(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                      Rimpatrio di Investimenti 
1. Ognuna delle Parti nell'ambito delle proprie leggi e  regolamenti,
riguardo agli  investimenti  effettuati  da  investitori  dell'altra,
assicurera' a questi investitori, dopo che essi abbiano assolto  ogni
loro obbligo fiscale, il trasferimento di: 
  a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere
ed incrementare investimenti; 
  b)  utili  netti  maturati  in  proporzione  alle  azioni  detenute
dall'azionista straniero; 
  c) rimborsi di ogni prestito e dei relativi  interessi,  in  quanto
siano componente dell'investimento, approvato  dal  Governo,  cui  si
riferiscano; 
  d)   pagamenti   di   royalties,   in   quanto    siano    elemento
dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano; 
  e) ricavi derivanti  dalla  vendita  di  azioni  di  proprieta'  di
azionisti stranieri; 
  f) risarcimenti in caso di danni o perdite; 
  g) risarcimenti in caso di esproprio; 
  h) ricavi percepiti da azionisti esteri in caso di liquidazione. 
2. Qualora un cittadino o una societa' di una delle Parti  non  abbia
stipulato diverso accordo  con  le  competenti  autorita'  dell'altra
Parte, nel cui territorio i rispettivi investimenti siano situati,  i
trasferimenti valutari da effettuarsi in conformita' al  paragrafo  1
del presente Articolo saranno consentiti nella valuta  originaria  di
investimento o in qualsiasi altra  valuta  liberamente  convertibile.
Tali trasferimenti verranno effettuati al tasso di cambio  prevalente
alla data del trasferimento e secondo le transazioni  correnti  nella
valuta da trasferirsi. 
3. Ciascuna Parte potra' mantenere in vigore leggi e regolamenti  che
richiedano informazioni di carattere amministrativo sui trasferimenti
di valuta.