(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
CONTROLLATA "VERBICARO"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Verbicaro" e' riservata
ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I  vini a denominazione di origine controllata "Verbicaro" bianco,
rosso e rosato,  devono  essere  ottenuti  esclusivamente  dalle  uve
provenienti  dalla  zona di produzione indicata nel successivo art. 3
da  vigneti  che,  nell'ambito   aziendale,   abbiano   le   seguenti
composizioni ampelografiche.
  "Verbicaro" bianco:
    Greco bianco, minimo, il 30%;
    Malvasia bianca, massimo, il 40%;
    Guarnaccia bianca, fino al 30%;
    Possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza,  fino  ad  un
massimo del 30%.
  "Verbicaro" rosso e rosato:
    Gaglioppo  (localmente  chiamato  anche  Guarnaccia  nera), Greco
nero, da soli o congiuntamente dal 60 all'80%;
    Malvasia bianca, Guarnaccia  bianca,  Greco  bianco,  da  soli  o
congiuntamente, almeno il 20%;
    Possono  concorrere  altri  vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza,  fino  ad  un
massimo del 20%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  delle  uve e quindi del vino "Verbicaro"
comprende parte del territorio dei  comuni  di  Verbicaro,  Grisolia,
Orsomarso,  S. Domenica Talao, S. Maria del Cedro, tutti in provincia
di Cosenza.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo da est dell'abitato di Verbicaro,  il  confine  coincide
con  la  dorsale  di  Santa Maria La Nova a quota 550 metri, prosegue
verso nord-est, in localita' Acqua dei  Bagni,  Alberosa  (quota  752
m.s.m.)  e  Schiena  La  Magra  (quota  690 m.s.m.) per scendere fino
all'abitato di Orsomarso seguendo il percorso dei canali  La  Mira  e
Assuolo,   ad  ovest  del  timpone  Anzo  Nicola  e  dell'abitato  di
Orsomarso, in direzione ovest attraverso le localita' Olivaro fino al
fiume Lao lungo il quale  risale  per  le  localita'  Costa  Vitelli,
Ragazzo,  fino alla fonte dell'Antro, adiacente la s.s. 504. Da fonte
dell'Antro seguendo il percorso della s.s. 504 verso ovest, lungo  il
corso  del torrente in localita' Finocchio, fino all'abitato di Santa
Domenica Talao  (quota  300  m.s.m.).  Da  qui  ancora  verso  ovest,
seguendo  il tracciato della s.s. 504 fino al bivio con la ex s.s. 18
(quota 35 m.s.m.). Da  questo  punto,  in  direzione  sud,  segue  il
rilevato  ferroviario  fino  al  bivio  di  Cirella  (100 m.s.m.) con
Maiera': prosegue in direzione est lungo la strada  provinciale  fino
all'abitato  di  Maiera'  (350  m.s.m.)  e  attraversando il torrente
Vaccuto raggiunge  l'abitato  di  Grisolia  (quota  437  m.s.m.).  Da
Grisolia  si  ritorna  a  Verbicaro  scendendo  lungo  la  strada  di
collegamento   dei   due   centri  abitati  attraverso  le  localita'
Postinuto, Ferraro, S. Janni e Bozzino. Da Bozzino  lungo  la  strada
interpoderale  in  localita'  Sotto  il Monte, attraverso il torrente
Fezzarulo, si scende fino alla localita' La Centrale (206  m.s.m.)  e
da  questo  punto  risale  seguendo il corso del torrente Vaccarelle,
attraverso le localita' di Santa  Maria  di  Loreto  e  Jardino  fino
all'abitato di Verbicaro, punto di partenza.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Verbicaro" bianco, rosso e rosato devono  essere
quelle  tradizionali  della  zona  di  produzione  e  comunque atte a
conferire alle uve  ed  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.  Sono  pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari,
pedocollinari e quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  mentre
debbono  venire  esclusi  i  vigneti  ubicati in terreni umidi e male
esposti.
   I sesti d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i  metodi  di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   Le   rese  massime  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino "Verbicaro" bianco, rosso  e
rosato non devono essere superiori alle 12 tonnellate per ettaro.
   Le  uve devono assicurare ai vini D.O.C. Verbicaro bianco e rosato
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% ed al  rosso
dell'11% (12% al riserva).
   La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al  70%  per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre
il 75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  ad  alcuna  denominazione  di
origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione e affinamento obbligatorio dei vini
D.O.C.  Verbicaro devono essere effettuate esclusivamente all'interno
dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di  produzione
delimitata nel precedente art. 3.
                               Art. 6.
   I  vini  "Verbicaro"  all'atto  dell'immissione  al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Verbicaro rosso:
    colore rosso rubino piu' o meno carico;
    odore vinoso, delicato, caratteristico;
    sapore  gradevole,  asciutto,  vellutato,  talvolta   leggermente
aromatico;
    titolo  alcolometrico volumico naturale minimo 12 gradi (12,5 per
il riserva);
    acidita' totale minima 4,5(Per Mille);
    estratto secco netto minimo 20(Per Mille).
   Verbicaro bianco:
    colore giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore delicato caratteristico;
    sapore secco, morbido, talvolta aromatico;
    titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi;
    acidita' totale minima 4,5(Per Mille);
    estratto secco netto minimo 15(Per Mille).
   Verbicaro rosato:
    colore rosa piu' o meno intenso;
    odore delicato caratteristico;
    sapore fresco, asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10,5 gradi;
    acidita' totale minima 4,5(Per Mille);
    estratto secco netto minimo 18(Per Mille).
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui
al  presente  disciplinare,  i  limiti  minimi  sopra  indicati,  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Il  vino  "Verbicaro"  rosso,  ottenuto  da  uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5  e
che  sia  stato  sottoposto  ad  un  periodo  di  invecchiamento  non
inferiore a tre anni, puo' portare  in  etichetta  la  qualificazione
"Riserva".
   Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal 1 gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
   Nella vinificazione dei  vini  di  cui  all'art.  6  sono  ammesse
soltanto  le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della
zona  e  comunque  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro   peculiari
caratteristiche.
   I  vini a denominazione di origine controllata "Verbicaro" bianco,
rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima  del  mese
di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
                               Art. 9.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Verbicaro" e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste dal presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,   scelto,
selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati   purche'   non   abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il
consumatore.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini  "Verbicaro"
deve figurare l'annata di produzione delle uve.