(all. 1 - art. 1)
    Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
       "Alto Tirino" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
 
   La  indicazione  geografica  tipica  "Alto Tirino", accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Alto  Tirino"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Alto Tirino" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o autorizzati per la provincia dell'Aquila.
   La  indicazione  geografica   tipica   "Alto   Tirino",   con   la
specificazione  del nome del vitigno e' riservata ai vini ottenuti da
uve a bacca  bianca  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% da uno dei seguenti vitigni: Malvasia del
Chianti,  Malvasia  bianca  di  Candia,  Falanghina,  Greco  Incrocio
Manzoni  6.0.13,  Tocai  friulano,  Traminer,   Pecorino,   Riesling,
Moscato,  Sylvaner  verde,  Pinot  bianco,  Pinot grigio, Verdicchio,
Sauvignon, Cococciola, Bombino bianco, Mostosa.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.
   La  indicazione  geografica   tipica   "Alto   Tirino",   con   la
specificazione  del nome del vitigno e' riservata ai vini ottenuti da
uve a bacca  bianca  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale,  per almeno l'85% da uno dei seguenti vitigni: Sangiovese,
Ciliegiolo, Pinot nero, Aglianico, Cabernet.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
dell'Aquila fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Alto Tirino" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
di: Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio,
Ofena, Villa S. Lucia, in provincia dell'Aquila.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Alto Tirino" bianco,  rosso  e
rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Alto Tirino", seguita o meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0.5% vol.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad indicazione geografica  tipica  "Alto  Tirino"  all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Alto Tirino" bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;
    "Alto Tirino" rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Alto Tirino" rosato 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Alto Tirino" novello 11%;
    "Alto Tirino" passito secondo la vigente normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Alto  Tirino"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Alto  Tirino"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.