(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO
                              Titolo I
                 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA, SCOPI
                               Art. 1.
   1. La "Fondazione Cassa di risparmio di  Venezia",  istituita  con
decreto  ministeriale 435759 del 5 giugno 1992, denominata di seguito
"Fondazione", e' un ente avente  personalita'  giuridica.  Essa  trae
origine   dal  conferimento  dell'azienda  bancaria  nella  Cassa  di
risparmio di Venezia S.p.a. Tale conferimento e' stato effettuato con
atto pubblico in data 23 giugno 1992,  n.  86775  di  repertorio  del
notaio  Maria  Luisa  Semi  di Venezia, in attuazione del progetto di
ristrutturazione, disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,  e
dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
   2.  La  Fondazione e' la continuazione della Cassa di risparmio di
Venezia, ente pubblico istituito con provvedimento  del  podesta'  di
Venezia  in  data  11  gennaio  1822,  nella  quale  venne  fusa  con
decorrenza  1  gennaio  1988  la  Banca  popolare  Santo  Stefano   -
Portogruaro - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, giusta
la  deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 15
luglio 1987.
   3. La Fondazione puo' operare in Italia e all'estero ed  ha  piena
capacita'  di  diritto  pubblico  e  privato. Essa e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero del tesoro, giusta il disposto  dell'art.  14
del decreto legislativo sopra citato.
                               Art. 2.
   1. La Fondazione ha sede in Venezia ed ha durata illimitata.
                               Art. 3.
   1. Scopo della Fondazione e' la promozione della societa' civile e
del  capitale  umano,  nella dimensione storica, sociale, economica e
culturale di Venezia e delle sue proiezioni.
   2. Per il raggiugimento di tale scopo, la Fondazione persegue fini
di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nel campo
dei  processi  formativi  e  di  ricerca,  e  comunque  nei   settori
dell'istruzione  e  della  ricerca  scientifica,  nonche' nei settori
dell'arte e  della  sanita'  in  quanto  connessi  con  i  premi.  La
Fondazione  persegue  anche  le  originarie  finalita' di assistenza,
beneficenza  e  pubblica  utilita',   privilegiando   il   territorio
tradizionale  ove  operava l'originario ente pubblico economico. Essa
persegue le finalita' attraverso la definizione di propri programmi e
progetti di intervento da realizzare  direttamente  o  anche  con  la
collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
   3.  La  Fondazione puo' raccordare la propria attivita' con quella
di  altri  enti  aventi  analoghe  finalita'  anche   attraverso   la
partecipazione  ad  istituzioni  od  organizzazioni  di coordinamento
nazionali ed internazionali.
   Essa puo' altresi' promuovere l'istituzione di persone  giuridiche
di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, nonche' la
costituzione di societa' di diritto privato.
   4.   La   Fondazione,   inoltre,   puo'   compiere  le  operazioni
finanziarie,  commerciali,  immobiliari  e  mobiliari  necessarie  ed
opportune  per il perseguimento dei propri fini nei limiti di legge e
di statuto.
                               Art. 4.
   1.  La  Fondazione  amministra  il proprio patrimonio, definito al
successivo art. 5, e ne cura la salvaguardia nel tempo.
   2.  La  Fondazione  non  puo'  esercitare  direttamente  l'impresa
bancaria,  ne'  possedere partecipazioni di controllo nel capitale di
societa' bancarie o finanziarie diverse  dalla  societa'  per  azioni
conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1 o dalla societa'
Capogruppo  del  gruppo  bancario controllante la societa' per azioni
bancaria conferitaria di cui all'art. 1.
   3. La Fondazione puo' possedere  partecipazioni  di  minoranza  in
altre  societa' bancarie o finanziarie, nonche' partecipazioni, anche
di controllo, in societa' operanti in settori diversi da quelli sopra
indicati, purche' strumentali o comunque  connessi  al  perseguimento
degli scopi istituzionali.
   4.  La  Fondazione,  inoltre,  puo'  curare  la conservazione e la
gestione di beni artistici e culturali di valore storico, scientifico
e sociale.
                              Titolo II
                             PATRIMONIO
                               Art. 5.
   1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
     a) dal valore delle partecipazioni e dei cespiti detenibili;
     b) dai fondi di riserva di  qualsiasi  specie,  ivi  compresi  i
fondi costituiti per finalita' di legge;
     c)   dai  contributi,  conferimenti  e  altre  liberalita',  che
eventualmente possano pervenire alla Fondazione a  qualsiasi  titolo,
nonche'  per  assegnazione  da  parte  dello  Stato  o  di altri enti
pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio;
     d)  dagli  avanzi  di  gestione  non  destinati   ad   attivita'
erogativa.
                               Art. 6.
   1.  Per  il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione
puo' utilizzare:
     a) i proventi derivanti dalla gestione del  proprio  patrimonio,
detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva;
     b)  gli  eventuali  avanzi di gestione degli esercizi precedenti
destinati ad attivita' erogativa;
     c) i proventi di natura straordinaria;
     d) gli altri introiti e liberalita' non destinate al patrimonio.
   2. Una quota pari a 1/15 dei proventi, al  netto  delle  spese  di
funzionamento  e  degli eventuali accantonamenti a riserva legale, e'
destinata ai fondi speciali  per  il  volontariato  siccome  previsti
all'art.  15,  primo  comma  della  legge  11  agosto 1991, n. 266, e
relative disposizioni d'attuazione.
   3. I proventi derivanti dalla cessione delle  azioni  detenute  ai
sensi dell'art. 4, secondo comma, del presente statuto sono impiegati
in  conformita'  alle  direttive emanate in applicazione dell'art. 1,
comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474.
                               Art. 7.
   1. La Fondazione puo' contrarre debiti  con  le  societa'  di  cui
detiene  partecipazioni  dirette  e/o  indirette, o ricevere garanzie
dalle stesse per un ammontare massimo complessivo  pari  al  10%  del
proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
   2.  In  ogni  caso,  la  Fondazione non puo' contrarre debiti, ne'
ricevere garanzie, ne' prestarne per un importo complessivo superiore
al 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
                             Titolo III
                       ORGANI DELLA FONDAZIONE
                               Art. 8.
   1. Gli organi della Fondazione sono:
     a) il consiglio di amministrazione;
     b) il presidente;
     c) il collegio dei revisori;
     d) il segretario generale.
                              Titolo IV
                    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                               Art. 9.
   1. Il consiglio di  amministrazione  e'  composto  da  quattordici
consiglieri nominati come segue:
     a) un consigliere dalla provincia di Venezia;
     b) tre consiglieri dal comune di Venezia;
     c) un consigliere dal comune di Portogruaro;
     d)   un   consigliere  dalla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Venezia;
     e) un consigliere dall'Universita' Ca' Foscari di Venezia;
     f) un consigliere dall'Istituto universitario di architettura di
Venezia;
     g)  quattro  consiglieri  dall'associazione  fra  le  Casse   di
risparmio italiane;
     h) due consiglieri dallo stesso consiglio di amministrazione con
lo  scopo  di  promuovere e valorizzare la partecipazione qualificata
dei cittadini al perseguimento delle  finalita'  istituzionali  della
Fondazione.
   2.  La  nomina  a  componente del consiglio di amministrazione non
comporta rappresentanza degli enti o degli organismi dai  quali  essa
proviene.
   3.  I  componenti  del  consiglio di amministrazione devono essere
scelti secondo criteri di professionalita' e competenza  fra  persone
che abbiano maturato un'adeguata esperienza - scientifica, culturale,
manageriale  o  professionale  -  nei  settori  di  intervento  della
Fondazione, nonche' nelle discipline  economiche  e  finanziarie.  Il
possesso di tali requisiti verra' esplicitato nell'atto di nomina.
   4.  Il consiglio di amministrazione nomina, nell'ambito dei propri
membri, il presidente e uno o due vice  presidenti  della  Fondazione
che  durano  in  carica  fino  alla  scadenza  del  loro  mandato  di
consiglieri.
   5. Al presidente e al vice presidente o ai vice presidenti compete
un'indennita' di carica, determinata  annualmente  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il parere del collegio dei revisori.
                              Art. 10.
   1.  I consiglieri di amministrazione restano in carica cinque anni
e possono essere riconfermati.
   2. Essi devono essere in possesso dei  requisiti  stabiliti  dalla
legge  e  dall'autorita'  di vigilanza per l'assunzione della carica,
tempo per tempo vigenti, e ad essi si applicano, in  particolare,  le
norme di cui all'art. 2392 del codice civile.
   3.  Non  possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in
qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto,
i  dipendenti  in  servizio  della  Fondazione   e   delle   societa'
partecipate  nelle  quali  la  Fondazione  medesima  detiene - in via
diretta e/o  indiretta  -  il  controllo  ovvero  esercita  influenza
notevole  ai  sensi  dell'art.  2359  del codice civile. La decadenza
opera   immediatamente   con   dichiarazione   del    consiglio    di
amministrazione.
                              Art. 11.
   1.  Il consiglio di amministrazione ha il potere di compiere tutti
gli  atti  di  ordinaria  e   straordinaria   amministrazione   della
Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.
   2.  Il  consiglio  puo'  delegare propri poteri al presidente e al
segretario generale, e conferire procure a terzi.
   3. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle  materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
     a) la modifica dello statuto;
     b)  la  determinazione degli indirizzi generali della gestione e
l'organizzazione della Fondazione;
     c) la nomina del presidente e del o dei vice presidenti;
     d) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei revisori;
     e) la nomina e la revoca del  segretario  generale  e  del  vice
segretario generale;
     f)  l'acquisto,  la  vendita,  la  permuta e la denominazione di
immobili, nonche' le operazioni di leasing immobiliare;
     g) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche -
come tali individuate dal consiglio - e l'esercizio dei diritti sulle
relative azioni;
     h) la determinazione di patti ed accordi in genere relativi alla
amministrazione   di   societa'   partecipate   direttamente    dalla
Fondazione;
     i)  la  promozione  di azioni avanti ad organi giurisdizionali e
amministrativi e la resistenza alle stesse;
     l) l'approvazione dei bilanci preventivi  e  consuntivi  annuali
nonche'  la  sistemazione  degli  eventuali  avanzi  o  disavanzi  di
gestione;
     m) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;
     n) la definizione delle linee programmatiche di  intervento  nei
settori di cui all'art. 3 e dei criteri di erogazione dei fondi;
     o)  la  determinazione  dei compensi spettanti ai componenti del
consiglio di amministrazione e ai revisori, ai sensi del terzo  comma
dell'art. 16 del presente statuto.
   4.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo' istituire commissioni
tecniche e  scientifiche  consultive  anche  a  carattere  permanente
formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei
settori  di  intervento  della  Fondazione, definendone i compiti, la
durata, le modalita' di funzionamento. Possono essere chiamati a  far
parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il
consiglio di amministrazione.
   5. Il consiglio di amministrazione puo' istituire nel proprio seno
comitati  ristretti  con  poteri consultivi e/o deliberativi, anche a
carattere permanente, fissandone i compiti, i limiti, la durata e  le
modalita'  di  funzionamento. Il collegio dei revisori e' invitato ad
assistere alle riunioni  dei  comitati  ristretti  dotati  di  poteri
deliberativi.
   6.  Nel  caso  di  comitati  di cui al comma precedente, dotati di
poteri deliberativi, per la validita' delle decisioni  e'  necessaria
la  presenza  ed  il  voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei
componenti ciascun comitato.
                              Art. 12.
   1.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  con  cadenza
prefissata   dal   consiglio   stesso  e  comunque  ogniqualvolta  il
presidente lo ritenga necessario, o  gliene  facciano  richiesta  per
iscritto almeno cinque componenti ovvero il collegio dei revisori.
   2.  Gli  avvisi  di convocazione, con l'indicazione sommaria degli
argomenti all'ordine del giorno, devono essere spediti, per mezzo  di
lettera  raccomandata  a.r.,  almeno  cinque  giorni  prima di quello
fissato per la riunione, al  domicilio  dei  singoli  componenti  del
consiglio  di amministrazione e del collegio dei revisori; in caso di
urgenza, la convocazione puo' essere effettuata  in  qualsiasi  altra
forma,   purche'   risulti   prova   dell'avvenuta  comunicazione  ai
destinatari, anche senza il rispetto del suddetto termine.
   3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario la  presenza
di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. Nel computo dei
componenti  in  carica  non  si  tiene  conto  dei  consiglieri  che,
ancorche' nominati, risultano temporaneamente sospesi  dall'esercizio
delle funzioni inerenti la carica medesima.
   4.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
consiglieri presenti. Per  le  delibere  riguardanti  la  nomina  del
presidente, del vice presidente o dei vice presidenti, del segretario
generale  e  del  vice  segretario  generale,  e'  necessario il voto
favorevole della maggioranza dei componenti in carica.
   5. Per la delibera riguardante la nomina dei  consiglieri  di  cui
all'art.  9,  comma  1,  lettera  h),  e  le  modifiche statutarie e'
necessario il voto favorevole della  maggioranza  dei  componenti  in
carica.
   6.  In  caso di parita', nelle votazioni palesi prevale il voto di
chi presiede la riunione; nelle  votazioni  a  scrutinio  segreto  la
proposta si intende respinta.
   7.  Le  riunioni  sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, dai vice presidenti secondo l'ordine stabilito
dall'art. 13; in caso di  assenza  o  impedimento  di  entrambi,  dal
consigliere anziano.
   8.  Ai  fini  del comma precedente, si intende consigliere anziano
colui che tra i restanti consiglieri fa  parte  da  maggior  tempo  e
ininterrottamente del consiglio di amministrazione; in caso di nomina
contemporanea, il piu' anziano di eta'.
   9.  Le  funzioni  di  segretario  del consiglio di amministrazione
vengono  assunte  dal  segretario  generale,  il  quale  puo'   farsi
coadiuvare   dal  vice  segretario  generale  o  da  personale  della
Fondazione. In caso di assenza del segretario generale,  le  funzioni
di   segretario  sono  svolte  da  persona  designata  dal  consiglio
medesimo.
   10. I verbali delle sedute del consiglio di  amministrazione  sono
redatti  dal  segretario  e  sono  firmati da chi ha presieduto e dal
segretario stesso.
   11. I verbali e  gli  estratti  dei  medesimi  fanno  prova  delle
riunioni  e  delle  deliberazioni  del consiglio; gli estratti devono
essere sottoscritti dal presidente  e  dal  segretario  generale  per
autenticazione.
   12.  Le  deliberazioni  su  argomenti  riguardanti  le persone che
rivestono cariche nella  Fondazione  sono  assunte  con  votazione  a
scrutinio segreto e l'astensione del consigliere interessato. In caso
di  deliberazioni  riguardanti la persona del segretario generale, la
relativa votazione e' assunta in assenza dell'interessato.
   13. Il consigliere che non interviene alle sedute del consiglio di
amministrazione  per  tre  volte   consecutive,   senza   motivi   di
impedimento,   decade  dall'ufficio  e  il  presidente  assumera'  le
opportune iniziative per la sostituzione.
   14. Il consigliere dichiarato decaduto non potra' essere  nominato
nel quinquennio successivo.
                              Titolo V
                             PRESIDENTE
                              Art. 13.
   1.  Il  presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e  presiede  il  consiglio  di
amministrazione.
   2.  Svolge  compiti  di  impulso e di coordinamento dell'attivita'
della Fondazione e vigila  sull'esecuzione  delle  deliberazioni;  in
particolare  provvede,  almeno trenta giorni prima della scadenza del
mandato  di  ogni  consigliere  e  revisore,  a  darne  comunicazione
all'ente  cui  spetta la nomina, indicando nel caso di consiglieri, i
requisiti di professionalita' e competenza, di cui all'art. 9,  terzo
comma, del presente statuto.
   3.  Nei  casi  di  assoluta e improrogabile urgenza il presidente,
d'intesa con il segretario generale - eccetto che per le  materie  di
esclusiva   competenza  del  consiglio  di  amministrazione,  di  cui
all'art.  11  -  puo'  prendere  determinazioni  di  competenza   del
consiglio  di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla
prima riunione utile.
   4. Il presidente puo' delegare di volta in volta, in occasione  di
atti  singoli,  la  rappresentanza  della Fondazione a componenti del
consiglio  di  amministrazione,  al  segretario  generale,  al   vice
segretario generale e a dipendenti.
   5.  Il presidente ha, inoltre, la facolta' di nominare procuratori
e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.
   6. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie  le
funzioni  il  vice presidente. In caso di contestuale presenza di due
vice presidenti, le funzioni vengono esercitate dal  vice  presidente
piu'  anziano  di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dal vice
presidente piu' anziano di eta'. In caso  di  assenza  o  impedimento
anche  del  o dei vice presidenti, le funzioni vengono esercitate dal
componente del consiglio di amministrazione che a norma dell'art. 12,
ottavo comma, e' qualificato anziano.
   7. Di fronte ai terzi la firma di chi  sostituisce  il  presidente
costituisce  prova  dell'assenza  o  impedimento  dello stesso ovvero
dell'assenza o impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.
   8. Nei casi di vacanza della carica di  presidente  e/o  dei  vice
presidenti, si procede come nei casi di assenza o impedimento.
                              Titolo VI
                        COLLEGIO DEI REVISORI
                              Art. 14.
   1.  Spettano  al  collegio  dei revisori le attribuzioni stabilite
dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, in quanto  applicabili,
dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 345/1990.
   2.   Il   collegio  e'  composto  da  tre  revisori  nominati,  in
conformita' delle disposizioni vigenti, uno dal comune di  Venezia  e
due  dalla  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Venezia, e scelti tra  gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili.
   3.  I  revisori  restano  in  carica  per  la durata di tre anni e
possono essere riconfermati.
   4. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.
   5. I revisori devono assistere  alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione.
   6.  Il  collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non partecipa
durante un esercizio a due riunioni consecutive del collegio,  decade
dall'ufficio.  Analogamente,  decade  dall'ufficio  il  revisore che,
senza motivi di oggettivo impedimento, non  assiste  a  tre  riunioni
consecutive del consiglio di amministrazione.
   7.  Il  revisore  dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel
collegio dei revisori, ne' essere chiamato a far parte del  consiglio
di amministrazione della Fondazione nel triennio successivo.
   8.  In  caso  di  decadenza  ovvero  cessazione dalla carica di un
revisore, il presidente della Fondazione provvede a richiederne senza
indugio la sostituzione,  nei  modi  previsti  all'art.  13,  secondo
comma, del presente statuto.
   9.  Gli  accertamenti,  le  proposte  e i rilievi del collegio dei
revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a  cura
del presidente del collegio.
                             Titolo VII
                         SEGRETARIO GENERALE
                              Art. 15.
   1.  Il  segretario  generale  e  il  vice segretario generale, ove
nominato, restano in carica quattro anni dal momento della  nomina  e
possono essere riconfermati.
   2.  Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale
della Fondazione, dei quali si avvale per lo  svolgimento  delle  sue
funzioni.   Egli   partecipa   alle   riunioni   del   consiglio   di
amministrazione con funzioni consultive e  propositive,  e  puo'  far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
   3.   Provvede  ad  istruire  gli  atti  per  le  deliberazioni  di
competenza ed esegue le deliberazioni stesse.
   4. Il segretario generale ha i poteri di rappresentanza  necessari
per   l'esecuzione   di  tali  delibere  e  firma  la  corrispondenza
ordinaria. Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto  delega
dal consiglio e per tali atti ha la relativa rappresentanza.
   5. Su proposta del segretario generale, il consiglio puo' delegare
proprie funzioni a dipendenti anche in via continuativa.
   6.   Il  vice  segretario  generale,  ove  nominato,  coadiuva  il
segretario  generale  e  lo  sostituisce  in  caso   di   assenza   o
impedimento.
   7. In condizione di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni
di  segretario  generale sono esercitate dall'impiegato di grado piu'
elevato  e  con  maggiore  anzianita'  nel   grado,   ovvero,   nella
fattispecie  di  piu' nomine contemporanee, da quello piu' anziano di
eta'.
   8.  Di  fronte  ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assemza o dell'impedimento di  questo
o del sostituito.
   9.  Il  personale della Fondazione puo' essere costituito anche da
dipendenti distaccati dalle societa' appartenenti al gruppo  bancario
come definito all'art. 4, secondo comma.
                             Titolo VIII
                    CUMULO DI CARICHE E COMPENSI
                              Art. 16.
   1.  Alle  cariche  amministrative  e di controllo assunte ai sensi
dell'art.  8  del  presente  statuto  si  applicano   le   cause   di
incompatibilita' stabilite dalla legge e dall'autorita' di vigilanza,
tempo per tempo vigenti.
   2.  Le cariche di cui al primo comma sono cumulabili con quelle in
organi di societa' ed enti partecipanti direttamente o indirettamente
dalla Fondazione, con un massimo di sei cariche complessive.
   3. Ai componenti il consiglio di  amministrazione  e  ai  revisori
compete,  per  il  periodo di esercizio delle rispettive funzioni, un
compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio
di amministrazione, nonche' delle commissioni e comitati istituiti ai
sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, del presente statuto,  una  medaglia
di  presenza,  oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo  le
modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione. Non puo' essere
corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella medesima giornata.
   4.  Nei  casi  previsti  nel  secondo comma del presente articolo,
qualora l'interessato percepisca un compenso annuo e  il  cumulo  dei
compensi  superi  il  doppio del compenso annuo piu' alto corrisposto
per le predette cariche, il compenso corrisposto dalla Fondazione  si
riduce   di   un  importo  pari  all'eccedenza  fino  al  suo  totale
assorbimento.
   5. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di  presenza,
alle  quali gli interessati mantengono sempre in ogni caso il diritto
alla percezione.
                              Titolo IX
                       CONTABILITA' E BILANCIO
                              Art. 17.
   1. L'esercizio ha inizio il 1 ottobre e si chiude il 30  settembre
dell'anno successivo.
   2.  Entro  il  mese  di  luglio  di  ogni  anno  il  consiglio  di
amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio
successivo.
   3. In tale bilancio sono fissati i limiti di  spesa  con  distinto
riferimento  alle  spese  di  funzionamento  e  a quelle direttamente
destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali.
   4. Entro il mese di dicembre di ogni anno il consiglio approva  il
bilancio consuntivo con il conto economico. A tale fine il segretario
generale  predispone un rendiconto entro il 15 novembre, sul quale il
collegio dei revisori redige una relazione entro il 30 novembre.
   5. Il bilancio consuntivo e' redatto in modo da fornire una chiara
rappresentazione    del     patrimonio     e     della     situazione
economico-finanziaria della Fondazione.
   6.  La  relazione  che accompagna il bilancio illustra l'andamento
delle attivita' istituzionali, della gestione, e  la  politica  degli
accantonamenti  e  degli  investimenti,  con  particolare riguardo al
mantenimento della sostanziale integrita'  economica  del  patrimonio
della Fondazione.
   7.  I bilanci, approvati dagli organi competenti della Fondazione,
sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro;  gli  stessi
si   intendono   approvati   trascorsi  sessanta  giorni  dalla  loro
ricezione.
                              Titolo X
                            SCIOGLIMENTO
                              Art. 18.
   1. In caso di scioglimento della Fondazione, la relativa procedura
di liquidazione e' regolata dalle norme del libro primo,  titolo  II,
capo  II  e relative norme di attuazione del codice civile. Tuttavia,
quando  ricorrano  particolari  ragioni  di  interesse  generale,  il
Ministro   del   tesoro   puo'   stabilire  che  il  procedimento  di
liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo  V  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   2. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale
di  liquidazione e' attribuito ad enti che perseguono fini identici o
analoghi  a  quelli  della  Fondazione,  previa  autorizzazione   del
Ministro del tesoro.
                              Titolo XI
                         DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 19.
   1.  I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei
revisori della Fondazione,  in  carica  alla  data  dell'approvazione
delle  presenti  modifiche e in condizioni di incompatibilita' di cui
all'art. 16, primo comma, del presente statuto,  permangono  ciascuno
nella  propria  carica  fino  alla scadenza dei rispettivi mandati in
corso  alla  data  stessa,  ovvero  allo  spirare  del  termine  piu'
ravvicinato stabilito dalla legge o dall'autorita' di vigilanza.
   2.  Ai  componenti  il consiglio di amministrazione in carica alla
data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non  si
applicano  i  requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  di cui
all'art. 9, terzo comma.
                              Art. 20.
   1. I consiglieri di cui all'art. 9, comma 1, lettera  h),  saranno
nominati  all'atto  della  cessazione, per qualunque causa e comunque
alla naturale scadenza del mandato, degli amministratori nominati dal
Ministro del tesoro.
   2. La nomina del consigliere di  competenza  dell'Universita'  Ca'
Foscari  di  Venezia  sara'  effettuata all'atto della cessazione del
primo tra i consiglieri gia' di nomina del  consiglio  regionale  del
Veneto  e del comitato esecutivo dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere.
                              Art. 21.
   1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  statuto
si  applicano  le  norme di legge e le disposizioni dell'autorita' di
vigilanza, tempo per tempo vigenti.