(all. 1 - art. 1) (parte 3)
     "3291  Rifiuto  di  ospedale  non specificato, n.s.a. 6.2, 4 b),
     ADR".
     Per il trasporto di materie facilmente deperibili, devono essere
     fornite informazioni appropriate, come ad esempio:  "Raffreddare
     a  +  2  + 4 C" o "Trasportare allo stato congelato" oppure "Non
     congelare".
2665-
2671
C.  Imballaggi vuoti
2672 (1)  Gli imballaggi vuoti, compresi i GRV  vuoti,  non  ripuliti
     dell'11,  devono  essere  chiusi  nello stesso modo e offrire le
     stesse garanzie di tenuta stagna come se fossero pieni.
     (2)  Gli imballaggi vuoti, compresi i GRV vuoti,  non  ripuliti,
     dell'11, devono essere muniti delle stesse etichette di pericolo
     come se fossero pieni.
2672
(seguito)
     (3)  La designazione della merce nel documento di trasporto deve
     essere  conforme ad una delle denominazioni sottolineate all'11,
     ad esempio:  "Imballaggi  vuoti,  6.1,  11  ADR".  Nel  caso  di
     veicoli-cisterna   vuoti,   di   cisterne  amovibili  vuote,  di
     contenitori-cisterna vuoti  non  ripuliti,  questa  designazione
     deve  essere completata dall'indicazione "Ultima merce caricata"
     e  dalla  denominazione  e   dall'ordinale   dell'ultima   merce
     caricata,  per  esempio:  "Ultima  merce  caricata: 2900 Materia
     infettante per gli animali, 3 b)".
2673-
D.  Altre prescrizioni
2674 Non  sono  pregiudicate  le  altre  prescrizioni  relative  alle
     materie  di  questa classe inerenti a ragioni diverse da ragioni
     legate   alla   sicurezza   (ad   esempio   quelle   concernenti
     l'importazione   e   l'esportazione,  la  commercializzazione  o
     l'eliminazione,  la  protezione  dei   lavoratori,   i   servizi
     veterinari).
E.  Misure transitorie
2675  Le  materie della classe 6.2 possono essere trasportate fino al
     31 dicembre  1995  secondo  le  prescrizioni  della  classe  6.2
     applicabili  fino al 31 dicembre 1994. Il documento di trasporto
     dovra' in questo caso riportare l'indicazione "Trasporto secondo
     l'ADR applicabile prima del 1.1.1995."
2676-
2699"
                   CLASSE 7 - MATERIE RADIOATTIVE
2700 (1)  Nota a pie' di pagina 1/, modificare quanto segue:
"1/ Le prescrizioni della classe 7 sono basate sui seguenti  principi
     e  disposizioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica
     (AIEA):
     "Regolamento  per  il  trasporto  delle   materie   radioattive,
     Collezione  di  sicurezza  n  6, edizione del 1985 che comprende
     anche i principi generali di protezione contro l'irraggiamento.
     Spiegazioni ed informazioni complementari su questo  Regolamento
     possono essere trovate nei seguenti documenti:
     1.    AIEA  "Advisery  Material for the IAEA Regulations for the
     Safe Transport of Radioactive Materials" (1985  Edition)  Safety
     Series N. 37, Terza Edizione (Come emendata nel 1990).
     2.   IAEA "Explanatory Material for the IAEA Regulations for the
     Safe Transport of Radioactive Materials" (1985  Edition)  Safety
     Series N. 7, Seconda Edizione (Come emendata nel 1990)
     3.    IAEA  "Basic  Safety  Standards  for Radiation Protection"
     Safety Series N. 9, Edizione 1982.
     4.   IAEA "Emergency  Response  Planning  and  Preparedness  for
     Transport   Accidents  Involving  Radioactive  Material"  Safety
     Series N 87, Edizione 1988.
     5.    IAEA  "Schedule  of  Requirements  for  the  Transport  of
     Specified  Types  of  Material  Radioactive Consignments" Safety
     Series N. 89 (come emendata nel 1990).
   (2)  2.  Sostituire le virgole con dei punti e virgola.
        7.  Nell'ultima riga, eliminare "di trasporto e".
        9.  Nella seconda riga, dopo "o di un", aggiungere la  parola
        "grande".
       14.  Sotto il titolo "Colli", inserire quanto segue:
        "Per  collo,  s'intende  l'imballaggio  ed  il  suo contenuto
        radioattivo come si presentano al momento del  trasporto.  Le
        norme  di resistenza applicabili ai colli ed agli imballaggi,
        per quanto riguarda la  conservazione  dell'integrita'  della
        confezione  e  della  protezione, dipendono dalla quantita' e
        dalla natura della materia radioattiva trasportata."
2700
(seguito)
   14.b)  I)  Dopo le parole "(Ved. marg. 3732)", aggiungere la parte
      di  frase  "ed  inoltre  alle prescrizioni speciali (Ved. marg.
      3733)".
   17.  Nell'ultima riga, sostituire "(o millirem)" con "(millirem)".
2702
   3.  Eliminare "dei colli" nel titolo.
   Nella seconda riga, dopo "(0,5 mrem/h)", sostituire  "a"  con  "in
    qualunque punto di".
   4.    Nella  quarta riga, dopo "veicoli", aggiungere "contenitori,
    cisterne".
   5.a)  (solo la versione inglese)
   5.b)  (solo la versione inglese).
2703  3.  Eliminare "dei colli" nel titolo.
      3.a)  i)  Sostituire "alla superficie del  collo,  e"  con  "in
      qualunque punto di una superficie esterna, e".
      3.b  (solo la versione inglese)
      3.b)    i)    Dopo  "il  trasporto"  aggiungere  "il veicolo e'
      equipaggiato di un'armatura che impedisce..."
      4.  Nella quarta riga, dopo "veicoli", aggiungere "contenitori,
      cisterne".
      4. a) e b)  Aggiungere la parola "anche" dopo "comportano".
      5.  Nella seconda riga, dopo "contaminati" aggiungere le parole
      "al di la' dei limiti stabiliti  nel  paragrafo  4,  o  il  cui
      irraggiamento in superficie supera 5 Sv/h (0,5 mrem/h)".
      7.a)    Ha  il seguente tenore: "... conforme ai modelli Nn. 1,
      1.4, 1.5, 1.6 o 01".
      8.a)  iv)  (solo la versione inglese)
      8.a)  vi)  diviene vii)
      Inserire il nuovo 8.a) vi) seguente:
      "Ciascun  collo,  ad  eccezione  dei  contenitori,  cisterne  e
      sovrimballaggi,  deve riportare in maniera chiara e durevole il
      numero d'identificazione della merce da indicare nel  documento
      di trasporto preceduto dalle lettere "UN".
2703
(seguito)
      8.b)   iii)   Cancellare "avente una capacita' superiore a 3000
      litri" e inserire "come i  veicoli  ed  i  contenitori  per  il
      trasporto alla rinfusa".
2704  Schede 1 a 13, punto 3, eliminare "dei colli" nel titolo.
      Scheda 1, 8.a) ii) (solo la versione inglese).
      Scheda  1, 8.a) i): Modificare come segue: " Segnalazione: ved.
      marg. 2702
      Etichettatura: nessuna disposizione".
      Scheda 2, 8.b): Sostituire  "Nessuna  disposizione"  con  "Ved.
      marg. 2702"
      Scheda  3,  8.a):  Sostituire  "Nessuna disposizione" con "Ved.
      marg. 2702"
      Scheda 4, 8.a) i): Modificare come segue: " Segnalazione:  Ved.
      marg. 2702"
      Etichettatura: nessuna disposizione".
      Scheda 6, 2.c) tabella 4 (solo la versione inglese).
      Scheda 7 (solo la versione inglese).
      Scheda  9,  2.b)    Alla  terza  riga,  sostituire  "perdita di
      protezione" con "perdita dell'integrita' della protezione".
      Scheda 9, 10.b) ii)  (solo la versione inglese).
      Scheda 10, NOTA 1
      Sostituire "perde la sua protezione"  con  "perde  l'integrita'
      della sua protezione".
      Scheda 10 (solo la versione inglese)
      Scheda  10, 2.b)   i)   Alla terza riga, sostituire "perdita di
      protezione" con "perdita dell'integrita' della protezione".
      Scheda 10, 2.b)  ii)  (solo la versione inglese)
      Scheda 10, 8.b)  iv): Aggiungere "che figurano  al  marg.  2705
      (5)" dopo "trifoglio".
      Scheda 10, 12.b)  (solo la versione inglese)
2704
(seguito)
      Scheda 11, NOTA 1
      Sostituire  "perde  la  sua protezione" con "perde l'integrita'
      della sua protezione".
      Scheda 11, 2.a)  (solo la versione inglese)
      Scheda 11, 2.b)  ii)  (solo la versione inglese)
      Scheda 11, 8.b)  iv): Aggiungere "che figura al marginale  2705
      (5)", dopo "trifoglio".
      Scheda 11, 12.c)  Alla terza riga, sostituire "nella misura del
      possibile" con "in questo caso".
      Scheda  12,  2.a)    ii)    Alla  prima riga, dopo "idrogenate"
      aggiungere "omogenee".
      Scheda 12, 2.a)   iii)   All'ultima  riga,  dopo  "reticolato",
      aggiungere "all'interno del collo"."
      Scheda  12,  6.   Alla seconda riga, sostituire "contenuti" con
      "materiali".
      Scheda 12, 8.b    Alla  prima  riga,  sostituire  "chiara"  con
      "leggibile".
      Scheda  12,  8.b)   i)   Alla prima riga, sostituire "tipo" con
      "TIPO" (tre volte).
2705  (2)  Inserire un nuovo paragrafo (2) come segue:
      "(2)   Ciascun  collo,  ad  eccezione  dei  contenitori,  delle
      cisterne e dei sovraimballlggi, e ad eccezione dei colli esenti
      delle  Schede  da  1  a  4,  deve riportare in maniera chiara e
      durevole il numero d'identificazione della  merce  da  indicare
      nel documento di trasporto, preceduto dalle lettere "UN".
      "Rinumerare i paragrafi (2) a (4) come paragrafo (3) a (5).
2705
(seguito)
      (4)
rinumerato (5)
      Alla  terza  riga,  sostituire  "modello  7A  con  7D"  con "di
      seguito" e aggiungere la seguente figura:


           ---->  vedere Figura a pag. 540 del S.O.  <----


     Trifoglio simbolico le cui proporzioni sono basate su un cerchio
      centrale di raggio X. La lunghezza minima ammissibile di  X  e'
      di 4 mm.
2707    Nel  titolo,  aggiungere  "containers  per  il trasporto alla
      rinfusa", dopo "supplementare".
2709  b)  Ha il seguente tenore: "Il nome o  il  simbolo  di  ciascun
      radionuclide o, per le miscele di radionuclidi, una descrizione
      generale appropriata o una lista dei nuclidi piu' restrittivi".
      i)  (solo la versione inglese)
2712  (5)  Tabella 10
      Sopprimere i rinvii alle note 9/ e 10/ della tabella 10.
      Sopprimere le note a pie' di pagina 9/ e 10/.
2713  (1)  a)  i)  Ha il seguente tenore:
      "i)    durante  il  trasporto,  il  veicolo e' equipaggiato con
      un'armatura che impedisce alle persone non autorizzate di avere
      accesso al carico";
      (1)  Sopprimere l'ultimo capoverso che inizia con le parole "Se
      le condizioni d'uso esclusivo..."
2716  (solo la versione inglese).
      Sostituire l'attuale classe 8 con quanto segue:
                   "CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE"
                   1.  Enumerazione delle materie
2800
     (1)  Tra le materie ed oggetti di cui al titolo dell  classe  8,
      sono  sottoposte alle condizioni previste ai marginali 2800 (2)
      a  2822,  alle  prescrizioni  del  presente  annesso  ed   alle
      disposizioni dell'Annesso B, quelle che sono enumerate al marg.
      2801  o  che  fanno  parte di una categoria collettiva di detto
      marginale:  esse  sono  di  conseguenza  materie   ed   oggetti
      dell'ADR.
NOTA:  Per  le quantita' di materie citate al marg. 2801 che non sono
      sottoposte alle disposizioni previste  per  questa  classe  nel
      presente annesso o nell'annesso B, ved. il marg. 2801a.
     (2)  Il  titolo  della  classe  8 include le materie che per via
      della loro azione  chimica,  attaccano  il  tessuto  epiteliale
      della  pelle  e delle mucose con cui sono a contatto o che, nel
      caso di perdita, possono causare danni  ad  altre  merci  o  ai
      mezzi  di  trasporto,  o  distruggerli, e possono anche causare
      altri pericoli. Sono altresi' oggetto del titolo della presente
      classe le materie che formano una materia corrosiva liquida  in
      presenza  di  acqua  o  che, in presenza dell'umidita' naturale
      dell'aria, producono vapori o nebbie corrosive.
     (3)  a)  Le materie ed oggetti della  classe  8  sono  suddivisi
      come segue:
        A.  Materie a carattere acido;
        B.  Materie a carattere basico;
        C.  Altre materie corrosive;
        D.  Oggetti contenenti materie corrosive
        E.  Imballaggi vuoti.
      b)  Le materie ed oggetti della classe 8 che sono collocate nei
      vari ordinali del marg. 2801, ad eccezione delle materie del 6,
      14  e  15,  devono  essere assegnate ad uno dei seguenti gruppi
      designati con le lettere a), b) o c), secondo il loro grado  di
      corrosivita':
        a.  materie molto corrosive;
        b.  materie corrosive;
        c.  materie che presentano un minor grado di corrosivita'
2800  (seguito)
c)      L'assegnazione delle materie ai gruppi a), b) o c) avviene in
      base  all'esperienza  acquisita  e  tiene  conto   di   fattori
      addizionali  supplementari  come  il rischio di inalazione 1/ e
      l'idroreattivita'  (compresa  la  formazione  di  prodotti   di
      decomposizione  pericolosi).  Il  grado  di  corrosivita' delle
      materie non citate nominativamente, nonche' delle miscele, puo'
      essere valutato sulla base della durata del contatto necessario
      per provocare la  completa  distruzione  dello  spessore  della
      pelle umana.
Per le materie che si ritiene non provochino una completa distruzione
      dello  spessore della pelle umana, occorre tuttavia tener conto
      della loro capacita'  di  provocare  la  corrosione  di  alcune
      superfici  metalliche.  Per  stabilire  questa  classifica  per
      gruppo,  si  deve  tener  conto  dell'esperienza  acquisita  in
      occasione   di   esposizioni  casuali.     A  difetto  di  tale
      esperienza, la classifica deve essere effettuata sulla base dei
      risultati  della  sperimentazione  animale  secondo  la   linea
      direttiva N. 404 dell'OCSE 2/.
d)      Le materie che provocano una completa distruzione del tessuto
      cutaneo intatto, in un periodo di  osservazione  di  60  minuti
      avente inizio immediatamente dopo una durata di applicazione di
      3 minuti o meno, sono materie del gruppo a).
e)       le materie che provocano la completa distruzione del tessuto
      cutaneo intatto, in un periodo di  osservazione  di  14  giorni
      avente inizio immediatamente dopo una durata di applicazione di
      3 minuti al massimo, sono materie del gruppo b).
f)    le materie di seguito sono materie del gruppo c):
      -    materie  che provocano la completa distruzione del tessuto
         cutaneo intatto, in un periodo di osservazione di 14  giorni
         avente inizio immediatamente dopo una durata di applicazione
         superiore a 60 minuti, ma di 4 ore al massimo;

   1/    Una materia o preparato che risponde ai criteri della classe
    8. la cui tossicita' all'inalazione di polveri e di nebbie (CL50)
    corrisponde al gruppo a), ma la cui tossicita'  all'ingestione  o
    all'assorbimento  cutaneo  corrisponde  solo  al gruppo c), o che
    presenta  un  grado  di  tossicita'  meno  elevato,  deve  essere
    assegnata alla classe 8.
   2/   Linee direttive dell'OCSE per le prove di prodotti chimici N.
    404 "Irritazione/lesione grave della pelle (1992)".
2800
(seguito)
     -   le  materie  che  si  ritiene  non  provochino  la  completa
      distruzione del tessuto cutaneo intatto, ma la cui velocita' di
      corrosione  su  superfici di acciaio o di alluminio supera 6,25
      mm per anno ad una temperatura di prova di 55 C. per  le  prove
      sull'acciaio,  devono  essere  utilizzati  il tipo P3 (ISO 2604
      (IV): 1975) o un tipo analogo, e per le prove sull'alluminio, i
      tipi non rivestiti 7075/T6 o AZ5GU-T6.
      (4)   Se le materie della classe  8,  a  seguito  di  aggiunte,
      rientrano  in altre categorie di pericolo diverse da quelle cui
      appartengono le materei citate nominativamente al  marg.  2801,
      tali miscele o soluzioni devono essere collocate negli ordinali
      e  nei  gruppi  cui  appartengono  sulla  base  del  loro reale
      pericolo.
NOTA: Per la classifica delle soluzione e miscele (come  preparati  e
      rifiuti), ved. anche il marg. 2002 (8).
      (5)    Sulla  base  dei  criteri  del  paragrafo  (3),  si puo'
      egualmente determinare se la natura di una soluzione o  di  una
      miscela  nominativamente  designata  o  contenente  una materia
      nominativamente  designata  e'  tale  che  questa  soluzione  o
      miscele non e' sottoposta alle prescrizioni di questa classe.
      (6)      Sono   considerate  materie  solide,  ai  sensi  delle
      prescrizioni d'imballaggio dei marginali 2805 (2), 2806  (3)  3
      2807  (3),  le  materie  e  miscele  aventi un punto di fusione
      superiore a 45 C.
      (7)  a)  Le materie liquide infiammabili corrosive il cui punto
      d'infiammabilita' e' inferiore a  23  C,  ad  esclusione  delle
      materie  del  54  a)  e  del 68 a), sono materie della classe 3
      (ved. marg. 2301, 21  a 26).
           b)  Le materie liquide infiammabili con un minor grado  di
      corrosivita'  il cui punto d'infiammabilita' e' compreso tra 23
      C e 61 C, valori limiti compresi, sono materie della  classe  3
      (ved.  marg. 2301, 33).
           c)    Le  materie  corrosive molto tossiche all'inalazione
      citate al marg. 2600 (3) sono materie della  classe  6.1  (ved.
      marg.  2601).
      (8)    Le materie chimicamente instabili della classe 8 possono
      essere consegnate al trasporto  solo  se  sono  stati  presi  i
      necessari  provvedimenti  per impedire la loro decomposizione o
      pericolosa polimerizzazione. A tal fine, occorre in particolare
      accertarsi che i recipienti non contengano materie che  possono
      favorire queste reazioni.
2800
(seguito)
      (9)    L'ossido di calcio del numero di identificazione 1910, e
      l'alluminio  di  sodio  del  numero  di  identificazione   2812
      enumerati nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al
      trasporto  delle  merci  pericolose,  non  sono sottoposti alle
      prescrizioni dell'ADR.
      (10)   Il punto  d'infiammabilita'  di  cui  di  seguito  sara'
      determinato come indicato nell'appendice A.3.


2801  A.  Materie a carattere acido
MATERIE INORGANICHE
1  Acido solforico e materie analoghe:
     a)   1829 triossido di zolfo  stabilizzato  (anidride  solforica
      stabilizzata), 1831 acido solforico fumante (oleum), 2240 acido
      solfocromico;
     b)    1794  solfato  di  piombo  contenente oltre il 3& di acido
      libero, 1830 acido solforico contenente oltre il 51% di  acido,
      1832  acido  solforico  residuale,  1833  acido solforoso, 1906
      acido  residuale  di  raffinazione,  2308  idrogenosolfato   di
      nitrosile,  2583  acidi alchilsolfonici solidi contenenti oltre
      il 5% di  acido  solforico  libero,  2583  acidi  arilsolfonici
      solidi  contenenti  oltre il 5% di acido solforico libero, 2584
      acidi alchilsolfonici liquidi contenenti oltre il 5%  di  acido
      solforico  libero o 2584 acidi arilsolfonici liquidi contenenti
      oltre il 5% di acido solforico libero, 2796 acido solforico non
      contenente oltre il 51% di acido o 2796 elettrolito  acido  per
      accumulatori,   2837   idrogenosolfato   in  soluzione  acquosa
      (bisolfato in soluzione acquosa).
NOTA 1:  2585 acidi alchilsolfonici o arilsolfonici  solidi,  e  2586
acidi alchilsolfonici o arilsolfonici liquidi non contenenti oltre il
5% di acido solforico libero sono materie del 34.
     2:    Il solfato di piombo che non contiene piu' del 3% di acido
libero non e' sottoposto alle prescrizioni dell'ADR.
     3:    Le  miscele  chimicamente  instabili  di  acido  solforico
residuale non sono ammesse al trasporto.
   c)   2837  idrogenosolfati  in  soluzione  acquosa  (bisolfato  in
      soluzione acquosa)
2  Acidi nitrici:
   a) 1.   2031  acido  nitrico,  ad  esclusione  dell'acido  nitrico
      fumante rosso, contenente oltre il 70% di acido;
       2.  2032 acido nitrico fumante rosso;
2801
(seguito)
   b)    2031 acido nitrico, ad esclusione dell'acido nitrico fumante
   rosso, contenente non oltre il 70% di acido;
3  Acidi solfonitrici misti:
   a)  1796 acido solfonitrico (acido misto) contenente oltre il  50%
   di  acido  nitrico; 1826 acido solfonitrico residuale (acido misto
   residuale) contenente oltre il 50% di acido nitrico;
   b)  1796 acido solfonitrico (acido misto) contenente non oltre  il
   50%  di  acido  nitrico;  1826 acido solfonitrico residuale (acido
   misto residuale) non contenente oltre il 50% di acido nitrico;
NOTA 1:  La miscela di acido cloridrico e di acido nitrico del numero
di identificazione 1798 nelle  Raccomandazioni  delle  Nazioni  Unite
relative   al  trasporto  di  merci  pericolose  non  e'  ammessa  al
trasporto.
     2:    Le  miscele  chimicamente  instabili di acido solfonitrico
misto o le miscele  di  acido  solforico  e  nitrico  residuali,  non
denitrate, non sono ammesse al trasporto
4  Acido perclorico in soluzione:
   b)  1802 acido perclorico non contenente oltre il 50% di acido, in
   massa, in soluzione acquosa.
NOTA  1:   1873 acido perclorico in soluzione acquosa contenente piu'
del 50% ma non oltre il 72% di acido puro, in massa, e'  una  materia
della classe 5.1 (Ved. marg. 2501, 3 a)).
     2:  Le soluzioni acquose di acido perclorico contenenti piu' del
72%  di  acido  puro,  in massa, o le miscele di acido perclorico con
qualunque liquido diverso dall'acqua, non sono ammesse al trasporto.
5   Soluzioni  acquose  degli  idracidi  di  alogeni,  ad  esclusione
dell'acido fluoridrico:
   b)    1787  acido  iodidrico,  1788  acido  bromidrico, 1789 acido
   cloridrico;
   c)   1787 acido  iodidrico,  1788  acido  bromidrico,  1789  acido
   cloridrico,  1840  cloruro  di zinco in soluzione, 2580 bromuro di
   alluminio in soluzione, 2581 cloruro di  alluminio  in  soluzione,
   2582  cloruro  di  ferro  III in soluzione (tricloruro di ferro in
   soluzione).
2801
(seguito)
   NOTA:  Il bromuro di idrogeno anidro ed  il  cloruro  di  idrogeno
   anidro  sono  materie  della  classe 2 (Ved. marg. 2201, 3 at) e 5
   at)).
6  Soluzioni di floruro d'idrogeno e di acido fluoridrico  contenenti
   oltre l'85% di fluoruro d'idrogeno:
   1052  floruro d'idrogeno anidro, 1790 acido fluoridrico contenente
   oltre l'85% di fluoruro d'idrogeno.
NOTA:  Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili a queste
materie (ved. marg. 2803)
7    Soluzioni  acquose  di  fluoruro d'idrogeno contenenti non oltre
   l'85% di fluoruro d'idrogeno:
   a)  1786 acido fluoridrico ed acido  solforico  in  miscela,  1790
   acido  fluoridrico  contenente  oltre il 60% ma non oltre l'85% di
   fluoruro d'idrogeno;
   b)  1790 acido fluoridrico contenente non oltre il 60% di fluoruro
   d'idrogeno,  2817  difluoruro  acido  di  ammonio   in   soluzione
   (bifluoruro di ammonio in soluzione);
   c)    2817 difluoruro acido di ammonio in soluzione (bifluoruro di
   ammonio in soluzione).
8  Acidi fluorati:
   a)  1777 acido fluorosolfonico;
   b)  1757 fluoruro di cromo III in soluzione (trifluoruro di  cromo
   in  soluzione),  1768  acido  difluorofosforico anidro, 1775 acido
   fluoroborico,  1776  acido  fluorofosforico  anidro,  1778   acido
   fluorosilicico, 1782 acido esafluorofosforico;
   c)    fluoruro  di cromo III in soluzione (trifluoruro di cromo in
   soluzione).
9  Fluoruri solidi ed altre fluoro materie solide che a contatto  con
   l'umidita'  contenuta  nell'aria o nell'acqua, sviluppano fluoruro
   d'idrogeno;
   b)    1727 idrogenodifluoruro di ammonio solido (fluoruro acido di
   ammonio  solido),  1756  fluoruro  di  cromo  III   solido,   1811
   idrogenodifluoruro  di potassio (fluoruro acido di potassio), 2439
   idrogenodifluoruro  di  sodio  (fluoruro  acido  di  sodio);  1740
   idrogenodifluoruri, n.s.a.
2801
(seguito)
   c)  1740 idrogenodifluoruri, n.s.a.
       NOTA: 2505 fluoruro d'ammonio, 1812 fluoruro di potassio, 1690
       fluoruro  di  sodio,  2674  fluorosilicato  di  sodio  e  2856
       fluorosilicati n.s.a. sono  materie  della  classe  6.1  (Ved.
       marg. 2601, 63 C), 64 c) o 87 c)).
10  Fluoruri  liquidi  ed altre fluoro materie liquide che a contatto
   con  l'umidita'  contenuta  nell'aria  o  nell'acqua,   sviluppano
   fluoruro d'idrogeno:
   b)    1732  pentafluoruro  di  antimonio, 2851 trifluoruro di boro
   diidratato.
   NOTA:  1745 pentafluoruro di bromo, 1746 trifluoruro  di  bromo  e
   2495  pentafluoruro  di  iodio sono materie della classe 5.1 (Ved.
   marg. 2501, 5).
11 Alogenuri solidi ed altre materie alogenate solide, ad  esclusione
   dei  fluoro  composti  che  a  contatto  con  l'umidita' contenuta
   nell'aria o nell'acqua, sviluppano vapori acidi:
   b)  1725 bromuro di alluminio anidro, 1726  cloruro  di  alluminio
   anidro,   1733  tricloruro  di  antimonio,  1806  pentacloruro  di
   fosforo,  1939  ossibromuro  di  fosforo,  2691  pentabromuro   di
   fosforo, 2869 tricloruro di titanio in miscela
   NOTA:    Le  forme  idratate solido del bromuro di alluminio e del
   cloruro  di  alluminio  non  sono  sottoposte  alle   prescrizioni
   dell'ADR.
   c)    1773 cloruro di ferro III anidro (tricloruro di ferro), 2331
   cloruro di zinco anidro, 2440 cloruro di stagno  IV  pentidratato,
   2475  tricloruro  di  vanadio, 2503 tetracloruro di zirconio, 2508
   pentacloruro di molibdeno, 2802 cloruro di rame,  2869  tricloruro
   di titanio in miscela.
   NOTA:    Il  cloruro  di  ferro esaidratato non e' sottoposto alle
   prescrizioni dell'ADR.
12  Alogenuri  liquidi  et  altre  materie  alogenate   liquide,   ad
   esclusione  dei  fluoro  composti  che  a  contatto con l'umidita'
   contenuta nell'aria o nell'acqua, sviluppano vapori acidi:
   a)  1754 acido clorosolfonico contenente o non triossido di zolfo,
   1758 cloruro di cromile (ossicloruro di cromo), 1809 tricloruro di
   fosforo, 1828 cloruri di zolfo, 1834 cloruro  di  solforile,  1836
   cloruro  di tionile, 2444 tetracloruro di vanadio, 2692 tribromuro
   di boro (bromuro di boro), 2879 ossicloruro di selenio;
2801
(seguito)
   b)  1730 pentacloruro di antimonio liquido, 1731  pentacloruro  di
   antimonio in soluzione, 1792 monocloruro di iodio, 1808 tribromuro
   di  fosforo,  1810  ossicloruro di fosforo (cloruro di fosforile),
   1817 cloruro di pirosolforile, 1818 tetracloruro di silicio,  1827
   cloruro  di  stagno  IV anidro, 1837 cloruro di tiofosforile, 1838
   tetracloruro di titanio, 2443 ossitricloruro di vanadio;
   c)  1731 pentacloruro di antimonio in soluzione.
13 Idrogenosolfati solidi:
   b)    2506  idrogenosolfato di ammonio (bisolfato di ammonio) 2509
   idrogenosolfato di potassio (bisolfato di potassio)
14 Bromo o bromo in soluzione:
   1744  bromo o 1744 bromo in soluzione
   NOTA:  Particolari condizioni d'imballaggio sono  applicabili  per
   queste materie (ved. marg. 2804)
15 Materie inorganiche acide disciolte:
   2576  ossibromuro di fosforo disciolto
16 Materie inorganiche acide solide e miscele di queste materie (come
   preparati  e  rifiuti)  che  non  possono  essere  classificate in
   un'altra rubrica collettiva:
   a)  1905 acido selenico;
       3260 solido inorganico corrosivo, acido, n.s.a.
   b)  1807 anidride fosforica (pentossido di fosforo);
       3260 solido inorganico corrosivo, acido, n.s.a.
   c)  2507 acido cloroplatinico solido, 2578 triossido  di  fosforo,
   2834 acido fosforoso, 2865 solfato neutro di idrossilammina,
2967 acido solfamico;
     3260 solido inorganico corrosivo, acido, n.s.a.
17  Materie acide inorganiche liquide e soluzioni e miscele di queste
   materie  (come  preparati  e  rifiuti)  che  non  possono   essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3264 liquido inorganico corrosivo, acido, n.s.a.
   b)  1755 acido cromico in soluzione;
       3264 liquido inorganico corrosivo, acido, n.s.a.
   c)    1755  acido cromico in soluzione, 1805 acido fosforico; 2693
   idrogenosolfiti  in  soluzione  acquosa,   n.s.a.   3264   liquido
   inorganico corrosivo, acido, n.s.a.;
   NOTA:    1463  triossido di cromo anidro (acido cromico solido) e'
   una materia della classe 5.1. (Ved, marg. 2501, 31 b))-.
MATERIE ORGANICHE
31 Acidi carbossilici e  loro  anidridi  nonche'  acidi  carbossilici
   alogenati solidi e loro anidridi:
   b)  1839 acido tricloroacetico, 1938 acido bromoacetico;
   c)   2214 anidride ftalica contenente piu' dello 0,05% di anidride
   maleica, 2215 anidride maleica,  2698  anidridi  tetraidroftaliche
   contenenti   oltre  lo  0,05%  di  anidride  maleica,  2823  acido
   crotonico.
   NOTA 1:    L'anidride  ftalica  e  le  anidridi  tetraidroftaliche
   contenenti  non  oltre  lo  0.05%  di  anidride  maleica  non sono
   sottoposte alle prescrizioni di questa classe.
        2:   L'anidride ftalica contenente  non  oltre  lo  0,05%  di
   anidride maleica, trasportata o consegnata al trasporto allo stato
   disciolto    d    una   temepratura   superiore   al   suo   punto
   d'infiammabilita' e' una materia della classe 3 (Ved. marg.  2301,
   61).
32  Acidi  carbossilici  liquidi  e  loro  anidridi nonche' gli acidi
   carbossilici alogenati liquidi e le loro anidridi:
   a)  2699 acido trifluoroacetico;
   b)  1.  1764 acido dicloroacetico, 1779 acido formico, 1940  acido
   tioglicolico,  2564 acido tricloroacetico in soluzione, 2790 acido
   acetico in soluzione contenente non meno  del  50%  ma  non  oltre
   l'80% di acido, in massa;
       2.    1715 anidride acetica, 2218 acido acrilico stabilizzato,
   2789 acido acetico glaciale o  2789  acido  acetico  in  soluzione
   contenente oltre l'80% di acido, in massa;
   c)    1848  acido propionico, 2496 anidride propionica, 2511 acido
   cloro-2 propionica,  2531  acido  metacrilico  stabilizzato,  2564
   acido  tricloracetico  in soluzione, 2739 anidride butirrica, 2790
   acido acetico in soluzione, contenente oltre il 25%  ma  meno  del
   50% di acido, in massa, 2820 acido butirrico, 2829 acido caproico.
   NOTA:    Le soluzioni di acido acetico contenenti non oltre il 25%
   di acido puro, in massa, non  sono  sottoposte  alle  prescrizioni
   dell'ADR.
2801
(seguito)
33 Complessi di trifluoruro di boro:
   a)    2604  eterato dietilico di trifluoruro di boro (complesso di
   fluoruro di boro e di etere);
   b)  1742 complesso di trifluoruro di boro e di acido acetico, 1743
   complesso di trifluoruro di boro e di acido propionico.
   NOTA:   2965 eterato dimetilico di  trifluoruro  di  boro  e'  una
   materia della classe 4.3 (Ved. marg. 2471, 2 b)).
34 Acidi alchilsolfonici arilsolfonici e alchisolforici:
   b)        1803    acido    fenolsolfonico   liquido   2305   acido
   nitrobenzenesolfonico, 2571 acidi alchilsolforici;
   c)  2585 acidi alchilsolfonici solidi contenenti non oltre  il  5%
   di  acido  solforico  libero  o  2585  acidi  arilsolfonici solidi
   contenenti non oltre il 5% di acido solforico libero,  2586  acidi
   alchilsolfonici  liquidi  contenenti  non  oltre  il  5%  di acido
   solforico libero, o 2586 acidi  arilsolforici  liquidi  contenenti
   non oltre il 5% di acido solforico libero.
   NOTA:   2583 acidi alchilsolfonici o arilsolfonici, solidi, e 2584
   acidi alchilsolfonici o arilsolfonici, liquidi contenenti oltre il
   5% di acido solforico libero sono materie del 1 b).
35 Alogenuri di acidi organici:
   b)  1.  1716 bromuro di acetile, 1729 cloruro  di  anisoile,  1736
   cloruro  di  benzoile, 1765 cloruro dicloracetile, 1780 cloruro di
   fumarile,   1898   ioduro   di   acetile,    2262    cloruro    di
   dimetilcarbamoile,  2442  cloruro di tricloroacetile, 2513 bromuro
   di bromoacetile, 2577 cloruro di  fenilacetile,  2751  cloruro  di
   dietiltiofosforile, 2798 diclorofenilfosfina, 2799 dicloro (fenil)
   tiofosforo;
       2.  2502 cloruro di valerile;
   c)  2225 cloruro di benzensolfonile
2801
(seguito)
36 Clorosilani alchilici ed arilici il cui punto d'infiammabilita' e'
   superiore a 61 C:
   b)  1728 amiltriclorosilano, 1753 clorofeniltriclorosilano
   1762 cicloesiltriclorosilano
   1763 cicloesiltriclorosilano
   1766 diclorofeniltriclorosilano
   1769 difenildiclorosilano, 1771 dedeciltriclorosilano
   1781 esadeciltriclorosilano, 1784 esiltriclorosilano
   1799 noniltriclorisilano, 1800 ottadeciltriclorosilano
   1801 ottiltriclorosilano, 1804 feniltriclorosilano
   2434 dibenzildiclorosilano
   2435 etilfenildiclorosilano
   2437 metilfenildiclorosilano, 2987 clorosilani corrosivi, n.s.a.
   NOTA:    I  clorosilani  che  a  contatto con l'umidita' contenuta
   nell'aria o nell'acqua, sviluppano gas infiammabili  sono  materie
   della classe 4.3. (ved. marg. 2471, 1 ).
37 Clorosilani alchilici ed arilici il cui punto d'infiammabilita' e'
   compreso tra 23 C e 61 C (compresi i valori limiti):
   b)  1724 alliltriclorisilanostabilizzato,
   1747 butiltriclorisilano, 1767 dietildiclorosilano
   1816 propildiclorosilano
   2986 clorosilani corrosivi, infiammabili, n.s.a.
   NOTA:    I  clorosilani  che  a  contatto con l'umidita' contenuta
   nell'aria o nell'acqua, sviluppano gas infiammabili  sono  materie
   della classe 4.3. (ved. marg. 2471, 1 ).
38 Acidi fosforici alchili:
   c)     1718  fosfato  acido  di  butile,  1793  fosfato  acido  di
   isopropile, 1902 fosfato acido di diisoottile, 2819 fosfato  acido
   di amile.
39  Materie  acide organiche solide e miscele di queste materie (come
   preparati e  rifiuti)  che  non  possono  essere  classificate  in
   un'altra rubrica collettiva:
   a)    2430  alchifenoli solidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a
   C12),
   3261 solido organico corrosivo, acido, n.s.a.
   b)  2760 cloruro cianurico,
   2430 alchilfenoli solidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a C12),
   3261 solido organico corrosivo, acido, n.s.a.
2801
(seguito)
   c) 2430 alchilfenoli solidi, n.s.a. (compresi gli  omologhi  C2  a
   C12),
   3261 solido organico corrosivo, acido, n.s.a.
40  Materie  acide  organiche liquide e soluzioni e miscele di queste
   materie  (come  preparati  e  rifiuti)  che  non  possono   essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)   3145 alchilfenoli liquidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a
   C12),
   3265 liquido organico corrosivo, acido, n.s.a.
   b)  3145 alchilfenoli liquidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2  a
   C12),
   3265 liquido organico corrosivo, acido, n.s.a.
   c)   3145 alchilfenoli liquidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a
   C12),
   3265 liquido organico corrosivo, acido, n.s.a.
B.  Materie a carattere basico
MATERIE INORGANICHE
41 Composti basici solidi di metalli alcalini:
   b)  1813 idrossido di potassio  solido  (potassa  caustica),  1823
   idrossido di sodio solido (soda caustica), 1825 monossido di sodio
   (ossido   di   sodio),  2033  monossido  di  potassio  (ossido  di
   potassio), 2678 idrossido di  rubidio,  2680  idrossido  di  litio
   monoidratato, 2862 idrossido di cesio;
   c)    1907  calce  sodata  contenente  oltre il 4% di idrossido di
   sodio, 3253 triossisilicato di disodio pentaidratato (metasilicato
   di solido pentaidratato).
   NOTA:  La calce sodata contenente oltre  il  4%  di  idrossido  di
   sodio non e' sottoposta alle prescrizioni dell'ADR.
42 Soluzioni di materie alcaline:
   b)  1814 idrossido di potassio in soluzione (liscivia di potassa),
   1819  alluminato di sodio in soluzione, 1824 idrossido di sodio in
   soluzione (liscivia  di  sodio),  2677  idrossido  di  rubidio  in
   soluzione, 2679 idrossido di litio in soluzione, 2681 idrossido di
   cesio  in  soluzione,  2797 elettrolito alcalino per accumulatori;
   1719 liquido alcalino caustico, n.s.a.
2801
(seguito)
   c)    1814  idrossido  di  potassio  in  soluzione  (liscivia   di
   potassio),  1819  alluminato di sodio in soluzione, 1824 idrossido
   di sodio in soluzione  (liscivia  di  sodio),  2677  idrossido  di
   rubidio  in  soluzione, 2679 idrossido di litio in soluzione, 2681
   idrossido di cesio in soluzione, 1719 liquido  alcalino  caustico,
   n.s.a.
43 Soluzioni di ammoniaca:
   c)    2672 ammoniaca in soluzione acquosa di densita' compresa tra
   0,880 e 0,957 a 15 C, contenente piu' del 10% ma al massimo il 35%
   di ammoniaca.
   NOTA 1:  Le soluzioni acquose di ammoniaca contenenti piu' del 35%
   di ammoniaca sono materie della classe 2 (Ved. marg. 2201, 9 at)).
        2:  Le soluzioni di ammoniaca che non contengono piu' del 10%
   di ammoniaca non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR.
44 Idrazina e sue soluzioni acquose:
   a)  2029 idrazina anidra;
   b)  2030 idrato di idrazina o 2030 idrazina in  soluzione  acquosa
   contenente  almeno  il  37%  ed  al  massimo il 64% di idrazina in
   massa.
   NOTA:  3293 idrazina in soluzione acquosa contentenente al massimo
   il 37% di idrazina in massa e' una materia della classe 6.1. (Ved.
   marg. 2601, 65 C)).
45 Solfuri e idrogenosolfuri nonche' le loro soluzioni acquose:
   b)  1.  1847 solfuro di potassio idratato contenente almeno il 30%
   di acqua di cristallizzazione,  1849  solfuro  di  sodio  idratato
   contenente  almeno il 30% di acqua, 2818 polisolfuro di ammonio in
   soluzione,  2849  idrogenosolfuro  di  sodio  idratato  contenente
   almeno il 25% di acqua di cristallizzazione;
       2.  2683 solfuro di ammonio in soluzione;
   c)  2818 polisolfuro di ammonio in soluzione
   NOTA:    1382  solfuro  di potassio anidro e 1385 solfuro di sodio
   anidro, loro soluzioni idratate contenenti meno del 30%  di  acqua
   di   cristallizzazione   nonche'  2318  idrogenosolfuro  di  sodio
   contenente meno  del  25%  di  acqua  di  cristallizzazione,  sono
   materie della classe 4.2 (Ved. marg. 2431, 13 b)).
2801
(seguito)
46  Materie  basiche  inorganiche  solide e miscele di queste materie
   (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate  in
   un'altra rubrica collettiva:
   a)  3262 solido inorganico corrosivo, basico, n.s.a.
   b)  3262 solido inorganico corrosivo, basico, n.s.a.
   a)  3262 solido inorganico corrosivo, basico, n.s.a.
46 Materie basiche inorganiche liquide nonche' soluzioni e miscele di
   queste  materie  (come preparati e rifiuti) che non possono essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3266 liquido inorganico corrosivo, basico, n.s.a.
   b)  3266 liquido inorganico corrosivo, basico, n.s.a.
   a)  3266 liquido inorganico corrosivo, basico, n.s.a.
MATERIE ORGANICHE
51 Idrossidi tetralchilammonio:
   b)  1835 idrossido di tetrametilammonio.
52 Ammine e poliammine solide:
   a)   3259 ammine  solide,  corrosive,  n.s.a.  o  3259  poliammine
   solide, corrosive, n.s.a.
   b)    3259  ammine  solide,  corrosive,  n.s.a.  o 3259 poliammine
   solide, corrosive, n.s.a.
   c)      2280   esametilenediammina   solida,    2579    piperazina
   (dietilenediammina);
   3259  ammine  solide  corrosive,  n.s.a.  o 3259 poliammine solide
   corrosive, n.s.a.
53 Ammine e poliammine liquide  o  amino  alcoli  molto  corrosivi  o
   corrosivi il cui punto d'infiammabilita' e' superiore a 61 C:
   a)    2735  ammine  liquide  corrosive,  n.s.a.  o 2735 poliammine
   liquide, corrosive, n.s.a.
   b)  1761 cuprietilenediammina in soluzione,
   1783 esametilenediammina in soluzione,
   2079 dietilenetriammina, 2259 trietilenetetrammina,
   2735 ammine liquide, corrosive, n.s.a. o 2735 poliammine  liquide,
   corrosive, n.s.a.;
   c)  1761 cuprietilenediammina in soluzione
   1783 esametilenediammina in soluzione,
2801
(seguito)
   2269     iminobispropilammina-3,    3'    (bis-amminopropilammina,
   dipropilenetriammina),      2289      isoforonediammina,      2320
   tetraetilenepentammina,    2326    trimetilcicloesilammina,   2327
   trimetilesametilenediammine, 2491 etanolammina o 2491 etanolammina
   in soluzione, 2542 tributilammina,  2565  dicicloesilammina,  2815
   N-amminoetilpiperazina,  3055  (amino-2  etossi)-2  etanolo;  2735
   ammine  liquide  corrosive,  n.s.a.  o  2735  poliammine   liquide
   corrosive, n.s.a.
54   Ammine  e  poliammine  liquide,  molto  corrosive  o  corrosive,
   infiammabili, il cui punto d'infiammabilita' e' superiore a 35 C:
   a)  2734 ammine liquide, corrosive,  infiammabili  n.s.a.  o  2734
   poliammine liquide, corrosive, infiammabili n.s.a.;
   b)    1604  etilenediammina,  2051  dimetilammino-2  etanolo, 2248
   di-n-butilammina,    2258    propilene-1,    2    diammina    2264
   dimetilcicloesilammina,       2357      cicloesilammina,      2619
   benzildimetilammina, 2685 N,N-dietiletilenediammina,  2734  ammine
   liquide,   corrosive,   infiammabili,  n.s.a.  o  2734  poliammine
   liquide, corrosive, infiammabili n.s.a.;
55 Materie basiche organiche solide e miscele di queste materie (come
   preparati  e  rifiuti)  che  non  possono  essere  classificate in
   un'altra rubrica collettiva:
   a)  3263 solido organico corrosivo, basico, n.s.a.
   b)  3263 solido organico corrosivo, basico, n.s.a.
   c)  3263 solido organico corrosivo, basico, n.s.a.
56 Materie basiche organiche aliquide e soluzioni e miscele di queste
   materie  (come  preparati  e  rifiuti)  che  non  possono   essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3267 liquido organico corrosivo, basico, n.s.a.
   b)  3267 liquido organico corrosivo, basico, n.s.a.
   c)  3267 liquido organico corrosivo, basico, n.s.a.
C. Altre materie corrosive
61 Soluzioni di clorito e di ipoclorito:
   b)    1791  ipoclorito  in  soluzione, contenente almeno il 16% di
   cloro attivo, 1908 clorito in soluzione, contenente almeno il  16%
   di cloro attivo; 2801
(seguito)
   c)    1791  ipoclorito in soluzione contenente piu' del 5% ma meno
   del 16% di cloro attivo, 1908  clorito  in  soluzione,  contenente
   piu' del 5% ma meno del 16% di cloro attivo.
   NOTA  1:    Le soluzioni di clorito e di ipoclorito contenenti non
   oltre il 5% di cloro attivo, non sono sottoposte alle prescrizioni
   dell'ADR.
        2:  I cloriti ed ipocloriti solidi sono materie della  classe
   5.1 (ved. marg. 2501, 14, 15 e 29).
62 Clorofenolati e fenolati:
   c)  2904 clorofenolati liquidi o 2904 fenolati liquidi
   2905 clorofenolati solidi o 2905 fenolati solidi
63 Soluzioni di formaldeide:
   c)    2209  formaldeide  in  soluzione contenente almeno il 25% di
   formaldeide.
   NOTA 1:  1198 formaldeide in soluzione infiammabile e' una materia
   della classe 3 (Ved. marg. 2301, 33 c)).
        2:  Le soluzioni di formaldeide non  infiammabili  contenenti
   meno  del 25% di formaldeide non sono sottoposte alle prescrizioni
   dell'ADR.
64 Cloroformiati e clorotioformiati:
   a)  1739 cloroformiato di benzile;
   b)  2826 clorotioformiato di etile.
   NOTA: I cloroformiati  aventi  proprieta'  tossiche  preponderanti
   sono materie della classe 6.1. (ved. marg. 2601, 10, 17, 27 e 28).
65  Materie  corrosive  solide  e  miscele  di  queste  materie (come
   preparati e  rifiuti)  che  non  possono  essere  classificate  in
   un'altra rubrica collettiva:
   a)  1759 solido corrosivo, n.s.a.
   b)  1770 bromuro di difenilmetile;
   1759 solido corrosivo, n.s.a.
   3147 colorante solido, corrosivo, n.s.a. o 3147 materia intermedia
   solida  per  colorante,  corrosiva, n.s.a., 3244 solidi contenenti
   del liquido corrosivo, n.s.a.
2801
(seguito)
   NOTA:      Le  miscele  di  materie  solide  non  sottoposte  alle
   prescrizioni dell'ADR, e di liquidi  corrosivi,  sono  ammesse  al
   trasporto  con  il  numero  di  identificazione 3244, senza essere
   soggette ai criteri di classifica del marg. 2800 (3) a  condizione
   che  non  sia visibile nessun liquido libero al momento del carico
   della materia e della chiusura dell'imballaggio o  dell'unita'  di
   trasporto.    Ciascun imballaggio deve corrispondere ad un tipo di
   progettazione che abbia superato una prova di tenuta stagna per il
   gruppo d'imballaggio II.
   c)  2803 gallio,
   1759 solido corrosivo, n.s.a.
   3147 colorante solido corrosivo, n.s.a. o 3147 materia  intermedia
   solida per coloranti, corrosiva, n.s.a.
   NOTA:    Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili per
   il 2803 gallio (ved. marg. 2807 (4)).
66 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e  miscele  di  queste
   materie   (come  preparati  e  rifiuti)  che  non  possono  essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  1760 liquido corrosivo, n.s.a.
   1903 disinfettante liquido corrosivo, n.s.a.
   b)  2226 cloruro di benzilidina (triclorometilbenzene),
   2705 pentol-1 (metil-3 pentene-2 yne-4 ol-1)
   3066 pitture (comprese pitture, lacche, smalti,  colori,  shellac,
   vernici,  prodotti  per  lucidare, cere per lucidare, prodotti per
   apprettattura e basi liquide per lacche)  o  3066  materie  affini
   alle pitture (compresi solventi e diluenti per pitture);
   1760 liquido corrosivo, n.s.a.
   1903 disinfettante liquido corrosivo, n.s.a.
   2801 colorante liquido corrosivo, n.s.a. o 2801 materia intermedia
   liquida per colorante, corrosiva, n.s.a.
   c)  2809 mercurio, 3066 pitture (comprese pitture, lacche, smalti,
   colori,   shellac,   vernici,  prodotti  per  lucidare,  cere  per
   lucidare, prodotti per apprettatura e basi liquide per  lacche)  o
   3066 materie affini alle pitture (compresi solventi e diluenti per
   pitture);
   1760 liquido corrosivo, n.s.a.
   1903 disinfettante liquido corrosivo, n.s.a.
   2801 colorante liquido corrosivo, n.s.a. o 2801 materia intermedia
   liquida per colorante, corrosiva, n.s.a.
   NOTA 1:  Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili per
   2809 mercurio (ved. marg. 2807 (4))
        2:   Nessuna materia dell'ADR citata nominativamente in altre
   rubriche  puo'  essere  trasportata  in  base  alla  rubrica  3066
   "pitture"  o  3066  "materie  affini  alle  pitture".  Le  materie
   trasportate in base a tali rubriche possono contenere fino al  20%
   di  nitrocellulosa a condizione che la nitrocellulosa non contenga
   piu' del 12,6% di azoto.
2801
(seguito)
67 Materie  corrosive  solide  e  miscele  di  queste  materie  (come
   preparati   e  rifiuti),  infiammabili,  che  non  possono  essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  2921 solido corrosivo infiammabile, n.s.a.
   b)  2921 solido corrosivo infiammabile, n.s.a.
68  Materie  corrosive  liquide nonche' soluzioni e miscele di queste
   materie (come preparati e rifiuti),  infiammabili,  il  cui  punto
   d'infiammabilita'  e'  superiore  a  35  C, che non possono essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  2920 liquido corrosivo infiammabile n.s.a.
   b)  2920 liquido corrosivo infiammabile n.s.a.
69 Materie  corrosive  solide  e  miscele  di  queste  materie  (come
   preparati  e  rifiuti),  surriscaldanti,  che  non  possono essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3095 solido corrosivo surriscaldante, n.s.a.
   b)  3095 solido corrosivo surriscaldante, n.s.a.
70 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e  miscele  di  queste
   materie  (come  preparati  e  rifiuti),  surriscaldanti,  che  non
   possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3301 liquido corrosivo surriscaldante n.s.a.
   b)  3301 liquido corrosivo surriscaldante n.s.a.
71 Materie  corrosive  solide  e  miscele  di  queste  materie  (come
   preparati  e  rifiuti)  che,  a  contatto con l'acqua, non possono
   essere classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3096 solido corrosivo idroreattivo n.s.a.
   b)  3096 solido corrosivo idroreattivo n.s.a.
   NOTA:  Il termine idroreattivo indica una materia che  a  contatto
   con l'acqua sviluppa gas infiammabili.
72  Materie  corrosive  liquide nonche' soluzioni e miscele di queste
   materie (come preparati e rifiuti) che, a  contatto  con  l'acqua,
   sviluppano  gas infiammabili e che non possono essere classificate
   in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3094 liquido corrosivo idroreattivo, n.s.a.
   b)  3094 liquido corrosivo idroreattivo, n.s.a.
   NOTA:  Il termine idroreattivo indica una materia che  a  contatto
   con l'acqua sviluppa gas infiammabili.
2801
(seguito)
73  Materie  corrosive  solide  e  miscele  di  queste  materie (come
   preparati  e  rifiuti),  comburenti,  che   non   possono   essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3084 solido corrosivo comburente, n.s.a.
   b)  3084 solido corrosivo comburente, n.s.a.
74  Materie  corrosive  liquide nonche' soluzioni e miscele di queste
   materie (come preparati e rifiuti), comburenti,  che  non  possono
   essere classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  3093 liquido corrosivo comburente, n.s.a.
   b)  3093 liquido corrosivo comburente, n.s.a.
75  Materie  corrosive  liquide  e  miscele  di  queste materie (come
   preparati  e  rifiuti),   tossiche,   che   non   possono   essere
   classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  2923 solido corrosivo tossico, n.s.a.
   b)  2923 solido corrosivo tossico, n.s.a.
   c)  2923 solido corrosivo tossico, n.s.a.
76  Materie  corrosive  liquide nonche' soluzioni e miscele di queste
   materie (come preparati e  rifiuti),  tossiche,  che  non  possono
   essere classificate in un'altra rubrica collettiva:
   a)  2922 liquido corrosivo tossico, n.s.a.
   b)  2922 liquido corrosivo tossico, n.s.a.
   c)  2922 liquido corrosivo tossico, n.s.a.
2801
(seguito)
D.  Oggetti contenenti materie corrosive
81  Batterie:
   c)    2794  batterie  elettriche  riempiti  di elettrolito liquido
   acido, 2795 batterie elettriche riempiti  di  elettrolito  liquido
   alcalino,  2800  batterie  elettriche non rovesciabili riempite di
   elettrolito liquido 3028  batterie  elettriche  secche  contenenti
   idrossido di potassio solido.
   NOTA:    Particolari  condizioni  d'imballaggio sono applicabili a
   questi oggetti (Ved. marg. 2807 (5)).
   2:   Le batterie (del  numero  di  identificazione  2800)  possono
   essere  considerate  come  non  rovesciabili  se  sono  capaci  di
   resistere alle prove di vibrazione  e  di  pressione  indicate  di
   seguito, senza perdita di liquido.
   Prova  di  vibrazione:  La  batteria  e'  rigidamente fissata alla
   piattaforma di un apparecchio di vibrazione cui  e'  applicato  un
   movimento  sinusoidale  di  0,8  mm  di  amplitudine  (1,6  mm  di
   spostamento totale).
   Si fa variare la frequenza in ragione di 1 Hz/min tra 10 Hz  e  55
   Hz.  Tutta la gamma delle frequenze e' attraversata nei due sensi,
   in 95 +- 5 minuti per ciascuna posizione della  batteria  (vale  a
   dire   per   ogni  direzione  delle  vibrazioni).  Le  prove  sono
   effettuate su una batteria posta successivamente in tre  posizioni
   perpendicolari (in particolare in una posizione in cui le aperture
   di  riempimento  e gli sfiatatoi, se la batteria ne ha, si trovano
   in posizione inversa) per periodi della stessa durata.
   Prove di pressione: Dopo le prove di vibrazione,  la  batteria  e'
   sottoposta  per 6 ore a 24 C +- 4 C ad una pressione differenziale
   di almeno 88 kPa. Le prove sono effettuate su una  batteria  posta
   successivamente  in  tre posizioni perpendicolari, (in particolare
   in  una  posizione  in  cui  le  aperture  di  riempimento  e  gli
   sfiatatoi,  se la batteria ne ha, si trovano in posizione inversa)
   e mantenuta per almeno 6 ore in ciascuna posizione.
82 Altri oggetti contenenti materie corrosive:
   b)   1774 cariche di  estintori,  liquido  corrosivo,  2028  bombe
   fumogene  non  esplosive,  contenenti  un liquido corrosivo, senza
   dispositivo d'innesco.
E. Imballaggi vuoti
91 Imballaggi vuoti, compresi i grandi recipienti  per  il  trasporto
   alla  rinfusa  (GRV)  vuoti, i veicoli-cisterna vuoti, le cisterne
   amovibili  vuote,  i  contenitori-cisterna  vuoti  non   ripuliti,
   nonche' i veicoli per il trasporto alla rinfusa vuoti ed i piccoli
   containers  per  il trasporto alla rinfusa vuoti non ripuliti, che
   hanno contenuto materie della classe 8.
2801a Non sono  sottoposte  alle  prescrizioni  previste  per  questa
      classe nel presente annesso e nell'annesso B:
     (1)   le materie dal 1 al 5, 7 a 13, 16, 17 31 a 47, 51 a 56, 61
      a 76, trasportate in conformita' con le seguenti disposizioni:
      a)    le  materie  classificate  alla  lettera  a)  di  ciascun
      ordinale:
      -  materie liquide fino a 100 ml per imballaggio interno e fino
      a 400 ml. per collo;
       -  materie solide fino a 500 ml per imballaggio interno e fino
      a 2 kg. per collo;
      b)    le  materie  classificate  alla  lettera  b)  di  ciascun
ordinale:
      -  materie liquide fino a 1 litro  per  imballaggio  interno  e
      fino a 4 litri per collo;
      -  materie solide fino a 3 kg. per imballaggio interno e fino a
      12 kg. per collo;
      c)    le  materie  classificate  alla  lettera  b)  di  ciascun
ordinale:
      -  materie liquide fino a 3 litri  per  imballaggio  interno  e
      fino a 12 litri per collo;
      -  materie solide fino a 6 kg. per imballaggio interno e fino a
      24 kg. per collo.
      Tali   quantita'   di  materie  devono  essere  trasportate  in
      imballaggi combinati che rispondono almeno alle condizioni  del
      marg.  3538.   Devono essere rispettate le "Condizioni generali
      d'imballaggio" del marg. 3500 (1), (2) e (5) a (7).
      (2)  Le batterie non rovesciabili del numero  d'identificazione
      2800  dell'81  a  condizione  che,  ad una temperatura di 55 C,
      l'elettrolito  non  si  riversi  in  caso  di  rottura   o   di
      fessurizzazione  del  contenitore  e  che non vi sia rischio di
      fuoruscita di liquido, e che i morsetti siano protetti contro i
      corto-circuiti quando le  batterie  vengono  imballate  per  il
      trasporto.
      (3)    Gli  strumenti  ed articoli manufatti che non contengono
      pia' di 1 kg. di mercurio del 66 c).


                          2.  Prescrizioni
A.  Colli
1.  Condizioni generali di imballaggio
2802    (1)    Gli  imballaggi  devono  rispondere  alle   condizioni
      dell'Appendice  A.5,  a  meno  che  siano  previste particolari
      condizioni per l'imballaggio di alcune materie    ai  marg.  da
      2803 a 2808.
      (2)    I  grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GRV)
      devono rispondere alle condizioni dell'Appendice A.6.
      (3)   Devono essere utilizzati  rispettivamente  ,  secondo  le
      disposizioni del marg. 2800 (3) e 3511 (2) o 3611 (2):
      -    imballaggi del gruppo di imballaggio I, contrassegnati con
      la lettera "X", per le  materie  molto  corrosive  classificate
      alla lettera a) di ciascun ordinale,
      -   imballaggi del gruppo di imballaggio II o I, contrassegnati
      con la lettera "Y" o "X", o dei GRV  del  gruppo  d'imballaggio
      II, contrassegnati con la lettera "Y", per le materie corrosive
      classificate alla lettera b) di ciascun ordinale,
      -     imballaggi  dei  gruppi  di  imballaggio  III,  II  o  I,
      contrassegnati con le lettera "Z", "Y", o "X", o  dei  GRV  del
      gruppo  d'imballaggio  III  o II, contrassegnati con la lettera
      "Z" o "Y", per le materie che  presentano  un  minor  grado  di
      corrosivita' classificate alla lettera c) di ciascun ordinale.
      NOTA:     Per  il  trasporto  di  materie  della  classe  8  in
      carri-cisterna,  cisterne  amovibili  e   contenitori-cisterna,
      nonche'  per  il  trasporto  alla  rinfusa di materie solide di
      detta classe, Ved.  Annesso B.
2.  PARTICOLARI condizioni d'imballaggio
2803  L'acido fluoridrico e le soluzioni di acido fluoridrico  anidro
      del  6  aventi  un titolo di acido fluoridrico eccedente l'85%,
      saranno imballati in  recipienti  a  pressione  di  acciaio  al
      carbonio  o  di  lega  di  acciaio  appropriata. Sono ammessi i
      seguenti recipienti a pressione:
      a)  bombole aventi una capacita' non superiore a 150 litri;
      b)  recipienti aventi una capacita' di almeno 100 litri  e  non
      eccedente  i  1000  litri  (ad  esempio i recipienti cilindrici
      muniti di cerchi di rotolamento ed i recipienti montati  su  un
      dispositivo a scivolo).
      I  recipienti  a  pressione devono soddisfare alle prescrizioni
      pertinenti della classe 2 (Ved. marg. 2211,  2213  (1)  e  (2),
      2215, 2216, e 2218).
      Lo  spessore  di  parete  dei  recipienti  a pressione non deve
      essere inferiore a 3 mm.
2803
(seguito)
      I recipienti a pressione saranno sottoposti,  prima  di  essere
      utilizzati  per  la  prima  volta,  ad  una  prova di pressione
      idraulica ad una pressione di almeno 1 MPa (10 bar)  (pressione
      manometrica).  La  prova  di pressione sara' ripetuta ogni otto
      anni   e   comportera'  un  esame  minuzioso  dell'interno  dei
      recipienti   a   pressione   ed   una   verifica    dei    loro
      equipaggiamenti.  Ogni  due  anni  dovra'  essere verificata la
      resistenza dei recipienti a pressione alla corrosione per mezzo
      di strumenti appropriati (ad esempio con  ultrasuoni),  nonche'
      lo stato degli equipaggiamenti.
2804
(seguito)
      Le  prove  ed esami saranno effettuate sotto il controllo di un
      esperto abilitato dall'autorita' competente.
      La massa massima del contenuto non deve superare, per litro  di
      capacita',  0,84  kg, per l'acido fluoridrico e le soluzioni di
      acido fluoridrico o anidro.
2804  (1)  Il bromo ed il bromo in soluzione  del  14  devono  essere
      imballati  in  imballaggi interni di vetro il cui contenuto non
      deve superare 2,5 litri per imballaggio interno o in imballaggi
      interni di poliviniledifluorato (PVDF)  la  cui  capacita'  non
      deve  eccedere  15  litri per imballaggio interno e che saranno
      posti in  imballaggi  combinati  secondo  il  marg.  3538.  Gli
      imballaggi combinati devono essere provati ed abilitati secondo
      l'appendice A.5 per il gruppo d'imballaggio I.
      (2)    Il  bromo  contenente meno dello 0,005% di acqua, oppure
      dallo 0,005% allo 0,2% di acqua, se per quest'ultimo sono stati
      presi provvedimenti per impedire la corrosione del rivestimento
      dei recipienti, puo' anche essere trasportato in recipienti che
      rispondono alle seguenti condizioni:
a)     i recipienti saranno di acciaio,  muniti  di  un  rivestimento
      interno  stagno  di  piombo  o altra materia che garantisca uan
      protezione equivalente e di chiusura  ermetica;  sono  altresi'
      ammessi  recipienti  di  lega  monel,  di nickel o muniti di un
      rivestimento di nickel;
b)    La capacita' massima ammessa dei recipienti e' di 450 litri.
c)    i recipienti saranno riempiti sono fino al 92% al massimo della
      loro capacita' o in ragione di 2,86 kg. per litro di capacita'.
d)    i recipienti saranno saldati e calcolati per una  pressione  di
      calcolo  di almeno 2,1 MPa (21 bar) (pressione manometrica). Il
      materiale e l'esecuzione devono rispondere per  il  resto  alle
      prescrizioni  pertinenti  della classe 2 (ved. marg. 2211 (1)).
      Per la prima prova dei recipienti  di  acciaio  non  ricoperti,
      sono  valevoli  le prescrizioni pertinenti della classe 2 (Ved.
      marg. 2215 (1) e 2216 (1));
2804
(seguito)
e)    i dispositivi di chiusura devono sporgere il meno possibile sul
      recipiente ed essere muniti di un  cappellotto  di  protezione.
      Tali  dispositivi e questo cappellotto saranno muniti di giunti
      di materiale inattaccabile dal bromo. Le chiusure devono essere
      situate sulla parte superiore del recipiente in modo  tale  che
      in nessun caso esse possano essere a contatto permanente con la
      fase liquida;
f)    i recipienti devono essere muniti di dispositivi che consentano
      di  collocarli  diritti  ed  in maniera stabile sul loro fondo,
      nella  parte  superiore  saranno  muniti  di   dispositivi   di
      sollevamento  (anelli, briglie) che dovranno essere provati con
      una massa uguale a due volte la massa utile.
      (3)   I recipienti  secondo (2), prima di essere utilizzati per
      la prima volta, dovranno essere  sottoposti  ad  una  prova  di
      tenuta  stagna  ad  una  pressione  di  almeno  200 KPa (2 bar)
      (pressione manometrica).  La  prova  di  tenuta  stagna,  sara'
      ripetuta  ogni due anni e comportera' un esame dell'interno del
      recipiente nonche' una verifica della tara. Tale prova  e  tale
      esame  saranno  effettuati  sotto  il  controllo  di un esperto
      abilitato dall'autorita' competente.
      (4)  I recipienti secondo (2)  devono  riportare  in  caratteri
      leggibili e durevoli:
      -    il  nome  del  fabbricante  o il marchio di fabbrica ed il
      numero del recipiente;
      -  l'indicazione "Bromo";
      -  la tara del recipiente e la massa  massima  ammissibile  del
      recipiente riempito;
      -    la  data  (mese,  anno) della prova iniziale e dell'ultima
      prova periodica effettuata;
      -  il punzone dell'esperto che ha  effettuato  le  prove  e  le
      verifiche.
2805   (1)  Le materie classificate sotto a) dei vari ordinali devono
      essere imballate in:
      a)  fusti di acciaio a coperchio non amovibile del marg.  3520,
      oppure
      b)    fusti  di  alluminio  a coperchio non amovibile del marg.
      3521, oppure
      c)   taniche di acciaio a coperchio  non  amovibile  del  marg.
      3522, oppure
      d)    fusti  di  plastica  a coperchio non amovibile aventi una
      capacita' massima di 60  litri  o  in  taniche  di  plastica  a
      coperchio non amovibile del marg. 3526, oppure
      e)    imballaggi  compositi  (materia plastica) del marg. 3537,
      oppure
      f)  imballaggi combinati con imballaggi interni  di  vetro,  di
      materia plastica o di metallo del marg. 3538, oppure
      g)  imballaggi  compositi  (vetro, porcellana o gres (del marg.
      3539.
2805
(seguito)
   NOTA 1.  ad.  d):  La durata ammissibile  di  utilizzazione  degli
   imballaggi  destinati  al trasporto di acido nitrico del 2 a) e di
   soluzioni di acido  fluoridrico  del  7  a)  e'  di  due  anni,  a
   decorrere dalla loro data di fabbricazione.
        2.    ad.   f) e g):   Gli imballaggi interni ed i recipienti
   interni di vetro non sono ammessi solo per le fluoro-materie dei 7
   a), 8 a), e 33 a).
   (2)   Le materie solide secondo  il  marginale  2800  (5)  possono
   inoltre essere imballate:
a)  in  fusti ad apertura totale di acciaio secondo il marg. 3520, di
   alluminio secondo il marg. 3521, di legno  compensato  secondo  il
   marg.    3523,  di  cartone  secondo  il  marg. 3525 o di plastica
   secondo il marg. 3526, o in taniche ad apertura totale di  acciaio
   secondo  il marg. 3522 o di plastica secondo il marg. 3526, se del
   caso con uno o piu' sacchi interni stagni ai polverulenti, oppure
b)  in  imballaggi  combinati  secondo  il  marg. 3538 con uno o piu'
   sacchi interni stagni ai polverulenti.
2806  (1)  Le materie classificate alla lettera b) dei vari  ordinali
   devono essere imballate in:
   a)  fusti di acciaio del marg. 3520, oppure
   b)  fusti di alluminio del marg. 3521, oppure
   c)  taniche di acciaio del marg. 3522, oppure
   d)  fusti o taniche di materia plastica del marg. 3526, oppure
   e)  imballaggi compositi (materia plastica) del marg. 3537, oppure

   f)  imballaggi combinati del marg. 3538 oppure
   g)    imballaggi  compositi  (vetro,  porcellana o gres) del marg.
   3539.
   NOTA 1:   ad a), b),  c)  e  d):    Condizioni  semplificate  sono
   applicabili  ai  fusti  ed  alle taniche ad apertura totale per le
   materie viscose aventi a 23  C  una  viscosita'  superiore  a  200
   mm2/s,  e  per  le  materie  solide (Ved. marg. 3512, 3553, 3554 e
   3560).
        2:  ad. d):  La durata massima ammissibile  di  utilizzazione
   degli  imballaggi  destinati  al  trasporto  di  acido nitrico con
   titolo superiore al 55% di acido assoluto del 2 b) e di  soluzioni
   di  acido  fluoridrico  del 7 b) e' di due anni, a decorrere dalla
   loro data di fabbricazione.
        3:  ad. f) e g):   Gli imballaggi  interni  ed  i  recipienti
   interni di vetro sono ammessi solo per le fluoro-materie dei 7 b),
   8 b), 9 b), 10 b) e 33 b).
      (2)   Le materie classificate alla lettera b) dei vari ordinali
   aventi una pressione a vapore a 50 C non superiore a 110 kPa (1,10
   bar) possono inoltre essere imballate in GRV metallici  del  marg.
   3622 o in GRV di plastica rigida del marg. 3624 o in GRV compositi
   con un recipiente interno di plastica rigida del marg.  3625.
2806
(seguito)
 (3)  Le  materie  solide  ai  sensi  del  marginale 2800 (5) possono
     inoltre essere imballate:
   a)   in fusti di legno compensato secondo  il  marg.  3523,  o  di
   cartone  secondo  il marg. 3525, se del caso con uno o piu' sacchi
   interni stagni ai polverulenti, oppure
   b)  in sacchi resistenti all'acqua, di materia tessile, secondo il
   marginale 3533, di tessuto di plastica secondo il marginale  3534,
   di pellicola di plastica secondo il marginale 3535, o in sacchi di
   carta  resistenti  all'acqua,  secondo il marg. 3536, a condizione
   che si tratti di un carico completo o di sacchi palettizzati, o in
   GRV flessibili; oppure
   c)   in GRV  compositi  con  un  recipiente  interno  di  plastica
   flessibile  secondo  il  marg.  3625, in GRV di cartone secondo il
   marg.  3626 o di legno secondo il marg. 3627, oppure
   d)  in GRV flessibili secondo il marg. 3623, ad eccezione  di  GRV
   dei  tipi  13H1,  13L1 e 13M1, ed a condizione che si tratti di un
   carico completo o di GRV flessibili caricati su palette.
(4)  Gli oggetti dell'82 devono essere imballati come segue:
   a)  Cariche di estintori, liquido corrosivo - in  casse  di  legno
   secondo  i marg. 3527, 3528 o 3529 in casse di cartone  secondo il
   marg. 3530, o in casse di plastica espansa del tipo 4H1 secondo il
   marg. 3531.
   b)   Bombe fumogene non esplosive contenenti un liquido corrosivo,
   senza dispositivo d'innesco - individualmente,  con  materiale  di
   imbottitura  in  casse,  tubi o scomparti tramezzati, in una delle
   casse di legno descritte ai marg. 3527, 3528 o 3529, o in casse di
   acciaio del tipo 4A secondo il marg. 3537.
2807  (1)  Le materie classificate alla lettera c) dei vari ordinali,
      ad eccezione del gallio del 65 c) e del  mercurio  del  66  c),
      devono essere imballate:
   a)  in fusti di acciaio secondo il marginale 3520, oppure
   b)  in fusti di alluminio secondo il marginale 3521, oppure
   c)  in taniche di acciaio secondo il marginale 3522, oppure
   d)  in fusti o in taniche di plastica secondo il marginale 3526,
   oppure
   e)  in imballaggi compositi (materia plastica) secondo il
   marginale 3537, oppure
   f)  in imballaggi combinati secondo il marginale 3538, oppure
   g)  in imballaggi compositi (vetro, porcellana, gres) secondo il
   marginale 3539; oppure
   h)  in imballaggi metallici leggeri secondo il marginale 3540.
   NOTA:    ad  a),  b),  c) d) ed h):   Condizioni semplificate sono
   applicabili ai fusti, taniche ed imballaggi leggeri  metallici  ad
   apertura  totale  per  le  materie  viscose  aventi  a  23  C  una
   viscosita' superiore a 200 mm2/s e per  le  materie  solide  (Ved.
   marg. 3512, 3552 a 3554 e 3560).
   (2)    Le  materie  classificate  alla  lettera  c) dei differenti
   ordinali, ad eccezione del gallio del 65 c) e del mercurio del  66
   c),  aventi una pressione di vapore a 50 C non superiore a 110 kPa
   (1,10 bar) possono inoltre essere imballate in GRV  metallici  del
   marg.  3622  o  in  GRV di plastica rigida del marg. 3624 o in GRV
   compositi con un recipiente interno di plastica rigida  del  marg.
   3625.
   (3)    Le  materie  solide ai sensi del marginale 2800 (5) possono
   inoltre essere imballate:
    a)   in fusti di legno  compensato  secondo  il  marg.  3523,  di
    cartone  secondo il marg. 3525, se del caso con uno o piu' sacchi
    interni stagni ali polverulenti, oppure
    b)  in sacchi resistenti all'acqua, di materia  tessile,  secondo
    il  marginale 3533, di tessuto di plastica secondo il marg. 3534,
    di pellicola di plastica secondo il marg. 3535, o  in  sacchi  di
    carta resistenti all'acqua, secondo il marg. 3536, oppure
    c)   in GRV flessibili secondo il marg. 3623, ad eccezione di GRV
    dei tipi 13H1, 13L1 e  13M1,  oppure  in  GRV  compositi  con  un
    recipiente interno di plastica flessibile secondo il marg. 3625 o
    in  GRV  di  cartone  secondo  il marg 3626 o di legno secondo il
    marg. 3627.
    (4)  a)  Il gallio del 65 c) ed il mercurio del 66 devono  essere
    imballati  in  imballaggi  combinati  secondo  il marg. 3538. Gli
    imballaggi combinati possono  essere  costituiti  con  imballaggi
    interni  di  vetro, porcellana, gres o plastica con una quantita'
    massima ammissibile di 10 kg.
   Possono essere utilizzati come imballaggi esterni:
   casse di legno naturale secondo il marg. 3527,
   casse di legno compensato secondo il marg. 3528,
   casse di legno ricostituito secondo il marg. 3529,
   casse di cartone secondo il marg. 3530,
   casse di materia plastica secondo il marg. 3531,
   fusti di acciaio ad apertura totale secondo il marg. 3520,
   taniche di acciaio ad apertura totale secondo il marg. 3522,
   fusti di legno compensato secondo il marg. 3523,
   fusti di cartone secondo il marg. 3525,oppure
   fusti di plastica ad apertura totale secondo il marg. 3526.
2807
(seguito)
        b)    IL mercurio puo' inoltre essere imballato in bombole di
        acciaio saldato a freddo con interno conico. La chiusura deve
        essere  costituita  da  un  lucchetto  filettato   conico   e
        l'apertura non deve eccedere 20 mm.
       (5)    a)    Gli  oggetti dell'81, ad eccezione delle batterie
        elettriche non rovesciabili, devono essere  fissate  con  del
        materiale  di  imbottitura inerte o in maniera equivalente in
        casse di legno o di materia plastica rigida o in  una  gabbia
        di  legno.  Le  batterie  devono essere isolate per evitare i
        corto circuiti.
        b)      Le   batterie   non    rovesciabili    (del    numero
        d'identificazione 2800) devono essere protette contro i corto
        circuiti ed imballate in maniera sicura in imballaggi esterni
        solidi.
NOTA:    Le batterie non rovesciabili necessarie per il funzionamento
        di un apparecchio meccanico o  elettronico  e  che  ne  fanno
        parte  integrante, devono essere solidamente fissate sul loro
        supporto e protette contro i danni ed i corto-circuiti.
        c)    Gli  oggetti  dell'81  possono  essere  trasportati  su
        palette.  Essi  devono essere impilati e assestati in maniera
        adeguata in strati separati mediante uno strato di  materiale
        non conduttore. I morsetti delle batterie non devono in alcun
        caso  sopportare  il  peso  di altri elementi sovrapposti. Le
        batterie  devono  essere   isolate   in   modo   da   evitare
        corto-circuiti.
        Non   e'   necessario   che  ciascuna  batteria  riporti  una
        iscrizione  e  un'etichetta  di   pericolo   se   il   carico
        palettizzato   riporta  una  iscrizione  ed  un'etichetta  di
        pericolo.
2808    Gli imballaggi, compresi i GRV che contengono  ipoclorito  in
        soluzione  del  numero  d'identificazione 1791 del 61, devono
        essere muniti di uno sfiatatoio secondo i marginali 3500  (8)
        o 3601 (6) rispettivamente.
2809        L'ossibromuro  di  fosforo  disciolto  del 15 puo' essere
        trasportato solo in veicoli-cisterna (Ved. appendice B.1a)  o
        in contenitori-cisterna (Ved. appendice B.1b).
2810    3.  Imballaggio in comune
2811     (1)  Le materie oggetto dello stesso ordinale possono essere
        raggruppate in un imballaggio combinato, secondo il marginale
        3538.
        (2)   Le materie dei  vari  ordinali  di  questa  classe,  in
        quantitativi  non superiori a 3 litri per imballaggio interno
        per le materie   liquide e/o   5 kg per  le  materie  solide,
        possono  essere raggruppate tra di loro e/o con merci che non
        sono  sottoposte  alle prescrizioni dell'ADR (Ved. marg. 2800
        (8)) in un imballaggio combinato secondo il
        (3)  Le materie del 4 non devono essere imballate  in  comune
        con altre merci, salvo con le materie del 3 della classe 5.1,
        marg.  2501.    Le  materie  del 6 e del 14 non devono essere
        imballate in comune con altre merci.
        (4)   Le  materie  classificate  alla  lettera  a)  dei  vari
        ordinali non devono essere imballate in comune con le materie
        ed oggetti delle classi 1, 5.2 e 7.
        (5)  Salvo diverse condizioni particolari, le materie liquide
        classificate  alla lettera a) dei vari ordinali, in quantita'
        non superiori a 0,5 litro per  imballaggio  interno  e  ad  1
        litro  per collo, e le materie classificate alla lettera b) o
        c)  dei  vari  ordinali  in  quantita'  non   superiori   per
        imballaggio interno a 3 litri per le materie liquide e/o 5 kg
        per  le  materie  solide,  possono  essere  raggruppate in un
        imballaggio combinato secondo il marginale 3538, con  materie
        o oggetti delle altri classi - a condizione che l'imballaggio
        in  comune  sia  altresi' ammesso per le materie o oggetti di
        tali classi - e/o con merci non sottoposte alle  prescrizioni
        dell'ADR  a condizione che non reagiscano pericolosamente tra
        di loro.
(6)  Sono considerate come reazioni pericolose:
   a)  una combustione  e/o uno sviluppo considerevole di calore
   b)  l'emanazione di gas infiammabili e/o tossici;
   c)  la formazione di materie liquide corrosive;
   d)  la formazione di materie instabili.
   (7)  Non e' ammesso l'imballaggio in comune con un collo,  di  una
   materia  a carattere acido e di una materia  a carattere basico se
   entrambe le materie sono imballate in imballaggi fragili.
   (8)  Devono essere osservate le prescrizioni  dei  marginali  2001
   (7), 2002 (6) e (7) e 2802.
   (9)    Un  collo  non  deve  pesare  piu'  di  100  kg  in caso di
   utilizzazione di casse di legno o di cartone.
4. Iscrizioni ed etichette di  pericolo  sui  colli  (Ved.  Appendice
   A.9).
Iscrizioni
2812  (1)   Ciascun collo deve riportare in maniera chiara e durevole
     il  numero  di  identificazione  della  merce  da  indicare  nel
     documento di trasporto, preceduto dalle lettere "UN".
Etichette di pericolo
     (2)    I  colli  contenenti materie o oggetti di questa classe 8
     devono essere muniti di una etichetta conforme al modello N. 8.
     (3)  I colli contenenti materie del 32 b) 2, 33 a), 35 b) 2, 37,
     54, 64 b) e 68 saranno inoltre muniti di  un'etichetta  conforme
     al modello N. 3.
     (4)    I  colli  contenenti materie del 44 a) e 45 b) 2, saranno
     inoltre muniti di etichette conformi ai modelli Nn. 3 e 6.1.
     (5)  I colli contenenti materie del 67  saranno  inoltre  muniti
     dei un'etichetta conforme al modello N. 4.1.
     (6)    I  colli  contenenti  materie del 69 e 70 saranno inoltre
     muniti di una etichetta conforme al modello N. 4.2.
     (7)    I  colli  contenenti  materie del 71 e 72 saranno inoltre
     muniti di una etichetta conforme al modello N. 4.3.
     (8)   I colli contenenti materie del 3  a)  4,73  e  74  saranno
     inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello N. 05.
     (9)    I  colli  contenenti  materie del 2 a) 2, saranno inoltre
     muniti di etichette conformi ai modelli N. 05 e 6.1.
     (10) I colli contenenti materie  enumerate  di  seguito  saranno
     inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello N. 6.1.

| Ordinale      |       Numero       |             Materia          |
|               | di identificazione |                              |
|               |   della materia    |                              |
|               |                    |                              |
| 1 a)          |       1 831        |        Acido solforico       |
|               |                    |        fumante (oleum)       |
| 6             |                    |        Tutte le materie      |
| 7             |                    |        Tutte le materie      |
| 9 b)          |       1 811        | Difluoruro acido di potassio |
|               |                    |   (bifluoruro di potassio)   |
| 10 b)         |       1 732        |  Pentafluoruro di antimonio  |
| 12 b)         |       1 809        |     Tricloruro di fosforo    |
|               |       2879         |    Ossicloruro di selenio    |
| 14            |                    |        Tutte le materie      |
| 44 b)         |                    |        Tutte le materie      |
| 45 b) 1. e c) |       2 818        |  Polisolfuro di ammonio in   |
|               |                    |  soluzione                   |
| 53 b) e c)    |       1761         |  Cuprietilenediammina in     |
|               |                    |  soluzione                   |
| 75            |                    |        Tutte le materie      |
| 76            |                    |        Tutte le materie      |
|               |                    |                              |
     (11)   I   colli  contenenti  recipienti  fragili  non  visibili
     dall'esterno saranno inoltre muniti sulle due facciate  laterali
     opposte di un'etichetta conforme al modello N. 12.
     (12)  I colli contenenti materie liquide racchiuse in recipienti
     le cui chiusure non sono visibili dall'esterno, nonche' i  colli
     che  contengono  recipienti  muniti  di  sfiatatoi  o recipienti
     muniti di  sfiatatoi,  ma  senza  imballaggio  esterno,  saranno
     inoltre  muniti su due facciate laterali opposte di un'etichetta
     conforme al modello N. 11.


2813
   B.  Menzioni nel documento di trasporto
2814 La designazione della merce  nel  documento  di  trasporto  deve
     essere  conforme  ad  uno dei numeri di identificazione e ad una
     delle denominazioni sottolineate al marginale 2801.
     Quando  la  materia  non  e'  indicata  nominativamente,  ma  e'
     assegnata ad una categoria n.s.a. o altra rubrica collettiva, la
     designazione  della  merce  deve  essere  formata  dal numero di
     identificazione, dalla denominazione della  categoria  n.s.a.  o
     dalla  rubrica collettiva, seguita dalla denominazione chimica o
     tecnica della materia 3/.

     3/  La denominazione tecnica indicata deve essere quella in  uso
     utilizzata  nei  manuali  periodici  e  nei  testi scientifici e
     tecnici. A tal fine non devono essere  utilizzate  denominazioni
     commerciali.
La  designazione  della  merce  deve  essere seguita dall'indicazione
     della classe, dall'ordinale di enumerazione, (completato se  del
     caso  dalla lettera a) e dalla sigla "ADR" (o "RID") ad esempio:
     "8.1 a), ADR".
     Per il trasporto di rifiuti (Vedere il marginale 2000  (5)),  la
     designazione   della merce deve essere: "Rifiuto, contiene ...",
     ed il  componente  o  i  componenti  che  hanno  determinato  la
     classifica  del  rifiuto  secondo  il  marginale 2002 (8) devono
     essere scritti  con  la  loro  denominazione  chimica,  per  es.
     "Rifiuto,  contiene  1824  idrossido di sodio in soluzione 8, 42
     b), ADR"
     Per il trasporto di soluzioni o di  miscele  (come  preparati  e
     rifiuti)  che  contengono vari componenti regolamentati dall'ADR
     non sara' necessario, in linea di massima, citare  piu'  di  due
     componenti  che  hanno  un  ruolo  determinante  in funzione del
     pericolo o dei pericoli che caratterizzano  le  soluzioni  e  le
     miscele.
     Per  il  trasporto  di  soluzioni o di miscele che contengono un
     solo componente sottoposto all'ADR, i termini "in  soluzione"  o
     "in  miscela"  dovranno  essere  inclusi nella denominazione nel
     documento di trasporto (Ved. marg. 2002 (8)).
     Se una materia solida e'  consegnata  al  trasporto  allo  stato
     disciolto,  la  designazione  della merce deve essere completata
     con l'indicazione "disciolto" salvo  se  tale  indicazione  gia'
     figura nella denominazione.
     Se   una  soluzione  o  una  miscela  nominativamente  citata  o
     contenente una materia nominativamente citata  non  e'  soggetta
     alle  condizioni di questa classe secondo il marginale 2800 (5),
     il mittente  ha  il  diritto  di  menzionare  nel  documento  di
     trasporto: "Merce non sottoposta alla classe 8".
2815-
2821
C.  Imballaggi vuoti
2822  (1)    Gli imballaggi vuoti, non ripuliti, compresi i GRV vuoti
     del 91, devono essere chiusi nello  stesso  modo  e  offrire  le
     stesse garanzie  di tenuta stagna come se fossero pieni.
     (2)    Gli imballaggi vuoti, non ripuliti, compresi i GRV vuoti,
     del 91, devono essere muniti delle stesse etichette di  pericolo
     come se fossero pieni.
     (3)    La  designazione  nel  documento di trasporto deve essere
     conforme ad una  delle  denominazioni  sottolineate  al  91,  ad
     esempio:  "Imballaggio vuoto, 8, 91 ADR".
     Nel caso di veicoli-cisterna vuoti, di cisterne amovibili vuote,
     di  contenitori-cisterna  vuoti  e  di piccoli containers per il
     trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, questa  designazione
     deve  essere completata dall'indicazione "Ultima merce caricata"
     e  dalla  denominazione  e   dall'ordinale   dell'ultima   merce
     caricata,  per  esempio:  "Ultima  merce  caricata:  1830  Acido
     solforico, 1 b)".
2823-
2824
D.  Misure transitorie
2825 Le materie della classe 8 possono essere trasportate fino al  30
     giugno  1995  secondo le prescrizioni della classe 8 applicabili
     fino al 31 dicembre 1994. Il documento di  trasporto  dovra'  in
     questo  caso  riportare  l'indicazione  "Trasporto secondo l'ADR
     applicabile prima del 1.1.1995."
2826-
2899
            CLASSE 9.  MATERIE ED OGGETTI PERICOLOSI VARI
2901 Aggiungere un nuovo ordinale 8 come segue:
"8   Componenti automobili
      c)  3268 dispositivi per gonfiare gli "air-bag", 3268 moduli di
     "air-bag" gonfiabili, 3268 retrattori di cinture di sicurezza  o
     3268 moduli di cinture di sicurezza
     NOTA  1:    Questa  rubrica  si applica agli oggetti che possono
     essere classificati nella classe 1 secondo il marg. 2100 (2) b),
     che sono utilizzati  come  "air-bag"  salvavita  per  veicoli  o
     cinture  di  sicurezza quando sono trasportati come componenti e
     quando i "dispositivi per gonfiare gli "air-bag", i  "retrattori
     delle cinture di sicurezza," i moduli di air-bag" o i "moduli di
     cinture  di  sicurezza"  imballati  come  per il trasporto, sono
     stati collaudati in conformita' con la sequenza di prove  6  (c)
     della  parte  I  delle  Raccomandazioni relative al trasporto di
     merci pericolose, prove e criteri 2/, senza  che  vi  sia  stata
     esplosione  del dispositivo, o frammentazione delle custodie dei
     dispositivi,  ed  a  condizione  che  non  vi  sia  pericolo  di
     proiezione  o  di  effetto  termico  tale  da ostacolare in modo
     significativo  misure  anti-incendio  o  altri   interventi   di
     emergenza nelle immediate vicinanze.
        2:   Tali air-bag o cinture di sicurezza montati su veicoli o
     componenti di veicoli assemblati come il piantone dello  sterzo,
     pannelli  di  porte  ecc., non sono sottoposti alle prescrizioni
     dell'ADR.

     2/    Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose,
     prove    e    criteri     (seconda     edizione),     pubblicate
     dall'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   con   il  codice
     ST/SG/AC.10/11/Rev.1"
2901 Dopo il nuovo "8" inserire:
               "F.  Materie pericolose per l'ambiente
     NOTA:  Una materia sara' da assegnare  agli  ordinali  11  o  12
     secondo  le indicazioni dell'Appendice A.3, sezione G, marginali
     3390 a 3396.
11   Materie liquide inquinanti dell'ambiente acquatico e soluzioni e
     miscele di queste materie (come preparati  e  rifiuti)  che  non
     possono  essere  classificate  in altre classi, o nella presente
     classe da 1 a 8, sotto 13 e 14.
     c)  3082 Materia pericolosa comportante un  rischio  ambientale,
     liquida, n.s.a., come:
     poli (3-6) etossilato di alcool C6-C17 (secondaria)
     poli (1-3) etossilato di alcool C12-C15
     poli (1-6) etossilato di alcool C13-C15
     alfa-cypermetrina
     ftalato di butile e di benzile
     paraffine clorate (c10-c13)
     1-cloro-ottano
     fosfato di cresile e di difenile
     cyfluthrin
     acrilato di decile
     ftalato di di-n-butile
     dicloro-1,6 esano
     diisopropilbenzeni
     acrilato di isodecile
     fosfato di isodecile e di difenile
     nitrato di isoottile
     malathion
     resmethrin
     fosfati di triarile
     fosfati di tricresile
     trietilbenzene
     fosfato di trixylenile
12  Materie  solide  inquinanti per l'ambiente acquatico e miscele di
   queste materie (come preparati e rifiuti) che non  possono  essere
   classificate  in  altre  classi o nella presente classe, da 1 a 8,
   sotto 13 e 14.
   c)   3077 Materia pericolosa comportante  un  rischio  ambientale,
     liquida, n.s.a., come:
     cloroesidina
     paraffine clorate (C10-C13)
     p-diclorobenzene
     difenile
     etere difenilico
     ossido di fenbutadine
     cloruro mercuroso (calomelano)
     fosfato di tributilstagno
     bromuro di zinco
13 Micro-organismi geneticamente modificati.
   NOTA   1:      I  Micro-organismi  geneticamente  modificati  sono
   micor-organismi la cui materia genetica e'  stata  deliberatamente
   modificata  con mezzi tecnici o o con mezzi che non si riscontrano
   in natura.
        2:    I  micro-organismi  geneticamente  modificati, che sono
   materie infettanti, sono materie  della  classe  6.2  (Ved.  marg.
   2561, 1 a 3, numeri d'identificazione 2814 e 2900).
        3:    Ai  fini  della  presente  rubrica,  i  micro-organismi
   geneticamente modificati sono quelli che non sono  pericolosi  ne'
   per  l'uomo,  ne' per gli animali ma che potrebbero modificare gli
   animali, i vegetali, le materie microbiologiche e  gli  ecosistemi
   in modi che non si riscontrano in natura.
   b)  3245 micro-organismi geneticamente modificati.
   NOTA  1:    I  micro-organismi  geneticamente  modificati,  la cui
   deliberata disseminazione nell'ambiente 3/ e'  stata  autorizzata,
   non sono sottoposti alle prescrizioni di questa classe.
        2:      Sono   considerate  materie  solide  ai  sensi  delle
   prescrizioni di imballaggio  del  marg.  2903,  le  materie  e  le
   miscele di materie che non contengono un liquido allo stato libero
   ad una temperatura inferiore a 45 C.
        3:    Gli  animali  vertebrati o invertebrati vivi non devono
   essere utilizzati per trasportare materie classificate  in  questo
   ordine salvo se sia impossibile trasportarel in altra maniera.

   3/    Vedere  in particolare la parte c della Direttiva 90/220/CEE
   (Gazzetta ufficiale delle  Comunita'  europee  N.  L.  117  dell'8
   maggio   1990,  p.  18  a  20)  che  stabilisce  le  procedure  di
   autorizzazione per le Comunita' europee.
14  Organismi geneticamente modificati.
   NOTA:  Gli organismi geneticamente modificati di cui si sa,  o  si
   ritiene,  che  presentano  un  rischio  ambientale,  devono essere
   trasportati  in  conformita'   con   le   condizioni   specificate
   dall'autorita' competente del paese d'origine".
   Sostituire  il  testo  attuale  "F.    Imballaggi  vuoti"  con "G.
   Imballaggi vuoti" e l'ordinale attuale "11" con "21".
2901a (1)  Prima frase, sostituire "del 1, 2 e 4" con "del 1 2,  4  e
      11 a 13".
2903     (2)     a)    Sostituire  "non  filtrante"  con  "stagno  ai
      polverulenti".
           c) e d)  Modificare il paragrafo (2) c) ed  aggiungere  il
           nuovo paragrafo (2) d) come segue:
   "c)    in  GRV  compositi  con  un  recipiente  interno di materia
   plastica flessibile secondo il  marg.  3625,  in  GRV  di  cartone
   secondo il marg. 3626 o di legno secondo il marg. 3627, oppure
    d)   in GRV flessibili secondo il marg. 3623 ad eccezione dei GRV
   dei tipi 13H1, 13L1 e 13M1, ed a condizione che si  tratti  di  un
   carico completo o di GRV flessibili palettizzati."
2904  (2)  a)  Sostituire "non filtrante" con "stagno ai
      polverulenti".
      (4)  Aggiungere un nuovo paragrafo (4) formulato come segue:
   "(4)   Gli oggetti dell'8 c) devono essere imballati in imballaggi
   combinati  secondo  il  marg.  3538  conformi  ad   un   tipo   di
   progettazione  provato  ed  abilitato  per il gruppo d'imballaggio
   III".
2908  (nuovo)  Aggiungere quanto segue:
   "(1)    Se  materie  del  13  sono  trasportate  in  azoto liquido
   fortemente  refrigerato,  gli  imballaggi  interni  devono  essere
   conformi  alle  prescrizioni  di  questa  classe  ed  i recipienti
   contenenti azoto  devono  corrispondere  alle  prescrizioni  della
   classe 2.
   (2)    Gli  animali  vivi,  secondo  il  13, NOTA 3, devono essere
   imballati,  designati,  segnalati   e   trasportati   secondo   le
   regolamentazioni pertinenti per il trasporto degli animali 4 /"

   4/  Ved. nota a pie' di pagina 4 / al marg. 2650 (7)."
2911  Ai  paragrafi  (2)  e  (3),  dopo  "ordinali  della  classe  9"
     aggiungere "salvo le materie del 13 -" e  sostituire  la  parola
     "recipiente" con "imballaggio interno".
Aggiungere il nuovo paragrafo (5) come segue:
   "(5)     Le  materie  del  13  devono  essere  raggruppate  in  un
   imballaggio combinato secondo il marg. 3538 con altre merci.  Tale
   disposizione  non  si  applica  alle  materie che sono aggiunte in
   quanto agenti refrigeranti, ad esempio, ghiaccio, neve carbonica o
   azoto liquido fortemente refrigerato".
I paragrafi (5) e (6) divengono i paragrafi (6) e (7).
2912  Inserire il nuovo paragrafo (1) seguente sotto "Iscrizioni".
   "(1)  Ciascun collo deve riportare in maniera chiara e durevole il
   numero di identificazione della merce da indicare nel documento di
   trasporto, preceduto dalle lettere "UN".
I paragrafi da (1) a (4) sono rinumerati (2) a (5).
Nel paragrafo (3) (rinumerato (4)), sostituire "55 C" con "61 C".
Inserire il nuovo paragrafo (6) seguente:
"(6) I colli contenenti materie del 13 trasportati in  azoto  liquido
     fortemente  refrigerato  saranno inoltre muniti di una etichetta
     conforme al modello N. 2".
I paragrafi (5) e (6) divengono i paragrafi (7) ed (8),
2914 (1)  Nella prima frase, aggiungere "- salvo per le  materie  del
     14 - dopo "numeri di identificazione".
Aggiungere dopo la prima frase:
   "Se la materia non e' indicata nominativamente, ma e' assegnata ad
   una  categoria  n.s.a.,  la  designazione  della merce deve essere
   formata dal numero di identificazione, dalla  denominazione  della
   categoria  n.s.a.,  seguita  dalla denominazione chimica o tecnica
   5 / della materia, o per le materie del  13,  dalla  denominazione
   biologica 5 / della materia.

   5/    La  denominazione  tecnica  o biologica indicata deve essere
   quella d'uso nei manuali, periodici e testi scientifici e tecnici.
   A  tal  fine,   non   devono   essere   utilizzate   denominazioni
   commerciali. Per quanto riguarda i pesticidi, occorre iscrivere il
   loro  nome secondo la norma ISO 1750: 1981, sempre che sia incluso
   in tale norma.
2914
(seguito)
   Nella seconda parte del paragrafo (1), sostituire "ved. marg. 2000
   (4)" con "ved. marg. 2000 (5)".
   Aggiungere alla fine del paragrafo (1):
   "Per il trasporto di soluzioni e miscele che  contengono  un  solo
   componente  regolamentato dall'ADR, i termini "in soluzione" o "in
   miscela" devono essere inclusi nella denominazione  nel  documento
   di trasporto (Ved. marg. 2002 (8)).
   Se  una  materia  solida  e'  consegnata  al  trasporto allo stato
   disciolto, la designazione della merce deve essere completata  con
   l'indicazione  "disciolto",  salvo se tale indicazione figura gia'
   nella denominazione.
   Per il trasporto di materie facilmente deperibili del  13,  devono
   essere  fornite  informazioni appropriate, ad esempio: "Conservare
   al fresco a +2/+4 C" oppure "Non scongelare" o "Non congelare".
2921  Sostituire "11" con "21" a cinque riprese.
                              III PARTE
                      APPENDICI DELL'ANNESSO A
                            APPENDICE A.1
3102   L'inizio ha il  tenore  seguente:  "Condizioni  relative  alle
      miscele nitrate di cellulosa della classe 4.1
      (1)  La nitrocellulosa del 24 a) del marg. 2401, riscaldata per
      mezz'ora a 132 C... (rimane invariato)
Aggiungere i nuovi marginali 3103 e 3104 seguenti:
"Condizioni relative alle materie autoreattive della classe 4.1
Prove per l'assegnazione alla sezione E del marg. 2401
3103   Le materie autoreattive dal 31 al 50 possono essere ammesse al
      trasporto solo se sono soddisfatti i criteri  pertinenti  della
      seconda  e  terza  parte  delle  "Raccomandazioni  relative  al
      trasporto delle merci pericolose:  Prove  e  criteri"  (Seconda
      edizione,  pubblicata  dall'Organizzazione  delle Nazioni Unite
      con il codice ST/SG/AC.10/11/Rev.1).  Le  norme  di  classifica
      delle  materie  autoreattive  sono  indicate  al marg. 3104. La
      prova   prescelta   per   determinare   la    temperatura    di
      decomposizione  auto-accelerata  (TDAA) deve essere eseguita in
      modo  da  essere  rappresentativa,  per  quanto   riguarda   le
      dimensioni ed i materiali, del collo da trasportare.
      Norme per la classifica delle materie autoreattive della classe
      4.1
3104    (1)    Una materia autoreattiva o una composizione di materie
      autoreattive sara' considerata come avente proprieta' esplosive
      se,  durante  le  prove  di  laboratorio,  risulta  capace   di
      detonare, di deflagrare rapidamente, o di reagire violentemente
      quanto e' riscaldata nel suo imballaggio.
      (2)    Per  la  classifica  delle  materie autoreattive e delle
      composizioni di materie autoreattive non  enumerate  nel  marg.
      2401, devono essere applicati i seguenti principi:
      a)    una  materia  autoreattiva  o una composizione di materie
      autoreattive che, cosi' come e'  imballata  per  il  trasporto,
      puo'  detonare o deflagrare rapidamente, deve essere vietata al
      trasporto in questo imballaggio ai sensi della classe 4.1 (essa
      e' definita materia autoreattiva di tipo A (casella di uscita A
      della figura 1);
      b)   una materia autoreattiva o  una  composizione  di  materie
      autoreattive  aventi proprieta' esplosive che, cosi' come e' e'
      imballata per il trasporto, non detona ne' deflagra rapidamente
      ma  che  puo'  esplodere  per  effetto  del  calore   in   tale
      imballaggio,   deve  portare  anche  un'etichetta  conforme  al
      modello N. 01. Una materia  autoreattiva  di  questa  categoria
      puo'   essere  ammessa  al  trasporto  in  imballaggi  che  non
      contengano piu' di 25 kg di materia, salvo se e' necessario  un
      valore  inferiore  per  evitare  una  detonazione  o una rapida
      deflagrazione  nell'imballaggio  (essa  e'   definita   materia
      autoreattiva di tipo B (casella di uscita B della figura 1));
      c)    una  materia  autoreattiva  o una composizione di materie
      autoreattive   aventi   proprieta'   esplosive   puo'    essere
      trasportata  senza  etichetta  conforme  al  modello N. 01, se,
      cosi' come e' imballata per il trasporto (quantita' massima  50
      kg   per  imballaggio),  essa  non  puo'  detonare,  deflagrare
      rapidamente  o  esplodere  per  effetto  del  calore  (essa  e'
      definita  materia  autoreattiva  di tipo C (casella di uscita C
      della figura 1));
      d)   una materia autoreattiva o  una  composizione  di  materie
      autoreattive  che,  durante le prove di laboratorio reagisce in
      uno dei seguenti modi:
      -   detona parzialmente, ma  non  deflagra  rapidamente  e  non
      reagisce violentemente se riscaldata nell'imballaggio;
      -      non   detona,  ma  deflagra  lentamente,  senza  reagire
      violentemente se riscaldata nell'imballaggio;
      -   non detona e non  deflagra,  e  reagisce  moderatamente  se
      riscaldata nell'imballaggio
      puo'  essere  ammessa  al trasporto in colli che non contengano
      piu' di  50  kg.  di  materia  (essa  e'  classificata  materia
      autoreattiva di tipo D (casella di uscita D della figura 1));
      e)    una  materia  autoreattiva  o una composizione di materie
      autoreattive che, durante le prove di laboratorio, non detona e
      non deflagra, ed ha una reazione debole o nulla  se  riscaldata
      nell'imballaggio, puo' essere ammessa al trasporto in colli che
      non  contengano  piu' di 400 kg/450 1 (essa e' definita materia
      autoreattiva di tipo E (casella di uscita E della figura 1));
      f)   una materia autoreattiva o  una  composizione  di  materie
      autoreattive  che,  durante le prove di laboratorio, non detona
      in stato di cavita', non deflagra e manifesta solo una reazione
      debole o nulla  se  riscaldata  nell'imballaggio,  nonche'  una
      potenza  esplosiva  debole  o  nulla,  puo'  essere  ammessa al
      trasporto in GRV (essa e' definita materia autoreattiva di tipo
      F (casella di uscita F della figura 1));
      g)   una materia autoreattiva o  una  composizione  di  materie
      autoreattive  che,  durante le prove di laboratorio, non detona
      in stato di cavita', non deflagra, non reagisce  se  riscaldata
      nell'imballaggio  e  non  ha  alcuna  potenza esplosiva, non e'
      classificata come materia autoreattiva dalla classe 4.1  se  si
      tratta  di  un  preparato termicamente stabile (vale a dire con
      una temperatura di decomposizione auto-accelerata di 69 C a  75
      C per collo di 50 kg) e se il diluente o i diluenti compatibili
      utilizzati  soddisfano  alle  prescrizioni  del marg. 2400 (19)
      (essa e' classificata  come  materia  autoreattiva  di  tipo  G
      (casella  di  uscita G della figura 1)). Se il preparato non e'
      termicamente stabile o se un  diluente  compatibile  avente  un
      punto  d'infiammabilita'  inferiore  a 150 C e' utilizzato come
      inertizzante, il preparato  sara'  definito  come  essendo  una
      materia autoreattiva di tipo F.
      (3)  Nel paragrafo (2) le proprieta' delle materie autoreattive
      prese   in  considerazione  sono  unicamente  quelle  che  sono
      determinanti ai fini della classifica. La figura 1  rappresenta
      un  diagramma decisionale che indica le norme per la classifica
      sotto  forma  di  un  organigramma  di domande vertenti su tali
      proprieta' e le risposte possibili.  Tali  proprieta'  dovranno
      essere determinate sperimentalmente in conformita' con il marg.
      3102".
      Gli  attuali marginali 3103 e 3104 divengono i marginali 3105 e
      3106.
      I riferimenti ai marginali 3103 e 3104 nei marginali da 2501  a
      2509,  sono sostituiti con riferimenti ai marginali 3105 e 3106
      rispettivamente.
      L'attuale "figura 1" e' numerata come "figura 2".


           ---->  vedere Figura a pag. 583 del S.O.  <----


3170  Modificare come segue:
      Cartucce, per armi di piccolo calibro: Sopprimere: 15 0328;
                                          Aggiungere: 27/0417
Aggiungere il nuovo paragrafo seguente dopo  "cartucce  per  armi  di
piccolo calibro":
Cartucce per armi, a salve 27 0327; 37 0338; 47 0014
   Munizioni  costituite  da  un  bossolo  con  innesco a percussione
   centrale o anulare e contenente una carica propellente di  polvere
   senza  fumo  o  polvere nera. I bossoli non contengono proiettili.
   Sono destinati ad essere tirati con armi di calibro non  superiore
   a  19,1  mm  e servono a produrre un forte rumore; sono utilizzate
   per l'addestramento,  a  salve,  come  carica  propellente,  nelle
   pistole-starter ecc."
Cariche propellenti per motori per razzi:
Sopprimere "per motori a razzi" nel titoIo.
Aggiungere: "37 0491".
Leggere la descrizione come segue:
   "Oggetti  costituiti  da  una carica di polvere propellente che si
   presenta sotto qualunque forma, con o senza  involucro,  destinata
   ad  essere  utilizzata  come  componente  di  un propellente o per
   modificare la traccia dei proiettili".
Cariche propellenti per  motori  per  razzi,  miscele  propergoliche:
sopprimere tutta la rubrica.
   Aggiungere la seguente nuova descrizione dopo "Cesoie pirotecniche
   esplosive"
"Componenti  di  sequenze  pirotecniche,  n.s.a.  1 0461; 13 0382; 35
0383; 47 0384
   Oggetti contenenti un esplosivo,  progettati  per  trasmettere  la
   detonazione o la deflagrazione in una sequenza pirotecnica".
Miccia detonante flessibile: modificare la descrizione come segue:
   "Oggetto costituito da un'anima di esplosivo detonante contenuta o
   in  un  involucro  di materia tessile intessuta, ricoperto o no da
   una guaina di plastica. La guaina non e' necessaria se l'involucro
   di materia tessile intessuta e' stagno ai polverulenti".
Esplosivi da mina di tipo A: nella  penultima  frase,  sopprimere  la
parola "plastica" e sostituire "possono" con "devono".
3170
(seguito)
Galletta umidificata con almeno 35% (massa) di acqua... sostituire
"35%" con "25%".
Sostituire "Esatonale, fuso                        4/0393
con        "Esotonale                              4/0393
Sostituire "Esolite, secca o umidificata           4/0118"
con        "Esolite (esotol), secca o umidificata  4/0118
Dopo "infiammatori" aggiungere la seguente nuova descrizione
"Materie esplosive pochissimo sensibili
(Materie ETPS) 28/0482
   Materie  che  presentano  un rischio di esplosione in massa ma che
   sono tanto poco sensibili  che  la  probabilita'  d'innesco  o  di
   passaggio   dalla  combustione  alla  detonazione  (in  condizioni
   normali di trasporto) e' debolissima  e  che  hanno  subito  prove
   della serie 5".
Munizioni,  fumogene,  con  o  senza carica di dispersione, carica di
espulsione o carica propellente. Sostituire la  prima  frase  con  la
seguente:
   Munizioni  contenenti  una  materia  fumogena  come  miscela acida
   clorosolforica,  tetracloruro  di  titanio,  o  una   composizione
   pirotecnica  che  produce  fumo a base di esacloroetano di fosforo
   rosso".
Munizioni per prove, aggiungere 30/0488
Aggiungere: "Oggetti esplosivi, pochissimo sensibili 50/0486
   Oggetti contenenti solo materie detonanti pochissimo sensibili che
   manifestano  una  trascurabile   probabilita'   d'innesco   o   di
   propagazione  accidentali in normali condizioni di trasporto e che
   hanno subito la serie di prove 7."
Aggiungere "Octonale 4/0496
   Materia    costituita     da     una     miscela     intima     di
   ciclotetrametilene-tetranitrammina (HMX), di trinitrotoluene (TNT)
   e di alluminio".
Perforatori  a  carica  cava, per pozzi di petrolio senza detonatore:
aggiungere "39/0494"
Petardi per ferrovia: aggiungere "30/0492; 43/0493".
3170
(seguito)
Polveri senza fumo
Sopprimere "in generale"
Aggiungere: "Propergolo, liquido 2/0497, 26/0495
   Materia costituita da un esplosivo liquido deflagrante, utilizzata
   per la propulsione.
Propergolo, solido 2/0498, 26/0499
   Materia costituita da un esplosivo solido deflagrante,  utilizzata
   per la propulsione".
Segnali  fumogeni  con  carica  esplosiva sonora: sopprimere tutta la
rubrica.
Segnali fumogeni con carica esplosiva  sonora:  sopprimere  tutta  la
rubrica.
Dopo "Segnali di soccorso", aggiungere la seguente nuova rubrica:
"Segnali fumogeni 9/0196; 19/0313; 30/0487; 43/0197
   Oggetti   contenenti  materie  pirotecniche  che  producono  fumi.
   Possono  inoltre  contenere  dispositivi  che   emettono   segnali
   sonori".
                            APPENDICE A.3
3300  (2)  Sostituire "IP 1/ 170/90 con IP 1/ 170/94"
3301  a)  Sostituire "IP1/ 33/59" con "IP 1/170/94"
Sostituire  "(21  C, 55 C e 100 C rispettivamente)" con "(23 C e 61 C
rispettivamente)"
3304  Aggiungere un nuovo marginale come segue:
"Prova per determinare la combustibilita'
"3304  (1)  Il presente metodo e' utilizzato per  determinare  se  la
       materia  mantiene  la  combustione  quando e' riscaldata nelle
       condizioni  previste  ed  esposta   ad   una   fonte   esterna
       d'infiammazione, applicata secondo modalita' standard.
       (2)    Principio:  un  blocco di metallo comportante un incavo
       (destinato a contenere la porzione  di  prova)  e'  riscaldato
       fino ad una temperatura stabilita. Un determinato volume della
       materia  sottoposta  a  prova  e'  posto  in tale incavo. Dopo
       l'applicazione, e successivamente  al  ritiro  di  una  fiamma
       standard in condizioni stabilite, si rileva la capacita' della
       materia a sostenere la combustione.
       (3)    Apparecchiatura:  si  utilizza  un  blocco  di  lega di
       alluminio o di altro metallo resistente alla corrosione  e  ad
       alta conduttivita' termica. Il blocco comporta un incavo ed un
       buco  forato in cui e' posto un termometro. Un piccolo becco a
       gas ruotante viene  assemblato  sul  blocco.  La  manivella  e
       l'alimentazione  del  becco  a  gas  possono  essere  disposte
       secondo qualsiasi angolo conveniente rispetto al becco a  gas.
       Un  esempio di apparecchiatura e' rappresentato nella figura 1
       e le dimensioni principali sono indicate nelle figure 1 e 2.
Sono necessarie le seguenti attrezzature:
       a)  Calibro: consente di verificare che l'altezza compresa tra
       l'asse del becco a gas e la cima  dell'incavo  destinato  alla
       porzione di prova sia di 2,2 mm (Ved. fig. 1).
       b)  Termometro a mercurio di vetro, da utilizzare in posizione
       orizzontale, avente una sensibilita' almeno uguale a 1 mm/ C o
       ogni altro dispositivo equivalente di misura della temperatura
       di   sensibilita'  equivalente,  graduato  su  0,5  C.  Quando
       posizionato nel blocco, il bulbo del  termometro  deve  essere
       avvolto con un materiale termoplastico conduttore di calore;
       c)    Piastra riscaldante con dispositivo di regolazione della
       temperatura  (possono  essere  utilizzati  altri  sistemi  con
       regolazione   della   temperatura  per  riscaldare  il  blocco
       metallico);
3304
(seguito)
       d)  Cronometro o ogni altro apparecchio per la misurazione del
       tempo;
       e)  Siringa, che consenta di deporre un volume di liquido di 2
       ml con una precisione di +- 0,1 ml; e
       f)  Fonte di gas butano
       (4)   Campionatura: Il campione  deve  essere  rappresentativo
       della  materia da provare; deve essere consegnato e conservato
       in un recipiente ermeticamente chiuso. Per evitare la  perdita
       di  componenti  volatili,  i  trattamenti cui e' sottoposto il
       campione saranno limitati al minimo necessario  per  garantire
       la  sua  omogeneita'.  Il  recipiente che contiene il campione
       deve essere chiuso immediatamente dopo il prelievo di ciascuna
       porzione  di  prova,  per  assicurare  che  nessun  componente
       volatile  possa  fuoruscire dal contenitore. Se la chiusura e'
       incompleta, occorrera' utilizzare un nuovo campione.
       (5)   Modalita' operative:  effettuare  la  determinazione  in
       triplice.
AVVERTENZA  -  Non  effettuare la prova in una piccola confezione con
debole volume (ad esempio una scatola per guanti) a causa del rischio
di esplosione.
   a)    E'  essenziale che l'apparecchio sia installato in un locale
   senza correnti d'aria (ved. avvertenza) ed al riparo da ogni forte
   illuminazione per facilitare l'osservazione di scintille,  fiamme,
   ecc.
   b)    Installare il blocco sulla piastra riscaldante (o riscaldare
   il blocco con ogni altro metodo appropriato) in modo  che  la  sua
   temperatura,  come  indicata dal termometro posizionato nel blocco
   sia mantenuta alla temepratura prescritta con una tolleranza di +-
   1 C.  Rettificare questa temepratura per tener conto dello  scarto
   tra  la  pressione  barometrica e la pressione atmosferica normale
   (101,3 kPa) aumentando o diminuendo la temperatura di prova di 1,0
   con uno scarto di pressione di 4 kPa, a seconda che  la  pressione
   sia  superiore  o inferiore alla pressione normale. Accertarsi che
   la facciata superiore del blocco  sia  perfettamente  orizzontale.
   Utilizzare il calibro per verificare che il becco a gas, quando in
   posizione  di  prova,  sia  posizionato  2.2  mm.  sopra  la  cima
   dell'incavo destinato alla porzione di prova.
   c)  Accendere il gas butano per la prova con il becco a gas  fuori
   dalla  posizione  di  prova  (Posizione 0). Regolare le dimensioni
   della fiamma, che deve avere un'altezza compresa tra 8 mm. e 9 mm.
   ed un diametro di circa 5 mm.
   d)  Prelevare almeno 2 ml del campione  contenuto  nel  recipiente
   mediante  una  siringa e deporre rapidamente una porzione di prova
   di 2 ml +- 0,1  ml  nell'incavo  del  blocco  di  prova.  Attivare
   immediatamente il cronometro.
   e)    Dopo  60  secondi  di  riscaldamento,  si  presuppone che la
   porzione di prova abbia raggiunto una temperatura  di  equilibrio.
   Se il liquido non si e' infiammato spontaneamente, fare ruotare il
   becco  a gas per portarlo nella posizione di prova, sopra il bordo
   della pozza di liquido. Mantenerlo  in  questa  posizione  per  15
   secondi,  poi  riportarlo in posizione 0 ed osservando al contempo
   il comportamento della porzione di prova. La fiamma  del  becco  a
   gas deve essere mantenuta accesa per tutta la durata della prova.
   f)  Per ciascuna delle prove, osservare e rilevare:
i)    se vi e' o no infiammazione, combustione sostenuta o produzione
     di scintille  prima  del  posizionamento  del  becco  a  gas  in
     posizione di prova;
ii)   se vi sia infiammazione o non della porzione di prova quando il
     becco a gas e' in posizione di  prova,  e,  qualora  si  produca
     l'infiammazione,  la  durata  della  combustione  dopo il ritiro
     della fiamma.
   g)  Se, in base al metodo d'interpretazione descritto al paragrafo
   (6) non viene  rilevata  alcuna  combustione  sostenuta,  ripetere
   l'insieme  delle  operazioni su nuove porzioni di prova, ma con un
   tempo di riscaldamento di 30 secondi.
   h)  Se in base al metodo d'interpretazione di cui al paragrafo (6)
   non viene rilevata alcuna combustione sostenuta ad una temperatura
   di prova di 60,5 C, ripetere l'insieme delle operazioni  su  nuove
   porzioni di prova, ad una temperatura di prova di 75 C.
   (6)    Interpretazione delle osservazioni: Al termine della prova,
   la materia deve essere classificata come sostenente la combustione
   o come non sostenente la  combustione.  Si  considera  che  vi  e'
   combustione   sostenuta,  per  l'uno  o  l'altro  dei  periodi  di
   riscaldamento, se viene rilevato  uno  dei  seguenti  fenomeni  su
   almeno una delle due porzioni di prova:
   a)   infiammazione e combustione sostenuta della porzione di prova
   mentre la fiamma del becco a gas e' in posizione 0;
   b)  infiammazione della porzione di prova sostenuta per 15 secondi
   mentre la fiamma del becco a gas  e'  in  posizione  di  prova,  e
   prosieguo  della combustione per oltre 15 secondi, dopo il ritorno
   della fiamma alla posizione 0.
   Le scintille intermittenti non possono  essere  interpretate  come
   combustione  sostenuta.  Dopo  15  secondi, e' di regola possibile
   affermare con certezza se la combustione ha cessato o se continua.
   In caso  di  dubbio,  la  materia  deve  essere  considerata  come
   sostenente la combustione.
   c)  Le materie sono considerate come materie che non sostengono la
   combustione  se  il  loro punto d'infiammabilita' secondo la norma
   ISO 2592:1973 e' superiore  al  100  C  oppure  se  si  tratta  di
   soluzioni  mescolabili  il cui tenore in acqua e' superiore al 90%
   (massa)."
PROGETTAZIONE E DIMENSIONI DELL'APPARECCHIATURA
DI PROVA PER DETERMINARE LA COMBUSTIBILITA' DEI
LIQUIDI INFIAMMABILI


           ---->  vedere Figura a pag. 590 del S.O.  <----


Agiungere la seguente nuova sezione:
"G. Prove  per  determinare  l'ecotossicita',  la  persistenza  e  la
    bio-accumulazione  di  materie  nell'ambiente  acquatico in vista
    della loro assegnazione alla classe 9
   NOTA:  I metodi di prova utilizzati devono corrispondere a  quelli
   adottati  dall'Organizzazione  per  la  Cooperazione e lo Sviluppo
   Economico (OCSE) e  dalla  Commissione  delle  Comunita'  europee.
   Qualora  altri  metodi  siano utilizzati, dovra' obbligatoriamente
   trattarsi  di  metodi  riconosciuti  a   livello   internazionale,
   equivalenti  a  quelli  utilizzati  dall'OCSE  e dalla Commissione
   delle Comunita' europee  e  definite  nei  processi-verbali  delle
   prove.
3390  Tossicita' acuta sui pesci
   Questa  prova  ha  come scopo di determinare la concentrazione che
   provoca una mortalita' del 50% nella specie sottoposta a prova. Si
   tratta del valore CL50, vale a dire la concentrazione  di  materia
   in  acqua  che  provoca  la  morte  del  50%  del  gruppo di pesci
   sottoposti a prova per una durata continua di almeno  96  ore.  Le
   specie di pesci appropriate sono le seguenti: rombo liscio striato
   (Brachydanio   rerio),   vairone  (Pemephales  promelas)  e  trota
   arcobaleno (Oncorhynchus mykiss).
   I pesci sono esposti alla materia  di  prova  che  viene  aggiunta
   all'acqua  in  concentrazioni  variabili  (+ 1 vaso di controllo).
   Sono effettuate rilevazioni almeno ogni  24  ore.  Alla  fine  del
   periodo di esposizione di 96 ore e se possibile al momento di ogni
   rilevazione, si calcola la concentrazione che provoca la morte del
   50%  dei  pesci.   Inoltre si determina il tasso di concentrazione
   senza effetto osservato (NOEC) in un periodo di 96 ore.
3391  Tossicita' acuta per le dafnie
   Questa prova consiste nel determinare la concentrazione  effettiva
   di  materia  in  acqua  che  rende il 50% delle dafnie incapaci di
   nuotare (CE50). I soggetti di prova  appropriati  sono  la  dafnia
   magna  e  la  dafnia pulex. Le dafnie sono esposte per 48 ore alla
   materia  sottoposta  a  prova  che  viene  aggiunta  all'acqua  in
   concentrazioni variabili. Si determina in tal  modo  il  tasso  di
   concentrazione senza effetto osservato, (NOEC) in un periodo di 48
   ore.
3392  Inibizione della crescita delle alghe
   Queste prove mirano a determinare l'effetto di un prodotto chimico
   sulla  crescita  delle  alghe in condizioni standard. Si paragona,
   per un periodo di 72 ore, la modifica della biomassa ed  il  tasso
   di  crescita  delle  alghe  nelle  stesse  condizioni  ma senza il
   prodotto  chimico  di  prova.  Si   ottiene   in   tal   modo   la
   concentrazione  effettiva  che  riduce del 50% il taso di crescita
   delle alghe (CI50) ma anche la formazione della biomassa (CI506).
3393  Prove di pronta biodegradabilita'
   Queste  prove  hanno  per  oggetto  di  determinare  il  grado  di
   biodegradazione  in  condizioni  aerobiche standard. La materia di
   prova viene aggiunta, in deboli concentrazioni,  ad  un  brodo  di
   cultura contenente batteri aerobici. Si osserva l'evoluzione della
   degradazione   per   28  giorni  mediante  la  determinazione  del
   parametro specificato nel metodo di prova. Esistono vari metodi di
   prova equivalenti. I parametri includono la riduzione del  carbone
   organico  disciolto  (COD),  le sviluppo di diossido di carbonio e
   l'impoverimento dell'ossigeno (O2).
   Una materia e' considerata  come  prontamente  biodegradabile  se,
   entro  28 giorni al massimo, i seguenti criteri sono soddisfatti -
   non oltre  10  giorni  da  quando  il  tasso  di  degradazione  ha
   raggiunto per la prima volta il 10%:
   Riduzione del COD : 70%
   Sviluppo del COD  : 60% della produzione teorica di CO2
   Impoverimento di O2: 60% della domanda teorica di O2.
   Se  i  criteri di cui sopra non vengono soddisfatti, la prova puo'
   continuare  oltre  28  giorni,  ma  in  tal  caso   il   risultato
   rappresenta   la   biodegradabilita'   sostanziale  della  materia
   sottoposta a  prova.  Ai  fini  dell'assegnazione,  e'  necessario
   ottenere il risultato della biodegradabilita' cosiddetta "pronta".
   Se  si  conoscono  solo  la  DCO  e  DBO5,  la materia di prova e'
   considerata prontamente biodegradabile se il rapporto DBO5  e'
                                                         ----
                                                         DCO
   superiore o uguale a 0,5.
   La DBO (domanda bio-chimica di ossigeno) e' definita come la massa
   di ossigeno disciolto necessaria per il  processo  di  ossidazione
   biochimica  di  un  volume specifico di soluzione della materia in
   determinate condizioni. Il risultato e' espresso in grammi di  DBO
   per  grammo  di materia di prova. La durata normale e' di 5 giorni
   ed e' effettuata  seconda  una  procedura  nazionale  standard  di
   prova.
   La DCO (domanda chimica di ossigeno) misura l'ossidabilita' di una
   materia,  espressa  come  quantita'  equivalente di ossigeno di un
   reattivo  ossidante  consumato  dalla   materia   in   determinate
   condizioni  di laboratorio. I risultati sono espressi in grammi di
   DCO per grammo di materia. E' possibile utilizzare  una  procedura
   nazionale standard di prova.
3394  Prove della capacita' di bio-accumulazione
   (1)      Queste   prove  mirano  a  determinare  la  capacita'  di
   bio-accumulazione   per   mezzo   sia   del   rapporto    rispetto
   all'equilibrio  tra  la  concentrazione  (c)  della  materia in un
   solvente e quella in acqua, sia del fattore di  bio-concentrazione
   (BCF).
   (2)  Il rapporto rispetto all'equilibrio tra la concentrazione (c)
   della  materia  in  un  solvente  e  quella  in  acqua, si esprime
   generalmente in log10. Il solvente deve avere  una  mescolabilita'
   trascurabile  e  la  materia  non  deve  ionizzarsi  in  acqua. Il
   solvente di regola utilizzato e' il n-ottanolo.
   In caso n-ottanolo e di acqua, il risultato e' il seguente:
   logPow = log10 (C / Cw)
   laddove Pow e' il coefficiente di divisione ottenuto dividendo  la
   concentrazione   della   materia   in   n-ottanolo   (c)   per  la
   concentrazione della materia in acqua (C).
   Se  logPow  >   =   3,0   la   materia   ha   una   capacita'   di
   bio-accumulazione.
   (3)    Il fattore di bio-concentrazione (BCF) si definisce come il
   rapporto tra la concentrazione  di  materia  di  prova  nei  pesci
   sottoposti  a  prova  (cf) e la concentrazione nell'acqua di prova
   (cw) allo stato stabile:
   BCF = (cf) / (cw)
   Il principio di prova consiste ad esporre i pesci alla materia  di
   prova  in  soluzione  o in dispersione in acqua, in concentrazioni
   note.  Le prove possono essere effettuate in un flusso continuo  o
   secondo  una  procedura  statica  o  semi-statica, a seconda della
   procedura scelta, in funzione delle proprieta'  della  materia  di
   prova.  I  pesci  sono  esposti  alla  materia  di  prova  per  un
   determinato  periodo,  seguito  da  un  periodo  senza   ulteriore
   esposizione. Durante il secondo periodo, si misura l'aumento della
   materia  di  prova  in  acqua,  ossia  il tasso di escrezione o di
   depurazione.
   (Le varie procedure di prova dettagliate ed il metodo  di  calcolo
   del  fattore  di  bio-concentrazione  sono  spiegate  nelle  Linee
   direttive dell'OCSE per le prove di prodotti chimici, metodi  305A
   a 305E, 12 maggio 1981).
   (4)    Una materia puo' avere un log Pow eguale o superiore a 3 ed
   un fattore di bioconcentrazione inferiore a 100. Cio' indicherebbe
   una capacita' di bio-accumulazione debole ovvero nulla. In caso di
   dubbio, il fattore bio-concentrazione prevale sul  log  Pow,  come
   indicato nel grafico riprodotto nel marginale 3396.
3395  Criteri
   Una  materia puo' essere considerata come inquinante dell'ambiente
   acquatico se risponde ad uno dei seguenti criteri:
   Il piu' debole dei valori della CL50 per 96 ore per i pesci, della
   CE50  per  48  ore  per  le  dafnie o della CI50 per 72 ore per le
   alghe:
   -  e' inferiore o eguale a 1 mg/1,
   -  e' superiore a 1 mg/1 ma inferiore o eguale a  10  mg/1,  e  la
   materia non e' prontamente biodegradabile,
   -    e'  superiore a 1 mg/1 ma inferiore o eguale a 10 mg/1, ed il
   log Pow e' superiore o eguale  a  3,0  (salvo  se  il  fattore  di
   bio-concentrazione  determinato  sperimentalmente  e'  inferiore o
   eguale a 100).


           ---->  vedere Figura a pag. 595 del S.O.  <----


                           APPENDICE A. 5
3500  nella  NOTA che precede la sezione I, aggiungere "6.2" prima di
"8 e 9".
(1) aggiungere dopo "in particolare di ": "vibrazioni o di".
    "provocando:
    a) una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
    b) uno sviluppo di gas infiammabile, tossico o asfissiante;
    c) la formazione di materie corrosive; oppure
    d) la formazione di materie instabili.
(Ved. anche le disposizioni sull'imballaggio in  comune  nelle  varie
classi)."
(9) Dopo "nuovi", aggiungere:
    "ricostruiti,...".
(11) Aggiungere quanto segue, alla fine del paragrafo:


           ---->  vedere Figura a pag. 597 del S.O.  <----


NOTA  1:  Nel  caso  di  liquidi  puri, la pressione di vapore a 55 C
         (Vp55)  spesso  puo'  essere  ottenuta  in  base  a  tabelle
         pubblicate nella documentazione s  entifica.
     2:  Le  pressioni  di  vapore  massime  menzionate  a b) e c) si
         riferiscono al dato di base della formula
     3: Le pressioni di prova  minime  indicate  nella  tabella  sono
         quelle ottenute unicamente in applicazione delle indicazioni
         di c), cio' significa che la pressione di prova segnata deve
         essere  superiore,  di  una  volta e mezza, alla pressione a
         vapore a 55 C, meno 100 kPa. Se, ad esempio, la pressione di
         prova per  il  decano  normale  e'  determinata  secondo  le
         indicazioni del marginale 3554 (4) a), la pressione di prova
         minima da segnare puo' essere inferiore.
     4:  Nel  caso  dell'etere dietilico (1155) (gruppo d'imballaggio
         I), la pressione  di  prova  minima  prescritta  secondo  il
         marginale 3554 (4) e' di 250 kPa.
3500
(seguito)
(12)  Rinumerare  questo  paragrafo come paragrafo (14) ed inserire i
     due nuovi paragrafi (12) e 13) seguenti:
     "(12) Gli  imballaggi  utilizzati  per  le  materie  solide  che
     possono   divenire   liquide   a   temperature  suscettibili  di
     sopravvenire  durante  il  trasporto,  devono   altresi'   poter
     contenere detta materia allo stato liquido.
     (13) Gli imballaggi devono essere costruiti e collaudati secondo
     un programma di garanzia della qualita' approvato dall'autorita'
     competente, affinche' ciascun imballaggio costruito sia conforme
     alle prescrizioni della presente appendice".


3510 (1) Sostituire la definizione di casse con quanto segue:
     "Casse:
     imballaggi a  facciate  piene,  rettangolari  o  poligonali,  di
     metallo,  legno  compensato, legno ricostruito, cartone, materia
     plastica  o  altro  materiale   appropriato.   Possono   esservi
     praticati  piccoli  orifizi  per  facilitare  la manipolazione o
     l'apertura  o  in  conformita'  ai  criteri  di  classifica,   a
     condizione     che    cio'    non    pregiudichi    l'integrita'
     dell'imballaggio durante il trasporto;
     Aggiungere le seguenti definizioni:
     Imballaggio  riparato:  imballaggio:  in  particolare  un  fusto
     metallico
     i)  ripulito  affinche' i materiali di costruzione riprendano il
     loro aspetto iniziale dopo  la  completa  eliminazione  di  ogni
     contenuto  precedente,  come  pure  nella  corrosione interna ed
     esterna, dei rivestimenti esterni e delle etichette:
     ii) restaurato nella sua forma e profilo di origine, i cui bordi
     (se del caso) sono stati raddrizzati e  resi  stagni  come  pure
     tutti  i  giunti  per tenuta stagna non facenti parte integrante
     dell'imballaggio sostituito; e
     iii) ispezionato dopo essere stato ripulito ma prima  di  essere
     stato  ridipinto;  debbono  essere  rifiutati gli imballaggi che
     presentano impunture visibili, una importante diminuzione  dello
     spessore   del   materiale,   un   deterioramento  del  metallo,
     filettature o chiusure danneggiate o altri difetti importanti;"
     "Imballaggio ricostruito: imballaggio, in particolare  un  fusto
     metallico
     i)  risultante dalla produzione di un tipo d'imballaggio ONU che
     corrisponde alle disposizioni della presente appendice a partire
     da un tipo non conforme a tali disposizioni;
3510
(seguito)
     ii) risultante dalla trasformazione di un  tipo  di  imballaggio
     ONU  conforme  alle disposizioni della presente appendice, in un
     altro tipo conforme alle medesime disposizioni; oppure
     iii) nel quale sono stati  sostituiti  alcuni  elementi  facenti
     integralmente   parte   dell'ossatura   (come   i  coperchi  non
     amovibili).
     I fusti ricostruiti  sono  sottoposti  alle  prescrizioni  della
     presente  appendice che si applicano ai fusti nuovi dello stesso
     tipo".
     "Imballaggio riutilizzato:
     imballaggio il quale, dopo esame, e' stato dichiarato esente  da
     difetti  atti  a  pregiudicare  la  sua capacita' a sottostare a
     prove funzionali; tale definizione include  in  particolare  gli
     imballaggi  nuovamente riempiti con merci compatibili, identiche
     o analoghe, e trasportati nell'ambito di catene di distribuzione
     dipendenti dallo spedizioniere del prodotto",
(3) Aggiungere il seguente testo:
     "Imballaggio stagno ai polverulenti:
     imballaggio  che  non  lascia passare contenuti secchi, comprese
     materie  solide  finemente  polverizzate  prodotte  durante   il
     trasporto".
     Emendamento  consequenziale:  sostituire  sistematicamente negli
     annessi A e B dell'ADR il termine "non filtrante" con "stagno ai
     polverulenti".
3511 (1) Sostituire il termine "tipo" con "genere".
3512 Aggiungere la seguente nota all'inizio del marg. 3512:
     "NOTA:  Il  marchio  sull'imballaggio  indica  che  quest'ultimo
     corrisponde ad un tipo di costruzione avente superato le prove e
     che  e'  conforme  alle  disposizioni  della  presente appendice
     relative   alla   costruzione,    ma    non    all'utilizzazione
     dell'imballaggio.   Di   per   se',   il  marchio  non  conferma
     necessariamente che l'imballaggio  puo'  essere  utilizzato  per
     qualunque  materia:  il tipo d'imballaggio (per es. di acciaio),
     la sua capienza e/o  massa  massima  ed  eventuali  disposizioni
     particolari,  sono  stabilite per ciascuna materia nei marginali
     appropriati dell'imballaggio per ciascuna classe".
3512 (1) Sostituire la prima frase con il testo seguente:
     "Ogni imballaggio deve riportare marchi  durevoli,  leggibili  e
     posti   in   un   punto  tale  e  di  dimensioni  tali  rispetto
     all'imballaggio, da essere agevolmente  visibili.  Per  i  colli
     aventi  una  massa  lorda superiore a 30 kg, i marchi o una loro
     riproduzione devono figurare sulla parte superiore o su uno  dei
     lati dell'imballaggio. Le lettere, numeri e simboli devono avere
     come  minimo  di  12  mm.  di  altezza, salvo per gli imballaggi
     aventi una capienza di 30 l o di 30 kg. o meno,  nel  qual  caso
     devono  avere  almeno  6  mm  di  altezza, e per gli imballaggio
     aventi una capienza di 5 l o 5 kg o meno, nel qual  caso  devono
     avere  dimensioni  appropriate.  La  marcatura..." (Il resto del
     testo e' invariato).
(1) c) ii) 2nda frase dopo "imballaggi interni"  aggiungere  "nonche'
     per   gli   imballaggi  metallici  leggeri  ad  apertura  totale
     destinati a contenere materie della classe 3, 5 c)".
     iii) Aggiungere:
     "iii) per gli imballaggi destinati  a  contenere  materie  della
     classe  6.2,  1  e  2,  si  indichera' "classe 6.2" invece delle
     informazioni richieste ad i) o ii)."
     d) dopo "imballaggi  interni"  aggiungere  "come  pure  per  gli
        imballaggi  metallici  leggeri ad apertura totale destinati a
        contenere materie della classe 3, 5 c)".
(2) Sostituire il testo attuale con quanto segue:
     "(2) Ogni imballaggio riutilizzabile e  suscettibile  di  essere
     sottoposto   ad  un  trattamento  di  riparazione  che  potrebbe
     cancellare  i  marchi  sull'imballaggio,   deve   riportare   le
     iscrizioni indicate ad (1) a) ad e) apposte in forma permanente.
     Per  marchio  permanente  s'intende  un  marchio resistente alla
     riparazione (per es. impresso in rilievo).  Per  gli  imballaggi
     diversi  dai  fusti metallici di capienza superiore a 100 litri,
     tale marchio permanente  puo'  sostituire  il  marchio  durevole
     prescritto al paragrafo (1).
     Oltre   al  marchio  durevole  prescritto  ad  (1),  ogni  fusto
     metallico nuovo avente una capienza superiore a 100  litri  deve
     riportare  le iscrizioni indicate da (1) a) ad e) sul fondo, con
     almeno l'indicazione dello spessore nominale del  metallo  della
     ghiera  (in  mm., con una approssimazione di 0,1 mm), apposta in
     maniera permanente (ad es. impressa in rilievo).
     Se lo spessore nominale di almeno uno dei due fondi di un  fusto
     metallico  e'  inferiore  a  quello  della  ghiera,  lo spessore
     nominale della parte  superiore,  della  ghiera  e  della  parte
     inferiore  deve  essere iscritto sul fondo in maniera permanente
     (per es. impresso in rilievo). Ad esempio: "1,0 - 1,2 -  1,0"  o
     "0,9"  -  1,0  -  1,0". Gli spessori nominali del metallo devono
     essere determinati secondo la norma ISO applicabile: ad  es.  la
     norma  ISO  3574:  1986  per  i  fusti di acciaio. Le iscrizioni
     indicate ad (1) f) e g) non devono  essere  apposte  in  maniera
     permanente  (per es. impresse in rilievo), salvo nei casi in cui
     cio' e' ammesso qui di seguito.
     Per i fusti metallici ricostruiti, se il tipo d'imballaggio  non
     e'  cambiato e se non sono stati sostituiti o eliminati elementi
     che  fanno  integralmente  parte  dell'ossatura,  la   marcatura
     prescritta  non deve obbligatoriamente essere permanente (ad es.
     impressa in rilievo). Ogni  altro  fusto  metallico  ricostruito
     deve  riportare  le iscrizioni indicate ad (1) a) ad e) in forma
     permanente (per es. impresse in rilievo) sulla parte superiore o
     sulla ghiera.
     I  fusti  metallici  costruiti  con  materiali  (come  l'acciaio
     inossidabile)  progettati  per  il  riutilizzo  ripetuto possono
     riportare le iscrizioni  indicate  ad  (1)  f)  e  g)  in  forma
     permanente (per es. impresse in rilievo)."
     (4) Aggiungere un nuovo capoverso del seguente tenore:
     "Se,  dopo una riparazione, le iscrizioni prescritte ad (1) a) a
     d) non compaiono piu' ne' sulla parte superiore ne' sulla ghiera
     di un fusto  metallico,  il  riparatore  dovra'  applicare  tali
     iscrizioni  in  forma durevole, seguite da quelle prescritte nei
     capoversi h), i) e j) del  paragrafo  (1)  di  cui  sopra.  Tali
     iscrizioni   non   devono  indicare  un'abilitazione  funzionale
     superiore a quella per la  quale  il  prototipo  di  costruzione
     originale era stato collaudato e marcato".
     (5) Modificare come segue:
     "(5)  Il  codice  dell'imballaggio  puo'  essere  seguito  dalle
     lettere "V" o "W". La lettera "V" indica un imballaggio speciale
     (Ved. 3558  (5)).  La  lettera  "W"  indica  che  l'imballaggio,
     benche'  dello  stesso  tipo  di quello designato dal codice, e'
     stato fabbricato in base ad  una  specifica  diversa  da  quella
     indicata  nella  sezione  III,  ma e' considerato equivalente ai
     sensi del marg. 3500 (14)."
     (7) Terzo esempio: Invece di "4A1W" leggere "4AW"
     Ultimo esempio:  dopo  "200  mm2/s"  aggiungere  "nonche'  delle
     materie della classe 3, 5 c)".
     Aggiungere i seguenti esempi:
     "Per un fusto di acciaio, ricostruito, destinato al trasporto di
     liquidi:
     1a2/Y/100/91       a), b), c) d) ed e)
     USA/MM5            f) e g)."
3512
(seguito)
     "Per  una cassa nuova, di cartone, destinata a contenere materie
     del 1 e del 2 della classe 6.2:
     4G/Classse 6.2/S/92  a) i), b), c) iii)
     SP-9989-Eriksson     d), e), f), g)".
     "Per  una  cassa  nuova,  di  cartone,  destinata  a   contenere
     imballaggi interni o dei solidi:
     4G/Y145/S/83       a), b), c), d), e)
     NL/VL823           f) e g)."
3514 Modificare i titoli della tabella come segue:
     "Genere  Materiale  Categoria  Codice  Marginale"
Sostituire "4A1, 4A2, 4B1 e 4B2" con: "4A e 4B",
3525  "b)  Dopo  la  parola  "plastica"  aggiungere, alla prima riga,
     quanto segue:
     "o altri materiali appropriati".
3526 b) Modificare come segue:
     "b) Salvo deroga concessa dall'autorita' competente,  la  durata
     massima  di  utilizzazione  ammessa per il trasporto delle merci
     pericolose  e'  di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data   di
     fabbricazione dell'imballaggio, a meno che non sia stabilita una
     durata  di  utilizzazione  piu'  breve,  in considerazione della
     natura della materia da trasportare."
3527 a) Aggiungere un secondo paragrafo come segue:
     "I mezzi di fissazione devono resistere alle vibrazioni prodotte
     in condizioni normali di trasporto.  Va  evitata,  in  tutta  la
     misura  del possibile, l'inchiodatura dell'estremita' delle assi
     nel senso del legno. Gli assemblaggi  che  rischiano  di  subire
     sforzi  importanti  devono essere effettuati per mezzo di giunti
     serrati  con  bulloni,  punte  con  gambo  filettato   o   mezzi
     equivalenti di fissazione."
3530  b)  Dopo  la  parola  "legno"  alla  fine  della  prima  frase,
     aggiungere quanto segue:
     "o di altri materiali appropriati"
e dopo le parole "sbarre di legno" aggiungere, nella seconda frase:
     "o con altri materiali appropriati".
     c) L'ultima frase diviene un paragrafo d).
     d) Rinumerare l'attuale paragrafo d) in e)
3532 Modificare come segue i codici d'imballaggio:
     "4A acciaio
     4B alluminio"
     b) Sopprimere "4A2 e 4B2".
Aggiungere  "di  un  materiale"  tra  "il  rivestimento  interno"   e
"appropriato".
3536 b) Ha il seguente tenore:
     "b)  Per  impedire  che  entri  l'umidita', ogni sacco a quattro
     fogli o piu' deve essere impermeabilizzato sia  sostituendo  uno
     dei  due  fogli  esterni con un foglio resistente all'acqua, sia
     inserendo  uno  strato  resistente  all'acqua  composto  da   un
     materiale di protezione appropriato, tra i due fogli esterni; un
     sacco  a  tre fogli deve essere reso impermeabile utilizzando un
     foglio resistente  all'acqua  come  foglio  esterno.  Se  vi  e'
     rischio  di  reazione  del  contenuto  all'umidita'  o se questo
     contenuto e' imballato allo stato umido, un foglio o uno  strato
     resistente  all'acqua  come  ad  esempio  carta kraft con doppia
     incatramatura,  carta kraft rivestita di plastica, una pellicola
     di plastica che ricopra la superficie interna del sacco o uno  o
     piu'  rivestimenti  interni  di materia plastica dovranno essere
     messi a contatto con il contenuto. I giunti e le chiusure devono
     essere stagne all'acqua".
3550 (2) Aggiungere un'ultima frase formulata come segue:
     "Il tipo di costruzione dell'imballaggio  e'  determinato  dalla
     progettazione,  dalle dimensioni, dal materiale utilizzato e dal
     suo spessore, dalle modalita' di fabbricazione e  dai  mezzi  di
     fissazione,   ma   puo'  anche  includere  vari  trattamenti  di
     superficie. Esso include anche imballaggi che  differiscono  dal
     prototipo  di  fabbricazione  solo  per  la loro ridotta altezza
     nominale".
(3) Aggiungere un'ultima frase formulata come segue:
     "Quando tali prove sono effettuate su imballaggi di carta  o  di
     cartone,  la  preparazione  a condizioni ambienti e' considerata
     equivalente a quella che risponde alle disposizioni indicate  al
     marg. 3551 (3)".
(6) Aggiungere come segue:
     "(6)  L'autorita'  competente puo' consentire la prova selettiva
     d'imballaggi che differiscono solo su punti di minore importanza
     da un tipo di fabbricazione gia' collaudato,  i.e.    imballaggi
     contenenti  imballaggi interni di 778 dimensione minore o aventi
     una massa netta inferiore, oppure imballaggi come fusti,  sacchi
     e  casse  aventi  una  o  piu'  dimensioni  esterne  leggermente
     ridotte, ad esempio".
3550
(seguito) (7) Aggiungere quanto segue:
     "(7) Piu' prove possono essere effettuate su uno stesso campione
     a  condizione  che  la  validita'  dei  risultati  non  ne   sia
     pregiudicata  e  che  l'autorita'  competente  abbia dato il suo
     accordo".
3551 (1) Ha il seguente tenore:
     "Le prove devono essere eseguite su  imballaggi  pronti  per  il
     trasporto,  ivi  compresi,  per  quanto concnerne gli imballaggi
     combinati, i loro imballaggi interni. I recipienti o  imballaggi
     interni  o unici devono essere riempiti almeno al 95% della loro
     capacita' massima per le materie solide ed al 98% per i liquidi.
     Per un imballaggio  combinato  il  cui  imballaggio  interno  e'
     destinato  a  contenere  materie liquide o solide, sono previste
     prove separate per  il  contenuto  solido  e  per  il  contenuto
     liquido.
     Le  materie  o  oggetti  che  devono  essere  trasportati  negli
     imballaggi possono essere sostituiti con altre materie o oggetti
     salvo se cio' dovesse travisare i risultati delle prove.
Per le materie solide, se...(rimane invariato)"
(3) Aggiungere la seguente NOTA:
     "NOTA: I valori medi devono essere contenuti all'interno di tali
     limiti. Fluttuazioni di breve  durata  e  limiti  relativi  alle
     misurazioni  possono  dar  luogo  a variazioni delle misurazioni
     individuali fino al +- 5%, per l'umidita'  relativa,  senza  che
     tuttavia    cio'    abbia   un'incidenza   significativa   sulla
     riproducibilita' dei risultati delle prove."
(5) Aggiungere come segue prima della NOTA:
     "Se  il  comportamento  della materia plastica e' stato valutato
     con un altro metodo, non e' necessario procedere alla  prova  di
     compatibilita'  di  cui  sopra. Tali metodi devono essere almeno
     equivalenti alla prova di compatibilita' di cui sopra ed  essere
     riconosciuti dall'autorita' competente."
3552 (1) Aggiungere immediatamente dopo la tabella:
     "Se  piu'  orientamenti sono possibili per una determinata prova
     di caduta, dovra' scegliersi l'orientamento in cui il rischio di
     rottura dell'imballaggio e' maggiore".
(2) Sostituire il testo principale con il seguente:
     "Nel caso degli imballaggi enumerati di seguito, la  temperatura
     del campione e del suo contenuto deve essere condizionata ad una
     temperatura uguale o inferiore a - 18 C:
     a) fusti di plastica (V. marg. 3526);
     b) taniche di plastica (V: marg. 3526);
     c)  casse di materia plastica diverse dalle casse di polistirene
        espanso (V: marg. 3531);
     d) imballaggi combinati (materia plastica) (V. marg. 3537);
     e)  imballaggi  combinati  con  imballaggi  interni  di  materia
        plastica) (V. marg. 3538);
     f)  sacchi di materia tessile con fodera in materia plastica (V.
        marg. 3538);
     g) sacchi di tessuto di plastica (V. marg. 3534);
     h) sacchi di pellicola di plastica (v. marg. 3535;
     Quando i campioni di prova sono separati in questo modo, non  e'
     necessario  effettuare  il  condizionamento  prescritto al marg.
     3551 (3). Le materie liquide  utilizzate  per  la  prova  devono
     essere   mantenute   allo   stato  liquido,  se  necessario  con
     l'aggiunta di anti-gelo".
(4) c) Aggiungere alla fine: "nonche' materie della classe 3, 5 c)2.
3553 (1) Dopo "200 mm2/s, aggiungere: " -  gli  imballaggi  metallici
leggeri ad apertura totale destinati a contenere materie della classe
3, 5 c)".
(4) Modificare il testo come segue:
     "I  campioni di prova, comprese le loro chiusure, debbono essere
     mantenuti sott'acqua per  cinque  minuti  mentre  una  pressione
     d'aria  interna  viene loro applicata; il metodo di mantenimento
     (sott'acqua) non deve  pregiudicare  i  risultati  della  prova.
     Altri  metodi possono essere utilizzati a condizione che abbiano
     una efficacia almeno eguale".
3553 (1) Dopo "200 mm2/s, aggiungere: " -  gli  imballaggi  metallici
     leggeri  ad  apertura totale destinati a contenere materie della
     classe 3, 5 c)".
3555 (3) Sostituire il testo attuale con il seguente:
"Metodo di prova:
     Ciascun campione di prove deve essere sottoposto  ad  una  forza
     applicata  sulla sua superficie superiore equivalente alla massa
     totale dei colli identici  che  vi  potrebbero  essere  impilati
     durante il trasporto.
     La prova deve durare 24 ore salvo nel caso di fusti e di taniche
     di  plastica  conformi  al  marg. 3526 e di imballaggi compositi
     6HH1 e 6HH2 conformi al marg. 3537 destinati  al  trasporto  dei
     liquidi,   che   devono   essere  sottoposti  ad  una  prova  di
     impilamento per una durata di 28 giorni ad  una  temperatura  di
     almeno 40 C.
     L'altezza  dell'impilamento,  compreso  il  campione  di  prova,
     dovra' essere di almeno tre metri.
     Per la prova secondo il marg. 3551 (5), converra' utilizzare  la
     materia  di riempimento originale. Per la prova secondo il marg.
     3551 (6),  una  prova  d'impilamento  sara'  effettuata  con  un
     liquido standard.
     Se  il  contenuto  del campione e' un liquido non pericoloso con
     una  densita'  relativa  diversa  da  quella  del   liquido   da
     trasportare,  la  forza  deve  essere  calcolata  in funzione di
     quest'ultimo liquido".
     (4) Modificare la nota a pie' di pagina 8/ e spostarla  in  modo
     che divenga l'ultima frase del paragrafo (4) come segue:
     "La  stabilita'  di  impilamento  e' considerata sufficiente se,
     dopo la prova di impilamento,  e  dopo  che  gli  imballaggi  di
     plastica  sono  stati  raffreddati  a  temperatura ambiente, due
     imballaggi dello stesso  tipo,  riempiti  e  posati  su  ciascun
     campione di prova, mantengono la loro posizione per un'ora".
3556 Nel titolo sottolineato, sostituire "55 C" con "61 C".
3558 Aggiungere i nuovi paragrafi (4) e (5) seguenti:
     "(4)  Se  un  imballaggio esterno di un imballaggio combinato e'
     stato  collaudato  con  successo  con  vari  tipi   d'imballaggi
     interni,  una selezione di tali imballaggi interni potra' se del
     caso essere raggruppata nell'imballaggio esterno  in  questione.
     Inoltre,  ed  a  a  condizione  che  un  livello  di prestazione
     equivalente  sia  mantenuto,  sono   autorizzate   le   seguenti
     modifiche  degli  imballaggi  interni  senza  che sia necessario
     sottoporre il collo ad altre prove.
3558
(seguito)
a)  Possono  essere  utilizzati  imballaggi  interni  di   dimensioni
   equivalenti o inferiori a condizione che:
     i)  gli  imballaggi  interni abbiano una progettazione analoga a
     quella degli imballaggi interni collaudati  (per  es.,  forma  -
     rotonda, rettangolare, ecc.).
     ii) il materiale di costruzione degli imballaggi interni (vetro,
     plastica,   metallo   ecc.)  offre  una  resistenza  alle  forze
     d'impatto  e  d'impilamento  uguale   o   superiore   a   quella
     dell'imballaggio interno collaudato inizialmente;
     iii)  gli  imballaggi  interni  abbiano  aperture identiche o di
     minori dimensioni e che  la  chiusura  abbia  una  progettazione
     analoga  (per  es.  cappellotto  avvitato, coperchio ad incastro
     ecc.)
     iv) sia utilizzato del materiale d'imbottitura supplementare  in
     quantita'  sufficiente  per  colmare gli spazi vuoti ed impedire
     qualsiasi movimento significativo degli imballaggi interni;
     v)  gli  imballaggi  interni  abbiano  lo  stesso   orientamento
     nell'imballaggio esterno come nel collo collaudato.
     b)  E'  possibile  utilizzare  un numero inferiore di imballaggi
     interni collaudati o di altri tipi d'imballaggi interni definiti
     al capoverso a) di  seguito,  a  condizione  di  aggiungere  una
     imbottitura  sufficiente per colmare lo spazio o gli spazi vuoti
     ed impedire  ogni  spostamento  significativo  degli  imballaggi
     interni.
     (5)  Gli  oggetti  o  gli  imballaggi interni di qualunque tipo,
     destinati a materie solide o liquide possono essere  raggruppati
     e  trasportati,  senza  essere  stati  sottoposti  a prove in un
     imballaggio esterno, a  condizione  di  rispondere  ai  seguenti
     requisiti:
     a)  l'imballaggio  esterno  deve  essere  stato  collaudato  con
     successo in  conformita'  con  il  marg.  3552,  con  imballaggi
     interni  fragili  (per  es.  di  vetro)  contenenti liquidi e su
     un'altezza di caduta corrispondente al gruppo d'imballaggio I;
     b) la massa lorda totale dell'insieme degli  imballaggi  interni
     non  deve  essere  superiore  alla meta' della massa lorda degli
     imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta di  cui  al
     capoverso a) precedente;
     c)  lo  spessore  del materiale d'imbottitura tra gli imballaggi
     interni, e tra questi ultimi e l'esterno  dell'imballaggio,  non
     deve  essere  ridotto  ad  un  valore  inferiore  allo  spessore
     corrispondente nell'imballaggio inizialmente collaudato;  quando
     un  imballaggio  interno  unico  e' stato utilizzato nella prova
     iniziale,  lo  spessore  dell'imbottitura  tra  gli   imballaggi
     interni non deve essere inferiore allo spessore dell'imbottitura
     tra  l'esterno  dell'imballaggio  e  l'imballaggio interno nella
     prova  iniziale.  Se  si  utilizzano  imballaggi  interni   meno
     numerosi o di minor dimensione (rispetto agli imballaggi interni
     utilizzati  per  la  prova  di  caduta),  si deve aggiungere del
     materiale d'imbottitura a  sufficienza  per  colmare  gli  spazi
     vuoti;
     d)   l'imballaggio   esterno   deve   aver   superato  la  prova
     d'impilamento di cui al marg. 3555 quando era  vuoto.  La  massa
     totale  dei  colli  identici deve essere in funzione della massa
     totale degli imballaggi  interni  utilizzati  per  la  prova  di
     caduta di cui al capoverso a) di cui sopra;
     e)  gli  imballaggi  interni  contenenti  materie liquide devono
     essere completamente avvolti  con  una  quantita'  di  materiale
     assorbente  sufficiente  ad  assorbire  integralmente il liquido
     contenuto negli imballaggi interni;
     f) se l'imballaggio esterno  non  e'  stagno  ai  liquidi  o  ai
     polverulenti,  a  seconda  se  sia  destinato  a contenere degli
     imballaggi interni per materie liquide  o  per  materie  solide,
     occorre  prevedere un mezzo per contenere il contenuto liquido o
     solido  in  caso  di  perdita,  ad  esempio   sotto   forma   di
     rivestimento stagno, sacco di plastica o con ogni altro mezzo di
     contenimento altrettanto efficace. Per gli imballaggi contenenti
     liquidi,  il  materiale assorbente prescritto ad e) di cui sopra
     deve essere  posto  all'interno  del  mezzo  utilizzato  per  il
     contenimento del contenuto liquido;
     g)   gli   imballaggi  devono  riportare  marchi  conformi  alle
     disposizioni del marg. 3512 attestanti che sono stati sottoposti
     alle prove funzionali del gruppo I per gli imballaggi combinati.
     La  massa   lorda   massima   indicata   in   chilogrammi   deve
     corrispondere  alla somma della massa dell'imballaggio esterno e
     della meta' della  massa  dell'imballaggio  o  degli  imballaggi
     interni  utilizzati nella prova di caduta di cui al capoverso a)
     sopra. Il marchio deve contenere la lettera "V" secondo il marg.
     3512 (5) per designare un imballaggio speciale".
3559 Modificare come segue:
     "Un  processo  verbale  di  prova comportante almeno le seguenti
     indicazioni deve essere compilato e messo a  disposizione  degli
     utenti dell'imballaggio:
     1. a 6. Invariati
     7. Capienza massima;
     8. Caratteristiche del contenuto di prova, ad esempio viscosita'
     e densita' relativa per i liquidi e granulometria per i solidi;
     9. a 13. Invariati
     14.  Numero  d'identificazione  unico  del  processo  verbale di
     prova;
     15. Data del processo verbale di prova;
     16. Il  processo  verbale  di  prova  deve  essere  firmato  con
     l'indicazione del nome e della qualifica del firmatario".
Eliminare l'ultima frase e sostituirla con il seguente testo:
     "Il  processo  verbale di prova deve attestare che l'imballaggio
     preparato come per il trasporto e' stato collaudato  secondo  le
     disposizioni   applicabili   dell'appendice   A.5   e  che  ogni
     utilizzazione  di  altri  metodi  d'imballaggio  o  di  elementi
     d'imballaggio  puo' invalidare questo processo verbale di prova.
     Un esemplare del processo verbale di prova deve essere  messo  a
     disposizione dell'autorita' competente".
3560 Nel titolo B. aggiungere "ricostruiti" dopo "nuovi".
(1) "Secondo trattini: l'inizio ha il seguente tenore:
     "- dopo ricostruzione o ricondizionamento ..."
     Aggiungere dopo il secondo trattino:
     "Per  questa  prova,  non e' necessario che gli imballaggi siano
     muniti di chiusure proprie.
     Il recipiente interno degli  imballaggi  compositi  puo'  essere
     collaudato   senza  imballaggio  esterno,  a  condizione  che  i
     risultati di prova non ne siano pregiudicati".
3570 Sopprimere  questo  marginale,  nonche'  "Sezione  V  -  Termine
     transitorio".
3570 -
3599


                     ANNESSO ALL'APPENDICE A. 5
Sezione I
d) Modificare le specifiche del white spirit come segue:
"settore di ebollizione da 160 C a 200 C; una  densita'  relativa  da
0,78 a 0,80, un punto d'infiammabilita' superiore a 50 C ed un tenore
in aromatici da 16 a 21%".
e) Modificare la specifica dell'acido nitrico come segue:
"Si utilizzera' acido nitrico in concentrazione di almeno 55%".
Sezione II
"Classe 3:
Modificare il titolo A come segue:
"A.  Materie  aventi un punto d'infiammabilita' inferiore a 23 C, non
tossiche, non corrosive"
Sotto 5, leggere "Le materie viscose" (eliminare: "alcuni colori  per
cuoi e rotocalcografie")
Modificare il titolo B come segue:
"B.  Materie  aventi  un  punto  d'infiammabilita'  inferiore  a  23,
tossiche"
Sotto 17 b), eliminare il sinonimo "(alcool metilico)"
Sostituire il titolo D con un titolo E come segue:
"E. Materie aventi un punto d'infiammabilita' da 23 C a 61 C  (valori
limiti  compresi) che possono presentare un minor grado di tossicita'
o di corrosivita'"
Sopprimere il 32 c) e le materie enumerate al 32 c)
Sostituire "33 c)" con "34 c)".
Classe 6.1
Sostituire il testo nella classe 6.1 con quanto segue:
"B. Materie organiche aventi  un  punto  d'infiammabilita'  eguale  o
superiore a 23 C o materie organiche non infiammabili
12  Le  materie azotate aventi un punto d'infiammabilita' superiore a
61 C:
b) anilina                                       acido acetico
14 Materie ossigenate aventi un punto d'infiammabilita'
superiore a 61 c:
c) etere monobutilico del glicol etilenico       acido acetico
   alcool furfurilico                            acido acetico
   fenolo in soluzione                           acido acetico
27 Materie organiche tossiche corrosive e
   oggetti contenenti queste materie,
   nonche' le soluzioni e miscele di
   materie organiche tossiche corrosive
   (come preparati e rifiuti)
b) Cresoli o acido cresilico                     acido acetico"
Inserire una nuova rubrica per la classe 6.2 come segue:
Classe 6.2
1 - 4 Tutte le materie infettanti
      considerate come liquidi
      secondo il marg. 2650 (5)                  Acqua"
Modificare il testo per la classe 8 come segue:
"Classe 8
A. Materie a carattere acido
Materie inorganiche
1 b) Acido solforico                             Acqua
     Acido solforico residuale                   Acqua
2 b) Acido nitrico contenente non oltre
     il 55% di acido                             Acido nitrico
4 b) Acido perclorico contenente non oltre
     il 50% di acido, in massa, in una
     soluzione acquosa                           Acido nitrico
5 b) Acido cloridrico contenente non oltre
e c) il 36% di acido puro                        Acqua
     Acido bromidrico                            Acqua
     Acido iodidrico                             Acqua
7 b) Acido fluoridrico contenente non oltre
     il 60% di fluoruro d'idrogeno* /            Acqua
-----------
* / Massimo 60 litri: periodo di utilizzazione autorizzata 2 anni
Ordinale    Designazione della materia          Liquido standard
8 b)        Acido fluoroborico contenente
            non oltre il 50% di acido puro         Acqua
            Acidofluorosilicico (acido idro-
            fluorosilicico)                        Acqua
17 b)       Acido cromico in soluzione contenente
 e c)       non oltre il 30% di acido puro         Acido nitrico
            Acido fosforico                        Acqua
Materie organiche
32 b)       Acido acrilico, acido formico, acido
            acetico, acido tioglicolico            Acido acetico
32 c)       Acido metacrilico, acido propionico    Acido acetico
40 c)       Alchilfenoli liquidi                   Acido acetico
B. Materie a carattere basico
Materie inorganiche
42 b)       Idrossido di sodio in soluzione,
 e c)       idrossido di potassio in soluzione     Acqua
43 c)       Ammoniaca in soluzione                 Acqua
44 b)       Idrazina in soluzioni acquose
            contenenti non oltre il 64% di
            idrazina in massa                      Acqua
C. Altre materie corrosive
61          Clorito e ipoclorito in soluzioni* /   Acido nitrico
63 c)       Formaldeide in soluzione               Acqua
------------------
     * /  Prova  da effettuare unicamente con sfiatatoio. Nel caso di
     prove  con  acido  nitrico  come  liquido  standard,   si   deve
     utilizzare   uno   sfiatatoio  resistente  agli  acidi.  per  le
     soluzioni d'ipocloriti, sono ammessi gli sfiatatoi dello  stesso
     tipo  di  costruzione  resistente  all'ipoclorito (ad esempio di
     gomma silicone) ma non resistente all'acido nitrico.
                           APPENDICE A. 6
3600 a) Modificare come segue:
"a) aventi una capacita':
  i)  non  superiore  a  3  m3 (3 000 litri), per le materie solide e
     liquide dei gruppi d'imballaggio II e III;
 ii) non superiore a  1,5  m3,  per  le  materie  solide  del  gruppo
     d'imballaggio I imballate in GRV flessibili, di materia plastica
     rigida, compositi, di cartone o di legno;
iii)  non  superiore  a  3  m3,  per  le  materie  solide  del gruppo
     d'imballaggio I imballate in GRV metallici."
3601 (3) Sostituire il termine "ripristinato" con "riparato".
3610 (1) Sostituire la definizione dei  GRV  flessibili,  con  quanto
segue:
"GRV flessibili
     I  GRV  flessibili  si  compongono  di  un  corpo  costituito da
     pellicola, tessuto o da ogni altro materiale  flessibile  oppure
     da combinazioni di materiali di questo genere, e, se necessario,
     da  un  rivestimento  interno  o  da una fodera, accompagnato da
     equipaggiamenti di servizio e da dispositivi  di  movimentazione
     appropriati."
(2) Sostituire la definizione di "Corpo" con quanto segue:
     "Corpo   (per   tutte  le  categorie  di  GRV  diverse  dai  GRV
     compositi): recipiente vero e proprio, compresi gli orifizi e le
     loro chiusure, ad esclusione  dell'equipaggiamento  di  servizio
     (Ved. di seguito)."
     Dopo  "Rivestimento  interno"  che  deve  essere  sostituito con
     "fodera" nella parentesi, aggiungere", i  GRV  flessibili"  dopo
     "cartone".
3611 (2) Aggiungere quanto segue dopo "sia:":
     "X   per  le  materie  dei  gruppi  d'imballaggio  I,  II  e  II
     (unicamente  per  i  GRV  destinati  al  trasporto  di   materie
     solide)".
3612 (1) c) Sostituire "(Y o Z)" con "(X, Y o Z)".
     Aggiungere  un  esempio  di  GRV del gruppo d'imballaggio I come
     segue:
     11C/X/01 93           GRV di legno per materie solide, con una
     S/Aurigny/9876        fodera interna, autorizzato per le materie
     3000/910              solide del gruppo d'imballaggio I."
(3) Sopprimere e rinumerare il paragrafo (4) attuale  come  paragrafo
    (3).
3621 (9) Sostituire la parola "ricondizionati" come "riparati".
3623 (10) Aggiungere un nuovo paragrafo (10) come segue:
     "(10)   La   fodera  deve  essere  costituita  da  un  materiale
     appropriato.  La  solidita'  del  materiale  utilizzato   e   la
     confezione della fodera devono essere in funzione della capienza
     del GRV e dell'uso al quale e' destinato. I giunti e le chiusure
     devono  essere  stagne ai polverulenti e capaci di sopportare le
     pressioni e gli urti suscettibili di verificarsi  in  condizioni
     normali di movimentazione e di trasporto."
3624 (7) Modificare come segue:
     "(7) Salvo deroga concessa dall'autorita' competente, il periodo
     di utilizzazione ammesso per il trasporto dei liquidi pericolosi
     non  deve  eccedere  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  di
     fabbricazione del  recipiente  del  GRV,  a  meno  che  non  sia
     prescritta   una   durata   di   utilizzazione   piu'  breve  in
     considerazione della natura del liquido da trasportare."
3625 (4) i) (solo il testo inglese)
     "(6) Salvo deroga concessa dall'Autorita' competente, il periodo
     di utilizzazione ammesso per il trasporto dei liquidi pericolosi
     e'  di  cinque  anni a decorrere dalla data di fabbricazione del
     recipiente del GRV, a meno che non venga stabilito un periodo di
     utilizzazione piu' breve  in  considerazione  della  natura  del
     liquido da trasportare."
3626 (4)            Sostituire il termine "rivestimento interno"
3627 (1) e (4)      con "fodera".
3650 (4) b) Sostituire con quanto segue:
     "b)  Se  le  materie  da trasportare hanno una densita' relativa
     superiore a 1,2, le altezze di caduta devono essere calcolate in
     funzione  della  densita'   relativa   d)   della   materia   da
     trasportare, arrotondata al primo decimale come segue:
---------------------------------------------------------------
Gruppo d'imballaggio Gruppo d'imballaggio Gruppo d'imballaggio
           I                    II                 III
---------------------------------------------------------------
     d x 1,5 m             d x 1,0 m            d x 0,67 m
---------------------------------------------------------------
3656 (2) Aggiungere quanto segue:
     "Per  questa  prova  non  e' necessario che il GRV sia munito di
     chiusure proprie. Il recipiente interno di un GRV composito puo'
     essere  sottoposto  a  prova  senza  l'imballaggio  esterno,   a
     condizione che i risultati della prova non siano pregiudicati."
3657 (4) a) Sostituire con quanto segue:
     "a) GRV metallici:
     1.  Per  i GRV dei tipi 21A, 21B e 21N destinati al trasporto di
        materie  solide  del  gruppo   d'imballaggio   I:   pressione
        manometrica di 250 kPa (2,5 bar).
     2. Per i GRV dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N destinati al
        trasporto  di  materie  dei  gruppi  d'imballaggio  II o III:
        pressione manometrica di 200 kPa (2 bar).
     3. Inoltre, per i GRV dei tipi 31A, 31B e 31N, occorre  eseguire
        una  prova  sotto pressione manometrica di 65 kPa (0,65 bar),
        prima della prova sotto 2 bar."
(5) Sostituire il testo relativo ai GRV metallici con quanto segue:
     "Per i GRV dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A,  31B  e  31N  sottoposti
     alla prova di pressione specificata al capoverso (4) a) 1. o 2.:
     non debbono essere constatate fughe.
     Per  i  GRV  dei  tipi  31A,  31B e 31N sottoposti alla prova di
     pressione specificata al capoverso (4) a) 3.:  non  deve  essere
     constatata  alcuna  deformazione  permanente  che  renda  il GRV
     inadatto al trasporto, ne' fuga."
3658 (3) Aggiungere il nuovo testo di seguito:
     "Un GRV di capienza inferiore o eguale a 0,45  m3  deve  inoltre
     essere  sottoposto  ad  una prova di caduta sulla sua parte piu'
     vulnerabile diversa dalla parte della sua base su cui  e'  stata
     effettuata  la  prima prova di caduta (per i GRV metallici); sul
     lato piu' vulnerabile (per i GRV flessibili);  a  piatto  su  un
     lato,  a  piatto sulla parte superiore e su un angolo (per tutti
     gli altri tipi di GRV). Per ciascuna prova  di  caduta  si  puo'
     utilizzare lo stesso GRV o GRV diversi."
(4) Sostituire l'attuale tabella con la tabella di seguito:
"

|Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio|
|         I          |          II        |        III         |
|                    |                    |                    |
|      1,8 m         |         1,2 m      |       0,8 m        |
|                    |                    |                    |
3659 (4) Sostituire l'attuale tabella con la tabella di seguito:

|Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio|
|         I          |         II         |        III         |
|                    |                    |                    |
|      1,8 m         |        1,2 m       |       0,8 m        |
|                    |                    |                    |
3661 Sopprimere il testo attuale e sostituirlo con quanto segue:
     "(1) Deve essere predisposto e messo a disposizione degli utenti
     del  GRV  un  processo  verbale  di prova che contenga almeno le
     seguenti indicazioni:
     1. Nome ed indirizzo del laboratorio di prova;
     2. Nome ed indirizzo del richiedente (se necessario):
     3. Numero d'identificazione unico del processo verbale di prova;
     4. Data del processo verbale di prova:
     5. Fabbricante del GRV;
     6. Descrizione del  tipo  di  costruzione  del  GRV  (dimensioni
        materiali,   chiusure,   spessore  della  parete  ecc.),  ivi
        comprese   delle   indicazioni   rispetto   al   metodo    di
        fabbricazione  (ad  es.    modellatura  mediante  soffiatura)
        nonche'  se  del  caso  disegno  (o  disegni)  e   fotografia
        (fotografie);
     7. Capienza massima;
     8. Caratteristiche del contenuto di prova: viscosita' e densita'
        relative per i liquidi e granulometria per le materie solide,
        ad es.;
     9. Descrizione e risultati delle prove.
    10. Il processo-verbale deve essere firmato con l'indicazione del
        nome e della qualifica del firmatario.
     (2) Il processo-verbale deve attestare che il GRV preparato come
     per  il  trasporto, e' stato provato in conformita' con le norme
     applicabili dell'appendice A.6 e che qualunque utilizzazione  di
     altri   metodi   d'imballaggio  o  elementi  d'imballaggio  puo'
     inficiare    tale    processo-verbale.    Un    esemplare    del
     processo-verbale  di  prova  deve  essere  messo  a disposizione
     dell'autorita' competente".
3662 (1) Dopo "31HZ2" aggiungere il seguente testo
     "... 31 HZ2 devono subire  con  successo  una  prova  di  tenuta
     stagna  appropriata  e  soddisfare  alle  esigenze formulate nel
     marginale 3656 (3) prima della loro prima utilizzazione  per  il
     trasporto."
     (2)  Sostituire  "dopo  ogni  ricondizionamento"  con "dopo ogni
     riparazione, prima di essere riutilizzato per il trasporto."
3663 (1) Modificare come segue:
     "Tutti i GRV  metallici,  tutti  i  GRV  di  plastica  rigida...
     (testo  attuale)  prima della loro immissione in servizio, ed in
     seguito ad intervalli non superiori a cinque  anni,  per  quanto
     concerne... (testo attuale)".
APPENDICE A.7
3700 Tabella I
Sostituire:
"199Au                 10            200       0,9          200"
con
"199Au                 10            200       0,9          20";
                                                     -4           -2
"243Cm                  3             80       3 x 10       8 x 10  "
con
                                                     -4           -3
"243Cm                  3             80       3 x 10       8 x 10  "
"175Yb                 30            800       0,9          2"
con
"175Yb                 30            800       0,9          20";
                                                     -4           -1
"247Bk Berkelium (97)   2             50       2 x 10       5 x 10
con
                                                                  -3
"247Bk Berkelium (97)   2             50       2 x 10       5 x 10
"127Xe Xeno (54)        0,2            5       0,2          5"
con
"127Xe                  4            100       4            100";
"235U                  Illimitata 3 /          Illimitata 3 /"
con
"235U                  Illimitata 3a /         Illimitata 3a /"
"U (naturale)          Illimitata              Illimitata "
con
"U (naturale)          Illimitata              Illimitata 3b /";
"U (arricchito al 5%
    o meno)            Illimitata 3b /         Illimitata 3a /";
con
"U (arricchito al 5%
    o meno)            Illimitata 3a /         Illimitata 3a /3b /";
"U (arricchito a piu'                                -3           -2
    del 5%)            10            200       1 x 10       2 x 10
con
"U (arricchito a piu'                                -3            -2
    del 5%)            10            200       1 x 10  3b /  2 x 10
"U (impoverito)        Illimitata              Illimitata"
con
"U (impoverito)        Illimitata              Illimitata 3b /";
3700
(seguito)
Aggiungere:
sotto "188 W"::
"122Xe 2 / Xeno (54)    0,2          5         0,2          5"