(all. 1 - art. 1)
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Ministero delle Finanze      ISTRUZIONI GENERALI          Modello 730

1
L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
Il  modello  730  consente  ai  lavoratori dipendenti e pensionati di
presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando l'assistenza  del
proprio  datore  di  lavoro  o dell'ente che eroga la pensione oppure
rivolgendosi ad uno degli appositi Centri autorizzati  di  assistenza
fiscale  (Caaf)  costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori
di lavoro (l'elenco dei Caaf e' consultabile  dall'apposito  opuscolo
in distribuzione presso gli uffici finanziari o tramite gli sportelli
self-service  installati  negli  uffici finanziari e in alcuni uffici
comunali, centri commerciali ed aeroporti).
I termini e le condizioni per  fruire  dell'assistenza  fiscale  sono
diversi  a  seconda che questa venga richiesta al datore di lavoro (o
ente pensionistico) oppure ai Caaf.
Nei prospetti posti in fondo all'Appendice, sono riepilogate le varie
fasi della procedura di assistenza fiscale  richiesta  al  datore  di
lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.
2
CHI PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730
Possono   utilizzare   il  modello  730  i  lavoratori  dipendenti  e
pensionati che nel 1995 hanno posseduto, oltre al reddito  di  lavoro
dipendente, anche:
-  redditi dei terreni e dei fabbricati
-  redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in
   societa' ed enti soggetti all'Irpeg
-  redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da
   rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi
   lordi  derivanti  dall'utilizzazione  di  opere  dell'ingegno,  di
   invenzioni  industriali,  ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni
   non abituali
-  oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.
Per  i  lavoratori  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
determinato  di  periodo  inferiore  all'anno  e'  necessario  che il
rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al  mese  di  luglio
1996.
Sono  equiparati  ai  lavoratori  dipendenti  e pensionati (e possono
richiedere l'assistenza  alle  stesse  condizioni  e  con  le  stesse
modalita') anche:
-  i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole
   e  di  prima  trasformazione  dei  prodotti  agricoli e di piccola
   pesca;
-  i sacerdoti della Chiesa cattolica.
3
CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730
Non  possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello
740 coloro che nel 1995 hanno posseduto:
-  redditi d'impresa e di partecipazione
-  redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
-  altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" (ad  es.
   redditi  derivanti  da  lastrici  solari,  dalle  aree  urbane, da
   immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto  per  usi
   non  agricoli,  redditi derivanti dalla utilizzazione economica di
   opere  dell'ingegno,  di   invenzioni   industriali,   ecc.,   non
   conseguiti  dall'autore  o  inventore),  non  compresi  tra quelli
   indicati nel precedente paragrafo.
Non possono  utilizzare  il  modello  730  anche  coloro  che  devono
presentare  la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei
minori e delle persone interdette nonche' i possessori di reddito  di
lavoro   dipendente   corrisposto,   nell'anno  nel  quale  s'intende
richiedere l'assistenza, solo da soggetti non obbligati ad effettuare
le ritenute.
4
CHI NON E' OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
I contribuenti che si trovano nelle  condizioni  indicate  in  questo
paragrafo  sono  del  tutto  esonerati  dall'obbligo di presentare la
dichiarazione  anche  se  risultano  in  possesso  di   redditi   che
andrebbero   assoggettati   al   Contributo   al  servizio  sanitario
nazionale. Il contribuente  esonerato  puo'  comunque  presentare  la
dichiarazione  per  far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni
non attribuite o per chiedere il rimborso  di  eccedenze  di  imposta
risultanti  dalla  dichiarazione  presentata  nel 1995 o derivanti da
acconti versati nello stesso anno.
L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che hanno posseduto:
-  solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un  unico  datore
   di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute;
-    solo  redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' datori di
   lavoro a dipendenti che hanno chiesto a  ciascuno  dei  successivi
   datori  di  lavoro  di  tener conto dei redditi erogati durante il
   precedente rapporto;
-  solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da  piu'  datori  di
   lavoro   per  un  ammontare  complessivo  non  superiore  al  lire
   8.700.000 se le detrazioni  per  lavoro  dipendente  spettano  per
   l'intero  anno.  Ai  fini  dell'esonero  dalla dichiarazione, sono
   equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio ed i
   compensi dei  lavoratori  soci  di  cooperative  di  produzione  e
   lavoro,  di  servizi,  agricole  e  di  prima  trasformazione  dei
   prodotti agricoli e  di  piccola  pesca,  nei  limiti  dei  salari
   correnti maggiorati del 20%;
-  solo reddito di lavoro dipendente corrisposto anche da piu' datori
   di  lavoro  ma  certificato dall'altimo datore di lavoro e reddito
   dei   fabbricati,   derivante    esclusivamente    dal    possesso
   dell'abitazione  principale  e  di  sue eventuali pertinenze (box,
   cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire.  Tale  limite
   va  rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato
   e' stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso
   (ad   esempio,   nel   caso   di  coniugi  comproprietari  al  50%
   dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero  anno,
   il limite e' di lire 500.000 per ciascun coniuge);
-    solo  redditi  di  lavoro  dipendente (corrisposti anche da piu'
   datori di lavoro) ed altri redditi, diversi  da  quelli  derivanti
   dall'esercizio  di attivita' imprenditoriali e professionali e non
   soggetti  ad  ILOR  per  i  quali  la  differenza  tra   l'imposta
   corrispondente  al reddito complessivo e la somma delle detrazioni
   per lavoro dipendente e per carichi di famiglia non e' superiore a
   L. 20.000. Nel prospetto in fondo  alla  pagina  sono  indicati  i
   limiti  di  reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni di
   lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per  l'intero
   anno e non sussiste il diritto all'incremento delle detrazioni per
   figli a carico;
-   solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso
   dell'abitazione principale e di  sue  eventuali  pertinenze  (box,
   cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire. Tale limite va
   rapportato  al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato e'
   stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
-  solo redditi dei terreni e  dei  fabbricati  complessivamente  non
   superiori  a  lire  360.000  (al  lordo della deduzione fino ad un
   milione di lire spettante per l'abitazione  principale  e  le  sue
   pertinenze);
-    solo  redditi  esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate
   ordinarie corrisposte ai militari di leva,  pensioni,  indennita',
   ivi  comprese  le indennita' di accompagnamento, e assegni erogati
   dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti  e  agli
   invalidi  civili,  sussidi  a  favore  degli  hanseniani, pensioni
   sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta  (ad
   es.  interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui
   BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le  borse
   di  studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in
   base alla L. 30 novembre 1989, n. 398. Non  costituiscono  reddito
   ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail. Vedere in Appendice
   la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".
Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i
contribuenti,  non  obbligati alla tenuta delle scritture contabili e
con  redditi  non  soggetti  ad   ILOR,   per   i   quali   l'imposta
corrispondente al reddito complessivo non e' superiore a L. 20.000.
LIMITI   DI   REDDITO   PER   L'ESONERO   DALLA  PRESENTAZIONE  DELLA
DICHIARAZIONE PER  EFFETTO  DELLE  DETRAZIONI  D'IMPOSTA  (lavoratori
dipendenti  e  pensionati  per  i  quali  le  detrazioni spettano per
l'intero anno e che non hanno diritto all'incremento delle detrazioni
per figli a carico)

|                                           |
| Senza coniuge a carico                    |
|                                           |
| e con reddito complessivo fino a lire     |
|                                           |
 8.700.000

 9.129.000   (con 1 figlio a carico)

 9.561.000   (con 2 figli  a carico)

 9.988.000   (con 3 figli  a carico)

10.415.000   (con 4 figli  a carico)

10.847.000   (con 5 figli  a carico)

11.275.000   (con 6 figli  a carico)

11.706.000   (con 7 figli  a carico)

12.134.000   (con 8 figli  a carico)


|                                           |
| Con coniuge a carico                      |
|                                           |
| e con reddito complessivo fino a lire     |
|                                           |
12.415.000

13.275.000   (con 1 figlio a carico)

14.134.000   (con 2 figli  a carico)

14.883.000   (con 3 figli  a carico)

15.100.000   (con 4 figli  a carico)

15.375.000   (con 5 figli  a carico)

16.072.000   (con 6 figli  a carico)

16.772.000   (con 7 figli  a carico)

17.472.000   (con 8 figli  a carico)

5
LA DICHIARAZIONE MOD. 730
La  dichiarazione  e'  composta  dal  Mod.  730  (per indicare i dati
anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod.
730-1 (per esprimere la scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per
mille dell'Irpef).
I  proventi  sostitutivi  di  redditi  e gli interessi moratori e per
dilazione di  pagamento  devono  essere  dichiarati  utilizzando  gli
stessi  Quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono
o i crediti a  cui  si  riferiscono  (vedere  in  Appendice  la  voce
"Proventi sostitutivi e interessi")
Nel  compilare  la  dichiarazione  occorre  tener presente che per la
determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va
utilizzato il  cambio  del  giorno  in  cui  gli  stessi  sono  stati
percepiti  o  sostenuti  o  del  giorno  antecedente piu' prossimo o,
qualora non sia stato fissato, in tali giorni, il cambio del mese.
6
LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
I  lavoratori  dipendenti  e   pensionati   possono   presentare   la
dichiarazione  modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo
redditi dei terreni e dei fabbricati  di  ammontare  complessivamente
non  superiore  a  lire  5.500.000  (limite  per  essere  considerato
fiscalmente a carico).
La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata:
-  dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione
   nel 1995, hanno poi  effettuato  separati  versamenti  di  acconto
   Irpef;
-  dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef
   in  quanto,  separando  le rispettive posizioni nel momento in cui
   avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito  dell'esonero  da  tali
   versamenti;
-    nel  caso  di  morte  di  uno  dei  coniugi avvenuta prima della
   presentazione  della  dichiarazione  dei   redditi.   Il   coniuge
   superstite  non  puo'  presentare dichiarazione congiunta anche se
   gli  acconti  di  imposta  per  il   1995   sono   stati   versati
   congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente
   dichiarazione.
7
DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Sulla  base  delle  scelte  effettuate  dai  contribuenti  in sede di
dichiarazione  dei  redditi,  una  quota  pari  all'otto  per   mille
dell'Irpef  liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali
e' destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo
a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali  ed
umanitari  anche  a  favore  dei  paesi  del  terzo  mondo  da  parte
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7›  giorno
e  delle  Assemblee  di  Dio in Italia; a scopi di carattere sociale,
assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa
Evangelica Valdese.
La   ripartizione   tra   le  istituzioni  beneficiarie  avverra'  in
proporzione  alle  scelte  espresse.  Qualora  i   contribuenti   non
effettuino  alcuna  scelta, la quota d'imposta non attribuita in base
alle scelte espresse sara' ripartita tra  le  suindicate  istituzioni
secondo  la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non
attribuite  spettanti  all'Unione  italiana  delle  Chiese  cristiane
avventiste  del  7›  giorno,  alle  Assemblee di Dio in Italia e alla
Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.
Per effettuare la scelta per  la  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'Irpef va utilizzato il Mod. 730-1.
8
COME SI PRESENTA IL MOD. 730
La  dichiarazione  Mod.  730 va consegnata al datore di lavoro o ente
pensionistico  o  al  Caaf  in  un  unico  esemplare.  Se  lo  spazio
disponibile  nel  modello risulta insufficiente, occorrera' compilare
altri   esemplari   del   modello,    numerandoli    progressivamente
nell'apposita casella.
Unitamente  al  Mod.  730  deve  essere  consegnata  la  busta chiusa
contenente il Mod. 730-1.
ATTENZIONE
Alla dichiarazione non deve  essere  allegata  alcuna  documentazione
che, pero', deve essere conservata dal contribuente che ha presentato
la  dichiarazione  fino  al  31 dicembre 2001, termine entro il quale
l'Amministrazione ha facolta' di richiederla.
Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni  dello  Stato,
gli  interessati  possono  presentare  il modello 730 all'ufficio che
svolge le funzioni di sostituto d'imposta  (coincidente  o  meno  con
l'Amministrazione  di  appartenenza)  o  a  quello  che,  secondo  le
indicazioni del datore di lavoro, svolge l'attivita' di assistenza.
I contribuenti che si avvalgono della assistenza fiscale e che  hanno
detenuto  investimenti  all'estero  ovvero attivita' estere di natura
finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche  il  modello  74/W
disponibile  presso  i  comuni e le rivendite autorizzate. Il modello
740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro  i  termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.
I  contribuenti  che  si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono
integrare o rettificare i dati (ad es.: redditi,  oneri,  detrazioni)
risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740.
La  successiva  presentazione  della  dichiarazione  modello  740 non
comporta il  venir  meno  dell'obbligo  del  sostituto  d'imposta  di
effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute.
Successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  del
modello 740, l'integrazione della dichiarazione e' possibile solo nei
casi  illustrati  nelle  istruzioni  al  modello  740   relative   al
"Ravvedimento operoso".
9
ARROTONDAMENTO
Tutti   gli   importi  indicati  nella  dichiarazione  devono  essere
arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano
le cinquecento lire e a  quelle  inferiori  nel  caso  contrario;  ad
esempio  1.501  diventa  2.000;  1.500  diventa  1.000; 1.499 diventa
1.000.
Per  semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre
zeri finali in corrispondenza degli spazi  nei  quali  devono  essere
indicati gli importi.
10
SANZIONI
Per  le  sanzioni  applicabili  nei  confronti  dei  contribuenti che
presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.

Ministero delle Finanze      GUIDA ALLA COMPILAZIONE      Modello 730

11
CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA
Il  codice   fiscale   e'   rilevabile   dal   tesserino   rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria.
Se  qualcuno  dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data
di nascita) indicati nel tesserino e' errato,  il  contribuente  deve
recarsi  presso  un  qualsiasi  ufficio delle imposte per ottenere la
variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non e'
stata effettuata il contribuente deve utilizzare  il  codice  fiscale
attribuitogli.
Il  cognome  ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio,
onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
La residenza anagrafica deve essere indicata se e'  variata  rispetto
alla   dichiarazione  del  1995  oppure  se  la  dichiarazione  viene
presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di
residenza" in Appendice. Il contribuente puo'  comunque  indicare  la
residenza   anche   se   non  e'  variata,  se  questa  modalita'  di
compilazione risulta per lui piu' agevole. Non costituisce variazione
l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.
Chi e' nato all'estero, deve indicare, in luogo del Comune, lo  Stato
di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
12
CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Sono  considerati  a  carico, se non hanno posseduto nel 1995 redditi
propri per un ammontare superiore a L. 5.500.000:
-  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
-  i figli minori o permanentemente inabili  al  lavoro,  compresi  i
   figli  naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
   affiliati;
-  i figli di eta' non superiore a 26 anni  dediti  agli  studi  o  a
   tirocinio gratuito;
-    i  familiari  di  cui  all'art.  433  del  codice civile purche'
   conviventi con il contribuente o percettori di assegni  alimentari
   non  risultanti  da  provvedimenti  dell'Autorita' Giudiziaria; al
   riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art.
   433 del codice civile".
ATTENZIONE
Non possono essere considerati a carico coloro che per il 1995  hanno
fruito   del   regime   fiscale   sostitutivo  per  nuove  iniziative
produttive.
Le  detrazioni  per  coniuge  e  figli a carico spettano anche se gli
stessi non risiedono in Italia.
Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi  non  e'  a
carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.
Se  nel  corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse per uno
stesso familiare (ad es. figlio che nel corso del 1995 ha compiuto il
26› anno di eta' per il quale si ha diritto, fino al mese  nel  quale
si  e'  verificato tale evento, alla detrazione per figlio a carico e
dal mese successivo a quella per altro familiare  a  carico)  occorre
compilare un rigo per ogni singola situazione.
-  DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
La  detrazione  per  figli a carico (compresi i figli legittimati per
susseguente matrimonio, i figli adottivi,  affidati  o  affiliati  da
entrambi  i  coniugi)  spetta in uguale misura a entrambi i genitori,
anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno  solo
dei  genitori  quando  l'altro  genitore  e' fiscalmente a carico del
primo e nelle ipotesi descritte alla voce  "Detrazione  per  figli  a
carico" in Appendice.
Si  ha,  invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista
per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in  misura
doppia  quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e
il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente
ed effettivamente separato, nonche' negli altri casi  descritti  alla
voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.
Indicare nella casella misura della detrazione il codice:
-  1 se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
-  2 se la detrazione spetta in misura doppia;
-    3  se  per  il  primo  figlio spetta la detrazione per coniuge a
   carico.
-  DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a piu' persone (ad
es., per i figli maggiorenni a carico  di  entrambi  i  genitori)  la
detrazione  per  gli  altri  familiari  a carico va proporzionalmente
suddivisa fra i contribuenti aventi diritto.
In tal caso,  nella  casella  misura  della  detrazione  indicare  la
percentuale di spettanza della detrazione.
ATTENZIONE
Rientrano  nella  categoria  degli  altri familiari a carico anche il
figlio maggiorenne e il figlio studente di eta' superiore ai 26 anni,
purche' convivano con il contribuente ovvero lo  stesso  provveda  al
loro  mantenimento  e  non posseggano redditi propri superiori a lire
5.500.000.
-  INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
L'apposito rigo del riquadro "Coniuge  e  familiari  a  carico"  deve
essere  compilato  da  coloro  che hanno diritto all'incremento della
detrazione per figli a carico, al riguardo  vedere  in  Appendice  la
voce  "Incremento  delle detrazioni per figli a carico". In tale rigo
indicare il numero totale dei mesi relativi ai figli  (o  agli  altri
componenti  del  nucleo  familiare)  per  i  quali  esiste il diritto
all'incremento delle detrazioni (ad es. se  l'incremento  spetta  per
due  figli  per  l'intero  anno  indicare  24).  In  particolare,  se
l'incremento delle detrazioni, previa richiesta, e' stato  attribuito
dal  proprio datore di lavoro si puo' tener conto del numero dei mesi
indicato  nel  punto  10-bis  del Mod. 101 oppure del numero dei mesi
indicato nelle Annotazioni del Mod. 201.
13
TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
Se i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati rispetto
a  quelli  indicati  nella  dichiarazione  dell'anno  precedente,  e'
possibile utilizzare i righi del presente riquadro, senza compilare i
successivi quadri A e/o B.
I  dati  dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i
redditi  da  dichiarare  sono  diversi  da  quelli   indicati   nella
precedente  dichiarazione,  ad  esempio  in conseguenza di variazioni
della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite
avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere  o  venir
meno   di   agevolazioni   (perdite   per  eventi  naturali,  mancata
coltivazione, immobili in  ristrutturazione,  utilizzo  dell'immobile
come abitazione principale, ecc.).
Non  si  considera,  invece,  variazione la rivalutazione dei redditi
dominicali (pari al 55 per cento) ed agrari (pari al  45  per  cento)
che   verra'   effettuata   direttamente   dal  soggetto  che  presta
l'assistenza fiscale.
ATTENZIONE
Non e' possibile utilizzare i righi del presente riquadro e  occorre,
quindi,   compilare  i  successivi  quadri  A  e/o  B,  quando:    la
dichiarazione viene presentata per la prima volta; si sono verificate
variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione
ad uno solo dei terreni e/o dei fabbricati; nel corso  del  1994  e/o
del  1995 uno o piu' terreni sono stati concessi in affitto in regime
vincolistico; si richiede, per uno o piu'  fabbricati,  la  deduzione
per il piano energetico nazionale.
Nel rigo A riportare direttamente:
a  colonna  1  l'importo  totale  del  reddito dominicale dei terreni
indicato al rigo A1, colonna 1, oppure al rigo A12,  colonna  4,  del
Mod.  740/95  oppure  il rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio
datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al  quale  e'  stata
richiesta l'assistenza fiscale nel 1995;
a  colonna  2,  l'importo  totale  del  reddito  agrario  dei terreni
indicato al rigo A1, colonna 2, oppure al rigo A12,  colonna  5,  del
Mod.  740/95  oppure  al rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio
datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al  quale  e'  stata
richiesta l'assistenza fiscale nel 1995;
nel  rigo  B indicare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati
indicato al rigo B1 oppure al rigo B14 del Mod. 740/95 oppure al rigo
3 del Mod. 730-3 rilasciato dal  proprio  datore  di  lavoro  o  ente
pensionistico  o  dal  Caaf  al quale e' stata richiesta l'assistenza
fiscale nel 1995.
In alternativa, pur in assenza di variazioni,  il  contribuente  puo'
indicare  nei  quadri  A  e/o B tutti i dati relativi ai terreni o ai
fabbricati da dichiarare, se questa modalita' di compilazione risulta
per lui piu' agevole.
14
QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI
Il quadro A va utilizzato  per  dichiarare  i  redditi  dominicali  e
agrari  dei  terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati
nella  dichiarazione  del  1995  ovvero  se  la  dichiarazione  viene
presentata  per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di
tutti  i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni; non
vanno indicati i terreni ceduti nel 1994.
ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se e' stato  gia'  compilato
il rigo A.
Questo quadro deve essere compilato:
a)  da  coloro  che  possiedono  a  titolo  di proprieta', enfiteusi,
   usufrutto o altro diritto reale  terreni  situati  nel  territorio
   dello  Stato  che  sono  o  devono  essere iscritti in catasto con
   attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi  o  altro
   diritto  reale,  il titolare della sola "nuda proprieta'" non deve
   dichiarare il terreno;
b) dagli affittuari che esercitano  l'attivita'  agricola  nei  fondi
   condotti  in  affitto  e  dagli  associati  nei casi di conduzione
   associata. In tal caso  deve  essere  compilata  solo  la  colonna
   relativa  al  reddito  agrario.  L'affittuario  deve dichiarare il
   reddito agrario  a  partire  dalla  data  in  cui  ha  effetto  il
   contratto.  Per  quanto riguarda le attivita' considerate agricole
   ai  fini  della  determinazione  del  reddito  agrario  vedere  in
   Appendice la voce "Attivita' agricole".
I  redditi  dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente
dagli  atti  catastali  se  la   coltura   effettivamente   praticata
corrisponde   a   quella   risultante  dal  catasto.  Se  la  coltura
effettivamente praticata non  corrisponde  a  quella  risultante  dal
catasto, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la
voce  "Variazioni  di coltura dei terreni". Per la determinazione del
reddito dei terreni adibiti  a  colture  prodotte  in  serra  o  alla
funghicoltura,  consultare  in  Appendice  la voce "Terreni adibiti a
colture in serra e alla funghicoltura".
Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno
pertanto dichiarati:
-  i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
-   i terreni,  parchi  e  giardini  aperti  al  pubblico  o  la  cui
   conservazione e' riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e
   Ambientali  di  pubblico  interesse,  quando  al possessore non e'
   derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito  dalla  loro
   utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio
   delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
-  COME SI COMPILA IL QUADRO A
Ogni  terreno  (o  ogni  gruppo  di  terreni identificato da un'unica
partita catastale) va indicato utilizzando un singolo rigo.
Nelle colonne  1  e  3  va  riportato,  rispettivamente,  il  reddito
catastale dominicale e agrario.
ATTENZIONE
Se  i  redditi  dominicali  e  agrari  vengono  rilevati dal Quadro A
(variazioni  dei  redditi  dei  terreni)  del  mod.   740   dell'anno
precedente,  gli  importi  di  colonna  1 e 3 vanno indicati al netto
delle rivalutazioni rispettivamente del 37 e del 32 per cento operate
lo scorso anno.
In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere  indicata
la   quota   di   reddito   agrario   relativa  alla  percentuale  di
partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale
e' quella che risulta da apposito  atto  sottoscritto  da  tutti  gli
associati; altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti
uguali.
Nella  colonna  2  indicare,  riportando  i  codici  sottoelencati, i
seguenti casi:
-  1 proprietario del terreno;
-  2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di
   determinazione del canone;
-   3 proprietario del terreno concesso  in  affitto  in  assenza  di
   regime legale di determinazione del canone;
-  4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.
Nella  colonna 4 indicare il periodo di possesso del terreno espresso
in giorni (365 se per l'intero anno).
Nella colonna  5  va  indicata  la  quota  di  possesso  espressa  in
percentuale (100 se per intero).
Nella  colonna  6,  in  caso di terreno concesso in affitto in regime
legale di  determinazione  del  canone  (regime  vincolistico),  deve
essere  indicato  l'ammontare  del  canone  risultante dal contratto,
corrispondente al periodo indicato a colonna 4.
Nella colonna  7  indicare,  riportando  i  codici  sottoelencati,  i
seguenti casi particolari:
-    1  mancata  coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata
   agraria e per cause non  dipendenti  dalla  tecnica  agraria,  del
   fondo   rustico   costituito  per  almeno  due  terzi  da  terreni
   qualificati come coltivabili  a  prodotti  annuali;  rientrano  in
   questa  ipotesi  anche  i  casi  di  ritiro  di  seminativi  dalla
   produzione, sempreche' i  terreni  costituenti  il  fondo  rustico
   siano  rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria,
   senza  sostituzione,  neppure   parziale,   con   altra,   diversa
   coltivazione;
-    2  perdita  per  eventi  naturali  di almeno il 30 per cento del
   prodotto  ordinario  del  fondo  nell'anno,   se   il   possessore
   danneggiato  ha  denunciato  all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento
   dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato  ovvero,
   se  la  data  non  sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni
   prima dell'inizio del raccolto;
-  3 terreno in conduzione associata.
Se nel corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse  per  uno
stesso  terreno  (variazioni  di  quote  di possesso, terreno dato in
affitto,  ecc.),  occorre  compilare  un  rigo   per   ogni   singola
situazione,  indicando  nella  colonna 4 il relativo periodo. In tali
casi, barrare la casella di colonna 8  per  indicare  che  si  tratta
dello stesso terreno del rigo precedente.
15
QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI
Il  Quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in
caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del
1995 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima  volta.
In  tali  casi  vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi
quelli  che  non  hanno  subito  variazione;  non  vanno  indicati  i
fabbricati ceduti nel 1994.
ATTENZIONE
Questo  quadro  non deve essere utilizzato se e' stato gia' compilato
il rigo B.
Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo
di proprieta', usufrutto o altro diritto  reale,  fabbricati  situati
nel  territorio  dello  Stato  che  sono o devono essere iscritti con
attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si  ricorda  che
tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il
diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai
sensi  dell'art.  540  del  Codice  civile  ed  al  coniuge  separato
convenzionalmente o per  sentenza.  In  caso  di  usufrutto  o  altro
diritto  reale  il  titolare  della  sola  "nuda proprieta'" non deve
dichiarare il fabbricato.
ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per  gli  altri
servizi  oggetto  di  proprieta' condominiale cui e' attribuibile una
autonoma rendita  catastale  devono  essere  dichiarati  dal  singolo
condominio  solo  se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna
unita' immobiliare  e'  complessivamente  superiore  a  lire  50.000.
L'esclusione  non si applica per gli immobili concessi in locazione e
per i negozi.
I soci di cooperative edilizie non a proprieta' indivisa, assegnatari
di alloggi anche se non ancora titolari di  mutuo  individuale,  sono
tenuti  ad  indicare  nella propria dichiarazione il reddito relativo
all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli  assegnatari  di
alloggio  a  riscatto  o con patto di futura vendita da parte di Enti
(es.: IACP, ex INCIS, ecc.).
Non danno luogo a  reddito  dei  fabbricati,  e  non  vanno  pertanto
dichiarate:
-    le  costruzioni  rurali,  comprese  quelle ad uso non abitativo,
   appartenenti al  possessore  o  all'affittuario  dei  terreni  cui
   servono,  effettivamente  adibite  agli  usi  agricoli.  Le unita'
   immobiliari che sulla base della vigente  normativa  non  hanno  i
   requisiti  per  essere considerate rurali devono essere dichiarate
   utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.
   Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati  le
   unita'  immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle
   aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere
   in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
-   le  unita'  immobiliari,  anche  ad  uso  diverso  da  quello  di
   abitazione,   per   le   quali   sono  state  rilasciate  licenze,
   concessioni   o   autorizzazioni   per    restauro,    risanamento
   conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo
   di   validita'   del  provvedimento,  durante  il  quale  l'unita'
   immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
-  gli immobili completamente adibiti a sedi aperte  al  pubblico  di
   musei,  biblioteche,  archivi,  cineteche ed emeroteche, quando al
   possessore   non   deriva   alcun    reddito    dall'utilizzazione
   dell'immobile  per  l'intero  anno.  Tale  circostanza deve essere
   denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data  in
   cui ha avuto inizio.
-  COME SI COMPILA IL QUADRO B
Nella colonna 1 indicare la rendita catastale.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu' adeguata indicare
la  rendita  catastale  presunta.  In  caso  di  immobili inagibili o
riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le
voci "Immobili  inagibili"  e  "Immobili  riconosciuti  di  interesse
storico o artistico".
Nella  colonna  2  indicare,  riportando  i  codici  sottoelencati, i
seguenti casi:
-  1 unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale;
-  2 unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica
   l'aumento di un terzo;
-   3 unita' immobiliare  locata  in  assenza  di  regime  legale  di
   determinazione del canone;
-  4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del
   canone;
-    5  unita'  immobiliare  costituente  pertinenza  dell'abitazione
   principale  (box,  cantine,  ecc.)  se  iscritta  in  catasto  con
   autonoma rendita;
-  9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi.
-  Unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente
dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con
quella di residenza anagrafica).
Dall'ammontare   complessivo   del  reddito  dell'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze  il
soggetto   che  presta  l'assistenza  dedurra',  fino  a  concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di 1 milione di lire, rapportato  al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla
quota di possesso.
Sono  considerate  pertinenze da indicare con il codice "5" le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle  categorie  catastali
C/2,  C/6  e  C/7,  destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo
durevole  a  servizio  dell'abitazione  principale  (anche   se   non
appartengono allo stesso fabbricato).
-  Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per  unita'  immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che
presta l'assistenza operera'  la  maggiorazione  di  un  terzo  della
rendita  catastale  indicata dal contribuente) si intendono le unita'
immobiliari adibite ad abitazione e possedute in  aggiunta  a  quella
utilizzata  come  abitazione  principale.  Per  maggiori informazioni
vedere  in  Appendice  la   voce   "Unita'   immobiliari   tenute   a
disposizione".
Nella  colonna  3  indicare il periodo di possesso espresso in giorni
(365, se per l'intero l'anno).
Il reddito dei  fabbricati  di  nuova  costruzione  va  dichiarato  a
partire  dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui
e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in percentuale
(100 se per intero).
-  Fabbricati dati in locazione
Nella colonna 5 indicare l'85 per cento del canone di locazione  (per
i  fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone).
L'ammontare  del  canone  e'  quello  risultante  dal  contratto   di
locazione   (compresa   la   maggiorazione   spettante   in  caso  di
sublocazione ed escluse le spese di  condominio,  luce,  acqua,  gas,
portiere,  ascensore,  riscaldamento  e  simili, se sono comprese nel
canone) ed e' relativo al periodo di possesso indicato a  colonna  3.
L'ammontare   del   canone  va  considerato  indipendentemente  dalla
effettiva percezione. In caso di comproprieta' il canone va  indicato
per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione,
anche  alle  sue  pertinenze (box, cantine, ecc.) iscritte in catasto
con autonoma rendita, indicare nella colonna 5  per  ciascuna  unita'
immobiliare  la  quota  del  canone ad essa relativa; quest'ultima va
determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale  alla
rendita  catastale  di  ciascuna  unita'  immobiliare. Per il calcolo
vedere in Appendice la voce "Canone  di  locazione  -  Determinazione
della quota proporzionale".
Nella  colonna  6  indicare,  riportando  i  codici  sottoelencati, i
seguenti casi particolari:
-  1 fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici,
   che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che
   sia stato rilasciato  un  certificato  del  Comune  attestante  la
   distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato);
-    2  fabbricati  per  i  quali  sono  state sostenute spese per il
   contenimento dei consumi energetici per le quali  si  richiede  la
   deduzione dal reddito complessivo (consultare in Appendice la voce
   "Deduzione per il piano energetico nazionale");
-    3  unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata chiesta la
   revisione della rendita.
Se nel corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse  per  uno
stesso  fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.),
occorre compilare un rigo  per  ogni  singola  situazione,  indicando
nella  colonna 3 il relativo periodo. In tali casi barrare la casella
di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso  fabbricato  del
rigo precedente.
16
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
I  lavoratori  dipendenti,  i  pensionati  e  i percettori di redditi
assimilati, che presentano il mod. 730 al Caaf, devono indicare tutti
i redditi di lavoro   dipendente e/o di  pensione  percepiti;  coloro
che,  invece,  si  rivolgono  per  l'assistenza al datore di lavoro o
all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente
o di pensione erogati  da  datori  di  lavoro  o  enti  pensionistici
diversi da quello a cui si sono rivolti.
In  Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero"
sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi,
pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.
Il quadro C e' diviso in due Sezioni: nella prima  vanno  indicati  i
redditi  di  lavoro  dipendente  e  di  pensione  e  quelli  ad  essi
assimilati che godono  delle  detrazioni  d'imposta  previste  per  i
possessori  di  redditi  di  lavoro  dipendente;  nella seconda vanno
indicati tutti gli  altri  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.
- SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C6:
-  i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
-   le indennita' e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte
   a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte  dell'INPS  o
   di  altri Enti; in Appendice alla voce "Indennita' e somme erogate
   dall'INPS   o   da   altri   Enti"   sono   elencate,   a   titolo
   esemplificativo, le indennita' piu' comunemente erogate;
-  le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri,
   collaboratori  familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini
   di fabbricati urbani ai portieri e  le  altre  retribuzioni  sulle
   quali,  in  base  alla  legge  non  sono state effettuate ritenute
   d'acconto;
-  i compensi dei lavoratori soci  di  cooperative  di  produzione  e
   lavoro,  di  servizi,  agricole  e  di  prima  trasformazione  dei
   prodotti agricoli e della piccola pesca,  nei  limiti  dei  salari
   correnti maggiorati del 20%;
-    le  somme  percepite  a  titolo di borsa di studio o di assegno,
   premio  o  sussidio  per  fini  di  studio  e   di   addestramento
   professionale,  se  erogate  al  di fuori di un rapporto di lavoro
   dipendente e sempreche' non sia prevista una specifica  esenzione.
   Vedere,  al  riguardo,  in  Appendice  la  voce  "Redditi esenti e
   rendite che non costituiscono reddito".
-  le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
-    gli  assegni  corrisposti  dall'Unione  delle  Chiese  cristiane
   avventiste  del  7›  giorno  per il sostentamento dei ministri del
   culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di
   Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto  e
   gli  assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista
   d'Italia (UCEBI) per  il  sostentamento  dei  propri  ministri  di
   culto;
-    le  mance  percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
   (croupiers);
-  le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di  cui  al
   D.Lgs. n. 124 del 1993.
Non devono essere autonomamente dichiarate le indennita' o i compensi
percepiti,  a carico di terzi, da prestatori di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione alla loro posizione professionale.
ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno  hanno  intrattenuto
precedenti  rapporti  di lavoro ed hanno chiesto al successivo datore
di lavoro di tener conto dei redditi erogati  durante  il  precedente
rapporto,  devono  indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato
dall'ultimo datore di lavoro.
Nella colonna 2 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del
mod. 101 o del mod. 201).
Nella colonna 3 indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del  mod.
101 o del mod. 201).
Nel  rigo  C7  indicare  il numero dei giorni compresi nel periodo di
durata del rapporto di lavoro  o  di  pensione  relativo  ai  redditi
dichiarati nei righi precedenti (365 per l'intero anno), per il quale
il  contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In
tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi  le  festivita',  i
riposi  settimanali  e  gli  altri  giorni  non  lavorativi  e  vanno
sottratti i giorni  per  i  quali  non  spetta  alcuna  retribuzione,
neanche differita quali le mensilita' aggiuntive ecc. (ad esempio, in
caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In  particolare  se  e'  stato compilato un solo rigo e il reddito e'
certificato dal Mod. 101 si puo' tener conto del  numero  dei  giorni
indicato  nel  punto  11  dello  stesso  modello.  Se  il  reddito e'
certificato dal Mod.  201  e  la  pensione  e'  stata  percepita  per
l'intero  anno  indicare  365, altrimenti si puo' fare riferimento al
numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.
In presenza di piu' righi compilati indicare nel rigo  C7  il  numero
totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli
compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
ATTENZIONE
Se  il  contribuente si e' rivolto per l'assistenza al proprio datore
di lavoro o ente pensionistico, non vanno indicati i giorni  compresi
in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai
redditi corrisposti direttamente da quest'ultimo.
In  Appendice  alla  voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono
contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che  danno
diritto  alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a
tempo determinato, di indennita' o somme erogate dall'Inps o da altri
enti e di borse di studio.
-    SEZIONE  II  -  REDDITI  ASSIMILATI  PER I QUALI NON SPETTANO LE
DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
In questa sezione, nei righi da C8 a C10, vanno  indicati  gli  altri
redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioe':
-    gli  assegni  periodici  percepiti dal coniuge, ad esclusione di
   quelli destinati al mantenimento  dei  figli,  in  conseguenza  di
   separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
-   gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non
   concorrono ne' capitale ne' lavoro (escluse le rendite  perpetue),
   compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
-    i  compensi  e  le  indennita' corrisposti dalle Amministrazioni
   statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche
   funzioni;
-  le indennita' e gli assegni  vitalizi  percepiti  per  l'attivita'
   parlamentare   e  per  le  indennita'  percepite  per  le  cariche
   pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali),
   nonche' quelle percepite dai giudici costituzionali;
-  le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a
   titolo oneroso.
-   IMPONIBILE  ASSOGGETTATO  AL  CONTRIBUTO  AL  SERVIZIO  SANITARIO
NAZIONALE
Nel  rigo  C11  indicare il totale degli importi indicati al punto 33
dei modelli 101 e/o 201 relativi  ai  redditi  dichiarati  nei  righi
precedenti.
-  DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO
Il  lavoratore  dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf, al
fine del corretto svolgimento dell'assistenza fiscale, deve  indicare
i  dati  del  datore  di  lavoro  o  ente  pensionistico  che  dovra'
effettuare il conguaglio. Tali dati, se il sostituto d'imposta non e'
cambiato, sono rilevabili dal mod. 101 o 201.
Nel caso di contemporaneo rapporto con piu' datori di lavoro e/o enti
pensionistici vanno  indicati  i  dati  del  soggetto  che  eroga  il
trattamento economico piu' elevato.
17
QUADRO D - ALTRI REDDITI
-  REDDITI DI CAPITALE
Nel rigo D1 indicare:
a  colonna  1  la  somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1995, al
lordo delle ritenute alla fonte:
a) utili, la cui distribuzione e' stata  deliberata  da  societa'  di
   capitali  residenti  nel  territorio  dello Stato dopo la chiusura
   dell'esercizio in corso al 1› dicembre 1983;
b) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata  da
   societa' di capitali italiane prima della chiusura  dell'esercizio
   in corso alla data del 1› dicembre 1983;
c) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata dai
   soggetti  di  cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura
   dell'esercizio in corso alla data del 1› gennaio 1988;
d) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata dai
   soggetti di cui all'art.  87,  lett.  b),  del  Tuir  prima  della
   chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1› gennaio 1988;
e)  utili  anche in natura derivanti da partecipazioni in enti di cui
   all'art. 87, lett. c), del Tuir;
f) utili anche in natura distribuiti da societa' ed  enti  esteri  di
   ogni  tipo,  compresi  i  proventi  derivanti dalla partecipazione
   negli Organismi di Investimento  Collettivo  in  Valori  Mobiliari
   nonche'  le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di
   alcune  convenzioni  bilaterali  contro  le  doppie   imposizioni,
   corrispondenti  al  credito d'imposta sui dividendi (come previsto
   dalle vigenti convenzioni con la Francia e il Regno Unito)  ovvero
   alla  maggiorazione  di  conguaglio  (come  previsto dalle vigenti
   convenzioni con la Francia e la Germania);
g) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi  affrancati
   ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n.
   408.
In Appendice sotto la voce "Utili prodotti all'estero" sono contenute
informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti
all'estero;
a colonna 2 indicare il totale dei crediti  d'imposta  calcolato  nel
modo seguente:
-    nella  misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui
   alle lettere a) e c);
-  nella misura di un terzo dell'importo  degli  utili  di  cui  alla
   lettera b);
-    nella  misura  di un quarto dell'importo degli utili di cui alla
   lettera g).
Nessun credito d'imposta va indicato relativamente agli utili di  cui
alle lettere d), e) ed f).
a  colonna  3  indicare  l'importo  totale  delle  ritenute d'acconto
subite.
-  CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI COMUNITARI
Indicare nel rigo D2 la quota parte del credito d'imposta di  cui  al
rigo  D1,  colonna 2, riferibile agli utili derivanti da dividendi di
societa' figlie residenti nella UE. Tali utili  vanno  desunti  dalla
comunicazione   fatta   a   ciascun  socio  dalla  societa'  italiana
distributrice degli utili stessi.
-  REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Nel rigo D3 indicare:
a colonna 1, i compensi in denaro o in  natura,  percepiti  nell'anno
1995   derivanti   da   rapporti   di   collaborazione  coordinata  e
continuativa senza vincoli  di  subordinazione  (quali,  ad  esempio:
compensi  degli  amministratori,  revisori  e  sindaci di societa' ed
enti; compensi derivanti dalla collaborazione  a  giornali,  riviste,
enciclopedie  e  simili  -  sempreche'  non  corrisposti  a titolo di
diritto d'autore - e in  genere  dalle  collaborazioni  di  contenuto
professionale  prestate  in  modo  coordinato e continuativo ma senza
vincolo di subordinazione).  Non  devono  essere  indicate  le  somme
corrisposte  ai  titolari  dei predetti rapporti a titolo di rimborso
spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  da  questi   sostenute   per
prestazioni  effettuate fuori del territorio comunale di residenza ed
inerenti all'incarico ricevuto, che  non  hanno  formato  oggetto  di
ritenuta  di  acconto,  ne' le anticipazioni di tali spese effettuate
dai committenti;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
Nel rigo D4 indicare:
a  colonna  1,  le  indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti  di
collaborazione   coordinata   e  continuativa  non  assoggettabili  a
tassazione separata e cioe' quelle indennita' per le quali il diritto
alla  percezione  non  risulta  da  atto  di  data  certa   anteriore
all'inizio  del  rapporto e non derivano da una controversia o da una
transazione in merito alla cessazione del rapporto. Queste indennita'
vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna
riduzione forfetaria a titolo di spese;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
Nel rigo D5 indicare:
a  colonna  1,  i  proventi  al  lordo  della  riduzione  forfettaria
derivanti  dall'utilizzazione  economica  di  opere  dell'ngegno e di
invenzioni industriali e simili  da  parte  dell'autore  o  inventore
(brevetti,  disegni  e  modelli  ornamentali e di utilita', know-how,
ecc), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
-  REDDITI DIVERSI
Nel rigo D6 indicare:
a colonna  1,  i  corrispettivi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di
fare,  non  fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle
attivita' svolte all'estero;
a colonna 2, le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si
precisa  che  non  sono  deducibili,  per  ognuna  delle   operazioni
eseguite,  spese  superiori  ai corrispettivi ricavati in ciascuna di
esse;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
-  ONERI RIMBORSATI
Nel rigo D7 indicare le somme conseguite  a  titolo  di  rimborso  di
imposte  ed  oneri,  ivi compreso il contributo al Servizio sanitario
nazionale, che, dedotti in anni precedenti  dal  reddito  complessivo
quali  "oneri  deducibili",  nell'anno  1995  sono  stati  oggetto di
sgravio, rimborso o  comunque  restituzione  da  parte  degli  uffici
finanziari  o  di  terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito
della procedura di assistenza fiscale.
Nel rigo D8 indicare  le  somme  conseguite  nel  1995  a  titolo  di
rimborsi  di  oneri  per  i quali si e' fruito della detrazione negli
anni precedenti.
Le somme da dichiarare nei righi D7 e D8 vanno indicate nella  misura
in  cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per
l'importo a suo tempo dedotto o  sul  quale  e'  stata  calcolata  la
detrazione  d'imposta e saranno assoggettate a tassazione separata da
parte degli uffici finanziari.
18
QUADRO E - ONERI
Nel quadro E indicare:
nella  sezione  I gli oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione
del 22 per cento;
nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
La detrazione e la deduzione sono ammesse  solo  se  gli  oneri  sono
stati sostenuti nel 1995 dal dichiarante nell'interesse proprio.
Le  spese  mediche,  i premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e  le
spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria
sono  detraibili  anche  se l'onere e' stato sostenuto nell'interesse
delle persone fiscalmente a carico.
In questi casi se il  documento  comprovante  il  sostenimento  della
spesa  e'  intestato  a  uno  dei  genitori,  la detrazione spetta al
genitore stesso. Se, invece, il documento e' intestato al figlio,  le
spese  devono  essere  suddivise  al 50 per cento tra i due genitori.
Tuttavia, poiche' ai fini della detrazione degli oneri e'  necessario
che  essi  siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se
la spesa e' stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi  e'  in
grado  di  provarlo,  il  medesimo  potra' portarla in detrazione per
intero. Ovviamente, se uno dei due coniugi e'  fiscalmente  a  carico
dell'altro,  quest'ultimo  puo' indicare l'intera spesa sostenuta, ai
fini del calcolo della detrazione.
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica  dei  portatori  di
handicap  di  cui  al  rigo  E16  sono deducibili anche se sono state
sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati  in  Appendice
sotto  la  voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".
Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi
non sono fiscalmente a carico.
-   SEZIONE I - ONERI PER  I  QUALI  E'  RICONOSCIUTA  LA  DETRAZIONE
D'IMPOSTA DEL 22%
Vanno  indicati  in  questa  sezione  gli oneri per i quali spetta la
detrazione d'imposta del 22%.
-  Spese mediche
Nel rigo E1 indicare le spese mediche  per  le  quali  la  detrazione
spetta sull'intero importo. Sono tali le spese sostenute per:
-  prestazioni chirurgiche;
-  analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
-  prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
-  acquisto (o affitto) di protesi sanitarie;
-    i  mezzi  necessari  per  la deambulazione, la locomozione ed il
   sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.
Informazioni piu' dettagliate  in  merito  alle  spese  mediche  sono
contenute in Appendice alla voce "Spese mediche".
ATTENZIONE
Vanno  comprese  nell'importo  da  indicare  nel  rigo  E1  anche  le
erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal  datore
di lavoro a fronte di spese sanitarie, anche in forma assicurativa.
Nel  rigo  E2  indicare  le  spese mediche per le quali la detrazione
spetta sull'importo che eccede lire 500  mila.  Sono  tali  le  spese
sostenute per:
-    prestazioni  rese da un medico generico (comprese le prestazioni
   rese per visite e cure di medicina omeopatica);
-  ricoveri e degenze, quando queste ultime non  siano  collegate  ad
   un'operazione  chirurgica  (per le prestazioni specialistiche rese
   nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione  sull'intero
   importo);
-    medicinali,  ivi  compreso  - in caso di assistenza del Servizio
   Sanitario Nazionale - il ticket pagato.
Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che eccede
lire 500.000 (ad  esempio  se  sono  state  sostenute  spese  per  un
ammontare  complessivo  di  lire  800.000  al  rigo  E2  va  indicato
l'importo di lire 300.000).
ATTENZIONE
Non vanno indicate nei righi E1 e E2 le spese mediche che,  sostenute
nel  1995,  hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte
di terzi, come ad esempio, le spese per cure  mediche  rimborsate  da
enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero,
nel  caso  di  danni  alla  persona  arrecati da terzi, risarcite dal
danneggiante o da altri per suo conto.
Si considerano invece rimaste a  carico  del  contribuente  le  spese
mediche   rimborsate   per  effetto  di  contributi  o  di  premi  di
assicurazione da lui versati per i quali  non  spetta  la  detrazione
d'imposta  del 22%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito  (salvo
che  il  datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede
di ritenuta).
In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti
in ordine alla documentazione da conservare e  alle  eventuali  spese
mediche sostenute all'estero.
-  Interessi passivi
Vanno   indicate   esclusivamente  le  somme  pagate  nell'anno  1995
indipendentemente dalla scadenza della rata.
Nel rigo E3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e  le
quote  di  rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per
mutui ipotecari contratti  per  l'acquisto  di  immobili  adibiti  ad
abitazione principale.
Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1› gennaio 1993:
-  la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia
   stata   adibita   ad   abitazione   principale   entro   sei  mesi
   dall'acquisto (ovvero entro l'8  giugno  1994  per  i  soli  mutui
   stipulati  nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto
   nei sei mesi antecedenti o successivi alla  data  di  stipulazione
   del mutuo;
-    la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire.
   In caso di  contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o  di  piu'
   contratti  di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il
   limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare  complessivo
   degli   interessi,   oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione
   sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in  parti  uguali
   del  mutuo  che  grava sulla propria abitazione principale possono
   indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
-   il diritto alla detrazione  viene  meno  a  partire  dal  periodo
   d'imposta  successivo  a  quello  in  cui  l'immobile  non e' piu'
   utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla  detrazione
   non  si perde se la variazione della abitazione principale dipende
   da trasferimento per motivi di lavoro;
-  la detrazione e' ammessa anche per i contratti di mutuo  stipulati
   con  soggetti  residenti  nel territorio di uno Stato membro della
   UE.
Per   i  contratti  di  mutuo  stipulati  anteriormente  al  1993:  a
detrazione spetta su un importo massimo di  7  milioni  di  lire  per
ciascun  intestatario  del  mutuo  ed  e'  ammessa  a  condizione che
l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale  alla
data  dell'8  dicembre  1993 e che nella rimanente parte dell'anno il
contribuente non abbia variato  l'abitazione  principale  per  motivi
diversi da quelli di lavoro.
Nel  rigo  E4  indicare,  per un importo non superiore a 4 milioni di
lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi  passivi,  gli
oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione  per  mutui  ipotecari  su  immobili diversi da quelli
utilizzati come  abitazione  principale  stipulati  anteriormente  al
1993.
Per  i  mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo
per quelli relativi all'acquisto di immobili  da  adibire  a  propria
abitazione  diversa da quella principale (per la quale valgono invece
le istruzioni relative al rigo E3).
Le somme pagate dagli assegnatari  di  alloggi  cooperativi  e  dagli
acquirenti   di   unita'   immobiliari   di  nuova  costruzione  alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a  titolo  di  rimborso  degli
interessi  passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi
a mutui ipotecari contratti dalla  stessa  e  ancora  indivisi  vanno
indicate   nel  rigo  E3  o  nel  rigo  E4  in  base  alle  modalita'
precedentemente indicate.
Per quanto riguarda le  somme  pagate  dagli  assegnatari,  va  fatto
riferimento  al  momento  dell'assegnazione  dell'alloggio anziche' a
quello dell'acquisto.
In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente  al  1›  gennaio
1993 le condizioni di detraibilita', previste per i mutui stipulati a
partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente
che si e' accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione
del  contratto  di  mutuo  deve intendersi quella di stipulazione del
contratto di accollo del mutuo.
In caso di rinegoziazione di un  contratto  di  mutuo  stipulato  per
l'acquisto  di  propria  abitazione anteriormente al 1› gennaio 1993,
vedere in Appendice  la  voce  "Rinegoziazione  di  un  contratto  di
mutuo".
Tra  gli  oneri  accessori  da  indicare nel rigo E3 o nel rigo E4 e'
compreso anche l'intero importo delle maggiori  somme  corrisposte  a
causa  delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o
in altra valuta.
Non sono detraibili gli interessi derivanti da:
-    mutui  stipulati  nel  1991  o  nel  1992  per  motivi   diversi
   dall'acquisto   della   propria  abitazione  (ad  esempio  per  la
   ristrutturazione);
-    mutui  stipulati  a  partire  dal  1993   per   motivi   diversi
   dall'acquisto  della propria abitazione principale (ad esempio per
   l'acquisto di una residenza secondaria);
-  aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.
Non sono comunque  detraibili  gli  interessi  pagati  a  seguito  di
cessazione  di  stipendio  e, in generale, gli interessi derivanti da
tipi di finanziamento diversi  da  quelli  relativi  a  contratti  di
mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Non  e' possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente
a carico.
Nel  rigo  E5  indicare  gli  interessi  passivi  e  relativi   oneri
accessori,  nonche'  le quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione per prestiti e mutui  agrari  di  ogni  specie.  La
detrazione  si  calcola  su  un  importo  non  superiore a quello dei
redditi dei terreni dichiarati.
-  Premi di assicurazione
Al rigo E6 indicare i premi di assicurazione sulla vita, i premi  per
le  assicurazioni  contro gli infortuni ed i contributi previdenziali
non obbligatori  per  legge,  per  un  importo  complessivamente  non
superiore a lire 2.500.000.
La  detrazione  relativa  ai  premi  di  assicurazione  sulla vita e'
ammessa a condizione che il contratto abbia durata inferiore a cinque
anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di  durata
minima.
Rientrano  tra  i  contributi  previdenziali  non  obbligatori quelli
pagati per la prosecuzione  di  una  assicurazione  obbligatoria,  il
riscatto   degli   anni   di  laurea  e  del  servizio  militare,  la
ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.
ATTENZIONE
Vanno  compresi  nell'importo  da  indicare  nel  rigo  E6  anche  le
rogazioni  per  premi  di  assicurazione versati dal datore di lavoro
riportati al punto 13 del Mod. 101.
-  Contributi per previdenza complementare
Nel rigo E7 indicare i contributi  versati  ai  fondi  pensione  gia'
indicati  nel  punto 14 del Mod. 101. La somma degli importi indicati
nei righi E6 ed E7 non puo' risultare superiore all'importo  di  lire
2.500.000.  Tale  limite e' elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo
E7 e' indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.
-  Spese funebri
Al rigo E8 indicare le spese funebri sostenute  in  dipendenza  della
morte di familiari compresi tra quelli indicati in Appendice sotto la
voce  "Familiari  indicati  nell'art.  433  del  codice  civile" e di
affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non
superiore ad un milione di lire.
-  Spese di istruzione
Al rigo E9 indicare le spese sostenute nel 1995, anche se  riferibili
a  piu'  anni,  per  la  frequenza di corsi di istruzione secondaria,
universitaria e  di  specializzazione  universitaria,  tenuti  presso
istituti  o universita' italiane o straniere, pubbliche o private, in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i  contributi
degli istituti statali italiani.
-  Altri oneri detraibili
Nel  rigo  E10 indicare tutti gli altri oneri per i quali e' prevista
la detrazione d'imposta, diversi da quelli  indicati  nei  precedenti
righi  della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a
beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni  liberali  in  denaro
per  attivita'  culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore
di enti che operano nel settore dello spettacolo).
In Appendice, sotto la voce  "Altri  oneri  per  i  quali  spetta  la
detrazione",  sono  contenute  informazioni in ordine all'indicazione
degli oneri in questione.
-  SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali e' prevista la
deducibilita' dal reddito complessivo.
-  Contributi obbligatori
Nel  rigo  E11  indicare  i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui  inosservanza
da' luogo a sanzioni dirette o indirette.
Rientrano  in  questa  voce  anche  i contributi sanitari obbligatori
effettivamente versati nel 1995 per l'assistenza erogata  nell'ambito
del  Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute") esclusi
quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro  sui  redditi  di
lavoro dipendente corrisposti.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreche' la
legge  preveda  l'esercizio  del  diritto  di  rivalsa,  la deduzione
compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.
-  Contributi alle Comunita' ebraiche
Nel  rigo  E12  indicare  i  contributi  annuali  versati,  ai  sensi
dell'articolo  30  della  legge  8 marzo 1989, n. 101, alle Comunita'
ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo  d'imposta  nel
quale sono stati versati.
Tali  contributi,  sono  deducibili  fino  a  concorrenza del 10% del
reddito complessivo e comunque per un  importo  complessivamente  non
superiore a lire 7.500.000.
I   contribuenti   interessati  devono  conservare  l'attestazione  o
ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la  quietanza
liberatoria rilasciata dalla Comunita' ebraica di appartenenza.
-  Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Nel  rigo E13 indicare le erogazioni liberali a favore di istituzioni
religiose, e cioe':
-  le erogazioni liberali in denaro a favore  dell'Istituto  centrale
   per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
-    le  erogazioni  liberali in denaro a favore dell'Unione italiana
   delle Chiese cristiane  avventiste  del  7›  giorno  destinate  al
   sostentamento  dei  ministri  di  culto  e  dei  missionari  ed  a
   specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
-   le erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  dell'Ente  morale
   Assemblee  di  Dio  in Italia per il sostentamento dei ministri di
   culto  e  per  esigenze  di  culto,  di  cura  delle  anime  e  di
   amministrazione ecclesiastica;
-  le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per
   fini  di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per
   i  medesimi  fini  delle  Chiese  e  degli  enti   facenti   parte
   dell'ordinamento valdese;
-    le  erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana
   Evangelica Battista d'Italia  per  fini  di  culto,  istruzione  e
   beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese
   e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
Ciascuna  delle predette erogazioni e' deducibile fino  ad un importo
di due milioni di lire.
I  contribuenti  interessati  devono  conservare   le   ricevute   di
versamento  in  conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le
ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.
-  Deduzione per il piano energetico nazionale
Nel  rigo  E14 indicare il 25 per cento delle spese a saldo sostenute
entro il 31 dicembre 1994 per gli interventi  atti  a  realizzare  il
contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In  Appendice  sotto  la  voce  "Deduzione  per  il  piano energetico
nazionale" sono contenute informazioni in merito  al  limite  e  alle
modalita' previsti per fruire della deduzione.
- Contributi per i paesi in via di sviluppo
Nel  rigo E15 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di
sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2%
del reddito complessivo.
I  contribuenti  interessati  devono  conservare   le   ricevute   di
versamento  in  conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le
ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.
-  Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
Nel rigo E16 indicare la parte che eccede lire  500.000  delle  spese
mediche  generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla
lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di  handicap
riconosciuti  tali  ai  sensi  degli  artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio
1992, n. 104, (cioe' coloro che presentano  una  minorazione  fisica,
psichica  o  sensoriale,  stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta' di apprendimento, di relazione o integrazione  lavorativa
e  tale  da  determinare  un  processo  di  svantaggio  sociale  o di
emarginazione),  indipendentemente  dalla  circostanza   che   queste
fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero
di  un  portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero
non e' possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma  solo
la  parte  che  riguarda  le  spese  mediche  e quelle paramediche di
assistenza  specifica.  A  tal  fine  e'  necessario  che  le  stesse
risultino  separatamente  indicate  nella  documentazione  rilasciata
dall'istituto di assistenza.
Le spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche,  per  protesi
dentarie  e sanitarie, nonche' per i mezzi di deambulazione sostenute
dai predetti soggetti rientrano tra quelle per  le  quali  spetta  la
detrazione da indicare nella Sezione I rigo E1.
-  Altri oneri deducibili
Nel  rigo  E17  indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli
indicati nei precedenti righi  (in  particolare:  50%  delle  imposte
arretrate;   assegni   periodici  corrisposti  al  coniuge;  rendite,
vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti  sui
redditi   degli  immobili;  indennita'  corrisposte  per  la  perdita
dell'avviamento).
In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono  contenute
informazioni sugli oneri in questione.
19
QUADRO F - ALTRI DATI
-  SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1995
Nei  righi  F1 e F2 indicare i dati relativi ai versamenti di acconto
effettuati dal contribuente nell'anno 1995.
Se  il  contribuente  ha  fruito  dell'assistenza  fiscale  nell'anno
precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla
retribuzione  o dalla rata di pensione dal proprio datore di lavoro o
ente pensionistico, deve riportare:
-  al rigo F1, colonna 3, l'importo del punto 27 del Mod. 101  o  del
   Mod. 201;
-    al rigo F1, colonna 6, l'importo del punto 29 del Mod. 101 o del
   Mod. 201;
-  al rigo F2, colonna 3, l'importo del punto 28 del Mod. 101  o  del
   Mod. 201;
-    al rigo F2, colonna 6, l'importo del punto 30 del Mod. 101 o del
   Mod. 201;
Se il contribuente presenta la dichiarazione  allo  stesso  sostituto
d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei righi F1 e F2 non deve
indicare alcun importo.
In  Appendice  sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni
riguardanti i  versamenti  integrativi  ed  i  versamenti  effettuati
congiuntamente   dai   coniugi  che  quest'anno  presentano  separate
dichiarazioni dei redditi.
-  SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Nel  rigo  F3,  nelle  rispettive  colonne,  indicaere  le  eccedenze
dell'Irpef  (rigo  N24  del  Mod.  740/95)  e  del  contributo per il
Servizio sanitario nazionale (rigo V7  del  Mod.  740/95)  risultanti
dalla   precedente   dichiarazione   oppure   gli   importi  indicati
rispettivamente ai punti 31 e 32 del Mod. 101 o nelle Annotazioni del
Mod. 201 (relativi al credito dell'anno precedente non rimborsato dal
datore di  lavoro  per  intervenuta  cessazione  del  rapporto  prima
dell'ultimazione delle operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro
motivo).
Se  il  contribuente nel 1995 ha presentato dichiarazione congiunta e
quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal  coniuge,  nel
campo   relativo  all'eccedenza  Irpef  deve  indicare  la  parte  di
eccedenza  proporzionale  all'imposta  individuale  (a  debito  o   a
credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1995.
L'imposta  individuale  e'  pari all'imposta netta di ciascun coniuge
diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a  debito
e  l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a
quest'ultimo coniuge.
-  SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1996
Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti
o  per  il  venir  meno  di  redditi)  che  non vada effettuato alcun
versamento di acconto deve barrare le apposite caselle del  rigo  F4.
Se,  invece,  ritiene che sia dovuto un minore acconto, deve indicare
nel rigo F4 le minori somme che intende siano trattenute  dal  datore
di  lavoro  o ente pensionistico nel corso del 1996, senza barrare la
relativa casella.
-  SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
Ai fini del calcolo, da parte del soggetto  che  presta  l'assistenza
fiscale,  del  credito  relativo  alle imposte pagate all'estero, nel
rigo F5 vanno riportati i redditi prodotti all'estero, gia'  indicati
nei  quadri  C  e D della presente dichiarazione, per i quali compete
detto credito. Nello stesso rigo  vanno  anche  indicate  le  imposte
pagate all'estero per i suddetti redditi.

Ministero delle Finanze            APPENDICE            Modello 730

- Abbreviazioni
Art.   Articolo
Caaf   Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cc     Codice Civile
Cssn   Contributo per il servizio sanitario nazionale
DL     Decreto legge
DLgs   Decreto legislativo
DM     Decreto Ministeriale
DPCM   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR    Decreto del Presidente della Repubblica
GU     Gazzetta Ufficiale
Ici    Imposta comunale sugli immobili
Iciap  Imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni e
       mestieri
Ilor   Imposta locale sui redditi
Invim  Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef  Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg  Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva    Imposta sul valore aggiunto
Lett.  Lettera
L      Legge
Mod.   Modello
n.     Numero
Tosap  Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir   Testo unico delle imposte sui redditi
UE     Unione Europea
UTE    Ufficio tecnico erariale
- Altri oneri deducibili
Nel rigo E17 vanno indicati:
-  il  50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al
  1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei  ruoli  la  cui
  riscossione  ha avuto inizio nel 1995 (art. 20, comma 2, del DPR n.
  42 del 1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge,  anche  se  residente
  all'estero,  ad  esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
  figli, in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
  scioglimento   od   annullamento   di  matrimonio  o  di  divorzio,
  sempreche' risultino da provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria.
  Se   tale  provvedimento  non  distingue  la  quota  per  l'assegno
  periodico destinata al coniuge da quella per  il  mantenimento  dei
  figli,  l'assegno  si  considera destinato al coniuge per meta' del
  suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite,  vitalizi,  ecc.)  corrisposti  dal
  dichiarante  in  forza di testamento o di donazione modale e, nella
  misura   in   cui   risultano   da   provvedimenti   dell'autorita'
  giudiziaria,   gli  assegni  alimentari  corrisposti  ai  familiari
  indicati nell'art.  433 del Codice Civile (vedere  l'apposita  voce
  nella presente Appendice);
-  i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
  immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,  compresi
  i  contributi  ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
  provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i  contributi
  agricoli unificati;
-   le   indennita'   per  perdita  dell'avviamento  corrisposte  per
  disposizioni di legge al conduttore in  caso  di  cessazione  della
  locazione  di  immobili  urbani adibiti ad usi diversi da quello di
  abitazione.
- Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Nel rigo E10 vanno indicati:
- le spese sostenute dai contribuenti  obbligati  alla  manutenzione,
  protezione  e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1›
  giugno 1939, n. 1089, e del DPR 30 settembre 1063, n.  1409,  nella
  misura  effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
  quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
  certificazione  rilasciata  dalla competente soprintendenza, previo
  accertamento della loro congruita' effettuato  d'intesa  con  l'UTE
  competente  per  territorio.  La  detrazione  non spetta in caso di
  mutamento  di   destinazione   dei   beni   senza   la   preventiva
  autorizzazione   dell'amministrazione   per   i  beni  culturali  e
  ambientali; di mancato assolvimento degli  obblighi  di  legge  per
  consentire  l'esercizio  del  diritto di prelazione dello Stato sui
  beni vincolati; di tentata esportazione non autorizzata  dei  beni.
  L'amministrazione  per i beni culturali ed ambientali da' immediata
  comunicazione,  al  competente   ufficio   delle   imposte,   delle
  violazioni  che comportano la perdita del diritto alla detrazione e
  dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
  termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,  di  enti  o
  istituzioni  pubbliche,  di fondazioni e di associazioni legalmente
  riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono  o  promuovono
  attivita'  di  studio,  di ricerca e di documentazione di rilevante
  valore  culturale  e  artistico,  effettuate  per  l'acquisto,   la
  manutenzione,  la  protezione  o  il  restauro  delle cose indicate
  nell'art. 1 della legge 1› giugno 1939,  n.  1089,  e  nel  DPR  30
  settembre  1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
  l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse
  scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le
  ricerche eventualmente necessari. Le mostre,  le  esposizioni,  gli
  studi  e  le  ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
  competente comitato di settore del Consiglio nazionale per  i  beni
  culturali  e  ambientali,  dal  Ministero  per  i  beni culturali e
  ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto
  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e   ambientali
  stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore
  delle  associazioni  legalmente  riconosciute,  delle istituzioni e
  delle fondazioni siano utilizzate  per  gli  scopi  preindicati,  e
  controlla   l'impiego   delle  erogazioni  stesse.  Questi  termini
  possono, per causa non imputabile al  donatario,  essere  prorogati
  una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
  nei  termini  assegnati  ovvero  utilizzate non in conformita' alla
  destinazione affluiscono, nella loro totalita', allo Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2
  per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore  di  enti  o
  istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e  associazioni  legalmente
  riconosciute e senza scopo di  lucro  che  svolgono  esclusivamente
  attivita'  nello  spettacolo,  effettuate  per  la realizzazione di
  nuove  strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento   delle
  strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari settori
  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per  tali  finalita'
  dal  percipiente  entro  il  termine  di  due  anni  dalla data del
  ricevimento affluiscono, nella loro totalita', allo Stato.
- Attivita' agricole
Ai fini della determinazione del  reddito  agrario  sono  considerate
attivita' agricole:
a)   le   attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  terreno,  alla
   silvicoltura ed alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con  mangimi  ottenibili  per  almeno  un
   quarto  dal  terreno  e  le  attivita'  dirette alla produzione di
   vegetali tramite l'utilizzo di strutture  fisse  o  mobili,  anche
   provvisorie, se la superficie adibita alla produzione e' coltivata
   per  almeno la meta' del terreno su cui la produzione insiste. Con
   apposito decreto interministeriale saranno  fissate  le  modalita'
   applicative concernenti le produzioni di vegetali;
c)   le   attivita'  dirette  alla  manipolazione,  trasformazione  e
   alienazione di  prodotti  agricoli  e  zootecnici,  ancorche'  non
   svolte   sul   terreno,   che   rientrano  nell'esercizio  normale
   dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per
   oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e  dagli
   animali allevati su di esso.
Se  le  attivita'  menzionate  alle lettere b) e c) eccedono i limiti
stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attivita' eccedente  e'
considerata  reddito  d'impresa  da  determinarsi  in base alle norme
contenute nel capo VI del  titolo  I  del  Tuir  e  pertanto  non  e'
possibile utilizzare il presente modello.
- Cambio di residenza
Se  e' stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata
per la prima volta occorre indicare:
- i dati della nuova residenza;
- il mese e l'anno in cui e' intervenuta la variazione; se  nel  1995
  non  e' stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo
  "96" nello spazio relativo all'anno.
Coloro che hanno cambiato Comune di residenza  devono  barrare  anche
l'apposita   casella   se   al   momento  della  presentazione  della
dichiarazione  sono  trascorsi  meno  di  60  giorni  dalla  relativa
variazione anagrafica.
- Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare
la formula:
                         canone totale X singola rendita
quota proporzionale    =
del canone                  totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell'abitazione:      900.000
Rendita catastale della pertinenza:     100.000
Canone di locazione totale:          20.000.000
Quota del canone relativo alla abitazione:
20.000.000 x 900.000
                      = 18.000.000
(900.000 + 100.000)
Quota del canone relativo alla pertinenza:
20.000.000 x 100.000
                      = 2.000.000
(900.000 + 100.000)
- Costruzioni rurali
Non  danno  luogo  a  reddito  di  fabbricati,  e  non vanno pertanto
dichiarate in quanto il relativo reddito e' gia' compreso  in  quello
catastale   del   terreno,   le   costruzioni  rurali  (ed  eventuali
pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei  terreni
cui  servono,  se  effettivamente  adibite ad abitazione o a funzioni
strumentali     all'attivita'     agricola     dal      proprietario,
dall'affittuario,  dai  familiari  conviventi  a  loro  carico  o dai
dipendenti che esercitano attivita'  agricole  nell'azienda  a  tempo
indeterminato  o  a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralita' inoltre:
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello
  stesso comune o in comuni confinanti e deve  avere  una  superficie
  non  inferiore  a  10.000  metri  quadrati.  Se  sul  terreno  sono
  praticate colture specializzate in  serra  o  la  funghicoltura  la
  superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
-  il  volume  di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
  che conduce il fondo deve risultare superiore alla  meta'  del  suo
  reddito complessivo. Se il dichiarante e' un soggetto non obbligato
  alla  presentazione  della dichiarazione IVA il suo volume d'affari
  si presume pari a 10 milioni di lire.
In caso di  unita'  immobiliari  utilizzate  congiuntamente  da  piu'
persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di
esse.  Se  sul  terreno  insistono  piu'  unita'  immobiliari  ad uso
abitativo  i  requisiti  di  ruralita'  devono   essere   soddisfatti
distintamente per ciascuna unita' immobiliare.
Nel  caso  che piu' unita' abitative siano utilizzate da piu' persone
dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti  e'
necessario  che  per  ciascuna  unita' sia rispettato anche il limite
massimo di cinque vani catastali  o  di  80  metri  quadrati  per  un
abitante  e  di  un  vano  catastale, o di 20 metri quadrati per ogni
abitante oltre il primo.
Attenzione: le costruzioni non utilizzate che hanno  i  requisiti  in
precedenza precisati per essere considerate rurali non si considerano
produttive di reddito di fabbricati.
La   mancata   utilizzazione  deve  essere  comprovata  con  apposita
autocertificazione con firma  autenticata,  da  fornire  a  richiesta
degli   organi   competenti.   L'autocertificazione   deve  attestare
l'assenza  di  allacciamento  alle  reti  della  energia   elettrica,
dell'acqua e del gas.
- Deduzione per il piano energetico nazionale
La  deduzione  dal  reddito complessivo delle spese sostenute per gli
interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo  Stato
o  da  altro  ente  pubblico)  atti  a realizzare il contenimento dei
consumi energetici negli edifici, spetta nella misura del  25%  della
spesa  rimasta  effettivamente a carico del possessore dell'immobile.
La deduzione e' proporzionata alla  sua  quota  di  possesso  per  il
periodo  di  imposta  in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e
per quello successivo  e  non  puo'  essere  superiore  (per  ciascun
periodo  d'imposta)  al  reddito della unita' immobiliare nella quale
sono stati realizzati i suddetti interventi computati senza calcolare
la maggiorazione di 1/3 di cui al comma 1 dell'articolo 38 del Tuir e
al lordo della deduzione fino ad un milione di cui all'art. 34, comma
4-quater,  del  Tuir.  La  deduzione,  che  riguarda sia il prezzo di
acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'IVA relative alla
installazione e  alla  eventuale  certificazione  del  professionista
abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia
intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.
Gli  interventi  ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel
DM  15  febbraio  1992,  emanato  dal  Ministro  dell'Industria,  del
Commercio  e  dell'Artigianato  di  concerto  con  il  Ministro delle
Finanze pubblicato nella GU n. 107 del 9 maggio 1992.
Tra gli interventi sono compresi, ad esempio,  la  trasformazione  di
impianti  termici  centralizzati  in  impianti  autonomi, le opere di
coibentazione, la sostituzione di  scaldaacqua  elettrici  con  altri
alimentati  a  gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di
temperatura, l'installazione di pannelli solari.
Le  modalita'  e   le   condizioni   richieste,   ivi   compresa   la
documentazione   da   conservare   a   cura  del  contribuente,  sono
specificate nel predetto decreto ministeriale.
L'agevolazione compete per le sole unita' immobiliari  produttive  di
reddito  fondiario  e  non  e'  concessa  per le spese per interventi
relativi alle parti comuni dei condomini.
- Detrazione per figli a carico
La detrazione per figli a carico (compresi i  figli  legittimati  per
susseguente  matrimonio,  i  figli  adottivi, affidati o affiliati da
entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei  genitori
quando  l'altro  genitore  e' fiscalmente a suo carico e nei seguenti
casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, riposatosi, non si sia
  poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento  del
  matrimonio   con  l'altro  genitore  e  di  separazione  legale  ed
  effettiva da questi, siano  rimasti  esclusivamente  a  carico  del
  genitore contribuente a condizione che cio' risulti dalla sentenza;
-  figli  adottivi,  affidati  o  affiliati del solo contribuente, se
  questi e coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei  coniugi,  esclusivamente  a
  carico del genitore contribuente;
-  figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente
a carico del genitore contribuente se questi e' coniugato (anche  con
persona diversa dall'altro genitore);
-   figli  naturali  riconosciuti  da  uno  dei  coniugi  separati  o
  divorziati, esclusivamente a carico del genitore contribuente.
Si ha, invece, diritto  per  il  primo  figlio  alla  detrazione  per
coniuge  a  carico  e  per  gli altri figli alla detrazione in misura
doppia, quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e
il contribuente non si e' risposato o se risposato, si e'  legalmente
ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
-  figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente
  a carico del genitore contribuente se questi non e' coniugato o, se
  coniugato (anche con persona diversa dall'altro  genitore),  si  e'
  poi legalmente ed effettivamente separato;
-  l'altro  genitore  non  ha  riconosciuto  i  figli  naturali  e il
  contribuente  che  li  ha  riconosciuti  non  e'  coniugato  o   e'
  legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
  non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato.
La  sussistenza  della  condizione  di  "esclusivamente a carico" dei
propri    figli    potra'    essere    attestata,    se     richiesta
dall'Amministrazione    finanziaria,   mediante   una   dichiarazione
sostitutiva di atto notorio dalla quale  risulti  la  situazione  che
giustifica   la   sussistenza   di  tale  condizione.  Andra'  quindi
attestato, ad esempio, che  il  contribuente  e'  vedovo  oppure  che
esiste  una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta
che i figli sono stati posti  esclusivamente  a  carico  di  uno  dei
genitori.
Per  il  riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi,
affidati o affiliati "esclusivamente a carico"  di  un  genitore  non
assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore.
- Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile
Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:
- il coniuge;
-  i  figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
  mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro  mancanza,  gli  ascendenti  prossimi,  anche
  naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
- Immobili di interesse storico o artistico
Per  gli  immobili  riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'art. 3 della L. 1›  giugno  1939,  n.  1089  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  la  rendita  da indicare deve essere
determinata mediante l'applicazione della minore tra  le  tariffe  di
estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il
fabbricato e' collocato.
Se  gli  immobili in questione sono concessi in locazione deve essere
anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del Quadro B.
- Immobili inagibili
Nei casi di  inagibilita'  per  accertato  degrado  fisico  (immobili
diroccati,  pericolanti  o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale,
strutturale  e  tecnologica  (non  superabile   con   interventi   di
manutenzione)  e'  possibile  attivare una procedura catastale tesa a
conseguire la variazione dell'accertamento catastale e  volta  a  far
risultare  la  mancanza  dei  caratteri  intrinseci  che  determinano
l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare.
Tale procedura consiste  nell'inoltro  all'UTE  di  una  denuncia  di
variazione,  corredata  dall'attestazione  degli organi comunali o di
eventuali ulteriori organi competenti entro il 31 gennaio di  ciascun
anno,  con  effetto per l'anno in cui la denuncia e' stata prodotta e
per gli anni  successivi.  Cio',  naturalmente,  sempreche'  l'unita'
immobiliare  non  sia  di  fatto  utilizzata.  In  tal caso, oltre ad
indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve
essere indicata la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in  mancanza,
la rendita presunta.
Qualora  il  contribuente  non  abbia  posto  in  essere  la suddetta
procedura il reddito di dette unita' immobiliari deve comunque essere
assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
- Incremento delle detrazioni per figli a carico
I  soggetti  che  percepiscono  l'assegno per il nucleo familiare, in
possesso nel 1995 dei  medesimi  requisiti  reddituali  previsti  per
l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio,
a  partire  dal  terzo, ad un incremento nella misura di lire 400.000
delle  detrazioni  per  figli  a  carico.  Tale  somma  va  computata
separatamente  dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero
dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.
Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni  sono  equiparati
ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai
fini   dell'attribuzione   dell'assegno,  e  cioe',  il  coniuge  non
legalmente ed effettivamente separato, i fratelli,  le  sorelle  e  i
nipoti  qualora  siano  portatori di handicap di cui agli artt. 3 e 4
della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di eta' superiore a settant'anni,
purche', nel 1995, risultino conviventi con il contribuente  e  privi
di  mezzi  di  sostentamento  (cioe'  non  posseggono  redditi propri
assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto
per la corresponsione della pensione sociale pari a lire  4.641.000).
In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreche'
ricorrano tutte le condizioni gia' evidenziate.
Se   l'ammontare   dell'incremento  delle  detrazioni  supera  quello
dell'imposta netta, il contribuente, con la  presentazione  del  mod.
730, puo' conseguire il rimborso.
I   requisiti   della   convivenza   e  della  assenza  di  mezzi  di
sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva  di  atto
notorio.  Qualora  l'incremento delle detrazioni sia stato chiesto in
sede di effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente e di pensione, le variazioni del nucleo  familiare  devono
essere  comunicate  al  datore  di  lavoro,  entro 30 giorni dal loro
verificarsi.
- Indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti
A titolo esemplificativo si  elencano  alcune  delle  piu'  frequenti
indennita'  e  somme  erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da
altri Enti direttamente o tramite il datore  di  lavoro  e  che  sono
assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilita';
-  disoccupazione  ordinaria  e  speciale (ad esempio nell'edilizia e
  nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternita' ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.
Le indennita' e somme gia' assoggettate a tassazione  dal  datore  di
lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.
- Periodo di lavoro - casi particolari
In  presenza  di  contratti  di lavoro dipendente a tempo determinato
caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni  "a  giornata"  (ad
es.  per  i  lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione
spettante per le festivita', i giorni  di  riposo  settimanale  ed  i
giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data
di  inizio  e  quella  di fine di tali rapporti di lavoro deve essere
determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra  le  giornate
effettivamente   lavorate  e  quelle  previste  come  lavorative  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti  integrativi
territoriali  applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle
medesime categorie.  Il  risultato  del  rapporto,  se  decimale,  va
arrotondato alla unita' successiva.
Ad  esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 15 febbraio
1995 e terminato il 25 marzo 1995,  per  complessivi  38  giorni  nei
quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il
calcolo  dei  giorni  di  detrazione  per  le festivita', i giorni di
riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente  pari
a 10, andra' cosi' operato:
               10 x (120/28) = 7,14 arrotondato a 8.
In  caso  di  indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri enti le
detrazioni  per  lavoro  dipendente  spettano  nell'anno  in  cui  si
dichiarano  i  relativi  redditi.  In  tali  casi  nel rigo C 7 vanno
indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennita', anche  se
relativi ad anni precedenti.
Per  le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C 7
e' quello  compreso  nel  periodo  dedicato  allo  studio  (anche  se
relativo  ad anni precedenti) per il quale e' stata concessa la borsa
di studio. Pertanto, se la borsa di studio e' stata  erogata  per  il
rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero
anno; se, invece, e' stata corrisposta in relazione alla frequenza di
un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria
prevista.
Si  ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali
spetta il diritto  alle  detrazioni,  non  vanno  considerati  quelli
compresi  in  periodi  di  lavoro  per  i  quali gia' si e' fruito in
precedenza delle detrazioni.
- Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche  per  effetto
di  cessione dei relativi crediti, le indennita' conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di  risarcimento  di  danni  consistenti
nella  perdita  di  redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita'
permanente o da morte, gli interessi moratori  e  gli  interessi  per
dilazione  di  pagamento costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli  da  cui  derivano  i
crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono
essere  utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei
quali sarebbero stati dichiarati i redditi  sostituiti  o  quelli  ai
quali i crediti si riferiscono.
- Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai  fini  dell'esenzione  sono  equiparate alle pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva  (sent.  n.  387  del  4-11
luglio   1989  della  Corte  Costituzionale)  le  pensioni  tabellari
spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato
in qualita' di allievo ufficiale  e/o  di  ufficiale  di  complemento
nonche'  di  sottufficiali  (militari di leva promossi sergenti nella
fase  terminale  del  servizio)   nonche'   le   pensioni   tabellari
corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma)
e  a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato,
nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili  del  Fuoco
sempreche'  la  menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata
contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a  statuto  ordinario,
  in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari
  e  quelle  corrisposte  dalle  regioni  a  statuto speciale e dalle
  province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle universita' e  dagli  istituti
  di  istruzione  universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n.
  398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e  delle  scuole
  di  specializzazione,  per  i  corsi  di  dottorato di ricerca, per
  attivita'  di   ricerca   post-dottorato   e   per   i   corsi   di
  perfezionamento all'estero.
Le  rendite  Inail,  esclusa  l'indennita' giornaliera per inabilita'
temporanea assoluta, non costituiscono reddito  e  quindi  non  hanno
alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito
le  rendite  aventi  analoga  natura  corrisposte  da  organismi  non
residenti.
- Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di un  contratto  di  mutuo  stipulato  per
l'acquisto  di  propria  abitazione  anteriormente al 1› gennaio 1993
permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base  alla
normativa  vigente al momento della stipula dell'originario contratto
di mutuo, solo se sono rimasti invariati le  parti  contraenti  e  il
cespite  immobiliare  concesso  in  garanzia e se l'importo del mutuo
risulta non superiore alla residua  quota  di  capitale  (comprensivo
delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del
semestre  in  corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la
conversione nonche' degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata
della  provvista  in  valuta  estera)  da  rimborsare  alla  data  di
rinegoziazione   del  predetto  contratto.  Le  parti  contraenti  si
considerano  invariate  anche  nel  caso  in  cui  la  rinegoziazione
avviene,  anziche' con il contraente originario, tra la banca e colui
che nel frattempo e' subentrato nel rapporto di mutuo  a  seguito  di
accollo.
- Sanzioni
L'incompleta  e  l'infedele  dichiarazione  comportano l'applicazione
della pena pecuniaria da due a quattro volte le  imposte  dovute  (in
caso  di  incompletezza)  con un minimo di 300.000 se non sono dovute
imposte o da una a due volte (in caso di infedelta').
La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati  conformi  al
Mod.  730 approvato con DM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; se la
dichiarazione non contiene tutti i dati  ed  elementi  prescritti  in
ordine   al   suo   contenuto  si  applica,  ove  le  infrazioni  non
concretizzino la fattispecie di incompleta o infedele  dichiarazione,
la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
Nel  caso  in  cui,  in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai
sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973,  n.  600,  emergano
irregolarita' nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o
al  Caaf,  sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di
mora nella misura del 6% annuo e la soprattassa pari al quaranta  per
cento delle somme non versate, previsti dagli articoli 9 e 92 del DPR
n.  602 del 1973. Tale sanzione si applica anche in caso di mancato o
insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del
lavoratore.
Si  fa presente che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 2 ottobre
1995, n. 415, non si rendono applicabili le  sanzioni  per  omesso  o
insufficiente  versamento di acconto quando, essendo stata presentata
dai coniugi dichiarazione  congiunta,  l'acconto  conformemente  alle
risultanze  di  tale  dichiarazione,  sia  stato  omesso o versato in
misura inferiore rispetto all'imposta dovuta  da  parte  di  uno  dei
coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi
presentino  dichiarazione separata per fruire dell'assistenza fiscale
di cui all'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Se il contribuente, a richiesta  dell'ufficio,  non  esibisce  o  non
trasmette   idonea   documentazione  degli  oneri  deducibili,  delle
detrazioni  d'imposta,  delle  ritenute  alla  fonte  e  dei  crediti
d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso
a  determinare  l'imposta  dovuta  o  il  rimborso,  in  luogo  della
soprattassa del 40% si applica la pena  pecuniaria  dal  40  al  120%
della  maggiore  imposta  o  del  minor  rimborso  liquidati ai sensi
dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973.
L'inesatta indicazione del codice  fiscale  nella  dichiarazione  dei
redditi e' punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardante
il   contenuto   della   dichiarazione   stessa,  con  apposita  pena
pecuniaria.
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero
di  codice  fiscale  provvisorio  pur  avendo  gia'  ricevuto  quello
definitivo  ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato
in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni  si
applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si  richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni,
previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in  materia  di
dichiarazione   dei  redditi  di  fabbricati.  In  particolare,  sono
previste  le  ipotesi  di  omessa  denuncia  di   accatastamento   di
fabbricati  e  conseguente  omissione  di  dichiarazione del relativo
reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali
che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi  e  le  scritture
private  autenticate  di  trasferimento  della  proprieta'  di unita'
immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali
sulle stesse, con  esclusione  di  quelli  relativi  a  parti  comuni
condominiali  di  immobili  urbani  e  di  quelli  di costituzione di
diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a  pena
di  nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo
rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4  gennaio
1968,   n.   15,   dalla  quale  risulti  che  il  reddito  fondiario
dell'immobile  e'  stato  dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto,  ovvero  l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e'
stato,  in  tutto  o  in  parte dichiarato. In questo caso, il notaio
dovra'  trasmettere  copia  dell'atto  o  della   scrittura   privata
autenticata,  entro  sessanta  giorni,  al  competente  ufficio delle
imposte.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra,  si  ricorda  che
costituisce  reato  l'infedele  dichiarazione allorche' sono indicati
nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o  altri  redditi,
in  relazione  ai  quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in
scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a  quello
effettivo di 100 milioni.
Il reato sopra indicato e' punito con l'arresto o l'ammenda.
Inoltre  e'  sanzionato  penalmente  il  contribuente  che per fruire
indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia indica falsamente
nella dichiarazione dei  redditi  l'esistenza  di  persone  a  carico
diverse dal coniuge.
Se   le  violazioni  sopra  descritte  sono  commesse  dai  sostituti
d'imposta o dai Caaf si applicano  nei  loro  confronti  le  sanzioni
previste  dai  decreti  n.  600  e  n. 602 del 1973 per le violazioni
commesse dai contribuenti.
Inoltre, a  fronte  della  possibilita'  dei  Caaf  e  dei  sostituti
d'imposta  di  rettificare,  entro  i  termini  previsti, gli importi
erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione  Mod.  730-3.  e'
prevista  la  irrogazione  di  una  soprattassa del 3 per cento delle
somme ulteriormente dovute, che e' trattenuta e versata dal sostituto
d'imposta nei termini e con le modalita' previste per  le  somme  cui
afferisce.
E'  stata  anche  prevista,  nei  riguardi  dei soggetti che prestano
l'attivita'  di  assistenza  fiscale,   l'applicazione   della   pena
pecuniaria  di  cui  all'art.  53  del  DPR  n. 600 del 1973 (da lire
300.000 a lire 3.000.000) nei casi in cui vengano commesse violazioni
relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio,
il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e
la mancata riconsegna, entro il  15  maggio,  al  contribuente  della
dichiarazione controllata ed elaborata).
Se la dichiarazione e' presentata mediante il sostituto d'imposta, le
sanzioni   relative  alle  violazioni  commesse  dal  sostituto  sono
irrogate  direttamente   nei   suoi   confronti.   Se,   invece,   la
dichiarazione  e'  presentata  mediante  il Caaf le sanzioni relative
alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al  contribuente  che
puo',  pero'  esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf
stesso.
- Spese mediche
Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo
Le spese mediche  per  le  quali  la  detrazione  spetta  sull'intero
importo sono quelle sostenute per:
- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
-  psicoterapia  resa  da  medici specialisti o da psicologi iscritti
  all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti  a  contatto  e  occhiali  da  vista  (escluse  le  montature
  realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
  contenimento  di  fratture,  ernie  e per la correzione dei difetti
  della colonna vertebrale
- automobili adattate ad invalidi per ridotte  o  impedite  capacita'
  motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc.,
  se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le
  spese  relative  all'acquisto  di  un'auto con cambio automatico di
  serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono  onere
  detraibile  in  quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non e' stata
  adattata alle ridotte capacita' motorie del contribuente.
La  detrazione  spetta  per  il  costo  di  acquisto  delle  predette
  autovetture  e  per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria
  manutenzione,  con  esclusione,  quindi,  dei  costi  di  esercizio
  (quali,  ad  esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo,
  il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti  i
  disabili  con ridotte o impedite capacita' motorie prescindendo dal
  possesso di una qualsiasi patente di guida.
Se le suddette spese sono state sostenute  nell'ambito  del  Servizio
Sanitario  Nazionale  la  detrazione  spetta  sull'importo del ticket
pagato.
- Documentazione
Per tutte  le  spese  indicate  nei  righi  E1,  E2  ed  E16  occorre
conservare  la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle
somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra'  essere
  costituita  dalla  fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di
  base  in  unico  esemplare  corredata   dallo   scontrino   fiscale
  rilasciato  dalla  farmacia,  corrispondente all'importo del ticket
  pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute  o  quietanze,
  occorre  acquisire  e  conservare  anche la prescrizione del medico
  curante, salvo che si tratti di  attivita'  svolte,  in  base  alla
  specifica   disciplina,   da   esercenti   arti   ausiliarie  della
  professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con
  il paziente.  In questo caso, ove la fattura, ricevuta o  quietanza
  non  sia  rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria,
  il medesimo attestera' sul documento di spesa di aver  eseguito  la
  prestazione.
- Spese mediche all'estero
Le  spese  mediche  sostenute  all'estero  sono  soggette allo stesso
regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste  deve
essere   conservata   a   cura   del  dichiarante  la  documentazione
debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale,  va  corredata
da  una  traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione
e' redatta in inglese, francese, tedesco o  spagnolo,  la  traduzione
puo'  essere  eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta;
se e' redatta in una lingua diversa da quelle indicate  va  corredata
da una traduzione giurata.
Per  i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella
provincia  di  Bolzano  non  e'  necessaria  la  traduzione   se   la
documentazione e' scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
- Stipendi e pensioni prodotti all'estero
Vanno  dichiarati  gli  stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati
percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale  non  esiste  convenzione
   contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro
   le  doppie  imposizioni  in  base  alla  quale tali redditi devono
   essere assoggettati a tassazione sia in  Italia  sia  nello  Stato
   estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro
   le  doppie  imposizioni  in  base  alla  quale tali redditi devono
   essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto  al
credito  per  le  imposte  pagate  all'estero a titolo definitivo, ai
sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se  i
redditi  hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di
erogazione, il contribuente,  residente  nel  nostro  Paese,  non  ha
diritto  al  credito  d'imposta,  ma al rimborso delle imposte pagate
nello Stato estero.  Il  rimborso  va  chiesto  all'autorita'  estera
competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si  indicano  qui  di  seguito,  per  alcuni  Paesi,  le modalita' di
tassazione che riguardano gli stipendi e  le  pensioni  percepiti  da
contribuenti residenti in Italia.
Per  il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o
provenienti da  altri  paesi  e'  necessario  consultare  le  singole
convenzioni.
1. Stipendi
Per  quanto  riguarda  gli  stipendi  pagati  da  un datore di lavoro
privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con  Argentina,
Australia,  Belgio,  Canada,  Francia, Germania, Regno Unito, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia
quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attivita' nel Paese
  estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di  lavoro  residente  in
  Italia;
- l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa
  che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
2. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato
di  uno  Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un
residente in Italia. Con alcuni  Paesi  sono  in  vigore  Convenzioni
contro  le  doppie  imposizioni  sul  reddito,  in base alle quali le
pensioni  di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che
si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da  uno  Stato  o  da  una  sua
suddivisione  politica o amministrativa o da un ente locale. In linea
generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello  Stato  da  cui
provengono.
Sono  pensioni  private  quelle  corrisposte  da  enti,  istituti  od
organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione  del
trattamento  pensionistico.  In  linea  generale  tali  pensioni sono
imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Piu'  in
particolare,  in  base  alle  vigenti  convenzioni  contro  le doppie
imposizioni, le pensioni erogate  ad  un  contribuente  residente  in
Italia  da  enti  pubblici  e privati situati nei seguenti Paesi sono
cosi' assoggettate a tassazione:
- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo  in  Italia
se il contribuente ha la nazionalita' italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
- Belgio - Francia - Germania
Le  pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il
contribuente ha la nazionalita' italiana e non anche  quella  estera.
Se  il contribuente ha anche la nazionalita' estera la pensione viene
tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
- Australia
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a
tassazione solo in Italia.
- Canada
Sia le pensioni pubbliche sia  quelle  private  sono  assoggettate  a
tassazione  solo  in Italia se l'ammontare non supera il piu' elevato
dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite  le  pensioni  sono  tassabili  sia  in
Italia  sia  in  Canada  ed in Italia spetta il credito per l'imposta
pagata in Canada in via definitiva.
- Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in  Svizzera  se
il  contribuente non possiede la nazionalita' Svizzera. Sono tassate,
invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la  nazionalita'
Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le  rendite  corrisposte  da parte dell'Assicurazione Svizzera per la
vecchiaia  e  per  i  superstiti  (rendite  AVS)  non  devono  essere
dichiarate  in  Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta.
3. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti
residenti in Italia, a  meno  che  non  sia  prevista  una  esenzione
specifica,  quale  ad esempio quella stabilita per le borse di studio
corrisposte dalle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria
(30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si  applica  generalmente  anche
sulla  base  delle  Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui
redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il  Regno  Unito  e
gli  Stati  Uniti,  e'  previsto  che se un contribuente residente in
Italia  soggiorna  per  motivi  di  studio  in uno degli Stati esteri
considerati ed e' pagato da un soggetto residente nel  nostro  Paese,
e'  tassabile  soltanto  in  Italia;  se invece la borsa di studio e'
pagata da un soggetto residente  nello  Stato  estero  di  soggiorno,
quest'ultimo   puo'  tassare  il  reddito  ma  il  contribuente  deve
dichiarare anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata
all'estero.
- Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle  colture
prodotte   in   serra   o   alla  funghicoltura,  in  mancanza  della
corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale,  sono
determinati  mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta
in vigore nella provincia dove e' situato il terreno.
- Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per unita' immobiliari  a  disposizione,  per  le  quali  si  applica
l'aumento  di un terzo, si intendono le unita' immobiliari adibite ad
abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione
principale del possessore o  dei  suoi  familiari  (coniuge,  parenti
entro   il   terzo   grado  ed  affini  entro  il  secondo  grado)  o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte
degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che  per
abitazione   principale   si   intende   quella   in  cui  si  dimora
abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella
di residenza anagrafica.
Per  i  componenti  del  nucleo  familiare  si  considera  abitazione
principale  l'unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se
la titolarita' o  la  disponibilita'  di  essa  appartiene  ad  altro
componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione principale
  non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione;
-  l'unita'  immobiliare a disposizione e' posseduta in comproprieta'
  od acquistata in multiproprieta';
- l'unita' immobiliare destinata alla locazione e' rimasta sfitta.
L'aumento  di  un  terzo  non  si  applica,  oltre  che  alla  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
-  unita'  date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione
  che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione
  anagrafica;
- una delle unita' tenute a disposizione in  Italia  da  contribuenti
  residenti all'estero;
-  unita'  immobiliare  gia' utilizzata come abitazione principale da
  contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni  di  lavoro  in
  altro Comune;
-  unita'  in  comproprieta'  utilizzate integralmente come residenza
  principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
  la utilizzano;
- unita' immobiliari prive di allacciamento  alle  reti  dell'energia
  elettrica,  acqua,  gas, e di fatto non utilizzate a condizione che
  tali  circostanze  risultino  da  apposita  autocertificazione   da
  esibire a richiesta degli uffici.
Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate o tenute
a  propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state
per  la  restante  parte  utilizzate   diversamente   (trasferimento,
locazione),  l'aumento  di  un terzo si applica alla frazione di anno
per la quale si e' verificata la  situazione  prevista  dalla  legge.
Analogamente  dovra'  essere  operato  in  caso  di  trasferimento  a
qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.
- Utili prodotti all'estero
Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in  Italia  si
intendono  quelli  distribuiti  o  comunque provenienti da societa' o
enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni
contro le doppie imposizioni stipulate  dall'Italia,  allorquando  il
prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro  Stato contraente in
misura  eccedente  l'aliquota  prevista  dal  Trattato,  la  maggiore
imposta subita (vale a  dire  la  sola  differenza  tra  il  prelievo
effettivamente  subito  e  l'aliquota  convenzionale) non puo' essere
recuperata  attraverso  il  credito  di  imposta,   bensi'   mediante
un'apposita  istanza di rimborso da presentare alle Autorita' fiscali
estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a  cura  del  contribuente  vanno
specificati,  in  apposita  distinta,  oltre  allo Stato o agli Stati
esteri di produzione dei redditi, anche le  relative  imposte  pagate
all'estero in via definitiva.
- Variazioni di coltura dei terreni
Ai  fini  della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura
effettivamente praticata non  corrisponde  a  quella  risultante  dal
catasto,  i contribuenti devono determinare il reddito dominicale  ed
agrario  applicando  la  tariffa  d'estimo  media  attribuibile  alla
qualita'  di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La
tariffa media attribuibile alla  qualita'  di  coltura  praticata  e'
costituita  dal  rapporto  tra  la  somma delle tariffe imputate alle
diverse classi in cui e' suddivisa  la  qualita'  di  coltura  ed  il
numero  delle  classi  stesse. Per le qualita' di coltura non censite
nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie
e le deduzioni fuori tariffa  attribuite  a  terreni  con  le  stesse
qualita'  di  coltura  ubicati  nel  comune  o sezione censuaria piu'
vicina nell'ambito della stessa provincia. Se  la  coltura  praticata
non  trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si
applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria
in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione  del  reddito  dominicale  ed  agrario  secondo  le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
-  dal  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  in  cui  si sono
  verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
  reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le  variazioni  di
  coltura  che  hanno  causato la diminuzione del reddito, qualora la
  denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico  Erariale  sia  stata
  presentata  entro  il  termine  previsto  dalla legge, ovvero se la
  denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta
  in cui la stessa e' presentata.
Si ricorda che  i  contribuenti  hanno  l'obbligo  di  denunciare  le
variazioni  dei  redditi  dominicale ed agrario al competente Ufficio
Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui  si  sono  verificate,  indicando  la  partita  catastale  e   le
particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione
grafica  del  frazionamento  se  le variazioni riguardano porzioni di
particelle. In caso di omessa denuncia  delle  situazioni  che  danno
luogo  a  variazioni, in aumento del reddito dominicale dei terreni e
del  reddito  agrario,  si  applica  una  pena  pecuniaria  da   lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
Se  il  terreno  e'  dato in affido per uso agricolo la denuncia puo'
essere presentata direttamente dall'affittuario.
- Versamenti
Effettuati congiuntamente dai coniugi
Se nel 1995 e' stata presentata dichiarazione congiunta e sono  stati
effettuati  versamenti  congiunti  a titolo di Irpef, il contribuente
che  intende  avvalersi  dell'assistenza  fiscale  separatamente  dal
coniuge  deve  calcolare la parte di acconto versata, da indicare nel
rigo F1,  in  proporzione  all'imposta  individuale  (a  debito  o  a
credito)  risultante  dalla  dichiarazione  per  i  redditi  del 1994
oppure, se minore, a quella presumibilmente dovuta per i redditi  del
1995.
L'imposta  individuale  e'  pari all'imposta netta di ciascun coniuge
diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a  debito
e  l'altro a credito, il versamento effettuato deve essere attribuito
per intero al coniuge che risulta a debito.
Esempio:
- importo del versamento IRPEF effettuato congiuntamente:
  L. 196.000 pari al 98% di L. 200.000 (rigo N› 18 del Mod. 740/95)
- dati del 1 coniuge:
  - imposta netta L. 500.000 (rigo N› 14 del Mod. 740/95 della scheda
    del dichiarante)
  - ritenute L. 335.000
  - imposta individuale: L. 165.000
- dati del 2 coniuge:
  - imposta netta L. 200.000 (rigo N 14 del Mod. 740/95 della  scheda
    del coniuge dichiarante)
  - ritenute L. 165.000
  - imposta individuale: L. 35.000
- quota di acconto del primo coniuge:
          165.000
196.000 x         = 161.700 arrot. a L. 162.000
          200.000
- quota di acconto del secondo coniuge:
196.000 - 162.000 = L. 34.000.
Versamenti integrativi
In  caso  di  versamento  integrativo di altro erroneamente eseguito,
sommare l'importo dell'ulteriore versamento  a  quello  precedente  e
indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.
Se  uno  degli  acconti  e'  stato  trattenuto dallo stesso datore di
lavoro  o  ente  pensionistico   al   quale   viene   presentata   la
dichiarazione, indicare solo l'importo del versamento integrativo e i
relativi estremi.
ASSISTENZA   FISCALE   RICHIESTA  AL  DATORE  DI  LAVORO  O  ALL'ENTE
PENSIONISTICO

|                    |IL LAVORATORE         |                       |
|SCADENZE            |DIPENDENTE O IL       |IL DATORE DI LAVORO    |
|                    |PENSIONATO            |O L'ENTE PENSIONISTICO |
|                    |                      |                       |
|Entro il 15 gennaio |Richiede              |                       |
|1996                |l'assistenza fiscale  |                       |
|                    |al proprio datore     |                       |
|                    |di lavoro o ente      |                       |
|                    |pensionistico         |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro febbraio 1996 |Riceve dal datore di  |Consegna al dipendente |
|                    |lavoro o ente         |o pensionato il mod.   |
|                    |pensionistico e dagli |101 o 201              |
|                    |altri sostituti       |                       |
|                    |d'imposta la          |                       |
|                    |certificazione dei    |                       |
|                    |redditi percepiti e   |                       |
|                    |delle ritenute subite |                       |
|                    |(mod. 101 o mod. 201  |                       |
|                    |e altri certificati)  |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro marzo 1996    |Presenta al proprio   |Rilascia ricevuta      |
|                    |datore di lavoro      |dell'avvenuta          |
|                    |o ente pensionistico  |presentazione della    |
|                    |la dichiarazione mod. |dichiarazione e della  |
|                    |730 e la busta        |busta da parte del     |
|                    |contenete il mod.     |dipendente o del       |
|                    |730-1 per la scelta   |pensionato             |
|                    |della destinazione    |                       |
|                    |dell'otto per mille   |                       |
|                    |dell'Irpef            |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro il 15 maggio  |Riceve dal datore di  |Controlla la           |
|1996                |lavoro o ente         |regolarita' formale    |
|                    |pensionistico copia,  |della dichiarazione    |
|                    |corretta e completata |presentata dai         |
|                    |con l'indicazione dei |lavoratori dipendenti  |
|                    |redditi da            |e pensionati, effettua |
|                    |quest'ultimo erogati, |il calcolo dell'imposta|
|                    |della dichiarazione   |dovuta e del Cssn,     |
|                    |mod. 730 e il         |consegna al            |
|                    |prospetto di          |contribuente copia     |
|                    |liquidazione mod.     |della dichiarazione    |
|                    |730-3                 |mod. 730 e il prospetto|
|                    |                      |di liquidazione mod.   |
|                    |                      |730-3                  |
|                    |                      |                       |
|A giugno 1996       |Riceve lo stipendio o |Trattiene le somme     |
|                    |la rata di pensione   |dovute per l'Irpef e   |
|                    |del mese con i        |per il Cssn o effettua |
|                    |rimborsi o con le     |i rimborsi.            |
|                    |trattenute delle somme|Se lo stipendio o la   |
|                    |dovute per l'Irpef e  |rata di pensione e'    |
|                    |per il Cssn.          |insufficiente per il   |
|                    |Se lo stipendio o la  |pagamento dell'imposta |
|                    |rata di pensione e'   |e del contributo       |
|                    |insufficiente per il  |trattiene la parte     |
|                    |pagamento dell'imposta|residua, maggiorata    |
|                    |e del contributo la   |dell'interesse dell'uno|
|                    |parte residua,        |per cento mensile,     |
|                    |maggiorata            |dagli stipendi o rate  |
|                    |dell'interesse        |di pensione dei mesi   |
|                    |dell'uno per cento    |successivi             |
|                    |mensile, verra'       |                       |
|                    |trattenuta dagli      |                       |
|                    |stipendi o rate di    |                       |
|                    |pensione dei mesi     |                       |
|                    |successivi            |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro settembre 1996|Comunica al datore di |                       |
|                    |lavoro o ente         |                       |
|                    |pensionistico di non  |                       |
|                    |voler effettuare      |                       |
|                    |l'acconto dell'Irpef o|                       |
|                    |del contributo al     |                       |
|                    |Servizio Sanitario    |                       |
|                    |nazionale o di volerlo|                       |
|                    |effettuare in misura  |                       |
|                    |inferiore rispetto a  |                       |
|                    |quello indicato nel   |                       |
|                    |Mod. 730-3            |                       |
|                    |                      |                       |
|A novembre 1996     |Riceve lo stipendio o |Aggiunge alle ritenute |
|                    |la rata di pensione   |le somme dovute a      |
|                    |del mese con le       |titolo di acconto per  |
|                    |trattenute delle somme|l'Irpef e per il Cssn. |
|                    |dovute a titolo di    |Se lo stipendio o la   |
|                    |acconto per l'Irpef e |rata di pensione e'    |
|                    |per il Cssn.          |insufficiente per il   |
|                    |Se lo Stipendio o la  |pagamento dell'imposta |
|                    |rata di pensione e'   |e del contributo       |
|                    |insufficiente per il  |trattiene la parte     |
|                    |pagamento dell'imposta|residua, maggiorata    |
|                    |e del contributo la   |dell'interesse         |
|                    |parte residua,        |dell'uno per cento     |
|                    |maggiorata            |mensile, dallo         |
|                    |dell'interesse        |stipendio o rata di    |
|                    |dell'uno per cento    |pensione del mese di   |
|                    |mensile, verra'       |dicembre               |
|                    |trattenuta dallo      |                       |
|                    |stipendio o rata di   |                       |
|                    |pensione del mese di  |                       |
|                    |dicembre              |                       |
|                    |                      |                       |
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

|                    |IL LAVORATORE         |                       |
|SCADENZE            |DIPENDENTE O IL       |IL CAAF                |
|                    |PENSIONATO            |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro il 15 gennaio |Comunica al datore di |                       |
|1996                |lavoro che intende    |                       |
|                    |rivolgersi ad un Caaf.|                       |
|                    |Tale comunicazione non|                       |
|                    |va effettuata dai     |                       |
|                    |dipendenti delle      |                       |
|                    |pubbliche             |                       |
|                    |amministrazioni e dai |                       |
|                    |pensionati            |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro febbraio 1996 |Riceve dal datore di  |                       |
|                    |lavoro o ente         |                       |
|                    |pensionistico e dagli |                       |
|                    |altri sostituti       |                       |
|                    |d'imposta la          |                       |
|                    |certificazione dei    |                       |
|                    |redditi percepiti e   |                       |
|                    |delle ritenute subite |                       |
|                    |(mod. 101 o mod. 201  |                       |
|                    |e altri certificati)  |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro aprile 1996   |Presenta al Caaf la   |Rilascia ricevuta      |
|                    |dichiarazione mod.730 |dell'avvenuta          |
|                    |e la busta contenente |presentazione della    |
|                    |il mod. 730-1 per la  |dichiarazione e della  |
|                    |scelta della          |busta da parte del     |
|                    |destinazione dell'otto|dipendente o del       |
|                    |per mille dell'Irpef  |pensionato             |
|                    |                      |                       |
|Entro il 15 maggio  |Riceve dal Caaf copia |Controlla la           |
|1996                |della dichiarazione   |regolarita' formale    |
|                    |mod. 730 e il         |della dichiarazione    |
|                    |prospetto di          |presentata dai         |
|                    |liquidazione mod.     |lavoratori dipendenti e|
|                    |730-3                 |pensionati, effettua il|
|                    |                      |calcolo dell'imposta   |
|                    |                      |dovuta e del Cssn,     |
|                    |                      |consegna al            |
|                    |                      |contribuente copia     |
|                    |                      |della dichiarazione    |
|                    |                      |mod. 730 e il prospetto|
|                    |                      |di liquidazione mod.   |
|                    |                      |730-3.                 |
|                    |                      |                       |
|A giugno 1996       |Riceve lo stipendio o |                       |
|                    |la rata di pensione   |                       |
|                    |del mese con i        |                       |
|                    |rimborsi o con le     |                       |
|                    |trattenute delle somme|                       |
|                    |dovute per l'Irpef    |                       |
|                    |e per il Cssn.        |                       |
|                    |Se lo stipendio o la  |                       |
|                    |rata di pensione e'   |                       |
|                    |insufficiente per il  |                       |
|                    |pagamento dell'imposta|                       |
|                    |e del contributo la   |                       |
|                    |parte residua,        |                       |
|                    |maggiorata            |                       |
|                    |dell'interesse        |                       |
|                    |dell'uno per cento    |                       |
|                    |mensile, verra'       |                       |
|                    |trattenuta dagli      |                       |
|                    |stipendi o rate di    |                       |
|                    |pensione dei mesi     |                       |
|                    |successivi            |                       |
|                    |                      |                       |
|Entro settembre     |Comunica al datore di |                       |
|1996                |lavoro o ente         |                       |
|                    |pensionistico di non  |                       |
|                    |voler effettuare      |                       |
|                    |l'acconto dell'Irpef o|                       |
|                    |del contributo al     |                       |
|                    |Servizio Sanitario    |                       |
|                    |nazionale o di volerlo|                       |
|                    |effettuare in misura  |                       |
|                    |inferiore rispetto a  |                       |
|                    |quello indicato nel   |                       |
|                    |Mod. 730-3            |                       |
|                    |                      |                       |
|A novembre 1996     |Riceve lo stipendio o |                       |
|                    |la rata di pensione   |                       |
|                    |del mese con le       |                       |
|                    |trattenute delle somme|                       |
|                    |dovute a titolo di    |                       |
|                    |acconto per l'Irpef e |                       |
|                    |per il Cssn.          |                       |
|                    |Se lo stipendio o la  |                       |
|                    |rata di pensione e'   |                       |
|                    |insufficiente per il  |                       |
|                    |pagamento dell'imposta|                       |
|                    |e del contributo la   |                       |
|                    |parte residua,        |                       |
|                    |maggiorata            |                       |
|                    |dell'interesse        |                       |
|                    |dell'uno per cento    |                       |
|                    |mensile, verra'       |                       |
|                    |trattenuta dallo      |                       |
|                    |stipendio o rata di   |                       |
|                    |pensione del mese di  |                       |
|                    |dicembre              |                       |
|                    |                      |                       |