(all. 1 - art. 1)
                 ASSEGNI CIRCOLARI E TITOLI SPECIALI
                     DEI BANCHI MERIDIONALI (1)
                              Sezione I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa.
   L'art.  49  del  d.lgs.  n.  385 del 1 settembre 1993 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  seguito  denominato
"T.U.")  attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare
le banche all'emissione di assegni circolari e  di  altri  assegni  a
essi  assimilabili  o  equiparabili. E' inoltre previsto che la Banca
d'Italia,   in   conformita'   delle   deliberazioni   del   Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, determini la misura,
la  composizione  e  le modalita' di versamento della cauzione che le
banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione
degli assegni.
   In relazione alla rilevanza  dello  strumento  e  all'esigenza  di
preservare   la   regolare   circolazione  degli  assegni  circolari,
l'emissione di tali assegni e' consentita alle banche che  presentino
assetti  organizzativi  adeguati;  e'  inoltre  previsto un requisito
patrimoniale minimo.
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   (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
   L'emissione irregolare di assegni circolari e' sanzionata ai sensi
dell'art. 144 del T.U. e puo' condurre alla sospensione o alla revoca
dell'autorizzazione.
   Coerentemente alla delibera assunta dal CICR  in  data  22  aprile
1995,  la cauzione e' fissata nella misura del 20% dell'importo degli
assegni in circolazione;  misura  uguale  per  tutte  le  banche.  La
relativa  disciplina  e'  ancorata  alle regole vigenti in materia di
anticipazioni  presso  la  Banca  d'Italia  per  quanto  riguarda  le
tipologie  dei  titoli  vincolabili  a  garanzia  dell'emissione  e i
relativi criteri di valutazione.
   Il CICR ha inoltre previsto che,  in  presenza  di  altri  sistemi
garanzia  che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni, la
cauzione puo' essere ridotta.
2. Fonti normative.
   La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni:
    art. 49, comma 1, del T.U., che attribuisce alla  Banca  d'Italia
la  competenza  ad  autorizzare  le  banche  all'emissione di assegni
circolari  nonche'  di  altri  assegni   ad   essi   assimilabili   o
equiparabili;
    art.  49,  comma 2, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia
la determinazione, in conformita' delle deliberazioni del CICR, della
misura, della composizione e delle modalita' per il versamento  della
cauzione  che  le  banche  sono  tenute a costituire presso la stessa
Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati  al
comma 1 del medesimo articolo;
e inoltre:
    dalla  delibera CICR del 22 aprile 1995, che ha fissato i criteri
per la determinazione, da parte della Banca d'Italia,  della  misura,
della composizione e delle modalita' di versamento della cauzione;
    dalla  delibera CICR del 29 dicembre 1977, relativa alla speciale
riserva del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
    "assegni circolari", i titoli di credito all'ordine emessi da una
banca a  cio'  autorizzata,  per  somme  che  siano  presso  di  essa
disponibili  e  pagabili  a  vista  presso  tutti i recapiti indicati
dall'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 82 e ss.  del  r.d.
21 dicembre 1933, n. 1736;
    "titoli   speciali  dei  banchi  meridionali",  vaglia  cambiari,
assegni di corrispondenti e fedi  di  credito  emessi  dal  Banco  di
Napoli  e  dal  Banco  di Sicilia, ai sensi del titolo IV del r.d. 21
dicembre 1933, n. 1736;
    "cauzione", il deposito vincolato a  garanzia  dell'emissione  di
assegni circolari costituito presso la Banca d'Italia;
    "riserva",  l'accantonamento che il Banco di Napoli e il Banco di
Sicilia sono tenuti ad effettuare a  fronte  della  circolazione  dei
titoli speciali;
    "patrimonio  di vigilanza", l'aggregato definito dal capitolo XII
delle istruzioni di vigilanza;
    "banche  autorizzate  in  Italia",  le  banche  italiane   e   le
succursali  in  Italia  di  banche extracomunitarie (art. 1, comma 2,
lett. d) del T.U.);
    "succursale di banca comunitaria",  la  succursale  insediata  in
Italia  di una banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1,  comma  2,
lett. b) del t.u.).
4. Destinatari della disciplina.
   Le  presenti  istruzioni  si  applicano alle banche autorizzate in
Italia ed alle succursali in Italia di banche comunitarie.
                             Sezione II
                          ASSEGNI CIRCOLARI
1. Autorizzazione all'emissione.
   Possono essere autorizzate all'emissione di assegni  circolari  le
banche in possesso dei seguenti requisiti:
    assetti  organizzativi e controlli interni in grado di assicurare
la regolare gestione dello strumento di pagamento;
    patrimonio di vigilanza non inferiore a lire 50 miliardi (1).
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   (1) Fino al  31  dicembre  1996  e'  richiesto  un  patrimonio  di
vigilanza non inferiore a lire 200 miliardi.
  La  Banca  d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla
data di ricevimento della  domanda.  I  provvedimenti  autorizzativi,
nonche'  gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Gli assegni assimilabili o  equiparabili  agli  assegni  circolari
sono  sottoposti  alle  medesime  regole  previste  per  gli  assegni
circolari; la loro emissione deve essere preventivamente  autorizzata
dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.
2. Cauzione.
   La  cauzione  e'  costituita in titoli presso la Banca d'Italia in
misura pari al 20% degli assegni in circolazione. L'adeguamento della
cauzione  avviene  con   cadenza   trimestrale   sulla   base   della
circolazione in essere alla fine, rispettivamente, dei mesi di marzo,
giugno, settembre e dicembre.
   Per il primo mese di emissione la cauzione e' pari allo 0,1% della
raccolta di depositi, con un massimo di 1 miliardo di lire.
   Le  tipologie  dei titoli che possono essere depositati a garanzia
sono  quelle  che  la  Banca  d'Italia  accetta  a   garanzia   delle
anticipazioni.  Non possono essere depositate a garanzia obbligazioni
proprie o di altra societa' del gruppo bancario di appartenenza.
   Le  regole  sulle  anticipazioni  presso  la  Banca  d'Italia   si
applicano  anche  in  materia  di  valutazione dei titoli. Sul valore
cosi' determinato si applica uno scarto del  15%,  ad  eccezione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro  che  vengono  valutati  alla pari. Tale
valutazione viene effettuata una sola volta, al momento del  deposito
dei titoli a garanzia.
   Gli  adeguamenti  della  cauzione  alla circolazione devono essere
effettuati entro i primi 15 giorni successivi al mese di  riferimento
sulla  base  di una dichiarazione scritta della banca, da redigere in
forma libera, attestante la circolazione del mese precedente.
3. Mandati di corrispondenza.
   Le banche autorizzate  possono  affidare  l'emissione  di  assegni
circolari a banche corrispondenti in qualita' di rappresentanti della
banca  emittente.  In  tal  caso,  e' rimessa all'autonomia negoziale
delle parti la definizione delle modalita' di gestione  del  rapporto
fermo  restando,  ovviamente, il rispetto della disciplina in materia
di assegni circolari.
                             Sezione III
               TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI
   "Speciale riserva"
   Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno l'obbligo, a fronte
del proprio debito  rappresentato  da  vaglia  cambiari,  assegni  di
corrispondenti  e  fedi  di  credito,  di  accantonare una riserva in
titoli di Stato in misura non inferiore al 20% della circolazione dei
titoli (1).
   L'adeguamento della riserva va operato  con  periodicita'  mensile
entro  il giorno 15 di ciascun mese sulla base della circolazione del
mese precedente; ai fini cauzionali,  i  titoli  vanno  computati  al
valore corrente.
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   (1)  Art.  19  del r.d. 28 aprile 1910, n. 204; art. 4 del r.d. 28
settembre 1919, n. 1922; art. 2 del r.d.l. 10 giugno 1921, n. 736.