ALLEGATO Art. 7. 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 21 consiglieri, ivi compresi il presidente e il vice presidente. 2. I consiglieri di amministrazione sono nominati: cinque dal comune di Genova; tre dalla provincia di Genova; tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova; tre dalla provincia di Imperia; due dal comune di Imperia; uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia; uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona; tre dal consiglio di amministrazione dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane. 3. I componenti del consiglio debbono essere scelti fra persone, residenti o aventi il domicilio in Liguria, di accertata qualificazione nei settori culturali o professionali od economici, in relazione alle finalita' istituzionali della Fondazione. L'esistenza di tali requisiti e' verificata dal consiglio di amministrazione con deliberazione motivata. 4. I consiglieri non rappresentano gli enti o organi dai quali sono stati nominati e non possono essere vincolati da mandati. 5. Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio nel suo ambito. L'elezione deve avvenire a maggioranza assoluta dei votanti. 6. I componenti del consiglio possono ricoprire cariche in societa' od enti partecipati direttamente od indirettamente, con il limite massimo di numero tre cariche; il consiglio, per particolari ragioni, puo' ampliare tale limite per il presidente ed il vice presidente fino ad un massimo di numero sei cariche. Art. 8. 1. Il presidente, il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. 2. Ai componenti del consiglio scaduti dalla carica si applicano le previsioni della normativa tempo per tempo vigente in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina e' demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione. 3. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori. Art. 9. 1. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta - oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria - una indennita' di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio stesso; non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una medesima giornata. 2. La misura di tali indennita' si conforma alle indicazioni dell'associazione fra le Casse di risparmio italiane ed e' recepita dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. 3. Le modalita' di corresponsione dell'indennita' di carica sono determinate dal consiglio di amministrazione. 4. Qualora i suddetti membri del consiglio ricoprano cariche in societa' od enti partecipati direttamente od indirettamente dalla Fondazione, l'ammontare complessivo dei compensi annui fissi percepiti non puo' superare il doppio del compenso annuo fisso piu' elevato tra tutti i compensi annui fissi percepiti per le cariche ricoperte, oltre al rimborso spese ed alle medaglie di presenza. Art. 10. 1. Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. In particolare il consiglio provvede: a) alla elezione del presidente e del vice presidente, come previsto all'art. 7, comma 5; b) all'amministrazione del patrimonio e dei proventi; c) alla determinazione dei criteri ed all'individuazione dei destinatari delle erogazioni; d) alle destinazioni a patrimonio stabile; e) alla deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi; f) alla deliberazione delle modifiche statutarie; g) all'acquisto e cessione di partecipazioni. Art. 14. 1. Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci, di cui uno nominato dall'amministrazione provinciale di Genova e due dall'ACRI - Associazione fra le Casse di risparmio italiane. Almeno uno dei sindaci nominati dall'ACRI deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere riconfermati; ai componenti del collegio sindacale si applicano le previsioni della normativa tempo per tempo vigente in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina e' demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione. 3. La presidenza del collegio spetta al sindaco iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, se istituito nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; qualora gli iscritti siano piu' di uno, la presidenza spetta a quello con maggior anzianita' di nomina o, in caso di nomina contemporanea, al piu' anziano di eta'. 4. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione. 5. Il collegio sindacale ha le attribuzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 2403 del codice civile, nonche' quelle conferitegli dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 6. Con riferimento al numero delle cariche si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6. Art. 15. 1. Ai membri del collegio sindacale spetta - oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria - una indennita' di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione. 2. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una medesima giornata. 3. La misura dell'indennita' di carica e' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale stesso e tenuto conto delle eventuali indicazioni ACRI. 4. Le modalita' di corresponsione dell'indennita' di carica sono determinate dal consiglio di amministrazione. 5. Con riferimento al cumulo dei compensi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4. Art. 17. Le cariche amministrative e di controllo ricoperte nell'Ente-Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella societa' bancaria conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, secondo le disposizioni e nei limiti di cui al decreto del Ministro del tesoro 1 febbraio 1995. Titolo VI NORME TRANSITORIE Art. 23. 1. Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, del presente statuto per quanto modificato, avranno esecuzione a partire dalle nomine successive alla loro entrata in vigore o dalla scadenza dei componenti del consiglio attualmente in carica. 2. Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, prevedenti la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data della predetta deliberazione, cosi come i restanti consiglieri, fatto salvo guanto disposto dall'art. 17. Art. 24. Fino a quando l'ACRI non avra' indicato la misura delle indennita' spettanti agli amministratori, giusta quanto stabilito all'art. 9, comma 2, tali indennita' saranno stabilite dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, in misura non superiore al 50% delle indennita' spettanti alle cariche corrispondenti nella societa' conferitaria.