(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                     SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE
              PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
   L'anno ........... addi' ............ negli uffici del ...........
via ........................  viene stipulata la seguente convenzione
                                 TRA
    la casa di cura privata ...................................  sita
in .................. via ............................  rappresentata
da ............................  di seguito denominata "casa di cura"
                                  E
    l'azienda sanitaria ................  legalmente rappresentata da
direttore generale dott. .................... , di seguito denominata
"struttura pubblica".
   Le parti convengono quanto segue:
                               Art. 1.
                              Premessa
   1. Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o  ambulatori
gestiti  dalla  casa di cura e' affidato, per tutte le prestazioni di
medicina trasfusionale al servizio o  centro  di  immunoematologia  e
trasfusione  dell'azienda-ospedale/azienda USL ........ , competente,
per territorio.
   L'azienda sanitaria assume la  responsabilita'  del  funzionamento
del servizio trasfusionale di cui al comma che precede, sia sul piano
tecnico che organizzativo.
                               Art. 2.
                            Distribuzione
   Il  servizio  di  immunoematologia  e  trasfusione  e/o  il centro
trasfusionale si impegna a fornire agli assistiti della casa di  cura
dotata   solo   di   frigoemoteca,   i   seguenti   prodotti  con  le
caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:
     a) unita' di sangue intero e/o emocomponenti di pronto  impiego,
omologhe ed autologhe;
     b) unita' di emocomponenti da aferesi;
     c) specialita' medicinali (plasmaderivati a lunga conservazione)
ottenuti  da  plasma  proveniente  da donatori periodici e frazionato
presso l'industria convenzionata con la regione  ai  sensi  dell'art.
10, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
                               Art. 3.
                        Esami di laboratorio
   Il   sevizio   di  immunoematologia  e  trasfusione  o  il  centro
trasfusionale s'impegna  ad  eseguire,  inoltre,  se  richiesto,  sui
campioni  di  sangue  prelevati dal personale sanitario della casa di
cura, ai propri assistiti:
     a) determinazione del gruppo  sanguigno,  sistema  Rh  ed  altri
sistemi gruppo ematici necessari;
     b) ricerca e identificazione di anticorpi irregolari;
     c) esami di immunoematologia;
     d) esami di patologia clinica di competenza.
                               Art. 4.
                Prestazioni di medicina trasfusionale
   Il   servizio  di  immunoematologia  e  trasfusione  o  il  centro
trasfusionale  si  impegna,  infine,  con  l'utilizzo   del   proprio
personale medico di ruolo o a contratto e con modalita' da concordare
con  la  direzione  sanitaria  della  casa  di  cura  a  fornire agli
assistiti della suddetta istituzione:
     a) consulenza di medicina trasfusionale;
     b) servizio di emaferesi terapeutica;
     c) procedure di autotrasfusione.
                               Art. 5.
                         Richiesta di sangue
   1. Le richieste di sangue, emocomponenti ed emoderivati o di esami
di laboratorio  devono  essere  redatte  dal  medico  richiedente  su
apposito  modulo  concordato,  compilato  in  ogni sua parte e devono
essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche in vigore.
   2. Salvo  i  casi  di  effettiva,  attuale  urgenza  le  richieste
dovranno  pervenire  al  servizio o centro trasfusionale entro le ore
......... di ciascun giorno feriale e comunque non piu'  tardi  delle
ore .........
   3.  Per  le  richieste  di  emocomponenti particolari, ottenute da
prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoaferesi
e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno
24 ore, salvo comprovata urgenza.
   4. Il servizio o centro trasfusionale si  impegna  ad  evadere  le
richieste  pervenute  nei termini suddetti entro le ore ......... del
giorno successivo.
                               Art. 6.
                Richieste trasfusionali urgentissime
   1. In caso di particolare necessita', ove il  medico  curante  non
possa  inviare  il  campione di sangue del ricevente per l'esecuzione
delle prove di compatibilita', la richiesta dovra'  contenere,  oltre
alle   generalita'  del  ricevente,  una  dichiarazione  dalla  quale
risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.
   2. La richiesta dovra' specificare chiaramente il gruppo sanguigno
AB-0 ed il fattore Rh del ricevente se noti; nel caso in cui  non  lo
siano, questo dovra' risultare nella richiesta stessa.
   3.  Per  le richieste urgenti di unita' di sangue ed emocomponenti
deve essere concesso  un  tempo  minimo  di  30  minuti  dal  momento
dell'arrivo presso il servizio di immunoematologia e trasfusione o
centro trasfusionale di .............................................
delle  richieste  e  delle  provette, per l'esecuzione della prova di
compatibilita' con procedura di urgenza.
   4.  Per  facilitare  la  risposta  alle   richieste   urgenti   ed
urgentissime  di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della
casa di cura dara' un preavviso telefonico al servizio di
immunoematologia o centro trasfusionale di ............  definendo la
disponibilita' di tempo ed il grado di urgenza della stessa.
                               Art. 7.
              Modalita' di assegnazione e restituzione
   1. Salvo i casi di urgenza, di cui al precedente articolo, per cui
il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale
di .........................................  mettera' a disposizione
della casa di cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso
la propria sede, le richieste di cui all'art. 5, dovranno pervenire
al servizio o centro trasfusionale ..................................
mediante un collegamento giornaliero entro le  ore  .............  di
ciascun giorno feriale.
   2. Il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro
trasfusionale di .............................  si impegna ad evadere
le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore ............
del giorno successivo.
   3.  Il  medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato
utilizzo dell'unita' trasfusionale richiesta,  provvedera'  alla  sua
tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il
motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione.
                               Art. 8.
                         Consenso informato
   A  cura  dei  medici  della casa di cura dotata di frigoemoteca, e
comunque sotto la responsabilita'  del  direttore  sanitario,  verra'
richiesto  ed  ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente
alla terapia trasfusionale.
                               Art. 9.
                       Reazioni trasfusionali
   La casa di  cura  si  impegna  a  trasmettere,  tramite  i  propri
sanitari  responsabili,  tempestivamente,  e  comunque  entro  24 ore
dall'evento,  denuncia  di  eventuali  reazioni   trasfusionali   che
dovessero  insorgere  nel  ricevente.  Il  medico  responsabile della
trasfusione fara' pervenire  una  relazione  scritta  sulla  reazione
trasfusionale,  unitamente  al  residuo dell'unita' che ha causato la
reazione.
                              Art. 10.
                            Registrazioni
   Il registro di "carico e scarico" deve contenere tutti i movimenti
delle unita' di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:
    1) data ed ora di carico in frigoemoteca;
    2)  numero  di   bolla   di   accompagnamento   della   struttura
trasfusionale o altro documento;
    3) numero di unita' trasfusionali;
    4)   tipo   di   emocomponente  (emazie,  sangue  intero,  plasma
scongelato,  plasma  fresco  congelato,  concentrati  di   piastrine,
concentrati leucocitari, altro);
    5) data di scadenza dell'unita' trasfusionale;
    6)  nominativo  del paziente a cui sono state assegnate le unita'
trasfusionali;
    7) data ed ora di uscita delle unita' assegnate;
    8) firma di chi ritira le unita' assegnate;
    9) numero e identificazione delle unita' di emazie di gruppo 0 Rh
negativo da utilizzare per le urgenze;
    10) data ed ora di rientro in emoteca delle unita' rese;
    11) data, ora e numero  di  bolla  di  accompagnamento  od  altro
documento   per   resa  alla  struttura  trasfusionale  delle  unita'
assegnate e non uitilizzate.
   Il medico  responsabile  della  trasfusione  dovra'  riportare  in
cartella  clinica  il  numero  di  sacche  di  emocomponenti trasfuse
identificandole correttamente.
                              Art. 11.
                          T r a s p o r t o
   Il trasporto di sangue, degli  emocomponenti  e  dei  campioni  di
sangue dei pazienti, sara' a carico della casa di cura che ne curera'
le  modalita' conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche.
Il trasporto sara' effettuato, di norma, da personale della  casa  di
cura.
                              Art. 12.
                         Rapporti economici
   L'azienda sanitaria fatturera' mensilmente alla casa di cura:
     a)  le  unita'  di  sangue  e di emocomponenti fornite, comprese
quelle  restituite  ma  non  piu'  utilizzabili  al   momento   della
restituzione;  le  unita'  di emocomponenti restituite riutilizzabili
verranno fatturate contabilizzando  tutte  le  voci  indicate  tranne
quella   relativa   al  prezzo  della  unita',  fissato  con  decreto
ministeriale;
     b) gli  emoderivati  ottenuti  da  plasma  prelevato  ai  propri
donatori  al prezzo di costo esposto dall'industria convenzionata con
una maggiorazione del .........% a  fronte  di  spese  sostenute  per
immagazzinamento, registrazione, distribuzione;
     c)     le     determinazioni     gruppoematiche,    gli    esami
immunoematologici, le prove di compatibilita', e di patologia clinica
di competenza secondo  il  tariffario  regionale  o,  in  assenza  di
questo, di quello nazionale;
     d)   consulenze   di  medicina  trasfusionale,  plasma-exchange,
procedure di aferesi terapeutica, ecc. alle  tariffe  indicate  dalla
regione
o, in assenza di queste, alle tariffe previste dall'ordine di medici
di ..................................................................
     e)  le  spese  di  trasporto  (a  meno  che non venga effettuato
direttamente dalla casa di cura tramite proprio personale)  al  costo
sopportato;
      f)  contributo  alle  spese  di  funzionamento  generale  della
struttura  trasfusionale  produttiva  della   prestazione   e   della
consulenza  tecnico-scientifica  fornita,  pari  al 20% del fatturato
complessivo;
     g) un supplemento di 20.000 lire per ciascuna unita' di sangue o
emocomponente ritirato con procedura d'urgenza.
   La casa di cura provvedera'  al  pagamento  delle  fatture  emesse
dall'azienda  sanitaria entro sessanta giorni dalla data di emissione
(fine mese).
   Per eventuali ritardi varranno gli  interessi  di  mora  stabiliti
nella misura dell' .........% mensile.
   Letto, approvato e sottoscritto.
    Data, .......................