(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
                       Natura, origine e sede
(Comma 1).
   La  "Fondazione  Cassamarca,  Cassa  di  risparmio   della   Marca
Trivigiana"  -  di seguito chiamata anche Fondazione - e' un ente con
piena capacita' di diritto pubblico e' di diritto privato, sottoposto
alla vigilanza del Ministero del tesoro e  regolato  dalla  legge  30
luglio  1990,  n.  218,  dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e dalle loro  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  dal
presente statuto.
(Comma 2).
   Essa  e'  la  continuazione  della  Cassa di risparmio della Marca
Trivigiana, istituita su iniziativa del Monte di  Pieta'  di  Treviso
con  sua deliberazione consiliare del 27 marzo 1913 ed eretta in ente
morale con regio decreto n. 1348 del 30 novembre 1913, dalla quale e'
stata scorporata l'azienda  bancaria  per  apportarla  alla  societa'
conferitaria  "Cassamarca,  Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
S.p.a.", con atto n. 74758/23191  di  repertorio  del  notaio  Arrigo
Manavello  di  Treviso in attuazione del progetto di ristrutturazione
deliberato dal consiglio di  amministrazione  della  Cassa  stessa  e
approvato con decreto del Ministro del tesoro n. 436062 del 29 luglio
1992.
   (Omissis).
                               Art. 2.
                                Scopo
   (Omissis).
(Comma 2).
   Essa  persegue  le  finalita'  attraverso la definizione di propri
orientamenti, programmi e progetti di intervento, anche pluriannuali,
da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti,
pubblici o privati, interessati.
                               Art. 3.
                             Operazioni
(Comma 1).
   La Fondazione amministra il proprio patrimonio.
(Comma 2).
   La Fondazione puo' altresi' compiere  le  operazioni  finanziarie,
commerciali,   immobiliari   e  mobiliari  necessarie  od  opportune,
consentite dalle  leggi  vigenti  e  dal  presente  statuto,  per  il
conseguimento degli scopi istituzionali.
(Comma 3).
   La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria.
                               Art. 4.
                           Partecipazioni
(Comma 1).
   La  Fondazione puo' detenere partecipazioni in societa' bancarie o
finanziarie e in societa'  operanti  in  settori  diversi  da  quelli
indicati nel presente comma.
(Comma 2).
   La  Fondazione  non  puo' possedere partecipazioni di controllo in
societa' bancarie o finanziarie diverse dalla  societa'  conferitaria
originaria  dell'azienda  bancaria  di  cui  all'art. 1, comma 2, del
presente statuto e dalla societa' conferitaria controllante di cui al
successivo  art.  5,  comma 1, lettera a), se prima non abbia ceduto,
nelle forme di  legge,  la  partecipazione  di  controllo  in  queste
ultime.
(Comma 3).
   L'acquisto  o  la  cessione  di azioni della societa' conferitaria
originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto  o  della
societa' conferitaria controllante di cui al successivo art. 5, comma
1,  lettera  a),  deve avvenire nei limiti e alle prescrizioni di cui
all'art. 13, commi 1, 2, 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356 e all'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474.
                               Art. 5.
                             Patrimonio
(Comma 1).
   Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
     a) dal valore della partecipazione  nella  societa'  per  azioni
conferitaria  della  partecipazione  gia'  detenuta  dalla Fondazione
nella societa' conferitaria originaria di cui all'art.  1,  comma  2,
del presente statuto;
     b)  dal  valore  dei  cespiti  e  delle attivita' non attribuiti
inizialmente alla societa' conferitaria originaria di cui all'art. 1,
comma 2, del presente statuto;
     c) da un fondo di riserva,  da  investirsi  nei  modi  stabiliti
dalla  legge, finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale,
nonche' all'acquisto di azioni della  societa'  conferitaria  di  cui
alla  lettera  a)  del presente comma e/o della societa' conferitaria
originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto;
     d)  da  contributi,  conferimenti  e  altre   liberalita',   che
eventualmente  possono  pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo,
nonche' per assegnazione  da  parte  dello  Stato  o  di  altri  enti
pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio;
     e) da altri fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalita';
     f) da avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.
(Comma 2).
   La riserva di cui alla lettera c) del comma precedente puo' essere
investita,  esclusivamente,  in titoli della societa' conferitaria di
cui  alla  lettera  a)  del  comma  precedente  e/o  della   societa'
conferitaria  originaria  di  cui  all'art.  1, comma 2, del presente
statuto ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
                               Art. 6.
        Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali
(Comma 1).
   La   Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli    scopi
istituzionali con:
     a)  i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio
patrimonio, detratti le spese di funzionamente e gli accantonamenti a
riserva di qualunque specie;
     b) le liberalita', i contributi, i conferimenti non destinati ad
incremento del patrimonio;
     c)  gli  avanzi  di  gestione  degli  esercizi  precedenti   non
destinati ad accrescimento del patrimonio;
     d) i proventi straordinari.
(Comma 2).
   La Fondazione destina agli scopi di cui all'art. 15 della legge 11
agosto  1991,  n.  266,  e delle relative disposizioni attuative, una
quota non inferiore ad un  quindicesimo  dei  proventi  di  cui  alla
lettera a) del comma precedente al netto delle spese di funzionamento
e  dell'eventuale accantonamento annuo a riserva per gli scopi di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), del presente statuto.
                               Art. 8.
                      Limiti all'indebitamento
(Comma 1).
   La Fondazione non puo' contrarre debiti con  le  societa'  in  cui
detiene  partecipazioni dirette o indirette o ricevere garanzie dalle
stesse per un ammontare massimo  complessivo  superiore  al  10%  del
proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
   (Omissis).
                              Art. 10.
                  Composizione e nomina dei membri
                  del consiglio di amministrazione
   (Omissis).
(Comma 2).
   La  nomina  di  ciascun  consigliere e' fatta su liste di tre nomi
approvate dal consiglio e comunicate dal presidente della  Fondazione
all'organo  cui  compete  la  nomina  a mezzo lettera raccomandata da
spedirsi almeno trenta giorni prima dello  spirare  del  mandato  del
consigliere in scadenza.
(Comma 3).
   Quando  l'organo  cui  compete  la  nomina  non  vi provvede entro
quarantacinque giorni,  decorrenti  dal  giorno  della  scadenza  del
mandato,  la  nomina  di  uno  dei  proposti  di  ogni  terna  verra'
effettuata direttamente dal Presidente della Fondazione stessa.
   (Omissis).
                              Art. 11.
         Durata dei mandati del consiglio di amministrazione
(Comma 1).
   Il presidente e i vice  presidenti  durano  in  carica  fino  alla
scadenza  del loro mandato di consiglieri, salvo diverse disposizioni
legislative.
   (Omissis).
(Comma 3).
   I componenti del consiglio, il cui mandato sia scaduto,  rimangono
nel  loro  ufficio  per  l'ordinaria  amministrazione  e per gli atti
urgenti  e  indifferibili  fintanto  che  non  entrino  in  carica  i
rispettivi  successori,  ma  comunque  per non piu' di quarantacinque
giorni decorrenti dal giorno della  scadenza  del  mandato  medesimo,
termine oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico.
   (Omissis).
                              Art. 13.
                    Incompatibilita' e decadenza
                  del consiglio di amministrazione
(Comma 1).
   Non possono ricoprire la carica di consigliere:
    coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti fissati dal
presente statuto;
    il  coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso,
dei membri degli organi amministrativi e sindacali della  Fondazione,
della societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera a) e delle societa' da quest'ultima partecipate;
    i   dipendenti  in  servizio  della  Fondazione,  della  societa'
conferitaria controllante di cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,
lettera  a)  o  di  societa'  da  quest'ultima partecipate nonche' il
coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino  al  secondo  grado
incluso.
   (Omissis).
                              Art. 16.
               Poteri del consiglio di amministrazione
   (Omissis).
(Comma 4 - alinea 8).
    l'acquisto  e  la  cessione di azioni della societa' conferitaria
controllante di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o della  societa'
conferitaria  originaria  di  cui  all'art.  1, comma 2, del presente
statuto .. (Omissis).
   (Omissis).
                              Art. 18.
                        Collegio dei sindaci
   (Omissis).
(Comma 4).
   La nomina di ciascun  sindaco  e'  fatta  su  liste  di  tre  nomi
approvate  dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione
all'organo cui compete la nomina  a  mezzo  lettera  raccomandata  da
spedirsi  almeno  trenta  giorni  prima dello spirare del mandato del
sindaco in scadenza.
(Comma 5).
   Quando l'organo cui  compete  la  nomina  non  vi  provveda  entro
quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal  giorno  della  scadenza del
mandato,  la  nomina  di  uno  dei  proposti  di  ogni  terna  verra'
effettuata direttamente dal presidente della Fondazione stessa.
   (Omissis).
(Comma 8).
   I  sindaci, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio
per  l'ordinaria  amministrazione  e   per   gli   atti   urgenti   e
indifferibili  fintanto  che  non  entrino  in  carica  i  rispettivi
successori,  ma  comunque  per  non  piu'  di  quarantacinque  giorni
decorrenti  dal  giorno  della scadenza del mandato medesimo, termine
oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico.
   (Omissis).
                              Art. 19.
                          Cumulo di cariche
(Comma 1).
   Le  cariche  amministrative  e  di  controllo  assunte  ai   sensi
dell'art.  10  e dell'art. 18 del presente statuto sono incompatibili
con  le  cariche  amministrative  e  di  controllo   nella   societa'
conferitaria  controllante  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 1,
lettera a), e nelle societa' ed  enti  che  con  essa  compongono  il
gruppo  bancario, in forza del decreto del Ministro del tesoro del 26
novembre 1993, n. 243265.
   (Omissis).
                              Art. 25.
         Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento
   (Omissis).
(Comma 4).
   Oltre  ad  essere  liquidata  per  i  motivi  sopra richiamati, la
Fondazione, con decisione del consiglio di amministrazione  ai  sensi
dell'art.  16,  comma  quarto, dello statuto e con l'approvazione del
Ministero del tesoro sentito il  Comitato  interministeriale  per  il
credito  e  il  risparmio,  puo' essere sciolta o trasformata, fusa o
comunque fatta confluire, anche previo scioglimento, in  un  altro  o
con  altri  enti  pubblici  originati dagli enti Casse di risparmio e
dagli  enti  Monti  di  credito  su  pegno,   per   conseguire   piu'
efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali.
   (Omissis).
                          NORME TRANSITORIE
                               Art. 1.
                      Permanenza nell'incarico
   (Omissis).
(Comma 2).
   Le    disposizioni   sulla   incompatibilita'   tra   le   cariche
amministrative  e  di  controllo  della  Fondazione  e   le   cariche
amministrative   e   di   controllo   della   societa'   conferitaria
controllante di cui al precedente art. 5,  comma  1,  lettera  a),  e
delle  societa'  ed  enti  che con essa compongono il gruppo bancario
Unicredito - Gruppo bancario  del  nord-est,  dettate  dall'art.  19,
divengono operanti entro il 30 giugno 1996, in forza delle previsioni
dell'art.  2,  commi 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro del 1
febbraio 1995, essendo in atto l'operazione di  concentrazione  della
societa'  conferitaria  originaria di cui al precedente art. 1, comma
2, nel gruppo bancario indicato.
                               Art. 2.
                  Ordine di intervento nelle nomine
   L'ordine di intervento per  la  prima  nomina  di  competenza  del
rettore   dell'Universita'   degli  studi  di  Venezia,  del  rettore
dell'Universita'   degli   studi   di   Padova   e   del   presidente
dell'Associazione  delle  casse di risparmio italiane e' il seguente:
il rettore dell'Universita' degli studi di Venezia sara' chiamato  ad
esercitare  il suo potere prima del rettore dell'Universita' di studi
di Padova quando uno o entrambi i vice presidenti si  dimettessero  o
il  loro  mandato  scadesse,  mentre il presidente della Associazione
delle casse di risparmio italiane sara' chiamato a provvedere  quando
si dovesse dimettere il presidente o scadesse il suo mandato.