ARTICOLO VII Rimpatrio di Investimenti 1. Ognuna delle Parti nell'ambito delle proprie leggi e regolamenti, riguardo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra, assicurera' a questi investitori, dopo che essi abbiano assolto ogni loro obbligo fiscale, il trasferimento di: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere ed incrementare investimenti; b) utili netti maturati in proporzione alle azioni detenute dall'azionista straniero; c) rimborsi di ogni prestito e dei relativi interessi, in quanto siano componente dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano; d) pagamenti di royalties, in quanto siano elemento dell'investimento, approvato dal Governo, cui si riferiscano; e) ricavi derivanti dalla vendita di azioni di proprieta' di azionisti stranieri; f) risarcimenti in caso di danni o perdite; g) risarcimenti in caso di esproprio; h) ricavi percepiti da azionisti esteri in caso di liquidazione. 2. Qualora un cittadino o una societa' di una delle Parti non abbia stipulato diverso accordo con le competenti autorita' dell'altra Parte, nel cui territorio i rispettivi investimenti siano situati, i trasferimenti valutari da effettuarsi in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo saranno consentiti nella valuta originaria di investimento o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti verranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento e secondo le transazioni correnti nella valuta da trasferirsi. 3. Ciascuna Parte potra' mantenere in vigore leggi e regolamenti che richiedano informazioni di carattere amministrativo sui trasferimenti di valuta.