Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
con il riferimento alla sottozona "Colline Teramane" e' riservata al
vino proveniente dalla omonima sottozona e rispondente alle
condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
Colline Teramane e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti
da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composte dal vitigno
"Montepulciano" almeno al 90%: possono concorrere le uve del vigneto
"Sangiovese" fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane devono
essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o
di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 450 m.s.l. con
esclusione dei fondovalli umidi.
La zona di produzione del vino a DOC "Montepulciano d'Abruzzo"
Colline Teramane ricade nel territorio dei comuni appresso indicati
della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante,
Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo,
Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto,
Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro,
Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco,
Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio, S. Omero,
Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che e' il punto di
delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud.
La zona interessata e' quella delimitata in direzione est della
s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo.
A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione di Montorio al
Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona
ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti.
Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino
al km 27.
Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota
332, continuando per S. Agostino a quota 326.
In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si
ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione di Penna S.
Andrea.
Si tocca localita' Trinita' a quota 374.
Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano
e si prosegue per Cellino Attanasio.
Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il
torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla localita'
Marciano.
Si prosegue in direzione di Castiglion Messer Raimondo sino al km
87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.
Si risale in localita' Casabianca, fino all'incrocio Villa S.
Romualdo toccando quota 270.
Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347.
Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza.
Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il
torrente Piomba.
Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione Atri
in localita' Tre Ciminiere, si imbocca la s.p. n. 30 incrociando
localita' S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.
Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine
provinciale, ricadente nel comune di Atri.
Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si
percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16.
La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia
di Teramo sino al comune di Martinsicuro.
Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione
ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la
s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.
Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino
all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per
4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. n. 2.
Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata
sino al confine provinciale in direzione Maltignano.
Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi
incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della
delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati
su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente
art. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione di vino
"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane non deve essere superiore
a 110 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento, devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito
il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, puo' consentire su apposita domanda delle ditte
interessate che le suddette operazioni di vinificazione siano
effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le
ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le
uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede
l'autorizzazione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei
mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
Il vino a DOC "Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee con
tendenza all'arancione per l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico, etereo, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto ma armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino a DOC "Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni
puo' portare in etichetta come qualificazione la dizione "riserva".
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC
"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane in vista della vendita
devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai
caratteri di un vino di pregio.
Per l'immissione al consumo del vino a DOC "Montepulciano
d'Abruzzo" Colline Teramane sono ammessi soltanto recipienti della
capacita' di litri:
0,375;
0,750;
1,500;
3,000.
Per tutti e' prevista la chiusura con tappo di sughero.
Nella presentazione e designazione del vino a DOC "Montepulciano
d'Abruzzo" Colline Teramane e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto,
selezionato e similari". E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane e' tenuto all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare.