STATUTO Titolo I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA, SCOPI Art. 1. 1. La "Fondazione Cassa di risparmio di Venezia", istituita con decreto ministeriale 435759 del 5 giugno 1992, denominata di seguito "Fondazione", e' un ente avente personalita' giuridica. Essa trae origine dal conferimento dell'azienda bancaria nella Cassa di risparmio di Venezia S.p.a. Tale conferimento e' stato effettuato con atto pubblico in data 23 giugno 1992, n. 86775 di repertorio del notaio Maria Luisa Semi di Venezia, in attuazione del progetto di ristrutturazione, disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 2. La Fondazione e' la continuazione della Cassa di risparmio di Venezia, ente pubblico istituito con provvedimento del podesta' di Venezia in data 11 gennaio 1822, nella quale venne fusa con decorrenza 1 gennaio 1988 la Banca popolare Santo Stefano - Portogruaro - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, giusta la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 15 luglio 1987. 3. La Fondazione puo' operare in Italia e all'estero ed ha piena capacita' di diritto pubblico e privato. Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro, giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo sopra citato. Art. 2. 1. La Fondazione ha sede in Venezia ed ha durata illimitata. Art. 3. 1. Scopo della Fondazione e' la promozione della societa' civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni. 2. Per il raggiugimento di tale scopo, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nel campo dei processi formativi e di ricerca, e comunque nei settori dell'istruzione e della ricerca scientifica, nonche' nei settori dell'arte e della sanita' in quanto connessi con i premi. La Fondazione persegue anche le originarie finalita' di assistenza, beneficenza e pubblica utilita', privilegiando il territorio tradizionale ove operava l'originario ente pubblico economico. Essa persegue le finalita' attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati. 3. La Fondazione puo' raccordare la propria attivita' con quella di altri enti aventi analoghe finalita' anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali. Essa puo' altresi' promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, nonche' la costituzione di societa' di diritto privato. 4. La Fondazione, inoltre, puo' compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il perseguimento dei propri fini nei limiti di legge e di statuto. Art. 4. 1. La Fondazione amministra il proprio patrimonio, definito al successivo art. 5, e ne cura la salvaguardia nel tempo. 2. La Fondazione non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di societa' bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 o dalla societa' Capogruppo del gruppo bancario controllante la societa' per azioni bancaria conferitaria di cui all'art. 1. 3. La Fondazione puo' possedere partecipazioni di minoranza in altre societa' bancarie o finanziarie, nonche' partecipazioni, anche di controllo, in societa' operanti in settori diversi da quelli sopra indicati, purche' strumentali o comunque connessi al perseguimento degli scopi istituzionali. 4. La Fondazione, inoltre, puo' curare la conservazione e la gestione di beni artistici e culturali di valore storico, scientifico e sociale. Titolo II PATRIMONIO Art. 5. 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito: a) dal valore delle partecipazioni e dei cespiti detenibili; b) dai fondi di riserva di qualsiasi specie, ivi compresi i fondi costituiti per finalita' di legge; c) dai contributi, conferimenti e altre liberalita', che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonche' per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio; d) dagli avanzi di gestione non destinati ad attivita' erogativa. Art. 6. 1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione puo' utilizzare: a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva; b) gli eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti destinati ad attivita' erogativa; c) i proventi di natura straordinaria; d) gli altri introiti e liberalita' non destinate al patrimonio. 2. Una quota pari a 1/15 dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli eventuali accantonamenti a riserva legale, e' destinata ai fondi speciali per il volontariato siccome previsti all'art. 15, primo comma della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni d'attuazione. 3. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni detenute ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del presente statuto sono impiegati in conformita' alle direttive emanate in applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Art. 7. 1. La Fondazione puo' contrarre debiti con le societa' di cui detiene partecipazioni dirette e/o indirette, o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. 2. In ogni caso, la Fondazione non puo' contrarre debiti, ne' ricevere garanzie, ne' prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. Titolo III ORGANI DELLA FONDAZIONE Art. 8. 1. Gli organi della Fondazione sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori; d) il segretario generale. Titolo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 9. 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da quattordici consiglieri nominati come segue: a) un consigliere dalla provincia di Venezia; b) tre consiglieri dal comune di Venezia; c) un consigliere dal comune di Portogruaro; d) un consigliere dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia; e) un consigliere dall'Universita' Ca' Foscari di Venezia; f) un consigliere dall'Istituto universitario di architettura di Venezia; g) quattro consiglieri dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane; h) due consiglieri dallo stesso consiglio di amministrazione con lo scopo di promuovere e valorizzare la partecipazione qualificata dei cittadini al perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione. 2. La nomina a componente del consiglio di amministrazione non comporta rappresentanza degli enti o degli organismi dai quali essa proviene. 3. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza - scientifica, culturale, manageriale o professionale - nei settori di intervento della Fondazione, nonche' nelle discipline economiche e finanziarie. Il possesso di tali requisiti verra' esplicitato nell'atto di nomina. 4. Il consiglio di amministrazione nomina, nell'ambito dei propri membri, il presidente e uno o due vice presidenti della Fondazione che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri. 5. Al presidente e al vice presidente o ai vice presidenti compete un'indennita' di carica, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori. Art. 10. 1. I consiglieri di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 2. Essi devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dall'autorita' di vigilanza per l'assunzione della carica, tempo per tempo vigenti, e ad essi si applicano, in particolare, le norme di cui all'art. 2392 del codice civile. 3. Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione e delle societa' partecipate nelle quali la Fondazione medesima detiene - in via diretta e/o indiretta - il controllo ovvero esercita influenza notevole ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. Art. 11. 1. Il consiglio di amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto. 2. Il consiglio puo' delegare propri poteri al presidente e al segretario generale, e conferire procure a terzi. 3. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: a) la modifica dello statuto; b) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e l'organizzazione della Fondazione; c) la nomina del presidente e del o dei vice presidenti; d) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei revisori; e) la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale; f) l'acquisto, la vendita, la permuta e la denominazione di immobili, nonche' le operazioni di leasing immobiliare; g) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche - come tali individuate dal consiglio - e l'esercizio dei diritti sulle relative azioni; h) la determinazione di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate direttamente dalla Fondazione; i) la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali e amministrativi e la resistenza alle stesse; l) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione; m) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni; n) la definizione delle linee programmatiche di intervento nei settori di cui all'art. 3 e dei criteri di erogazione dei fondi; o) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 del presente statuto. 4. Il consiglio di amministrazione puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalita' di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione. 5. Il consiglio di amministrazione puo' istituire nel proprio seno comitati ristretti con poteri consultivi e/o deliberativi, anche a carattere permanente, fissandone i compiti, i limiti, la durata e le modalita' di funzionamento. Il collegio dei revisori e' invitato ad assistere alle riunioni dei comitati ristretti dotati di poteri deliberativi. 6. Nel caso di comitati di cui al comma precedente, dotati di poteri deliberativi, per la validita' delle decisioni e' necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei componenti ciascun comitato. Art. 12. 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza prefissata dal consiglio stesso e comunque ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque componenti ovvero il collegio dei revisori. 2. Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, devono essere spediti, per mezzo di lettera raccomandata a.r., almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori; in caso di urgenza, la convocazione puo' essere effettuata in qualsiasi altra forma, purche' risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del suddetto termine. 3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri che, ancorche' nominati, risultano temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Per le delibere riguardanti la nomina del presidente, del vice presidente o dei vice presidenti, del segretario generale e del vice segretario generale, e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. 5. Per la delibera riguardante la nomina dei consiglieri di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), e le modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. 6. In caso di parita', nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede la riunione; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta. 7. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dai vice presidenti secondo l'ordine stabilito dall'art. 13; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere anziano. 8. Ai fini del comma precedente, si intende consigliere anziano colui che tra i restanti consiglieri fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. 9. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione vengono assunte dal segretario generale, il quale puo' farsi coadiuvare dal vice segretario generale o da personale della Fondazione. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal consiglio medesimo. 10. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati da chi ha presieduto e dal segretario stesso. 11. I verbali e gli estratti dei medesimi fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio; gli estratti devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario generale per autenticazione. 12. Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone che rivestono cariche nella Fondazione sono assunte con votazione a scrutinio segreto e l'astensione del consigliere interessato. In caso di deliberazioni riguardanti la persona del segretario generale, la relativa votazione e' assunta in assenza dell'interessato. 13. Il consigliere che non interviene alle sedute del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive, senza motivi di impedimento, decade dall'ufficio e il presidente assumera' le opportune iniziative per la sostituzione. 14. Il consigliere dichiarato decaduto non potra' essere nominato nel quinquennio successivo. Titolo V PRESIDENTE Art. 13. 1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. 2. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attivita' della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni; in particolare provvede, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato di ogni consigliere e revisore, a darne comunicazione all'ente cui spetta la nomina, indicando nel caso di consiglieri, i requisiti di professionalita' e competenza, di cui all'art. 9, terzo comma, del presente statuto. 3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente, d'intesa con il segretario generale - eccetto che per le materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 11 - puo' prendere determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile. 4. Il presidente puo' delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del consiglio di amministrazione, al segretario generale, al vice segretario generale e a dipendenti. 5. Il presidente ha, inoltre, la facolta' di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio. 6. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente. In caso di contestuale presenza di due vice presidenti, le funzioni vengono esercitate dal vice presidente piu' anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dal vice presidente piu' anziano di eta'. In caso di assenza o impedimento anche del o dei vice presidenti, le funzioni vengono esercitate dal componente del consiglio di amministrazione che a norma dell'art. 12, ottavo comma, e' qualificato anziano. 7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento dello stesso ovvero dell'assenza o impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione. 8. Nei casi di vacanza della carica di presidente e/o dei vice presidenti, si procede come nei casi di assenza o impedimento. Titolo VI COLLEGIO DEI REVISORI Art. 14. 1. Spettano al collegio dei revisori le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili, dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 345/1990. 2. Il collegio e' composto da tre revisori nominati, in conformita' delle disposizioni vigenti, uno dal comune di Venezia e due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 3. I revisori restano in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati. 4. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente. 5. I revisori devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. 6. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del collegio, decade dall'ufficio. Analogamente, decade dall'ufficio il revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non assiste a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione. 7. Il revisore dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel collegio dei revisori, ne' essere chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione nel triennio successivo. 8. In caso di decadenza ovvero cessazione dalla carica di un revisore, il presidente della Fondazione provvede a richiederne senza indugio la sostituzione, nei modi previsti all'art. 13, secondo comma, del presente statuto. 9. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del collegio dei revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del presidente del collegio. Titolo VII SEGRETARIO GENERALE Art. 15. 1. Il segretario generale e il vice segretario generale, ove nominato, restano in carica quattro anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati. 2. Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive, e puo' far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. 3. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni di competenza ed esegue le deliberazioni stesse. 4. Il segretario generale ha i poteri di rappresentanza necessari per l'esecuzione di tali delibere e firma la corrispondenza ordinaria. Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio e per tali atti ha la relativa rappresentanza. 5. Su proposta del segretario generale, il consiglio puo' delegare proprie funzioni a dipendenti anche in via continuativa. 6. Il vice segretario generale, ove nominato, coadiuva il segretario generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 7. In condizione di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di segretario generale sono esercitate dall'impiegato di grado piu' elevato e con maggiore anzianita' nel grado, ovvero, nella fattispecie di piu' nomine contemporanee, da quello piu' anziano di eta'. 8. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assemza o dell'impedimento di questo o del sostituito. 9. Il personale della Fondazione puo' essere costituito anche da dipendenti distaccati dalle societa' appartenenti al gruppo bancario come definito all'art. 4, secondo comma. Titolo VIII CUMULO DI CARICHE E COMPENSI Art. 16. 1. Alle cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art. 8 del presente statuto si applicano le cause di incompatibilita' stabilite dalla legge e dall'autorita' di vigilanza, tempo per tempo vigenti. 2. Le cariche di cui al primo comma sono cumulabili con quelle in organi di societa' ed enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione, con un massimo di sei cariche complessive. 3. Ai componenti il consiglio di amministrazione e ai revisori compete, per il periodo di esercizio delle rispettive funzioni, un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, nonche' delle commissioni e comitati istituiti ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, del presente statuto, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione. Non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella medesima giornata. 4. Nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, qualora l'interessato percepisca un compenso annuo e il cumulo dei compensi superi il doppio del compenso annuo piu' alto corrisposto per le predette cariche, il compenso corrisposto dalla Fondazione si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento. 5. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza, alle quali gli interessati mantengono sempre in ogni caso il diritto alla percezione. Titolo IX CONTABILITA' E BILANCIO Art. 17. 1. L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo. 2. Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. 3. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. 4. Entro il mese di dicembre di ogni anno il consiglio approva il bilancio consuntivo con il conto economico. A tale fine il segretario generale predispone un rendiconto entro il 15 novembre, sul quale il collegio dei revisori redige una relazione entro il 30 novembre. 5. Il bilancio consuntivo e' redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione. 6. La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento delle attivita' istituzionali, della gestione, e la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del patrimonio della Fondazione. 7. I bilanci, approvati dagli organi competenti della Fondazione, sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. Titolo X SCIOGLIMENTO Art. 18. 1. In caso di scioglimento della Fondazione, la relativa procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro primo, titolo II, capo II e relative norme di attuazione del codice civile. Tuttavia, quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il Ministro del tesoro puo' stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione e' attribuito ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. Titolo XI DISPOSIZIONI FINALI Art. 19. 1. I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori della Fondazione, in carica alla data dell'approvazione delle presenti modifiche e in condizioni di incompatibilita' di cui all'art. 16, primo comma, del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, ovvero allo spirare del termine piu' ravvicinato stabilito dalla legge o dall'autorita' di vigilanza. 2. Ai componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalita' ed esperienza di cui all'art. 9, terzo comma. Art. 20. 1. I consiglieri di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), saranno nominati all'atto della cessazione, per qualunque causa e comunque alla naturale scadenza del mandato, degli amministratori nominati dal Ministro del tesoro. 2. La nomina del consigliere di competenza dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia sara' effettuata all'atto della cessazione del primo tra i consiglieri gia' di nomina del consiglio regionale del Veneto e del comitato esecutivo dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere. Art. 21. 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni dell'autorita' di vigilanza, tempo per tempo vigenti.