(Accordo - art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                     Modalita' dei Trasferimenti 
I trasferimenti di cui agli Articoli V, VI, VII e VIII avranno  luogo
senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purche' il relativo
ammontare sia stato  accertato  e  sia  stato  assolto  ogni  obbligo
fiscale. 
In  ogni  caso,  i  trasferimenti  di  cui  all'Articolo  VI  saranno
perfezionati dopo il completamento delle procedure di risarcimento  e
di accertamento  del  relativo  ammontare.  I  trasferimenti  saranno
effettuati in valuta convertibile ed al prevalente  tasso  di  cambio
applicabile alla data del trasferimento.