ASSEGNI CIRCOLARI E TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI (1) Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa. L'art. 49 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.") attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. E' inoltre previsto che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determini la misura, la composizione e le modalita' di versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni. In relazione alla rilevanza dello strumento e all'esigenza di preservare la regolare circolazione degli assegni circolari, l'emissione di tali assegni e' consentita alle banche che presentino assetti organizzativi adeguati; e' inoltre previsto un requisito patrimoniale minimo. ------------ (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'emissione irregolare di assegni circolari e' sanzionata ai sensi dell'art. 144 del T.U. e puo' condurre alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione. Coerentemente alla delibera assunta dal CICR in data 22 aprile 1995, la cauzione e' fissata nella misura del 20% dell'importo degli assegni in circolazione; misura uguale per tutte le banche. La relativa disciplina e' ancorata alle regole vigenti in materia di anticipazioni presso la Banca d'Italia per quanto riguarda le tipologie dei titoli vincolabili a garanzia dell'emissione e i relativi criteri di valutazione. Il CICR ha inoltre previsto che, in presenza di altri sistemi garanzia che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni, la cauzione puo' essere ridotta. 2. Fonti normative. La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni: art. 49, comma 1, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari nonche' di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili; art. 49, comma 2, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione, in conformita' delle deliberazioni del CICR, della misura, della composizione e delle modalita' per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1 del medesimo articolo; e inoltre: dalla delibera CICR del 22 aprile 1995, che ha fissato i criteri per la determinazione, da parte della Banca d'Italia, della misura, della composizione e delle modalita' di versamento della cauzione; dalla delibera CICR del 29 dicembre 1977, relativa alla speciale riserva del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: "assegni circolari", i titoli di credito all'ordine emessi da una banca a cio' autorizzata, per somme che siano presso di essa disponibili e pagabili a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 82 e ss. del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; "titoli speciali dei banchi meridionali", vaglia cambiari, assegni di corrispondenti e fedi di credito emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, ai sensi del titolo IV del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; "cauzione", il deposito vincolato a garanzia dell'emissione di assegni circolari costituito presso la Banca d'Italia; "riserva", l'accantonamento che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono tenuti ad effettuare a fronte della circolazione dei titoli speciali; "patrimonio di vigilanza", l'aggregato definito dal capitolo XII delle istruzioni di vigilanza; "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.); "succursale di banca comunitaria", la succursale insediata in Italia di una banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b) del t.u.). 4. Destinatari della disciplina. Le presenti istruzioni si applicano alle banche autorizzate in Italia ed alle succursali in Italia di banche comunitarie. Sezione II ASSEGNI CIRCOLARI 1. Autorizzazione all'emissione. Possono essere autorizzate all'emissione di assegni circolari le banche in possesso dei seguenti requisiti: assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; patrimonio di vigilanza non inferiore a lire 50 miliardi (1). ------------ (1) Fino al 31 dicembre 1996 e' richiesto un patrimonio di vigilanza non inferiore a lire 200 miliardi. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. I provvedimenti autorizzativi, nonche' gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli assegni assimilabili o equiparabili agli assegni circolari sono sottoposti alle medesime regole previste per gli assegni circolari; la loro emissione deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 2. Cauzione. La cauzione e' costituita in titoli presso la Banca d'Italia in misura pari al 20% degli assegni in circolazione. L'adeguamento della cauzione avviene con cadenza trimestrale sulla base della circolazione in essere alla fine, rispettivamente, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Per il primo mese di emissione la cauzione e' pari allo 0,1% della raccolta di depositi, con un massimo di 1 miliardo di lire. Le tipologie dei titoli che possono essere depositati a garanzia sono quelle che la Banca d'Italia accetta a garanzia delle anticipazioni. Non possono essere depositate a garanzia obbligazioni proprie o di altra societa' del gruppo bancario di appartenenza. Le regole sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia si applicano anche in materia di valutazione dei titoli. Sul valore cosi' determinato si applica uno scarto del 15%, ad eccezione dei buoni ordinari del Tesoro che vengono valutati alla pari. Tale valutazione viene effettuata una sola volta, al momento del deposito dei titoli a garanzia. Gli adeguamenti della cauzione alla circolazione devono essere effettuati entro i primi 15 giorni successivi al mese di riferimento sulla base di una dichiarazione scritta della banca, da redigere in forma libera, attestante la circolazione del mese precedente. 3. Mandati di corrispondenza. Le banche autorizzate possono affidare l'emissione di assegni circolari a banche corrispondenti in qualita' di rappresentanti della banca emittente. In tal caso, e' rimessa all'autonomia negoziale delle parti la definizione delle modalita' di gestione del rapporto fermo restando, ovviamente, il rispetto della disciplina in materia di assegni circolari. Sezione III TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI "Speciale riserva" Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno l'obbligo, a fronte del proprio debito rappresentato da vaglia cambiari, assegni di corrispondenti e fedi di credito, di accantonare una riserva in titoli di Stato in misura non inferiore al 20% della circolazione dei titoli (1). L'adeguamento della riserva va operato con periodicita' mensile entro il giorno 15 di ciascun mese sulla base della circolazione del mese precedente; ai fini cauzionali, i titoli vanno computati al valore corrente. ------------ (1) Art. 19 del r.d. 28 aprile 1910, n. 204; art. 4 del r.d. 28 settembre 1919, n. 1922; art. 2 del r.d.l. 10 giugno 1921, n. 736.