(Accordo - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
                               Surroga 
Nel caso in cui una Parte od una sua Istituzione abbia  concesso  una
garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da
un  suo  investitore  nel  territorio  dell'altra  Parte   ed   abbia
effettuato  pagamenti  a  tale  investitore  in  base  alla  garanzia
concessa,  l'altra  Parte  riconoscera'  i  diritti  dell'investitore
assicurato alla Parte  garante  e  la  surroga  di  quest'ultimo  non
eccedera' i diritti originari dell'investitore. Per quanto concerne i
pagamenti da effettuare alla Parte garante od alla sua istituzione in
virtu'  di  tale  surroga,  verranno  rispettivamente  applicate   le
disposizioni degli articoli VI e VII del presente Accordo.