(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
con il riferimento alla sottozona "Colline Teramane" e' riservata  al
vino   proveniente   dalla   omonima  sottozona  e  rispondente  alle
condizioni  e  requisiti  stabiliti  dal  presente  disciplinare   di
produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
Colline Teramane e' riservata al vino ottenuto dalle uve  provenienti
da  vigneti  che nell'ambito aziendale risultano composte dal vitigno
"Montepulciano" almeno al 90%: possono concorrere le uve del  vigneto
"Sangiovese" fino ad un massimo del 10%.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino a denominazione di
origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane devono
essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari  o
di  altopiano,  la cui altitudine non sia superiore ai 450 m.s.l. con
esclusione dei fondovalli umidi.
   La zona di produzione del vino  a  DOC  "Montepulciano  d'Abruzzo"
Colline  Teramane  ricade nel territorio dei comuni appresso indicati
della  provincia  di  Teramo:  Ancarano,  Atri,  Basciano,  Bellante,
Campli,    Canzano,   Castellalto,   Castiglione   Messer   Raimondo,
Castilenti, Cellino  Attanasio,  Cermignano,  Civitella  del  Tronto,
Colonnella,   Controguerra,   Corropoli,   Giulianova,  Martinsicuro,
Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco,
Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio,  S.  Omero,
Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    dalla  s.s.  n.  81  Piceno  Aprutina al km 12 che e' il punto di
delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud.
   La zona interessata e' quella delimitata in  direzione  est  della
s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo.
   A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione di Montorio al
Vomano  sino  al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona
ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti.
   Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino
al km 27.
   Si procede in direzione sud verso  Villa  Portone  toccando  quota
332, continuando per S. Agostino a quota 326.
   In  direzione  Basciano  si  costeggia  S.  Maria a quota 380 e si
ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione  di  Penna  S.
Andrea.
   Si tocca localita' Trinita' a quota 374.
   Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano
e si prosegue per Cellino Attanasio.
   Sempre  percorrendo  la  s.s.  n.  81  al  km  70 si oltrepassa il
torrente Piomba, e  toccando  quota  342  si  arriva  alla  localita'
Marciano.
   Si  prosegue in direzione di Castiglion Messer Raimondo sino al km
87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.
   Si risale in localita'  Casabianca,  fino  all'incrocio  Villa  S.
Romualdo toccando quota 270.
   Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347.
   Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza.
   Si  ridiscende  per  la  s.p.  n.  31  ed  al km 28 si incrocia il
torrente Piomba.
   Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in  direzione  Atri
in  localita'  Tre  Ciminiere,  si  imbocca la s.p. n. 30 incrociando
localita' S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.
   Si ridiscende a destra per  contrada  Monterone  sino  al  confine
provinciale, ricadente nel comune di Atri.
   Si  costeggia  tale  confine  per risalire alla s.p. n. 30 e la si
percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16.
   La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia
di Teramo sino al comune di Martinsicuro.
   Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale,  in  direzione
ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la
s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.
   Si  prosegue  per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino
all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per
4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. n. 2.
   Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n.  259  della  Vibrata
sino al confine provinciale in direzione Maltignano.
   Si  costeggia  in  direzione  ovest il confine provinciale per poi
incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina,  punto  di  partenza  della
delimitazione.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire
al vino derivato le specifiche caratteristiche.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   Sono  pertanto  da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati
su terreni che corrispondono alle condizioni  di  cui  al  precedente
art. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La   resa   massima   di  uva  ammessa  alla  produzione  di  vino
"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane non deve essere  superiore
a 110 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
   Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a  quella
specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Le operazioni di vinificazione ed  invecchiamento,  devono  essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3.
   Tuttavia  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,  sentito
il  parere  del  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  puo'  consentire su apposita domanda delle ditte
interessate  che  le  suddette  operazioni  di  vinificazione   siano
effettuate  nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le
ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente  vinificato  le
uve  prodotte  nella  zona  nelle  cantine  per  le  quali  si chiede
l'autorizzazione.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino  DOC
"Montepulciano  d'Abruzzo"  Colline  Teramane un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 12%.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento  di
due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei
mesi di affinamento in bottiglia.
   Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal 1 gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
                               Art. 6.
   Il vino a DOC "Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane  all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: rosso rubino intenso con  lievi  sfumature  violacee  con
tendenza all'arancione per l'invecchiamento;
    odore: profumo caratteristico, etereo, intenso;
    sapore: asciutto, pieno, robusto ma armonico e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto, i  limiti  minimi  sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Il   vino   a   DOC  "Montepulciano  d'Abruzzo"  Colline  Teramane
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a  tre  anni
puo' portare in etichetta come qualificazione la dizione "riserva".
   Le   bottiglie   in   cui   viene   confezionato  il  vino  a  DOC
"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane  in  vista  della  vendita
devono  essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai
caratteri di un vino di pregio.
   Per  l'immissione  al  consumo  del  vino  a  DOC   "Montepulciano
d'Abruzzo"  Colline  Teramane  sono ammessi soltanto recipienti della
capacita' di litri:
    0,375;
    0,750;
    1,500;
    3,000.
   Per tutti e' prevista la chiusura con tappo di sughero.
   Nella presentazione e designazione del vino a  DOC  "Montepulciano
d'Abruzzo"  Colline  Teramane  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  "extra,  fine,  scelto,
selezionato  e similari". E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le  uve  da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
                               Art. 8.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Montepulciano  d'Abruzzo"  Colline Teramane e' tenuto all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare.