ARTICOLO VIII Surroga Nel caso in cui una Parte od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte riconoscera' i diritti dell'investitore assicurato alla Parte garante e la surroga di quest'ultimo non eccedera' i diritti originari dell'investitore. Per quanto concerne i pagamenti da effettuare alla Parte garante od alla sua istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicate le disposizioni degli articoli VI e VII del presente Accordo.