ALLEGATO Art. 1. Natura, origine e sede (Comma 1). La "Fondazione Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana" - di seguito chiamata anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico e' di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle loro successive modificazioni e integrazioni e dal presente statuto. (Comma 2). Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, istituita su iniziativa del Monte di Pieta' di Treviso con sua deliberazione consiliare del 27 marzo 1913 ed eretta in ente morale con regio decreto n. 1348 del 30 novembre 1913, dalla quale e' stata scorporata l'azienda bancaria per apportarla alla societa' conferitaria "Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana S.p.a.", con atto n. 74758/23191 di repertorio del notaio Arrigo Manavello di Treviso in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto del Ministro del tesoro n. 436062 del 29 luglio 1992. (Omissis). Art. 2. Scopo (Omissis). (Comma 2). Essa persegue le finalita' attraverso la definizione di propri orientamenti, programmi e progetti di intervento, anche pluriannuali, da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati. Art. 3. Operazioni (Comma 1). La Fondazione amministra il proprio patrimonio. (Comma 2). La Fondazione puo' altresi' compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, consentite dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il conseguimento degli scopi istituzionali. (Comma 3). La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria. Art. 4. Partecipazioni (Comma 1). La Fondazione puo' detenere partecipazioni in societa' bancarie o finanziarie e in societa' operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma. (Comma 2). La Fondazione non puo' possedere partecipazioni di controllo in societa' bancarie o finanziarie diverse dalla societa' conferitaria originaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto e dalla societa' conferitaria controllante di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera a), se prima non abbia ceduto, nelle forme di legge, la partecipazione di controllo in queste ultime. (Comma 3). L'acquisto o la cessione di azioni della societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto o della societa' conferitaria controllante di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera a), deve avvenire nei limiti e alle prescrizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e all'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Art. 5. Patrimonio (Comma 1). Il patrimonio della Fondazione e' costituito: a) dal valore della partecipazione nella societa' per azioni conferitaria della partecipazione gia' detenuta dalla Fondazione nella societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto; b) dal valore dei cespiti e delle attivita' non attribuiti inizialmente alla societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto; c) da un fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge, finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale, nonche' all'acquisto di azioni della societa' conferitaria di cui alla lettera a) del presente comma e/o della societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto; d) da contributi, conferimenti e altre liberalita', che eventualmente possono pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonche' per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio; e) da altri fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalita'; f) da avanzi di gestione non destinati ad erogazioni. (Comma 2). La riserva di cui alla lettera c) del comma precedente puo' essere investita, esclusivamente, in titoli della societa' conferitaria di cui alla lettera a) del comma precedente e/o della societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Art. 6. Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali (Comma 1). La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratti le spese di funzionamente e gli accantonamenti a riserva di qualunque specie; b) le liberalita', i contributi, i conferimenti non destinati ad incremento del patrimonio; c) gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti non destinati ad accrescimento del patrimonio; d) i proventi straordinari. (Comma 2). La Fondazione destina agli scopi di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative disposizioni attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi di cui alla lettera a) del comma precedente al netto delle spese di funzionamento e dell'eventuale accantonamento annuo a riserva per gli scopi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del presente statuto. Art. 8. Limiti all'indebitamento (Comma 1). La Fondazione non puo' contrarre debiti con le societa' in cui detiene partecipazioni dirette o indirette o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo superiore al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato. (Omissis). Art. 10. Composizione e nomina dei membri del consiglio di amministrazione (Omissis). (Comma 2). La nomina di ciascun consigliere e' fatta su liste di tre nomi approvate dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione all'organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima dello spirare del mandato del consigliere in scadenza. (Comma 3). Quando l'organo cui compete la nomina non vi provvede entro quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del mandato, la nomina di uno dei proposti di ogni terna verra' effettuata direttamente dal Presidente della Fondazione stessa. (Omissis). Art. 11. Durata dei mandati del consiglio di amministrazione (Comma 1). Il presidente e i vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, salvo diverse disposizioni legislative. (Omissis). (Comma 3). I componenti del consiglio, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, ma comunque per non piu' di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del mandato medesimo, termine oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico. (Omissis). Art. 13. Incompatibilita' e decadenza del consiglio di amministrazione (Comma 1). Non possono ricoprire la carica di consigliere: coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti fissati dal presente statuto; il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione, della societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) e delle societa' da quest'ultima partecipate; i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) o di societa' da quest'ultima partecipate nonche' il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso. (Omissis). Art. 16. Poteri del consiglio di amministrazione (Omissis). (Comma 4 - alinea 8). l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria controllante di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o della societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto .. (Omissis). (Omissis). Art. 18. Collegio dei sindaci (Omissis). (Comma 4). La nomina di ciascun sindaco e' fatta su liste di tre nomi approvate dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione all'organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima dello spirare del mandato del sindaco in scadenza. (Comma 5). Quando l'organo cui compete la nomina non vi provveda entro quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del mandato, la nomina di uno dei proposti di ogni terna verra' effettuata direttamente dal presidente della Fondazione stessa. (Omissis). (Comma 8). I sindaci, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, ma comunque per non piu' di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del mandato medesimo, termine oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico. (Omissis). Art. 19. Cumulo di cariche (Comma 1). Le cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 18 del presente statuto sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo bancario, in forza del decreto del Ministro del tesoro del 26 novembre 1993, n. 243265. (Omissis). Art. 25. Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento (Omissis). (Comma 4). Oltre ad essere liquidata per i motivi sopra richiamati, la Fondazione, con decisione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, comma quarto, dello statuto e con l'approvazione del Ministero del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, puo' essere sciolta o trasformata, fusa o comunque fatta confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati dagli enti Casse di risparmio e dagli enti Monti di credito su pegno, per conseguire piu' efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali. (Omissis). NORME TRANSITORIE Art. 1. Permanenza nell'incarico (Omissis). (Comma 2). Le disposizioni sulla incompatibilita' tra le cariche amministrative e di controllo della Fondazione e le cariche amministrative e di controllo della societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), e delle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo bancario Unicredito - Gruppo bancario del nord-est, dettate dall'art. 19, divengono operanti entro il 30 giugno 1996, in forza delle previsioni dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro del 1 febbraio 1995, essendo in atto l'operazione di concentrazione della societa' conferitaria originaria di cui al precedente art. 1, comma 2, nel gruppo bancario indicato. Art. 2. Ordine di intervento nelle nomine L'ordine di intervento per la prima nomina di competenza del rettore dell'Universita' degli studi di Venezia, del rettore dell'Universita' degli studi di Padova e del presidente dell'Associazione delle casse di risparmio italiane e' il seguente: il rettore dell'Universita' degli studi di Venezia sara' chiamato ad esercitare il suo potere prima del rettore dell'Universita' di studi di Padova quando uno o entrambi i vice presidenti si dimettessero o il loro mandato scadesse, mentre il presidente della Associazione delle casse di risparmio italiane sara' chiamato a provvedere quando si dovesse dimettere il presidente o scadesse il suo mandato.