(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 7.
   1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 21  consiglieri,
ivi compresi il presidente e il vice presidente.
   2. I consiglieri di amministrazione sono nominati:
    cinque dal comune di Genova;
    tre dalla provincia di Genova;
    tre   dalla   Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Genova;
    tre dalla provincia di Imperia;
    due dal comune di Imperia;
    uno  dalla  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Imperia;
    uno   dalla   Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Savona;
    tre dal consiglio di  amministrazione  dell'Associazione  fra  le
Casse di Risparmio Italiane.
   3.  I  componenti del consiglio debbono essere scelti fra persone,
residenti  o  aventi  il   domicilio   in   Liguria,   di   accertata
qualificazione nei settori culturali o professionali od economici, in
relazione  alle finalita' istituzionali della Fondazione. L'esistenza
di tali requisiti e' verificata dal consiglio di amministrazione  con
deliberazione motivata.
   4.  I  consiglieri  non  rappresentano gli enti o organi dai quali
sono stati nominati e non possono essere vincolati da mandati.
   5. Il presidente e il vice presidente sono  eletti  dal  consiglio
nel  suo  ambito. L'elezione deve avvenire a maggioranza assoluta dei
votanti.
   6.  I  componenti  del  consiglio  possono  ricoprire  cariche  in
societa'  od  enti partecipati direttamente od indirettamente, con il
limite massimo di numero tre cariche; il consiglio,  per  particolari
ragioni,  puo'  ampliare  tale  limite  per  il presidente ed il vice
presidente fino ad un massimo di numero sei cariche.
                               Art. 8.
   1. Il presidente, il vice presidente e i componenti del  consiglio
di  amministrazione  durano  in  carica  cinque anni e possono essere
confermati per una volta.
   2. Ai componenti del consiglio scaduti dalla carica  si  applicano
le  previsioni  della normativa tempo per tempo vigente in materia di
proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.  Qualora  il
soggetto  cui  compete  la nomina non vi provveda nel maggior termine
previsto,  con  conseguente  vacanza  della  carica,  la  nomina   e'
demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
   3.  I  membri  nominati  in  surrogazione  di coloro che vengono a
mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in  carica  per
la durata residua del mandato dei loro predecessori.
                               Art. 9.
   1.  Al  presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio
di amministrazione spetta - oltre al rimborso delle spese,  anche  in
forma  forfettaria  -  una  indennita'  di  carica  costituita  da un
compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la  partecipazione
alle  riunioni  del  consiglio stesso; non e' consentito il cumulo di
piu' medaglie di presenza in una medesima giornata.
   2.  La  misura  di  tali  indennita'  si conforma alle indicazioni
dell'associazione fra le Casse di risparmio italiane ed  e'  recepita
dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
   3.  Le  modalita' di corresponsione dell'indennita' di carica sono
determinate dal consiglio di amministrazione.
   4. Qualora i suddetti membri del consiglio  ricoprano  cariche  in
societa'  od  enti  partecipati  direttamente od indirettamente dalla
Fondazione,  l'ammontare  complessivo  dei   compensi   annui   fissi
percepiti  non  puo' superare il doppio del compenso annuo fisso piu'
elevato tra tutti i compensi annui fissi  percepiti  per  le  cariche
ricoperte, oltre al rimborso spese ed alle medaglie di presenza.
                              Art. 10.
   1.  Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
   2. In particolare il consiglio provvede:
     a) alla elezione del presidente  e  del  vice  presidente,  come
previsto all'art. 7, comma 5;
     b) all'amministrazione del patrimonio e dei proventi;
     c)  alla  determinazione  dei  criteri ed all'individuazione dei
destinatari delle erogazioni;
     d) alle destinazioni a patrimonio stabile;
     e) alla deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
     f) alla deliberazione delle modifiche statutarie;
     g) all'acquisto e cessione di partecipazioni.
                              Art. 14.
   1. Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci,  di  cui  uno
nominato dall'amministrazione provinciale di Genova e due dall'ACRI -
Associazione  fra  le  Casse  di  risparmio  italiane. Almeno uno dei
sindaci nominati dall'ACRI deve essere scelto tra  gli  iscritti  nel
ruolo  dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro
dei revisori contabili, di cui  al  decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 88.
   2.  I  sindaci  restano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
riconfermati; ai componenti del collegio sindacale  si  applicano  le
previsioni  della  normativa  tempo  per  tempo vigente in materia di
proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.  Qualora  il
soggetto  cui  compete  la nomina non vi provveda nel maggior termine
previsto,  con  conseguente  vacanza  della  carica,  la  nomina   e'
demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
   3. La presidenza del collegio spetta al sindaco iscritto nel ruolo
dei  revisori  ufficiali  dei conti ovvero, se istituito nel registro
dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88; qualora gli iscritti siano piu' di uno, la presidenza spetta a
quello con  maggior  anzianita'  di  nomina  o,  in  caso  di  nomina
contemporanea, al piu' anziano di eta'.
   4.   I   sindaci  intervengono  alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione.
   5.  Il  collegio  sindacale  ha   le   attribuzioni,   in   quanto
applicabili,  di  cui all'art. 2403 del codice civile, nonche' quelle
conferitegli dalla legge  30  luglio  1990,  n.  218  e  dal  decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
   6.  Con  riferimento  al  numero  delle  cariche  si  applicano le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 6.
                              Art. 15.
   1.  Ai  membri  del  collegio sindacale spetta - oltre al rimborso
delle spese, anche in forma forfettaria - una  indennita'  di  carica
costituita  da  un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per
la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.
   2. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una
medesima giornata.
   3.  La  misura  dell'indennita'  di  carica  e'  determinata   dal
consiglio  di amministrazione, sentito il collegio sindacale stesso e
tenuto conto delle eventuali indicazioni ACRI.
   4. Le modalita' di corresponsione dell'indennita' di  carica  sono
determinate dal consiglio di amministrazione.
   5.  Con  riferimento  al  cumulo  dei  compensi  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4.
                              Art. 17.
   Le   cariche   amministrative    e    di    controllo    ricoperte
nell'Ente-Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative
e  di controllo nella societa' bancaria conferitaria e nelle societa'
ed enti che con essa compongono  il  gruppo  creditizio,  secondo  le
disposizioni e nei limiti di cui al decreto del Ministro del tesoro 1
febbraio 1995.
                              Titolo VI
                          NORME TRANSITORIE
                              Art. 23.
   1.  Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, del presente statuto per
quanto  modificato,  avranno  esecuzione  a  partire   dalle   nomine
successive   alla  loro  entrata  in  vigore  o  dalla  scadenza  dei
componenti del consiglio attualmente in carica.
   2. Il presidente ed il vice presidente  in  carica  alla  data  di
deliberazione delle modifiche al presente statuto, prevedenti la loro
nomina  da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno
nella propria carica fino alla scadenza  dei  rispettivi  mandati  in
corso  alla  data  della predetta deliberazione, cosi come i restanti
consiglieri, fatto salvo guanto disposto dall'art. 17.
                              Art. 24.
   Fino a quando l'ACRI non avra' indicato la misura delle indennita'
spettanti agli amministratori, giusta quanto  stabilito  all'art.  9,
comma   2,   tali  indennita'  saranno  stabilite  dal  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  collegio  sindacale,  in  misura   non
superiore   al   50%   delle   indennita'   spettanti   alle  cariche
corrispondenti nella societa' conferitaria.