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Ministero delle Finanze ISTRUZIONI GENERALI Modello 730
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L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
Il modello 730 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di
presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando l'assistenza del
proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione oppure
rivolgendosi ad uno degli appositi Centri autorizzati di assistenza
fiscale (Caaf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori
di lavoro (l'elenco dei Caaf e' consultabile dall'apposito opuscolo
in distribuzione presso gli uffici finanziari o tramite gli sportelli
self-service installati negli uffici finanziari e in alcuni uffici
comunali, centri commerciali ed aeroporti).
I termini e le condizioni per fruire dell'assistenza fiscale sono
diversi a seconda che questa venga richiesta al datore di lavoro (o
ente pensionistico) oppure ai Caaf.
Nei prospetti posti in fondo all'Appendice, sono riepilogate le varie
fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di
lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.
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CHI PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730
Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e
pensionati che nel 1995 hanno posseduto, oltre al reddito di lavoro
dipendente, anche:
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'Irpeg
- redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi
lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di
invenzioni industriali, ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni
non abituali
- oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.
Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
determinato di periodo inferiore all'anno e' necessario che il
rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio
1996.
Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono
richiedere l'assistenza alle stesse condizioni e con le stesse
modalita') anche:
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole
e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola
pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica.
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CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730
Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello
740 coloro che nel 1995 hanno posseduto:
- redditi d'impresa e di partecipazione
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" (ad es.
redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree urbane, da
immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi
non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non
conseguiti dall'autore o inventore), non compresi tra quelli
indicati nel precedente paragrafo.
Non possono utilizzare il modello 730 anche coloro che devono
presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei
minori e delle persone interdette nonche' i possessori di reddito di
lavoro dipendente corrisposto, nell'anno nel quale s'intende
richiedere l'assistenza, solo da soggetti non obbligati ad effettuare
le ritenute.
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CHI NON E' OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
I contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate in questo
paragrafo sono del tutto esonerati dall'obbligo di presentare la
dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che
andrebbero assoggettati al Contributo al servizio sanitario
nazionale. Il contribuente esonerato puo' comunque presentare la
dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni
non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta
risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1995 o derivanti da
acconti versati nello stesso anno.
L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che hanno posseduto:
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore
di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' datori di
lavoro a dipendenti che hanno chiesto a ciascuno dei successivi
datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il
precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' datori di
lavoro per un ammontare complessivo non superiore al lire
8.700.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per
l'intero anno. Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono
equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio ed i
compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e
lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari
correnti maggiorati del 20%;
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto anche da piu' datori
di lavoro ma certificato dall'altimo datore di lavoro e reddito
dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso
dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box,
cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite
va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato
e' stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso
(ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50%
dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno,
il limite e' di lire 500.000 per ciascun coniuge);
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da piu'
datori di lavoro) ed altri redditi, diversi da quelli derivanti
dall'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali e non
soggetti ad ILOR per i quali la differenza tra l'imposta
corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni
per lavoro dipendente e per carichi di famiglia non e' superiore a
L. 20.000. Nel prospetto in fondo alla pagina sono indicati i
limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni di
lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero
anno e non sussiste il diritto all'incremento delle detrazioni per
figli a carico;
- solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso
dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box,
cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire. Tale limite va
rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato e'
stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non
superiori a lire 360.000 (al lordo della deduzione fino ad un
milione di lire spettante per l'abitazione principale e le sue
pertinenze);
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennita',
ivi comprese le indennita' di accompagnamento, e assegni erogati
dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli
invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni
sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad
es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui
BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse
di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in
base alla L. 30 novembre 1989, n. 398. Non costituiscono reddito
ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail. Vedere in Appendice
la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".
Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i
contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e
con redditi non soggetti ad ILOR, per i quali l'imposta
corrispondente al reddito complessivo non e' superiore a L. 20.000.
LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (lavoratori
dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per
l'intero anno e che non hanno diritto all'incremento delle detrazioni
per figli a carico)
| |
| Senza coniuge a carico |
| |
| e con reddito complessivo fino a lire |
| |
8.700.000
9.129.000 (con 1 figlio a carico)
9.561.000 (con 2 figli a carico)
9.988.000 (con 3 figli a carico)
10.415.000 (con 4 figli a carico)
10.847.000 (con 5 figli a carico)
11.275.000 (con 6 figli a carico)
11.706.000 (con 7 figli a carico)
12.134.000 (con 8 figli a carico)
| |
| Con coniuge a carico |
| |
| e con reddito complessivo fino a lire |
| |
12.415.000
13.275.000 (con 1 figlio a carico)
14.134.000 (con 2 figli a carico)
14.883.000 (con 3 figli a carico)
15.100.000 (con 4 figli a carico)
15.375.000 (con 5 figli a carico)
16.072.000 (con 6 figli a carico)
16.772.000 (con 7 figli a carico)
17.472.000 (con 8 figli a carico)
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LA DICHIARAZIONE MOD. 730
La dichiarazione e' composta dal Mod. 730 (per indicare i dati
anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod.
730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per
mille dell'Irpef).
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per
dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli
stessi Quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono
o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce
"Proventi sostitutivi e interessi")
Nel compilare la dichiarazione occorre tener presente che per la
determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va
utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati
percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo o,
qualora non sia stato fissato, in tali giorni, il cambio del mese.
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LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la
dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo
redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivamente
non superiore a lire 5.500.000 (limite per essere considerato
fiscalmente a carico).
La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata:
- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione
nel 1995, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto
Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef
in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui
avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali
versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge
superstite non puo' presentare dichiarazione congiunta anche se
gli acconti di imposta per il 1995 sono stati versati
congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente
dichiarazione.
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DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille
dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali
e' destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo
a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed
umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno
e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale,
assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa
Evangelica Valdese.
La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverra' in
proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non
effettuino alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita in base
alle scelte espresse sara' ripartita tra le suindicate istituzioni
secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non
attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7 giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla
Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.
Per effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille
dell'Irpef va utilizzato il Mod. 730-1.
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COME SI PRESENTA IL MOD. 730
La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente
pensionistico o al Caaf in un unico esemplare. Se lo spazio
disponibile nel modello risulta insufficiente, occorrera' compilare
altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente
nell'apposita casella.
Unitamente al Mod. 730 deve essere consegnata la busta chiusa
contenente il Mod. 730-1.
ATTENZIONE
Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione
che, pero', deve essere conservata dal contribuente che ha presentato
la dichiarazione fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale
l'Amministrazione ha facolta' di richiederla.
Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato,
gli interessati possono presentare il modello 730 all'ufficio che
svolge le funzioni di sostituto d'imposta (coincidente o meno con
l'Amministrazione di appartenenza) o a quello che, secondo le
indicazioni del datore di lavoro, svolge l'attivita' di assistenza.
I contribuenti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno
detenuto investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura
finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 74/W
disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Il modello
740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.
I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono
integrare o rettificare i dati (ad es.: redditi, oneri, detrazioni)
risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740.
La successiva presentazione della dichiarazione modello 740 non
comporta il venir meno dell'obbligo del sostituto d'imposta di
effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione del
modello 740, l'integrazione della dichiarazione e' possibile solo nei
casi illustrati nelle istruzioni al modello 740 relative al
"Ravvedimento operoso".
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ARROTONDAMENTO
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere
arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano
le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad
esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa
1.000.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre
zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere
indicati gli importi.
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SANZIONI
Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che
presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.
Ministero delle Finanze GUIDA ALLA COMPILAZIONE Modello 730
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CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA
Il codice fiscale e' rilevabile dal tesserino rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data
di nascita) indicati nel tesserino e' errato, il contribuente deve
recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la
variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non e'
stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale
attribuitogli.
Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio,
onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
La residenza anagrafica deve essere indicata se e' variata rispetto
alla dichiarazione del 1995 oppure se la dichiarazione viene
presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di
residenza" in Appendice. Il contribuente puo' comunque indicare la
residenza anche se non e' variata, se questa modalita' di
compilazione risulta per lui piu' agevole. Non costituisce variazione
l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.
Chi e' nato all'estero, deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato
di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
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CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Sono considerati a carico, se non hanno posseduto nel 1995 redditi
propri per un ammontare superiore a L. 5.500.000:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli minori o permanentemente inabili al lavoro, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati;
- i figli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a
tirocinio gratuito;
- i familiari di cui all'art. 433 del codice civile purche'
conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria; al
riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art.
433 del codice civile".
ATTENZIONE
Non possono essere considerati a carico coloro che per il 1995 hanno
fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative
produttive.
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli
stessi non risiedono in Italia.
Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non e' a
carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.
Se nel corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse per uno
stesso familiare (ad es. figlio che nel corso del 1995 ha compiuto il
26 anno di eta' per il quale si ha diritto, fino al mese nel quale
si e' verificato tale evento, alla detrazione per figlio a carico e
dal mese successivo a quella per altro familiare a carico) occorre
compilare un rigo per ogni singola situazione.
- DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per
susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da
entrambi i coniugi) spetta in uguale misura a entrambi i genitori,
anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo
dei genitori quando l'altro genitore e' fiscalmente a carico del
primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a
carico" in Appendice.
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista
per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura
doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e
il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente
ed effettivamente separato, nonche' negli altri casi descritti alla
voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.
Indicare nella casella misura della detrazione il codice:
- 1 se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
- 2 se la detrazione spetta in misura doppia;
- 3 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a
carico.
- DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a piu' persone (ad
es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori) la
detrazione per gli altri familiari a carico va proporzionalmente
suddivisa fra i contribuenti aventi diritto.
In tal caso, nella casella misura della detrazione indicare la
percentuale di spettanza della detrazione.
ATTENZIONE
Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il
figlio maggiorenne e il figlio studente di eta' superiore ai 26 anni,
purche' convivano con il contribuente ovvero lo stesso provveda al
loro mantenimento e non posseggano redditi propri superiori a lire
5.500.000.
- INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
L'apposito rigo del riquadro "Coniuge e familiari a carico" deve
essere compilato da coloro che hanno diritto all'incremento della
detrazione per figli a carico, al riguardo vedere in Appendice la
voce "Incremento delle detrazioni per figli a carico". In tale rigo
indicare il numero totale dei mesi relativi ai figli (o agli altri
componenti del nucleo familiare) per i quali esiste il diritto
all'incremento delle detrazioni (ad es. se l'incremento spetta per
due figli per l'intero anno indicare 24). In particolare, se
l'incremento delle detrazioni, previa richiesta, e' stato attribuito
dal proprio datore di lavoro si puo' tener conto del numero dei mesi
indicato nel punto 10-bis del Mod. 101 oppure del numero dei mesi
indicato nelle Annotazioni del Mod. 201.
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TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
Se i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati rispetto
a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente, e'
possibile utilizzare i righi del presente riquadro, senza compilare i
successivi quadri A e/o B.
I dati dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i
redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella
precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni
della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite
avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir
meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata
coltivazione, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile
come abitazione principale, ecc.).
Non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi
dominicali (pari al 55 per cento) ed agrari (pari al 45 per cento)
che verra' effettuata direttamente dal soggetto che presta
l'assistenza fiscale.
ATTENZIONE
Non e' possibile utilizzare i righi del presente riquadro e occorre,
quindi, compilare i successivi quadri A e/o B, quando: la
dichiarazione viene presentata per la prima volta; si sono verificate
variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione
ad uno solo dei terreni e/o dei fabbricati; nel corso del 1994 e/o
del 1995 uno o piu' terreni sono stati concessi in affitto in regime
vincolistico; si richiede, per uno o piu' fabbricati, la deduzione
per il piano energetico nazionale.
Nel rigo A riportare direttamente:
a colonna 1 l'importo totale del reddito dominicale dei terreni
indicato al rigo A1, colonna 1, oppure al rigo A12, colonna 4, del
Mod. 740/95 oppure il rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio
datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale e' stata
richiesta l'assistenza fiscale nel 1995;
a colonna 2, l'importo totale del reddito agrario dei terreni
indicato al rigo A1, colonna 2, oppure al rigo A12, colonna 5, del
Mod. 740/95 oppure al rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio
datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale e' stata
richiesta l'assistenza fiscale nel 1995;
nel rigo B indicare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati
indicato al rigo B1 oppure al rigo B14 del Mod. 740/95 oppure al rigo
3 del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente
pensionistico o dal Caaf al quale e' stata richiesta l'assistenza
fiscale nel 1995.
In alternativa, pur in assenza di variazioni, il contribuente puo'
indicare nei quadri A e/o B tutti i dati relativi ai terreni o ai
fabbricati da dichiarare, se questa modalita' di compilazione risulta
per lui piu' agevole.
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QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI
Il quadro A va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e
agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati
nella dichiarazione del 1995 ovvero se la dichiarazione viene
presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di
tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni; non
vanno indicati i terreni ceduti nel 1994.
ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se e' stato gia' compilato
il rigo A.
Questo quadro deve essere compilato:
a) da coloro che possiedono a titolo di proprieta', enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio
dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con
attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro
diritto reale, il titolare della sola "nuda proprieta'" non deve
dichiarare il terreno;
b) dagli affittuari che esercitano l'attivita' agricola nei fondi
condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione
associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna
relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il
reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il
contratto. Per quanto riguarda le attivita' considerate agricole
ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in
Appendice la voce "Attivita' agricole".
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente
dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata
corrisponde a quella risultante dal catasto. Se la coltura
effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal
catasto, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la
voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del
reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla
funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a
colture in serra e alla funghicoltura".
Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno
pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui
conservazione e' riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non e'
derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro
utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio
delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
- COME SI COMPILA IL QUADRO A
Ogni terreno (o ogni gruppo di terreni identificato da un'unica
partita catastale) va indicato utilizzando un singolo rigo.
Nelle colonne 1 e 3 va riportato, rispettivamente, il reddito
catastale dominicale e agrario.
ATTENZIONE
Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro A
(variazioni dei redditi dei terreni) del mod. 740 dell'anno
precedente, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto
delle rivalutazioni rispettivamente del 37 e del 32 per cento operate
lo scorso anno.
In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata
la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di
partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale
e' quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli
associati; altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti
uguali.
Nella colonna 2 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi:
- 1 proprietario del terreno;
- 2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di
determinazione del canone;
- 3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di
regime legale di determinazione del canone;
- 4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.
Nella colonna 4 indicare il periodo di possesso del terreno espresso
in giorni (365 se per l'intero anno).
Nella colonna 5 va indicata la quota di possesso espressa in
percentuale (100 se per intero).
Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime
legale di determinazione del canone (regime vincolistico), deve
essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto,
corrispondente al periodo indicato a colonna 4.
Nella colonna 7 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi particolari:
- 1 mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata
agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del
fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni
qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in
questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla
produzione, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico
siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria,
senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa
coltivazione;
- 2 perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del
prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore
danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento
dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero,
se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni
prima dell'inizio del raccolto;
- 3 terreno in conduzione associata.
Se nel corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse per uno
stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in
affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola
situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali
casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta
dello stesso terreno del rigo precedente.
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QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI
Il Quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in
caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del
1995 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi
quelli che non hanno subito variazione; non vanno indicati i
fabbricati ceduti nel 1994.
ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se e' stato gia' compilato
il rigo B.
Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo
di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati
nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con
attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che
tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il
diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai
sensi dell'art. 540 del Codice civile ed al coniuge separato
convenzionalmente o per sentenza. In caso di usufrutto o altro
diritto reale il titolare della sola "nuda proprieta'" non deve
dichiarare il fabbricato.
ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri
servizi oggetto di proprieta' condominiale cui e' attribuibile una
autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo
condominio solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna
unita' immobiliare e' complessivamente superiore a lire 50.000.
L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e
per i negozi.
I soci di cooperative edilizie non a proprieta' indivisa, assegnatari
di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono
tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo
all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di
alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti
(es.: IACP, ex INCIS, ecc.).
Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e non vanno pertanto
dichiarate:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui
servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unita'
immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i
requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate
utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.
Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le
unita' immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle
aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere
in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le unita' immobiliari, anche ad uso diverso da quello di
abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo
di validita' del provvedimento, durante il quale l'unita'
immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di
musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al
possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione
dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere
denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in
cui ha avuto inizio.
- COME SI COMPILA IL QUADRO B
Nella colonna 1 indicare la rendita catastale.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu' adeguata indicare
la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o
riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le
voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico".
Nella colonna 2 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi:
- 1 unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- 2 unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica
l'aumento di un terzo;
- 3 unita' immobiliare locata in assenza di regime legale di
determinazione del canone;
- 4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del
canone;
- 5 unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione
principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con
autonoma rendita;
- 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi.
- Unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente
dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con
quella di residenza anagrafica).
Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il
soggetto che presta l'assistenza dedurra', fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di 1 milione di lire, rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla
quota di possesso.
Sono considerate pertinenze da indicare con il codice "5" le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non
appartengono allo stesso fabbricato).
- Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per unita' immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che
presta l'assistenza operera' la maggiorazione di un terzo della
rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unita'
immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella
utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni
vedere in Appendice la voce "Unita' immobiliari tenute a
disposizione".
Nella colonna 3 indicare il periodo di possesso espresso in giorni
(365, se per l'intero l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a
partire dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui
e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in percentuale
(100 se per intero).
- Fabbricati dati in locazione
Nella colonna 5 indicare l'85 per cento del canone di locazione (per
i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone).
L'ammontare del canone e' quello risultante dal contratto di
locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di
sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas,
portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel
canone) ed e' relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3.
L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla
effettiva percezione. In caso di comproprieta' il canone va indicato
per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione,
anche alle sue pertinenze (box, cantine, ecc.) iscritte in catasto
con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unita'
immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va
determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla
rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare. Per il calcolo
vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione
della quota proporzionale".
Nella colonna 6 indicare, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi particolari:
- 1 fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici,
che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che
sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la
distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato);
- 2 fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il
contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la
deduzione dal reddito complessivo (consultare in Appendice la voce
"Deduzione per il piano energetico nazionale");
- 3 unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata chiesta la
revisione della rendita.
Se nel corso del 1995 si sono verificate situazioni diverse per uno
stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.),
occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando
nella colonna 3 il relativo periodo. In tali casi barrare la casella
di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del
rigo precedente.
16
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi
assimilati, che presentano il mod. 730 al Caaf, devono indicare tutti
i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro
che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro o
all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente
o di pensione erogati da datori di lavoro o enti pensionistici
diversi da quello a cui si sono rivolti.
In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero"
sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi,
pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.
Il quadro C e' diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i
redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi
assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i
possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno
indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.
- SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C6:
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennita' e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte
a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o
di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennita' e somme erogate
dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo
esemplificativo, le indennita' piu' comunemente erogate;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri,
collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini
di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle
quali, in base alla legge non sono state effettuate ritenute
d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e
lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari
correnti maggiorati del 20%;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio e di addestramento
professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro
dipendente e sempreche' non sia prevista una specifica esenzione.
Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e
rendite che non costituiscono reddito".
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane
avventiste del 7 giorno per il sostentamento dei ministri del
culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di
Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto e
gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di
culto;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers);
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al
D.Lgs. n. 124 del 1993.
Non devono essere autonomamente dichiarate le indennita' o i compensi
percepiti, a carico di terzi, da prestatori di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione alla loro posizione professionale.
ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto
precedenti rapporti di lavoro ed hanno chiesto al successivo datore
di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente
rapporto, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato
dall'ultimo datore di lavoro.
Nella colonna 2 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del
mod. 101 o del mod. 201).
Nella colonna 3 indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del mod.
101 o del mod. 201).
Nel rigo C7 indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di
durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi
dichiarati nei righi precedenti (365 per l'intero anno), per il quale
il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In
tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festivita', i
riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno
sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione,
neanche differita quali le mensilita' aggiuntive ecc. (ad esempio, in
caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In particolare se e' stato compilato un solo rigo e il reddito e'
certificato dal Mod. 101 si puo' tener conto del numero dei giorni
indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito e'
certificato dal Mod. 201 e la pensione e' stata percepita per
l'intero anno indicare 365, altrimenti si puo' fare riferimento al
numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.
In presenza di piu' righi compilati indicare nel rigo C7 il numero
totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli
compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
ATTENZIONE
Se il contribuente si e' rivolto per l'assistenza al proprio datore
di lavoro o ente pensionistico, non vanno indicati i giorni compresi
in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai
redditi corrisposti direttamente da quest'ultimo.
In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono
contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno
diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a
tempo determinato, di indennita' o somme erogate dall'Inps o da altri
enti e di borse di studio.
- SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE
DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
In questa sezione, nei righi da C8 a C10, vanno indicati gli altri
redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioe':
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non
concorrono ne' capitale ne' lavoro (escluse le rendite perpetue),
compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennita' corrisposti dalle Amministrazioni
statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche
funzioni;
- le indennita' e gli assegni vitalizi percepiti per l'attivita'
parlamentare e per le indennita' percepite per le cariche
pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali),
nonche' quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a
titolo oneroso.
- IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Nel rigo C11 indicare il totale degli importi indicati al punto 33
dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi
precedenti.
- DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO
Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf, al
fine del corretto svolgimento dell'assistenza fiscale, deve indicare
i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovra'
effettuare il conguaglio. Tali dati, se il sostituto d'imposta non e'
cambiato, sono rilevabili dal mod. 101 o 201.
Nel caso di contemporaneo rapporto con piu' datori di lavoro e/o enti
pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il
trattamento economico piu' elevato.
17
QUADRO D - ALTRI REDDITI
- REDDITI DI CAPITALE
Nel rigo D1 indicare:
a colonna 1 la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1995, al
lordo delle ritenute alla fonte:
a) utili, la cui distribuzione e' stata deliberata da societa' di
capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura
dell'esercizio in corso al 1 dicembre 1983;
b) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata da
societa' di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio
in corso alla data del 1 dicembre 1983;
c) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata dai
soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura
dell'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 1988;
d) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata dai
soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della
chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 1988;
e) utili anche in natura derivanti da partecipazioni in enti di cui
all'art. 87, lett. c), del Tuir;
f) utili anche in natura distribuiti da societa' ed enti esteri di
ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione
negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
nonche' le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di
alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni,
corrispondenti al credito d'imposta sui dividendi (come previsto
dalle vigenti convenzioni con la Francia e il Regno Unito) ovvero
alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti
convenzioni con la Francia e la Germania);
g) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati
ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n.
408.
In Appendice sotto la voce "Utili prodotti all'estero" sono contenute
informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti
all'estero;
a colonna 2 indicare il totale dei crediti d'imposta calcolato nel
modo seguente:
- nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui
alle lettere a) e c);
- nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla
lettera b);
- nella misura di un quarto dell'importo degli utili di cui alla
lettera g).
Nessun credito d'imposta va indicato relativamente agli utili di cui
alle lettere d), e) ed f).
a colonna 3 indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto
subite.
- CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI COMUNITARI
Indicare nel rigo D2 la quota parte del credito d'imposta di cui al
rigo D1, colonna 2, riferibile agli utili derivanti da dividendi di
societa' figlie residenti nella UE. Tali utili vanno desunti dalla
comunicazione fatta a ciascun socio dalla societa' italiana
distributrice degli utili stessi.
- REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Nel rigo D3 indicare:
a colonna 1, i compensi in denaro o in natura, percepiti nell'anno
1995 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa senza vincoli di subordinazione (quali, ad esempio:
compensi degli amministratori, revisori e sindaci di societa' ed
enti; compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili - sempreche' non corrisposti a titolo di
diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto
professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza
vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme
corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso
spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per
prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza ed
inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di
ritenuta di acconto, ne' le anticipazioni di tali spese effettuate
dai committenti;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
Nel rigo D4 indicare:
a colonna 1, le indennita' per la cessazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a
tassazione separata e cioe' quelle indennita' per le quali il diritto
alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto e non derivano da una controversia o da una
transazione in merito alla cessazione del rapporto. Queste indennita'
vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna
riduzione forfetaria a titolo di spese;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
Nel rigo D5 indicare:
a colonna 1, i proventi al lordo della riduzione forfettaria
derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ngegno e di
invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore
(brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilita', know-how,
ecc), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
- REDDITI DIVERSI
Nel rigo D6 indicare:
a colonna 1, i corrispettivi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle
attivita' svolte all'estero;
a colonna 2, le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si
precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni
eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di
esse;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
- ONERI RIMBORSATI
Nel rigo D7 indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte ed oneri, ivi compreso il contributo al Servizio sanitario
nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo
quali "oneri deducibili", nell'anno 1995 sono stati oggetto di
sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici
finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito
della procedura di assistenza fiscale.
Nel rigo D8 indicare le somme conseguite nel 1995 a titolo di
rimborsi di oneri per i quali si e' fruito della detrazione negli
anni precedenti.
Le somme da dichiarare nei righi D7 e D8 vanno indicate nella misura
in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per
l'importo a suo tempo dedotto o sul quale e' stata calcolata la
detrazione d'imposta e saranno assoggettate a tassazione separata da
parte degli uffici finanziari.
18
QUADRO E - ONERI
Nel quadro E indicare:
nella sezione I gli oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione
del 22 per cento;
nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono
stati sostenuti nel 1995 dal dichiarante nell'interesse proprio.
Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le
spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria
sono detraibili anche se l'onere e' stato sostenuto nell'interesse
delle persone fiscalmente a carico.
In questi casi se il documento comprovante il sostenimento della
spesa e' intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al
genitore stesso. Se, invece, il documento e' intestato al figlio, le
spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori.
Tuttavia, poiche' ai fini della detrazione degli oneri e' necessario
che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se
la spesa e' stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi e' in
grado di provarlo, il medesimo potra' portarla in detrazione per
intero. Ovviamente, se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico
dell'altro, quest'ultimo puo' indicare l'intera spesa sostenuta, ai
fini del calcolo della detrazione.
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di
handicap di cui al rigo E16 sono deducibili anche se sono state
sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice
sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".
Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi
non sono fiscalmente a carico.
- SEZIONE I - ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE
D'IMPOSTA DEL 22%
Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la
detrazione d'imposta del 22%.
- Spese mediche
Nel rigo E1 indicare le spese mediche per le quali la detrazione
spetta sull'intero importo. Sono tali le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
- acquisto (o affitto) di protesi sanitarie;
- i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il
sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.
Informazioni piu' dettagliate in merito alle spese mediche sono
contenute in Appendice alla voce "Spese mediche".
ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E1 anche le
erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore
di lavoro a fronte di spese sanitarie, anche in forma assicurativa.
Nel rigo E2 indicare le spese mediche per le quali la detrazione
spetta sull'importo che eccede lire 500 mila. Sono tali le spese
sostenute per:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni
rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad
un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese
nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione sull'intero
importo);
- medicinali, ivi compreso - in caso di assistenza del Servizio
Sanitario Nazionale - il ticket pagato.
Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che eccede
lire 500.000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un
ammontare complessivo di lire 800.000 al rigo E2 va indicato
l'importo di lire 300.000).
ATTENZIONE
Non vanno indicate nei righi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute
nel 1995, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte
di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da
enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero,
nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal
danneggiante o da altri per suo conto.
Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese
mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione
d'imposta del 22%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo
che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede
di ritenuta).
In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti
in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese
mediche sostenute all'estero.
- Interessi passivi
Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1995
indipendentemente dalla scadenza della rata.
Nel rigo E3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per
mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad
abitazione principale.
Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1 gennaio 1993:
- la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia
stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi
dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui
stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto
nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione
del mutuo;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire.
In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu'
contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il
limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in parti uguali
del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono
indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non e' piu'
utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione
non si perde se la variazione della abitazione principale dipende
da trasferimento per motivi di lavoro;
- la detrazione e' ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati
con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della
UE.
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993: a
detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per
ciascun intestatario del mutuo ed e' ammessa a condizione che
l'unita' immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla
data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno il
contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi
diversi da quelli di lavoro.
Nel rigo E4 indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di
lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli
oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli
utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al
1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo
per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria
abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece
le istruzioni relative al rigo E3).
Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli
acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi
a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno
indicate nel rigo E3 o nel rigo E4 in base alle modalita'
precedentemente indicate.
Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto
riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio anziche' a
quello dell'acquisto.
In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1 gennaio
1993 le condizioni di detraibilita', previste per i mutui stipulati a
partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente
che si e' accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione
del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del
contratto di accollo del mutuo.
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per
l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993,
vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di
mutuo".
Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo E3 o nel rigo E4 e'
compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a
causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o
in altra valuta.
Non sono detraibili gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi
dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la
ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi
dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per
l'acquisto di una residenza secondaria);
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.
Non sono comunque detraibili gli interessi pagati a seguito di
cessazione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da
tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di
mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Non e' possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente
a carico.
Nel rigo E5 indicare gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La
detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei
redditi dei terreni dichiarati.
- Premi di assicurazione
Al rigo E6 indicare i premi di assicurazione sulla vita, i premi per
le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali
non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non
superiore a lire 2.500.000.
La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita e'
ammessa a condizione che il contratto abbia durata inferiore a cinque
anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata
minima.
Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli
pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, il
riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la
ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.
ATTENZIONE
Vanno compresi nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le
rogazioni per premi di assicurazione versati dal datore di lavoro
riportati al punto 13 del Mod. 101.
- Contributi per previdenza complementare
Nel rigo E7 indicare i contributi versati ai fondi pensione gia'
indicati nel punto 14 del Mod. 101. La somma degli importi indicati
nei righi E6 ed E7 non puo' risultare superiore all'importo di lire
2.500.000. Tale limite e' elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo
E7 e' indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.
- Spese funebri
Al rigo E8 indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di familiari compresi tra quelli indicati in Appendice sotto la
voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di
affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non
superiore ad un milione di lire.
- Spese di istruzione
Al rigo E9 indicare le spese sostenute nel 1995, anche se riferibili
a piu' anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria,
universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso
istituti o universita' italiane o straniere, pubbliche o private, in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi
degli istituti statali italiani.
- Altri oneri detraibili
Nel rigo E10 indicare tutti gli altri oneri per i quali e' prevista
la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti
righi della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a
beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro
per attivita' culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore
di enti che operano nel settore dello spettacolo).
In Appendice, sotto la voce "Altri oneri per i quali spetta la
detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione
degli oneri in questione.
- SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali e' prevista la
deducibilita' dal reddito complessivo.
- Contributi obbligatori
Nel rigo E11 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza
da' luogo a sanzioni dirette o indirette.
Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori
effettivamente versati nel 1995 per l'assistenza erogata nell'ambito
del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute") esclusi
quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro sui redditi di
lavoro dipendente corrisposti.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreche' la
legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione
compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.
- Contributi alle Comunita' ebraiche
Nel rigo E12 indicare i contributi annuali versati, ai sensi
dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunita'
ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel
quale sono stati versati.
Tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del
reddito complessivo e comunque per un importo complessivamente non
superiore a lire 7.500.000.
I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o
ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza
liberatoria rilasciata dalla Comunita' ebraica di appartenenza.
- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Nel rigo E13 indicare le erogazioni liberali a favore di istituzioni
religiose, e cioe':
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale
per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno destinate al
sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a
specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale
Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di
culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di
amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per
fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per
i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte
dell'ordinamento valdese;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e
beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese
e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
Ciascuna delle predette erogazioni e' deducibile fino ad un importo
di due milioni di lire.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di
versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le
ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.
- Deduzione per il piano energetico nazionale
Nel rigo E14 indicare il 25 per cento delle spese a saldo sostenute
entro il 31 dicembre 1994 per gli interventi atti a realizzare il
contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In Appendice sotto la voce "Deduzione per il piano energetico
nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle
modalita' previsti per fruire della deduzione.
- Contributi per i paesi in via di sviluppo
Nel rigo E15 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di
sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2%
del reddito complessivo.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di
versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le
ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.
- Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap
Nel rigo E16 indicare la parte che eccede lire 500.000 delle spese
mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla
lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap
riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio
1992, n. 104, (cioe' coloro che presentano una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta' di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che queste
fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero
di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero
non e' possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo
la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di
assistenza specifica. A tal fine e' necessario che le stesse
risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata
dall'istituto di assistenza.
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi
dentarie e sanitarie, nonche' per i mezzi di deambulazione sostenute
dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la
detrazione da indicare nella Sezione I rigo E1.
- Altri oneri deducibili
Nel rigo E17 indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli
indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte
arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite,
vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui
redditi degli immobili; indennita' corrisposte per la perdita
dell'avviamento).
In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono contenute
informazioni sugli oneri in questione.
19
QUADRO F - ALTRI DATI
- SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1995
Nei righi F1 e F2 indicare i dati relativi ai versamenti di acconto
effettuati dal contribuente nell'anno 1995.
Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno
precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla
retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio datore di lavoro o
ente pensionistico, deve riportare:
- al rigo F1, colonna 3, l'importo del punto 27 del Mod. 101 o del
Mod. 201;
- al rigo F1, colonna 6, l'importo del punto 29 del Mod. 101 o del
Mod. 201;
- al rigo F2, colonna 3, l'importo del punto 28 del Mod. 101 o del
Mod. 201;
- al rigo F2, colonna 6, l'importo del punto 30 del Mod. 101 o del
Mod. 201;
Se il contribuente presenta la dichiarazione allo stesso sostituto
d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei righi F1 e F2 non deve
indicare alcun importo.
In Appendice sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni
riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati
congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate
dichiarazioni dei redditi.
- SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Nel rigo F3, nelle rispettive colonne, indicaere le eccedenze
dell'Irpef (rigo N24 del Mod. 740/95) e del contributo per il
Servizio sanitario nazionale (rigo V7 del Mod. 740/95) risultanti
dalla precedente dichiarazione oppure gli importi indicati
rispettivamente ai punti 31 e 32 del Mod. 101 o nelle Annotazioni del
Mod. 201 (relativi al credito dell'anno precedente non rimborsato dal
datore di lavoro per intervenuta cessazione del rapporto prima
dell'ultimazione delle operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro
motivo).
Se il contribuente nel 1995 ha presentato dichiarazione congiunta e
quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge, nel
campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la parte di
eccedenza proporzionale all'imposta individuale (a debito o a
credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1995.
L'imposta individuale e' pari all'imposta netta di ciascun coniuge
diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito
e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a
quest'ultimo coniuge.
- SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1996
Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti
o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun
versamento di acconto deve barrare le apposite caselle del rigo F4.
Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto, deve indicare
nel rigo F4 le minori somme che intende siano trattenute dal datore
di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1996, senza barrare la
relativa casella.
- SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza
fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel
rigo F5 vanno riportati i redditi prodotti all'estero, gia' indicati
nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete
detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte
pagate all'estero per i suddetti redditi.
Ministero delle Finanze APPENDICE Modello 730
- Abbreviazioni
Art. Articolo
Caaf Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cc Codice Civile
Cssn Contributo per il servizio sanitario nazionale
DL Decreto legge
DLgs Decreto legislativo
DM Decreto Ministeriale
DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
GU Gazzetta Ufficiale
Ici Imposta comunale sugli immobili
Iciap Imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni e
mestieri
Ilor Imposta locale sui redditi
Invim Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva Imposta sul valore aggiunto
Lett. Lettera
L Legge
Mod. Modello
n. Numero
Tosap Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir Testo unico delle imposte sui redditi
UE Unione Europea
UTE Ufficio tecnico erariale
- Altri oneri deducibili
Nel rigo E17 vanno indicati:
- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al
1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui
riscossione ha avuto inizio nel 1995 (art. 20, comma 2, del DPR n.
42 del 1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente
all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio,
sempreche' risultino da provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno
periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei
figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per meta' del
suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal
dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari
indicati nell'art. 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce
nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi
i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi
agricoli unificati;
- le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per
disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della
locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione.
- Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Nel rigo E10 vanno indicati:
- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione,
protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e del DPR 30 settembre 1063, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo
accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'UTE
competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali; di mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui
beni vincolati; di tentata esportazione non autorizzata dei beni.
L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata
comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e
dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono
attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la
manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel DPR 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse
scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le
ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli
studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore
delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati
una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla
destinazione affluiscono, nella loro totalita', allo Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di
nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori
dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', allo Stato.
- Attivita' agricole
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate
attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno, alla
silvicoltura ed alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di
vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche
provvisorie, se la superficie adibita alla produzione e' coltivata
per almeno la meta' del terreno su cui la produzione insiste. Con
apposito decreto interministeriale saranno fissate le modalita'
applicative concernenti le produzioni di vegetali;
c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non
svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per
oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli
animali allevati su di esso.
Se le attivita' menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti
stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attivita' eccedente e'
considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme
contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e pertanto non e'
possibile utilizzare il presente modello.
- Cambio di residenza
Se e' stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata
per la prima volta occorre indicare:
- i dati della nuova residenza;
- il mese e l'anno in cui e' intervenuta la variazione; se nel 1995
non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo
"96" nello spazio relativo all'anno.
Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche
l'apposita casella se al momento della presentazione della
dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa
variazione anagrafica.
- Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare
la formula:
canone totale X singola rendita
quota proporzionale =
del canone totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell'abitazione: 900.000
Rendita catastale della pertinenza: 100.000
Canone di locazione totale: 20.000.000
Quota del canone relativo alla abitazione:
20.000.000 x 900.000
= 18.000.000
(900.000 + 100.000)
Quota del canone relativo alla pertinenza:
20.000.000 x 100.000
= 2.000.000
(900.000 + 100.000)
- Costruzioni rurali
Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto
dichiarate in quanto il relativo reddito e' gia' compreso in quello
catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali
pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni
cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni
strumentali all'attivita' agricola dal proprietario,
dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai
dipendenti che esercitano attivita' agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralita' inoltre:
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello
stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono
praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la
superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo
reddito complessivo. Se il dichiarante e' un soggetto non obbligato
alla presentazione della dichiarazione IVA il suo volume d'affari
si presume pari a 10 milioni di lire.
In caso di unita' immobiliari utilizzate congiuntamente da piu'
persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di
esse. Se sul terreno insistono piu' unita' immobiliari ad uso
abitativo i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti
distintamente per ciascuna unita' immobiliare.
Nel caso che piu' unita' abitative siano utilizzate da piu' persone
dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti e'
necessario che per ciascuna unita' sia rispettato anche il limite
massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un
abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni
abitante oltre il primo.
Attenzione: le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in
precedenza precisati per essere considerate rurali non si considerano
produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita
autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta
degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare
l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
- Deduzione per il piano energetico nazionale
La deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli
interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato
o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei
consumi energetici negli edifici, spetta nella misura del 25% della
spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile.
La deduzione e' proporzionata alla sua quota di possesso per il
periodo di imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e
per quello successivo e non puo' essere superiore (per ciascun
periodo d'imposta) al reddito della unita' immobiliare nella quale
sono stati realizzati i suddetti interventi computati senza calcolare
la maggiorazione di 1/3 di cui al comma 1 dell'articolo 38 del Tuir e
al lordo della deduzione fino ad un milione di cui all'art. 34, comma
4-quater, del Tuir. La deduzione, che riguarda sia il prezzo di
acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'IVA relative alla
installazione e alla eventuale certificazione del professionista
abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia
intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.
Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel
DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro delle
Finanze pubblicato nella GU n. 107 del 9 maggio 1992.
Tra gli interventi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di
impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di
coibentazione, la sostituzione di scaldaacqua elettrici con altri
alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di
temperatura, l'installazione di pannelli solari.
Le modalita' e le condizioni richieste, ivi compresa la
documentazione da conservare a cura del contribuente, sono
specificate nel predetto decreto ministeriale.
L'agevolazione compete per le sole unita' immobiliari produttive di
reddito fondiario e non e' concessa per le spese per interventi
relativi alle parti comuni dei condomini.
- Detrazione per figli a carico
La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per
susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da
entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori
quando l'altro genitore e' fiscalmente a suo carico e nei seguenti
casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, riposatosi, non si sia
poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del
matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed
effettiva da questi, siano rimasti esclusivamente a carico del
genitore contribuente a condizione che cio' risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se
questi e coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, esclusivamente a
carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente
a carico del genitore contribuente se questi e' coniugato (anche con
persona diversa dall'altro genitore);
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi separati o
divorziati, esclusivamente a carico del genitore contribuente.
Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per
coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura
doppia, quando l'altro genitore manca (ad esempio perche' deceduto) e
il contribuente non si e' risposato o se risposato, si e' legalmente
ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente
a carico del genitore contribuente se questi non e' coniugato o, se
coniugato (anche con persona diversa dall'altro genitore), si e'
poi legalmente ed effettivamente separato;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente che li ha riconosciuti non e' coniugato o e'
legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato.
La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei
propri figli potra' essere attestata, se richiesta
dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che
giustifica la sussistenza di tale condizione. Andra' quindi
attestato, ad esempio, che il contribuente e' vedovo oppure che
esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta
che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei
genitori.
Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi,
affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non
assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore.
- Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile
Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
- Immobili di interesse storico o artistico
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'art. 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni e integrazioni, la rendita da indicare deve essere
determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di
estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il
fabbricato e' collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere
anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del Quadro B.
- Immobili inagibili
Nei casi di inagibilita' per accertato degrado fisico (immobili
diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale,
strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di
manutenzione) e' possibile attivare una procedura catastale tesa a
conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far
risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano
l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di
variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di
eventuali ulteriori organi competenti entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con effetto per l'anno in cui la denuncia e' stata prodotta e
per gli anni successivi. Cio', naturalmente, sempreche' l'unita'
immobiliare non sia di fatto utilizzata. In tal caso, oltre ad
indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve
essere indicata la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza,
la rendita presunta.
Qualora il contribuente non abbia posto in essere la suddetta
procedura il reddito di dette unita' immobiliari deve comunque essere
assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
- Incremento delle detrazioni per figli a carico
I soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in
possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per
l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio,
a partire dal terzo, ad un incremento nella misura di lire 400.000
delle detrazioni per figli a carico. Tale somma va computata
separatamente dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero
dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.
Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati
ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai
fini dell'attribuzione dell'assegno, e cioe', il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle e i
nipoti qualora siano portatori di handicap di cui agli artt. 3 e 4
della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di eta' superiore a settant'anni,
purche', nel 1995, risultino conviventi con il contribuente e privi
di mezzi di sostentamento (cioe' non posseggono redditi propri
assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto
per la corresponsione della pensione sociale pari a lire 4.641.000).
In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreche'
ricorrano tutte le condizioni gia' evidenziate.
Se l'ammontare dell'incremento delle detrazioni supera quello
dell'imposta netta, il contribuente, con la presentazione del mod.
730, puo' conseguire il rimborso.
I requisiti della convivenza e della assenza di mezzi di
sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. Qualora l'incremento delle detrazioni sia stato chiesto in
sede di effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente e di pensione, le variazioni del nucleo familiare devono
essere comunicate al datore di lavoro, entro 30 giorni dal loro
verificarsi.
- Indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle piu' frequenti
indennita' e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da
altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono
assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilita';
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e
nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternita' ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.
Le indennita' e somme gia' assoggettate a tassazione dal datore di
lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.
- Periodo di lavoro - casi particolari
In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato
caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad
es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione
spettante per le festivita', i giorni di riposo settimanale ed i
giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data
di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere
determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate
effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi
territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle
medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va
arrotondato alla unita' successiva.
Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 15 febbraio
1995 e terminato il 25 marzo 1995, per complessivi 38 giorni nei
quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il
calcolo dei giorni di detrazione per le festivita', i giorni di
riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari
a 10, andra' cosi' operato:
10 x (120/28) = 7,14 arrotondato a 8.
In caso di indennita' o somme erogate dall'INPS o da altri enti le
detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si
dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C 7 vanno
indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennita', anche se
relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C 7
e' quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se
relativo ad anni precedenti) per il quale e' stata concessa la borsa
di studio. Pertanto, se la borsa di studio e' stata erogata per il
rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero
anno; se, invece, e' stata corrisposta in relazione alla frequenza di
un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria
prevista.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali
spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli
compresi in periodi di lavoro per i quali gia' si e' fruito in
precedenza delle detrazioni.
- Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto
di cessione dei relativi crediti, le indennita' conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti
nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita'
permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per
dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i
crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono
essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei
quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai
quali i crediti si riferiscono.
- Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11
luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari
spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato
in qualita' di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento
nonche' di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella
fase terminale del servizio) nonche' le pensioni tabellari
corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma)
e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato,
nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco
sempreche' la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata
contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario,
in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari
e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle universita' e dagli istituti
di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n.
398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole
di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per
attivita' di ricerca post-dottorato e per i corsi di
perfezionamento all'estero.
Le rendite Inail, esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita'
temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno
alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito
le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non
residenti.
- Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per
l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993
permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla
normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto
di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il
cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo
risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo
delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del
semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la
conversione nonche' degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata
della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di
rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si
considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione
avviene, anziche' con il contraente originario, tra la banca e colui
che nel frattempo e' subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di
accollo.
- Sanzioni
L'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione
della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute (in
caso di incompletezza) con un minimo di 300.000 se non sono dovute
imposte o da una a due volte (in caso di infedelta').
La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati conformi al
Mod. 730 approvato con DM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; se la
dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in
ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non
concretizzino la fattispecie di incompleta o infedele dichiarazione,
la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai
sensi dell'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, emergano
irregolarita' nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o
al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di
mora nella misura del 6% annuo e la soprattassa pari al quaranta per
cento delle somme non versate, previsti dagli articoli 9 e 92 del DPR
n. 602 del 1973. Tale sanzione si applica anche in caso di mancato o
insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del
lavoratore.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 2 ottobre
1995, n. 415, non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o
insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata
dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle
risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in
misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei
coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi
presentino dichiarazione separata per fruire dell'assistenza fiscale
di cui all'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non
trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle
detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti
d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso
a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della
soprattassa del 40% si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120%
della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi
dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973.
L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei
redditi e' punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardante
il contenuto della dichiarazione stessa, con apposita pena
pecuniaria.
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero
di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto quello
definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato
in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si
applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni,
previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di
dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono
previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di
fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo
reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali
che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture
private autenticate di trasferimento della proprieta' di unita'
immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali
sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni
condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di
diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena
di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo
rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio
1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario
dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e'
stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio
dovra' trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata
autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle
imposte.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che
costituisce reato l'infedele dichiarazione allorche' sono indicati
nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi,
in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in
scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello
effettivo di 100 milioni.
Il reato sopra indicato e' punito con l'arresto o l'ammenda.
Inoltre e' sanzionato penalmente il contribuente che per fruire
indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia indica falsamente
nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico
diverse dal coniuge.
Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti
d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni
previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni
commesse dai contribuenti.
Inoltre, a fronte della possibilita' dei Caaf e dei sostituti
d'imposta di rettificare, entro i termini previsti, gli importi
erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3. e'
prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle
somme ulteriormente dovute, che e' trattenuta e versata dal sostituto
d'imposta nei termini e con le modalita' previste per le somme cui
afferisce.
E' stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano
l'attivita' di assistenza fiscale, l'applicazione della pena
pecuniaria di cui all'art. 53 del DPR n. 600 del 1973 (da lire
300.000 a lire 3.000.000) nei casi in cui vengano commesse violazioni
relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio,
il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e
la mancata riconsegna, entro il 15 maggio, al contribuente della
dichiarazione controllata ed elaborata).
Se la dichiarazione e' presentata mediante il sostituto d'imposta, le
sanzioni relative alle violazioni commesse dal sostituto sono
irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la
dichiarazione e' presentata mediante il Caaf le sanzioni relative
alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al contribuente che
puo', pero' esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf
stesso.
- Spese mediche
Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo
Le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero
importo sono quelle sostenute per:
- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti
all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature
realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti
della colonna vertebrale
- automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacita'
motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc.,
se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le
spese relative all'acquisto di un'auto con cambio automatico di
serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere
detraibile in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non e' stata
adattata alle ridotte capacita' motorie del contribuente.
La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette
autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria
manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio
(quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo,
il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i
disabili con ridotte o impedite capacita' motorie prescindendo dal
possesso di una qualsiasi patente di guida.
Se le suddette spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale la detrazione spetta sull'importo del ticket
pagato.
- Documentazione
Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2 ed E16 occorre
conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle
somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra' essere
costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di
base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale
rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket
pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze,
occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico
curante, salvo che si tratti di attivita' svolte, in base alla
specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della
professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con
il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza
non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria,
il medesimo attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la
prestazione.
- Spese mediche all'estero
Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso
regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve
essere conservata a cura del dichiarante la documentazione
debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale, va corredata
da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione
e' redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione
puo' essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta;
se e' redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata
da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella
provincia di Bolzano non e' necessaria la traduzione se la
documentazione e' scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
- Stipendi e pensioni prodotti all'estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati
percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione
contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro
le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono
essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato
estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro
le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono
essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al
credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai
sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i
redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di
erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha
diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate
nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorita' estera
competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalita' di
tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da
contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o
provenienti da altri paesi e' necessario consultare le singole
convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro
privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina,
Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia
quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attivita' nel Paese
estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in
Italia;
- l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
2. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato
di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un
residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni
contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le
pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che
si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea
generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui
provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od
organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del
trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono
imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Piu' in
particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in
Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono
cosi' assoggettate a tassazione:
- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia
se il contribuente ha la nazionalita' italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
- Belgio - Francia - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il
contribuente ha la nazionalita' italiana e non anche quella estera.
Se il contribuente ha anche la nazionalita' estera la pensione viene
tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
- Australia
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a
tassazione solo in Italia.
- Canada
Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a
tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il piu' elevato
dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in
Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta
pagata in Canada in via definitiva.
- Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se
il contribuente non possiede la nazionalita' Svizzera. Sono tassate,
invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalita'
Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la
vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere
dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta.
3. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti
residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione
specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio
corrisposte dalle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria
(30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche
sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui
redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e
gli Stati Uniti, e' previsto che se un contribuente residente in
Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri
considerati ed e' pagato da un soggetto residente nel nostro Paese,
e' tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio e'
pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno,
quest'ultimo puo' tassare il reddito ma il contribuente deve
dichiarare anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata
all'estero.
- Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della
corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, sono
determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta
in vigore nella provincia dove e' situato il terreno.
- Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per unita' immobiliari a disposizione, per le quali si applica
l'aumento di un terzo, si intendono le unita' immobiliari adibite ad
abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione
principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti
entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte
degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per
abitazione principale si intende quella in cui si dimora
abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella
di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione
principale l'unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se
la titolarita' o la disponibilita' di essa appartiene ad altro
componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione principale
non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione;
- l'unita' immobiliare a disposizione e' posseduta in comproprieta'
od acquistata in multiproprieta';
- l'unita' immobiliare destinata alla locazione e' rimasta sfitta.
L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unita' date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione
che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione
anagrafica;
- una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti
residenti all'estero;
- unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da
contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in
altro Comune;
- unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
la utilizzano;
- unita' immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia
elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che
tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da
esibire a richiesta degli uffici.
Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate o tenute
a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state
per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento,
locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno
per la quale si e' verificata la situazione prevista dalla legge.
Analogamente dovra' essere operato in caso di trasferimento a
qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.
- Utili prodotti all'estero
Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si
intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da societa' o
enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni
contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il
prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in
misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore
imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo
effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non puo' essere
recuperata attraverso il credito di imposta, bensi' mediante
un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorita' fiscali
estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente vanno
specificati, in apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati
esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate
all'estero in via definitiva.
- Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura
effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal
catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed
agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla
qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La
tariffa media attribuibile alla qualita' di coltura praticata e'
costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle
diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il
numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite
nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie
e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse
qualita' di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria piu'
vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata
non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si
applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria
in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono
verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di
coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la
denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata
presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la
denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta
in cui la stessa e' presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le
variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio
Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le
particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione
grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di
particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno
luogo a variazioni, in aumento del reddito dominicale dei terreni e
del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
Se il terreno e' dato in affido per uso agricolo la denuncia puo'
essere presentata direttamente dall'affittuario.
- Versamenti
Effettuati congiuntamente dai coniugi
Se nel 1995 e' stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati
effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente
che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal
coniuge deve calcolare la parte di acconto versata, da indicare nel
rigo F1, in proporzione all'imposta individuale (a debito o a
credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del 1994
oppure, se minore, a quella presumibilmente dovuta per i redditi del
1995.
L'imposta individuale e' pari all'imposta netta di ciascun coniuge
diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito
e l'altro a credito, il versamento effettuato deve essere attribuito
per intero al coniuge che risulta a debito.
Esempio:
- importo del versamento IRPEF effettuato congiuntamente:
L. 196.000 pari al 98% di L. 200.000 (rigo N 18 del Mod. 740/95)
- dati del 1 coniuge:
- imposta netta L. 500.000 (rigo N 14 del Mod. 740/95 della scheda
del dichiarante)
- ritenute L. 335.000
- imposta individuale: L. 165.000
- dati del 2 coniuge:
- imposta netta L. 200.000 (rigo N 14 del Mod. 740/95 della scheda
del coniuge dichiarante)
- ritenute L. 165.000
- imposta individuale: L. 35.000
- quota di acconto del primo coniuge:
165.000
196.000 x = 161.700 arrot. a L. 162.000
200.000
- quota di acconto del secondo coniuge:
196.000 - 162.000 = L. 34.000.
Versamenti integrativi
In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito,
sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello precedente e
indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.
Se uno degli acconti e' stato trattenuto dallo stesso datore di
lavoro o ente pensionistico al quale viene presentata la
dichiarazione, indicare solo l'importo del versamento integrativo e i
relativi estremi.
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE
PENSIONISTICO
| |IL LAVORATORE | |
|SCADENZE |DIPENDENTE O IL |IL DATORE DI LAVORO |
| |PENSIONATO |O L'ENTE PENSIONISTICO |
| | | |
|Entro il 15 gennaio |Richiede | |
|1996 |l'assistenza fiscale | |
| |al proprio datore | |
| |di lavoro o ente | |
| |pensionistico | |
| | | |
|Entro febbraio 1996 |Riceve dal datore di |Consegna al dipendente |
| |lavoro o ente |o pensionato il mod. |
| |pensionistico e dagli |101 o 201 |
| |altri sostituti | |
| |d'imposta la | |
| |certificazione dei | |
| |redditi percepiti e | |
| |delle ritenute subite | |
| |(mod. 101 o mod. 201 | |
| |e altri certificati) | |
| | | |
|Entro marzo 1996 |Presenta al proprio |Rilascia ricevuta |
| |datore di lavoro |dell'avvenuta |
| |o ente pensionistico |presentazione della |
| |la dichiarazione mod. |dichiarazione e della |
| |730 e la busta |busta da parte del |
| |contenete il mod. |dipendente o del |
| |730-1 per la scelta |pensionato |
| |della destinazione | |
| |dell'otto per mille | |
| |dell'Irpef | |
| | | |
|Entro il 15 maggio |Riceve dal datore di |Controlla la |
|1996 |lavoro o ente |regolarita' formale |
| |pensionistico copia, |della dichiarazione |
| |corretta e completata |presentata dai |
| |con l'indicazione dei |lavoratori dipendenti |
| |redditi da |e pensionati, effettua |
| |quest'ultimo erogati, |il calcolo dell'imposta|
| |della dichiarazione |dovuta e del Cssn, |
| |mod. 730 e il |consegna al |
| |prospetto di |contribuente copia |
| |liquidazione mod. |della dichiarazione |
| |730-3 |mod. 730 e il prospetto|
| | |di liquidazione mod. |
| | |730-3 |
| | | |
|A giugno 1996 |Riceve lo stipendio o |Trattiene le somme |
| |la rata di pensione |dovute per l'Irpef e |
| |del mese con i |per il Cssn o effettua |
| |rimborsi o con le |i rimborsi. |
| |trattenute delle somme|Se lo stipendio o la |
| |dovute per l'Irpef e |rata di pensione e' |
| |per il Cssn. |insufficiente per il |
| |Se lo stipendio o la |pagamento dell'imposta |
| |rata di pensione e' |e del contributo |
| |insufficiente per il |trattiene la parte |
| |pagamento dell'imposta|residua, maggiorata |
| |e del contributo la |dell'interesse dell'uno|
| |parte residua, |per cento mensile, |
| |maggiorata |dagli stipendi o rate |
| |dell'interesse |di pensione dei mesi |
| |dell'uno per cento |successivi |
| |mensile, verra' | |
| |trattenuta dagli | |
| |stipendi o rate di | |
| |pensione dei mesi | |
| |successivi | |
| | | |
|Entro settembre 1996|Comunica al datore di | |
| |lavoro o ente | |
| |pensionistico di non | |
| |voler effettuare | |
| |l'acconto dell'Irpef o| |
| |del contributo al | |
| |Servizio Sanitario | |
| |nazionale o di volerlo| |
| |effettuare in misura | |
| |inferiore rispetto a | |
| |quello indicato nel | |
| |Mod. 730-3 | |
| | | |
|A novembre 1996 |Riceve lo stipendio o |Aggiunge alle ritenute |
| |la rata di pensione |le somme dovute a |
| |del mese con le |titolo di acconto per |
| |trattenute delle somme|l'Irpef e per il Cssn. |
| |dovute a titolo di |Se lo stipendio o la |
| |acconto per l'Irpef e |rata di pensione e' |
| |per il Cssn. |insufficiente per il |
| |Se lo Stipendio o la |pagamento dell'imposta |
| |rata di pensione e' |e del contributo |
| |insufficiente per il |trattiene la parte |
| |pagamento dell'imposta|residua, maggiorata |
| |e del contributo la |dell'interesse |
| |parte residua, |dell'uno per cento |
| |maggiorata |mensile, dallo |
| |dell'interesse |stipendio o rata di |
| |dell'uno per cento |pensione del mese di |
| |mensile, verra' |dicembre |
| |trattenuta dallo | |
| |stipendio o rata di | |
| |pensione del mese di | |
| |dicembre | |
| | | |
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF
| |IL LAVORATORE | |
|SCADENZE |DIPENDENTE O IL |IL CAAF |
| |PENSIONATO | |
| | | |
|Entro il 15 gennaio |Comunica al datore di | |
|1996 |lavoro che intende | |
| |rivolgersi ad un Caaf.| |
| |Tale comunicazione non| |
| |va effettuata dai | |
| |dipendenti delle | |
| |pubbliche | |
| |amministrazioni e dai | |
| |pensionati | |
| | | |
|Entro febbraio 1996 |Riceve dal datore di | |
| |lavoro o ente | |
| |pensionistico e dagli | |
| |altri sostituti | |
| |d'imposta la | |
| |certificazione dei | |
| |redditi percepiti e | |
| |delle ritenute subite | |
| |(mod. 101 o mod. 201 | |
| |e altri certificati) | |
| | | |
|Entro aprile 1996 |Presenta al Caaf la |Rilascia ricevuta |
| |dichiarazione mod.730 |dell'avvenuta |
| |e la busta contenente |presentazione della |
| |il mod. 730-1 per la |dichiarazione e della |
| |scelta della |busta da parte del |
| |destinazione dell'otto|dipendente o del |
| |per mille dell'Irpef |pensionato |
| | | |
|Entro il 15 maggio |Riceve dal Caaf copia |Controlla la |
|1996 |della dichiarazione |regolarita' formale |
| |mod. 730 e il |della dichiarazione |
| |prospetto di |presentata dai |
| |liquidazione mod. |lavoratori dipendenti e|
| |730-3 |pensionati, effettua il|
| | |calcolo dell'imposta |
| | |dovuta e del Cssn, |
| | |consegna al |
| | |contribuente copia |
| | |della dichiarazione |
| | |mod. 730 e il prospetto|
| | |di liquidazione mod. |
| | |730-3. |
| | | |
|A giugno 1996 |Riceve lo stipendio o | |
| |la rata di pensione | |
| |del mese con i | |
| |rimborsi o con le | |
| |trattenute delle somme| |
| |dovute per l'Irpef | |
| |e per il Cssn. | |
| |Se lo stipendio o la | |
| |rata di pensione e' | |
| |insufficiente per il | |
| |pagamento dell'imposta| |
| |e del contributo la | |
| |parte residua, | |
| |maggiorata | |
| |dell'interesse | |
| |dell'uno per cento | |
| |mensile, verra' | |
| |trattenuta dagli | |
| |stipendi o rate di | |
| |pensione dei mesi | |
| |successivi | |
| | | |
|Entro settembre |Comunica al datore di | |
|1996 |lavoro o ente | |
| |pensionistico di non | |
| |voler effettuare | |
| |l'acconto dell'Irpef o| |
| |del contributo al | |
| |Servizio Sanitario | |
| |nazionale o di volerlo| |
| |effettuare in misura | |
| |inferiore rispetto a | |
| |quello indicato nel | |
| |Mod. 730-3 | |
| | | |
|A novembre 1996 |Riceve lo stipendio o | |
| |la rata di pensione | |
| |del mese con le | |
| |trattenute delle somme| |
| |dovute a titolo di | |
| |acconto per l'Irpef e | |
| |per il Cssn. | |
| |Se lo stipendio o la | |
| |rata di pensione e' | |
| |insufficiente per il | |
| |pagamento dell'imposta| |
| |e del contributo la | |
| |parte residua, | |
| |maggiorata | |
| |dell'interesse | |
| |dell'uno per cento | |
| |mensile, verra' | |
| |trattenuta dallo | |
| |stipendio o rata di | |
| |pensione del mese di | |
| |dicembre | |
| | | |