STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI DI VENEZIA TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Natura e ruolo dell'Universita' 1. L'Universita' degli Studi Ca' Foscari di Venezia di seguito denominata Universita', e' sede primaria di ricerca scientifica ed istruzione superiore. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato. 2. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Art. 2 - Scopi dell'Universita' 1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Universita' garantisce la libera attivita' di ricerca dei docenti, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi. 2. Concorre, attraverso la pubblicita' dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e scientifico della comunita' nazionale e internazionale. 3. Persegue la qualita' piu' elevata dell'istruzione, garantisce la liberta' di insegnamento, il diritto degli studenti a un sapere critico e a una formazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale e il diritto della societa' ad acquisire competenze professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo. 4. Promuove l'accesso ai piu' alti gradi dello studio e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunita'. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attivita' di tutorato e l'inserimento dei diplomati e dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attivita' culturali, sportive e ricreative e sostiene le attivita' formative autogestite dagli studenti. 5. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, in obbedienza alla tradizione storica di Venezia quale tramite fra civilta'. 6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. 7. Promuove la residenzialita' di docenti e studenti, in armonia con la peculiarita' del contesto urbano veneziano. Art. 3 - Principi relativi all'azione dell'Universita' 1. L'Universita' adegua la propria offerta didattica all'evolversi delle realta' servite e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico anche adoperandosi per accrescere le risorse disponibili. 2. L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico di Ateneo adatta gli ordinamenti didattici nazionali alle esigenze specifiche della realta' servita e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge. 3. Le attivita' didattiche, comprese le attivita' tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente. 4. L'Universita' favorisce la partecipazione di tutte le sue componenti attraverso i propri organi consultivi e di proposta e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. 5. L'Universita' riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Cura l'aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attivita' culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti. 6. L'Universita' assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 7. Nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti l'Universita' stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca. Art. 4 - Corsi e titoli 1. L'Universita' conferisce i seguenti titoli: a) Diploma Universitario; b) Diploma di Laurea; c) Diploma di specializzazione; d) Dottorato di Ricerca. 2. L'Universita' rilascia, inoltre, attestati relativi a corsi di perfezionamento, master e a ogni altra attivita' di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipi. 3. I corsi di Diploma, di Laurea e di Specializzazione sono quelli indicati nell'allegata tabella C. Art. 5 - Organizzazione dell'Universita' 1. L'organizzazione dell'Universita' si ispira ai principi della sussidiarieta' e del decentramento, e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione. 2. All'attivita' di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti organi di governo: a) il Senato Accademico; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Rettore, anche con compiti di gestione. 3. All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e' preposto il Collegio dei Revisori dei conti. 4. Gli organi di governo dell'Universita' sono assistiti da organi consultivi e di proposta. Questi sono: a) il Comitato dei Referenti Sociali; b) il Consiglio degli Studenti. 5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il Difensore degli Studenti e il Comitato per le pari opportunita', per le materie di competenza. 6. L'attivita' di gestione e' svolta dal Direttore Amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'Universita'. 7. Sono strutture dell'Universita': a) l'Amministrazione centrale; b) i Dipartimenti, i Centri interdipartimentali e i Centri di erogazione di servizi; c) le facolta', che possono articolarsi in corsi di Diploma e di Laurea e in Scuole di Specializzazione. 8. L'Universita' agisce anche in collaborazione con altre Universita' e attraverso la promozione o l'adesione a Centri interuniversitari. 9. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate in modo da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'. 10. L'Universita' persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attivita' in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati il principio della pubblicita' dei risultati scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico e dai fini propri dell'Universita'. 11. L'Universita' cura che i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicita' dei risultati della ricerca scientifica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Universita' medesima. TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' CAPO I - ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO SEZIONE I - SENATO ACCADEMICO Art. 6 - Funzioni del Senato Accademico 1. Il Senato Accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' altresi' organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. 2. In particolare il Senato Accademico: a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, stabilendo conseguentemente le priorita' nella destinazione delle risorse e quindi nella formazione del bilancio; b) delibera la destinazione dei posti di professore e di ricercatore e ogni altra modifica degli organici del personale docente sulla base delle disponibilita' finanziarie accertate dal Consiglio di Amministrazione; c) definisce priorita' e criteri in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo; d) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche e ne approva i Regolamenti; e) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, la costituzione di Centri interuniversitari di ricerca; f) delibera i Regolamenti di Ateneo: generale, didattico e delle attivita' formative autogestite dagli studenti; g) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita'; h) delibera i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica; i) approva le convenzioni-tipo ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della didattica e della ricerca; l) assume ogni iniziativa utile a definire i programmi didattici e di ricerca dell'Ateneo e a verificarne l'attuazione, anche sulla base delle analisi di produttivita' della ricerca scientifica e della didattica condotte dal Nucleo di Valutazione interna; m) puo' rinviare, per il riesame, le delibere delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita'; n) assicura un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica; puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, sentiti la Facolta' o il Consiglio di corso interessato o su loro proposta, in base alle strutture disponibili e tenuto conto delle esigenze del mondo del lavoro; o) delibera il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo; p) esprime al Rettore pareri circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte dei docenti dell'Ateneo; q) designa quattro esperti componenti il Consiglio di Amministrazione; r) da' il parere sulla nomina del Difensore degli Studenti; s) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di ruolo e della relativa nomina; t) nomina il Collegio dei Revisori dei conti; u) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare dell'indennita' di carica spettante al Rettore, l'indennita' di funzione spettante al Direttore Amministrativo e gli emolumenti spettanti agli esperti membri del Consiglio di Amministrazione; v) delibera le modifiche allo Statuto dell'Universita'. Art. 7 - Composizione del Senato Accademico 1. Fanno parte del Senato Accademico: a) il Rettore; b) i Presidi di Facolta'; c) un numero di docenti, doppio rispetto a quello dei Presidi di Facolta', eletti dai docenti dell'Ateneo, con voto limitato a due; d) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo eletti secondo le modalita' dettate dal Regolamento generale di Ateneo; e) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti. 2. Le rappresentanze di cui alla lettera d) del 1 comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie: 1) elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo; 2) modifiche dello Statuto; 3) deliberazioni su Regolamenti di Ateneo; 4) definizioni delle priorita' e criteri in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo; 5) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo; 6) designazione dei quattro esperti componenti il Consiglio di Amministrazione. 3. Le rappresentanze di cui alla lettera e) del 1 comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie: 1) modifiche dello Statuto; 2) deliberazioni su Regolamenti di Ateneo; 3) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo. 4. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Amministrativo. 5. Per l'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo di cui alla lettera a) del 2 comma dell'articolo 6 e per l'espressione del parere sul bilancio di previsione, il Senato Accademico sente i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Diploma. 6. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo. 7. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato Accademico e' comunque convocato almeno ogni tre mesi. 8. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici. SEZIONE II - RETTORE Art. 8 - Funzioni del Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Universita'. E' organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione. 2. In particolare il Rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo; b) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Referenti Sociali e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione; d) presenta, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle indicazioni espressi dal Senato Accademico, e il conto consuntivo; e) ripartisce le risorse finanziarie per la ricerca e la didattica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico; f) attribuisce i posti di personale tecnico e amministrativo sulla base dell'organico e delle risorse finanziarie destinate dal Consiglio di Amministrazione; g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti ad una formazione adeguata; h) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente; i) stipula i contratti, le convenzioni e gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione non di competenza del Direttore Amministrativo; l) emana lo Statuto e i Regolamenti; m) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, cosi' come sull'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa; esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimita' su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'Universita'; n) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo; o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 3. Puo' avocare, con provvedimento motivato, gli atti di competenza del Direttore Amministrativo e dei dirigenti. 4. In caso di necessita' e urgenza il Rettore puo' adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva. 5. Il Rettore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Preside della Facolta' di appartenenza. Art. 9 - Elezione del Rettore 1. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 2. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati, ai membri del Consiglio degli Studenti e al personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% dei docenti elettori, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. L'elezione e' indetta dal Decano almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centoottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione deve aver luogo entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore. 4. Il Rettore, nelle prime tre votazioni, e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 5. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita' ed e' nominato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 6. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione e' indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', che provvede anche alla proclamazione. 7. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il triennio accademico successivo. Art. 10 - Il Prorettore 1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' in regime di tempo pieno un Prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del Rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione. 2. Il Prorettore esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 3. Il Rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', Prorettori delegati alla firma. 4. Il Prorettore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Preside della Facolta' di appartenenza. SEZIONE III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' organo di indirizzo e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera: a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo; b) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; d) i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione per assicurare alle strutture gli spazi per lo svolgimento delle loro attivita'; e) i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti; f) l'organo di Ateneo del personale tecnico e amministrativo, sulla base delle priorita' e dei criteri stabiliti dal Senato Accademico; g) le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio; h) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre: a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Amministrativo; b) designa il Nucleo di Valutazione interna; c) approva le convenzione e i contratti di sua competenza. Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore, senza diritto di voto; c) il Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante; d) sei esperti, di cui quattro designati dal Senato Accademico, uno dal Comitato dei Referenti Sociali e uno dal Consiglio degli Studenti, nominati dal Rettore. 2. Gli esperti devono essere scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza, fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione o controllo preso societa' ed enti del settore pubblico o privato ovvero funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Universita' di Venezia. 3. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione puo' decidere di allargare la propria composizione con non piu' di due rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati, con cui l'Universita' abbia rapporti di collaborazione o che si impegnino a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione stesso, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Rettore e dura in carica tre anni accademici. 5. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni due mesi. Puo' essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne faccia richiesta almeno tre componenti. Art. 13 - Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione interna ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Nucleo puo' esprime pareri sulla articolazione dell'Universita' in centri di costo e di rendimento. 3. Il Nucleo e' nominato dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione e puo' essere composto anche da membri esterni all'Ateneo. Esso risponde al Rettore; e' rinnovato ogni tre anni accademici e la sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo. SEZIONE IV - COMITATO DEI REFERENTI SOCIALI Art. 14 - Funzioni del Comitato dei Referenti Sociali 1. Il Comitato dei Referenti Sociali e' organo consultivo e di proposta dell'Ateneo per quanto riguarda le linee strategiche di sviluppo e di gestione dell'Universita'. Si riunisce almeno una volta all'anno. Designa un esperto componente del Consiglio di Amministrazione. Art. 15 - Composizione del Comitato dei Referenti Sociali 1. Il Comitato dei Referenti Sociali e' costituito da: - il Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato; - il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o suo delegato; - il Presidente della Regione Veneto; - il Sindaco di Venezia; - il Presidente della Provincia di Venezia; - il Direttore Regionale delle Entrate per il Veneto; - il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia; - il Presidente del C.N.R. o suo delegato; - il Presidente del C.N.E.L. o suo delegato; - il Rettore, che lo presiede. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Amministrativo, quest'ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante. 2. Su proposta del Rettore il Senato Accademico puo' integrare il Comitato dei Referenti Sociali con rappresentanti degli enti promotori delle sedi decentrate e con rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati, con cui l'Universita' abbia rapporti di collaborazione o che si impegnino a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal Senato Accademico stesso, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. SEZIONE V - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI Art. 16 - Funzioni del Consiglio degli Studenti 1. Il Consiglio degli Studenti e' organo collegiale di rappresentanza degli Studenti; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. Il Consiglio degli Studenti: a) designa un esperto componente del Consiglio di Amministrazione e il Difensore degli Studenti; b) designa tra i suoi componenti i due rappresentanti che partecipano al Senato Accademico; c) designa i rappresentanti degli studenti nell'ente per il diritto allo studio; d) designa i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario; e) adotta, in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno; f) esprime parere obbligatorio su: 1) per le parti di competenza, il Regolamento generale di Ateneo e il codice deontologico; 2) il Regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti, il Regolamento didattico di Ateneo e i Regolamenti delle strutture didattiche; 3) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; 4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio; 5) gli interventi atti ad assicurare un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica, in particolare sul numero di iscritti a ciascun corso. 3. Propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero; formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite. 4. Esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio. 5. Elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; in particolare e' chiamato a formularle sulle materie di cui alla lettera f) del comma 2; svolte ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Art. 17 - Composizione del Consiglio degli Studenti 1. Il Consiglio degli Studenti e' composto da non piu' di trenta membri, eletti tra gli iscritti all'Universita' secondo le modalita' contenute nel Regolamento generale di Ateneo, che devono rappresentare i diversi Corsi di Diploma e di Laurea dell'Ateneo. 2. Il Consiglio degli Studenti rinnova ogni due anni il 50% dei suoi componenti, secondo l'anzianita' di elezione. 3. Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica un biennio accademico. 4. Il funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. SEZIONE VI - ORGANI DI GARANZIA Art. 18 - Difensore degli Studenti 1. E' istituito il Difensore degli Studenti dell'Ateneo. 2. Il Difensore e' nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio degli Studenti, sentito il Senato Accademico, tra personalita' di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per un sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti. 3. Il Difensore degli Studenti e' a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti di discenti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad indentificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 19 - Comitato per le pari opportunita' 1. Il Comitato per le pari opportunita' promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. 2. La composizione del Comitato e' stabilita dal Regolamento generale di Ateneo. CAPO II - ORGANI DI GESTIONE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE Art. 20 - Caratteri dell'Amministrazione centrale 1. L'Amministrazione centrale e' la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo complesso, ed e' articolata in uffici, che possono essere riuniti in servizi e divisioni. Art. 21 - Direttore Amministrativo 1. L'incarico di Direttore Amministrativo e' attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un dirigente dotato di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, dell'Universita' stessa o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. 2. In mancanza di candidati individuabili ai sensi del comma 1, l'incaricato puo' essere attribuito a persona che abbia svolto attivita' in organismi od enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzione dirigenziale. L'incarico, in tal caso, e' conferito con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. 3. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo e' disposta, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato. 4. Il Direttore Amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento e' responsabile, ed esercita una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo. Il Direttore amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate. 5. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo: a) sottopone proposte agli organi di governo dell'Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale; b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo; c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo. 6. Il Direttore Amministrativo, inoltre: a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti; b) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto; c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; d) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile; e) stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni nei limiti necessari alla gestione. 7. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonche' adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Universita' e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione. 8. Il Direttore Amministrativo designa fra i dirigenti o tra i vice dirigenti dell'Ateneo, un Vice-direttore Amministrativo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Art. 22 - Funzioni dirigenziali 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nell'Universita' Ca' Foscari avviene per concorso per titoli ed esami. 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, puo' assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a personale dell'Universita' in possesso di adeguata qualifica funzionale. 3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture e dagli uffici cui sono preposti per l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Universita'; garantiscono la continuita', la tempestivita' e la legittimita' dell'azione amministrativa. 4. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonche' le modalita' di verifica della responsabilita' dirigenziale. 5. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Amministrativo o del Rettore per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. SEZIONE II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 23 - Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti 1. E' costituito un Collegio dei Revisori dei conti nominato dal Senato Accademico e composto da: a) un magistrato della Corte dei Conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza; b) due tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, che non abbiano rapporti di lavoro con l'Universita' di Venezia, di cui uno effettivo e uno supplente; c) due dirigenti o funzionari del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui uno effettivo e uno supplente. 2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta. 3. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI Art. 24 - Natura e funzioni del Dipartimento 1. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodo di ricerca, ferma restando la liberata' di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. 2. I Dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attivita' didattiche dei corsi di Diploma, di Laurea, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono direttamente responsabili dell'organizzazione delle attivita' didattiche relative ai corsi di Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari. 3. I Dipartimenti: a) sottopongono al Senato Accademico e alle Facolta', le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca. Le Facolta' coordinano le richieste dei Dipartimenti con le esigenze didattiche espresse dai Consigli di Corso di laurea, ove esistano; b) propongono alle Facolta' i candidati alla copertura di posti di professore di ruolo nei settori disciplinari di competenza. 4. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Hanno altresi' autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione. 6. Al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori dei relativi settori di ricerca coerentemente ai criteri stabiliti nel proprio Regolamento, nonche' il personale tecnico e amministrativo assegnato per il suo funzionamento. 7. Al singolo professore e ricercatore e' garantita la liberta' di optare tra piu' Dipartimenti. 8. I Dipartimenti attivati nell'Universita' sono elencati nell'allegata tabella A. Art. 25 - Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio; b) il Direttore. 2. Il Regolamento di Dipartimento puo' prevedere la costituzione di una Giunta. Art. 26 - Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare: a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; b) detta i criteri per l'utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; c) approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; d) approva, in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento; e) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore; f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Universita'; g) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attivita' didattiche organizzate dal Dipartimento. 2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento: a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) il Segretario Amministrativo, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione; c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento, determinati in numero e secondo modalita' stabiliti dal Regolamento di Dipartimento. 3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento. Art. 27 - Giunta di Dipartimento 1. La Giunta, ove costituita, coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue attribuzioni. 2. Il Consiglio puo' delegare alla Giunta specifiche funzioni, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento. 3. La Giunta e' presieduta dal Direttore ed e' composta secondo le modalita' definite dal Regolamento di Dipartimento. Della Giunta fa parte il Segretario Amministrativo con funzioni di verbalizzazione. Art. 28 - Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento. 2. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di Dipartimento. 3. Nel caso di accertata indisponibilita' dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore puo' essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al Dipartimento. 4. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 5. Il Direttore designa tra i professori di ruolo del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore e' nominato con decreto del Rettore. 6. Il Direttore esercita il potere di avocazione sugli atti del Segretario Amministrativo solo per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento, che viene tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento. Art. 29 - Segretario Amministrativo di Dipartimento 1. Il Segretario Amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e, inoltre: a) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura; b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale; c) coordina le attivita' amministrativo-contabili assumendo la responsabilita' dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile. Art. 30 - Modalita' di costituzione dei Dipartimenti 1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono di competenza del Senato Accademico, che delibera a maggioranza assoluta. 2. La costituzione e' approvata nel rispetto dei principi generali della dimensione ampia e della omogeneita' per fini e per metodo. 3. I Dipartimenti si possono articolare in sezioni. 4. Le modalita' e le condizioni di costituzione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere: a) il numero minimo dei docenti afferenti al Dipartimento, che in nessun caso e' inferiore a venti dei quali almeno quattro professori di ruolo di I fascia; b) le misure utili a garantire l'esistenza e lo sviluppo delle sezioni di Dipartimento; c) forme di incentivazione per i Dipartimenti di maggiore ampiezza numerica; d) le modalita' per la motivata disattivazione dei Dipartimenti e delle sezioni di Dipartimento nel caso in cui vengano a mancare i requisiti minimi richiesti. 5. Il Senato Accademico, con la maggioranza di due terzi dei componenti, puo' approvare, anche in deroga al requisito minimo di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, la costituzione di Dipartimenti concernenti aree scientifico-disciplinari di particolare interesse per l'Ateneo. A detti Dipartimenti possono non essere garantite risorse in via esclusiva. Art. 31 - Centri Interdipartimentali di ricerca 1. Centri Interdipartimentali possono essere costituiti tra piu' Dipartimenti per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale. 2. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, e' approvata dal Senato Accademico sulla base della disponibilita' delle relative risorse accertate dal Consiglio di Amministrazione. 3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo. CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE FACOLTA' SEZIONE 1 - NORME GENERALI Art. 32 - Ruolo della Facolta' 1. La Facolta' assicura l'apporto qualificato di risorse umane alle attivita' da essa coordinate. 2. La Facolta' puo' articolarsi in corsi di Diploma e di Laurea e in Scuole di Specializzazione. Le modalita' di costituzione e di disattivazione sono previste dal Regolamento di Facolta'. 3. La Facolta' comprendente piu' corsi di Laurea puo' istituire i rispettivi Consigli; 4. Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle individuate nell'allegata tabella B. Art. 33 - Organi della Facolta' 1. Sono organi della Facolta': a) il Consiglio di Facolta'; b) il Preside; c) la Giunta di Facolta', ove costituita; d) le Commissioni per la didattica, ove non siano costituiti i Corsi di Laurea. Art. 34 - Funzioni del Consiglio di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' e' organo di programmazione e coordinamento. In particolare, esercita le seguenti funzioni: a) delibera, in conformita' ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Facolta', a maggioranza assoluta dei suoi componenti; b) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Universita'; c) coordina le richieste di posti di ruolo docente formulate dai Consigli di Dipartimento e dai Consigli di corso di Laurea, ove costituiti; d) delibera la destinazione dei posti di ruolo docente, assegnati dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di corso di Diploma e di Laurea e i Consigli dei Dipartimenti interessati; e) delibera la chiamata dei docenti di ruolo, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati; ove la proposta non sia accolta la rinvia ai Consigli dei Dipartimenti per il riesame, una sola volta; f) approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti, sentiti rispettivamente i Consigli di Corso di Laurea o di Diploma e i Consigli di Dipartimento interessati; g) coordina annualmente le attivita' didattiche programmate dai Consigli di Corso di Diploma e di Laurea e dalle Scuole di Specializzazione; h) organizza attivita' culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, sentito il Consiglio degli Studenti. i) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sentiti i Consigli di corso di Diploma, di Laurea e di Dipartimento. 2. Il Consiglio di Facolta' puo' istituire una Giunta alla quale delegare poteri decisionali e funzioni istruttorie. La Giunta e' costituita nei modi previsti dal Regolamento di Facolta' ed e' revocabile con le stesse procedure. Art. 35 - Composizione del Consiglio di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta'; b) dai ricercatori confermati della Facolta'; c) da una rappresentanza degli studenti della Facolta', eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonche' quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio di Facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Art. 36 - Preside di Facolta' 1. Il Preside rappresenta la Facolta' ed esercita poteri di vigilanza sulle attivita' didattiche della Facolta'. 2. Convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni. 3. Il Preside e' eletto, dai componenti del Consiglio di Facolta', tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. 4. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 5. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Direttore di Dipartimento e Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi, di Presidente di Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea, di Direttore di Scuola di Specializzazione. 6. Il Preside puo' designare tra i professori di prima fascia un Vicepreside, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 7. Il Preside e il Vicepreside sono nominati con decreto del Rettore. SEZIONE II - CORSI DI DIPLOMA E DI LAUREA Art. 37 - Ruolo dei Corsi di Diploma e di Laurea 1. I corsi di Diploma e di Laurea programmano e coordinano l'attivita' didattica finalizzata al conseguimento di specifici Diplomi o Lauree. Art. 38 - Organi del Corso di Diploma e di Laurea 1. Sono organi del Corso di Diploma o di Laurea: a) il Consiglio di Corso; b) il Presidente; c) il Comitato per la Didattica; d) la Giunta, ove costituita. Art. 39 - Funzioni del Consiglio di Corso di Diploma e di Laurea 1. Il Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea definisce il progetto didattico volto a fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali. 2. Al Consiglio spetta: a) disporre con Regolamento, in conformita' ai Regolamenti di Ateneo, quanto occorra per la organizzazione e per il proficuo svolgimento delle attivita' didattiche del corso, sentito il Comitato per la Didattica; b) programmare e coordinare le attivita' didattiche del corso; c) approvare i piani di studio degli studenti; d) deliberare motivatamente sulle proposte e le osservazioni del Comitato per la Didattica; e) formulare proposte e pareri sulle norme del Regolamento didattico di Ateneo che riguardano il corso e sui piani di sviluppo; f) assicurare la copertura degli insegnamenti necessari anche indicando gli insegnamenti da coprire per supplenza, affidamento o contratto; g) stabilire le modalita' delle eventuali prove di ammissione degli studenti al corso; h) riconoscere i curricula didattici svolti presso Universita' italiane e straniere anche nell'ambito dei programmi di mobilita' studentesca; i) esprimere al Senato Accademico parere sulle equipollenze dei titoli conseguiti presso Universita' straniere. 3. Il Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea propone, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, contratti di diritto privato a termine con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica e professionale per l'attivazione di corsi ufficiali od integrativi di quelli ufficiali. All'attivazione di tali corsi si provvede con fondi del bilancio universitario, anche provenienti da terzi. Le modalita' di utilizzo e i criteri di selezione dei docenti estremi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. Le competenze dei Consigli di Corso di Diploma o di Laurea, ove non istituiti, sono assunte da Commissioni per la didattica. Art. 40 - Composizione del Consiglio di Corso di Diploma e di Laurea 1. Il Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea e' composto: a) dai professori di ruolo del corso; b) dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso; c) dai professori a contratto; d) dai ricercatori del corso; e) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso; f) da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo. Alle adunanze del Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea partecipa il responsabile delle segreterie studenti o suo delegato. 2. Le deliberazioni sulle supplenze e gli affidamenti vengono adottate dai componenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. 3. Il numero e le modalita' di elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1 sono stabiliti dal Regolamento di Facolta'. 4. Il Presidente del Consiglio viene eletto dai componenti del Consiglio stesso, tra i professori di ruolo di I fascia del corso in regime di tempo pieno; presiede il Consiglio e coordina l'attivita' del corso. 5. Nel caso di accertata indisponibilita' dei professori di prima fascia, alla carica di Presidente puo' essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno del corso. 6. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Art. 41 - Funzioni del Comitato per la Didattica 1. Il Comitato per la Didattica: a) predispone gli strumenti per la valutazione da parte delle Facolta' e dei Corsi di Diploma e di Laurea della funzionalita' ed efficacia delle strutture didattiche, della qualita' dei servizi didattici, con particolare riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio e tra docenti e studenti, nonche' del funzionamento dei servizi di tutorato; b) redige, al termine di ogni anno accademico, una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici, da presentare al Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea, ove esistente, oppure al Consiglio di Facolta'. 2. Nell'ambito delle sue competenze, puo' avanzare proposte per la discussione nella prima riunione utile o ricevere deleghe dal rispettivo Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea. Art. 42 - Composizione del Comitato per la Didattica 1. Il Comitato per la Didattica, relativo a ogni Corso di Diploma o di Laurea, e' composto da un numero uguale di docenti e studenti del Corso di Diploma o di Laurea, secondo quando disposto dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Ove la Facolta' non abbia istituito i Consigli di Corso di Laurea, essa attiva uno o piu' Comitati per la Didattica. 3. Le modalita' di elezione della componente studentesca nel Comitato per la Didattica sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. SEZIONE III - CORSI DI DIPLOMA E DI LAUREA INTERFACOLTA' Art. 43 - Funzioni dei corsi di Diploma e di Laurea interfacolta' 1. Ove il corso di Diploma o di Laurea sia attivato mediante l'apporto di piu' Facolta' dell'Universita' Ca' Foscari o anche di Facolta' di altre Universita', le competenze sull'organizzazione della didattica proprie dei Consigli di Facolta' possono essere dagli stessi delegate al Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea che sara' composto dai docenti del corso. 2. L'apporto di Facolta' di altre Universita' sara' regolato da apposite convenzioni. SEZIONE IV - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 44 - Funzioni delle Scuole di Specializzazione 1. Le Scuole di Specializzazione curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita' didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati. 2. Le modalita' di istituzione delle Scuole di Specializzazione sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo. Art. 45 - Organi delle Scuole di Specializzazione 1. Sono organi delle Scuole di Specializzazione: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore. 2. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento ufficiale, dai professori a contratto, da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e da una rappresentanza degli studenti entrambe determinate in numero e secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Direttore presiede il Consiglio, sovrintende alle attivita' didattiche della Scuola e coordina i mezzi e il personale ad essa afferenti. 4. Il Direttore e' eletto dai componenti del Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno componenti il collegio; dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 5. Nel caso di accertata indisponibilita' dei professori di ruolo di prima fascia, alla carica di Direttore puo' essere eletto un professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno che faccia parte del Consiglio della Scuola. CAPO V - CENTRI DI EROGAZIONE DI SERVIZI Art. 46 - Funzioni dei Centri di erogazione di servizi 1. I Centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attivita' didattica e di ricerca, quali, in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti Centri possono essere costituiti anche con altre Universita' o enti pubblici e privati. 2. Ai Centri di erogazione servizi puo' essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalita' di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Le modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. CAPO VI - NORME COMUNI Art. 47 - Calendario Accademico 1. Il calendario accademico e' fissato con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico. TITOLO III - SERVIZI COMPLEMENTARI Art. 48 - Servizi didattici integrativi 1. L'Universita' puo' istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto: a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) corsi di master post-laurea per favorire una piu' qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche; c) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici; d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale; e) corsi di formazione permanente e ricorrente; f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti. Art. 49 - Altri servizi 1. L'Universita' promuove e favorisce servizi per lo sport e il tempo libero degli studenti e del personale anche stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e cooperative studentesche. TITOLO IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO Art. 50 Criteri generali 1. L'Universita' puo' partecipare alla costituzione di Centri Interuniversitari tramite convenzione. 2. Le risorse per la partecipazione ai Centri Interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione. 3. L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed esterne. A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che possono prevedere l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. 4. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attivita' istituzionali universitarie, e' possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie nazionali, internazionali ed estere. 5. Le modalita' di partecipazione alle forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. Art. 51 - Partecipazione dell'Universita' ad organismi privati 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La partecipazione e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 3. La partecipazione dell'Universita' e' comunque subordinata ai seguenti presupposti: a) disponibilita' di risorse finanziarie ed organizzative sufficienti; b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche; c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione. 4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario. 5. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, e' autorizzata dal Senato Accademico. 6. Il Direttore Amministrativo tiene un elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti da questa designati, e ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse. 7. La rappresentanza dell'Universita' in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico-scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo puo' essere data a professori dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno didattico. Art. 52 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguire di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle norme di legge. 2. In particolare, il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Universita', salvo riconoscimento all'autore del diritto morale di inventore. 3. All'autore e' in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione. 4. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Universita' puo' stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso. TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA CAPO I - TIPI E CONTENUTI DEI REGOLAMENTI Art. 53 - Tipi di Regolamento 1. Sono Regolamenti di Ateneo: a) il Regolamento generale di Ateneo; b) il Regolamento didattico di Ateneo; c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) il Regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti; e) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; f) il Regolamento del personale tecnico e amministrativo; g) ogni altro Regolamento che disciplini materie di interesse dell'Universita'. 2. Sono Regolamenti di singole strutture: i Regolamenti delle Facolta', dei Dipartimenti, delle Scuole di Specializzazione. 3. Ogni organo collegiale puo' emanare il proprio Regolamento di organizzazione dei lavori. Art. 54 - Contenuto dei Regolamenti di Ateneo e loro formazione 1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione dell'Universita' nel suo complesso e le modalita' di elezione dalle rappresentanze negli organi di governo; e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. Il Regolamento didattico di Ateneo conforma gli ordinamenti didattici nazionali alle esigenze specifiche della realta' servita e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge; e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta. 3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina altresi' le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento e' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. 4. Il Regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti e' deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta, previo parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. 5. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalita' di espletamento del procedimento amministrativo e le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie. 6. Il Regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare le procedure di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del Direttore Amministrativo. Detta i criteri sulla base dei quali l'Universita' provvede alla istituzione di corsi di formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Art. 55 - Contenuto dei Regolamenti di singole strutture 1. I Regolamenti di singole strutture disciplinano, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle strutture. 2. In particolare, i Regolamenti delle strutture didattiche disciplinano: a) l'articolazione dei corsi di Diploma Universitario, di Laurea, di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca; b) i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori; c) i moduli didattici e la tipologia delle forme didattiche ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; d) le forme per il tutorato; e) le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; f) le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; g) i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore; h) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di Diplomi e la propedeuticita' degli insegnamenti stessi; i) le attivita di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l) l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo. Art. 56 - Formazione dei Regolamenti 1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare. 2. I Regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta e trasmessi al Senato Accademico per l'approvazione. 3. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Universita'. Art. 57 - Pareri - Scadenza termini 1. I pareri sui Regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro sessanta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva. 2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine non inferiore ai trenta giorni indicati nella richiesta, sono fatte salve le richieste urgenti motivate dalla legge. Art. 58 - Raccolta dei Regolamenti e dello Statuto 1. L'Universita' provvede a pubblicare lo Statuto e i Regolamenti. CAPO II - ALTRI ATTI Art. 59 - Modifiche dello Statuto 1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore e a ogni membro del Senato Accademico. Spetta, altresi', al Consiglio di Amministrazione e ai Consigli delle strutture con maggioranza assoluta. 2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. 3. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 60 - Codice deontologico 1. Il Codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo concerne l'espletamento dei rispettivi compiti. E' deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 61 - Segretario degli organi collegiali 1. Il Segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e puo' essere coadiuvato da personale tecnico-amministrativo di livello adeguato da lui stesso indicato. Art. 62 - Interpretazioni 1. Nello Statuto: a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo; b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori; c) con la parola "ricercatori" si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento; d) per studenti si intendono gli iscritti ai Corsi di Diploma, di Laurea, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca nell'Universita' di Venezia; e) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo" si intende tutto il personale non docente dell'Universita', di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale. f) con l'espressione "personale" si intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo; g) con l'espressione "e' immediatamente rieleggibile per una sola volta" usata per le cariche elettive triennali si intende che la durata della carica non puo' superare i sei anni su nove anni. Art. 63 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali 1. I professori, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo facenti parte degli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni accademici. 2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo Statuto sono rinnovate ogni due anni accademici. 3. Il Consiglio degli Studenti viene rinnovato ogni due anni accademici per il 50% dei suoi componenti, secondo l'anzianita' di elezione o secondo l'anzianita' di iscrizione in occasione del primo rinnovo. 4. I componenti degli organi elettivi di Ateneo possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta. 5. La mancata designazione di uno o piu' componenti non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del proprio mandato, fino alla loro sostituzione. 7. I rappresentanti del personale eletti nel Senato Accademico devono dimettersi dalle cariche esecutive sindacali e di organizzazione di categoria eventualmente ricoperte. Art. 64 - Costituzione degli organi statutari 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto si procede agli adempimenti per la costituzione del Senato Accademico, del Comitato dei Referenti Sociali e del Consiglio degli Studenti. Alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Comitato per le pari opportunita' si provvede entro trenta giorni dall'insediamento del Senato Accademico, del Comitato dei Referenti Sociali e del Consiglio degli Studenti. 2. Fino all'insediamento degli organi nella loro nuova composizione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni per l'ordinaria amministrazione. 3. Il Rettore e i titolari di cariche elettive diversi da quelli dei commi precedenti in carica all'entrata in vigore del presente Statuto continueranno ad esercitare il mandato sino alla scadenza naturale. Art. 65 - Disattivazione di strutture 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto gli Istituti i Seminari e i Laboratori sono disattivati. I loro componenti confluiscono in Dipartimento gia' istituti o di nuova istituzione. 2. Entro lo stesso periodo il Senato Accademico verifica la conformita' dei Dipartimenti esistenti ai requisiti di cui all'art. 30, indicando un termine congruo, comunque non superiore a dodici mesi, per l'eventuale adeguamento. Art. 66 - Entrata in vigore dello Statuto 1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della Legge 9.5.1989, n. 168, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita', il Rettore provvede ad emanare con apposito Decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. TABELLA A Dipartimenti dell'Universita' degli Studi Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Antichita' e tradizione classica - Dipartimento di Chimica - Dipartimento di Chimica fisica - Dipartimento di Economia e direzione aziendale - Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze - Dipartimento di Francesistica - Dipartimento di Iberistica - Dipartimento di Italianistica e filologia romanza - Dipartimento di Letterature e civilta' anglo-germaniche - Dipartimento di Matematica applicata ed informatica - Dipartimento di Scienze ambientali - Dipartimento di Scienze economiche - Dipartimento di Scienze giuridiche - Dipartimento di Scienze storico archeologiche ed orientalistiche - Dipartimento di Statistica - Dipartimento di Storia e critica delle arti - Dipartimento di Studi eurasiatici - Dipartimento di Studi indologici ed estremo orientali - Dipartimento di Studi storici TABELLA B Facolta' dell'Universita' degli Studi Ca' Foscari di Venezia - Facolta' di Economia - Facolta' di Lettere e filosofia - Facolta' di Lingue e letterature straniere - Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali TABELLA C Corsi di Laurea e Corsi di Diploma Universitario dell'Universita' degli Studi Ca' Foscari di Venezia - Facolta' di Economia - Corso di Laurea in Economia e commercio - Corso di Laurea in Economia aziendale - Corso di Diploma Universitario in Commercio estero - Corso di Diploma Universitario in Economia e gestione dei servizi turistici - Corso di Diploma Universitario in Statistica e informatica per la gestione delle imprese - Facolta' di Lettere e filosofia - Corso di Laurea in Conservazione dei beni culturali - Corso di Laurea in Filosofia - Corso di Laurea in Lettere - Corso di Laurea in Storia - Corso di Diploma Universitario in Servizio sociale - Corso di Diploma Universitario in Tecniche artistiche e dello spettacolo - Facolta' di Lingue e letterature straniere - Corso di Laurea in Lingue e letterature orientali - Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere - Corso di Diploma Universitario per Traduttori e interpreti - Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di Laurea in Chimica industriale - Corso di Laurea in Scienze ambientali - Corso di Laurea in Scienze dell'informazione