Art. 1. 1. Nelle disposizioni sottoelencate e nella rubrica della sezione III delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992, come modificate e integrate, da ultimo, in data 3 marzo 1995, dopo la parola "azioni" e prima delle parole "e warrant quotati in borsa" e' aggiunta l'espressione ", obbligazioni convertibili": art. 1, comma 2, lettere d ) ed e); art. 16, comma 1, lettere c ) e d); art. 25, comma 1; art. 25, comma 2, lettera b); art. 29, comma 1. 2. Nell'art. 26, comma 2, lettera d), delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, adottata dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992, come modificate e integrate, da ultimo, in data 3 marzo 1995, le parole "delle azioni" sono sostituite da quelle "dei titoli".