"3291 Rifiuto di ospedale non specificato, n.s.a. 6.2, 4 b), ADR". Per il trasporto di materie facilmente deperibili, devono essere fornite informazioni appropriate, come ad esempio: "Raffreddare a + 2 + 4 C" o "Trasportare allo stato congelato" oppure "Non congelare". 2665- 2671 C. Imballaggi vuoti 2672 (1) Gli imballaggi vuoti, compresi i GRV vuoti, non ripuliti dell'11, devono essere chiusi nello stesso modo e offrire le stesse garanzie di tenuta stagna come se fossero pieni. (2) Gli imballaggi vuoti, compresi i GRV vuoti, non ripuliti, dell'11, devono essere muniti delle stesse etichette di pericolo come se fossero pieni. 2672 (seguito) (3) La designazione della merce nel documento di trasporto deve essere conforme ad una delle denominazioni sottolineate all'11, ad esempio: "Imballaggi vuoti, 6.1, 11 ADR". Nel caso di veicoli-cisterna vuoti, di cisterne amovibili vuote, di contenitori-cisterna vuoti non ripuliti, questa designazione deve essere completata dall'indicazione "Ultima merce caricata" e dalla denominazione e dall'ordinale dell'ultima merce caricata, per esempio: "Ultima merce caricata: 2900 Materia infettante per gli animali, 3 b)". 2673- D. Altre prescrizioni 2674 Non sono pregiudicate le altre prescrizioni relative alle materie di questa classe inerenti a ragioni diverse da ragioni legate alla sicurezza (ad esempio quelle concernenti l'importazione e l'esportazione, la commercializzazione o l'eliminazione, la protezione dei lavoratori, i servizi veterinari). E. Misure transitorie 2675 Le materie della classe 6.2 possono essere trasportate fino al 31 dicembre 1995 secondo le prescrizioni della classe 6.2 applicabili fino al 31 dicembre 1994. Il documento di trasporto dovra' in questo caso riportare l'indicazione "Trasporto secondo l'ADR applicabile prima del 1.1.1995." 2676- 2699" CLASSE 7 - MATERIE RADIOATTIVE 2700 (1) Nota a pie' di pagina 1/, modificare quanto segue: "1/ Le prescrizioni della classe 7 sono basate sui seguenti principi e disposizioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA): "Regolamento per il trasporto delle materie radioattive, Collezione di sicurezza n 6, edizione del 1985 che comprende anche i principi generali di protezione contro l'irraggiamento. Spiegazioni ed informazioni complementari su questo Regolamento possono essere trovate nei seguenti documenti: 1. AIEA "Advisery Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials" (1985 Edition) Safety Series N. 37, Terza Edizione (Come emendata nel 1990). 2. IAEA "Explanatory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials" (1985 Edition) Safety Series N. 7, Seconda Edizione (Come emendata nel 1990) 3. IAEA "Basic Safety Standards for Radiation Protection" Safety Series N. 9, Edizione 1982. 4. IAEA "Emergency Response Planning and Preparedness for Transport Accidents Involving Radioactive Material" Safety Series N 87, Edizione 1988. 5. IAEA "Schedule of Requirements for the Transport of Specified Types of Material Radioactive Consignments" Safety Series N. 89 (come emendata nel 1990). (2) 2. Sostituire le virgole con dei punti e virgola. 7. Nell'ultima riga, eliminare "di trasporto e". 9. Nella seconda riga, dopo "o di un", aggiungere la parola "grande". 14. Sotto il titolo "Colli", inserire quanto segue: "Per collo, s'intende l'imballaggio ed il suo contenuto radioattivo come si presentano al momento del trasporto. Le norme di resistenza applicabili ai colli ed agli imballaggi, per quanto riguarda la conservazione dell'integrita' della confezione e della protezione, dipendono dalla quantita' e dalla natura della materia radioattiva trasportata." 2700 (seguito) 14.b) I) Dopo le parole "(Ved. marg. 3732)", aggiungere la parte di frase "ed inoltre alle prescrizioni speciali (Ved. marg. 3733)". 17. Nell'ultima riga, sostituire "(o millirem)" con "(millirem)". 2702 3. Eliminare "dei colli" nel titolo. Nella seconda riga, dopo "(0,5 mrem/h)", sostituire "a" con "in qualunque punto di". 4. Nella quarta riga, dopo "veicoli", aggiungere "contenitori, cisterne". 5.a) (solo la versione inglese) 5.b) (solo la versione inglese). 2703 3. Eliminare "dei colli" nel titolo. 3.a) i) Sostituire "alla superficie del collo, e" con "in qualunque punto di una superficie esterna, e". 3.b (solo la versione inglese) 3.b) i) Dopo "il trasporto" aggiungere "il veicolo e' equipaggiato di un'armatura che impedisce..." 4. Nella quarta riga, dopo "veicoli", aggiungere "contenitori, cisterne". 4. a) e b) Aggiungere la parola "anche" dopo "comportano". 5. Nella seconda riga, dopo "contaminati" aggiungere le parole "al di la' dei limiti stabiliti nel paragrafo 4, o il cui irraggiamento in superficie supera 5 Sv/h (0,5 mrem/h)". 7.a) Ha il seguente tenore: "... conforme ai modelli Nn. 1, 1.4, 1.5, 1.6 o 01". 8.a) iv) (solo la versione inglese) 8.a) vi) diviene vii) Inserire il nuovo 8.a) vi) seguente: "Ciascun collo, ad eccezione dei contenitori, cisterne e sovrimballaggi, deve riportare in maniera chiara e durevole il numero d'identificazione della merce da indicare nel documento di trasporto preceduto dalle lettere "UN". 2703 (seguito) 8.b) iii) Cancellare "avente una capacita' superiore a 3000 litri" e inserire "come i veicoli ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa". 2704 Schede 1 a 13, punto 3, eliminare "dei colli" nel titolo. Scheda 1, 8.a) ii) (solo la versione inglese). Scheda 1, 8.a) i): Modificare come segue: " Segnalazione: ved. marg. 2702 Etichettatura: nessuna disposizione". Scheda 2, 8.b): Sostituire "Nessuna disposizione" con "Ved. marg. 2702" Scheda 3, 8.a): Sostituire "Nessuna disposizione" con "Ved. marg. 2702" Scheda 4, 8.a) i): Modificare come segue: " Segnalazione: Ved. marg. 2702" Etichettatura: nessuna disposizione". Scheda 6, 2.c) tabella 4 (solo la versione inglese). Scheda 7 (solo la versione inglese). Scheda 9, 2.b) Alla terza riga, sostituire "perdita di protezione" con "perdita dell'integrita' della protezione". Scheda 9, 10.b) ii) (solo la versione inglese). Scheda 10, NOTA 1 Sostituire "perde la sua protezione" con "perde l'integrita' della sua protezione". Scheda 10 (solo la versione inglese) Scheda 10, 2.b) i) Alla terza riga, sostituire "perdita di protezione" con "perdita dell'integrita' della protezione". Scheda 10, 2.b) ii) (solo la versione inglese) Scheda 10, 8.b) iv): Aggiungere "che figurano al marg. 2705 (5)" dopo "trifoglio". Scheda 10, 12.b) (solo la versione inglese) 2704 (seguito) Scheda 11, NOTA 1 Sostituire "perde la sua protezione" con "perde l'integrita' della sua protezione". Scheda 11, 2.a) (solo la versione inglese) Scheda 11, 2.b) ii) (solo la versione inglese) Scheda 11, 8.b) iv): Aggiungere "che figura al marginale 2705 (5)", dopo "trifoglio". Scheda 11, 12.c) Alla terza riga, sostituire "nella misura del possibile" con "in questo caso". Scheda 12, 2.a) ii) Alla prima riga, dopo "idrogenate" aggiungere "omogenee". Scheda 12, 2.a) iii) All'ultima riga, dopo "reticolato", aggiungere "all'interno del collo"." Scheda 12, 6. Alla seconda riga, sostituire "contenuti" con "materiali". Scheda 12, 8.b Alla prima riga, sostituire "chiara" con "leggibile". Scheda 12, 8.b) i) Alla prima riga, sostituire "tipo" con "TIPO" (tre volte). 2705 (2) Inserire un nuovo paragrafo (2) come segue: "(2) Ciascun collo, ad eccezione dei contenitori, delle cisterne e dei sovraimballlggi, e ad eccezione dei colli esenti delle Schede da 1 a 4, deve riportare in maniera chiara e durevole il numero d'identificazione della merce da indicare nel documento di trasporto, preceduto dalle lettere "UN". "Rinumerare i paragrafi (2) a (4) come paragrafo (3) a (5). 2705 (seguito) (4) rinumerato (5) Alla terza riga, sostituire "modello 7A con 7D" con "di seguito" e aggiungere la seguente figura: ----> vedere Figura a pag. 540 del S.O. <---- Trifoglio simbolico le cui proporzioni sono basate su un cerchio centrale di raggio X. La lunghezza minima ammissibile di X e' di 4 mm. 2707 Nel titolo, aggiungere "containers per il trasporto alla rinfusa", dopo "supplementare". 2709 b) Ha il seguente tenore: "Il nome o il simbolo di ciascun radionuclide o, per le miscele di radionuclidi, una descrizione generale appropriata o una lista dei nuclidi piu' restrittivi". i) (solo la versione inglese) 2712 (5) Tabella 10 Sopprimere i rinvii alle note 9/ e 10/ della tabella 10. Sopprimere le note a pie' di pagina 9/ e 10/. 2713 (1) a) i) Ha il seguente tenore: "i) durante il trasporto, il veicolo e' equipaggiato con un'armatura che impedisce alle persone non autorizzate di avere accesso al carico"; (1) Sopprimere l'ultimo capoverso che inizia con le parole "Se le condizioni d'uso esclusivo..." 2716 (solo la versione inglese). Sostituire l'attuale classe 8 con quanto segue: "CLASSE 8 - MATERIE CORROSIVE" 1. Enumerazione delle materie 2800 (1) Tra le materie ed oggetti di cui al titolo dell classe 8, sono sottoposte alle condizioni previste ai marginali 2800 (2) a 2822, alle prescrizioni del presente annesso ed alle disposizioni dell'Annesso B, quelle che sono enumerate al marg. 2801 o che fanno parte di una categoria collettiva di detto marginale: esse sono di conseguenza materie ed oggetti dell'ADR. NOTA: Per le quantita' di materie citate al marg. 2801 che non sono sottoposte alle disposizioni previste per questa classe nel presente annesso o nell'annesso B, ved. il marg. 2801a. (2) Il titolo della classe 8 include le materie che per via della loro azione chimica, attaccano il tessuto epiteliale della pelle e delle mucose con cui sono a contatto o che, nel caso di perdita, possono causare danni ad altre merci o ai mezzi di trasporto, o distruggerli, e possono anche causare altri pericoli. Sono altresi' oggetto del titolo della presente classe le materie che formano una materia corrosiva liquida in presenza di acqua o che, in presenza dell'umidita' naturale dell'aria, producono vapori o nebbie corrosive. (3) a) Le materie ed oggetti della classe 8 sono suddivisi come segue: A. Materie a carattere acido; B. Materie a carattere basico; C. Altre materie corrosive; D. Oggetti contenenti materie corrosive E. Imballaggi vuoti. b) Le materie ed oggetti della classe 8 che sono collocate nei vari ordinali del marg. 2801, ad eccezione delle materie del 6, 14 e 15, devono essere assegnate ad uno dei seguenti gruppi designati con le lettere a), b) o c), secondo il loro grado di corrosivita': a. materie molto corrosive; b. materie corrosive; c. materie che presentano un minor grado di corrosivita' 2800 (seguito) c) L'assegnazione delle materie ai gruppi a), b) o c) avviene in base all'esperienza acquisita e tiene conto di fattori addizionali supplementari come il rischio di inalazione 1/ e l'idroreattivita' (compresa la formazione di prodotti di decomposizione pericolosi). Il grado di corrosivita' delle materie non citate nominativamente, nonche' delle miscele, puo' essere valutato sulla base della durata del contatto necessario per provocare la completa distruzione dello spessore della pelle umana. Per le materie che si ritiene non provochino una completa distruzione dello spessore della pelle umana, occorre tuttavia tener conto della loro capacita' di provocare la corrosione di alcune superfici metalliche. Per stabilire questa classifica per gruppo, si deve tener conto dell'esperienza acquisita in occasione di esposizioni casuali. A difetto di tale esperienza, la classifica deve essere effettuata sulla base dei risultati della sperimentazione animale secondo la linea direttiva N. 404 dell'OCSE 2/. d) Le materie che provocano una completa distruzione del tessuto cutaneo intatto, in un periodo di osservazione di 60 minuti avente inizio immediatamente dopo una durata di applicazione di 3 minuti o meno, sono materie del gruppo a). e) le materie che provocano la completa distruzione del tessuto cutaneo intatto, in un periodo di osservazione di 14 giorni avente inizio immediatamente dopo una durata di applicazione di 3 minuti al massimo, sono materie del gruppo b). f) le materie di seguito sono materie del gruppo c): - materie che provocano la completa distruzione del tessuto cutaneo intatto, in un periodo di osservazione di 14 giorni avente inizio immediatamente dopo una durata di applicazione superiore a 60 minuti, ma di 4 ore al massimo; 1/ Una materia o preparato che risponde ai criteri della classe 8. la cui tossicita' all'inalazione di polveri e di nebbie (CL50) corrisponde al gruppo a), ma la cui tossicita' all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponde solo al gruppo c), o che presenta un grado di tossicita' meno elevato, deve essere assegnata alla classe 8. 2/ Linee direttive dell'OCSE per le prove di prodotti chimici N. 404 "Irritazione/lesione grave della pelle (1992)". 2800 (seguito) - le materie che si ritiene non provochino la completa distruzione del tessuto cutaneo intatto, ma la cui velocita' di corrosione su superfici di acciaio o di alluminio supera 6,25 mm per anno ad una temperatura di prova di 55 C. per le prove sull'acciaio, devono essere utilizzati il tipo P3 (ISO 2604 (IV): 1975) o un tipo analogo, e per le prove sull'alluminio, i tipi non rivestiti 7075/T6 o AZ5GU-T6. (4) Se le materie della classe 8, a seguito di aggiunte, rientrano in altre categorie di pericolo diverse da quelle cui appartengono le materei citate nominativamente al marg. 2801, tali miscele o soluzioni devono essere collocate negli ordinali e nei gruppi cui appartengono sulla base del loro reale pericolo. NOTA: Per la classifica delle soluzione e miscele (come preparati e rifiuti), ved. anche il marg. 2002 (8). (5) Sulla base dei criteri del paragrafo (3), si puo' egualmente determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente designata o contenente una materia nominativamente designata e' tale che questa soluzione o miscele non e' sottoposta alle prescrizioni di questa classe. (6) Sono considerate materie solide, ai sensi delle prescrizioni d'imballaggio dei marginali 2805 (2), 2806 (3) 3 2807 (3), le materie e miscele aventi un punto di fusione superiore a 45 C. (7) a) Le materie liquide infiammabili corrosive il cui punto d'infiammabilita' e' inferiore a 23 C, ad esclusione delle materie del 54 a) e del 68 a), sono materie della classe 3 (ved. marg. 2301, 21 a 26). b) Le materie liquide infiammabili con un minor grado di corrosivita' il cui punto d'infiammabilita' e' compreso tra 23 C e 61 C, valori limiti compresi, sono materie della classe 3 (ved. marg. 2301, 33). c) Le materie corrosive molto tossiche all'inalazione citate al marg. 2600 (3) sono materie della classe 6.1 (ved. marg. 2601). (8) Le materie chimicamente instabili della classe 8 possono essere consegnate al trasporto solo se sono stati presi i necessari provvedimenti per impedire la loro decomposizione o pericolosa polimerizzazione. A tal fine, occorre in particolare accertarsi che i recipienti non contengano materie che possono favorire queste reazioni. 2800 (seguito) (9) L'ossido di calcio del numero di identificazione 1910, e l'alluminio di sodio del numero di identificazione 2812 enumerati nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, non sono sottoposti alle prescrizioni dell'ADR. (10) Il punto d'infiammabilita' di cui di seguito sara' determinato come indicato nell'appendice A.3. 2801 A. Materie a carattere acido MATERIE INORGANICHE 1 Acido solforico e materie analoghe: a) 1829 triossido di zolfo stabilizzato (anidride solforica stabilizzata), 1831 acido solforico fumante (oleum), 2240 acido solfocromico; b) 1794 solfato di piombo contenente oltre il 3& di acido libero, 1830 acido solforico contenente oltre il 51% di acido, 1832 acido solforico residuale, 1833 acido solforoso, 1906 acido residuale di raffinazione, 2308 idrogenosolfato di nitrosile, 2583 acidi alchilsolfonici solidi contenenti oltre il 5% di acido solforico libero, 2583 acidi arilsolfonici solidi contenenti oltre il 5% di acido solforico libero, 2584 acidi alchilsolfonici liquidi contenenti oltre il 5% di acido solforico libero o 2584 acidi arilsolfonici liquidi contenenti oltre il 5% di acido solforico libero, 2796 acido solforico non contenente oltre il 51% di acido o 2796 elettrolito acido per accumulatori, 2837 idrogenosolfato in soluzione acquosa (bisolfato in soluzione acquosa). NOTA 1: 2585 acidi alchilsolfonici o arilsolfonici solidi, e 2586 acidi alchilsolfonici o arilsolfonici liquidi non contenenti oltre il 5% di acido solforico libero sono materie del 34. 2: Il solfato di piombo che non contiene piu' del 3% di acido libero non e' sottoposto alle prescrizioni dell'ADR. 3: Le miscele chimicamente instabili di acido solforico residuale non sono ammesse al trasporto. c) 2837 idrogenosolfati in soluzione acquosa (bisolfato in soluzione acquosa) 2 Acidi nitrici: a) 1. 2031 acido nitrico, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente oltre il 70% di acido; 2. 2032 acido nitrico fumante rosso; 2801 (seguito) b) 2031 acido nitrico, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente non oltre il 70% di acido; 3 Acidi solfonitrici misti: a) 1796 acido solfonitrico (acido misto) contenente oltre il 50% di acido nitrico; 1826 acido solfonitrico residuale (acido misto residuale) contenente oltre il 50% di acido nitrico; b) 1796 acido solfonitrico (acido misto) contenente non oltre il 50% di acido nitrico; 1826 acido solfonitrico residuale (acido misto residuale) non contenente oltre il 50% di acido nitrico; NOTA 1: La miscela di acido cloridrico e di acido nitrico del numero di identificazione 1798 nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose non e' ammessa al trasporto. 2: Le miscele chimicamente instabili di acido solfonitrico misto o le miscele di acido solforico e nitrico residuali, non denitrate, non sono ammesse al trasporto 4 Acido perclorico in soluzione: b) 1802 acido perclorico non contenente oltre il 50% di acido, in massa, in soluzione acquosa. NOTA 1: 1873 acido perclorico in soluzione acquosa contenente piu' del 50% ma non oltre il 72% di acido puro, in massa, e' una materia della classe 5.1 (Ved. marg. 2501, 3 a)). 2: Le soluzioni acquose di acido perclorico contenenti piu' del 72% di acido puro, in massa, o le miscele di acido perclorico con qualunque liquido diverso dall'acqua, non sono ammesse al trasporto. 5 Soluzioni acquose degli idracidi di alogeni, ad esclusione dell'acido fluoridrico: b) 1787 acido iodidrico, 1788 acido bromidrico, 1789 acido cloridrico; c) 1787 acido iodidrico, 1788 acido bromidrico, 1789 acido cloridrico, 1840 cloruro di zinco in soluzione, 2580 bromuro di alluminio in soluzione, 2581 cloruro di alluminio in soluzione, 2582 cloruro di ferro III in soluzione (tricloruro di ferro in soluzione). 2801 (seguito) NOTA: Il bromuro di idrogeno anidro ed il cloruro di idrogeno anidro sono materie della classe 2 (Ved. marg. 2201, 3 at) e 5 at)). 6 Soluzioni di floruro d'idrogeno e di acido fluoridrico contenenti oltre l'85% di fluoruro d'idrogeno: 1052 floruro d'idrogeno anidro, 1790 acido fluoridrico contenente oltre l'85% di fluoruro d'idrogeno. NOTA: Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili a queste materie (ved. marg. 2803) 7 Soluzioni acquose di fluoruro d'idrogeno contenenti non oltre l'85% di fluoruro d'idrogeno: a) 1786 acido fluoridrico ed acido solforico in miscela, 1790 acido fluoridrico contenente oltre il 60% ma non oltre l'85% di fluoruro d'idrogeno; b) 1790 acido fluoridrico contenente non oltre il 60% di fluoruro d'idrogeno, 2817 difluoruro acido di ammonio in soluzione (bifluoruro di ammonio in soluzione); c) 2817 difluoruro acido di ammonio in soluzione (bifluoruro di ammonio in soluzione). 8 Acidi fluorati: a) 1777 acido fluorosolfonico; b) 1757 fluoruro di cromo III in soluzione (trifluoruro di cromo in soluzione), 1768 acido difluorofosforico anidro, 1775 acido fluoroborico, 1776 acido fluorofosforico anidro, 1778 acido fluorosilicico, 1782 acido esafluorofosforico; c) fluoruro di cromo III in soluzione (trifluoruro di cromo in soluzione). 9 Fluoruri solidi ed altre fluoro materie solide che a contatto con l'umidita' contenuta nell'aria o nell'acqua, sviluppano fluoruro d'idrogeno; b) 1727 idrogenodifluoruro di ammonio solido (fluoruro acido di ammonio solido), 1756 fluoruro di cromo III solido, 1811 idrogenodifluoruro di potassio (fluoruro acido di potassio), 2439 idrogenodifluoruro di sodio (fluoruro acido di sodio); 1740 idrogenodifluoruri, n.s.a. 2801 (seguito) c) 1740 idrogenodifluoruri, n.s.a. NOTA: 2505 fluoruro d'ammonio, 1812 fluoruro di potassio, 1690 fluoruro di sodio, 2674 fluorosilicato di sodio e 2856 fluorosilicati n.s.a. sono materie della classe 6.1 (Ved. marg. 2601, 63 C), 64 c) o 87 c)). 10 Fluoruri liquidi ed altre fluoro materie liquide che a contatto con l'umidita' contenuta nell'aria o nell'acqua, sviluppano fluoruro d'idrogeno: b) 1732 pentafluoruro di antimonio, 2851 trifluoruro di boro diidratato. NOTA: 1745 pentafluoruro di bromo, 1746 trifluoruro di bromo e 2495 pentafluoruro di iodio sono materie della classe 5.1 (Ved. marg. 2501, 5). 11 Alogenuri solidi ed altre materie alogenate solide, ad esclusione dei fluoro composti che a contatto con l'umidita' contenuta nell'aria o nell'acqua, sviluppano vapori acidi: b) 1725 bromuro di alluminio anidro, 1726 cloruro di alluminio anidro, 1733 tricloruro di antimonio, 1806 pentacloruro di fosforo, 1939 ossibromuro di fosforo, 2691 pentabromuro di fosforo, 2869 tricloruro di titanio in miscela NOTA: Le forme idratate solido del bromuro di alluminio e del cloruro di alluminio non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR. c) 1773 cloruro di ferro III anidro (tricloruro di ferro), 2331 cloruro di zinco anidro, 2440 cloruro di stagno IV pentidratato, 2475 tricloruro di vanadio, 2503 tetracloruro di zirconio, 2508 pentacloruro di molibdeno, 2802 cloruro di rame, 2869 tricloruro di titanio in miscela. NOTA: Il cloruro di ferro esaidratato non e' sottoposto alle prescrizioni dell'ADR. 12 Alogenuri liquidi et altre materie alogenate liquide, ad esclusione dei fluoro composti che a contatto con l'umidita' contenuta nell'aria o nell'acqua, sviluppano vapori acidi: a) 1754 acido clorosolfonico contenente o non triossido di zolfo, 1758 cloruro di cromile (ossicloruro di cromo), 1809 tricloruro di fosforo, 1828 cloruri di zolfo, 1834 cloruro di solforile, 1836 cloruro di tionile, 2444 tetracloruro di vanadio, 2692 tribromuro di boro (bromuro di boro), 2879 ossicloruro di selenio; 2801 (seguito) b) 1730 pentacloruro di antimonio liquido, 1731 pentacloruro di antimonio in soluzione, 1792 monocloruro di iodio, 1808 tribromuro di fosforo, 1810 ossicloruro di fosforo (cloruro di fosforile), 1817 cloruro di pirosolforile, 1818 tetracloruro di silicio, 1827 cloruro di stagno IV anidro, 1837 cloruro di tiofosforile, 1838 tetracloruro di titanio, 2443 ossitricloruro di vanadio; c) 1731 pentacloruro di antimonio in soluzione. 13 Idrogenosolfati solidi: b) 2506 idrogenosolfato di ammonio (bisolfato di ammonio) 2509 idrogenosolfato di potassio (bisolfato di potassio) 14 Bromo o bromo in soluzione: 1744 bromo o 1744 bromo in soluzione NOTA: Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili per queste materie (ved. marg. 2804) 15 Materie inorganiche acide disciolte: 2576 ossibromuro di fosforo disciolto 16 Materie inorganiche acide solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 1905 acido selenico; 3260 solido inorganico corrosivo, acido, n.s.a. b) 1807 anidride fosforica (pentossido di fosforo); 3260 solido inorganico corrosivo, acido, n.s.a. c) 2507 acido cloroplatinico solido, 2578 triossido di fosforo, 2834 acido fosforoso, 2865 solfato neutro di idrossilammina, 2967 acido solfamico; 3260 solido inorganico corrosivo, acido, n.s.a. 17 Materie acide inorganiche liquide e soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3264 liquido inorganico corrosivo, acido, n.s.a. b) 1755 acido cromico in soluzione; 3264 liquido inorganico corrosivo, acido, n.s.a. c) 1755 acido cromico in soluzione, 1805 acido fosforico; 2693 idrogenosolfiti in soluzione acquosa, n.s.a. 3264 liquido inorganico corrosivo, acido, n.s.a.; NOTA: 1463 triossido di cromo anidro (acido cromico solido) e' una materia della classe 5.1. (Ved, marg. 2501, 31 b))-. MATERIE ORGANICHE 31 Acidi carbossilici e loro anidridi nonche' acidi carbossilici alogenati solidi e loro anidridi: b) 1839 acido tricloroacetico, 1938 acido bromoacetico; c) 2214 anidride ftalica contenente piu' dello 0,05% di anidride maleica, 2215 anidride maleica, 2698 anidridi tetraidroftaliche contenenti oltre lo 0,05% di anidride maleica, 2823 acido crotonico. NOTA 1: L'anidride ftalica e le anidridi tetraidroftaliche contenenti non oltre lo 0.05% di anidride maleica non sono sottoposte alle prescrizioni di questa classe. 2: L'anidride ftalica contenente non oltre lo 0,05% di anidride maleica, trasportata o consegnata al trasporto allo stato disciolto d una temepratura superiore al suo punto d'infiammabilita' e' una materia della classe 3 (Ved. marg. 2301, 61). 32 Acidi carbossilici liquidi e loro anidridi nonche' gli acidi carbossilici alogenati liquidi e le loro anidridi: a) 2699 acido trifluoroacetico; b) 1. 1764 acido dicloroacetico, 1779 acido formico, 1940 acido tioglicolico, 2564 acido tricloroacetico in soluzione, 2790 acido acetico in soluzione contenente non meno del 50% ma non oltre l'80% di acido, in massa; 2. 1715 anidride acetica, 2218 acido acrilico stabilizzato, 2789 acido acetico glaciale o 2789 acido acetico in soluzione contenente oltre l'80% di acido, in massa; c) 1848 acido propionico, 2496 anidride propionica, 2511 acido cloro-2 propionica, 2531 acido metacrilico stabilizzato, 2564 acido tricloracetico in soluzione, 2739 anidride butirrica, 2790 acido acetico in soluzione, contenente oltre il 25% ma meno del 50% di acido, in massa, 2820 acido butirrico, 2829 acido caproico. NOTA: Le soluzioni di acido acetico contenenti non oltre il 25% di acido puro, in massa, non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR. 2801 (seguito) 33 Complessi di trifluoruro di boro: a) 2604 eterato dietilico di trifluoruro di boro (complesso di fluoruro di boro e di etere); b) 1742 complesso di trifluoruro di boro e di acido acetico, 1743 complesso di trifluoruro di boro e di acido propionico. NOTA: 2965 eterato dimetilico di trifluoruro di boro e' una materia della classe 4.3 (Ved. marg. 2471, 2 b)). 34 Acidi alchilsolfonici arilsolfonici e alchisolforici: b) 1803 acido fenolsolfonico liquido 2305 acido nitrobenzenesolfonico, 2571 acidi alchilsolforici; c) 2585 acidi alchilsolfonici solidi contenenti non oltre il 5% di acido solforico libero o 2585 acidi arilsolfonici solidi contenenti non oltre il 5% di acido solforico libero, 2586 acidi alchilsolfonici liquidi contenenti non oltre il 5% di acido solforico libero, o 2586 acidi arilsolforici liquidi contenenti non oltre il 5% di acido solforico libero. NOTA: 2583 acidi alchilsolfonici o arilsolfonici, solidi, e 2584 acidi alchilsolfonici o arilsolfonici, liquidi contenenti oltre il 5% di acido solforico libero sono materie del 1 b). 35 Alogenuri di acidi organici: b) 1. 1716 bromuro di acetile, 1729 cloruro di anisoile, 1736 cloruro di benzoile, 1765 cloruro dicloracetile, 1780 cloruro di fumarile, 1898 ioduro di acetile, 2262 cloruro di dimetilcarbamoile, 2442 cloruro di tricloroacetile, 2513 bromuro di bromoacetile, 2577 cloruro di fenilacetile, 2751 cloruro di dietiltiofosforile, 2798 diclorofenilfosfina, 2799 dicloro (fenil) tiofosforo; 2. 2502 cloruro di valerile; c) 2225 cloruro di benzensolfonile 2801 (seguito) 36 Clorosilani alchilici ed arilici il cui punto d'infiammabilita' e' superiore a 61 C: b) 1728 amiltriclorosilano, 1753 clorofeniltriclorosilano 1762 cicloesiltriclorosilano 1763 cicloesiltriclorosilano 1766 diclorofeniltriclorosilano 1769 difenildiclorosilano, 1771 dedeciltriclorosilano 1781 esadeciltriclorosilano, 1784 esiltriclorosilano 1799 noniltriclorisilano, 1800 ottadeciltriclorosilano 1801 ottiltriclorosilano, 1804 feniltriclorosilano 2434 dibenzildiclorosilano 2435 etilfenildiclorosilano 2437 metilfenildiclorosilano, 2987 clorosilani corrosivi, n.s.a. NOTA: I clorosilani che a contatto con l'umidita' contenuta nell'aria o nell'acqua, sviluppano gas infiammabili sono materie della classe 4.3. (ved. marg. 2471, 1 ). 37 Clorosilani alchilici ed arilici il cui punto d'infiammabilita' e' compreso tra 23 C e 61 C (compresi i valori limiti): b) 1724 alliltriclorisilanostabilizzato, 1747 butiltriclorisilano, 1767 dietildiclorosilano 1816 propildiclorosilano 2986 clorosilani corrosivi, infiammabili, n.s.a. NOTA: I clorosilani che a contatto con l'umidita' contenuta nell'aria o nell'acqua, sviluppano gas infiammabili sono materie della classe 4.3. (ved. marg. 2471, 1 ). 38 Acidi fosforici alchili: c) 1718 fosfato acido di butile, 1793 fosfato acido di isopropile, 1902 fosfato acido di diisoottile, 2819 fosfato acido di amile. 39 Materie acide organiche solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 2430 alchifenoli solidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a C12), 3261 solido organico corrosivo, acido, n.s.a. b) 2760 cloruro cianurico, 2430 alchilfenoli solidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a C12), 3261 solido organico corrosivo, acido, n.s.a. 2801 (seguito) c) 2430 alchilfenoli solidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a C12), 3261 solido organico corrosivo, acido, n.s.a. 40 Materie acide organiche liquide e soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3145 alchilfenoli liquidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a C12), 3265 liquido organico corrosivo, acido, n.s.a. b) 3145 alchilfenoli liquidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a C12), 3265 liquido organico corrosivo, acido, n.s.a. c) 3145 alchilfenoli liquidi, n.s.a. (compresi gli omologhi C2 a C12), 3265 liquido organico corrosivo, acido, n.s.a. B. Materie a carattere basico MATERIE INORGANICHE 41 Composti basici solidi di metalli alcalini: b) 1813 idrossido di potassio solido (potassa caustica), 1823 idrossido di sodio solido (soda caustica), 1825 monossido di sodio (ossido di sodio), 2033 monossido di potassio (ossido di potassio), 2678 idrossido di rubidio, 2680 idrossido di litio monoidratato, 2862 idrossido di cesio; c) 1907 calce sodata contenente oltre il 4% di idrossido di sodio, 3253 triossisilicato di disodio pentaidratato (metasilicato di solido pentaidratato). NOTA: La calce sodata contenente oltre il 4% di idrossido di sodio non e' sottoposta alle prescrizioni dell'ADR. 42 Soluzioni di materie alcaline: b) 1814 idrossido di potassio in soluzione (liscivia di potassa), 1819 alluminato di sodio in soluzione, 1824 idrossido di sodio in soluzione (liscivia di sodio), 2677 idrossido di rubidio in soluzione, 2679 idrossido di litio in soluzione, 2681 idrossido di cesio in soluzione, 2797 elettrolito alcalino per accumulatori; 1719 liquido alcalino caustico, n.s.a. 2801 (seguito) c) 1814 idrossido di potassio in soluzione (liscivia di potassio), 1819 alluminato di sodio in soluzione, 1824 idrossido di sodio in soluzione (liscivia di sodio), 2677 idrossido di rubidio in soluzione, 2679 idrossido di litio in soluzione, 2681 idrossido di cesio in soluzione, 1719 liquido alcalino caustico, n.s.a. 43 Soluzioni di ammoniaca: c) 2672 ammoniaca in soluzione acquosa di densita' compresa tra 0,880 e 0,957 a 15 C, contenente piu' del 10% ma al massimo il 35% di ammoniaca. NOTA 1: Le soluzioni acquose di ammoniaca contenenti piu' del 35% di ammoniaca sono materie della classe 2 (Ved. marg. 2201, 9 at)). 2: Le soluzioni di ammoniaca che non contengono piu' del 10% di ammoniaca non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR. 44 Idrazina e sue soluzioni acquose: a) 2029 idrazina anidra; b) 2030 idrato di idrazina o 2030 idrazina in soluzione acquosa contenente almeno il 37% ed al massimo il 64% di idrazina in massa. NOTA: 3293 idrazina in soluzione acquosa contentenente al massimo il 37% di idrazina in massa e' una materia della classe 6.1. (Ved. marg. 2601, 65 C)). 45 Solfuri e idrogenosolfuri nonche' le loro soluzioni acquose: b) 1. 1847 solfuro di potassio idratato contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione, 1849 solfuro di sodio idratato contenente almeno il 30% di acqua, 2818 polisolfuro di ammonio in soluzione, 2849 idrogenosolfuro di sodio idratato contenente almeno il 25% di acqua di cristallizzazione; 2. 2683 solfuro di ammonio in soluzione; c) 2818 polisolfuro di ammonio in soluzione NOTA: 1382 solfuro di potassio anidro e 1385 solfuro di sodio anidro, loro soluzioni idratate contenenti meno del 30% di acqua di cristallizzazione nonche' 2318 idrogenosolfuro di sodio contenente meno del 25% di acqua di cristallizzazione, sono materie della classe 4.2 (Ved. marg. 2431, 13 b)). 2801 (seguito) 46 Materie basiche inorganiche solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3262 solido inorganico corrosivo, basico, n.s.a. b) 3262 solido inorganico corrosivo, basico, n.s.a. a) 3262 solido inorganico corrosivo, basico, n.s.a. 46 Materie basiche inorganiche liquide nonche' soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3266 liquido inorganico corrosivo, basico, n.s.a. b) 3266 liquido inorganico corrosivo, basico, n.s.a. a) 3266 liquido inorganico corrosivo, basico, n.s.a. MATERIE ORGANICHE 51 Idrossidi tetralchilammonio: b) 1835 idrossido di tetrametilammonio. 52 Ammine e poliammine solide: a) 3259 ammine solide, corrosive, n.s.a. o 3259 poliammine solide, corrosive, n.s.a. b) 3259 ammine solide, corrosive, n.s.a. o 3259 poliammine solide, corrosive, n.s.a. c) 2280 esametilenediammina solida, 2579 piperazina (dietilenediammina); 3259 ammine solide corrosive, n.s.a. o 3259 poliammine solide corrosive, n.s.a. 53 Ammine e poliammine liquide o amino alcoli molto corrosivi o corrosivi il cui punto d'infiammabilita' e' superiore a 61 C: a) 2735 ammine liquide corrosive, n.s.a. o 2735 poliammine liquide, corrosive, n.s.a. b) 1761 cuprietilenediammina in soluzione, 1783 esametilenediammina in soluzione, 2079 dietilenetriammina, 2259 trietilenetetrammina, 2735 ammine liquide, corrosive, n.s.a. o 2735 poliammine liquide, corrosive, n.s.a.; c) 1761 cuprietilenediammina in soluzione 1783 esametilenediammina in soluzione, 2801 (seguito) 2269 iminobispropilammina-3, 3' (bis-amminopropilammina, dipropilenetriammina), 2289 isoforonediammina, 2320 tetraetilenepentammina, 2326 trimetilcicloesilammina, 2327 trimetilesametilenediammine, 2491 etanolammina o 2491 etanolammina in soluzione, 2542 tributilammina, 2565 dicicloesilammina, 2815 N-amminoetilpiperazina, 3055 (amino-2 etossi)-2 etanolo; 2735 ammine liquide corrosive, n.s.a. o 2735 poliammine liquide corrosive, n.s.a. 54 Ammine e poliammine liquide, molto corrosive o corrosive, infiammabili, il cui punto d'infiammabilita' e' superiore a 35 C: a) 2734 ammine liquide, corrosive, infiammabili n.s.a. o 2734 poliammine liquide, corrosive, infiammabili n.s.a.; b) 1604 etilenediammina, 2051 dimetilammino-2 etanolo, 2248 di-n-butilammina, 2258 propilene-1, 2 diammina 2264 dimetilcicloesilammina, 2357 cicloesilammina, 2619 benzildimetilammina, 2685 N,N-dietiletilenediammina, 2734 ammine liquide, corrosive, infiammabili, n.s.a. o 2734 poliammine liquide, corrosive, infiammabili n.s.a.; 55 Materie basiche organiche solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3263 solido organico corrosivo, basico, n.s.a. b) 3263 solido organico corrosivo, basico, n.s.a. c) 3263 solido organico corrosivo, basico, n.s.a. 56 Materie basiche organiche aliquide e soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3267 liquido organico corrosivo, basico, n.s.a. b) 3267 liquido organico corrosivo, basico, n.s.a. c) 3267 liquido organico corrosivo, basico, n.s.a. C. Altre materie corrosive 61 Soluzioni di clorito e di ipoclorito: b) 1791 ipoclorito in soluzione, contenente almeno il 16% di cloro attivo, 1908 clorito in soluzione, contenente almeno il 16% di cloro attivo; 2801 (seguito) c) 1791 ipoclorito in soluzione contenente piu' del 5% ma meno del 16% di cloro attivo, 1908 clorito in soluzione, contenente piu' del 5% ma meno del 16% di cloro attivo. NOTA 1: Le soluzioni di clorito e di ipoclorito contenenti non oltre il 5% di cloro attivo, non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR. 2: I cloriti ed ipocloriti solidi sono materie della classe 5.1 (ved. marg. 2501, 14, 15 e 29). 62 Clorofenolati e fenolati: c) 2904 clorofenolati liquidi o 2904 fenolati liquidi 2905 clorofenolati solidi o 2905 fenolati solidi 63 Soluzioni di formaldeide: c) 2209 formaldeide in soluzione contenente almeno il 25% di formaldeide. NOTA 1: 1198 formaldeide in soluzione infiammabile e' una materia della classe 3 (Ved. marg. 2301, 33 c)). 2: Le soluzioni di formaldeide non infiammabili contenenti meno del 25% di formaldeide non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR. 64 Cloroformiati e clorotioformiati: a) 1739 cloroformiato di benzile; b) 2826 clorotioformiato di etile. NOTA: I cloroformiati aventi proprieta' tossiche preponderanti sono materie della classe 6.1. (ved. marg. 2601, 10, 17, 27 e 28). 65 Materie corrosive solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 1759 solido corrosivo, n.s.a. b) 1770 bromuro di difenilmetile; 1759 solido corrosivo, n.s.a. 3147 colorante solido, corrosivo, n.s.a. o 3147 materia intermedia solida per colorante, corrosiva, n.s.a., 3244 solidi contenenti del liquido corrosivo, n.s.a. 2801 (seguito) NOTA: Le miscele di materie solide non sottoposte alle prescrizioni dell'ADR, e di liquidi corrosivi, sono ammesse al trasporto con il numero di identificazione 3244, senza essere soggette ai criteri di classifica del marg. 2800 (3) a condizione che non sia visibile nessun liquido libero al momento del carico della materia e della chiusura dell'imballaggio o dell'unita' di trasporto. Ciascun imballaggio deve corrispondere ad un tipo di progettazione che abbia superato una prova di tenuta stagna per il gruppo d'imballaggio II. c) 2803 gallio, 1759 solido corrosivo, n.s.a. 3147 colorante solido corrosivo, n.s.a. o 3147 materia intermedia solida per coloranti, corrosiva, n.s.a. NOTA: Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili per il 2803 gallio (ved. marg. 2807 (4)). 66 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 1760 liquido corrosivo, n.s.a. 1903 disinfettante liquido corrosivo, n.s.a. b) 2226 cloruro di benzilidina (triclorometilbenzene), 2705 pentol-1 (metil-3 pentene-2 yne-4 ol-1) 3066 pitture (comprese pitture, lacche, smalti, colori, shellac, vernici, prodotti per lucidare, cere per lucidare, prodotti per apprettattura e basi liquide per lacche) o 3066 materie affini alle pitture (compresi solventi e diluenti per pitture); 1760 liquido corrosivo, n.s.a. 1903 disinfettante liquido corrosivo, n.s.a. 2801 colorante liquido corrosivo, n.s.a. o 2801 materia intermedia liquida per colorante, corrosiva, n.s.a. c) 2809 mercurio, 3066 pitture (comprese pitture, lacche, smalti, colori, shellac, vernici, prodotti per lucidare, cere per lucidare, prodotti per apprettatura e basi liquide per lacche) o 3066 materie affini alle pitture (compresi solventi e diluenti per pitture); 1760 liquido corrosivo, n.s.a. 1903 disinfettante liquido corrosivo, n.s.a. 2801 colorante liquido corrosivo, n.s.a. o 2801 materia intermedia liquida per colorante, corrosiva, n.s.a. NOTA 1: Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili per 2809 mercurio (ved. marg. 2807 (4)) 2: Nessuna materia dell'ADR citata nominativamente in altre rubriche puo' essere trasportata in base alla rubrica 3066 "pitture" o 3066 "materie affini alle pitture". Le materie trasportate in base a tali rubriche possono contenere fino al 20% di nitrocellulosa a condizione che la nitrocellulosa non contenga piu' del 12,6% di azoto. 2801 (seguito) 67 Materie corrosive solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), infiammabili, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 2921 solido corrosivo infiammabile, n.s.a. b) 2921 solido corrosivo infiammabile, n.s.a. 68 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), infiammabili, il cui punto d'infiammabilita' e' superiore a 35 C, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 2920 liquido corrosivo infiammabile n.s.a. b) 2920 liquido corrosivo infiammabile n.s.a. 69 Materie corrosive solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), surriscaldanti, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3095 solido corrosivo surriscaldante, n.s.a. b) 3095 solido corrosivo surriscaldante, n.s.a. 70 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), surriscaldanti, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3301 liquido corrosivo surriscaldante n.s.a. b) 3301 liquido corrosivo surriscaldante n.s.a. 71 Materie corrosive solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che, a contatto con l'acqua, non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3096 solido corrosivo idroreattivo n.s.a. b) 3096 solido corrosivo idroreattivo n.s.a. NOTA: Il termine idroreattivo indica una materia che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili. 72 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili e che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3094 liquido corrosivo idroreattivo, n.s.a. b) 3094 liquido corrosivo idroreattivo, n.s.a. NOTA: Il termine idroreattivo indica una materia che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili. 2801 (seguito) 73 Materie corrosive solide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), comburenti, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3084 solido corrosivo comburente, n.s.a. b) 3084 solido corrosivo comburente, n.s.a. 74 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), comburenti, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 3093 liquido corrosivo comburente, n.s.a. b) 3093 liquido corrosivo comburente, n.s.a. 75 Materie corrosive liquide e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), tossiche, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 2923 solido corrosivo tossico, n.s.a. b) 2923 solido corrosivo tossico, n.s.a. c) 2923 solido corrosivo tossico, n.s.a. 76 Materie corrosive liquide nonche' soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti), tossiche, che non possono essere classificate in un'altra rubrica collettiva: a) 2922 liquido corrosivo tossico, n.s.a. b) 2922 liquido corrosivo tossico, n.s.a. c) 2922 liquido corrosivo tossico, n.s.a. 2801 (seguito) D. Oggetti contenenti materie corrosive 81 Batterie: c) 2794 batterie elettriche riempiti di elettrolito liquido acido, 2795 batterie elettriche riempiti di elettrolito liquido alcalino, 2800 batterie elettriche non rovesciabili riempite di elettrolito liquido 3028 batterie elettriche secche contenenti idrossido di potassio solido. NOTA: Particolari condizioni d'imballaggio sono applicabili a questi oggetti (Ved. marg. 2807 (5)). 2: Le batterie (del numero di identificazione 2800) possono essere considerate come non rovesciabili se sono capaci di resistere alle prove di vibrazione e di pressione indicate di seguito, senza perdita di liquido. Prova di vibrazione: La batteria e' rigidamente fissata alla piattaforma di un apparecchio di vibrazione cui e' applicato un movimento sinusoidale di 0,8 mm di amplitudine (1,6 mm di spostamento totale). Si fa variare la frequenza in ragione di 1 Hz/min tra 10 Hz e 55 Hz. Tutta la gamma delle frequenze e' attraversata nei due sensi, in 95 +- 5 minuti per ciascuna posizione della batteria (vale a dire per ogni direzione delle vibrazioni). Le prove sono effettuate su una batteria posta successivamente in tre posizioni perpendicolari (in particolare in una posizione in cui le aperture di riempimento e gli sfiatatoi, se la batteria ne ha, si trovano in posizione inversa) per periodi della stessa durata. Prove di pressione: Dopo le prove di vibrazione, la batteria e' sottoposta per 6 ore a 24 C +- 4 C ad una pressione differenziale di almeno 88 kPa. Le prove sono effettuate su una batteria posta successivamente in tre posizioni perpendicolari, (in particolare in una posizione in cui le aperture di riempimento e gli sfiatatoi, se la batteria ne ha, si trovano in posizione inversa) e mantenuta per almeno 6 ore in ciascuna posizione. 82 Altri oggetti contenenti materie corrosive: b) 1774 cariche di estintori, liquido corrosivo, 2028 bombe fumogene non esplosive, contenenti un liquido corrosivo, senza dispositivo d'innesco. E. Imballaggi vuoti 91 Imballaggi vuoti, compresi i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GRV) vuoti, i veicoli-cisterna vuoti, le cisterne amovibili vuote, i contenitori-cisterna vuoti non ripuliti, nonche' i veicoli per il trasporto alla rinfusa vuoti ed i piccoli containers per il trasporto alla rinfusa vuoti non ripuliti, che hanno contenuto materie della classe 8. 2801a Non sono sottoposte alle prescrizioni previste per questa classe nel presente annesso e nell'annesso B: (1) le materie dal 1 al 5, 7 a 13, 16, 17 31 a 47, 51 a 56, 61 a 76, trasportate in conformita' con le seguenti disposizioni: a) le materie classificate alla lettera a) di ciascun ordinale: - materie liquide fino a 100 ml per imballaggio interno e fino a 400 ml. per collo; - materie solide fino a 500 ml per imballaggio interno e fino a 2 kg. per collo; b) le materie classificate alla lettera b) di ciascun ordinale: - materie liquide fino a 1 litro per imballaggio interno e fino a 4 litri per collo; - materie solide fino a 3 kg. per imballaggio interno e fino a 12 kg. per collo; c) le materie classificate alla lettera b) di ciascun ordinale: - materie liquide fino a 3 litri per imballaggio interno e fino a 12 litri per collo; - materie solide fino a 6 kg. per imballaggio interno e fino a 24 kg. per collo. Tali quantita' di materie devono essere trasportate in imballaggi combinati che rispondono almeno alle condizioni del marg. 3538. Devono essere rispettate le "Condizioni generali d'imballaggio" del marg. 3500 (1), (2) e (5) a (7). (2) Le batterie non rovesciabili del numero d'identificazione 2800 dell'81 a condizione che, ad una temperatura di 55 C, l'elettrolito non si riversi in caso di rottura o di fessurizzazione del contenitore e che non vi sia rischio di fuoruscita di liquido, e che i morsetti siano protetti contro i corto-circuiti quando le batterie vengono imballate per il trasporto. (3) Gli strumenti ed articoli manufatti che non contengono pia' di 1 kg. di mercurio del 66 c). 2. Prescrizioni A. Colli 1. Condizioni generali di imballaggio 2802 (1) Gli imballaggi devono rispondere alle condizioni dell'Appendice A.5, a meno che siano previste particolari condizioni per l'imballaggio di alcune materie ai marg. da 2803 a 2808. (2) I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GRV) devono rispondere alle condizioni dell'Appendice A.6. (3) Devono essere utilizzati rispettivamente , secondo le disposizioni del marg. 2800 (3) e 3511 (2) o 3611 (2): - imballaggi del gruppo di imballaggio I, contrassegnati con la lettera "X", per le materie molto corrosive classificate alla lettera a) di ciascun ordinale, - imballaggi del gruppo di imballaggio II o I, contrassegnati con la lettera "Y" o "X", o dei GRV del gruppo d'imballaggio II, contrassegnati con la lettera "Y", per le materie corrosive classificate alla lettera b) di ciascun ordinale, - imballaggi dei gruppi di imballaggio III, II o I, contrassegnati con le lettera "Z", "Y", o "X", o dei GRV del gruppo d'imballaggio III o II, contrassegnati con la lettera "Z" o "Y", per le materie che presentano un minor grado di corrosivita' classificate alla lettera c) di ciascun ordinale. NOTA: Per il trasporto di materie della classe 8 in carri-cisterna, cisterne amovibili e contenitori-cisterna, nonche' per il trasporto alla rinfusa di materie solide di detta classe, Ved. Annesso B. 2. PARTICOLARI condizioni d'imballaggio 2803 L'acido fluoridrico e le soluzioni di acido fluoridrico anidro del 6 aventi un titolo di acido fluoridrico eccedente l'85%, saranno imballati in recipienti a pressione di acciaio al carbonio o di lega di acciaio appropriata. Sono ammessi i seguenti recipienti a pressione: a) bombole aventi una capacita' non superiore a 150 litri; b) recipienti aventi una capacita' di almeno 100 litri e non eccedente i 1000 litri (ad esempio i recipienti cilindrici muniti di cerchi di rotolamento ed i recipienti montati su un dispositivo a scivolo). I recipienti a pressione devono soddisfare alle prescrizioni pertinenti della classe 2 (Ved. marg. 2211, 2213 (1) e (2), 2215, 2216, e 2218). Lo spessore di parete dei recipienti a pressione non deve essere inferiore a 3 mm. 2803 (seguito) I recipienti a pressione saranno sottoposti, prima di essere utilizzati per la prima volta, ad una prova di pressione idraulica ad una pressione di almeno 1 MPa (10 bar) (pressione manometrica). La prova di pressione sara' ripetuta ogni otto anni e comportera' un esame minuzioso dell'interno dei recipienti a pressione ed una verifica dei loro equipaggiamenti. Ogni due anni dovra' essere verificata la resistenza dei recipienti a pressione alla corrosione per mezzo di strumenti appropriati (ad esempio con ultrasuoni), nonche' lo stato degli equipaggiamenti. 2804 (seguito) Le prove ed esami saranno effettuate sotto il controllo di un esperto abilitato dall'autorita' competente. La massa massima del contenuto non deve superare, per litro di capacita', 0,84 kg, per l'acido fluoridrico e le soluzioni di acido fluoridrico o anidro. 2804 (1) Il bromo ed il bromo in soluzione del 14 devono essere imballati in imballaggi interni di vetro il cui contenuto non deve superare 2,5 litri per imballaggio interno o in imballaggi interni di poliviniledifluorato (PVDF) la cui capacita' non deve eccedere 15 litri per imballaggio interno e che saranno posti in imballaggi combinati secondo il marg. 3538. Gli imballaggi combinati devono essere provati ed abilitati secondo l'appendice A.5 per il gruppo d'imballaggio I. (2) Il bromo contenente meno dello 0,005% di acqua, oppure dallo 0,005% allo 0,2% di acqua, se per quest'ultimo sono stati presi provvedimenti per impedire la corrosione del rivestimento dei recipienti, puo' anche essere trasportato in recipienti che rispondono alle seguenti condizioni: a) i recipienti saranno di acciaio, muniti di un rivestimento interno stagno di piombo o altra materia che garantisca uan protezione equivalente e di chiusura ermetica; sono altresi' ammessi recipienti di lega monel, di nickel o muniti di un rivestimento di nickel; b) La capacita' massima ammessa dei recipienti e' di 450 litri. c) i recipienti saranno riempiti sono fino al 92% al massimo della loro capacita' o in ragione di 2,86 kg. per litro di capacita'. d) i recipienti saranno saldati e calcolati per una pressione di calcolo di almeno 2,1 MPa (21 bar) (pressione manometrica). Il materiale e l'esecuzione devono rispondere per il resto alle prescrizioni pertinenti della classe 2 (ved. marg. 2211 (1)). Per la prima prova dei recipienti di acciaio non ricoperti, sono valevoli le prescrizioni pertinenti della classe 2 (Ved. marg. 2215 (1) e 2216 (1)); 2804 (seguito) e) i dispositivi di chiusura devono sporgere il meno possibile sul recipiente ed essere muniti di un cappellotto di protezione. Tali dispositivi e questo cappellotto saranno muniti di giunti di materiale inattaccabile dal bromo. Le chiusure devono essere situate sulla parte superiore del recipiente in modo tale che in nessun caso esse possano essere a contatto permanente con la fase liquida; f) i recipienti devono essere muniti di dispositivi che consentano di collocarli diritti ed in maniera stabile sul loro fondo, nella parte superiore saranno muniti di dispositivi di sollevamento (anelli, briglie) che dovranno essere provati con una massa uguale a due volte la massa utile. (3) I recipienti secondo (2), prima di essere utilizzati per la prima volta, dovranno essere sottoposti ad una prova di tenuta stagna ad una pressione di almeno 200 KPa (2 bar) (pressione manometrica). La prova di tenuta stagna, sara' ripetuta ogni due anni e comportera' un esame dell'interno del recipiente nonche' una verifica della tara. Tale prova e tale esame saranno effettuati sotto il controllo di un esperto abilitato dall'autorita' competente. (4) I recipienti secondo (2) devono riportare in caratteri leggibili e durevoli: - il nome del fabbricante o il marchio di fabbrica ed il numero del recipiente; - l'indicazione "Bromo"; - la tara del recipiente e la massa massima ammissibile del recipiente riempito; - la data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova periodica effettuata; - il punzone dell'esperto che ha effettuato le prove e le verifiche. 2805 (1) Le materie classificate sotto a) dei vari ordinali devono essere imballate in: a) fusti di acciaio a coperchio non amovibile del marg. 3520, oppure b) fusti di alluminio a coperchio non amovibile del marg. 3521, oppure c) taniche di acciaio a coperchio non amovibile del marg. 3522, oppure d) fusti di plastica a coperchio non amovibile aventi una capacita' massima di 60 litri o in taniche di plastica a coperchio non amovibile del marg. 3526, oppure e) imballaggi compositi (materia plastica) del marg. 3537, oppure f) imballaggi combinati con imballaggi interni di vetro, di materia plastica o di metallo del marg. 3538, oppure g) imballaggi compositi (vetro, porcellana o gres (del marg. 3539. 2805 (seguito) NOTA 1. ad. d): La durata ammissibile di utilizzazione degli imballaggi destinati al trasporto di acido nitrico del 2 a) e di soluzioni di acido fluoridrico del 7 a) e' di due anni, a decorrere dalla loro data di fabbricazione. 2. ad. f) e g): Gli imballaggi interni ed i recipienti interni di vetro non sono ammessi solo per le fluoro-materie dei 7 a), 8 a), e 33 a). (2) Le materie solide secondo il marginale 2800 (5) possono inoltre essere imballate: a) in fusti ad apertura totale di acciaio secondo il marg. 3520, di alluminio secondo il marg. 3521, di legno compensato secondo il marg. 3523, di cartone secondo il marg. 3525 o di plastica secondo il marg. 3526, o in taniche ad apertura totale di acciaio secondo il marg. 3522 o di plastica secondo il marg. 3526, se del caso con uno o piu' sacchi interni stagni ai polverulenti, oppure b) in imballaggi combinati secondo il marg. 3538 con uno o piu' sacchi interni stagni ai polverulenti. 2806 (1) Le materie classificate alla lettera b) dei vari ordinali devono essere imballate in: a) fusti di acciaio del marg. 3520, oppure b) fusti di alluminio del marg. 3521, oppure c) taniche di acciaio del marg. 3522, oppure d) fusti o taniche di materia plastica del marg. 3526, oppure e) imballaggi compositi (materia plastica) del marg. 3537, oppure f) imballaggi combinati del marg. 3538 oppure g) imballaggi compositi (vetro, porcellana o gres) del marg. 3539. NOTA 1: ad a), b), c) e d): Condizioni semplificate sono applicabili ai fusti ed alle taniche ad apertura totale per le materie viscose aventi a 23 C una viscosita' superiore a 200 mm2/s, e per le materie solide (Ved. marg. 3512, 3553, 3554 e 3560). 2: ad. d): La durata massima ammissibile di utilizzazione degli imballaggi destinati al trasporto di acido nitrico con titolo superiore al 55% di acido assoluto del 2 b) e di soluzioni di acido fluoridrico del 7 b) e' di due anni, a decorrere dalla loro data di fabbricazione. 3: ad. f) e g): Gli imballaggi interni ed i recipienti interni di vetro sono ammessi solo per le fluoro-materie dei 7 b), 8 b), 9 b), 10 b) e 33 b). (2) Le materie classificate alla lettera b) dei vari ordinali aventi una pressione a vapore a 50 C non superiore a 110 kPa (1,10 bar) possono inoltre essere imballate in GRV metallici del marg. 3622 o in GRV di plastica rigida del marg. 3624 o in GRV compositi con un recipiente interno di plastica rigida del marg. 3625. 2806 (seguito) (3) Le materie solide ai sensi del marginale 2800 (5) possono inoltre essere imballate: a) in fusti di legno compensato secondo il marg. 3523, o di cartone secondo il marg. 3525, se del caso con uno o piu' sacchi interni stagni ai polverulenti, oppure b) in sacchi resistenti all'acqua, di materia tessile, secondo il marginale 3533, di tessuto di plastica secondo il marginale 3534, di pellicola di plastica secondo il marginale 3535, o in sacchi di carta resistenti all'acqua, secondo il marg. 3536, a condizione che si tratti di un carico completo o di sacchi palettizzati, o in GRV flessibili; oppure c) in GRV compositi con un recipiente interno di plastica flessibile secondo il marg. 3625, in GRV di cartone secondo il marg. 3626 o di legno secondo il marg. 3627, oppure d) in GRV flessibili secondo il marg. 3623, ad eccezione di GRV dei tipi 13H1, 13L1 e 13M1, ed a condizione che si tratti di un carico completo o di GRV flessibili caricati su palette. (4) Gli oggetti dell'82 devono essere imballati come segue: a) Cariche di estintori, liquido corrosivo - in casse di legno secondo i marg. 3527, 3528 o 3529 in casse di cartone secondo il marg. 3530, o in casse di plastica espansa del tipo 4H1 secondo il marg. 3531. b) Bombe fumogene non esplosive contenenti un liquido corrosivo, senza dispositivo d'innesco - individualmente, con materiale di imbottitura in casse, tubi o scomparti tramezzati, in una delle casse di legno descritte ai marg. 3527, 3528 o 3529, o in casse di acciaio del tipo 4A secondo il marg. 3537. 2807 (1) Le materie classificate alla lettera c) dei vari ordinali, ad eccezione del gallio del 65 c) e del mercurio del 66 c), devono essere imballate: a) in fusti di acciaio secondo il marginale 3520, oppure b) in fusti di alluminio secondo il marginale 3521, oppure c) in taniche di acciaio secondo il marginale 3522, oppure d) in fusti o in taniche di plastica secondo il marginale 3526, oppure e) in imballaggi compositi (materia plastica) secondo il marginale 3537, oppure f) in imballaggi combinati secondo il marginale 3538, oppure g) in imballaggi compositi (vetro, porcellana, gres) secondo il marginale 3539; oppure h) in imballaggi metallici leggeri secondo il marginale 3540. NOTA: ad a), b), c) d) ed h): Condizioni semplificate sono applicabili ai fusti, taniche ed imballaggi leggeri metallici ad apertura totale per le materie viscose aventi a 23 C una viscosita' superiore a 200 mm2/s e per le materie solide (Ved. marg. 3512, 3552 a 3554 e 3560). (2) Le materie classificate alla lettera c) dei differenti ordinali, ad eccezione del gallio del 65 c) e del mercurio del 66 c), aventi una pressione di vapore a 50 C non superiore a 110 kPa (1,10 bar) possono inoltre essere imballate in GRV metallici del marg. 3622 o in GRV di plastica rigida del marg. 3624 o in GRV compositi con un recipiente interno di plastica rigida del marg. 3625. (3) Le materie solide ai sensi del marginale 2800 (5) possono inoltre essere imballate: a) in fusti di legno compensato secondo il marg. 3523, di cartone secondo il marg. 3525, se del caso con uno o piu' sacchi interni stagni ali polverulenti, oppure b) in sacchi resistenti all'acqua, di materia tessile, secondo il marginale 3533, di tessuto di plastica secondo il marg. 3534, di pellicola di plastica secondo il marg. 3535, o in sacchi di carta resistenti all'acqua, secondo il marg. 3536, oppure c) in GRV flessibili secondo il marg. 3623, ad eccezione di GRV dei tipi 13H1, 13L1 e 13M1, oppure in GRV compositi con un recipiente interno di plastica flessibile secondo il marg. 3625 o in GRV di cartone secondo il marg 3626 o di legno secondo il marg. 3627. (4) a) Il gallio del 65 c) ed il mercurio del 66 devono essere imballati in imballaggi combinati secondo il marg. 3538. Gli imballaggi combinati possono essere costituiti con imballaggi interni di vetro, porcellana, gres o plastica con una quantita' massima ammissibile di 10 kg. Possono essere utilizzati come imballaggi esterni: casse di legno naturale secondo il marg. 3527, casse di legno compensato secondo il marg. 3528, casse di legno ricostituito secondo il marg. 3529, casse di cartone secondo il marg. 3530, casse di materia plastica secondo il marg. 3531, fusti di acciaio ad apertura totale secondo il marg. 3520, taniche di acciaio ad apertura totale secondo il marg. 3522, fusti di legno compensato secondo il marg. 3523, fusti di cartone secondo il marg. 3525,oppure fusti di plastica ad apertura totale secondo il marg. 3526. 2807 (seguito) b) IL mercurio puo' inoltre essere imballato in bombole di acciaio saldato a freddo con interno conico. La chiusura deve essere costituita da un lucchetto filettato conico e l'apertura non deve eccedere 20 mm. (5) a) Gli oggetti dell'81, ad eccezione delle batterie elettriche non rovesciabili, devono essere fissate con del materiale di imbottitura inerte o in maniera equivalente in casse di legno o di materia plastica rigida o in una gabbia di legno. Le batterie devono essere isolate per evitare i corto circuiti. b) Le batterie non rovesciabili (del numero d'identificazione 2800) devono essere protette contro i corto circuiti ed imballate in maniera sicura in imballaggi esterni solidi. NOTA: Le batterie non rovesciabili necessarie per il funzionamento di un apparecchio meccanico o elettronico e che ne fanno parte integrante, devono essere solidamente fissate sul loro supporto e protette contro i danni ed i corto-circuiti. c) Gli oggetti dell'81 possono essere trasportati su palette. Essi devono essere impilati e assestati in maniera adeguata in strati separati mediante uno strato di materiale non conduttore. I morsetti delle batterie non devono in alcun caso sopportare il peso di altri elementi sovrapposti. Le batterie devono essere isolate in modo da evitare corto-circuiti. Non e' necessario che ciascuna batteria riporti una iscrizione e un'etichetta di pericolo se il carico palettizzato riporta una iscrizione ed un'etichetta di pericolo. 2808 Gli imballaggi, compresi i GRV che contengono ipoclorito in soluzione del numero d'identificazione 1791 del 61, devono essere muniti di uno sfiatatoio secondo i marginali 3500 (8) o 3601 (6) rispettivamente. 2809 L'ossibromuro di fosforo disciolto del 15 puo' essere trasportato solo in veicoli-cisterna (Ved. appendice B.1a) o in contenitori-cisterna (Ved. appendice B.1b). 2810 3. Imballaggio in comune 2811 (1) Le materie oggetto dello stesso ordinale possono essere raggruppate in un imballaggio combinato, secondo il marginale 3538. (2) Le materie dei vari ordinali di questa classe, in quantitativi non superiori a 3 litri per imballaggio interno per le materie liquide e/o 5 kg per le materie solide, possono essere raggruppate tra di loro e/o con merci che non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR (Ved. marg. 2800 (8)) in un imballaggio combinato secondo il (3) Le materie del 4 non devono essere imballate in comune con altre merci, salvo con le materie del 3 della classe 5.1, marg. 2501. Le materie del 6 e del 14 non devono essere imballate in comune con altre merci. (4) Le materie classificate alla lettera a) dei vari ordinali non devono essere imballate in comune con le materie ed oggetti delle classi 1, 5.2 e 7. (5) Salvo diverse condizioni particolari, le materie liquide classificate alla lettera a) dei vari ordinali, in quantita' non superiori a 0,5 litro per imballaggio interno e ad 1 litro per collo, e le materie classificate alla lettera b) o c) dei vari ordinali in quantita' non superiori per imballaggio interno a 3 litri per le materie liquide e/o 5 kg per le materie solide, possono essere raggruppate in un imballaggio combinato secondo il marginale 3538, con materie o oggetti delle altri classi - a condizione che l'imballaggio in comune sia altresi' ammesso per le materie o oggetti di tali classi - e/o con merci non sottoposte alle prescrizioni dell'ADR a condizione che non reagiscano pericolosamente tra di loro. (6) Sono considerate come reazioni pericolose: a) una combustione e/o uno sviluppo considerevole di calore b) l'emanazione di gas infiammabili e/o tossici; c) la formazione di materie liquide corrosive; d) la formazione di materie instabili. (7) Non e' ammesso l'imballaggio in comune con un collo, di una materia a carattere acido e di una materia a carattere basico se entrambe le materie sono imballate in imballaggi fragili. (8) Devono essere osservate le prescrizioni dei marginali 2001 (7), 2002 (6) e (7) e 2802. (9) Un collo non deve pesare piu' di 100 kg in caso di utilizzazione di casse di legno o di cartone. 4. Iscrizioni ed etichette di pericolo sui colli (Ved. Appendice A.9). Iscrizioni 2812 (1) Ciascun collo deve riportare in maniera chiara e durevole il numero di identificazione della merce da indicare nel documento di trasporto, preceduto dalle lettere "UN". Etichette di pericolo (2) I colli contenenti materie o oggetti di questa classe 8 devono essere muniti di una etichetta conforme al modello N. 8. (3) I colli contenenti materie del 32 b) 2, 33 a), 35 b) 2, 37, 54, 64 b) e 68 saranno inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello N. 3. (4) I colli contenenti materie del 44 a) e 45 b) 2, saranno inoltre muniti di etichette conformi ai modelli Nn. 3 e 6.1. (5) I colli contenenti materie del 67 saranno inoltre muniti dei un'etichetta conforme al modello N. 4.1. (6) I colli contenenti materie del 69 e 70 saranno inoltre muniti di una etichetta conforme al modello N. 4.2. (7) I colli contenenti materie del 71 e 72 saranno inoltre muniti di una etichetta conforme al modello N. 4.3. (8) I colli contenenti materie del 3 a) 4,73 e 74 saranno inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello N. 05. (9) I colli contenenti materie del 2 a) 2, saranno inoltre muniti di etichette conformi ai modelli N. 05 e 6.1. (10) I colli contenenti materie enumerate di seguito saranno inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello N. 6.1. | Ordinale | Numero | Materia | | | di identificazione | | | | della materia | | | | | | | 1 a) | 1 831 | Acido solforico | | | | fumante (oleum) | | 6 | | Tutte le materie | | 7 | | Tutte le materie | | 9 b) | 1 811 | Difluoruro acido di potassio | | | | (bifluoruro di potassio) | | 10 b) | 1 732 | Pentafluoruro di antimonio | | 12 b) | 1 809 | Tricloruro di fosforo | | | 2879 | Ossicloruro di selenio | | 14 | | Tutte le materie | | 44 b) | | Tutte le materie | | 45 b) 1. e c) | 2 818 | Polisolfuro di ammonio in | | | | soluzione | | 53 b) e c) | 1761 | Cuprietilenediammina in | | | | soluzione | | 75 | | Tutte le materie | | 76 | | Tutte le materie | | | | | (11) I colli contenenti recipienti fragili non visibili dall'esterno saranno inoltre muniti sulle due facciate laterali opposte di un'etichetta conforme al modello N. 12. (12) I colli contenenti materie liquide racchiuse in recipienti le cui chiusure non sono visibili dall'esterno, nonche' i colli che contengono recipienti muniti di sfiatatoi o recipienti muniti di sfiatatoi, ma senza imballaggio esterno, saranno inoltre muniti su due facciate laterali opposte di un'etichetta conforme al modello N. 11. 2813 B. Menzioni nel documento di trasporto 2814 La designazione della merce nel documento di trasporto deve essere conforme ad uno dei numeri di identificazione e ad una delle denominazioni sottolineate al marginale 2801. Quando la materia non e' indicata nominativamente, ma e' assegnata ad una categoria n.s.a. o altra rubrica collettiva, la designazione della merce deve essere formata dal numero di identificazione, dalla denominazione della categoria n.s.a. o dalla rubrica collettiva, seguita dalla denominazione chimica o tecnica della materia 3/. 3/ La denominazione tecnica indicata deve essere quella in uso utilizzata nei manuali periodici e nei testi scientifici e tecnici. A tal fine non devono essere utilizzate denominazioni commerciali. La designazione della merce deve essere seguita dall'indicazione della classe, dall'ordinale di enumerazione, (completato se del caso dalla lettera a) e dalla sigla "ADR" (o "RID") ad esempio: "8.1 a), ADR". Per il trasporto di rifiuti (Vedere il marginale 2000 (5)), la designazione della merce deve essere: "Rifiuto, contiene ...", ed il componente o i componenti che hanno determinato la classifica del rifiuto secondo il marginale 2002 (8) devono essere scritti con la loro denominazione chimica, per es. "Rifiuto, contiene 1824 idrossido di sodio in soluzione 8, 42 b), ADR" Per il trasporto di soluzioni o di miscele (come preparati e rifiuti) che contengono vari componenti regolamentati dall'ADR non sara' necessario, in linea di massima, citare piu' di due componenti che hanno un ruolo determinante in funzione del pericolo o dei pericoli che caratterizzano le soluzioni e le miscele. Per il trasporto di soluzioni o di miscele che contengono un solo componente sottoposto all'ADR, i termini "in soluzione" o "in miscela" dovranno essere inclusi nella denominazione nel documento di trasporto (Ved. marg. 2002 (8)). Se una materia solida e' consegnata al trasporto allo stato disciolto, la designazione della merce deve essere completata con l'indicazione "disciolto" salvo se tale indicazione gia' figura nella denominazione. Se una soluzione o una miscela nominativamente citata o contenente una materia nominativamente citata non e' soggetta alle condizioni di questa classe secondo il marginale 2800 (5), il mittente ha il diritto di menzionare nel documento di trasporto: "Merce non sottoposta alla classe 8". 2815- 2821 C. Imballaggi vuoti 2822 (1) Gli imballaggi vuoti, non ripuliti, compresi i GRV vuoti del 91, devono essere chiusi nello stesso modo e offrire le stesse garanzie di tenuta stagna come se fossero pieni. (2) Gli imballaggi vuoti, non ripuliti, compresi i GRV vuoti, del 91, devono essere muniti delle stesse etichette di pericolo come se fossero pieni. (3) La designazione nel documento di trasporto deve essere conforme ad una delle denominazioni sottolineate al 91, ad esempio: "Imballaggio vuoto, 8, 91 ADR". Nel caso di veicoli-cisterna vuoti, di cisterne amovibili vuote, di contenitori-cisterna vuoti e di piccoli containers per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, questa designazione deve essere completata dall'indicazione "Ultima merce caricata" e dalla denominazione e dall'ordinale dell'ultima merce caricata, per esempio: "Ultima merce caricata: 1830 Acido solforico, 1 b)". 2823- 2824 D. Misure transitorie 2825 Le materie della classe 8 possono essere trasportate fino al 30 giugno 1995 secondo le prescrizioni della classe 8 applicabili fino al 31 dicembre 1994. Il documento di trasporto dovra' in questo caso riportare l'indicazione "Trasporto secondo l'ADR applicabile prima del 1.1.1995." 2826- 2899 CLASSE 9. MATERIE ED OGGETTI PERICOLOSI VARI 2901 Aggiungere un nuovo ordinale 8 come segue: "8 Componenti automobili c) 3268 dispositivi per gonfiare gli "air-bag", 3268 moduli di "air-bag" gonfiabili, 3268 retrattori di cinture di sicurezza o 3268 moduli di cinture di sicurezza NOTA 1: Questa rubrica si applica agli oggetti che possono essere classificati nella classe 1 secondo il marg. 2100 (2) b), che sono utilizzati come "air-bag" salvavita per veicoli o cinture di sicurezza quando sono trasportati come componenti e quando i "dispositivi per gonfiare gli "air-bag", i "retrattori delle cinture di sicurezza," i moduli di air-bag" o i "moduli di cinture di sicurezza" imballati come per il trasporto, sono stati collaudati in conformita' con la sequenza di prove 6 (c) della parte I delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose, prove e criteri 2/, senza che vi sia stata esplosione del dispositivo, o frammentazione delle custodie dei dispositivi, ed a condizione che non vi sia pericolo di proiezione o di effetto termico tale da ostacolare in modo significativo misure anti-incendio o altri interventi di emergenza nelle immediate vicinanze. 2: Tali air-bag o cinture di sicurezza montati su veicoli o componenti di veicoli assemblati come il piantone dello sterzo, pannelli di porte ecc., non sono sottoposti alle prescrizioni dell'ADR. 2/ Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose, prove e criteri (seconda edizione), pubblicate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con il codice ST/SG/AC.10/11/Rev.1" 2901 Dopo il nuovo "8" inserire: "F. Materie pericolose per l'ambiente NOTA: Una materia sara' da assegnare agli ordinali 11 o 12 secondo le indicazioni dell'Appendice A.3, sezione G, marginali 3390 a 3396. 11 Materie liquide inquinanti dell'ambiente acquatico e soluzioni e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in altre classi, o nella presente classe da 1 a 8, sotto 13 e 14. c) 3082 Materia pericolosa comportante un rischio ambientale, liquida, n.s.a., come: poli (3-6) etossilato di alcool C6-C17 (secondaria) poli (1-3) etossilato di alcool C12-C15 poli (1-6) etossilato di alcool C13-C15 alfa-cypermetrina ftalato di butile e di benzile paraffine clorate (c10-c13) 1-cloro-ottano fosfato di cresile e di difenile cyfluthrin acrilato di decile ftalato di di-n-butile dicloro-1,6 esano diisopropilbenzeni acrilato di isodecile fosfato di isodecile e di difenile nitrato di isoottile malathion resmethrin fosfati di triarile fosfati di tricresile trietilbenzene fosfato di trixylenile 12 Materie solide inquinanti per l'ambiente acquatico e miscele di queste materie (come preparati e rifiuti) che non possono essere classificate in altre classi o nella presente classe, da 1 a 8, sotto 13 e 14. c) 3077 Materia pericolosa comportante un rischio ambientale, liquida, n.s.a., come: cloroesidina paraffine clorate (C10-C13) p-diclorobenzene difenile etere difenilico ossido di fenbutadine cloruro mercuroso (calomelano) fosfato di tributilstagno bromuro di zinco 13 Micro-organismi geneticamente modificati. NOTA 1: I Micro-organismi geneticamente modificati sono micor-organismi la cui materia genetica e' stata deliberatamente modificata con mezzi tecnici o o con mezzi che non si riscontrano in natura. 2: I micro-organismi geneticamente modificati, che sono materie infettanti, sono materie della classe 6.2 (Ved. marg. 2561, 1 a 3, numeri d'identificazione 2814 e 2900). 3: Ai fini della presente rubrica, i micro-organismi geneticamente modificati sono quelli che non sono pericolosi ne' per l'uomo, ne' per gli animali ma che potrebbero modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in modi che non si riscontrano in natura. b) 3245 micro-organismi geneticamente modificati. NOTA 1: I micro-organismi geneticamente modificati, la cui deliberata disseminazione nell'ambiente 3/ e' stata autorizzata, non sono sottoposti alle prescrizioni di questa classe. 2: Sono considerate materie solide ai sensi delle prescrizioni di imballaggio del marg. 2903, le materie e le miscele di materie che non contengono un liquido allo stato libero ad una temperatura inferiore a 45 C. 3: Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per trasportare materie classificate in questo ordine salvo se sia impossibile trasportarel in altra maniera. 3/ Vedere in particolare la parte c della Direttiva 90/220/CEE (Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee N. L. 117 dell'8 maggio 1990, p. 18 a 20) che stabilisce le procedure di autorizzazione per le Comunita' europee. 14 Organismi geneticamente modificati. NOTA: Gli organismi geneticamente modificati di cui si sa, o si ritiene, che presentano un rischio ambientale, devono essere trasportati in conformita' con le condizioni specificate dall'autorita' competente del paese d'origine". Sostituire il testo attuale "F. Imballaggi vuoti" con "G. Imballaggi vuoti" e l'ordinale attuale "11" con "21". 2901a (1) Prima frase, sostituire "del 1, 2 e 4" con "del 1 2, 4 e 11 a 13". 2903 (2) a) Sostituire "non filtrante" con "stagno ai polverulenti". c) e d) Modificare il paragrafo (2) c) ed aggiungere il nuovo paragrafo (2) d) come segue: "c) in GRV compositi con un recipiente interno di materia plastica flessibile secondo il marg. 3625, in GRV di cartone secondo il marg. 3626 o di legno secondo il marg. 3627, oppure d) in GRV flessibili secondo il marg. 3623 ad eccezione dei GRV dei tipi 13H1, 13L1 e 13M1, ed a condizione che si tratti di un carico completo o di GRV flessibili palettizzati." 2904 (2) a) Sostituire "non filtrante" con "stagno ai polverulenti". (4) Aggiungere un nuovo paragrafo (4) formulato come segue: "(4) Gli oggetti dell'8 c) devono essere imballati in imballaggi combinati secondo il marg. 3538 conformi ad un tipo di progettazione provato ed abilitato per il gruppo d'imballaggio III". 2908 (nuovo) Aggiungere quanto segue: "(1) Se materie del 13 sono trasportate in azoto liquido fortemente refrigerato, gli imballaggi interni devono essere conformi alle prescrizioni di questa classe ed i recipienti contenenti azoto devono corrispondere alle prescrizioni della classe 2. (2) Gli animali vivi, secondo il 13, NOTA 3, devono essere imballati, designati, segnalati e trasportati secondo le regolamentazioni pertinenti per il trasporto degli animali 4 /" 4/ Ved. nota a pie' di pagina 4 / al marg. 2650 (7)." 2911 Ai paragrafi (2) e (3), dopo "ordinali della classe 9" aggiungere "salvo le materie del 13 -" e sostituire la parola "recipiente" con "imballaggio interno". Aggiungere il nuovo paragrafo (5) come segue: "(5) Le materie del 13 devono essere raggruppate in un imballaggio combinato secondo il marg. 3538 con altre merci. Tale disposizione non si applica alle materie che sono aggiunte in quanto agenti refrigeranti, ad esempio, ghiaccio, neve carbonica o azoto liquido fortemente refrigerato". I paragrafi (5) e (6) divengono i paragrafi (6) e (7). 2912 Inserire il nuovo paragrafo (1) seguente sotto "Iscrizioni". "(1) Ciascun collo deve riportare in maniera chiara e durevole il numero di identificazione della merce da indicare nel documento di trasporto, preceduto dalle lettere "UN". I paragrafi da (1) a (4) sono rinumerati (2) a (5). Nel paragrafo (3) (rinumerato (4)), sostituire "55 C" con "61 C". Inserire il nuovo paragrafo (6) seguente: "(6) I colli contenenti materie del 13 trasportati in azoto liquido fortemente refrigerato saranno inoltre muniti di una etichetta conforme al modello N. 2". I paragrafi (5) e (6) divengono i paragrafi (7) ed (8), 2914 (1) Nella prima frase, aggiungere "- salvo per le materie del 14 - dopo "numeri di identificazione". Aggiungere dopo la prima frase: "Se la materia non e' indicata nominativamente, ma e' assegnata ad una categoria n.s.a., la designazione della merce deve essere formata dal numero di identificazione, dalla denominazione della categoria n.s.a., seguita dalla denominazione chimica o tecnica 5 / della materia, o per le materie del 13, dalla denominazione biologica 5 / della materia. 5/ La denominazione tecnica o biologica indicata deve essere quella d'uso nei manuali, periodici e testi scientifici e tecnici. A tal fine, non devono essere utilizzate denominazioni commerciali. Per quanto riguarda i pesticidi, occorre iscrivere il loro nome secondo la norma ISO 1750: 1981, sempre che sia incluso in tale norma. 2914 (seguito) Nella seconda parte del paragrafo (1), sostituire "ved. marg. 2000 (4)" con "ved. marg. 2000 (5)". Aggiungere alla fine del paragrafo (1): "Per il trasporto di soluzioni e miscele che contengono un solo componente regolamentato dall'ADR, i termini "in soluzione" o "in miscela" devono essere inclusi nella denominazione nel documento di trasporto (Ved. marg. 2002 (8)). Se una materia solida e' consegnata al trasporto allo stato disciolto, la designazione della merce deve essere completata con l'indicazione "disciolto", salvo se tale indicazione figura gia' nella denominazione. Per il trasporto di materie facilmente deperibili del 13, devono essere fornite informazioni appropriate, ad esempio: "Conservare al fresco a +2/+4 C" oppure "Non scongelare" o "Non congelare". 2921 Sostituire "11" con "21" a cinque riprese. III PARTE APPENDICI DELL'ANNESSO A APPENDICE A.1 3102 L'inizio ha il tenore seguente: "Condizioni relative alle miscele nitrate di cellulosa della classe 4.1 (1) La nitrocellulosa del 24 a) del marg. 2401, riscaldata per mezz'ora a 132 C... (rimane invariato) Aggiungere i nuovi marginali 3103 e 3104 seguenti: "Condizioni relative alle materie autoreattive della classe 4.1 Prove per l'assegnazione alla sezione E del marg. 2401 3103 Le materie autoreattive dal 31 al 50 possono essere ammesse al trasporto solo se sono soddisfatti i criteri pertinenti della seconda e terza parte delle "Raccomandazioni relative al trasporto delle merci pericolose: Prove e criteri" (Seconda edizione, pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite con il codice ST/SG/AC.10/11/Rev.1). Le norme di classifica delle materie autoreattive sono indicate al marg. 3104. La prova prescelta per determinare la temperatura di decomposizione auto-accelerata (TDAA) deve essere eseguita in modo da essere rappresentativa, per quanto riguarda le dimensioni ed i materiali, del collo da trasportare. Norme per la classifica delle materie autoreattive della classe 4.1 3104 (1) Una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive sara' considerata come avente proprieta' esplosive se, durante le prove di laboratorio, risulta capace di detonare, di deflagrare rapidamente, o di reagire violentemente quanto e' riscaldata nel suo imballaggio. (2) Per la classifica delle materie autoreattive e delle composizioni di materie autoreattive non enumerate nel marg. 2401, devono essere applicati i seguenti principi: a) una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive che, cosi' come e' imballata per il trasporto, puo' detonare o deflagrare rapidamente, deve essere vietata al trasporto in questo imballaggio ai sensi della classe 4.1 (essa e' definita materia autoreattiva di tipo A (casella di uscita A della figura 1); b) una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive aventi proprieta' esplosive che, cosi' come e' e' imballata per il trasporto, non detona ne' deflagra rapidamente ma che puo' esplodere per effetto del calore in tale imballaggio, deve portare anche un'etichetta conforme al modello N. 01. Una materia autoreattiva di questa categoria puo' essere ammessa al trasporto in imballaggi che non contengano piu' di 25 kg di materia, salvo se e' necessario un valore inferiore per evitare una detonazione o una rapida deflagrazione nell'imballaggio (essa e' definita materia autoreattiva di tipo B (casella di uscita B della figura 1)); c) una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive aventi proprieta' esplosive puo' essere trasportata senza etichetta conforme al modello N. 01, se, cosi' come e' imballata per il trasporto (quantita' massima 50 kg per imballaggio), essa non puo' detonare, deflagrare rapidamente o esplodere per effetto del calore (essa e' definita materia autoreattiva di tipo C (casella di uscita C della figura 1)); d) una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive che, durante le prove di laboratorio reagisce in uno dei seguenti modi: - detona parzialmente, ma non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente se riscaldata nell'imballaggio; - non detona, ma deflagra lentamente, senza reagire violentemente se riscaldata nell'imballaggio; - non detona e non deflagra, e reagisce moderatamente se riscaldata nell'imballaggio puo' essere ammessa al trasporto in colli che non contengano piu' di 50 kg. di materia (essa e' classificata materia autoreattiva di tipo D (casella di uscita D della figura 1)); e) una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive che, durante le prove di laboratorio, non detona e non deflagra, ed ha una reazione debole o nulla se riscaldata nell'imballaggio, puo' essere ammessa al trasporto in colli che non contengano piu' di 400 kg/450 1 (essa e' definita materia autoreattiva di tipo E (casella di uscita E della figura 1)); f) una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavita', non deflagra e manifesta solo una reazione debole o nulla se riscaldata nell'imballaggio, nonche' una potenza esplosiva debole o nulla, puo' essere ammessa al trasporto in GRV (essa e' definita materia autoreattiva di tipo F (casella di uscita F della figura 1)); g) una materia autoreattiva o una composizione di materie autoreattive che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavita', non deflagra, non reagisce se riscaldata nell'imballaggio e non ha alcuna potenza esplosiva, non e' classificata come materia autoreattiva dalla classe 4.1 se si tratta di un preparato termicamente stabile (vale a dire con una temperatura di decomposizione auto-accelerata di 69 C a 75 C per collo di 50 kg) e se il diluente o i diluenti compatibili utilizzati soddisfano alle prescrizioni del marg. 2400 (19) (essa e' classificata come materia autoreattiva di tipo G (casella di uscita G della figura 1)). Se il preparato non e' termicamente stabile o se un diluente compatibile avente un punto d'infiammabilita' inferiore a 150 C e' utilizzato come inertizzante, il preparato sara' definito come essendo una materia autoreattiva di tipo F. (3) Nel paragrafo (2) le proprieta' delle materie autoreattive prese in considerazione sono unicamente quelle che sono determinanti ai fini della classifica. La figura 1 rappresenta un diagramma decisionale che indica le norme per la classifica sotto forma di un organigramma di domande vertenti su tali proprieta' e le risposte possibili. Tali proprieta' dovranno essere determinate sperimentalmente in conformita' con il marg. 3102". Gli attuali marginali 3103 e 3104 divengono i marginali 3105 e 3106. I riferimenti ai marginali 3103 e 3104 nei marginali da 2501 a 2509, sono sostituiti con riferimenti ai marginali 3105 e 3106 rispettivamente. L'attuale "figura 1" e' numerata come "figura 2". ----> vedere Figura a pag. 583 del S.O. <---- 3170 Modificare come segue: Cartucce, per armi di piccolo calibro: Sopprimere: 15 0328; Aggiungere: 27/0417 Aggiungere il nuovo paragrafo seguente dopo "cartucce per armi di piccolo calibro": Cartucce per armi, a salve 27 0327; 37 0338; 47 0014 Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenente una carica propellente di polvere senza fumo o polvere nera. I bossoli non contengono proiettili. Sono destinati ad essere tirati con armi di calibro non superiore a 19,1 mm e servono a produrre un forte rumore; sono utilizzate per l'addestramento, a salve, come carica propellente, nelle pistole-starter ecc." Cariche propellenti per motori per razzi: Sopprimere "per motori a razzi" nel titoIo. Aggiungere: "37 0491". Leggere la descrizione come segue: "Oggetti costituiti da una carica di polvere propellente che si presenta sotto qualunque forma, con o senza involucro, destinata ad essere utilizzata come componente di un propellente o per modificare la traccia dei proiettili". Cariche propellenti per motori per razzi, miscele propergoliche: sopprimere tutta la rubrica. Aggiungere la seguente nuova descrizione dopo "Cesoie pirotecniche esplosive" "Componenti di sequenze pirotecniche, n.s.a. 1 0461; 13 0382; 35 0383; 47 0384 Oggetti contenenti un esplosivo, progettati per trasmettere la detonazione o la deflagrazione in una sequenza pirotecnica". Miccia detonante flessibile: modificare la descrizione come segue: "Oggetto costituito da un'anima di esplosivo detonante contenuta o in un involucro di materia tessile intessuta, ricoperto o no da una guaina di plastica. La guaina non e' necessaria se l'involucro di materia tessile intessuta e' stagno ai polverulenti". Esplosivi da mina di tipo A: nella penultima frase, sopprimere la parola "plastica" e sostituire "possono" con "devono". 3170 (seguito) Galletta umidificata con almeno 35% (massa) di acqua... sostituire "35%" con "25%". Sostituire "Esatonale, fuso 4/0393 con "Esotonale 4/0393 Sostituire "Esolite, secca o umidificata 4/0118" con "Esolite (esotol), secca o umidificata 4/0118 Dopo "infiammatori" aggiungere la seguente nuova descrizione "Materie esplosive pochissimo sensibili (Materie ETPS) 28/0482 Materie che presentano un rischio di esplosione in massa ma che sono tanto poco sensibili che la probabilita' d'innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione (in condizioni normali di trasporto) e' debolissima e che hanno subito prove della serie 5". Munizioni, fumogene, con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propellente. Sostituire la prima frase con la seguente: Munizioni contenenti una materia fumogena come miscela acida clorosolforica, tetracloruro di titanio, o una composizione pirotecnica che produce fumo a base di esacloroetano di fosforo rosso". Munizioni per prove, aggiungere 30/0488 Aggiungere: "Oggetti esplosivi, pochissimo sensibili 50/0486 Oggetti contenenti solo materie detonanti pochissimo sensibili che manifestano una trascurabile probabilita' d'innesco o di propagazione accidentali in normali condizioni di trasporto e che hanno subito la serie di prove 7." Aggiungere "Octonale 4/0496 Materia costituita da una miscela intima di ciclotetrametilene-tetranitrammina (HMX), di trinitrotoluene (TNT) e di alluminio". Perforatori a carica cava, per pozzi di petrolio senza detonatore: aggiungere "39/0494" Petardi per ferrovia: aggiungere "30/0492; 43/0493". 3170 (seguito) Polveri senza fumo Sopprimere "in generale" Aggiungere: "Propergolo, liquido 2/0497, 26/0495 Materia costituita da un esplosivo liquido deflagrante, utilizzata per la propulsione. Propergolo, solido 2/0498, 26/0499 Materia costituita da un esplosivo solido deflagrante, utilizzata per la propulsione". Segnali fumogeni con carica esplosiva sonora: sopprimere tutta la rubrica. Segnali fumogeni con carica esplosiva sonora: sopprimere tutta la rubrica. Dopo "Segnali di soccorso", aggiungere la seguente nuova rubrica: "Segnali fumogeni 9/0196; 19/0313; 30/0487; 43/0197 Oggetti contenenti materie pirotecniche che producono fumi. Possono inoltre contenere dispositivi che emettono segnali sonori". APPENDICE A.3 3300 (2) Sostituire "IP 1/ 170/90 con IP 1/ 170/94" 3301 a) Sostituire "IP1/ 33/59" con "IP 1/170/94" Sostituire "(21 C, 55 C e 100 C rispettivamente)" con "(23 C e 61 C rispettivamente)" 3304 Aggiungere un nuovo marginale come segue: "Prova per determinare la combustibilita' "3304 (1) Il presente metodo e' utilizzato per determinare se la materia mantiene la combustione quando e' riscaldata nelle condizioni previste ed esposta ad una fonte esterna d'infiammazione, applicata secondo modalita' standard. (2) Principio: un blocco di metallo comportante un incavo (destinato a contenere la porzione di prova) e' riscaldato fino ad una temperatura stabilita. Un determinato volume della materia sottoposta a prova e' posto in tale incavo. Dopo l'applicazione, e successivamente al ritiro di una fiamma standard in condizioni stabilite, si rileva la capacita' della materia a sostenere la combustione. (3) Apparecchiatura: si utilizza un blocco di lega di alluminio o di altro metallo resistente alla corrosione e ad alta conduttivita' termica. Il blocco comporta un incavo ed un buco forato in cui e' posto un termometro. Un piccolo becco a gas ruotante viene assemblato sul blocco. La manivella e l'alimentazione del becco a gas possono essere disposte secondo qualsiasi angolo conveniente rispetto al becco a gas. Un esempio di apparecchiatura e' rappresentato nella figura 1 e le dimensioni principali sono indicate nelle figure 1 e 2. Sono necessarie le seguenti attrezzature: a) Calibro: consente di verificare che l'altezza compresa tra l'asse del becco a gas e la cima dell'incavo destinato alla porzione di prova sia di 2,2 mm (Ved. fig. 1). b) Termometro a mercurio di vetro, da utilizzare in posizione orizzontale, avente una sensibilita' almeno uguale a 1 mm/ C o ogni altro dispositivo equivalente di misura della temperatura di sensibilita' equivalente, graduato su 0,5 C. Quando posizionato nel blocco, il bulbo del termometro deve essere avvolto con un materiale termoplastico conduttore di calore; c) Piastra riscaldante con dispositivo di regolazione della temperatura (possono essere utilizzati altri sistemi con regolazione della temperatura per riscaldare il blocco metallico); 3304 (seguito) d) Cronometro o ogni altro apparecchio per la misurazione del tempo; e) Siringa, che consenta di deporre un volume di liquido di 2 ml con una precisione di +- 0,1 ml; e f) Fonte di gas butano (4) Campionatura: Il campione deve essere rappresentativo della materia da provare; deve essere consegnato e conservato in un recipiente ermeticamente chiuso. Per evitare la perdita di componenti volatili, i trattamenti cui e' sottoposto il campione saranno limitati al minimo necessario per garantire la sua omogeneita'. Il recipiente che contiene il campione deve essere chiuso immediatamente dopo il prelievo di ciascuna porzione di prova, per assicurare che nessun componente volatile possa fuoruscire dal contenitore. Se la chiusura e' incompleta, occorrera' utilizzare un nuovo campione. (5) Modalita' operative: effettuare la determinazione in triplice. AVVERTENZA - Non effettuare la prova in una piccola confezione con debole volume (ad esempio una scatola per guanti) a causa del rischio di esplosione. a) E' essenziale che l'apparecchio sia installato in un locale senza correnti d'aria (ved. avvertenza) ed al riparo da ogni forte illuminazione per facilitare l'osservazione di scintille, fiamme, ecc. b) Installare il blocco sulla piastra riscaldante (o riscaldare il blocco con ogni altro metodo appropriato) in modo che la sua temperatura, come indicata dal termometro posizionato nel blocco sia mantenuta alla temepratura prescritta con una tolleranza di +- 1 C. Rettificare questa temepratura per tener conto dello scarto tra la pressione barometrica e la pressione atmosferica normale (101,3 kPa) aumentando o diminuendo la temperatura di prova di 1,0 con uno scarto di pressione di 4 kPa, a seconda che la pressione sia superiore o inferiore alla pressione normale. Accertarsi che la facciata superiore del blocco sia perfettamente orizzontale. Utilizzare il calibro per verificare che il becco a gas, quando in posizione di prova, sia posizionato 2.2 mm. sopra la cima dell'incavo destinato alla porzione di prova. c) Accendere il gas butano per la prova con il becco a gas fuori dalla posizione di prova (Posizione 0). Regolare le dimensioni della fiamma, che deve avere un'altezza compresa tra 8 mm. e 9 mm. ed un diametro di circa 5 mm. d) Prelevare almeno 2 ml del campione contenuto nel recipiente mediante una siringa e deporre rapidamente una porzione di prova di 2 ml +- 0,1 ml nell'incavo del blocco di prova. Attivare immediatamente il cronometro. e) Dopo 60 secondi di riscaldamento, si presuppone che la porzione di prova abbia raggiunto una temperatura di equilibrio. Se il liquido non si e' infiammato spontaneamente, fare ruotare il becco a gas per portarlo nella posizione di prova, sopra il bordo della pozza di liquido. Mantenerlo in questa posizione per 15 secondi, poi riportarlo in posizione 0 ed osservando al contempo il comportamento della porzione di prova. La fiamma del becco a gas deve essere mantenuta accesa per tutta la durata della prova. f) Per ciascuna delle prove, osservare e rilevare: i) se vi e' o no infiammazione, combustione sostenuta o produzione di scintille prima del posizionamento del becco a gas in posizione di prova; ii) se vi sia infiammazione o non della porzione di prova quando il becco a gas e' in posizione di prova, e, qualora si produca l'infiammazione, la durata della combustione dopo il ritiro della fiamma. g) Se, in base al metodo d'interpretazione descritto al paragrafo (6) non viene rilevata alcuna combustione sostenuta, ripetere l'insieme delle operazioni su nuove porzioni di prova, ma con un tempo di riscaldamento di 30 secondi. h) Se in base al metodo d'interpretazione di cui al paragrafo (6) non viene rilevata alcuna combustione sostenuta ad una temperatura di prova di 60,5 C, ripetere l'insieme delle operazioni su nuove porzioni di prova, ad una temperatura di prova di 75 C. (6) Interpretazione delle osservazioni: Al termine della prova, la materia deve essere classificata come sostenente la combustione o come non sostenente la combustione. Si considera che vi e' combustione sostenuta, per l'uno o l'altro dei periodi di riscaldamento, se viene rilevato uno dei seguenti fenomeni su almeno una delle due porzioni di prova: a) infiammazione e combustione sostenuta della porzione di prova mentre la fiamma del becco a gas e' in posizione 0; b) infiammazione della porzione di prova sostenuta per 15 secondi mentre la fiamma del becco a gas e' in posizione di prova, e prosieguo della combustione per oltre 15 secondi, dopo il ritorno della fiamma alla posizione 0. Le scintille intermittenti non possono essere interpretate come combustione sostenuta. Dopo 15 secondi, e' di regola possibile affermare con certezza se la combustione ha cessato o se continua. In caso di dubbio, la materia deve essere considerata come sostenente la combustione. c) Le materie sono considerate come materie che non sostengono la combustione se il loro punto d'infiammabilita' secondo la norma ISO 2592:1973 e' superiore al 100 C oppure se si tratta di soluzioni mescolabili il cui tenore in acqua e' superiore al 90% (massa)." PROGETTAZIONE E DIMENSIONI DELL'APPARECCHIATURA DI PROVA PER DETERMINARE LA COMBUSTIBILITA' DEI LIQUIDI INFIAMMABILI ----> vedere Figura a pag. 590 del S.O. <---- Agiungere la seguente nuova sezione: "G. Prove per determinare l'ecotossicita', la persistenza e la bio-accumulazione di materie nell'ambiente acquatico in vista della loro assegnazione alla classe 9 NOTA: I metodi di prova utilizzati devono corrispondere a quelli adottati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dalla Commissione delle Comunita' europee. Qualora altri metodi siano utilizzati, dovra' obbligatoriamente trattarsi di metodi riconosciuti a livello internazionale, equivalenti a quelli utilizzati dall'OCSE e dalla Commissione delle Comunita' europee e definite nei processi-verbali delle prove. 3390 Tossicita' acuta sui pesci Questa prova ha come scopo di determinare la concentrazione che provoca una mortalita' del 50% nella specie sottoposta a prova. Si tratta del valore CL50, vale a dire la concentrazione di materia in acqua che provoca la morte del 50% del gruppo di pesci sottoposti a prova per una durata continua di almeno 96 ore. Le specie di pesci appropriate sono le seguenti: rombo liscio striato (Brachydanio rerio), vairone (Pemephales promelas) e trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss). I pesci sono esposti alla materia di prova che viene aggiunta all'acqua in concentrazioni variabili (+ 1 vaso di controllo). Sono effettuate rilevazioni almeno ogni 24 ore. Alla fine del periodo di esposizione di 96 ore e se possibile al momento di ogni rilevazione, si calcola la concentrazione che provoca la morte del 50% dei pesci. Inoltre si determina il tasso di concentrazione senza effetto osservato (NOEC) in un periodo di 96 ore. 3391 Tossicita' acuta per le dafnie Questa prova consiste nel determinare la concentrazione effettiva di materia in acqua che rende il 50% delle dafnie incapaci di nuotare (CE50). I soggetti di prova appropriati sono la dafnia magna e la dafnia pulex. Le dafnie sono esposte per 48 ore alla materia sottoposta a prova che viene aggiunta all'acqua in concentrazioni variabili. Si determina in tal modo il tasso di concentrazione senza effetto osservato, (NOEC) in un periodo di 48 ore. 3392 Inibizione della crescita delle alghe Queste prove mirano a determinare l'effetto di un prodotto chimico sulla crescita delle alghe in condizioni standard. Si paragona, per un periodo di 72 ore, la modifica della biomassa ed il tasso di crescita delle alghe nelle stesse condizioni ma senza il prodotto chimico di prova. Si ottiene in tal modo la concentrazione effettiva che riduce del 50% il taso di crescita delle alghe (CI50) ma anche la formazione della biomassa (CI506). 3393 Prove di pronta biodegradabilita' Queste prove hanno per oggetto di determinare il grado di biodegradazione in condizioni aerobiche standard. La materia di prova viene aggiunta, in deboli concentrazioni, ad un brodo di cultura contenente batteri aerobici. Si osserva l'evoluzione della degradazione per 28 giorni mediante la determinazione del parametro specificato nel metodo di prova. Esistono vari metodi di prova equivalenti. I parametri includono la riduzione del carbone organico disciolto (COD), le sviluppo di diossido di carbonio e l'impoverimento dell'ossigeno (O2). Una materia e' considerata come prontamente biodegradabile se, entro 28 giorni al massimo, i seguenti criteri sono soddisfatti - non oltre 10 giorni da quando il tasso di degradazione ha raggiunto per la prima volta il 10%: Riduzione del COD : 70% Sviluppo del COD : 60% della produzione teorica di CO2 Impoverimento di O2: 60% della domanda teorica di O2. Se i criteri di cui sopra non vengono soddisfatti, la prova puo' continuare oltre 28 giorni, ma in tal caso il risultato rappresenta la biodegradabilita' sostanziale della materia sottoposta a prova. Ai fini dell'assegnazione, e' necessario ottenere il risultato della biodegradabilita' cosiddetta "pronta". Se si conoscono solo la DCO e DBO5, la materia di prova e' considerata prontamente biodegradabile se il rapporto DBO5 e' ---- DCO superiore o uguale a 0,5. La DBO (domanda bio-chimica di ossigeno) e' definita come la massa di ossigeno disciolto necessaria per il processo di ossidazione biochimica di un volume specifico di soluzione della materia in determinate condizioni. Il risultato e' espresso in grammi di DBO per grammo di materia di prova. La durata normale e' di 5 giorni ed e' effettuata seconda una procedura nazionale standard di prova. La DCO (domanda chimica di ossigeno) misura l'ossidabilita' di una materia, espressa come quantita' equivalente di ossigeno di un reattivo ossidante consumato dalla materia in determinate condizioni di laboratorio. I risultati sono espressi in grammi di DCO per grammo di materia. E' possibile utilizzare una procedura nazionale standard di prova. 3394 Prove della capacita' di bio-accumulazione (1) Queste prove mirano a determinare la capacita' di bio-accumulazione per mezzo sia del rapporto rispetto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella in acqua, sia del fattore di bio-concentrazione (BCF). (2) Il rapporto rispetto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella in acqua, si esprime generalmente in log10. Il solvente deve avere una mescolabilita' trascurabile e la materia non deve ionizzarsi in acqua. Il solvente di regola utilizzato e' il n-ottanolo. In caso n-ottanolo e di acqua, il risultato e' il seguente: logPow = log10 (C / Cw) laddove Pow e' il coefficiente di divisione ottenuto dividendo la concentrazione della materia in n-ottanolo (c) per la concentrazione della materia in acqua (C). Se logPow > = 3,0 la materia ha una capacita' di bio-accumulazione. (3) Il fattore di bio-concentrazione (BCF) si definisce come il rapporto tra la concentrazione di materia di prova nei pesci sottoposti a prova (cf) e la concentrazione nell'acqua di prova (cw) allo stato stabile: BCF = (cf) / (cw) Il principio di prova consiste ad esporre i pesci alla materia di prova in soluzione o in dispersione in acqua, in concentrazioni note. Le prove possono essere effettuate in un flusso continuo o secondo una procedura statica o semi-statica, a seconda della procedura scelta, in funzione delle proprieta' della materia di prova. I pesci sono esposti alla materia di prova per un determinato periodo, seguito da un periodo senza ulteriore esposizione. Durante il secondo periodo, si misura l'aumento della materia di prova in acqua, ossia il tasso di escrezione o di depurazione. (Le varie procedure di prova dettagliate ed il metodo di calcolo del fattore di bio-concentrazione sono spiegate nelle Linee direttive dell'OCSE per le prove di prodotti chimici, metodi 305A a 305E, 12 maggio 1981). (4) Una materia puo' avere un log Pow eguale o superiore a 3 ed un fattore di bioconcentrazione inferiore a 100. Cio' indicherebbe una capacita' di bio-accumulazione debole ovvero nulla. In caso di dubbio, il fattore bio-concentrazione prevale sul log Pow, come indicato nel grafico riprodotto nel marginale 3396. 3395 Criteri Una materia puo' essere considerata come inquinante dell'ambiente acquatico se risponde ad uno dei seguenti criteri: Il piu' debole dei valori della CL50 per 96 ore per i pesci, della CE50 per 48 ore per le dafnie o della CI50 per 72 ore per le alghe: - e' inferiore o eguale a 1 mg/1, - e' superiore a 1 mg/1 ma inferiore o eguale a 10 mg/1, e la materia non e' prontamente biodegradabile, - e' superiore a 1 mg/1 ma inferiore o eguale a 10 mg/1, ed il log Pow e' superiore o eguale a 3,0 (salvo se il fattore di bio-concentrazione determinato sperimentalmente e' inferiore o eguale a 100). ----> vedere Figura a pag. 595 del S.O. <---- APPENDICE A. 5 3500 nella NOTA che precede la sezione I, aggiungere "6.2" prima di "8 e 9". (1) aggiungere dopo "in particolare di ": "vibrazioni o di". "provocando: a) una combustione e/o un forte sviluppo di calore; b) uno sviluppo di gas infiammabile, tossico o asfissiante; c) la formazione di materie corrosive; oppure d) la formazione di materie instabili. (Ved. anche le disposizioni sull'imballaggio in comune nelle varie classi)." (9) Dopo "nuovi", aggiungere: "ricostruiti,...". (11) Aggiungere quanto segue, alla fine del paragrafo: ----> vedere Figura a pag. 597 del S.O. <---- NOTA 1: Nel caso di liquidi puri, la pressione di vapore a 55 C (Vp55) spesso puo' essere ottenuta in base a tabelle pubblicate nella documentazione s entifica. 2: Le pressioni di vapore massime menzionate a b) e c) si riferiscono al dato di base della formula 3: Le pressioni di prova minime indicate nella tabella sono quelle ottenute unicamente in applicazione delle indicazioni di c), cio' significa che la pressione di prova segnata deve essere superiore, di una volta e mezza, alla pressione a vapore a 55 C, meno 100 kPa. Se, ad esempio, la pressione di prova per il decano normale e' determinata secondo le indicazioni del marginale 3554 (4) a), la pressione di prova minima da segnare puo' essere inferiore. 4: Nel caso dell'etere dietilico (1155) (gruppo d'imballaggio I), la pressione di prova minima prescritta secondo il marginale 3554 (4) e' di 250 kPa. 3500 (seguito) (12) Rinumerare questo paragrafo come paragrafo (14) ed inserire i due nuovi paragrafi (12) e 13) seguenti: "(12) Gli imballaggi utilizzati per le materie solide che possono divenire liquide a temperature suscettibili di sopravvenire durante il trasporto, devono altresi' poter contenere detta materia allo stato liquido. (13) Gli imballaggi devono essere costruiti e collaudati secondo un programma di garanzia della qualita' approvato dall'autorita' competente, affinche' ciascun imballaggio costruito sia conforme alle prescrizioni della presente appendice". 3510 (1) Sostituire la definizione di casse con quanto segue: "Casse: imballaggi a facciate piene, rettangolari o poligonali, di metallo, legno compensato, legno ricostruito, cartone, materia plastica o altro materiale appropriato. Possono esservi praticati piccoli orifizi per facilitare la manipolazione o l'apertura o in conformita' ai criteri di classifica, a condizione che cio' non pregiudichi l'integrita' dell'imballaggio durante il trasporto; Aggiungere le seguenti definizioni: Imballaggio riparato: imballaggio: in particolare un fusto metallico i) ripulito affinche' i materiali di costruzione riprendano il loro aspetto iniziale dopo la completa eliminazione di ogni contenuto precedente, come pure nella corrosione interna ed esterna, dei rivestimenti esterni e delle etichette: ii) restaurato nella sua forma e profilo di origine, i cui bordi (se del caso) sono stati raddrizzati e resi stagni come pure tutti i giunti per tenuta stagna non facenti parte integrante dell'imballaggio sostituito; e iii) ispezionato dopo essere stato ripulito ma prima di essere stato ridipinto; debbono essere rifiutati gli imballaggi che presentano impunture visibili, una importante diminuzione dello spessore del materiale, un deterioramento del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri difetti importanti;" "Imballaggio ricostruito: imballaggio, in particolare un fusto metallico i) risultante dalla produzione di un tipo d'imballaggio ONU che corrisponde alle disposizioni della presente appendice a partire da un tipo non conforme a tali disposizioni; 3510 (seguito) ii) risultante dalla trasformazione di un tipo di imballaggio ONU conforme alle disposizioni della presente appendice, in un altro tipo conforme alle medesime disposizioni; oppure iii) nel quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti integralmente parte dell'ossatura (come i coperchi non amovibili). I fusti ricostruiti sono sottoposti alle prescrizioni della presente appendice che si applicano ai fusti nuovi dello stesso tipo". "Imballaggio riutilizzato: imballaggio il quale, dopo esame, e' stato dichiarato esente da difetti atti a pregiudicare la sua capacita' a sottostare a prove funzionali; tale definizione include in particolare gli imballaggi nuovamente riempiti con merci compatibili, identiche o analoghe, e trasportati nell'ambito di catene di distribuzione dipendenti dallo spedizioniere del prodotto", (3) Aggiungere il seguente testo: "Imballaggio stagno ai polverulenti: imballaggio che non lascia passare contenuti secchi, comprese materie solide finemente polverizzate prodotte durante il trasporto". Emendamento consequenziale: sostituire sistematicamente negli annessi A e B dell'ADR il termine "non filtrante" con "stagno ai polverulenti". 3511 (1) Sostituire il termine "tipo" con "genere". 3512 Aggiungere la seguente nota all'inizio del marg. 3512: "NOTA: Il marchio sull'imballaggio indica che quest'ultimo corrisponde ad un tipo di costruzione avente superato le prove e che e' conforme alle disposizioni della presente appendice relative alla costruzione, ma non all'utilizzazione dell'imballaggio. Di per se', il marchio non conferma necessariamente che l'imballaggio puo' essere utilizzato per qualunque materia: il tipo d'imballaggio (per es. di acciaio), la sua capienza e/o massa massima ed eventuali disposizioni particolari, sono stabilite per ciascuna materia nei marginali appropriati dell'imballaggio per ciascuna classe". 3512 (1) Sostituire la prima frase con il testo seguente: "Ogni imballaggio deve riportare marchi durevoli, leggibili e posti in un punto tale e di dimensioni tali rispetto all'imballaggio, da essere agevolmente visibili. Per i colli aventi una massa lorda superiore a 30 kg, i marchi o una loro riproduzione devono figurare sulla parte superiore o su uno dei lati dell'imballaggio. Le lettere, numeri e simboli devono avere come minimo di 12 mm. di altezza, salvo per gli imballaggi aventi una capienza di 30 l o di 30 kg. o meno, nel qual caso devono avere almeno 6 mm di altezza, e per gli imballaggio aventi una capienza di 5 l o 5 kg o meno, nel qual caso devono avere dimensioni appropriate. La marcatura..." (Il resto del testo e' invariato). (1) c) ii) 2nda frase dopo "imballaggi interni" aggiungere "nonche' per gli imballaggi metallici leggeri ad apertura totale destinati a contenere materie della classe 3, 5 c)". iii) Aggiungere: "iii) per gli imballaggi destinati a contenere materie della classe 6.2, 1 e 2, si indichera' "classe 6.2" invece delle informazioni richieste ad i) o ii)." d) dopo "imballaggi interni" aggiungere "come pure per gli imballaggi metallici leggeri ad apertura totale destinati a contenere materie della classe 3, 5 c)". (2) Sostituire il testo attuale con quanto segue: "(2) Ogni imballaggio riutilizzabile e suscettibile di essere sottoposto ad un trattamento di riparazione che potrebbe cancellare i marchi sull'imballaggio, deve riportare le iscrizioni indicate ad (1) a) ad e) apposte in forma permanente. Per marchio permanente s'intende un marchio resistente alla riparazione (per es. impresso in rilievo). Per gli imballaggi diversi dai fusti metallici di capienza superiore a 100 litri, tale marchio permanente puo' sostituire il marchio durevole prescritto al paragrafo (1). Oltre al marchio durevole prescritto ad (1), ogni fusto metallico nuovo avente una capienza superiore a 100 litri deve riportare le iscrizioni indicate da (1) a) ad e) sul fondo, con almeno l'indicazione dello spessore nominale del metallo della ghiera (in mm., con una approssimazione di 0,1 mm), apposta in maniera permanente (ad es. impressa in rilievo). Se lo spessore nominale di almeno uno dei due fondi di un fusto metallico e' inferiore a quello della ghiera, lo spessore nominale della parte superiore, della ghiera e della parte inferiore deve essere iscritto sul fondo in maniera permanente (per es. impresso in rilievo). Ad esempio: "1,0 - 1,2 - 1,0" o "0,9" - 1,0 - 1,0". Gli spessori nominali del metallo devono essere determinati secondo la norma ISO applicabile: ad es. la norma ISO 3574: 1986 per i fusti di acciaio. Le iscrizioni indicate ad (1) f) e g) non devono essere apposte in maniera permanente (per es. impresse in rilievo), salvo nei casi in cui cio' e' ammesso qui di seguito. Per i fusti metallici ricostruiti, se il tipo d'imballaggio non e' cambiato e se non sono stati sostituiti o eliminati elementi che fanno integralmente parte dell'ossatura, la marcatura prescritta non deve obbligatoriamente essere permanente (ad es. impressa in rilievo). Ogni altro fusto metallico ricostruito deve riportare le iscrizioni indicate ad (1) a) ad e) in forma permanente (per es. impresse in rilievo) sulla parte superiore o sulla ghiera. I fusti metallici costruiti con materiali (come l'acciaio inossidabile) progettati per il riutilizzo ripetuto possono riportare le iscrizioni indicate ad (1) f) e g) in forma permanente (per es. impresse in rilievo)." (4) Aggiungere un nuovo capoverso del seguente tenore: "Se, dopo una riparazione, le iscrizioni prescritte ad (1) a) a d) non compaiono piu' ne' sulla parte superiore ne' sulla ghiera di un fusto metallico, il riparatore dovra' applicare tali iscrizioni in forma durevole, seguite da quelle prescritte nei capoversi h), i) e j) del paragrafo (1) di cui sopra. Tali iscrizioni non devono indicare un'abilitazione funzionale superiore a quella per la quale il prototipo di costruzione originale era stato collaudato e marcato". (5) Modificare come segue: "(5) Il codice dell'imballaggio puo' essere seguito dalle lettere "V" o "W". La lettera "V" indica un imballaggio speciale (Ved. 3558 (5)). La lettera "W" indica che l'imballaggio, benche' dello stesso tipo di quello designato dal codice, e' stato fabbricato in base ad una specifica diversa da quella indicata nella sezione III, ma e' considerato equivalente ai sensi del marg. 3500 (14)." (7) Terzo esempio: Invece di "4A1W" leggere "4AW" Ultimo esempio: dopo "200 mm2/s" aggiungere "nonche' delle materie della classe 3, 5 c)". Aggiungere i seguenti esempi: "Per un fusto di acciaio, ricostruito, destinato al trasporto di liquidi: 1a2/Y/100/91 a), b), c) d) ed e) USA/MM5 f) e g)." 3512 (seguito) "Per una cassa nuova, di cartone, destinata a contenere materie del 1 e del 2 della classe 6.2: 4G/Classse 6.2/S/92 a) i), b), c) iii) SP-9989-Eriksson d), e), f), g)". "Per una cassa nuova, di cartone, destinata a contenere imballaggi interni o dei solidi: 4G/Y145/S/83 a), b), c), d), e) NL/VL823 f) e g)." 3514 Modificare i titoli della tabella come segue: "Genere Materiale Categoria Codice Marginale" Sostituire "4A1, 4A2, 4B1 e 4B2" con: "4A e 4B", 3525 "b) Dopo la parola "plastica" aggiungere, alla prima riga, quanto segue: "o altri materiali appropriati". 3526 b) Modificare come segue: "b) Salvo deroga concessa dall'autorita' competente, la durata massima di utilizzazione ammessa per il trasporto delle merci pericolose e' di cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'imballaggio, a meno che non sia stabilita una durata di utilizzazione piu' breve, in considerazione della natura della materia da trasportare." 3527 a) Aggiungere un secondo paragrafo come segue: "I mezzi di fissazione devono resistere alle vibrazioni prodotte in condizioni normali di trasporto. Va evitata, in tutta la misura del possibile, l'inchiodatura dell'estremita' delle assi nel senso del legno. Gli assemblaggi che rischiano di subire sforzi importanti devono essere effettuati per mezzo di giunti serrati con bulloni, punte con gambo filettato o mezzi equivalenti di fissazione." 3530 b) Dopo la parola "legno" alla fine della prima frase, aggiungere quanto segue: "o di altri materiali appropriati" e dopo le parole "sbarre di legno" aggiungere, nella seconda frase: "o con altri materiali appropriati". c) L'ultima frase diviene un paragrafo d). d) Rinumerare l'attuale paragrafo d) in e) 3532 Modificare come segue i codici d'imballaggio: "4A acciaio 4B alluminio" b) Sopprimere "4A2 e 4B2". Aggiungere "di un materiale" tra "il rivestimento interno" e "appropriato". 3536 b) Ha il seguente tenore: "b) Per impedire che entri l'umidita', ogni sacco a quattro fogli o piu' deve essere impermeabilizzato sia sostituendo uno dei due fogli esterni con un foglio resistente all'acqua, sia inserendo uno strato resistente all'acqua composto da un materiale di protezione appropriato, tra i due fogli esterni; un sacco a tre fogli deve essere reso impermeabile utilizzando un foglio resistente all'acqua come foglio esterno. Se vi e' rischio di reazione del contenuto all'umidita' o se questo contenuto e' imballato allo stato umido, un foglio o uno strato resistente all'acqua come ad esempio carta kraft con doppia incatramatura, carta kraft rivestita di plastica, una pellicola di plastica che ricopra la superficie interna del sacco o uno o piu' rivestimenti interni di materia plastica dovranno essere messi a contatto con il contenuto. I giunti e le chiusure devono essere stagne all'acqua". 3550 (2) Aggiungere un'ultima frase formulata come segue: "Il tipo di costruzione dell'imballaggio e' determinato dalla progettazione, dalle dimensioni, dal materiale utilizzato e dal suo spessore, dalle modalita' di fabbricazione e dai mezzi di fissazione, ma puo' anche includere vari trattamenti di superficie. Esso include anche imballaggi che differiscono dal prototipo di fabbricazione solo per la loro ridotta altezza nominale". (3) Aggiungere un'ultima frase formulata come segue: "Quando tali prove sono effettuate su imballaggi di carta o di cartone, la preparazione a condizioni ambienti e' considerata equivalente a quella che risponde alle disposizioni indicate al marg. 3551 (3)". (6) Aggiungere come segue: "(6) L'autorita' competente puo' consentire la prova selettiva d'imballaggi che differiscono solo su punti di minore importanza da un tipo di fabbricazione gia' collaudato, i.e. imballaggi contenenti imballaggi interni di 778 dimensione minore o aventi una massa netta inferiore, oppure imballaggi come fusti, sacchi e casse aventi una o piu' dimensioni esterne leggermente ridotte, ad esempio". 3550 (seguito) (7) Aggiungere quanto segue: "(7) Piu' prove possono essere effettuate su uno stesso campione a condizione che la validita' dei risultati non ne sia pregiudicata e che l'autorita' competente abbia dato il suo accordo". 3551 (1) Ha il seguente tenore: "Le prove devono essere eseguite su imballaggi pronti per il trasporto, ivi compresi, per quanto concnerne gli imballaggi combinati, i loro imballaggi interni. I recipienti o imballaggi interni o unici devono essere riempiti almeno al 95% della loro capacita' massima per le materie solide ed al 98% per i liquidi. Per un imballaggio combinato il cui imballaggio interno e' destinato a contenere materie liquide o solide, sono previste prove separate per il contenuto solido e per il contenuto liquido. Le materie o oggetti che devono essere trasportati negli imballaggi possono essere sostituiti con altre materie o oggetti salvo se cio' dovesse travisare i risultati delle prove. Per le materie solide, se...(rimane invariato)" (3) Aggiungere la seguente NOTA: "NOTA: I valori medi devono essere contenuti all'interno di tali limiti. Fluttuazioni di breve durata e limiti relativi alle misurazioni possono dar luogo a variazioni delle misurazioni individuali fino al +- 5%, per l'umidita' relativa, senza che tuttavia cio' abbia un'incidenza significativa sulla riproducibilita' dei risultati delle prove." (5) Aggiungere come segue prima della NOTA: "Se il comportamento della materia plastica e' stato valutato con un altro metodo, non e' necessario procedere alla prova di compatibilita' di cui sopra. Tali metodi devono essere almeno equivalenti alla prova di compatibilita' di cui sopra ed essere riconosciuti dall'autorita' competente." 3552 (1) Aggiungere immediatamente dopo la tabella: "Se piu' orientamenti sono possibili per una determinata prova di caduta, dovra' scegliersi l'orientamento in cui il rischio di rottura dell'imballaggio e' maggiore". (2) Sostituire il testo principale con il seguente: "Nel caso degli imballaggi enumerati di seguito, la temperatura del campione e del suo contenuto deve essere condizionata ad una temperatura uguale o inferiore a - 18 C: a) fusti di plastica (V. marg. 3526); b) taniche di plastica (V: marg. 3526); c) casse di materia plastica diverse dalle casse di polistirene espanso (V: marg. 3531); d) imballaggi combinati (materia plastica) (V. marg. 3537); e) imballaggi combinati con imballaggi interni di materia plastica) (V. marg. 3538); f) sacchi di materia tessile con fodera in materia plastica (V. marg. 3538); g) sacchi di tessuto di plastica (V. marg. 3534); h) sacchi di pellicola di plastica (v. marg. 3535; Quando i campioni di prova sono separati in questo modo, non e' necessario effettuare il condizionamento prescritto al marg. 3551 (3). Le materie liquide utilizzate per la prova devono essere mantenute allo stato liquido, se necessario con l'aggiunta di anti-gelo". (4) c) Aggiungere alla fine: "nonche' materie della classe 3, 5 c)2. 3553 (1) Dopo "200 mm2/s, aggiungere: " - gli imballaggi metallici leggeri ad apertura totale destinati a contenere materie della classe 3, 5 c)". (4) Modificare il testo come segue: "I campioni di prova, comprese le loro chiusure, debbono essere mantenuti sott'acqua per cinque minuti mentre una pressione d'aria interna viene loro applicata; il metodo di mantenimento (sott'acqua) non deve pregiudicare i risultati della prova. Altri metodi possono essere utilizzati a condizione che abbiano una efficacia almeno eguale". 3553 (1) Dopo "200 mm2/s, aggiungere: " - gli imballaggi metallici leggeri ad apertura totale destinati a contenere materie della classe 3, 5 c)". 3555 (3) Sostituire il testo attuale con il seguente: "Metodo di prova: Ciascun campione di prove deve essere sottoposto ad una forza applicata sulla sua superficie superiore equivalente alla massa totale dei colli identici che vi potrebbero essere impilati durante il trasporto. La prova deve durare 24 ore salvo nel caso di fusti e di taniche di plastica conformi al marg. 3526 e di imballaggi compositi 6HH1 e 6HH2 conformi al marg. 3537 destinati al trasporto dei liquidi, che devono essere sottoposti ad una prova di impilamento per una durata di 28 giorni ad una temperatura di almeno 40 C. L'altezza dell'impilamento, compreso il campione di prova, dovra' essere di almeno tre metri. Per la prova secondo il marg. 3551 (5), converra' utilizzare la materia di riempimento originale. Per la prova secondo il marg. 3551 (6), una prova d'impilamento sara' effettuata con un liquido standard. Se il contenuto del campione e' un liquido non pericoloso con una densita' relativa diversa da quella del liquido da trasportare, la forza deve essere calcolata in funzione di quest'ultimo liquido". (4) Modificare la nota a pie' di pagina 8/ e spostarla in modo che divenga l'ultima frase del paragrafo (4) come segue: "La stabilita' di impilamento e' considerata sufficiente se, dopo la prova di impilamento, e dopo che gli imballaggi di plastica sono stati raffreddati a temperatura ambiente, due imballaggi dello stesso tipo, riempiti e posati su ciascun campione di prova, mantengono la loro posizione per un'ora". 3556 Nel titolo sottolineato, sostituire "55 C" con "61 C". 3558 Aggiungere i nuovi paragrafi (4) e (5) seguenti: "(4) Se un imballaggio esterno di un imballaggio combinato e' stato collaudato con successo con vari tipi d'imballaggi interni, una selezione di tali imballaggi interni potra' se del caso essere raggruppata nell'imballaggio esterno in questione. Inoltre, ed a a condizione che un livello di prestazione equivalente sia mantenuto, sono autorizzate le seguenti modifiche degli imballaggi interni senza che sia necessario sottoporre il collo ad altre prove. 3558 (seguito) a) Possono essere utilizzati imballaggi interni di dimensioni equivalenti o inferiori a condizione che: i) gli imballaggi interni abbiano una progettazione analoga a quella degli imballaggi interni collaudati (per es., forma - rotonda, rettangolare, ecc.). ii) il materiale di costruzione degli imballaggi interni (vetro, plastica, metallo ecc.) offre una resistenza alle forze d'impatto e d'impilamento uguale o superiore a quella dell'imballaggio interno collaudato inizialmente; iii) gli imballaggi interni abbiano aperture identiche o di minori dimensioni e che la chiusura abbia una progettazione analoga (per es. cappellotto avvitato, coperchio ad incastro ecc.) iv) sia utilizzato del materiale d'imbottitura supplementare in quantita' sufficiente per colmare gli spazi vuoti ed impedire qualsiasi movimento significativo degli imballaggi interni; v) gli imballaggi interni abbiano lo stesso orientamento nell'imballaggio esterno come nel collo collaudato. b) E' possibile utilizzare un numero inferiore di imballaggi interni collaudati o di altri tipi d'imballaggi interni definiti al capoverso a) di seguito, a condizione di aggiungere una imbottitura sufficiente per colmare lo spazio o gli spazi vuoti ed impedire ogni spostamento significativo degli imballaggi interni. (5) Gli oggetti o gli imballaggi interni di qualunque tipo, destinati a materie solide o liquide possono essere raggruppati e trasportati, senza essere stati sottoposti a prove in un imballaggio esterno, a condizione di rispondere ai seguenti requisiti: a) l'imballaggio esterno deve essere stato collaudato con successo in conformita' con il marg. 3552, con imballaggi interni fragili (per es. di vetro) contenenti liquidi e su un'altezza di caduta corrispondente al gruppo d'imballaggio I; b) la massa lorda totale dell'insieme degli imballaggi interni non deve essere superiore alla meta' della massa lorda degli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta di cui al capoverso a) precedente; c) lo spessore del materiale d'imbottitura tra gli imballaggi interni, e tra questi ultimi e l'esterno dell'imballaggio, non deve essere ridotto ad un valore inferiore allo spessore corrispondente nell'imballaggio inizialmente collaudato; quando un imballaggio interno unico e' stato utilizzato nella prova iniziale, lo spessore dell'imbottitura tra gli imballaggi interni non deve essere inferiore allo spessore dell'imbottitura tra l'esterno dell'imballaggio e l'imballaggio interno nella prova iniziale. Se si utilizzano imballaggi interni meno numerosi o di minor dimensione (rispetto agli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta), si deve aggiungere del materiale d'imbottitura a sufficienza per colmare gli spazi vuoti; d) l'imballaggio esterno deve aver superato la prova d'impilamento di cui al marg. 3555 quando era vuoto. La massa totale dei colli identici deve essere in funzione della massa totale degli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta di cui al capoverso a) di cui sopra; e) gli imballaggi interni contenenti materie liquide devono essere completamente avvolti con una quantita' di materiale assorbente sufficiente ad assorbire integralmente il liquido contenuto negli imballaggi interni; f) se l'imballaggio esterno non e' stagno ai liquidi o ai polverulenti, a seconda se sia destinato a contenere degli imballaggi interni per materie liquide o per materie solide, occorre prevedere un mezzo per contenere il contenuto liquido o solido in caso di perdita, ad esempio sotto forma di rivestimento stagno, sacco di plastica o con ogni altro mezzo di contenimento altrettanto efficace. Per gli imballaggi contenenti liquidi, il materiale assorbente prescritto ad e) di cui sopra deve essere posto all'interno del mezzo utilizzato per il contenimento del contenuto liquido; g) gli imballaggi devono riportare marchi conformi alle disposizioni del marg. 3512 attestanti che sono stati sottoposti alle prove funzionali del gruppo I per gli imballaggi combinati. La massa lorda massima indicata in chilogrammi deve corrispondere alla somma della massa dell'imballaggio esterno e della meta' della massa dell'imballaggio o degli imballaggi interni utilizzati nella prova di caduta di cui al capoverso a) sopra. Il marchio deve contenere la lettera "V" secondo il marg. 3512 (5) per designare un imballaggio speciale". 3559 Modificare come segue: "Un processo verbale di prova comportante almeno le seguenti indicazioni deve essere compilato e messo a disposizione degli utenti dell'imballaggio: 1. a 6. Invariati 7. Capienza massima; 8. Caratteristiche del contenuto di prova, ad esempio viscosita' e densita' relativa per i liquidi e granulometria per i solidi; 9. a 13. Invariati 14. Numero d'identificazione unico del processo verbale di prova; 15. Data del processo verbale di prova; 16. Il processo verbale di prova deve essere firmato con l'indicazione del nome e della qualifica del firmatario". Eliminare l'ultima frase e sostituirla con il seguente testo: "Il processo verbale di prova deve attestare che l'imballaggio preparato come per il trasporto e' stato collaudato secondo le disposizioni applicabili dell'appendice A.5 e che ogni utilizzazione di altri metodi d'imballaggio o di elementi d'imballaggio puo' invalidare questo processo verbale di prova. Un esemplare del processo verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorita' competente". 3560 Nel titolo B. aggiungere "ricostruiti" dopo "nuovi". (1) "Secondo trattini: l'inizio ha il seguente tenore: "- dopo ricostruzione o ricondizionamento ..." Aggiungere dopo il secondo trattino: "Per questa prova, non e' necessario che gli imballaggi siano muniti di chiusure proprie. Il recipiente interno degli imballaggi compositi puo' essere collaudato senza imballaggio esterno, a condizione che i risultati di prova non ne siano pregiudicati". 3570 Sopprimere questo marginale, nonche' "Sezione V - Termine transitorio". 3570 - 3599 ANNESSO ALL'APPENDICE A. 5 Sezione I d) Modificare le specifiche del white spirit come segue: "settore di ebollizione da 160 C a 200 C; una densita' relativa da 0,78 a 0,80, un punto d'infiammabilita' superiore a 50 C ed un tenore in aromatici da 16 a 21%". e) Modificare la specifica dell'acido nitrico come segue: "Si utilizzera' acido nitrico in concentrazione di almeno 55%". Sezione II "Classe 3: Modificare il titolo A come segue: "A. Materie aventi un punto d'infiammabilita' inferiore a 23 C, non tossiche, non corrosive" Sotto 5, leggere "Le materie viscose" (eliminare: "alcuni colori per cuoi e rotocalcografie") Modificare il titolo B come segue: "B. Materie aventi un punto d'infiammabilita' inferiore a 23, tossiche" Sotto 17 b), eliminare il sinonimo "(alcool metilico)" Sostituire il titolo D con un titolo E come segue: "E. Materie aventi un punto d'infiammabilita' da 23 C a 61 C (valori limiti compresi) che possono presentare un minor grado di tossicita' o di corrosivita'" Sopprimere il 32 c) e le materie enumerate al 32 c) Sostituire "33 c)" con "34 c)". Classe 6.1 Sostituire il testo nella classe 6.1 con quanto segue: "B. Materie organiche aventi un punto d'infiammabilita' eguale o superiore a 23 C o materie organiche non infiammabili 12 Le materie azotate aventi un punto d'infiammabilita' superiore a 61 C: b) anilina acido acetico 14 Materie ossigenate aventi un punto d'infiammabilita' superiore a 61 c: c) etere monobutilico del glicol etilenico acido acetico alcool furfurilico acido acetico fenolo in soluzione acido acetico 27 Materie organiche tossiche corrosive e oggetti contenenti queste materie, nonche' le soluzioni e miscele di materie organiche tossiche corrosive (come preparati e rifiuti) b) Cresoli o acido cresilico acido acetico" Inserire una nuova rubrica per la classe 6.2 come segue: Classe 6.2 1 - 4 Tutte le materie infettanti considerate come liquidi secondo il marg. 2650 (5) Acqua" Modificare il testo per la classe 8 come segue: "Classe 8 A. Materie a carattere acido Materie inorganiche 1 b) Acido solforico Acqua Acido solforico residuale Acqua 2 b) Acido nitrico contenente non oltre il 55% di acido Acido nitrico 4 b) Acido perclorico contenente non oltre il 50% di acido, in massa, in una soluzione acquosa Acido nitrico 5 b) Acido cloridrico contenente non oltre e c) il 36% di acido puro Acqua Acido bromidrico Acqua Acido iodidrico Acqua 7 b) Acido fluoridrico contenente non oltre il 60% di fluoruro d'idrogeno* / Acqua ----------- * / Massimo 60 litri: periodo di utilizzazione autorizzata 2 anni Ordinale Designazione della materia Liquido standard 8 b) Acido fluoroborico contenente non oltre il 50% di acido puro Acqua Acidofluorosilicico (acido idro- fluorosilicico) Acqua 17 b) Acido cromico in soluzione contenente e c) non oltre il 30% di acido puro Acido nitrico Acido fosforico Acqua Materie organiche 32 b) Acido acrilico, acido formico, acido acetico, acido tioglicolico Acido acetico 32 c) Acido metacrilico, acido propionico Acido acetico 40 c) Alchilfenoli liquidi Acido acetico B. Materie a carattere basico Materie inorganiche 42 b) Idrossido di sodio in soluzione, e c) idrossido di potassio in soluzione Acqua 43 c) Ammoniaca in soluzione Acqua 44 b) Idrazina in soluzioni acquose contenenti non oltre il 64% di idrazina in massa Acqua C. Altre materie corrosive 61 Clorito e ipoclorito in soluzioni* / Acido nitrico 63 c) Formaldeide in soluzione Acqua ------------------ * / Prova da effettuare unicamente con sfiatatoio. Nel caso di prove con acido nitrico come liquido standard, si deve utilizzare uno sfiatatoio resistente agli acidi. per le soluzioni d'ipocloriti, sono ammessi gli sfiatatoi dello stesso tipo di costruzione resistente all'ipoclorito (ad esempio di gomma silicone) ma non resistente all'acido nitrico. APPENDICE A. 6 3600 a) Modificare come segue: "a) aventi una capacita': i) non superiore a 3 m3 (3 000 litri), per le materie solide e liquide dei gruppi d'imballaggio II e III; ii) non superiore a 1,5 m3, per le materie solide del gruppo d'imballaggio I imballate in GRV flessibili, di materia plastica rigida, compositi, di cartone o di legno; iii) non superiore a 3 m3, per le materie solide del gruppo d'imballaggio I imballate in GRV metallici." 3601 (3) Sostituire il termine "ripristinato" con "riparato". 3610 (1) Sostituire la definizione dei GRV flessibili, con quanto segue: "GRV flessibili I GRV flessibili si compongono di un corpo costituito da pellicola, tessuto o da ogni altro materiale flessibile oppure da combinazioni di materiali di questo genere, e, se necessario, da un rivestimento interno o da una fodera, accompagnato da equipaggiamenti di servizio e da dispositivi di movimentazione appropriati." (2) Sostituire la definizione di "Corpo" con quanto segue: "Corpo (per tutte le categorie di GRV diverse dai GRV compositi): recipiente vero e proprio, compresi gli orifizi e le loro chiusure, ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio (Ved. di seguito)." Dopo "Rivestimento interno" che deve essere sostituito con "fodera" nella parentesi, aggiungere", i GRV flessibili" dopo "cartone". 3611 (2) Aggiungere quanto segue dopo "sia:": "X per le materie dei gruppi d'imballaggio I, II e II (unicamente per i GRV destinati al trasporto di materie solide)". 3612 (1) c) Sostituire "(Y o Z)" con "(X, Y o Z)". Aggiungere un esempio di GRV del gruppo d'imballaggio I come segue: 11C/X/01 93 GRV di legno per materie solide, con una S/Aurigny/9876 fodera interna, autorizzato per le materie 3000/910 solide del gruppo d'imballaggio I." (3) Sopprimere e rinumerare il paragrafo (4) attuale come paragrafo (3). 3621 (9) Sostituire la parola "ricondizionati" come "riparati". 3623 (10) Aggiungere un nuovo paragrafo (10) come segue: "(10) La fodera deve essere costituita da un materiale appropriato. La solidita' del materiale utilizzato e la confezione della fodera devono essere in funzione della capienza del GRV e dell'uso al quale e' destinato. I giunti e le chiusure devono essere stagne ai polverulenti e capaci di sopportare le pressioni e gli urti suscettibili di verificarsi in condizioni normali di movimentazione e di trasporto." 3624 (7) Modificare come segue: "(7) Salvo deroga concessa dall'autorita' competente, il periodo di utilizzazione ammesso per il trasporto dei liquidi pericolosi non deve eccedere cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione del recipiente del GRV, a meno che non sia prescritta una durata di utilizzazione piu' breve in considerazione della natura del liquido da trasportare." 3625 (4) i) (solo il testo inglese) "(6) Salvo deroga concessa dall'Autorita' competente, il periodo di utilizzazione ammesso per il trasporto dei liquidi pericolosi e' di cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione del recipiente del GRV, a meno che non venga stabilito un periodo di utilizzazione piu' breve in considerazione della natura del liquido da trasportare." 3626 (4) Sostituire il termine "rivestimento interno" 3627 (1) e (4) con "fodera". 3650 (4) b) Sostituire con quanto segue: "b) Se le materie da trasportare hanno una densita' relativa superiore a 1,2, le altezze di caduta devono essere calcolate in funzione della densita' relativa d) della materia da trasportare, arrotondata al primo decimale come segue: --------------------------------------------------------------- Gruppo d'imballaggio Gruppo d'imballaggio Gruppo d'imballaggio I II III --------------------------------------------------------------- d x 1,5 m d x 1,0 m d x 0,67 m --------------------------------------------------------------- 3656 (2) Aggiungere quanto segue: "Per questa prova non e' necessario che il GRV sia munito di chiusure proprie. Il recipiente interno di un GRV composito puo' essere sottoposto a prova senza l'imballaggio esterno, a condizione che i risultati della prova non siano pregiudicati." 3657 (4) a) Sostituire con quanto segue: "a) GRV metallici: 1. Per i GRV dei tipi 21A, 21B e 21N destinati al trasporto di materie solide del gruppo d'imballaggio I: pressione manometrica di 250 kPa (2,5 bar). 2. Per i GRV dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N destinati al trasporto di materie dei gruppi d'imballaggio II o III: pressione manometrica di 200 kPa (2 bar). 3. Inoltre, per i GRV dei tipi 31A, 31B e 31N, occorre eseguire una prova sotto pressione manometrica di 65 kPa (0,65 bar), prima della prova sotto 2 bar." (5) Sostituire il testo relativo ai GRV metallici con quanto segue: "Per i GRV dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N sottoposti alla prova di pressione specificata al capoverso (4) a) 1. o 2.: non debbono essere constatate fughe. Per i GRV dei tipi 31A, 31B e 31N sottoposti alla prova di pressione specificata al capoverso (4) a) 3.: non deve essere constatata alcuna deformazione permanente che renda il GRV inadatto al trasporto, ne' fuga." 3658 (3) Aggiungere il nuovo testo di seguito: "Un GRV di capienza inferiore o eguale a 0,45 m3 deve inoltre essere sottoposto ad una prova di caduta sulla sua parte piu' vulnerabile diversa dalla parte della sua base su cui e' stata effettuata la prima prova di caduta (per i GRV metallici); sul lato piu' vulnerabile (per i GRV flessibili); a piatto su un lato, a piatto sulla parte superiore e su un angolo (per tutti gli altri tipi di GRV). Per ciascuna prova di caduta si puo' utilizzare lo stesso GRV o GRV diversi." (4) Sostituire l'attuale tabella con la tabella di seguito: " |Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio| | I | II | III | | | | | | 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m | | | | | 3659 (4) Sostituire l'attuale tabella con la tabella di seguito: |Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio|Gruppo d'imballaggio| | I | II | III | | | | | | 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m | | | | | 3661 Sopprimere il testo attuale e sostituirlo con quanto segue: "(1) Deve essere predisposto e messo a disposizione degli utenti del GRV un processo verbale di prova che contenga almeno le seguenti indicazioni: 1. Nome ed indirizzo del laboratorio di prova; 2. Nome ed indirizzo del richiedente (se necessario): 3. Numero d'identificazione unico del processo verbale di prova; 4. Data del processo verbale di prova: 5. Fabbricante del GRV; 6. Descrizione del tipo di costruzione del GRV (dimensioni materiali, chiusure, spessore della parete ecc.), ivi comprese delle indicazioni rispetto al metodo di fabbricazione (ad es. modellatura mediante soffiatura) nonche' se del caso disegno (o disegni) e fotografia (fotografie); 7. Capienza massima; 8. Caratteristiche del contenuto di prova: viscosita' e densita' relative per i liquidi e granulometria per le materie solide, ad es.; 9. Descrizione e risultati delle prove. 10. Il processo-verbale deve essere firmato con l'indicazione del nome e della qualifica del firmatario. (2) Il processo-verbale deve attestare che il GRV preparato come per il trasporto, e' stato provato in conformita' con le norme applicabili dell'appendice A.6 e che qualunque utilizzazione di altri metodi d'imballaggio o elementi d'imballaggio puo' inficiare tale processo-verbale. Un esemplare del processo-verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorita' competente". 3662 (1) Dopo "31HZ2" aggiungere il seguente testo "... 31 HZ2 devono subire con successo una prova di tenuta stagna appropriata e soddisfare alle esigenze formulate nel marginale 3656 (3) prima della loro prima utilizzazione per il trasporto." (2) Sostituire "dopo ogni ricondizionamento" con "dopo ogni riparazione, prima di essere riutilizzato per il trasporto." 3663 (1) Modificare come segue: "Tutti i GRV metallici, tutti i GRV di plastica rigida... (testo attuale) prima della loro immissione in servizio, ed in seguito ad intervalli non superiori a cinque anni, per quanto concerne... (testo attuale)". APPENDICE A.7 3700 Tabella I Sostituire: "199Au 10 200 0,9 200" con "199Au 10 200 0,9 20"; -4 -2 "243Cm 3 80 3 x 10 8 x 10 " con -4 -3 "243Cm 3 80 3 x 10 8 x 10 " "175Yb 30 800 0,9 2" con "175Yb 30 800 0,9 20"; -4 -1 "247Bk Berkelium (97) 2 50 2 x 10 5 x 10 con -3 "247Bk Berkelium (97) 2 50 2 x 10 5 x 10 "127Xe Xeno (54) 0,2 5 0,2 5" con "127Xe 4 100 4 100"; "235U Illimitata 3 / Illimitata 3 /" con "235U Illimitata 3a / Illimitata 3a /" "U (naturale) Illimitata Illimitata " con "U (naturale) Illimitata Illimitata 3b /"; "U (arricchito al 5% o meno) Illimitata 3b / Illimitata 3a /"; con "U (arricchito al 5% o meno) Illimitata 3a / Illimitata 3a /3b /"; "U (arricchito a piu' -3 -2 del 5%) 10 200 1 x 10 2 x 10 con "U (arricchito a piu' -3 -2 del 5%) 10 200 1 x 10 3b / 2 x 10 "U (impoverito) Illimitata Illimitata" con "U (impoverito) Illimitata Illimitata 3b /"; 3700 (seguito) Aggiungere: sotto "188 W":: "122Xe 2 / Xeno (54) 0,2 5 0,2 5"