ARTICOLO IX Modalita' dei Trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli V, VI, VII e VIII avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purche' il relativo ammontare sia stato accertato e sia stato assolto ogni obbligo fiscale. In ogni caso, i trasferimenti di cui all'Articolo VI saranno perfezionati dopo il completamento delle procedure di risarcimento e di accertamento del relativo ammontare. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ed al prevalente tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento.