(Accordo - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
 Nazionalizzazione, Esproprio e Pagamento dei relativi Risarcimenti 
1. Gli investimenti di cittadini o societa' di entrambe le Parti  non
saranno nazionalizzati, espropriati  o  sottoposti  a  misure  aventi
effetti analoghi alla nazionalizzazione od  all'esproprio  (d'ora  in
poi definiti come esproprio) nel territorio dell'altra Parte, se  non
per pubbliche finalita' riferite a  necessita'  interne  nella  Parte
espropriante e contro pieno, immediato, ed effettivo risarcimento. 
  Tale  risarcimento  ammontera'   al   reale   valore   di   mercato
dell'investimento espropriato prima del momento in cui  la  decisione
di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.  Tale  ammontare
sara' calcolato secondo metodi concordati da  entrambe  le  Parti  in
conformita' con standard di valutazione internazionalmente accettati. 
Qualora il reale valore di  mercato  non  potesse  essere  facilmente
accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di obiettivi
principi  di  equita',  tenuto  conto,  tra  l'altro,  del   capitale
investito,  della  sua  rivalutazione  o  svalutazione,  degli  utili
correnti,  del  valore  degli  ammortamenti  nonche'  di  ogni  altro
relativo fattore reciprocamente accettato. 
  Il risarcimento sara'  effettuato  senza  indebito  ritardo,  sara'
effettivamente esigibile e liberamente trasferibile. 
  Il risarcimento comprendera'  gli  interessi,  calcolati  al  tasso
d'interesse  applicabile   concordato   tenendo   conto   dei   tassi
prevalenti, maturati dalla  data  di  esproprio  fino  alla  data  di
pagamento, a meno che l'investitore non abbia mantenuto il  godimento
degli  investimenti  espropriati  fino   alla   data   del   predetto
risarcimento. 
  La legittimita' di ogni esproprio e le sue  procedure  cosi'  come,
senza  compromettere  i  diritti   dell'investitore   interessato   a
ricorrere ai mezzi di soluzioni controversie di cui  all'Articolo  10
del presente Accordo,  l'ammontare  o  il  metodo  di  pagamento  dei
risarcimenti, saranno  soggetti  a  revisione  secondo  i  prescritti
procedimenti  di  legge  in  conformita'  con  le  vigenti  leggi   e
regolamenti della Parte espropriante. 
2. Qualora una Parte espropri i beni di una  societa',  registrata  o
costituita in base alle vigenti leggi, in  qualsiasi  parte  del  suo
territorio e  nella  quale  cittadini  o  societa'  dell'altra  Parte
possiedano  azioni,  essa,  assicurera'  che  le   disposizioni   del
paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate  secondo  modalita'
atte a garantire  ai  proprietari  di  tali  azioni  il  risarcimento
previsto nel predetto paragrafo. 
  Quanto  previsto  nel  paragrafo  1  del   presente   Articolo   si
applichera' anche ai redditi derivanti da investimento, qualora 
reinvestiti nello stesso