proprio territorio, nessuna Parte sottoporra' gli investitori dell'altra Parte per quanto riguardi la gestione, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti nonche' di ogni attivita' con questi ultimi connessa, ad un trattamento meno favorevole di quello da essa accordato a cittadini od investitori di ogni Stato terzo. 3. Indipendentemente da quanto riportato ai punti precedenti, agli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte nel territorio dell'altra sara' accordato un trattamento giusto ed equo, non meno favorevole di quello che quest'ultima accorda ai propri cittadini ed alle proprie societa', in base alle proprie vigenti leggi e regolamenti. 4. Il trattamento di cui sopra non si applichera' ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce ad investitori di un Paese terzo per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi tra questa Parte ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.