ALLEGATO 1 SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE L'anno ........... addi' ............ negli uffici del ........... via ........................ viene stipulata la seguente convenzione TRA la casa di cura privata ................................... sita in .................. via ............................ rappresentata da ............................ di seguito denominata "casa di cura" E l'azienda sanitaria ................ legalmente rappresentata da direttore generale dott. .................... , di seguito denominata "struttura pubblica". Le parti convengono quanto segue: Art. 1. Premessa 1. Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti dalla casa di cura e' affidato, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale al servizio o centro di immunoematologia e trasfusione dell'azienda-ospedale/azienda USL ........ , competente, per territorio. L'azienda sanitaria assume la responsabilita' del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma che precede, sia sul piano tecnico che organizzativo. Art. 2. Distribuzione Il servizio di immunoematologia e trasfusione e/o il centro trasfusionale si impegna a fornire agli assistiti della casa di cura dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia: a) unita' di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego, omologhe ed autologhe; b) unita' di emocomponenti da aferesi; c) specialita' medicinali (plasmaderivati a lunga conservazione) ottenuti da plasma proveniente da donatori periodici e frazionato presso l'industria convenzionata con la regione ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107. Art. 3. Esami di laboratorio Il sevizio di immunoematologia e trasfusione o il centro trasfusionale s'impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della casa di cura, ai propri assistiti: a) determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari; b) ricerca e identificazione di anticorpi irregolari; c) esami di immunoematologia; d) esami di patologia clinica di competenza. Art. 4. Prestazioni di medicina trasfusionale Il servizio di immunoematologia e trasfusione o il centro trasfusionale si impegna, infine, con l'utilizzo del proprio personale medico di ruolo o a contratto e con modalita' da concordare con la direzione sanitaria della casa di cura a fornire agli assistiti della suddetta istituzione: a) consulenza di medicina trasfusionale; b) servizio di emaferesi terapeutica; c) procedure di autotrasfusione. Art. 5. Richiesta di sangue 1. Le richieste di sangue, emocomponenti ed emoderivati o di esami di laboratorio devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche in vigore. 2. Salvo i casi di effettiva, attuale urgenza le richieste dovranno pervenire al servizio o centro trasfusionale entro le ore ......... di ciascun giorno feriale e comunque non piu' tardi delle ore ......... 3. Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenute da prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoaferesi e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza. 4. Il servizio o centro trasfusionale si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore ......... del giorno successivo. Art. 6. Richieste trasfusionali urgentissime 1. In caso di particolare necessita', ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilita', la richiesta dovra' contenere, oltre alle generalita' del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto. 2. La richiesta dovra' specificare chiaramente il gruppo sanguigno AB-0 ed il fattore Rh del ricevente se noti; nel caso in cui non lo siano, questo dovra' risultare nella richiesta stessa. 3. Per le richieste urgenti di unita' di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un tempo minimo di 30 minuti dal momento dell'arrivo presso il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di ............................................. delle richieste e delle provette, per l'esecuzione della prova di compatibilita' con procedura di urgenza. 4. Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della casa di cura dara' un preavviso telefonico al servizio di immunoematologia o centro trasfusionale di ............ definendo la disponibilita' di tempo ed il grado di urgenza della stessa. Art. 7. Modalita' di assegnazione e restituzione 1. Salvo i casi di urgenza, di cui al precedente articolo, per cui il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di ......................................... mettera' a disposizione della casa di cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 5, dovranno pervenire al servizio o centro trasfusionale .................................. mediante un collegamento giornaliero entro le ore ............. di ciascun giorno feriale. 2. Il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di ............................. si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore ............ del giorno successivo. 3. Il medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unita' trasfusionale richiesta, provvedera' alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione. Art. 8. Consenso informato A cura dei medici della casa di cura dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilita' del direttore sanitario, verra' richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale. Art. 9. Reazioni trasfusionali La casa di cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico responsabile della trasfusione fara' pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unita' che ha causato la reazione. Art. 10. Registrazioni Il registro di "carico e scarico" deve contenere tutti i movimenti delle unita' di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca: 1) data ed ora di carico in frigoemoteca; 2) numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento; 3) numero di unita' trasfusionali; 4) tipo di emocomponente (emazie, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco congelato, concentrati di piastrine, concentrati leucocitari, altro); 5) data di scadenza dell'unita' trasfusionale; 6) nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unita' trasfusionali; 7) data ed ora di uscita delle unita' assegnate; 8) firma di chi ritira le unita' assegnate; 9) numero e identificazione delle unita' di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze; 10) data ed ora di rientro in emoteca delle unita' rese; 11) data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unita' assegnate e non uitilizzate. Il medico responsabile della trasfusione dovra' riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente. Art. 11. T r a s p o r t o Il trasporto di sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sara' a carico della casa di cura che ne curera' le modalita' conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Il trasporto sara' effettuato, di norma, da personale della casa di cura. Art. 12. Rapporti economici L'azienda sanitaria fatturera' mensilmente alla casa di cura: a) le unita' di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non piu' utilizzabili al momento della restituzione; le unita' di emocomponenti restituite riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo della unita', fissato con decreto ministeriale; b) gli emoderivati ottenuti da plasma prelevato ai propri donatori al prezzo di costo esposto dall'industria convenzionata con una maggiorazione del .........% a fronte di spese sostenute per immagazzinamento, registrazione, distribuzione; c) le determinazioni gruppoematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilita', e di patologia clinica di competenza secondo il tariffario regionale o, in assenza di questo, di quello nazionale; d) consulenze di medicina trasfusionale, plasma-exchange, procedure di aferesi terapeutica, ecc. alle tariffe indicate dalla regione o, in assenza di queste, alle tariffe previste dall'ordine di medici di .................................................................. e) le spese di trasporto (a meno che non venga effettuato direttamente dalla casa di cura tramite proprio personale) al costo sopportato; f) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo; g) un supplemento di 20.000 lire per ciascuna unita' di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza. La casa di cura provvedera' al pagamento delle fatture emesse dall'azienda sanitaria entro sessanta giorni dalla data di emissione (fine mese). Per eventuali ritardi varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura dell' .........% mensile. Letto, approvato e sottoscritto. Data, .......................