ALLEGATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VERBICARO" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Verbicaro" e' riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Verbicaro" bianco, rosso e rosato, devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche. "Verbicaro" bianco: Greco bianco, minimo, il 30%; Malvasia bianca, massimo, il 40%; Guarnaccia bianca, fino al 30%; Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%. "Verbicaro" rosso e rosato: Gaglioppo (localmente chiamato anche Guarnaccia nera), Greco nero, da soli o congiuntamente dal 60 all'80%; Malvasia bianca, Guarnaccia bianca, Greco bianco, da soli o congiuntamente, almeno il 20%; Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 20%. Art. 3. La zona di produzione delle uve e quindi del vino "Verbicaro" comprende parte del territorio dei comuni di Verbicaro, Grisolia, Orsomarso, S. Domenica Talao, S. Maria del Cedro, tutti in provincia di Cosenza. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da est dell'abitato di Verbicaro, il confine coincide con la dorsale di Santa Maria La Nova a quota 550 metri, prosegue verso nord-est, in localita' Acqua dei Bagni, Alberosa (quota 752 m.s.m.) e Schiena La Magra (quota 690 m.s.m.) per scendere fino all'abitato di Orsomarso seguendo il percorso dei canali La Mira e Assuolo, ad ovest del timpone Anzo Nicola e dell'abitato di Orsomarso, in direzione ovest attraverso le localita' Olivaro fino al fiume Lao lungo il quale risale per le localita' Costa Vitelli, Ragazzo, fino alla fonte dell'Antro, adiacente la s.s. 504. Da fonte dell'Antro seguendo il percorso della s.s. 504 verso ovest, lungo il corso del torrente in localita' Finocchio, fino all'abitato di Santa Domenica Talao (quota 300 m.s.m.). Da qui ancora verso ovest, seguendo il tracciato della s.s. 504 fino al bivio con la ex s.s. 18 (quota 35 m.s.m.). Da questo punto, in direzione sud, segue il rilevato ferroviario fino al bivio di Cirella (100 m.s.m.) con Maiera': prosegue in direzione est lungo la strada provinciale fino all'abitato di Maiera' (350 m.s.m.) e attraversando il torrente Vaccuto raggiunge l'abitato di Grisolia (quota 437 m.s.m.). Da Grisolia si ritorna a Verbicaro scendendo lungo la strada di collegamento dei due centri abitati attraverso le localita' Postinuto, Ferraro, S. Janni e Bozzino. Da Bozzino lungo la strada interpoderale in localita' Sotto il Monte, attraverso il torrente Fezzarulo, si scende fino alla localita' La Centrale (206 m.s.m.) e da questo punto risale seguendo il corso del torrente Vaccarelle, attraverso le localita' di Santa Maria di Loreto e Jardino fino all'abitato di Verbicaro, punto di partenza. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Verbicaro" bianco, rosso e rosato devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' esclusa ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino "Verbicaro" bianco, rosso e rosato non devono essere superiori alle 12 tonnellate per ettaro. Le uve devono assicurare ai vini D.O.C. Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% ed al rosso dell'11% (12% al riserva). La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e affinamento obbligatorio dei vini D.O.C. Verbicaro devono essere effettuate esclusivamente all'interno dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Art. 6. I vini "Verbicaro" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Verbicaro rosso: colore rosso rubino piu' o meno carico; odore vinoso, delicato, caratteristico; sapore gradevole, asciutto, vellutato, talvolta leggermente aromatico; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12 gradi (12,5 per il riserva); acidita' totale minima 4,5(Per Mille); estratto secco netto minimo 20(Per Mille). Verbicaro bianco: colore giallo paglierino piu' o meno intenso; odore delicato caratteristico; sapore secco, morbido, talvolta aromatico; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi; acidita' totale minima 4,5(Per Mille); estratto secco netto minimo 15(Per Mille). Verbicaro rosato: colore rosa piu' o meno intenso; odore delicato caratteristico; sapore fresco, asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi; acidita' totale minima 4,5(Per Mille); estratto secco netto minimo 18(Per Mille). E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Il vino "Verbicaro" rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, puo' portare in etichetta la qualificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Art. 8. Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 6 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. I vini a denominazione di origine controllata "Verbicaro" bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Art. 9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Verbicaro" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Verbicaro" deve figurare l'annata di produzione delle uve.