(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
  1. Nelle disposizioni sottoelencate e nella rubrica  della  sezione
III delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed
il  funzionamento  della  Cassa di compensazione e garanzia, adottate
dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16  marzo  1992,
come modificate e integrate, da ultimo, in data 3 marzo 1995, dopo la
parola  "azioni" e prima delle parole "e warrant quotati in borsa" e'
aggiunta l'espressione ", obbligazioni convertibili":
   art. 1, comma 2, lettere d ) ed e);
   art. 16, comma 1, lettere c ) e d);
   art. 25, comma 1;
   art. 25, comma 2, lettera b);
   art. 29, comma 1.
  2.  Nell'art.  26,  comma  2,  lettera   d),   delle   disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione  e  garanzia,  adottata dalla Consob e dalla
Banca d'Italia d'intesa in data 16  marzo  1992,  come  modificate  e
integrate,  da ultimo, in data 3 marzo 1995, le parole "delle azioni"
sono sostituite da quelle "dei titoli".