(all. 1 - art. 1)
     STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI CA' FOSCARI DI VENEZIA
                  TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
              Art. 1 - Natura e ruolo dell'Universita'
   1.  L'Universita'  degli  Studi  Ca' Foscari di Venezia di seguito
denominata Universita', e' sede primaria di  ricerca  scientifica  ed
istruzione  superiore. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di
diritto pubblico e privato.
   2. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati  dalla  legge,
gode  di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
                   Art. 2 - Scopi dell'Universita'
   1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di  studio,
l'Universita'  garantisce la libera attivita' di ricerca dei docenti,
che promuove fornendo i necessari strumenti  materiali  ed  attivando
gli opportuni incentivi.
   2. Concorre, attraverso la pubblicita' dei risultati scientifici e
il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e scientifico
della comunita' nazionale e internazionale.
   3.  Persegue  la qualita' piu' elevata dell'istruzione, garantisce
la liberta' di insegnamento, il diritto degli studenti  a  un  sapere
critico  e  a  una  formazione adeguata al loro inserimento sociale e
professionale e il diritto della  societa'  ad  acquisire  competenze
professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo.
   4.  Promuove  l'accesso  ai piu' alti gradi dello studio e il loro
completamento ai  capaci  e  meritevoli  anche  se  privi  di  mezzi,
contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di
opportunita'.   Cura   l'orientamento  per  l'iscrizione  agli  studi
universitari, organizza le attivita' di tutorato e l'inserimento  dei
diplomati  e  dei  laureati  nel mondo del lavoro; promuove attivita'
culturali, sportive e ricreative e sostiene  le  attivita'  formative
autogestite dagli studenti.
   5.  Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme
di collaborazione atte a favorire  la  conoscenza  e  l'arricchimento
reciproco  fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di
docenti e discenti, in obbedienza alla tradizione storica di  Venezia
quale tramite fra civilta'.
   6.  Favorisce  i  rapporti con le istituzioni pubbliche e private,
con le imprese e le altre forze produttive, in  quanto  strumenti  di
diffusione,  valorizzazione  e  verifica  dei risultati della ricerca
scientifica.
   7. Promuove la residenzialita' di docenti e studenti,  in  armonia
con la peculiarita' del contesto urbano veneziano.
       Art. 3 - Principi relativi all'azione dell'Universita'
   1. L'Universita' adegua la propria offerta didattica all'evolversi
delle   realta'  servite  e  all'evoluzione  del  proprio  patrimonio
culturale e scientifico anche adoperandosi per accrescere le  risorse
disponibili.
   2.   L'Universita'   attiva   tutti   i   livelli   di  formazione
universitaria  previsti  dallo  Statuto,  assicurando   la   corretta
utilizzazione   delle  strutture  e  il  loro  sviluppo  programmato.
L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal  Regolamento  didattico
di Ateneo.
   Il   Regolamento   didattico  di  Ateneo  adatta  gli  ordinamenti
didattici nazionali alle esigenze specifiche della realta' servita  e
all'evoluzione   del  proprio  patrimonio  culturale  e  scientifico,
definendo  curricula  comunque  coerenti  e  adeguati   ai   principi
stabiliti dalla legge.
   3.  Le attivita' didattiche, comprese le attivita' tutoriali, sono
organizzate  in  funzione  del  soddisfacimento  delle  esigenze   di
apprendimento e di formazione dello studente.
   4.  L'Universita'  favorisce  la  partecipazione  di  tutte le sue
componenti attraverso i propri organi  consultivi  e  di  proposta  e
riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti.
   5.   L'Universita'   riconosce  le  rappresentanze  sindacali  dei
dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme
stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
   Cura   l'aggiornamento   del   proprio   personale    tecnico    e
amministrativo.
   Promuove  l'organizzazione  di  attivita'  culturali,  sportive  e
ricreative autogestite dal personale.
   Favorisce  inoltre  l'organizzazione  di  forme  associative   che
agevolino  l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti,
personale tecnico e amministrativo e studenti.
   6. L'Universita' assicura la trasparenza degli atti e  il  diritto
di accesso ai documenti amministrativi.
   7.   Nel   rispetto   della   liberta'   di  ricerca  dei  docenti
l'Universita'  stabilisce  i  criteri  generali  per  assicurare   un
utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca.
                       Art. 4 - Corsi e titoli
   1. L'Universita' conferisce i seguenti titoli:
   a) Diploma Universitario;
   b) Diploma di Laurea;
   c) Diploma di specializzazione;
   d) Dottorato di Ricerca.
   2.  L'Universita' rilascia, inoltre, attestati relativi a corsi di
perfezionamento, master e a ogni altra attivita' di  aggiornamento  e
formazione alle quali essa partecipi.
   3. I corsi di Diploma, di Laurea e di Specializzazione sono quelli
indicati nell'allegata tabella C.
              Art. 5 - Organizzazione dell'Universita'
   1.  L'organizzazione  dell'Universita' si ispira ai principi della
sussidiarieta' e del decentramento, e  riflette  la  distinzione  fra
attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
   2. All'attivita' di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti
organi di governo:
   a) il Senato Accademico;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Rettore, anche con compiti di gestione.
   3.  All'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sulla gestione
contabile e finanziaria e' preposto  il  Collegio  dei  Revisori  dei
conti.
   4. Gli organi di governo dell'Universita' sono assistiti da organi
consultivi e di proposta.
   Questi sono:
   a) il Comitato dei Referenti Sociali;
   b) il Consiglio degli Studenti.
   5.  Sull'operato  degli  organi  di  governo  e delle strutture di
gestione vigilano il Difensore degli Studenti e il  Comitato  per  le
pari opportunita', per le materie di competenza.
   6.  L'attivita' di gestione e' svolta dal Direttore Amministrativo
e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli
altri responsabili delle strutture dell'Universita'.
   7. Sono strutture dell'Universita':
   a) l'Amministrazione centrale;
   b) i Dipartimenti, i Centri  interdipartimentali  e  i  Centri  di
erogazione di servizi;
   c)  le  facolta', che possono articolarsi in corsi di Diploma e di
Laurea e in Scuole di Specializzazione.
   8.  L'Universita'  agisce  anche  in  collaborazione   con   altre
Universita'   e  attraverso  la  promozione  o  l'adesione  a  Centri
interuniversitari.
   9. Le strutture amministrative dell'Universita'  sono  organizzate
in  modo da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza
al   pubblico   interesse   dell'azione    amministrativa,    nonche'
l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
   10.  L'Universita' persegue i propri fini didattici, scientifici e
organizzativi  anche  attraverso  convenzioni  e  forme  associative,
consorzi  e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani
e stranieri per attivita' in Italia e all'estero. In ogni caso devono
essere  rispettati  il  principio  della  pubblicita'  dei  risultati
scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico
e dai fini propri dell'Universita'.
   11.   L'Universita'   cura   che   i   diritti  di  titolarita'  o
contitolarita' della proprieta' intellettuale  e  industriale  e  dei
diritti  connessi  si  concilino con quel principio della pubblicita'
dei risultati della ricerca scientifica  che  risponde  al  carattere
pubblico e ai fini propri dell'Universita' medesima.
             TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'
      CAPO I - ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI
                              CONTROLLO
                    SEZIONE I - SENATO ACCADEMICO
               Art. 6 - Funzioni del Senato Accademico
   1.  Il Senato Accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e'
altresi' organo di indirizzo, di programmazione, di  coordinamento  e
di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
   2. In particolare il Senato Accademico:
   a)  elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo,
stabilendo conseguentemente le  priorita'  nella  destinazione  delle
risorse e quindi nella formazione del bilancio;
   b)   delibera  la  destinazione  dei  posti  di  professore  e  di
ricercatore e  ogni  altra  modifica  degli  organici  del  personale
docente  sulla  base  delle  disponibilita' finanziarie accertate dal
Consiglio di Amministrazione;
   c)  definisce  priorita'  e  criteri  in  ordine  alla  formazione
dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;
   d)  delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione
delle strutture didattiche e scientifiche e ne approva i Regolamenti;
   e)  delibera,  sentito  il  Consiglio   di   Amministrazione,   la
costituzione di Centri interuniversitari di ricerca;
   f)  delibera  i Regolamenti di Ateneo: generale, didattico e delle
attivita' formative autogestite dagli studenti;
   g) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita';
   h)  delibera  i  criteri  di ripartizione dei finanziamenti per la
ricerca e la didattica;
   i) approva  le  convenzioni-tipo  ed  i  contratti-tipo  attinenti
all'organizzazione  ed  al  funzionamento  della  didattica  e  della
ricerca;
   l) assume ogni iniziativa utile a definire i programmi didattici e
di ricerca dell'Ateneo e a verificarne l'attuazione, anche sulla base
delle analisi di produttivita'  della  ricerca  scientifica  e  della
didattica condotte dal Nucleo di Valutazione interna;
   m)  puo'  rinviare, per il riesame, le delibere delle strutture al
fine di assicurare il coordinamento delle attivita';
   n) assicura un equilibrato  rapporto  fra  risorse  disponibili  e
domanda   didattica;  puo'  stabilire  annualmente  il  numero  degli
iscritti a ciascun corso, sentiti la Facolta' o il Consiglio di corso
interessato o su loro proposta, in base alle strutture disponibili  e
tenuto conto delle esigenze del mondo del lavoro;
   o)  delibera  il codice deontologico dei docenti, degli studenti e
del personale tecnico e amministrativo;
   p) esprime al Rettore pareri circa le misure da adottare  in  caso
di violazioni dei doveri da parte dei docenti dell'Ateneo;
   q)   designa   quattro   esperti   componenti   il   Consiglio  di
Amministrazione;
   r) da' il parere sulla nomina del Difensore degli Studenti;
   s) stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di  servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a posti di
ruolo e della relativa nomina;
   t) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
   u)   delibera,  su  proposta  del  Consiglio  di  Amministrazione,
l'ammontare  dell'indennita'  di   carica   spettante   al   Rettore,
l'indennita'  di funzione spettante al Direttore Amministrativo e gli
emolumenti  spettanti  agli   esperti   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione;
   v) delibera le modifiche allo Statuto dell'Universita'.
             Art. 7 - Composizione del Senato Accademico
   1. Fanno parte del Senato Accademico:
   a) il Rettore;
   b) i Presidi di Facolta';
   c)  un  numero di docenti, doppio rispetto a quello dei Presidi di
Facolta', eletti dai docenti dell'Ateneo, con voto limitato a due;
   d) due  rappresentanti  del  personale  tecnico  e  amministrativo
eletti  secondo  le  modalita'  dettate  dal  Regolamento generale di
Ateneo;
   e) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli
Studenti.
   2. Le rappresentanze di cui  alla  lettera  d)  del  1  comma  del
presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:
   1)  elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo
dell'Ateneo;
   2) modifiche dello Statuto;
   3) deliberazioni su Regolamenti di Ateneo;
   4) definizioni delle priorita' e criteri in ordine alla formazione
dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;
   5)  deliberazione  sul  codice  deontologico  dei  docenti,  degli
studenti e del personale tecnico e amministrativo;
   6) designazione dei quattro esperti  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione.
   3.  Le  rappresentanze  di  cui  alla  lettera  e) del 1 comma del
presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:
   1) modifiche dello Statuto;
   2) deliberazioni su Regolamenti di Ateneo;
   3)  deliberazione  sul  codice  deontologico  dei  docenti,  degli
studenti e del personale tecnico e amministrativo.
   4. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore
e il Direttore Amministrativo.
   5.   Per   l'approvazione   dei   piani  pluriennali  di  sviluppo
dell'Ateneo di cui alla lettera a) del 2 comma dell'articolo 6 e  per
l'espressione  del  parere  sul  bilancio  di  previsione,  il Senato
Accademico sente i Direttori  di  Dipartimento  e  i  Presidenti  dei
Consigli di Corso di Laurea e di Diploma.
   6.  Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore. Le funzioni di
segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo.
   7. Il Senato Accademico e' convocato dal  Rettore  ogni  qualvolta
questi  lo  ritenga  opportuno  o quando ne faccia motivata richiesta
almeno  un  terzo  dei  membri.  Il  Senato  Accademico  e'  comunque
convocato almeno ogni tre mesi.
   8. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici.
                        SEZIONE II - RETTORE
                    Art. 8 - Funzioni del Rettore
   1.  Il  Rettore  rappresenta  l'Universita'.  E' organo di governo
dell'Ateneo, assicura  l'unitarieta'  degli  indirizzi  espressi  dal
Senato  Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e
coordina l'attuazione.
   2. In particolare il Rettore:
   a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;
   b) convoca e  presiede  il  Senato  Accademico,  il  Consiglio  di
Amministrazione  e  il  Comitato  dei  Referenti  Sociali  e assicura
l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
   d) presenta, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il
bilancio di previsione, sulla base dei criteri  e  delle  indicazioni
espressi dal Senato Accademico, e il conto consuntivo;
   e) ripartisce le risorse finanziarie per la ricerca e la didattica
sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;
   f) attribuisce i posti di personale tecnico e amministrativo sulla
base   dell'organico   e  delle  risorse  finanziarie  destinate  dal
Consiglio di Amministrazione;
   g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e  il
diritto degli studenti ad una formazione adeguata;
   h)  esercita  l'azione  disciplinare  nei  confronti del personale
docente;
   i) stipula i contratti, le convenzioni e gli  accordi  in  materia
didattica,   scientifica   e  culturale  e  ogni  altro  contratto  o
convenzione non di competenza del Direttore Amministrativo;
   l) emana lo Statuto e i Regolamenti;
   m) vigila sul buon andamento  della  ricerca  e  della  didattica,
cosi'   come  sull'imparzialita'  e  il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa; esercita il potere di  annullamento  per  ragioni  di
legittimita'  su  tutti  gli  atti  degli  organi  e  delle strutture
dell'Universita';
   n) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo
stato dell'Ateneo;
   o)   esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento  generale  universitario,  dallo   Statuto   e   dai
Regolamenti di Ateneo.
   3.   Puo'   avocare,  con  provvedimento  motivato,  gli  atti  di
competenza del Direttore Amministrativo e dei dirigenti.
   4. In caso di  necessita'  e  urgenza  il  Rettore  puo'  adottare
provvedimenti  di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione   sollecitandone    la    ratifica    nella    seduta
immediatamente successiva.
   5.  Il Rettore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una
riduzione o esenzione dell'impegno didattico,  dandone  comunicazione
al Preside della Facolta' di appartenenza.
                    Art. 9 - Elezione del Rettore
   1.  Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia
che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura  in  carica  tre
anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
   2.  L'elettorato  attivo spetta a tutti i professori straordinari,
ordinari,  associati,  di  ruolo  e  fuori  ruolo  e  ai  ricercatori
confermati,  ai  membri  del  Consiglio degli Studenti e al personale
tecnico e amministrativo in misura pari al 10% dei docenti  elettori,
secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
   3.  L'elezione  e' indetta dal Decano almeno quaranta giorni prima
della data stabilita per le votazioni  e  non  piu'  di  centoottanta
giorni  prima  della  scadenza  del  mandato.  In  caso di anticipata
cessazione dalla  carica,  la  convocazione  deve  aver  luogo  entro
quaranta  giorni dalla data della cessazione. In tal caso le funzioni
del  Rettore,  limitatamente  all'ordinaria   amministrazione,   sono
esercitate dal Prorettore.
   4.  Il Rettore, nelle prime tre votazioni, e' eletto a maggioranza
assoluta dei votanti. In caso  di  mancata  elezione  si  procede  al
ballottaggio  fra  i  due candidati che nella terza votazione abbiano
riportato il maggior numero di  voti.  In  caso  di  parita'  risulta
eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di
ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
   5. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita'  ed
e' nominato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica.
   6.  In  caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione e'
indetta  dal  professore  ordinario  che  lo  segue  in   ordine   di
anzianita', che provvede anche alla proclamazione.
   7. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel
caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il
Rettore  eletto  entra  in  carica  all'atto della proclamazione e vi
rimane per il triennio accademico successivo.
                       Art. 10 - Il Prorettore
   1. Il Rettore nomina tra i professori di  ruolo  di  prima  fascia
dell'Universita'  in  regime  di  tempo  pieno un Prorettore vicario.
Questi adotta, in caso  di  assenza  o  impedimento  del  Rettore,  i
provvedimenti di ordinaria amministrazione.
   2.  Il  Prorettore  esercita  inoltre  le  funzioni  che  gli sono
delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze
del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
   3. Il Rettore puo' nominare, tra i professori di  ruolo  di  prima
fascia dell'Universita', Prorettori delegati alla firma.
   4.  Il  Prorettore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per
una   riduzione   o   esenzione   dell'impegno   didattico,   dandone
comunicazione al Preside della Facolta' di appartenenza.
             SEZIONE III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
         Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
   1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione e' organo di indirizzo e di
controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria  e  patrimoniale
dell'Ateneo.
   2. Il Consiglio di Amministrazione delibera:
   a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto
consuntivo;
   b)   il   Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
   c) il Regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul  procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   d) i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi atti di attuazione
per  assicurare  alle    strutture gli spazi per lo svolgimento delle
loro attivita';
   e) i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi  a  carico
degli  studenti,  sentito  il  Senato Accademico e il Consiglio degli
Studenti;
   f) l'organo di Ateneo  del  personale  tecnico  e  amministrativo,
sulla  base  delle  priorita'  e  dei  criteri  stabiliti  dal Senato
Accademico;
   g) le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di
servizio;
   h) tutti gli atti che  rientrano  nelle  competenze  attribuitegli
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
   3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
   a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Amministrativo;
   b) designa il Nucleo di Valutazione interna;
   c) approva le convenzione e i contratti di sua competenza.
       Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
   1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
   a) il Rettore;
   b) il Prorettore, senza diritto di voto;
   c)  il  Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
   d) sei esperti, di cui quattro designati  dal  Senato  Accademico,
uno  dal  Comitato  dei  Referenti  Sociali e uno dal Consiglio degli
Studenti, nominati dal Rettore.
   2.  Gli  esperti  devono  essere  scelti,   secondo   criteri   di
professionalita'  e  competenza, fra persone che abbiano maturato una
esperienza complessiva di almeno un triennio  attraverso  l'esercizio
di attivita' di amministrazione, direzione o controllo preso societa'
ed  enti  del settore pubblico o privato ovvero funzioni dirigenziali
in amministrazioni pubbliche  o  private.  Essi  non  possono  essere
docenti o dipendenti o studenti dell'Universita' di Venezia.
   3.  Su  proposta  del  Rettore,  sentito  il Senato Accademico, il
Consiglio di Amministrazione puo' decidere di  allargare  la  propria
composizione  con  non piu' di due rappresentanti di enti e organismi
pubblici  e  privati,  con  cui  l'Universita'  abbia   rapporti   di
collaborazione  o  che  si  impegnino  a contribuire, per la durata e
nella misura indicata dal Consiglio  di  Amministrazione  stesso,  al
bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati.
   4.  Il  Consiglio  di  Amministrazione e' presieduto dal Rettore e
dura in carica tre anni accademici.
   5. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato in  via  ordinaria
dal  Rettore almeno una volta ogni due mesi. Puo' essere convocato in
qualsiasi momento dal Rettore, o quando ne  faccia  richiesta  almeno
tre componenti.
                   Art. 13 - Nucleo di Valutazione
   1.  Il  Nucleo di Valutazione interna ha il compito di verificare,
mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la  corretta
ed economica gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e
della   didattica,   nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'azione amministrativa.
   2.   Il   Nucleo   puo'   esprime   pareri   sulla   articolazione
dell'Universita' in centri di costo e di rendimento.
   3. Il Nucleo e' nominato dal Rettore su designazione del Consiglio
di  Amministrazione  e  puo'  essere composto anche da membri esterni
all'Ateneo. Esso risponde al Rettore;  e'  rinnovato  ogni  tre  anni
accademici  e  la  sua  composizione  e  il  suo  funzionamento  sono
disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
             SEZIONE IV - COMITATO DEI REFERENTI SOCIALI
        Art. 14 - Funzioni del Comitato dei Referenti Sociali
   1. Il Comitato dei Referenti Sociali e'  organo  consultivo  e  di
proposta  dell'Ateneo  per  quanto  riguarda  le linee strategiche di
sviluppo e di gestione dell'Universita'.
   Si riunisce almeno una volta all'anno.
   Designa un esperto  componente del Consiglio di Amministrazione.
      Art. 15 - Composizione del Comitato dei Referenti Sociali
   1. Il Comitato dei Referenti Sociali e' costituito da:
   - il Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
   - il Ministro  dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica o suo delegato;
   - il Presidente della Regione Veneto;
   - il Sindaco di Venezia;
   - il Presidente della Provincia di Venezia;
   - il Direttore Regionale delle Entrate per il Veneto;
   -  il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Venezia;
   - il Presidente del C.N.R. o suo delegato;
   - il Presidente del C.N.E.L. o suo delegato;
   - il Rettore, che lo presiede.
   Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore  e
il  Direttore  Amministrativo,  quest'ultimo  anche  con  funzioni di
segretario verbalizzante.
   2. Su proposta del Rettore il Senato Accademico puo' integrare  il
Comitato   dei   Referenti  Sociali  con  rappresentanti  degli  enti
promotori delle sedi  decentrate  e  con  rappresentanti  di  enti  e
organismi pubblici e privati, con cui l'Universita' abbia rapporti di
collaborazione  o  che  si  impegnino  a contribuire, per la durata e
nella  misura  indicata  dal  Senato  Accademico  stesso, al bilancio
dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati.
                SEZIONE V - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
           Art. 16 - Funzioni del Consiglio degli Studenti
   1.  Il  Consiglio  degli  Studenti   e'   organo   collegiale   di
rappresentanza  degli  Studenti; ha funzioni propositive ed e' organo
consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
   2. Il Consiglio degli Studenti:
   a) designa un esperto componente del Consiglio di  Amministrazione
e il Difensore degli Studenti;
   b)  designa  tra  i  suoi  componenti  i  due  rappresentanti  che
partecipano al Senato Accademico;
   c) designa  i  rappresentanti  degli  studenti  nell'ente  per  il
diritto allo studio;
   d)  designa  i  rappresentanti  degli studenti nel Comitato per lo
Sport Universitario;
   e) adotta, in conformita' ai regolamenti  di  Ateneo,  il  proprio
Regolamento interno;
   f) esprime parere obbligatorio su:
   1) per le parti di competenza, il Regolamento generale di Ateneo e
il codice deontologico;
   2)  il  Regolamento  delle  attivita'  formative autogestite dagli
studenti, il Regolamento didattico di Ateneo e  i  Regolamenti  delle
strutture didattiche;
   3)  la  determinazione  di  contributi  e  tasse  a  carico  degli
studenti;
   4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
   5) gli interventi atti ad assicurare un equilibrato  rapporto  fra
risorse disponibili e domanda didattica, in particolare sul numero di
iscritti a ciascun corso.
   3.  Propone i criteri generali da applicare per la programmazione,
l'organizzazione e la gestione delle attivita' formative  autogestite
dagli  studenti  nei  settori della cultura e degli scambi culturali,
dello sport, del tempo libero; formula proposte per  il  riparto  dei
fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite.
   4. Esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti
alle attivita' di servizio.
   5.  Elabora  proposte  su  tutte  le  materie  di  interesse degli
studenti; in particolare e' chiamato a formularle  sulle  materie  di
cui  alla  lettera f) del comma 2; svolte ogni altra funzione ad esso
assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e  dai
Regolamenti.
         Art. 17 - Composizione del Consiglio degli Studenti
   1.  Il  Consiglio degli Studenti e' composto da non piu' di trenta
membri, eletti tra gli iscritti all'Universita' secondo le  modalita'
contenute   nel   Regolamento   generale   di   Ateneo,   che  devono
rappresentare i diversi Corsi di Diploma e di Laurea dell'Ateneo.
   2. Il Consiglio degli Studenti rinnova ogni due anni  il  50%  dei
suoi componenti, secondo l'anzianita' di elezione.
   3.  Il  Consiglio  degli  Studenti  elegge  nel  proprio  seno  il
Presidente, che dura in carica un biennio accademico.
   4. Il funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti  dal
Regolamento generale di Ateneo.
                   SEZIONE VI - ORGANI DI GARANZIA
                 Art. 18 - Difensore degli Studenti
   1. E' istituito il Difensore degli Studenti dell'Ateneo.
   2.  Il  Difensore  e'  nominato  dal  Rettore, su designazione del
Consiglio  degli  Studenti,  sentito  il   Senato   Accademico,   tra
personalita' di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo
di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per un sola volta.
Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
   3.  Il  Difensore  degli  Studenti e' a disposizione di questi per
assisterli nell'esercizio dei loro diritti di discenti e per ricevere
eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha  diritto  di  compiere
accertamenti  e  riferisce  al  Rettore,  che  in  relazione  al caso
concreto adotta gli atti di competenza.
   Gli studenti  che  a  lui  si  rivolgono  hanno  diritto,  a  loro
richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento
idoneo  ad  indentificarli,  sono  esclusi  dal diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
             Art. 19 - Comitato per le pari opportunita'
   1. Il Comitato per le pari opportunita'  promuove  iniziative  per
l'attuazione  delle  pari  opportunita'  e  la  valorizzazione  della
differenza tra uomo e  donna  ai  sensi  della  vigente  legislazione
italiana  e  comunitaria,  vigila  sul  rispetto del principio di non
discriminazione  di  genere  e  assicura  sostegno  alle  vittime  di
violazioni e sopraffazioni.
   2.  La  composizione  del  Comitato  e'  stabilita dal Regolamento
generale di Ateneo.
       CAPO II - ORGANI DI GESTIONE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE
                SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
          Art. 20 - Caratteri dell'Amministrazione centrale
   1. L'Amministrazione centrale e' la  struttura  di  supporto  alla
realizzazione  dei  compiti  istituzionali  dell'Universita'  nel suo
complesso, ed e' articolata in uffici, che possono essere riuniti  in
servizi e divisioni.
                 Art. 21 - Direttore Amministrativo
   1.  L'incarico  di  Direttore  Amministrativo  e'  attribuito  dal
Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del  Rettore,  ad   un
dirigente  dotato  di  professionalita'  adeguata  alle  funzioni  da
svolgere, dell'Universita' stessa  o  di  altra  sede  universitaria,
ovvero   di   altra   amministrazione  pubblica,  previo  nulla  osta
dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico ha durata  triennale
ed e' rinnovabile.
   2.  In  mancanza  di candidati individuabili ai sensi del comma 1,
l'incaricato puo'  essere  attribuito  a  persona  che  abbia  svolto
attivita' in organismi od enti pubblici e privati o aziende pubbliche
e  private  con  esperienza  acquisita  per  almeno un quinquennio in
funzione dirigenziale. L'incarico, in  tal  caso,  e'  conferito  con
contratto  di  diritto  privato  di durata triennale, rinnovabile una
sola volta.
   3.  La  revoca  dell'incarico  di  Direttore   Amministrativo   e'
disposta,  con  atto  motivato, dal Consiglio di Amministrazione, per
gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa, previa
contestazione all'interessato.
   4.  Il  Direttore  Amministrativo  e'  a  capo  degli uffici e dei
servizi centrali di Ateneo  della  cui  efficienza  e  del  cui  buon
andamento  e'  responsabile,  ed  esercita  una generale attivita' di
direzione e controllo nei confronti di tutto il personale  tecnico  e
amministrativo.  Il  Direttore amministrativo presenta annualmente al
Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita'  svolta,  a
cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e
delle strutture anche decentrate.
   5.  Nel  rispetto  degli  esiti  della  contrattazione  collettiva
decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai  contratti
collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
   a)  sottopone proposte agli organi di governo dell'Ateneo inerenti
all'organizzazione dei servizi e del personale;
   b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico  degli
uffici   e   l'articolazione   dell'orario  contrattuale  di  lavoro,
conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
   c) provvede all'attribuzione dei trattamenti  economici  accessori
spettanti al personale tecnico e amministrativo.
   6. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
   a)  cura  l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone
la gestione ai dirigenti;
   b) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo  le  norme
del presente Statuto;
   c)  verifica  e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
   d) esercita il potere disciplinare  nei  confronti  del  personale
tecnico  e  amministrativo  appartenente a tutte le aree e qualifiche
funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture,
di norma su richiesta  del  responsabile  ed  anche  prescindendo  da
questa in caso di grave incuria del responsabile;
   e)   stipula   i   contratti  dell'Universita'  e  sottoscrive  le
convenzioni nei limiti necessari alla gestione.
   7.  Spetta  inoltre  al  Direttore  Amministrativo  determinare  i
criteri  generali  di  organizzazione  degli  uffici, che a lui fanno
capo, in  conformita'  alle  direttive  impartite  dal  Consiglio  di
Amministrazione,  nonche' adottare gli atti di gestione del personale
tecnico e amministrativo dell'Universita'  e  assumere  gli  atti  di
gestione  finanziaria,  ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa
nei limiti necessari alla gestione.
   8. Il Direttore Amministrativo designa fra i  dirigenti  o  tra  i
vice  dirigenti  dell'Ateneo, un Vice-direttore Amministrativo che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
                   Art. 22 - Funzioni dirigenziali
   1. L'accesso alla  qualifica  di  dirigente  nell'Universita'  Ca'
Foscari avviene per concorso per titoli ed esami.
   2.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su proposta del Direttore
Amministrativo,  puo'  assegnare  temporaneamente  le   funzioni   di
dirigente  a  personale  dell'Universita'  in  possesso  di  adeguata
qualifica funzionale.
   3. I dirigenti  sono  responsabili  dei  risultati  dell'attivita'
svolta   dalle  strutture  e  dagli  uffici  cui  sono  preposti  per
l'attuazione  dei  programmi  definiti  dagli   organi   di   governo
dell'Universita';  garantiscono la continuita', la tempestivita' e la
legittimita' dell'azione amministrativa.
   4.  Il  Regolamento  generale  di  Ateneo disciplina la forma e la
procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonche' le  modalita'  di
verifica della responsabilita' dirigenziale.
   5. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad
avocazione  da  parte  del Direttore Amministrativo o del Rettore per
particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente  indicati
nel provvedimento di avocazione.
           SEZIONE II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 23 - Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti
   1.  E'  costituito un Collegio dei Revisori dei conti nominato dal
Senato Accademico e composto da:
   a) un magistrato della Corte dei Conti, di grado non  inferiore  a
consigliere, che ne assume la presidenza;
   b)  due  tra  gli  iscritti  nel  ruolo dei Revisori ufficiali dei
conti, che non  abbiano  rapporti  di  lavoro  con  l'Universita'  di
Venezia, di cui uno effettivo e uno supplente;
   c)  due  dirigenti  o  funzionari del Ministero dell'Universita' e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui uno effettivo  e  uno
supplente.
   2.  I  componenti  del  Collegio  dei Revisori dei conti durano in
carica   tre   anni   accademici   e   possono    essere    rinnovati
consecutivamente per una sola volta.
   3.  I  compiti  e  le modalita' di funzionamento del Collegio sono
stabiliti dal Regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
             CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI
            Art. 24 - Natura e funzioni del Dipartimento
   1.   I  Dipartimenti  promuovono,  coordinano  ed  organizzano  le
attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei  per
finalita'  o  per  metodo  di ricerca, ferma restando la liberata' di
ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente
ai relativi finanziamenti ove non partecipi a  programmi  di  ricerca
comuni.
   2.  I  Dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attivita'
didattiche  dei  corsi  di  Diploma,  di  Laurea,  delle  Scuole   di
Specializzazione   e   dei   Corsi  di  perfezionamento,  mettendo  a
disposizione le  proprie  risorse  umane  e  strumentali;  essi  sono
direttamente   responsabili   dell'organizzazione   delle   attivita'
didattiche relative ai corsi di Dottorato di  Ricerca  e  agli  altri
corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari.
   3. I Dipartimenti:
   a) sottopongono al Senato Accademico e alle Facolta', le richieste
di  posti  di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di
sviluppo della ricerca.  Le  Facolta'  coordinano  le  richieste  dei
Dipartimenti  con  le  esigenze  didattiche  espresse dai Consigli di
Corso di laurea, ove esistano;
   b) propongono alle Facolta' i candidati alla copertura di posti di
professore di ruolo nei settori disciplinari di competenza.
   4. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa nei
limiti e nelle forme previste dal Regolamento per  l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'.
   5.  Hanno  altresi'  autonomia  regolamentare  per  le  materie di
propria competenza e per la propria organizzazione.
   6.  Al  Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori dei
relativi settori di ricerca coerentemente ai  criteri  stabiliti  nel
proprio  Regolamento,  nonche'  il personale tecnico e amministrativo
assegnato per il suo funzionamento.
   7. Al singolo professore e ricercatore e' garantita la liberta' di
optare tra piu' Dipartimenti.
   8.  I  Dipartimenti  attivati   nell'Universita'   sono   elencati
nell'allegata tabella A.
                  Art. 25 - Organi del Dipartimento
   1. Sono organi del Dipartimento:
   a) il Consiglio;
   b) il Direttore.
   2.  Il  Regolamento di Dipartimento puo' prevedere la costituzione
di una Giunta.
                 Art. 26 - Consiglio di Dipartimento
   1. Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione  e  di
gestione del Dipartimento. In particolare:
   a)   detta  i  criteri  generali  per  l'utilizzazione  dei  fondi
assegnati al Dipartimento;
   b) detta i criteri per l'utilizzo coordinato  del  personale,  dei
mezzi e degli strumenti in dotazione;
   c) approva, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e
il conto consuntivo;
   d)   approva,   in   conformita'  ai  regolamenti  di  Ateneo,  il
Regolamento di Dipartimento;
   e) formula le proposte per le chiamate dei professori di  ruolo  e
le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;
   f)   formula   proposte   in   ordine   ai   piani   di   sviluppo
dell'Universita';
   g) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati  e  il
buon   andamento   delle   attivita'   didattiche   organizzate   dal
Dipartimento.
   2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
   a)  i  professori  di  ruolo  e   i   ricercatori   afferenti   al
Dipartimento;
   b)  il  Segretario  Amministrativo,  che partecipa alle sedute con
funzioni consultive e di verbalizzazione;
   c)  rappresentanti  del  personale  tecnico  e  amministrativo   e
rappresentanti  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di Dottorato di
Ricerca afferenti al Dipartimento, determinati in  numero  e  secondo
modalita' stabiliti dal Regolamento di Dipartimento.
   3.  Le  modalita'  di  funzionamento del Consiglio di Dipartimento
sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento.
                  Art. 27 - Giunta di Dipartimento
   1.   La   Giunta,   ove   costituita,   coadiuva   il    Direttore
nell'espletamento delle sue attribuzioni.
   2.  Il  Consiglio  puo'  delegare alla Giunta specifiche funzioni,
secondo le modalita' e nei  limiti  determinati  dal  Regolamento  di
Dipartimento.
   3. La Giunta e' presieduta dal Direttore ed e' composta secondo le
modalita'  definite  dal Regolamento di Dipartimento. Della Giunta fa
parte il Segretario Amministrativo con funzioni di verbalizzazione.
                 Art. 28 - Direttore di Dipartimento
   1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Presiede il Consiglio
e  la  Giunta,  ove  costituita, e cura l'esecuzione delle rispettive
deliberazioni e svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente
attribuite al Consiglio di Dipartimento.
   2. Il Direttore e' eletto dal  Consiglio  di  Dipartimento  fra  i
professori  di  ruolo  di  prima  fascia  a  tempo  pieno, secondo le
modalita' stabilite dal Regolamento di Dipartimento.
   3. Nel caso di accertata indisponibilita' dei professori di  prima
fascia,  alla carica di Direttore puo' essere eletto un professore di
seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al Dipartimento.
   4. Il Direttore e' nominato  con  decreto  del  Rettore,  dura  in
carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola
volta.
   5. Il Direttore designa tra i professori di ruolo del Dipartimento
un   Vicedirettore,   che   lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento. Il Vicedirettore e' nominato con decreto del Rettore.
   6. Il Direttore esercita il potere di avocazione  sugli  atti  del
Segretario  Amministrativo  solo per particolari motivi di necessita'
ed urgenza, specificatamente indicati nel  provvedimento,  che  viene
tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Dipartimento.
         Art. 29 - Segretario Amministrativo di Dipartimento
   1.  Il  Segretario  Amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad
assicurare l'esecuzione  delle  delibere  assunte  dagli  organi  del
Dipartimento e, inoltre:
   a)  collabora  con  il Direttore del Dipartimento per le attivita'
volte al migliore funzionamento della struttura;
   b) predispone il bilancio  preventivo  e  consuntivo,  nonche'  la
situazione patrimoniale;
   c)  coordina  le  attivita'  amministrativo-contabili assumendo la
responsabilita' dei conseguenti atti, nei limiti di  quanto  ad  esso
imputabile.
        Art. 30 - Modalita' di costituzione dei Dipartimenti
   1.   La   costituzione,   la  modifica  e  la  disattivazione  dei
Dipartimenti sono di competenza del Senato Accademico, che delibera a
maggioranza assoluta.
   2. La costituzione e' approvata nel rispetto dei principi generali
della dimensione ampia e della omogeneita' per fini e per metodo.
   3. I Dipartimenti si possono articolare in sezioni.
   4. Le modalita' e le condizioni di costituzione  dei  Dipartimenti
sono  stabilite  dal  Regolamento  generale  di  Ateneo, che deve tra
l'altro prevedere:
   a) il numero minimo dei docenti afferenti al Dipartimento, che  in
nessun  caso e' inferiore a venti dei quali almeno quattro professori
di ruolo di I fascia;
   b) le misure utili a garantire l'esistenza  e  lo  sviluppo  delle
sezioni di Dipartimento;
   c) forme di incentivazione per i Dipartimenti di maggiore ampiezza
numerica;
   d)  le modalita' per la motivata disattivazione dei Dipartimenti e
delle sezioni di Dipartimento nel caso in cui  vengano  a  mancare  i
requisiti minimi richiesti.
   5.  Il  Senato  Accademico,  con  la  maggioranza di due terzi dei
componenti, puo' approvare, anche in deroga al  requisito  minimo  di
cui   alla   lettera  a)  del  comma  4  del  presente  articolo,  la
costituzione       di       Dipartimenti       concernenti       aree
scientifico-disciplinari  di  particolare  interesse  per l'Ateneo. A
detti  Dipartimenti  possono  non  essere  garantite  risorse  in via
esclusiva.
           Art. 31 - Centri Interdipartimentali di ricerca
   1. Centri Interdipartimentali possono essere costituiti  tra  piu'
Dipartimenti per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di
progetti a durata pluriennale.
   2.  La  proposta  di  costituzione,  deliberata  dai  Dipartimenti
interessati, e' approvata dal  Senato  Accademico  sulla  base  della
disponibilita'  delle  relative  risorse  accertate  dal Consiglio di
Amministrazione.
   3. La delibera costitutiva indica le strutture  organizzative,  il
personale  aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori
e quelle  complessivamente  da  reperire  per  il  funzionamento  del
Centro.   La  medesima  delibera  fissa  le  norme  di  funzionamento
amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.
               CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE FACOLTA'
                     SEZIONE 1 - NORME GENERALI
                   Art. 32 - Ruolo della Facolta'
   1. La Facolta' assicura l'apporto  qualificato  di  risorse  umane
alle attivita' da essa coordinate.
   2.  La Facolta' puo' articolarsi in corsi di Diploma e di Laurea e
in Scuole di Specializzazione.
   Le modalita' di costituzione e di disattivazione sono previste dal
Regolamento di Facolta'.
   3. La Facolta' comprendente piu' corsi di Laurea puo' istituire  i
rispettivi Consigli;
   4.  Le  Facolta' dell'Ateneo sono quelle individuate nell'allegata
tabella B.
                   Art. 33 - Organi della Facolta'
   1. Sono organi della Facolta':
   a) il Consiglio di Facolta';
   b) il Preside;
   c) la Giunta di Facolta', ove costituita;
   d) le Commissioni per la didattica, ove  non  siano  costituiti  i
Corsi di Laurea.
            Art. 34 - Funzioni del Consiglio di Facolta'
   1.  Il  Consiglio  di  Facolta'  e'  organo  di  programmazione  e
coordinamento. In particolare, esercita le seguenti funzioni:
   a)  delibera,  in  conformita'  ai  Regolamenti  di   Ateneo,   il
Regolamento di Facolta', a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
   b)   formula   proposte   in   ordine   ai   piani   di   sviluppo
dell'Universita';
   c) coordina le richieste di posti di ruolo docente  formulate  dai
Consigli  di  Dipartimento  e  dai  Consigli  di corso di Laurea, ove
costituiti;
   d) delibera la destinazione dei posti di ruolo docente,  assegnati
dal  Senato  Accademico,  sentiti i Consigli di corso di Diploma e di
Laurea e i Consigli dei Dipartimenti interessati;
   e) delibera la chiamata dei docenti  di  ruolo,  su  proposta  dei
Consigli  dei  Dipartimenti  interessati;  ove  la  proposta  non sia
accolta la rinvia ai Consigli dei Dipartimenti per  il  riesame,  una
sola volta;
   f)  approva  le  relazioni  triennali sull'attivita' scientifica e
didattica dei docenti, sentiti rispettivamente i Consigli di Corso di
Laurea o di Diploma e i Consigli di Dipartimento interessati;
   g) coordina annualmente le attivita'  didattiche  programmate  dai
Consigli  di  Corso  di  Diploma  e  di  Laurea  e  dalle  Scuole  di
Specializzazione;
   h) organizza attivita'  culturali,  formative  e  di  orientamento
rivolte agli studenti, sentito il Consiglio degli Studenti.
   i)  esprime  parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca
scientifica, sentiti i Consigli di corso di Diploma, di Laurea  e  di
Dipartimento.
   2.  Il  Consiglio di Facolta' puo' istituire una Giunta alla quale
delegare poteri decisionali e  funzioni  istruttorie.  La  Giunta  e'
costituita  nei  modi  previsti  dal  Regolamento  di  Facolta' ed e'
revocabile con le stesse procedure.
          Art. 35 - Composizione del Consiglio di Facolta'
   1. Il Consiglio di Facolta' e' composto:
   a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta';
   b) dai ricercatori confermati della Facolta';
   c) da una rappresentanza degli  studenti  della  Facolta',  eletti
secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
   2.  Le  deliberazioni  concernenti  la  chiamata dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonche' quelle  concernenti
le persone dei docenti, sono adottate dal Consiglio di Facolta' nella
composizione   limitata   alla   fascia  corrispondente  e  a  quelle
superiori.
                    Art. 36 - Preside di Facolta'
   1. Il Preside  rappresenta  la  Facolta'  ed  esercita  poteri  di
vigilanza sulle attivita' didattiche della Facolta'.
   2.  Convoca  e  presiede  il  Consiglio  di  Facolta'  e  ne rende
esecutive le deliberazioni.
   3. Il Preside e' eletto, dai componenti del Consiglio di Facolta',
tra i professori di prima fascia in regime di  tempo  pieno,  con  la
maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.
   In  caso  di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due
candidati che nella terza  votazione  abbiano  riportato  il  maggior
numero  di  voti.  In caso di parita' risulta eletto il candidato con
maggiore anzianita' di ruolo o, in  caso  di  ulteriore  parita',  il
candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
   4.   Il   Preside  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
   5. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, di
Prorettore, di Direttore di Dipartimento e Centro interdipartimentale
di ricerca e di servizi, di  Presidente  di  Consiglio  di  Corso  di
Diploma o di Laurea, di Direttore di Scuola di Specializzazione.
   6.  Il  Preside puo' designare tra i professori di prima fascia un
Vicepreside, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
   7. Il Preside e il  Vicepreside  sono  nominati  con  decreto  del
Rettore.
              SEZIONE II - CORSI DI DIPLOMA E DI LAUREA
          Art. 37 - Ruolo dei Corsi di Diploma e di Laurea
   1.  I  corsi  di  Diploma  e  di  Laurea  programmano e coordinano
l'attivita'  didattica  finalizzata  al  conseguimento  di  specifici
Diplomi o Lauree.
          Art. 38 - Organi del Corso di Diploma e di Laurea
   1. Sono organi del Corso di Diploma o di Laurea:
   a) il Consiglio di Corso;
   b) il Presidente;
   c) il Comitato per la Didattica;
   d) la Giunta, ove costituita.
  Art. 39 - Funzioni del Consiglio di Corso di Diploma e di Laurea
   1.  Il  Consiglio  di  Corso  di  Diploma o di Laurea definisce il
progetto didattico volto a fornire agli studenti adeguate  conoscenze
di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali.
   2. Al Consiglio spetta:
   a)  disporre  con  Regolamento,  in  conformita' ai Regolamenti di
Ateneo, quanto occorra  per  la  organizzazione  e  per  il  proficuo
svolgimento delle attivita' didattiche del corso, sentito il Comitato
per la Didattica;
   b) programmare e coordinare le attivita' didattiche del corso;
   c) approvare i piani di studio degli studenti;
   d)  deliberare  motivatamente sulle proposte e le osservazioni del
Comitato per la Didattica;
   e)  formulare  proposte  e  pareri  sulle  norme  del  Regolamento
didattico di Ateneo che riguardano il corso e sui piani di sviluppo;
   f)  assicurare  la  copertura  degli  insegnamenti necessari anche
indicando gli insegnamenti da coprire per  supplenza,  affidamento  o
contratto;
   g)  stabilire  le  modalita'  delle  eventuali prove di ammissione
degli studenti al corso;
   h) riconoscere i curricula  didattici  svolti  presso  Universita'
italiane  e  straniere  anche  nell'ambito dei programmi di mobilita'
studentesca;
   i) esprimere al Senato Accademico parere  sulle  equipollenze  dei
titoli conseguiti presso Universita' straniere.
   3.  Il  Consiglio  di  Corso  di  Diploma o di Laurea propone, per
sopperire a particolari e  motivate esigenze didattiche, contratti di
diritto  privato  a  termine  con  studiosi  od   esperti   di   alta
qualificazione scientifica e professionale per l'attivazione di corsi
ufficiali od integrativi di quelli ufficiali.
   All'attivazione  di  tali corsi si provvede con fondi del bilancio
universitario, anche provenienti da terzi.
   Le modalita' di utilizzo e i  criteri  di  selezione  dei  docenti
estremi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
   4. Le competenze dei Consigli di Corso di Diploma o di Laurea, ove
non istituiti, sono assunte da Commissioni per la didattica.
Art. 40 - Composizione del Consiglio di Corso di Diploma e di Laurea
   1. Il Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea e' composto:
   a) dai professori di ruolo del corso;
   b)  dai  professori  di  ruolo  e  dai  ricercatori confermati che
svolgono per affidamento o supplenza un  insegnamento  ufficiale  nel
corso;
   c) dai professori a contratto;
   d) dai ricercatori del corso;
   e) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso;
   f) da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.
   Alle  adunanze  del  Consiglio  di  Corso  di  Diploma o di Laurea
partecipa il responsabile delle segreterie studenti o suo delegato.
   2. Le deliberazioni sulle  supplenze  e  gli  affidamenti  vengono
adottate  dai  componenti  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma
precedente.
   3. Il numero e le modalita' di elezione dei rappresentanti di  cui
alle  lettere e) ed f), del comma 1 sono stabiliti dal Regolamento di
Facolta'.
   4. Il Presidente del Consiglio viene  eletto  dai  componenti  del
Consiglio  stesso, tra i professori di ruolo di I fascia del corso in
regime di tempo pieno; presiede il Consiglio e  coordina  l'attivita'
del corso.
   5.  Nel caso di accertata indisponibilita' dei professori di prima
fascia, alla carica di Presidente puo' essere eletto un professore di
seconda fascia confermato a tempo pieno del corso.
   6. Il  Presidente  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
          Art. 41 - Funzioni del Comitato per la Didattica
   1. Il Comitato per la Didattica:
   a)  predispone  gli  strumenti  per  la valutazione da parte delle
Facolta' e dei Corsi di Diploma e di Laurea  della  funzionalita'  ed
efficacia  delle  strutture  didattiche,  della  qualita' dei servizi
didattici, con particolare riguardo ai problemi di coordinamento  tra
i  diversi  corsi  di  studio  e  tra docenti e studenti, nonche' del
funzionamento dei servizi di tutorato;
   b) redige, al termine di ogni anno accademico, una relazione sullo
stato della didattica e  sul  complesso  dei  servizi  didattici,  da
presentare  al  Consiglio  di  Corso  di  Diploma  o  di  Laurea, ove
esistente, oppure al Consiglio di Facolta'.
   2. Nell'ambito delle sue competenze, puo' avanzare proposte per la
discussione  nella  prima  riunione  utile  o  ricevere  deleghe  dal
rispettivo Consiglio di Corso di Diploma o di Laurea.
        Art. 42 - Composizione del Comitato per la Didattica
   1.  Il Comitato per la Didattica, relativo a ogni Corso di Diploma
o di Laurea, e' composto da un numero uguale di  docenti  e  studenti
del  Corso  di  Diploma  o  di  Laurea, secondo quando   disposto dal
Regolamento generale di Ateneo.
   2. Ove la Facolta' non abbia istituito  i  Consigli  di  Corso  di
Laurea, essa attiva uno o piu' Comitati per la Didattica.
   3.  Le  modalita'  di  elezione  della  componente studentesca nel
Comitato per la Didattica sono stabilite dal Regolamento generale  di
Ateneo.
      SEZIONE III - CORSI DI DIPLOMA E DI LAUREA INTERFACOLTA'
  Art. 43 - Funzioni dei corsi di Diploma e di Laurea interfacolta'
   1.  Ove  il  corso  di  Diploma  o di Laurea sia attivato mediante
l'apporto di piu' Facolta' dell'Universita' Ca' Foscari  o  anche  di
Facolta'  di  altre  Universita', le competenze   sull'organizzazione
della didattica proprie dei Consigli di Facolta' possono essere dagli
stessi delegate al Consiglio di Corso di  Diploma  o  di  Laurea  che
sara' composto dai docenti del corso.
   2.  L'apporto  di  Facolta' di altre Universita' sara' regolato da
apposite convenzioni.
               SEZIONE IV - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
         Art. 44 - Funzioni delle Scuole di Specializzazione
   1.   Le   Scuole  di  Specializzazione  curano  lo  svolgimento  e
l'organizzazione di attivita' didattiche finalizzate alla  formazione
di specialisti in settori professionali determinati.
   2.  Le  modalita'  di istituzione delle Scuole di Specializzazione
sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo.
          Art. 45 - Organi delle Scuole di Specializzazione
   1. Sono organi delle Scuole di Specializzazione:
   a) il Consiglio della Scuola;
   b) il Direttore.
   2.  Il  Consiglio  della Scuola e' composto da tutti i titolari di
insegnamento  ufficiale,  dai  professori   a   contratto,   da   una
rappresentanza  del  personale  tecnico  e  amministrativo  e  da una
rappresentanza  degli  studenti  entrambe  determinate  in  numero  e
secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
   3.  Il Direttore presiede il Consiglio, sovrintende alle attivita'
didattiche della Scuola e coordina i mezzi e  il  personale  ad  essa
afferenti.
   4.  Il  Direttore  e'  eletto  dai  componenti del Consiglio della
Scuola tra i professori di  ruolo  di  prima  fascia  a  tempo  pieno
componenti  il  collegio;  dura  in  carica tre anni accademici ed e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
   5. Nel caso di accertata indisponibilita' dei professori di  ruolo
di  prima  fascia,  alla  carica  di  Direttore puo' essere eletto un
professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno che faccia  parte
del Consiglio della Scuola.
              CAPO V - CENTRI DI EROGAZIONE DI SERVIZI
       Art. 46 - Funzioni dei Centri di erogazione di servizi
   1.   I   Centri   di  erogazione  di  servizi  forniscono  servizi
fondamentali o integrativi dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca,
quali,  in  particolare,  i servizi librari, informatici, telematici,
linguistici, tecnici, statistici,  di  stampa  ed  editoriali.  Detti
Centri  possono  essere costituiti anche con altre Universita' o enti
pubblici e privati.
   2.  Ai  Centri  di  erogazione  servizi  puo'  essere   attribuita
autonomia  finanziaria  e  amministrativa  nei  limiti  e  secondo le
modalita' di cui al Regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita'.
   3. Le modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento dei
Centri  di  erogazione  di  servizi sono disciplinate dal Regolamento
generale di Ateneo.
                       CAPO VI - NORME COMUNI
                   Art. 47 - Calendario Accademico
   1. Il calendario accademico e' fissato con decreto del Rettore, su
proposta del Senato Accademico.
                 TITOLO III - SERVIZI COMPLEMENTARI
               Art. 48 - Servizi didattici integrativi
   1. L'Universita'  puo'  istituire  servizi  didattici  integrativi
aventi ad oggetto:
   a)  corsi  di  orientamento  degli  studenti per l'iscrizione agli
studi universitari e per l'elaborazione dei piani di  studio  nonche'
per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
   b)  corsi  di master post-laurea per favorire una piu' qualificata
preparazione  finalizzata  ad  esigenze  culturali  e   professionali
specifiche;
   c)   corsi   di   preparazione   agli   esami  per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni e per la  preparazione  dei  concorsi
pubblici;
   d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
   e) corsi di formazione permanente e ricorrente;
   f)  altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare
per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti.
                       Art. 49 - Altri servizi
   1. L'Universita' promuove e favorisce servizi per lo  sport  e  il
tempo   libero  degli  studenti  e  del  personale  anche  stipulando
convenzioni con soggetti  pubblici  e  privati  e  avvalendosi  della
collaborazione di associazioni e cooperative studentesche.
                 TITOLO IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO
                      Art. 50 Criteri generali
   1.  L'Universita'  puo'  partecipare  alla  costituzione di Centri
Interuniversitari tramite convenzione.
   2. Le risorse per la partecipazione  ai  Centri  Interuniversitari
sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso
la costituzione.
   3.  L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie
strutture, ad iniziative e programmi di ricerca  e  ad  attivita'  di
consulenza,  trasferimento  tecnologico,  formazione del personale in
collaborazione e per conto di  enti  ed  imprese  locali,  nazionali,
internazionali  ed  esterne.  A  tal  fine  puo'  stipulare  apposite
convenzioni che  possono  prevedere  l'attivazione  di  contratti  di
lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico.
   4.  Nell'ambito  di  specifici  accordi  di collaborazione e delle
attivita' istituzionali universitarie, e' possibile  consentire,  per
periodi   predeterminati   e   con  il  consenso  degli  interessati,
l'utilizzazione  del  proprio  personale  presso  altre   istituzioni
universitarie nazionali, internazionali ed estere.
   5.  Le  modalita'  di  partecipazione alle forme di collaborazione
didattica  e  di  ricerca  previste  dal   presente   articolo   sono
disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
   Art. 51 - Partecipazione dell'Universita' ad organismi privati
   1.  L'Universita'  puo'  partecipare  a  societa' o ad altre forme
associative di  diritto  privato  per  lo  svolgimento  di  attivita'
strumentali  alla  didattica  e  alla ricerca o comunque utili per il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
   2.   La   partecipazione   e'   deliberata   dal   Consiglio    di
Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
   3.  La  partecipazione dell'Universita' e' comunque subordinata ai
seguenti presupposti:
   a)  disponibilita'  di  risorse   finanziarie   ed   organizzative
sufficienti;
   b)  destinazione  della  quota degli eventuali utili da attribuire
all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
   c)  espressa  previsione  di  patti  parasociali  a   salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
   d)  limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali
perdite, alla quota di partecipazione;
   e)  contenimento  della  quota  parte  delle  risorse  annualmente
disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio
di Amministrazione.
   4.  La  partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal
comodato di beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati  ai  commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico
del comodatario.
   5.  La  licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo
in ogni caso il prestigio  dell'Ateneo,  e'  autorizzata  dal  Senato
Accademico.
   6.  Il  Direttore  Amministrativo  tiene un elenco degli organismi
pubblici o  privati  cui  l'Universita'  partecipa,  cosi'  come  dei
rappresentanti   da   questa  designati,  e  ne  rende  possibile  la
consultazione a chiunque vi abbia interesse.
   7.  La  rappresentanza  dell'Universita'  in  seno   agli   organi
amministrativi, didattici e tecnico-scientifici degli enti costituiti
ai  sensi  del  presente  articolo  puo'  essere  data  a  professori
dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno didattico.
    Art. 52 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
   1. L'attribuzione del diritto di  conseguire  il  copyright  e  il
brevetto  per  le  invenzioni  industriali  realizzate  a  seguire di
attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi
finanziari forniti dall'Universita' e' regolata in via generale dalle
norme di legge.
   2. In particolare, il diritto  a  conseguire  il  copyright  e  il
brevetto  spetta all'Universita', salvo riconoscimento all'autore del
diritto morale di inventore.
   3. All'autore e' in ogni caso dovuta la corresponsione di un  equo
compenso commisurato all'importanza economica  dell'invenzione.
   4. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o
di  consulenza  svolte  in  esecuzione di contratti o convenzioni con
enti pubblici o privati, l'Universita' puo' stabilire nel contratto o
nella  convenzione,  in  favore  di  terzi  contraenti,  diritti   di
contitolarita'  o  di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento
dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.
                   TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA
              CAPO I - TIPI E CONTENUTI DEI REGOLAMENTI
                    Art. 53 - Tipi di Regolamento
   1. Sono Regolamenti di Ateneo:
   a) il Regolamento generale di Ateneo;
   b) il Regolamento didattico di Ateneo;
   c)  il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza   e   la
contabilita';
   d)  il  Regolamento  delle  attivita'  formative autogestite dagli
studenti;
   e) il Regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul  procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   f) il Regolamento del personale tecnico e amministrativo;
   g)  ogni  altro  Regolamento  che  disciplini materie di interesse
dell'Universita'.
   2. Sono Regolamenti di  singole  strutture:  i  Regolamenti  delle
Facolta', dei Dipartimenti,  delle Scuole di Specializzazione.
   3.  Ogni  organo collegiale puo' emanare il proprio Regolamento di
organizzazione dei lavori.
   Art. 54 - Contenuto dei Regolamenti di Ateneo e loro formazione
   1. Il Regolamento generale di Ateneo  disciplina  l'organizzazione
dell'Universita'  nel  suo complesso e le modalita' di elezione dalle
rappresentanze negli organi di  governo;  e'  deliberato  dal  Senato
Accademico a maggioranza assoluta.
   2.  Il  Regolamento  didattico  di Ateneo disciplina l'ordinamento
degli studi di tutti i  corsi  per  i  quali  l'Universita'  rilascia
titoli  universitari e di tutte le attivita' formative previste dallo
Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione  dei  regolamenti
delle strutture didattiche.
   Il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  conforma  gli  ordinamenti
didattici nazionali alle esigenze specifiche della realta' servita  e
all'evoluzione   del  proprio  patrimonio  culturale  e  scientifico,
definendo  curricula  comunque  coerenti  e  adeguati   ai   principi
stabiliti   dalla  legge;  e'  deliberato  dal  Senato  Accademico  a
maggioranza assoluta.
   3.  Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza   e   la
contabilita'  disciplina i criteri di gestione, le relative procedure
amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita',  in  modo
da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa
e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
   Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
disciplina  altresi' le procedure contrattuali, l'amministrazione del
patrimonio, le forme  di  controllo  interno  sull'efficienza  e  sui
risultati  di gestione complessiva tanto dell'Universita', quanto dei
singoli centri di spesa.
   Il  Regolamento  e'  deliberato,  a  maggioranza   assoluta,   dal
Consiglio  di  Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato
Accademico.
   4. Il Regolamento  delle  attivita'  formative  autogestite  dagli
studenti e' deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta,
previo parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti.
   5.  Il  Regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai  documenti  amministrativi
stabilisce    le   modalita'   di   espletamento   del   procedimento
amministrativo e le modalita' di esercizio del diritto di accesso  ai
documenti    amministrativi;   e'   deliberato   dal   Consiglio   di
Amministrazione, a maggioranza assoluta,  sentite  le  Rappresentanze
Sindacali Unitarie.
   6.   Il   Regolamento   del  personale  tecnico  e  amministrativo
disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare
le procedure di assegnazione delle  persone  alle  strutture  e  agli
uffici  ad  opera del Direttore Amministrativo. Detta i criteri sulla
base dei quali l'Universita' provvede alla istituzione  di  corsi  di
formazione  e  all'organizzazione di incontri,  conferenze e seminari
per  l'aggiornamento  del  personale  tecnico  e  amministrativo;  e'
deliberato  dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta,
sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
      Art. 55 - Contenuto dei Regolamenti di singole strutture
   1. I Regolamenti di singole strutture disciplinano,  nel  rispetto
delle   norme   dello   Statuto   e   dei   Regolamenti   di  Ateneo,
l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle strutture.
   2.  In  particolare,  i  Regolamenti  delle  strutture  didattiche
disciplinano:
   a)  l'articolazione dei corsi di Diploma Universitario, di Laurea,
di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca;
   b) i  piani  di  studio  con  relativi  insegnamenti  fondamentali
obbligatori;
   c)  i  moduli  didattici e la tipologia delle forme didattiche ivi
comprese quelle dell'insegnamento a distanza;
   d) le forme per il tutorato;
   e) le prove di valutazione della preparazione degli studenti e  la
composizione delle relative commissioni;
   f)  le  modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento
alla condizione degli studenti lavoratori;
   g) i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta
salva la posizione dello studente lavoratore;
   h) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di Diplomi e
la propedeuticita' degli insegnamenti stessi;
   i) le attivita di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
   l) l'introduzione di un sistema di crediti  didattici  finalizzati
al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.
                Art. 56 - Formazione dei Regolamenti
   1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti di
singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare.
   2.  I  Regolamenti  sono  deliberati dagli organi consiliari delle
strutture a maggioranza assoluta e trasmessi al Senato Accademico per
l'approvazione.
   3. I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore  ed  entrano
in  vigore  il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo
dell'Universita'.
                 Art. 57 - Pareri - Scadenza termini
   1. I pareri  sui  Regolamenti  di  Ateneo  richiesti  a  organi  o
strutture  vanno  espressi  entro sessanta giorni dal ricevimento del
testo, trascorsi i  quali  si  procede  comunque  alla  deliberazione
definitiva.
   2.  Al  di fuori dei casi previsti al comma 1 il parere si ritiene
favorevole ove non venga espresso entro il termine non  inferiore  ai
trenta giorni indicati nella richiesta, sono fatte salve le richieste
urgenti motivate dalla legge.
         Art. 58 - Raccolta dei Regolamenti e dello Statuto
   1. L'Universita' provvede a pubblicare lo Statuto e i Regolamenti.
                        CAPO II - ALTRI ATTI
                  Art. 59 - Modifiche dello Statuto
   1.  L'iniziativa  di  modifica dello Statuto spetta al Rettore e a
ogni membro del Senato Accademico.
   Spetta, altresi', al Consiglio di Amministrazione  e  ai  Consigli
delle strutture con maggioranza assoluta.
   2.   Le   modifiche  dello  Statuto  sono  deliberate  dal  Senato
Accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
   3. La deliberazione di modifica dello Statuto entra in  vigore  il
quindicesimo giorno  successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
                    Art. 60 - Codice deontologico
   1.  Il  Codice  deontologico  dei  docenti,  degli  studenti e del
personale  tecnico   amministrativo   concerne   l'espletamento   dei
rispettivi compiti.
   E'  deliberato  dal  Senato  Accademico  con il voto favorevole di
almeno due terzi dei componenti.
            TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
            Art. 61 - Segretario degli organi collegiali
   1.  Il  Segretario  degli  organi  collegiali  cura  la tenuta del
verbale  delle  sedute  e  puo'  essere   coadiuvato   da   personale
tecnico-amministrativo di livello adeguato da lui stesso indicato.
                      Art. 62 - Interpretazioni
   1. Nello Statuto:
   a)   per  professori,  si  intendono  i  professori  straordinari,
ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;
   b) per docenti, si intendono i professori straordinari,  ordinari,
associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;
   c)  con  la parola "ricercatori" si intendono anche gli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento;
   d) per studenti si intendono gli iscritti ai Corsi di Diploma,  di
Laurea,  delle  Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca
nell'Universita' di Venezia;
   e) con  l'espressione  "personale  tecnico  e  amministrativo"  si
intende tutto il personale non docente dell'Universita', di ogni area
funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.
   f) con l'espressione "personale" si intende il personale docente e
il personale tecnico e amministrativo;
   g)  con l'espressione "e' immediatamente rieleggibile per una sola
volta" usata per le cariche elettive  triennali  si  intende  che  la
durata della carica non puo' superare i sei anni su nove anni.
   Art. 63 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali
   1.   I   professori,  i  ricercatori  e  il  personale  tecnico  e
amministrativo facenti parte degli organi collegiali  previsti  dallo
Statuto restano in carica tre anni accademici.
   2.  Le  rappresentanze  degli  studenti  negli  organi  collegiali
previsti dallo Statuto sono rinnovate ogni due anni accademici.
   3. Il Consiglio degli  Studenti  viene  rinnovato  ogni  due  anni
accademici  per  il  50% dei suoi componenti, secondo l'anzianita' di
elezione o secondo l'anzianita' di iscrizione in occasione del  primo
rinnovo.
   4.  I  componenti  degli  organi elettivi di Ateneo possono essere
rieletti consecutivamente per una sola volta.
   5. La mancata designazione di uno o piu' componenti non pregiudica
la validita' della composizione degli organi.
   6. Gli organi individuali  e  i  membri  degli  organi  collegiali
continuano  a  svolgere  le  loro funzioni anche dopo la scadenza del
proprio mandato, fino alla loro sostituzione.
   7. I rappresentanti del personale  eletti  nel  Senato  Accademico
devono   dimettersi   dalle   cariche   esecutive   sindacali   e  di
organizzazione di categoria eventualmente ricoperte.
            Art. 64 - Costituzione degli organi statutari
   1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello  Statuto  si
procede  agli  adempimenti per la costituzione del Senato Accademico,
del Comitato dei Referenti Sociali e del Consiglio degli Studenti.
   Alla costituzione del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio
dei  Revisori  dei  conti  e del Comitato per le pari opportunita' si
provvede entro trenta giorni dall'insediamento del Senato Accademico,
del Comitato dei Referenti Sociali e del Consiglio degli Studenti.
   2.  Fino  all'insediamento   degli   organi   nella   loro   nuova
composizione,  il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
in  carica  all'entrata  in  vigore  dello  Statuto   continuano   ad
esercitare     le    rispettive    attribuzioni    per    l'ordinaria
amministrazione.
   3.  Il  Rettore e i titolari di cariche elettive diversi da quelli
dei commi precedenti in carica all'entrata  in  vigore  del  presente
Statuto  continueranno  ad  esercitare  il mandato sino alla scadenza
naturale.
                Art. 65 - Disattivazione di strutture
   1. Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  dello  Statuto  gli
Istituti i Seminari e i Laboratori sono disattivati.
   I  loro componenti confluiscono in Dipartimento gia' istituti o di
nuova istituzione.
   2. Entro lo  stesso  periodo  il  Senato  Accademico  verifica  la
conformita'  dei  Dipartimenti esistenti ai requisiti di cui all'art.
30, indicando un termine congruo, comunque  non  superiore  a  dodici
mesi, per l'eventuale adeguamento.
              Art. 66 - Entrata in vigore dello Statuto
   1.  Lo  Statuto  entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   2. Qualora il Ministro, ai sensi  dell'art.  6,  comma  10,  della
Legge  9.5.1989,  n.  168,  si avvalga della facolta' di ricorrere in
sede giurisdizionale per vizi di legittimita', il Rettore provvede ad
emanare  con  apposito  Decreto  le  disposizioni  non   oggetto   di
impugnazione,  richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
TABELLA A
Dipartimenti dell'Universita' degli Studi Ca' Foscari di Venezia
- Dipartimento di Antichita' e tradizione classica
- Dipartimento di Chimica
- Dipartimento di Chimica fisica
- Dipartimento di Economia e direzione aziendale
- Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze
- Dipartimento di Francesistica
- Dipartimento di Iberistica
- Dipartimento di Italianistica e filologia romanza
- Dipartimento di Letterature e civilta' anglo-germaniche
- Dipartimento di Matematica applicata ed informatica
- Dipartimento di Scienze ambientali
- Dipartimento di Scienze economiche
- Dipartimento di Scienze giuridiche
- Dipartimento di Scienze storico archeologiche ed orientalistiche
- Dipartimento di Statistica
- Dipartimento di Storia e critica delle arti
- Dipartimento di Studi eurasiatici
- Dipartimento di Studi indologici ed estremo orientali
- Dipartimento di Studi storici
TABELLA B
Facolta' dell'Universita' degli Studi Ca' Foscari di Venezia
- Facolta' di Economia
- Facolta' di Lettere e filosofia
- Facolta' di Lingue e letterature straniere
- Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali
TABELLA C
Corsi di Laurea e Corsi  di  Diploma  Universitario  dell'Universita'
degli Studi Ca' Foscari di Venezia
- Facolta' di Economia
  - Corso di Laurea in Economia e commercio
  - Corso di Laurea in Economia aziendale
  - Corso di Diploma Universitario in Commercio estero
  - Corso di Diploma Universitario in Economia e gestione dei servizi
turistici
  - Corso di Diploma Universitario in Statistica e informatica per la
gestione delle imprese
- Facolta' di Lettere e filosofia
  - Corso di Laurea in Conservazione dei beni culturali
  - Corso di Laurea in Filosofia
  - Corso di Laurea in Lettere
  - Corso di Laurea in Storia
  - Corso di Diploma Universitario in Servizio sociale
  -  Corso  di  Diploma  Universitario in Tecniche artistiche e dello
spettacolo
- Facolta' di Lingue e letterature straniere
  - Corso di Laurea in Lingue e letterature orientali
  - Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere
  - Corso di Diploma Universitario per Traduttori e interpreti
- Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali
  - Corso di Laurea in Chimica industriale
  - Corso di Laurea in Scienze ambientali
  - Corso di Laurea in Scienze dell'informazione