(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                  Risarcimenti per danni o perdite 
Qualora  gli  investitori  di  una  Parte  i  cui  investimenti   nel
territorio dell'altra abbiano subito perdite a causa di guerre  o  di
altri conflitti armati, rivoluzioni,  emergenza  nazionale,  rivolte,
insurrezioni o tumulti avvenuti  nel  territorio  di  questa  seconda
Parte,  verra'  accordato  da  quest'ultima,  per   quanto   riguardi
restituzione,   indennizzo,   compensazione   od   altra   forma   di
accomodamento, adeguato risarcimento. 
Questo risarcimento sara' non meno  favorevole  di  quello  che  tale
seconda  Parte,  accordi  ai  propri  cittadini  e,  comunque,   agli
investitori  di  ogni  Paese  terzo.  I  relativi  pagamenti  saranno
liberamente  trasferibili  in  valuta  convertibile,  senza  indebito
ritardo.