(all. 1 - art. 1)
                 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
                               STATUTO
                              TITOLO I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1
                Finalita' istituzionali ed autonomia
     1.  L'Universita' degli Studi di Cagliari, di seguito denominata
"Universita'"  o  "Ateneo",  e'  un'istituzione  pubblica,  dotata di
personalita' giuridica, con piena capacita'  di  diritto  pubblico  e
privato,  che  esercita  autonomamente,  nel rispetto dei propri fini
istituzionali.
     2.   L'Universita' e'  sede  primaria  dell'elaborazione,  della
trasmissione  e dello sviluppo del sapere: promuovere ed organizza la
ricerca   scientifica,   provvede   alla   formazione   culturale   e
professionale  degli  studenti,  cura  la  formazione  di  coloro che
intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre  allo
sviluppo   complessivo   della  societa';  assicura  l'efficacia  del
processo  formativo  ed  il  suo  adeguamento   all'evolversi   delle
conoscenze   attraverso  uno  stretto  collegamento  tra  l'attivita'
didattica e la ricerca scientifica.
     3.  L'Universita', tramite apposite strutture, svolge  attivita'
assistenziale  e  di  tutela  e promozione della salute individuale e
collettiva.
     4.   L'Universita',  nel  rispetto  della  propria  autonomia  e
nell'ambito  delle  proprie  finalita'  pubbliche  di  didattica e di
ricerca, puo' sviluppare attivita' di servizio.
     5.   L'Universita' opera per  il  raggiungimento  delle  proprie
finalita'  con  il concorso responsabile della comunita' dei docenti,
dirigenti, personale tecnico-amministrativo e  studenti.
     6.  L'Universita' persegue le  proprie  finalita'  istituzionali
senza  condizionamenti  ideologici,  economici  e religiosi, in piena
autonomia  didattica,  scientifica,  organizzativa,   finanziaria   e
contabile,   in  conformita'  e  in  attuazione  dell'art.  33  della
Costituzione della Repubblica Italiana  e  in  adesione  ai  principi
della Magna Charta delle Universita' europee.
     7.    L'Universita'  realizza  la  propria  autonomia secondo le
modalita' previste dal presente  Statuto,  adottato  ai  sensi  degli
artt. 6 e 16 della L. 9.5.1989, n. 168.
     8.    Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute
nel   Regolamento   Generale   di   Ateneo,   nel   Regolamento   per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita', nel Regolamento
didattico  di  Ateneo,  nel  Regolamento  di  attuazione   della   L.
7.8.1990,  n.  241 nonche' in quelli di ciascuna struttura didattica,
di ricerca e di servizio,  secondo  quanto  disposto  dal  successivo
Titolo VI.
     9.    L'autonomia  dell'Universita',  nei  limiti previsti dalla
legislazione vigente e dal presente Statuto, si ispira a  criteri  di
democraticita',  di competenza, di individuazione di responsabilita',
di efficienza, di efficacia e di trasparenza.
     10.  L'organizzazione  dell'Universita',  ai  sensi  di   quanto
previsto  dal  D.Lgs.  3.2.1993,  n.  29  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  e'  regolata  dal  principio  della  separazione   tra
funzioni  e responsabilita' degli organi di governo, ai quali compete
l'elaborazione delle linee di indirizzo della politica universitaria,
la  definizione dei programmi e il controllo della loro attuazione, e
funzioni e responsabilita'  della  gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa,  che  compete  ai dirigenti. Le scelte attinenti alla
ricerca e all'insegnamento sono prerogativa  esclusiva  degli  organi
collegiali,  degli  organi  monocratici  o  dei  singoli professori e
ricercatori, nell'ambito delle rispettive competenze, sia per  quanto
riguarda i contenuti che per le modalita' di esplicazione.
     11.  Per  la  realizzazione  delle finalita' istituzionali e per
garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze  nelle
diverse  aree  della ricerca e della didattica l'Universita' utilizza
le proprie risorse in base a programmi periodici di  attivita'  e  di
intervento.
                               Art. 2
                       Rapporti con l'esterno
     1.  L'Universita' promuove intese con le Universita' degli Studi
della  Sardegna  ai  fini  di  uno  sviluppo  equilibrato del sistema
universitario e della cultura regionali e  opera  per  rimuovere  gli
ostacoli derivanti dalla collocazione insulare degli Atenei sardi.
     2.    L'Universita'  collabora  con le istituzioni pubbliche, in
particolare con la Regione Autonoma della  Sardegna  (R.A.S.)  e  con
altri  Enti territoriali, nella impostazione e nella realizzazione di
programmi di sviluppo culturale, sociale ed economico.
     3.    Per  la  realizzazione  dei  propri   fini   istituzionali
l'Universita' promuove e stabilisce rapporti con altre istituzioni ed
organismi nazionali, comunitari, esteri e internazionali operanti nel
campo  della didattica e della ricerca e con soggetti e/o istituzioni
pubbliche e private.
     4.   Nell'ambito dei  programmi  di  cooperazione  nazionali  ed
internazionali  e  nei  limiti  del  proprio  bilancio, l'Universita'
predispone strutture logistiche idonee ad ospitare studiosi, studenti
e personale provenienti da altre sedi.
                               Art. 3
                   Liberta' e diritti fondamentali
     1.  Lo svolgimento dell'attivita' didattica  e  l'organizzazione
delle  relative  strutture  avvengono  nel rispetto della liberta' di
insegnamento dei docenti e  delle  leggi  vigenti  sugli  ordinamenti
didattici.
     2.  Lo svolgimento dell'attivita' scientifica e l'organizzazione
delle  relative  strutture  avvengono  nel rispetto della liberta' di
ricerca dei professori e dei ricercatori.
     3.   L'Universita' in  attuazione  degli  artt.  3  e  34  della
Costituzione   e  delle  leggi  in  materia  di  diritto  agli  studi
universitari riconosce e concorre a garantire il diritto  di  accesso
ai  massimi  livelli di istruzione agli studenti capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, promuove congiuntamente con gli  altri  enti
istituzionalmente a cio' preposti le condizioni che rendono effettivo
il  diritto  allo studio; opera con ogni mezzo a sua disposizione per
assicurare agli studenti una  preparazione  scientifica  e  culturale
tale  da  soddisfare  le  esigenze formative richieste dalla societa'
contemporanea.
     4.  L'Universita' garantisce al personale ed  agli  studenti  la
partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti
dal presente Statuto.
     5.    L'Universita'  riconosce  agli  studenti  l'esercizio  del
diritto di assemblea secondo la normativa vigente.
     6.  L'Universita' favorisce le attivita' culturali,  ricreative,
sportive  e  sociali,  anche  autogestite,  di  tutte  le  componenti
universitarie.
     7.  L'Universita' favorisce la discussione ed il  confronto  sui
problemi  connessi  con  l'attuazione  dei propri fini istituzionali,
garantisce la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno
dell'Ateneo e assicura il diritto di accesso ai documenti, secondo il
Regolamento di cui al successivo art. 64.
                               Art. 4
                      Doveri e responsabilita'
     1.   L'Universita' garantisce  e  controlla  l'osservanza  della
normativa vigente sullo stato giuridico del personale.
     2.  Tutti i soggetti operanti nell'Universita' devono assicurare
adeguato  impegno  per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali,
sia per quanto riguarda l'espletamento dell'attivita' didattica e  di
ricerca  o  di  quella  amministrativa,  sia  per  quanto riguarda la
partecipazione  agli  organi  collegiali,  alle  commissioni  ed   ai
comitati previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
                               Art. 5
                         Ricerca scientifica
     1.    Ai  professori  e ai ricercatori sono assicurati, ai sensi
dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168 l'accesso  ai  fondi  destinati
alla ricerca universitaria e la partecipazione a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o
da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.
     2.  Ai professori e ai ricercatori e' assicurata l'utilizzazione
delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche'  la  fruizione
di  periodi  di esclusiva attivita' di ricerca anche presso centri di
ricerca  italiani,  comunitari,  esteri  ed  internazionali,  secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente.
     3.    L'Universita'  promuove  la  ricerca  di base con adeguati
specifici finanziamenti.
     4.  L'Universita', anche tramite le sue  strutture  periferiche,
puo'  stipulare  contratti  e  convenzioni,  ricevere finanziamenti e
contributi, accettare donazioni a titolo di liberalita' per attivita'
di  ricerca  (anche  finalizzata);  puo'   inoltre   ricevere   somme
corrisposte  per  l'erogazione di servizi a favore dello Stato, della
R.A.S., di altri Enti pubblici e di soggetti privati.
     5.  L'Universita', nel riconoscere  l'importanza  della  ricerca
scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione,
vigila affinche' gli stessi siano coerenti e compatibili con i propri
fini istituzionali.
     6.    Ogni  valutazione  sull'attivita'  di ricerca e' riservata
esclusivamente ad organi scientifici competenti.
                               Art. 6
                       Istruzione e formazione
     1.   L'Universita' provvede a  tutti  i  livelli  di  formazione
universitaria  e  rilascia  i  titoli  di  cui  all'art.  1  della L.
19.11.1990, n. 341, vale a dire:
           diploma universitario (DU)
           diploma di laurea (DL)
           diploma di specializzazione (DS)
           dottorato di ricerca (DR).
           diploma di Scuola diretta a fini speciali (DSFS)
     2.     L'Universita'  favorisce  e  organizza  le  attivita'  di
tutorato, cosi' come previsto dall'art. 13 della  L.  19.11.1990,  n.
341 e dal Regolamento didattico di Ateneo.
     3.     Gestisce,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  della  L.
19.11.1990, n. 341 corsi di orientamento  degli  studenti,  anche  in
collaborazione  con  le scuole secondarie superiori nell'ambito delle
intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica  e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art.
4 della L. 9.5.1989, n. 168 per l'iscrizione agli studi  universitari
e  per  la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione
ai corsi post-laurea.
     4.  Puo' attivare corsi di perfezionamento post-laurea di cui al
successivo art. 28.
     5.  Puo' attivare, su proposta delle strutture didattiche, corsi
intensivi, come previsto dall'art. 14 della L. 2.12.1991, n.  390.
     6.   Cura il costante  accrescimento  del  livello  culturale  e
professionale  del  proprio personale tecnico e amministrativo, anche
con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.
     7.   Puo' attivare, ai sensi dell'art.  6,  comma  2,  della  L.
19.11.1990, n. 341 su proposta delle strutture didattiche, nei limiti
delle  risorse  finanziarie  disponibili  nel  proprio bilancio e con
esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio  dello
Stato,  corsi  di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni ed ai  concorsi  pubblici,  corsi  di
perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di educazione ed
attivita'  culturali  e  formative  esterne,  ivi compresi quelli per
l'aggiornamento  culturale  degli  adulti,  nonche'  quelli  per   la
formazione permanente, ricorrente e per lavoratori.
     8.    Istituisce,  nei  limiti del bilancio, a favore di giovani
laureati, contratti di formazione e borse di studio per la  frequenza
di  corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce le borse di
studio necessarie per i corsi di dottorato.
     9.  Puo' partecipare alla promozione, all'organizzazione e  alla
realizzazione di altri servizi culturali e formativi sul territorio.
     10.  Rilascia  attestati  sulle  attivita' dei corsi previsti ai
commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo.
     11. I criteri e le modalita' di svolgimento dei  corsi  e  delle
attivita' formative, ad eccezione di quelle previste al comma 6, sono
deliberati  dalle  strutture  didattiche  e  scientifiche, secondo le
norme stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo.
                               Art. 7
                         Diritto allo studio
     1.  L'Universita' organizza i propri servizi, compresi quelli di
orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo  e  proficuo
lo studio universitario.
     2.    L'Universita'  si impegna a garantire spazi e attrezzature
adeguati  per  favorire   la   fruizione   dell'attivita'   didattica
universitaria da parte degli studenti.
     3.    L'Universita' favorisce la partecipazione dei portatori di
handicap alle attivita' culturali, didattiche e di ricerca  adeguando
a  tal  fine  le proprie strutture architettoniche e l'organizzazione
della didattica e della ricerca.
     4.    Ai  fini  dell'attuazione del diritto allo studio e per la
realizzazione di specifiche attivita' l'UNiversita' stipula accordi e
convenzioni con la R.A.S. e con altri Enti e Istituzioni.
     5.  L'Universita' puo' concorrere a interventi  per  il  diritto
allo studio con oneri a carico del proprio bilancio.
                               Art. 8
                       Servizi ed attrezzature
     1.    Nel  rispetto  della propria autonomia e nell'ambito delle
proprie finalita' pubbliche di didattica e di  ricerca  l'Universita'
puo' sviluppare attivita' di servizio e di consulenza.
     2.  Per l'erogazione dei servizi e per l'attivita' di consulenza
l'Universita' utilizza le proprie strutture didattiche e scientifiche
e  puo'  costituire  appositi  centri,  secondo  quanto  previsto dai
successivi artt. 39-45.
                               Art. 9
                     Patrimonio dell'Universita'
     1.  L'Universita' utilizza per le sue attivita' istituzionali  i
bani  immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione.
Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria  e  l'ampliamento  del
suo  patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di
interesse storico ed artistico.
     2.  L'Universita' riserva analoga cura ai propri beni mobili  ed
in   particolare   alle   attrezzature   tecniche,   alle  collezioni
scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e  storico-
artistico  di  sua proprieta' o a sua disposizione, sia direttamente,
sia attraverso le strutture che ne abbiano la gestione.
                               Art. 10
                         Risorse finanziarie
     1.  Le fonti di finanziamento dell'Universita'  sono  costituite
da  trasferimenti  dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da
entrate proprie.
     2.  Le entrate proprie sono costituite da tasse e da  contributi
universitari,  e da forme autonome di finanziamento, quali contributi
volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e  alienazioni  del
patrimonio,  atti  di  liberalita'  e  corrispettivi  di  contratti e
convenzioni.
     3.  I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei
corrispettivi delle prestazioni rese a  terzi  sono  individuati  dal
Regolamento  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in
modo da assicurare la copertura dei costi.
     4.  Per le spese di investimento l'Universita'  puo'  ricorrere,
nei  limiti  e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a
prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le  condizioni  di
equilibrio di bilancio anche su scala pluriennale.
     5.    Nel rispetto delle finalita' istituzionali di cui all'art.
1 il  finanziamento  per  l'assistenza  sanitaria  e'  garantito  dai
proventi  delle  prestazioni  assistenziali  effettuate dal personale
universitario sia nelle proprie strutture sia nell'ambito del Sistema
Sanitario Nazionale.
                              TITOLO II
                       ORGANI DELL'UNIVERSITA'
                               Art. 11
                          Organi di Governo
     1.    Sono  organi  di  governo  dell'Universita' il Rettore, il
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
                               Art. 12
                               Rettore
     1.   Il Rettore rappresenta l'Universita'  ad  ogni  effetto  di
legge.
     2.    Il  Rettore  e'  eletto tra i professori di ruolo di prima
fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni  accademici  e  non  e'
eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
     3.  L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c)  a  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  eletti
nell'ambito della stessa categoria in numero corrispondente al  dieci
per cento dei componenti delle categorie di cui alle lettere a) e b);
d)  agli  studenti  eletti come rappresentanti nel Senato Accademico,
nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facolta'.
     4.   Le  elezioni  del  Rettore  sono  indette  dal  decano  dei
professori  di  ruolo  di prima fascia, almeno 120 giorni prima della
scadenza del mandato.
     5.   Il Rettore e' eletto a  maggioranza  assoluta  dei  votanti
nelle  prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede al
ballottaggio tra i due candidati che  abbiano  riportato  il  maggior
numero di voti nell'ultima votazione.
     6.  Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato eletto dal decano e  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
     7.  Il Rettore
a)  convoca  e  presiede  il  Senato  Accademico  e  il  Consiglio di
Amministrazione e cura l'esecuzione delle loro delibere;
b) emana lo Statuto e i Regolamenti;
c) predispone, coadiuvato dal Direttore Amministrativo,  il  bilancio
di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli
orientamenti  generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento
della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali del  Ministero
dell'Universita'   e   della   Ricerca   Scientifica   e  Tecnologica
(M.U.R.S.T.), e lo  presenta  al  Consiglio  di  Amministrazione  per
l'approvazione;
d) presenta al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione il
rendiconto predisposto dal Direttore Amministrativo;
e)  vigila,  nell'ambito  delle  competenze previste dalla legge, sul
funzionamento  e  sull'efficienza  delle  strutture  e  dei   servizi
dell'Universita';
f)  esercita  l'autorita'  disciplinare  nell'ambito delle competenze
previste dalla legge;
g) stipula contratti  e  convenzioni,  ad  eccezione  di  quelli  che
rientrano   nella   competenza   del  Direttore  Amministrativo,  dei
Direttori dei Dipartimenti e dei  Direttori  degli  altri  centri  di
spesa   ai   sensi   di   quanto   stabilito   dal   Regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
h) predispone, tenuto conto delle proposte avanzate  dalle  strutture
dell'Universita',  le  linee  fondamentali  del  piano pluriennale di
sviluppo e  il  programma  annuale  di  attivita'  dell'Ateneo  e  li
presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
i)   esercita  ogni  altra  funzione  che  gli  sia  demandata  dalle
disposizioni di legge che non siano in contrasto con quanto  previsto
dal presente Statuto e dai Regolamenti.
     8.    In caso di necessita' e comprovata urgenza il Rettore puo'
assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio  di
Amministrazione,  portandoli  a  ratifica,  pena  la decadenza, nella
riunione  immediatamente  successiva.  In  mancanza  di  ratifica  il
provvedimento perde ogni efficacia e non puo' essere reiterato.
     9.    Il  Rettore  nomina,  tra  i  professori di ruolo di prima
fascia, un Prorettore che in caso di  impedimento  o  di  assenza  lo
sostituisce in tutte le sue funzioni.
                               Art. 13
                          Senato Accademico
     1.    Il  Senato  Accademico  determina  la  politica  culturale
dell'Universita', esercita compiti di programmazione  e  di  governo,
coordina le attivita' universitarie e ne valuta l'efficacia.
     2.  Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore;
b) dai Presidi di Facolta';
c) da un rappresentante per ognuna delle sei seguenti aggregazioni di
aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo:
- scienze matematiche, scienze fisiche e scienze della terra
- scienze chimiche e scienze biologiche
- scienze mediche
- ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale
-   scienze   dell'antichita',   filologico-letterarie   e   storico-
artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;
- scienze  giuridiche,  scienze  economiche  e  scienze  politiche  e
sociali;
d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e)  da  rappresentanti  degli studenti in numero pari al quindici per
cento, approssimato per eccesso, del numero complessivo  delle  altre
componenti.
   I  componenti  del Senato Accademico sono nominati con Decreto del
Rettore.
     3.    Partecipano  alle  riunioni  del  Senato   Accademico   il
Prorettore  e  il Direttore Amministrativo con voto consultivo, ed un
funzionario verbalizzante.
     4.  Il Senato Accademico
a) elabora, sulla base delle linee fondamentali proposte dal  Rettore
e  tenuto conto delle proposte formulate dalle strutture didattiche e
scientifiche, il piano pluriennale di sviluppo, e lo approva;
b) delibera il Regolamento Generale di Ateneo;
c) delibera le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale  di
Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
d)  approva  i  Regolamenti  di  cui  agli  artt. 62 e 63, sentito il
Consiglio di Amministrazione;
e) esprime orientamenti generali sul bilancio;
f) ripartisce tra le Facolta' i posti di professore e di  ricercatore
disponibili, attribuendoli ai settori scientifico-disciplinari, sulla
base delle indicazioni programmatiche formulate dalle Facolta';
g) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di
ricercatore  secondo  quanto  richiesto  dalle  Facolta' e nei limiti
degli stanziamenti di bilancio;
h)  ripartisce  tra  le  diverse  strutture   le   risorse   per   il
funzionamento  ordinario  e per le attivita' didattiche, tenuto conto
dei programmi elaborati dalle singole strutture;
i) approva i piani di copertura degli insegnamenti vacanti  formulati
dai Consigli di Facolta' e propone l'assegnazione di retribuzione per
supplenze e contratti, sulla base delle risorse disponibili;
l)  esprime  parere  al  Consiglio di Amministrazione sulle politiche
edilizie di Ateneo;
m) ripartisce tra le diverse Aree  scientifico-disciplinari  i  fondi
destinati  alla  ricerca sul bilancio dell'Ateneo e, sulla base della
relazione  analitica  delle  commissioni  scientifiche  di   cui   al
successivo art. 33, comma 2, a, li assegna ai richiedenti;
n)  formula  proposte  al Consiglio di Amministrazione in merito alla
definizione   della   pianta   organica   del   personale    tecnico-
amministrativo   ed   alla  destinazione  dei  posti  alle  strutture
didattiche e di ricerca;
o)  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  l'attivazione  e  la
disattivazione  di  Dipartimenti,  di Centri interdipartimentali e di
altre  strutture  di  interesse  generale  dell'Ateneo,  sentite   le
strutture interessate;
p)  delibera,  sentite  le  Facolta',  le  Aree  ed  il  Consiglio di
Amministrazione, l'istituzione di nuove  Facolta'  secondo  le  norme
legislative vigenti;
q)   delibera,  su  richiesta  delle  Facolta'  e/o  delle  strutture
interessate sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di
Corsi  di  studio,  di  Scuole  di  specializzazione,  di  Corsi   di
perfezionamento post-laurea e di Dottorati di ricerca;
r)  valuta  l'efficacia delle attivita' didattiche e formative, anche
sulla   base   della   relazione   dell'Osservatorio   sull'attivita'
didattica, di cui al successivo art. 31;
s)  valuta  i  consuntivi  dell'attivita' di ricerca presentati dalle
strutture periferiche;
t) esprime parere su contratti e convenzioni  di  interesse  generale
dell'Ateneo;
u)  designa,  su  proposta  del  Rettore,  i  membri del Collegio dei
revisori dei conti;
v)  ove   la   legislazione   di   specie   lo   consenta,   delibera
sull'attuazione del numero programmato sulla base delle proposte for-
mulate  dai  Consigli  di Facolta', valutando gli aspetti didattici e
formativi, nel quadro di una programmazione equilibrata  tra  le  di-
verse  Facolta'  e  gli obiettivi dello sviluppo sociale ed economico
della Sardegna; le proposte di Facolta' devono essere  approvate  dai
3/5 dei presenti;
z)  esercita  ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti
disposizioni di legge che non siano  in  contrasto  con  il  presente
Statuto e con i Regolamenti.
     5.    Per quanto previsto ai punti b) e c) del comma 4 il Senato
Accademico  delibera  in  composizione  allargata,  integrato  da   5
rappresentanti,  eletti  secondo  modalita' stabilite nel Regolamento
Generale  di  Ateneo,  per   ciascuna   delle   categorie   seguenti:
professori   di   prima   fascia,   professori   di  seconda  fascia,
ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.
                               Art. 14
                    Consiglio di Amministrazione
     1.    Il  Consiglio  di  Amministrazione  e' l'organo di governo
dell'Ateneo  in  materia  amministrativa,  finanziaria,  economica  e
patrimoniale.
     2.  Il Consiglio di Amministrazione e' composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore;
c) dal Direttore Amministrativo con voto consultivo;
d)  da  tre  rappresentanti,  eletti  secondo modalita' stabilite dal
Regolamento  Generale  di  Ateneo,  per  ciascuna   delle   categorie
seguenti:  professori  di prima fascia, professori di seconda fascia,
ricercatori, personale tecnico-amministrativo;
e) da cinque rappresentanti degli studenti;
f) dal rappresentante del Ministro dell'Universita' e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
g) dal rappresentante del Presidente della Giunta della R.A.S;
h)  dal Direttore regionale delle entrate per la Sardegna o da un suo
rappresentante;
i) da un rappresentante nominato  di  concerto  tra  tutti  gli  enti
finanziatori.
I  rappresentanti  di  cui  alle  lettere f), g), h) e i) non possono
essere docenti universitari o dipendenti dell'Universita'.
I componenti del  Consiglio  di  Amministrazione  sono  nominati  con
Decreto del Rettore.
     3.  Il Consiglio di Amministrazione:
a)  predispone  ed approva, sentito il Senato Accademico, il bilancio
di previsione;
b) approva il bilancio consuntivo;
c) definisce il piano edilizio di Ateneo e destina  ad  esso  risorse
finanziarie, sulla base di un programma pluriennale di sviluppo;
d)  definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo
e provvede alle assegnazioni dei posti di  personale  alle  strutture
centrali e periferiche, in base alle effettive esigenze;
e)  approva  contratti  e  convenzioni,  ad  eccezione  di quelli che
rientrano  nella  competenza  del   Direttore   Amministrativo,   dei
Direttori di Dipartimento e dei Direttori degli altri Centri di spesa
ai  sensi  di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita';
f) approva, per quanto di sua competenza,  il  piano  pluriennale  di
sviluppo elaborato dal Senato Accademico;
g) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;
h)  delibera,  su proposta del Senato Accademico, la attivazione e la
disattivazione di Dipartimenti, di Centri  interdipartimentali  e  di
altre strutture di interesse generale dell'Ateneo;
i) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;
l)  assegna  le  risorse  alle  associazioni  degli  studenti  per lo
svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi
vigenti che non siano in contrasto  col  presente  Statuto  e  con  i
Regolamenti.
                               Art. 15
                   Collegio dei revisori dei conti
     1.  Il Consiglio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente
di  controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa
dell'Universita'.
     2.  I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio  sono
stabiliti  dal  Regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
     3.  Il Consiglio e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei Conti, con  grado  non  inferiore  a
consigliere, che ne assume la presidenza;
b) un dirigente o funzionario del Ministero del Tesoro;
c) un dirigente o funzionario del M.U.R.S.T.;
d) due revisori contabili iscritti nel relativo registro.
     4.  I componenti del Collegio, fatta eccezione per quelli di cui
ai  punti  b)  e c) del comma 3, sono proposti dal Rettore e nominati
con suo decreto su designazione del Senato Accademico.
     5.  Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
                               Art. 16
                  Comitato per le pari opportunita'
     1.  L'Ateneo istituisce un Comitato per dare concreta attuazione
ai principi di parita' di trattamento e uguaglianza  di  opportunita'
tra lavoratrici e lavoratori.
     2.  Il Comitato ha lo scopo di:
a) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che
provocano  effetti  diversi, a seconda del sesso, nei confronti delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori  con  pregiudizio  nella  formazione,
nell'avanzamento  professionale  e di carriera ovvero nel trattamento
economico e retributivo;
b) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei  settori
professionali    e   nelle   qualifiche   nelle   quali   esse   sono
sottorappresentate;
c) favorire, anche mediante una  diversa  organizzazione  del  lavoro
(condizioni  e  tempo),  l'equilibrio tra responsabilita' familiari e
professionali ed una migliore ripartizione  di  tali  responsabilita'
tra i due sessi.
     3.  La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato
sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.
                               Art. 17
                          Difensore civico
     1.    L'Ateneo istituisce l'ufficio del difensore civico al fine
di offrire assistenza e consulenza agli  studenti  che  si  ritengano
lesi  nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o
ritardi  imputabili  a  provvedimenti,  atti,  comportamenti,   anche
omissivi  di  organi,  uffici  o singoli soggetti dell'Universita' di
Cagliari.
     2.  Il difensore civico e' un magistrato o un avvocato a riposo,
nominato dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio  di
Amministrazione,   su   una  terna  predisposta  dal  Presidente  del
Tribunale di Cagliari.
     3.  Il difensore civico dura in carica quattro  anni  e  non  e'
immediatamente    riconfermabile.    Puo'    essere   revocato,   con
provvedimento  del  Rettore,  sentiti  il  Senato  Accademico  ed  il
Consiglio   di   Amministrazione,   per   motivi  di  inadempienza  o
irregolarita' nell'esercizio delle sue funzioni.
     4.    Il  Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari
allo svolgimento delle funzioni del difensore civico. Le spese  rela-
tive sono a carico del bilancio dell'Ateneo.
     5.  Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le disposizioni
per  l'organizzazione  dell'Ufficio  del difensore civico, nonche' le
modalita' per la richiesta del suo intervento.
     6.  Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio o  su
istanza  di  studenti presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal
Regolamento Generale di  Ateneo.  Il  difensore  civico  deve  sempre
fornire  una  motivata  risposta  a coloro che gli si rivolgono nelle
forme prescritte.
     7.   Gli organi dell'Ateneo e  gli  uffici  dell'amministrazione
universitaria   collaborano   col   difensore   civico,   fornendogli
informazioni e copia dei provvedimenti, atti  o  documenti  che  egli
ritenga  utili allo svolgimento dei propri compiti, ai sensi della L.
241/90.
     8.  Il difensore civico invia annualmente al  Senato  Accademico
ed   al   Consiglio  di  Amministrazione  una  dettagliata  relazione
sull'attivita' svolta,  eventualmente  corredata  da  segnalazioni  e
proposte.  Tale  relazione  viene  iscritta all'ordine del giorno del
Senato Accademico e del  Consiglio  di  Amministrazione  che  possono
discuterla in seduta separata o congiunta.
                               Art. 18
                 Comitato per lo sport universitario
     1.  Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita'
sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria.
     2.  Il Comitato:
a)  definisce  le  regole  generali per lo svolgimento dell'attivita'
sportiva, amatoriale ed agonistica,  sia  in  forma  individuale  che
associata;
b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione
dei  servizi  e  degli  impianti  sportivi universitari e ne verifica
l'attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti  e
delle  attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la
fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da
parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica;
d) propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  gli  interventi  e  i
programmi di edilizia sportiva;
e)  collabora  con gli organi degli enti locali competenti in materia
di sport e di diritto allo studio;
f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta, e la trasmette
al Consiglio di Amministrazione;
g) provvede alla diffusione dell'informazione su  quanto  di  propria
competenza.
     3.  Il Comitato e' composto:
a)  dal Rettore dell'Universita', o da un suo delegato, che assume le
funzioni di presidente;
b)  da  due  membri  designati  dagli  enti   sportivi   universitari
legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale;
c)  da due studenti eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo
delle  altre  rappresentanze  studentesche,  secondo   le   modalita'
stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo;
d)   dal  Direttore  Amministrativo  dell'Universita'  o  da  un  suo
delegato, anche in qualita' di segretario.
Il Comitato dura in carica un biennio accademico.
     4.  Alle attivita' di cui al comma 1 del  presente  articolo  si
provvede  con i fondi appositamente stanziati dal M.U.R.S.T., secondo
quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli  studenti
e  con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da
altri enti.
                               Art. 19
                      Consiglio degli studenti
     1.    Il  Consiglio  degli  studenti  e'  l'organo  autonomo  di
organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.
     2.    Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia
di:
a) attivita' e servizi didattici
b) diritto allo studio
c) attivita' formative autogestite nel  campo  della  cultura,  dello
sport e del tempo libero
     3.  Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:
a) piano di sviluppo universitario
b) bilancio di Ateneo
c) determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti
d)  forme  di  collaborazione  degli  studenti  ad attivita' connesse
all'erogazione di servizi.
     4.  Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli  studenti
non  vengano  accolti,  le  delibere  degli  organi competenti devono
essere motivate.
     5.  Il Consiglio e' composto dai rappresentanti  degli  studenti
nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato
per  lo  sport universitario, nell'Ente regionale per il diritto allo
studio e da uno studente per ogni corso  di  laurea,  nominato  dagli
eletti fra i rappresentanti presenti in ogni corso di laurea.
     Almeno  due  volte  all'anno,  e  comunque  quando  un terzo dei
componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta  allargata
a  tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai
Regolamenti.
     6.  Il Consiglio e' costituito con Decreto del Rettore, dura  in
carica due anni e puo' eleggere, al proprio interno, un presidente ed
una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
     7.    L'attivita'  del  Consiglio e' disciplinata da un apposito
regolamento approvato dai due terzi dei suoi  membri,  sottoposto  al
controllo  di legittimita' da parte del Consiglio di Amministrazione,
ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
     8.  L'Amministrazione garantisce al Consiglio degli studenti  le
strutture necessarie all'espletamento dei suoi compiti.
                             TITOLO III
           STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E LORO ORGANI
                               Art. 20
                  Strutture didattiche e di ricerca
     1.    Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle
attivita' didattiche e di ricerca, l'Ateneo si articola in:
           Facolta'
           Corsi di Laurea, di Diploma e di Dottorato
           Scuole di Specializzazione
           Aree scientifico-disciplinari
           Dipartimenti
           Centri di ricerca e di servizio
           Altre strutture previste dal presente Statuto.
                               Art. 21
Facolta'
     1.  Le Facolta' sono le strutture primarie per il  coordinamento
e  l'organizzazione  dell'attivita'  didattica  dei  corsi  di studio
afferenti.
     2.   Le  Facolta'  sono  le  strutture  di  appartenenza  per  i
professori e per i ricercatori.
     3.    Le Facolta' dell'Universita' sono indicate nella Tabella A
allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.
     4.  Nelle Facolta' comprendenti piu' corsi di laurea e/o di  di-
ploma  (nel  seguito  indicati come Corsi di studio) sono istituiti i
Consigli di Corso di laurea e i Consigli  di  Corso  di  diploma,  in
corrispondenza dei predetti corsi.
     5.    Nelle  Facolta'  comprendenti  un  solo Corso di studio il
Consiglio di Facolta' di cui al successivo art. 22  assume  anche  le
competenze del Consiglio di Corso di studio.
     6.    Presso una o piu' Facolta' possono essere istituite Scuole
di specializzazione e Corsi di perfezionamento post-laurea.
     7.   Quando piu' Facolta' concorrano  alla  costituzione  di  un
Corso  di  studio,  il  Regolamento  didattico di Ateneo definisce le
competenze delle Facolta' interessate, ferme restando le attribuzioni
assegnate dallo Statuto al Consiglio del corso stesso.
     8.   Al fine  di  gestire  le  risorse  destinate  all'attivita'
didattica  le  facolta'  possono  costituire  un centro di servizi di
Facolta', che disponga di locali, beni e  personale,  secondo  quanto
previsto dal successivo art. 42.
     9.  Sono organi necessari della Facolta':
           - il Consiglio di Facolta'
           - il Preside.
     10. Al fine di rendere piu' funzionale ed aumentare l'efficienza
del  Consiglio,  nel  regolamento di Facolta' puo' essere prevista la
costituzione di un comitato  di  presidenza,  composto  da  personale
docente  facente  parte  del  Consiglio  di  Facolta', con compiti di
coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.
     Il Consiglio di Facolta',  con  maggioranza  assoluta  dei  suoi
membri,  e  con  voto  limitato,  puo'  delegare  a  tale comitato la
deliberazione  su  argomenti  di   propria   competenza,   precisando
l'oggetto,  la  durata  e  le modalita' di esercizio della delega. La
delega concessa perde comunque la propria  efficacia  alla  fine  del
mandato del Preside.
                               Art. 22
                        Consiglio di Facolta'
     1.  Il Consiglio di Facolta' e' composto
a)  da  tutti  i  professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori
della Facolta;
b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti
secondo modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo;
c) da almeno due rappresentanti degli studenti per ogni anno di corso
o per ogni corso di laurea, e comunque in misura non inferiore al 15%
delle  altre  componenti,  prevalendo  la situazione piu' favorevole,
eletti  secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  Generale  di
Ateneo.
     2.  Il Consiglio di Facolta'
a)  formula il piano pluriennale di sviluppo della Facolta', valutate
le  proposte  dei  Consigli  di  Corso  di  studio  per  gli  aspetti
didattici,  e  sentiti,  ove  lo  ritenga  opportuno,  i  Consigli di
Dipartimento e i Consigli di Area interessati;
b) propone al Senato Accademico, per quanto  di  propria  competenza,
modifiche  dello  Statuto  e  dei Regolamenti, anche sulla base delle
proposte dei Consigli di Corso  di  studio  interessati,  e  comunque
acquisito il loro parere;
c) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di
ruolo  e  di ricercatore,  sentiti i Consigli di Corso di studio e di
Dipartimento cui le discipline afferiscono;
d) procede alla destinazione di posti in organico  di  professore  di
ruolo e di ricercatore e formula la richiesta di messa a concorso;
e) effettua le chiamate dei professori vincitori di concorso, secondo
le  norme  vigenti e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di
Dipartimento, di Corso di studio e di Area scientifico-  disciplinare
interessati;
f)  coordina e presenta al Senato Accademico le proposte di copertura
degli insegnamenti vacanti formulate dai Consigli di Corso di studio,
ove lo ritenga opportuno, i Consigli di Area interessati;
g) approva il piano predisposto dal Preside per  l'utilizzazione  dei
fondi  assegnati  alla Facolta', anche attribuendoli ai diversi Corsi
di studio e/o a idonee strutture abilitate alla spesa;
h) attiva gli opportuni rapporti con i Dipartimenti che forniscono il
supporto scientifico e organizzativo alle attivita' dei corsi di stu-
dio;
i)  approva  la  relazione  annuale  sull'attivita'  didattica  della
Facolta'  predisposta  dal  Preside  sulla  base  delle relazioni dei
Consigli dei Corsi di studio;
l) verifica il buon andamento delle attivita' didattiche;
m) esamina  le  proposte  della  Commissione  paritetica  di  cui  al
successivo art. 30;
n)  esprime  pareri  su tutti gli argomenti che gli organi di governo
centrali ritengano opportuno sottoporgli;
o) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,  il
Regolamento  di  Facolta',  di  cui al successivo art. 63, secondo le
norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
p) elegge il Preside di Facolta';
q) esercita ogni altra attribuzione che sia ad esso  demandata  dalle
vigenti disposizioni di legge che non contrastino con quanto previsto
dal presente Statuto e dai Regolamenti.
     3.    Su  alcune  materie  il  Consiglio di facolta' delibera in
composizione ristretta. In particolare sugli argomenti  di  cui  alle
lettere  d)  e  e) del comma 2 e su tutte le questioni attinenti alle
singole persone delibera nella composizione limitata  alla  categoria
corrispondente e a quelle superiori. Per quanto riguarda le questioni
di  cui  alla  lettera  f)  delibera nella composizione limitata alle
categorie degli aventi titolo.
     Ai fini del computo del numero legale, i professori fuori ruolo,
i  ricercatori non confermati e le rappresentanze sono computati solo
se presenti.
     4.  Il Consiglio di Facolta' puo' delegare ai Consigli di  Corso
di studio la competenza su alcune materie.
                               Art. 23
                         Preside di Facolta'
     1.    Il  Preside  di Facolta' e' eletto, a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto nella prima votazione  e  a  maggioranza
assoluta  dei  votanti  nelle  successive,  dal Consiglio di Facolta'
nella sua composizione piu' ampia tra i professori di ruolo di  prima
fascia  a  tempo  piano. E' nominato con Decreto del Rettore, dura in
carica tre anni accademici e  non  e'  eleggibile  per  piu'  di  due
mandati consecutivi.
     2.    Per  l'elezione  del  Preside  il Consiglio di Facolta' e'
convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari.
     3.  Il Preside rappresenta la Facolta' ed e' membro  di  diritto
del Senato Accademico.
     4.  Il Preside
a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Facolta';
c)   sovrintende  al  regolare  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
didattiche  e  organizzative  che   si   svolgono   nella   Facolta',
esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
d)  predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Facolta'
il piano di utilizzo dei fondi assegnati alla Facolta';
e) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di  Facolta'
la  relazione annuale sulle attivita' didattiche di cui al precedente
articolo;
f)  esercita  ogni  altra  attribuzione  demandatagli  dalle  vigenti
disposizioni   di  legge  che  non  siano  in  contrasto  con  quanto
espressamente stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti.
     5.  Il Preside puo' designare tra i professori di ruolo di prima
fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o  di
impedimento,  lo  sostituisce  in  tutte  le  funzioni previste dalla
legge, dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti.  Il  preside  vicario  e'
nominato dal Rettore.
                               Art. 24
                 Corsi di laurea e Corsi di diploma
     1.  I Corsi di laurea e i Corsi di diploma sono strutture deter-
minate  ai  sensi  degli  artt.  9  e 11 della L. 19.11.1990, n. 341,
finalizzate al conseguimento rispettivamente del  diploma  di  laurea
(DL) e del diploma universitario (DU).
     2.    I  Corsi  di  laurea  e  di  diploma dell'Universita' sono
indicati nell'Allegato  A  al  presente  Statuto  e  nel  Regolamento
didattico di Ateneo.
     3.  Sono organi dei Corsi di laurea e di diploma:
           - il Consiglio di Corso di studio
           - il Presidente.
                               Art. 25
                 Consiglio di Corso di studio (CCS)
     1.  Il Consiglio di Corso di studio e' composto
a)  dai professori e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica
nell'ambito di discipline previste  nel  piano  di  studio  relativo,
compresi i titolari di contratti sostitutivi;
b)  da  un  rappresentante  del  personale  dell'area tecnica o delle
biblioteche eletto secondo norme contenute nel  Regolamento  Generale
di Ateneo;
c)  da  un rappresentante degli studenti per ogni anno di corso e, in
ogni caso, da un numero di studenti pari almeno  al  15%  del  totale
delle altre componenti.
     2.    I  professori  e  i  ricercatori  che  svolgono  attivita'
nell'ambito di piu' Corsi di studio optano per l'afferenza ad un solo
Consiglio ai  fini  del  numero  legale,  mantenendo  il  diritto  di
partecipare con diritto di voto anche agli altri Consigli di Corso di
studio.
     3.  Il Consiglio di Corso di studio
a) provvede alla organizzazione dell'attivita' didattica;
b)  stabilisce i contenuti minimi del Corso di studio e li ripartisce
fra i singoli corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro;
c) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante  l'utilizzazione
di  docenti  per insegnamenti diversi da quelli di cui sono titolari,
nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
d) propone  al  Consiglio  di  Facolta'  l'attribuzione  dei  compiti
didattici  ai  professori  e  ai  ricercatori  in  modo  da ripartire
equamente il carico didattico, fatti salvi i diritti dei professori e
dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente; puo' servirsi  a
tal  fine anche della collaborazione dei Consigli di Area, in modo da
coordinare eventuali compiti di professori e ricercatori presso altri
Corsi di studio;
e) predispone e  presenta  al  Consiglio  di  Facolta'  il  piano  di
copertura   degli  insegnamenti  vacanti,  nonche'  le  richieste  di
professori a contratto;
f) propone al Consiglio di Facolta' il conferimento di supplenze  per
la  copertura degli insegnamenti privi di titolare e necessari per il
corretto funzionamento del Corso di studio; a tal fine puo'  servirsi
della collaborazione dei Consigli di Area;
g)  presenta al Consiglio di Facolta' richieste in ordine ai piani di
sviluppo dell'Ateneo, anche con riferimento al  personale  docente  e
ricercatore,  nonche'  richieste  per  l'attivazione  di insegnamenti
previsti dal Regolamento didattico di Ateneo;
h) formula richieste  di  finanziamento  per  l'attivita'  didattica,
compresi i viaggi di istruzione e le escursioni;
i)  predispone  e  presenta  al  Consiglio  di  Facolta'  proposte di
modifica  allo  Statuto,  al  Regolamento  Generale  d'Ateneo  e   al
Regolamento didattico, per quanto di competenza;
l)   predispone   per   il   Consiglio   di   Facolta'  le  relazioni
sull'attivita' didattica, anche al  fine  di  fornire  elementi  agli
organi preposti alla attivita' valutativa;
m)  esprime parere al Senato Accademico sul riconoscimento dei titoli
conseguiti all'estero;
n) formula al Consiglio di Facolta' e agli organi di governo proposte
e pareri in merito a tutto quanto attiene al Corso di studio;
o) definisce e rende pubblici l'orario e il calendario delle  lezioni
e  degli  esami,  del ricevimento degli studenti e delle attivita' di
tutorato;
p)  delibera  in  merito  ai  piani  di  studio, ai trasferimenti, ai
passaggi, alla convalida  di  esami  e  su  eventuali  domande  degli
studenti attinenti il curriculum degli studi;
q)  organizza  l'attivita'  di  tutorato per gli studenti iscritti al
corso;
r) esamina le proposte della Commissione paritetica di  cui  all'art.
30 del presente Statuto;
s) formula proposte per l'iscrizione di borse di studio;
t) elegge il Presidente del Consiglio di Corso di studio;
u)  delibera  un  proprio  Regolamento  secondo  quanto  previsto dal
Regolamento  Generale  di  Ateneo;  il  Regolamento  puo'   prevedere
l'articolazione  del  consiglio  di  Corso  di  studio in consigli di
indirizzo;
v) esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate  da
disposizioni  di  legge  che  non  siano in contrasto con il presente
Statuto e con i Regolamenti e quelle che siano ad esso  delegate  dal
Consiglio di facolta'.
     4.    Su alcune materie il Consiglio di Corso di studio delibera
in composizione ristretta, o con voto limitato ad  alcune  categorie.
In  particolare,  fermo restando la composizione allargata, sui punti
b), c), d), e), f) del comma 3 hanno diritto di voto i professori  di
ruolo  e fuori ruolo e i ricercatori; su tutte le questioni attinenti
alle  singole  persone  il  Consiglio  delibera  nella   composizione
limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori.
                               Art. 26
             Presidente del Consiglio di Corso di studio
     1.  Il Presidente del Consiglio di Corso di studio e' eletto dal
Consiglio,  nella  sua  composizione  piu' ampia, tra i professori di
ruolo afferenti, dura in carica tre anni e non puo' essere eletto per
piu' di due mandati consecutivi. Per  l'elezione  del  Presidente  il
Consiglio, e' convocato dal Decano dei professori ordinari.
     2.  Il Presidente del Consiglio di Corso di studio
a) convoca e presiede il Consiglio di Corso di studio;
b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
c)  nomina  le  commissioni  per  gli  esami  di profitto relativi ad
insegnamenti attribuiti ai professori afferenti al Corso di studio  e
le  commissioni  per  gli  esami di laurea o di diploma, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge e sulla base di criteri  definiti
dal Consiglio;
d)   sovrintende  al  regolare  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
didattiche e organizzative che  si  svolgono  nel  Corso  di  studio,
esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.
                               Art. 27
                     Scuole di specializzazione
     1.   Presso una o piu' Facolta' o presso uno o piu' Dipartimenti
possono essere istituite Scuole di specializzazione.
     2.  L'attivita' di specializzazione finalizzata al conseguimento
del titolo di Diploma di specializzazione (DS) e'  compito  esclusivo
dell'Universita'.
     3.  Le Scuole di specializzazione dell'Universita' sono indicate
nella  Tabella  B  allegata  al  presente  Statuto  e nel Regolamento
didattico di Ateneo.
     4.  Le Scuole di specializzazione sono istituite, in conformita'
alle  disposizioni  legislative  e  comunitarie  vigenti, su proposta
delle Facolta'  o  dei  Dipartimenti  interessati,  con  decreto  del
Rettore,  in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo
previsto dall'art. 13, comma 4, lettera a) del presente Statuto, pre-
via  delibera  del  Senato  Accademico,  sentito  il   Consiglio   di
Amministrazione.
Le   Scuole  di  specializzazione  svolgono  la  loro  attivita'  con
autonomia didattica e organizzativa  nei  limiti  della  legislazione
vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.
     5.   Sono organi della Scuola di specializzazione il Direttore e
il Consiglio.
     6.  Il Direttore ha la responsabilita' del  funzionamento  della
Scuola.  E'  eletto  dal  Consiglio  della Scuola tra i professori di
ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
     7.  Il Consiglio della Scuola di specializzazione e' composto da
tutti  i professori incaricati di insegnamento (per affidamento o per
contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni
anno di corso,  eletti  secondo  criteri  e  modalita'  definiti  nel
Regolamento Generale di Ateneo.
                               Art. 28
                Corsi di perfezionamento post-laurea
     1.    I  corsi di perfezionamento post-laurea sono istituiti, in
conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie  vigenti,  su
proposta  delle  Facolta' o dei Dipartimenti interessati, con decreto
del Rettore, su delibera del Senato Accademico, sentito il  Consiglio
di  Amministrazione,  e  svolgono  la  loro  attivita'  con autonomia
didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni
di cui al presente Statuto.
     2.     Le  modalita'  per  il   funzionamento   dei   corsi   di
perfezionamento  post-laurea sono contenute, per quanto non stabilito
dalla legge, nel Regolamento didattico di Ateneo.
     3.  I corsi di perfezionamento post-laurea vengono affidati,  di
norma, al Dipartimento cui afferisce la maggior parte dei docenti.
     4.    Sono  organi  del  corso di perfezionamento post-laurea il
direttore e il consiglio.
     5.  Il direttore ha la  responsabilita'  del  funzionamento  del
corso  ed  e'  eletto  dal consiglio fra i professori di ruolo che ne
fanno parte. Il Consiglio del Corso di perfezionamento post-laurea e'
composto da tutto  il  personale  docente  che  vi  svolge  attivita'
didattica.
                               Art. 29
                        Dottorati di ricerca
     1.    L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di Dottorato
di ricerca e provvede  a    disciplinarne  il  funzionamento  con  il
Regolamento didattico di Ateneo.
     2.  Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso
di  dottorato sono  assegnate al Dipartimento presso cui viene svolta
l'attivita' dei dottorandi.
     3.  I Dottorati di ricerca dell'Universita' sono indicati  nella
Tabella C allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di
Ateneo.
                               Art. 30
      Commissione paritetica per la valutazione della didattica
     1.    Presso  ciascuna  Facolta'  e'  istituita  una commissione
paritetica   con   il   compito   di   valutare   l'efficacia   della
organizzazione   didattica,   anche   con  riguardo  ai  problemi  di
coordinamento tra i diversi Corsi di studio, tra docenti e  studenti,
tra   docenti,   tra  Facolta'  e     servizi  centrali,  nonche'  il
funzionamento dei servizi di tutorato.
     2.  La commissione paritetica e' presieduta dal Preside o da  un
suo  delegato  ed e' composta per meta' da professori e ricercatori e
per meta' da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta'.
La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal  Regolamento
di facolta', di cui al successivo art. 63.
     3.   La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato
dell'attivita'  didattica  e  formula  proposte  idonee  a   superare
eventuali   difficolta'.  La  relazione,  comprensiva  di  tutti  gli
orientamenti  emersi,   deve   essere   presentata   al   Preside   e
obbligatoriamente   discussa   dal   Consiglio   di   Facolta'  prima
dell'inizio dell'anno accademico successivo.
     4.  Analoghe Commissioni possono essere istituite  dai  Consigli
di Corso di studio.
                               Art. 31
                Osservatorio sull'attivita' didattica
     1.   L'Osservatorio per la didattica e' diretta emanazione delle
Commissioni paritetiche costituite all'interno delle Facolta'  ed  e'
formato   da   un  docente  e  da  uno  studente  per  ogni  Facolta'
dell'Ateneo, eletti dai rispettivi Consigli di Facolta' tra i  propri
componenti    facenti    parte    delle    Commissioni   paritetiche.
L'Osservatorio elegge al suo interno un coordinatore.
     2.  L'Osservatorio valuta l'efficacia dell'azione didattica  dei
Corsi  di  studio  e  della  sua organizzazione. Identifica eventuali
problemi di  coordinamento  e  fruizione  dei  servizi  offerti  agli
studenti, e li segnala agli organismi competenti.
     3.  L'Osservatorio ha altresi' compiti propositivi nei confronti
delle  strutture didattiche e degli organi di governo dell'Ateneo ivi
compresi l'orientamento e il tutorato.
     4.   L'Osservatorio  cura  inoltre,  per  la  parte  di  propria
competenza,  i  rapporti  con  gli  enti  preposti all'attuazione del
diritto allo studio.
     5.  L'Osservatorio presenta annualmente al Senato Accademico  la
relazione sullo stato dell'attivita' didattica.
                               Art. 32
                    Aree scientifico-disciplinari
     1.  L'Area scientifico-disciplinare (di seguito denominata anche
Area)  ha  il compito di provvedere al coordinamento scientifico e di
riunire in uno stesso ambito le competenze necessarie per l'attivita'
didattica di discipline afferenti a settori affini o contigui.
     2.  Ciascun professore o ricercatore,  sulla  base  del  settore
scientifico-disciplinare  di  inquadramento  o  della  disciplina  di
nomina, afferisce all'Aree scientifico-disciplinare in cui il settore
o la disciplina sono compresi.
     3.  Le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo  sono  indicate
nella  Tabella  E  allegata  al  presente  Statuto  e nel Regolamento
Generale di Ateneo, che definisce anche  le  modalita'  di  revisione
della Tabella.
     4.  Sono organi dell'Area scientifico-disciplinare:
           - il Consiglio di Area
           - il Coordinatore.
                               Art. 33
             Consiglio di Area scientifico-disciplinare
     1.    Il Consiglio di Area e' un organo consultivo e propositivo
costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti all'Area.
     Partecipa alle riunioni del Consiglio di Area il  rappresentante
in Senato Accademico dell'aggregazione di cui l'Area fa parte.
     Il rappresentante in Senato Accademico e' tenuto ad acquisire il
parere  dei  Consigli  di  Area sulle questioni di rilevanza per tali
Aree.
     2.  Il Consiglio di Area
a) elegge, secondo modalita' stabilite dal  Regolamento  Generale  di
Ateneo,  la commissione scientifica - composta da professori di prima
fascia, di seconda fascia  e  da  ricercatori  -  per  l'esame  delle
richieste  di  finanziamento  per  la ricerca nell'ambito della quota
attribuita all'Area dal Senato Accademico;
b) elabora proposte di sviluppo globale dei settori  e  delle  disci-
pline  afferenti all'Area e propone agli organi accademici di governo
le iniziative organizzative e finanziarie per realizzarle;
c) predispone annualmente un consuntivo globale delle ricerche svolte
nel suo ambito;
d) esprime alle Facolta' ed agli organi di  governo  le  esigenze  di
posti  di ruolo relativi a discipline dell'Area, posti da attribuirsi
alle Facolta',  ma  necessari  per  lo  sviluppo  scientifico  e  per
l'espletamento  della  didattica  relativa  a  settori  scientifico -
disciplinari afferenti all'Area;
e) esprime pareri, su richiesta delle  Facolta',  relativamente  alla
destinazione  dei posti di ruolo, alla richiesta di bando di concorso
e alle chiamate per discipline dell'Area;
f) esprime pareri, su richiesta delle  Facolta'  o  dei  Consigli  di
Corso  di  studio,  relativamente  all'attribuzione  di  supplenze  e
affidamenti a docenti dell'Area;
g) elegge tra i componenti dell'Area un Coordinatore.
                               Art. 34
            Coordinatore di Area scientifico-disciplinare
     1. Il  Coordinatore  di  Area  rappresenta  l'Area  nell'Ateneo,
convoca  e  presiede  le  riunioni  del  Consiglio  di  Area  e  cura
l'attuazione delle delibere. Il Coordinatore e'  tenuto  a  convocare
l'Area,  quanto  cio'  venga  richiesto  dal rappresentante in Senato
Accademico.
     2.    Il Coordinatore e' eletto dal Consiglio di Area tra i suoi
componenti, dura in carica tre anni accademici e  non  e'  eleggibile
per piu' di due mandati consecutivi.
                               Art. 35
                            Dipartimenti
     1.    I  Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu'
settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o per  metodi
di ricerca.
     2.    Al  Dipartimento  afferiscono  i  professori  di ruolo e i
ricercatori, secondo le modalita' previste dal  regolamento  Generale
di Ateneo.
     3.   Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e
dispone del personale tecnico-amministrativo occorrente  per  il  suo
funzionamento, assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione.
     4.    Al Dipartimento e' assegnato un segretario amministrativo.
L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito  dal  Direttore
Amministrativo
     5.  Il Dipartimento:
a)  promuove  e  coordina  le  attivita' di ricerca istituzionali nel
rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore  e  ricercatore  e
del  suo  diritto  di  accedere  direttamente ai finanziamenti per la
ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
b) collabora con le Facolta' ed i Corsi di studio per  l'espletamento
dell'attivita'   didattica   dei  docenti  e  ricercatori  afferenti,
mettendo  a  disposizione,  quando  previsto,  mezzi,   strutture   e
personale;
c) organizza e mette a disposizione dei docenti e ricercatori servizi
e  strutture  comuni  per  il  migliore  espletamento  dell'attivita'
didattica e di ricerca;
d) gestisce, per gli aspetti  amministrativi  e  contabili,  tutti  i
fondi  assegnati al Dipartimento o, a qualunque titolo, a singoli o a
gruppi di docenti afferenti;
e) promuove l'istituzione di dottorati di ricerca e  ne  assicura  il
funzionamento anche per gli aspetti amministrativi;
f)  e'  sede di espletamento di attivita' di consulenza, di ricerca e
di servizio su convenzioni e contratti;
g) puo' promuovere, anche in collaborazione con altre  strutture,  la
costituzione  di  centri  di  servizio alla cui gestione contribuisce
fornendo di norma personale e mezzi.
     6.  Per l'attivazione di un Dipartimento occorre  un  numero  di
professori  e  di  ricercatori  non  inferiore a 20, secondo le norme
specificate nel  Regolamento  Generale  di  Ateneo.  Per  particolari
esigenze   di   organizzazione   della   ricerca   il   Consiglio  di
Amministrazione, su proposta del Senato Accademico,  puo'  consentire
la  costituzione  di  Dipartimenti  con  un  numero  di  unita' anche
inferiore a 20, ma comunque non al di sotto di 12. In tali situazioni
l'Ufficio di Segreteria di Dipartimento puo'  essere  comune  a  piu'
Dipartimenti.
     Un   Dipartimento  deve  essere  disattivato,  con  Decreto  del
Rettore, quando il numero di professori e di ricercatori scenda al di
sotto di 12 per tre anni accademici consecutivi.
     7.     Il  Dipartimento  puo'  articolarsi  in  sezioni  secondo
modalita'  previste  dal  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  che  ne
indichera'  i  possibili  livelli di autonomia in rapporto agli altri
organi del Dipartimento, ferma restando la garanzia del funzionamento
dei servizi generali.
     8.  I Dipartimenti dell'Ateneo sono  indicati  nella  Tabella  D
allegata al presente Statuto.
     9.  Sono organi del Dipartimento
a) il Consiglio
b) il Direttore
c) la Giunta.
                               Art. 36
                      Consiglio di Dipartimento
     1. Il Consiglio e' composto:
a) da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b)  da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari a
un terzo del personale stesso, fino ad un massimo del dieci per cento
del personale docente e ricercatore;
c) da un  rappresentante  degli  studenti  iscritti  a  dottorati  di
ricerca e da un rappresentante degli studenti iscritti alle scuole di
specializzazione le cui attivita' si svolgano presso il Dipartimento.
   Il  segretario  amministrativo  partecipa  alle  sedute  con  voto
consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
     2.  Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le
eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di  competenza
del Consiglio saranno stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
     3.  Il Consiglio:
a)  approva il piano annuale e la relazione consuntiva delle ricerche
del Dipartimento;
b) stabilisce le norme generali per  la  gestione  e  l'utilizzazione
delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione
dei   compiti   al   personale  tecnico  e  ausiliario  assegnato  al
Dipartimento;
c) approva i bilanci preventivi, consuntivi e le relative variazioni;
d)  delibera  l'autorizzazione  all'acquisto  di  apparecchiature   e
servizi   impegnativi   per  la  gestione  e/o  di  notevole  importo
finanziario,   secondo   quanto   stabilito   dal   Regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) approva la stipula di convenzioni e contratti;
f) puo' istituire al proprio interno centri di studio;
g)  formula agli organi competenti richieste di personale, di fondi e
di locali;
h) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,  il
regolamento  del   Dipartimento di cui al successivo art. 63, secondo
le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
i) esercita ogni altra attribuzione demandatagli da  disposizioni  di
legge  che  non  siano  in  contrasto con il presente Statuto e con i
Regolamenti.
     4.   Il Consiglio puo' delegare a  favore  della  Giunta  alcune
delle proprie competenze.
                               Art. 37
                      Direttore di Dipartimento
     1.    Il  Direttore  di Dipartimento e' un professore di ruolo a
tempo pieno, eletto dal Consiglio nella composizione piu'  allargata,
a  maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al voto nella prima
votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle  successive.  E'
nominato  con  Decreto  del Rettore, dura in carica tre anni e non e'
eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
     2.  Il Direttore e' l'organo esecutivo  del  Dipartimento  e  lo
rappresenta   nei   confronti   degli   altri  organi  dell'Ateneo  e
dell'esterno.
     3.  Il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta  e  cura  l'esecuzione
dei rispettivi deliberati;
b)   mette  a  disposizione  del  personale  docente  i  mezzi  e  le
attrezzature assegnati al Dipartimento per le esigenze dell'attivita'
didattica;
c) provvede, nell'ambito delle direttive generali di spesa  impartite
dal Consiglio, all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del
Dipartimento,  fatta salva l'autonomia dei docenti nella gestione dei
fondi di ricerca e  autorizza  i  pagamenti  sui  fondi  gestiti  dal
Dipartimento.
d)  vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi e
dei regolamenti;
e) esercita le  altre  attribuzioni  che  gli  sono  demandate  dallo
Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dalle leggi.
     4.    Il  Direttore provvede autonomamente, senza l'approvazione
del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito, per
ogni singola spesa, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'.
     5.    Il  direttore  designa  tra  i  professori  di  ruolo   un
vicedirettore  che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di
impedimento o assenza. Il vicedirettore e' nominato con  Decreto  del
Rettore.
                               Art. 38
                       Giunta di Dipartimento
     1.   La Giunta e' composta dal Direttore e da rappresentanti dei
professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e  del
personale  tecnico-amministrativo  del  Dipartimento.  Il Regolamento
Generale  di  Ateneo  stabilisce  i  limiti  di  variabilita'   delle
dimensioni  della Giunta anche in relazione alla consistenza numerica
del Dipartimento, fermo restando che le  quattro  categorie  suddette
devono essere rappresentate.
     Partecipa  alle riunioni della giunta, senza diritto di voto, il
segretario amministrativo, con compiti di segretario verbalizzante.
     2.  La Giunta:
a)  predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamento  e   di
personale   tecnico-amministrativo   necessari   per  lo  svolgimento
dell'attivita' didattica e di ricerca nell'ambito del Dipartimento  e
le sottopone all'approvazione del Consiglio;
b)  presenta  al  Consiglio  il  piano  annuale  delle  ricerche  del
Dipartimento;
c)  puo'  deliberare  spese  di  interesse  generale  e  di   importo
rilevante,    secondo    quanto    previsto   dal   Regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la  contabilita',  nel  rispetto  del
bilancio approvato dal Consiglio.
                               Art. 9
                Centri interdipartimentali di ricerca
   1.   Per  attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno,  che  si
esplichino su progetti di durata pluriennale  e  che  coinvolgano  le
attivita' di piu' Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei
Dipartimenti  interessati,  sentito  il Consiglio di Amministrazione,
puo' deliberare la  costituzione  di  Centri  interdipartimentali  di
ricerca.
   2.  I  Dipartimenti  che  propongono  la costituzione di un Centro
interdipartimentale  di  ricerca  debbono  garantire  le  risorse  di
personale, finanziarie e di spazio per il suo funzionamento.
   3.   Le   modalita'   per  l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei Centri sono definite dal  Regolamento  Generale  di
Ateneo.
   4.  Le  norme  del  presente  Statuto  relative ai Dipartimenti si
applicano, in quanto compatibili, anche ai Centri interdipartimentali
di ricerca.
   5. L'elenco dei Centri interdipartimentali di ricerca e' riportato
nella Tabella F  allegata  al  presente  Statuto  e  nel  Regolamento
Generale di Ateneo.
                               Art. 40
                 Centri e Consorzi interuniversitari
   1.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  formative e di ricerca di
comune interesse, il Consiglio di Amministrazione, su proposta  delle
strutture interessate e sentito il Senato Accademico, puo' costituire
con   piu'   Universita',   anche   straniere,   centri   e  consorzi
interuniversitari.
                               Art. 41
               Centri interdipartimentali di servizio
   1. Il Centro interdipartimentale  di  servizio  e'  una  struttura
destinata  alla gestione di apparecchiature complesse o di servizi di
interesse di piu' Dipartimenti.
   2.  Il  Centro  interdipartimentale   di   servizio   (nel   resto
dell'articolo  denominato  'Centro')  e'  istituito  su  proposta dei
Consigli dei Dipartimenti interessati, con Decreto  del  Rettore,  su
delibera  del  Consiglio  di Amministrazione, previa approvazione del
Senato Accademico.
   3. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie  e  utilizza  il
personale,  i  mezzi e i locali messi a disposizione dai Dipartimenti
cui serve. Per l'espletamento delle pratiche amministrative il Centro
utilizza uno dei Dipartimenti partecipanti;  tale  Dipartimento  deve
essere  individuato  nella  delibera  istitutiva  del  Centro  e deve
rendersi disponibile a tal fine al  momento  della  costituzione  del
Centro.
   4. Sono organi del Centro:
a) il Comitato tecnico-scientifico
b) il Presidente
c) il Direttore
   5.  Il  Comitato  tecnico-scientifico, costituito dai professori e
dai ricercatori designati dalle strutture partecipanti al Centro,  ha
i compiti seguenti:
a)  stabilisce  le  norme generali per la gestione  e l'utilizzazione
delle strutture, dei servizi e dei fondi comuni, e per l'attribuzione
dei compiti al personale tecnico e ausiliario assegnato;
b) approva il piano di attivita' del Centro;
c) approva il piano di utilizzazione dei fondi;
d)  predispone  le  richieste di fondi e di personale ai Dipartimenti
cui fa capo.
   6. Il Presidente e' un professore di ruolo a  tempo  pieno  eletto
dal  Comitato tecnico-scientifico al proprio interno e dura in carica
3 anni.
   7. I compiti e le modalita' di designazione  del  Direttore  vanno
precisati nella delibera istitutiva del Centro.
                               Art. 42
                   Centri di servizio di Facolta'
   1.  Il  Centro  di  servizio  di  Facolta' e' una struttura per la
gestione dei fondi assegnati ad una Facolta'.
   2. Il Centro di servizio  di  Facolta'  (nel  resto  dell'articolo
denominato   Centro  di  Facolta'),  e'  istituito  su  proposta  del
Consiglio di Facolta', con Decreto del Rettore, previa  delibera  del
Consiglio di Amministrazione.
   3. Sono organi del Centro:
a)  il  Consiglio  di  Facolta', e, ove previsto in base all'art. 21,
comma 10, il Comitato di Presidenza della Facolta';
b) il Presidente, che si identifica nel Preside di Facolta' o  in  un
suo delegato.
   4.   Il  Centro  usufruisce  delle  risorse  finanziarie  ad  esso
destinate e utilizza il personale, i  mezzi  ed  i  locali,  messi  a
disposizione dalla Facolta'.
   5. Il Centro gode di autonomia amministrativa e finanziaria.
                               Art. 43
                    Centri di servizio di Ateneo
   1. Il Centro di servizio di Ateneo e' una struttura destinata alla
gestione  di  servizi  di  interesse  generale dell'Ateneo, dotata di
autonomia finanziaria-contabile.
   2. Il Centro  di  servizio  di  Ateneo,  nel  resto  dell'articolo
denominato Centro, e' istituito, con Decreto del Rettore, su delibera
del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa  approvazione del Senato
Accademico.
   3. Nella delibera di istituzione devono essere definiti gli organi
di gestione prevedendo in particolare un organo rappresentativo delle
strutture  didattiche  e  scientifiche  interessate  con  compiti  di
programmazione,   di   indirizzo   e   di   coordinamento.  Nell'atto
costitutivo dovranno altresi' essere indicate modalita' di elezione e
compiti delle cariche elettive.
   4. Il Centro utilizza risorse  finanziarie  assegnate  dal  Senato
Accademico  nell'ambito  delle  disponibilita'  di bilancio d'Ateneo.
Dispone altresi' di  personale  tecnico-amministrativo  assegnato  su
delibera del Consiglio di Amministrazione.
   5.  Il  Centro  presenta  annualmente  un  programma dettagliato a
giustificazione delle richieste finanziarie e di personale.
                               Art. 44
                   Orto Botanico, musei ed archivi
   1. L'Orto Botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del
patrimonio vegetale dell'Universita' necessario per la ricerca  e  la
didattica e suscettibile di fruizione pubblica.
   2.  L'Orto  Botanico  e'  annesso al Dipartimento cui afferisce la
maggior  parte  del  personale  docente  dei   settori   scientifico-
disciplinari della botanica.
   3.  L'Universita'  assicura  per  la  gestione dell'Orto Botanico,
compatibilmente   con   le   proprie    disponibilita',    personale,
finanziamenti  e  strutture  adeguati  allo  svolgimento  dei compiti
istituzionali e promuove, di concerto con le strutture  didattiche  e
scientifiche interessate, l'arricchimento del suo patrimonio.
   4.  L'Universita'  promuove  la  valorizzazione  del patrimonio di
interesse storico presente nei Dipartimenti e raccolto in  musei,  in
collezioni  scientifiche  ed  archivi,  assicurando  finanziamenti  e
personale  compatibilmente  con  le  proprie  disponibilita'  ed   in
funzione del valore della struttura e della fruibilita' pubblica.
   5. Per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico, dei musei, delle
collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Universita'
puo'  stipulare  apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e
con Enti pubblici.
   6. Per l'eventuale costituzione di Centri di servizio  riguardanti
le  strutture  di  cui al presente articolo si dovra' far riferimento
agli articoli 41 e 43 di questo Statuto.
                               Art. 45
                   Sistema bibliotecario di Ateneo
   1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,   che   comprende   le
biblioteche,    gli    archivi   e   i   centri   di   documentazione
dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare ed organizzare  in  forme
coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del
patrimonio  bibliotecario e documentario, nonche' il trattamento e la
diffusione dell'informazione.
   2. Al sistema e' proposta una "Commissione di Ateneo per i servizi
bibliotecari e documentari" (CAB)  con  compiti  di  coordinamento  e
indirizzo,  composta  dal  Presidente  (Rettore  o suo delegato), dai
rappresentanti delle Facolta' nominati tra i professori  di  ruolo  e
ricercatori,  dai  coordinatori di biblioteca e da una rappresentanza
degli  studenti   nominata   dal   Consiglio   degli   studenti.   Il
coordinamento  dei  servizi  bibliotecari  e'  affidato  a un ufficio
centrale di Ateneo.
   3. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola in:
- biblioteche di area
- biblioteche di settore.
   4. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce le  caratteristiche
minime delle biblioteche e i servizi che devono erogare.
   5.   Le  biblioteche  di  area  sono  istituite,  su  proposta  di
Dipartimenti  e/o   Facolta',   con   delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione, sentita la commissione di cui al precedente comma 2.
Costituiscono  centri  di  servizio dotati di autonomia finanziaria e
contabile.
   6. Gli organi delle biblioteche di area sono:
- il Presidente
- il Consiglio di biblioteca
- il Direttore di biblioteca.
   7.  Il  Consiglio  di  biblioteca  e'   l'organo   di   indirizzo,
programmazione  e  coordinamento.  E'  composto  dal  Presidente, dal
Direttore,  da  rappresentanti  delle  strutture   afferenti,   degli
studenti  e  del  personale  tecnico-amministrativo della biblioteca,
designati secondo modalita' precisate nell'atto di costituzione della
biblioteca,  tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Generale
di Ateneo.
   8. Il Presidente e' eletto tra i professori di  ruolo  membri  del
Consiglio,  dal  Consiglio  stesso,  con  il  compito  di convocare e
presiedere il Consiglio,  curare  l'attuazione  delle  sue  delibere,
rappresentarlo presso gli organi universitari.
   9.  Il  Direttore  di  biblioteca  e'  un  bibliotecario  avente i
requisiti previsti dalla normativa vigente, nominato su proposta  del
Consiglio   di   Amministrazione.   E'  l'organo  di  gestione  della
biblioteca.
   10.  Il  Consiglio  di  biblioteca  propone  il   Regolamento   di
biblioteca nelle forme previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
   11.  Le  biblioteche  di  settore  funzionano  presso  uno  o piu'
Dipartimenti, che le gestiscono direttamente.
                               Art. 46
          Autonomia delle strutture didattiche e di ricerca
   1. Tutti  gli  atti  di  gestione  amministrativa,  finanziaria  e
contabile  relative  a fondi destinati alla ricerca ed alla didattica
sono effettuati nell'ambito dei Dipartimenti  e  degli  altri  centri
autonomi  di  spesa  che  forniscono  supporto  alla  ricerca ed alla
didattica.
   2.  Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza   e   la
contabilita'  stabilisce  le norme per l'amministrazione  nell'ambito
dei centri di spesa in accordo con le norme  contenute  nel  presente
Statuto  e  nel  D.Lgs.  3.2.1993,  n.  29  e  successive modifiche e
integrazioni, escludendo in ogni caso l'estensione delle attribuzioni
della dirigenza alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
   3.  L'organizzazione  del   lavoro   del   personale   tecnico   e
amministrativo  che collabora alla ricerca ed all'insegnamento dovra'
essere  coerente  con  il   rispetto   dell'autonomia   didattica   e
scientifica  delle  strutture  e  con  la  liberta'  di  ricerca e di
insegnamento  dei  docenti  e  ricercatori,  escludendosi  anche   in
quest'ambito  l'estensione  delle  attribuzioni  della dirigenza alla
gestione della ricerca e dell'insegnamento.
                              TITOLO IV
                  RAPPORTI CON L'ESTERNO E RISORSE
                               Art. 47
                       Rapporti con l'esterno
   1. I rapporti dell'Universita'  con  l'esterno,  ivi  comprese  le
prestazioni a pagamento per conto terzi, sono disciplinati e posti in
essere  in base al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
   2. I contratti e le convenzioni previsti  dal  Regolamento  devono
riguardare  l'attivita' coerenti e compatibili con lo svolgimento dei
compiti istituzionali di ricerca e di didattica.
   3.  Per  le  prestazioni  socio-sanitarie  l'Universita'   stipula
apposite  convenzioni  con  enti  pubblici  e privati, ai sensi della
normativa vigente.
   4. L'Universita' identifica, e preferenzialmente utilizza, modelli
gestionali, amministrativi  e  sanitari  che  consentono  prestazioni
altamente   qualificate   e   coerenti   con   le   proprie  funzioni
istituzionali.
                               Art. 48
                  Comitato Risorse di Ateneo (CRA)
   1.  Al  fine di promuovere e programmare l'acquisizione di risorse
finanziarie derivanti dallo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,
didattiche,  professionali e di consulenza da parte dell'Universita',
e' costituito il Comitato Risorse di Ateneo (CRA).
   2. Il Comitato Risorse di Ateneo:
a) acquisisce e divulga informazioni sulle attivita' svolte da  tutto
l'Ateneo, anche al fine di valorizzare i risultati;
b)  coordina  le  prestazioni  che  possono essere rese per l'esterno
dalle strutture dell'Ateneo;
c) svolge attivita' promozionali per tali prestazioni;
d) fornisce supporto e  consulenza  alle  strutture  che  operano  in
collaborazione con Enti pubblici e privati.
   3. Il Comitato, a cui partecipa il responsabile dell'Area Finanze,
e' costituito dai Coordinatori delle aree scientifico-disciplinari di
cui all'art. 34, ed e' presieduto dal Rettore o da un suo delegato.
   4.  Il  Comitato  presenta  annualmente al Senato Accademico ed al
Consiglio di Amministrazione la relazione sulle attivita' di  ricerca
e di consulenza da esso coordinate.
                               Art. 49
                         Consorzi e Societa'
   1.  Per  la  gestione  di una o piu' attivita' rientranti nei fini
istituzionali dell'Ateneo,  su  proposta  di  una  o  piu'  strutture
didattiche e/o scientifiche, possono esser costituiti, sentito il CRA
e  con  delibera  del  Consiglio di Amministrazione dell'Universita',
Consorzi e Societa' Consortili.
   2. Negli Statuti dei Consorzi e  delle  Societa'  Consortili,  che
dovranno   essere   approvati   dal   Consiglio   di  Amministrazione
dell'Universita', dovra' espressamente prevedersi:
a) la partecipazione al fondo consortile o al  capitale  sociale  con
l'apporto di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e servizi;
b)  le  norme  per la destinazione degli utili netti e per il ripiano
delle perdite;
c) le quote di partecipazione dei singoli consorziati;
d)  il  limite  di  partecipazione  dell'Universita'  in  misura  non
superiore al 50% del fondo consortile o del capitale sociale;
e)  norme  di  salvaguardia per l'Universita' in occasione di aumenti
del fondo consortile o del capitale sociale;
f) l'espresso esonero per l'Universita' da forme di contribuzioni  in
denaro;
g) le forme di rappresentanza dell'Universita'
   3.  I  Consorzi  e  le  Societa' Consortili si doteranno di propri
regolamenti.
   4. Per l'esercizio di  attivita'  imprenditoriali  rientranti  nei
propri  fini  istituzionali  l'Universita'  puo',  con  delibera  del
Consiglio  di  Amministrazione,   sentito   il   Senato   Accademico,
partecipare   a   societa'   di   capitali,  anche  promuovendone  la
costituzione con altri soggetti pubblici e/o privati.
   5. Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalita'  di
costituzione e partecipazione alle societa' di capitali prevedendo il
conferimento di beni in natura e di crediti.
                               Art. 50
                          Azienda speciale
   1.  L'azienda  speciale  e'  un ente strumentale dell'Universita',
costituito per l'esercizio e/o la gestione, in forma imprenditoriale,
di attivita' di ricerca, didattiche o di servizi, aventi  particolare
rilevanza istituzionale.
   2.   L'azienda   speciale   opera   con  autonomia  organizzativa,
gestionale, patrimoniale e contabile. Nella gestione ha l'obbligo del
rispetto del principio di equilibrio  economico  fra  i  costi  ed  i
ricavi dell'esercizio, compresi i trasferimenti.
   3.  L'ordinamento  e  il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti approvati dal  Consiglio
di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
                               Art. 51
                      Policlinico Universitario
   1.  Il  Policlinico  Universitario  e' azienda dell'Universita' ai
sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. N. 502 del 30.12.92 e  succes-
sive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina
in  materia  sanitaria,  a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421".
   2. Lo statuto del Policlinico Universitario, predisposto ai  sensi
della  normativa  riportata  nel  Decreto  Legislativo  succitato  su
proposta della Facolta' di Medicina  e  Chirurgia  ed  approvato  dal
Senato  Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sara' inserito
nel presente Statuto come Titolo IX.
                              TITOLO V
               UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
                               Art. 52
                           Amministrazione
   1. Fermo restando  il  principio  previsto  all'art.  1  punto  1,
l'Universita'    informa    l'esercizio    delle   proprie   funzioni
amministrative  a  criteri  di  economicita',  di  efficacia   e   di
semplificazione.
   2.  L'Ateneo  ha  una  gestione  finanziaria  unitaria, articolata
nell'ambito di centri di spesa.
   3. L'Amministrazione centrale e' costituita in centro di  gestione
autonoma, sotto la responsabilita' del Direttore Amministrativo.
   4. Hanno piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio i
Dipartimenti,  i  Centri  di Servizio di Ateneo, i centri di servizio
delle Facolta' e le  Biblioteche  di  area:  il  bilancio  di  queste
strutture fa parte integrante del bilancio consolidato dell'Ateneo.
   5.  Hanno  autonomia  di  spesa  i  Centri  Interdipartimentali di
Ricerca e di Servizio. Il  loro  bilancio  si  allega  a  quello  del
Dipartimento cui e' affidata la loro gestione.
                               Art. 53
              Ordinamento dell'Amministrazione Centrale
   1.   L'Amministrazione   centrale  e'  ordinata  secondo  apposito
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione,  su  proposta
del  Rettore  d'intesa  con  il  Direttore Amministrativo, sentito il
Senato Accademico.
   2. Il regolamento, nel definire le strutture  operative,  compresi
gli uffici di livello dirigenziale ed i relativi compiti, si uniforma
ai  principi del presente Statuto ed al D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.
                               Art. 54
                      Direttore Amministrativo
   1.     Il     Direttore     Amministrativo     e'     responsabile
dell'amministrazione centrale ed esplica attivita' di  indirizzo,  di
gestione,  di  direzione  e  di  coordinamento del personale tecnico-
amministrativo, nei limiti di cui all'art. 15, comma  2,  del  D.Lgs.
3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
   2. Il Direttore Amministrativo e' responsabile della legittimita',
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' amministrativa
dell'Ateneo.
   3.  L'incarico  di  Direttore  Amministrativo  e' conferito per un
triennio con delibera del Consiglio di Amministrazione,  su  proposta
del  Rettore,  ad  un  dirigente,  secondo quanto previsto dal D.Lgs.
3.2.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
   4. L'incarico puo' essere revocato, su proposta del  Rettore,  con
atto  motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione
all'interessato,   per   gravi   irregolarita'    e/o    inefficienza
nell'attivita' amministrativa.
   5.  Spettano,  in  particolare,  al  Direttore  Amministrativo  le
seguenti funzioni:
a) stipulare i contratti e sottoscrivere le convenzioni non  compresi
tra  quelli  attribuiti al Rettore, ai Direttori di Dipartimento o ai
responsabili degli altri Centri di spesa ai sensi del Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
b) curare l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo
anche sulla base di specifici progetti;
c) organizzare gli uffici dell'amministrazione  centrale  e  assumere
gli atti di gestione finanziaria;
d)   adottare   gli   atti   di   gestione   del  personale  tecnico-
amministrativo, compresa la mobilita' interna sulla base dei  carichi
di  lavoro  e  degli  obiettivi  fissati  dagli  organi  di governo e
provvedere all'attribuzione al personale  dei  trattamenti  economici
accessori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi;
e)  promuovere  e resistere alle liti, conciliare e transigere, sulla
base degli indirizzi e deliberati del Consiglio di Amministrazione;
f)  coordinare  le  attivita'  dei  responsabili   dei   procedimenti
individuati in base alla L. 7.8.1990, n. 241;
g)  verificare  e  controllare  le attivita' dei dirigenti, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
h)   richiedere   direttamente   pareri   agli   organi    consultivi
dell'amministrazione  e  fornire  risposte ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
i) esercitare inoltre tutte le  competenze  a  lui  attribuite  dalle
disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
   6.  Il  Direttore Amministrativo presenta annualmente al Rettore e
al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e
sui risultati raggiunti nel quadro  degli  obiettivi  definiti  dagli
organi di governo.
                               Art. 55
                        Funzioni dirigenziali
   1.   I  dirigenti  collaborano  con  il  Direttore  Amministrativo
nell'osservanza   delle   rispettive   competenze   ed    organizzano
autonomamente  il  lavoro  nelle  strutture di cui sono responsabili,
sulla base di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29
e successive modifiche e integrazioni.
   2.  Gli uffici di livello dirigenziale e di coordinamento generale
sono   individuati   con   apposito   provvedimento   del    Rettore,
rispettivamente:
   -  per  la dirigenza in conformita' al regolamento predisposto dal
Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
   - per le funzioni di coordinamento  generale  dell'amministrazione
centrale,  su proposta del Direttore Amministrativo sentiti il Senato
Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
   - per  le  funzioni  di  coordinamento  generale  delle  attivita'
tecniche  connesse  con  la ricerca e l'insegnamento, dal Rettore con
ratifica del Senato Accademico, sentiti il Direttore Amministrativo e
il Consiglio di Amministrazione.
   3. L'Universita' di Cagliari riconosce il diritto dei dirigenti  e
del  personale  tecnico-amministrativo  ad  un  trattamento economico
accessorio in relazione a responsabilita', funzioni e  condizioni  di
lavoro   particolari,   preventivamente  definite  dal  Consiglio  di
Amministrazione sulla base delle norme vigenti.
L'attribuzione  dei  trattamenti  economici  accessori,  per   quanto
riguarda  il  Direttore  Amministrativo  e  gli  altri  dirigenti, e'
competenza  del  Consiglio  di  Amministrazione,  nei  limiti   delle
disponibilita'  finanziarie  e  nel  rispetto di quanto stabilito dai
contratti collettivi specifici e dall'art. 24 del D.Lgs. 3.2.1993, n.
29 e successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 56
  Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo
   1. L'Universita',  nell'ambito  della  sua  autonomia,  adotta  la
pianta  organica  del  personale  dirigente  e tecnico-amministrativo
dell'Ateneo   necessario   al   perseguimento   dei    propri    fini
istituzionali, con Decreto del Rettore e su delibera del Consiglio di
Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
   2.  La  pianta  organica,  redatta tenendo conto delle esigenze di
tutte le strutture dell'Ateneo e sulla base degli  effettivi  carichi
di lavoro , e' soggetta a revisione periodica, con cadenza al massimo
triennale,  secondo  le  modalita'  indicate nel comma 1 del presente
articolo.
                               Art. 57
                Accesso alle qualifiche di dirigente
   1. L'accesso alle qualifiche di  dirigente  avviene  per  concorso
sulla base della normativa vigente.
                               Art. 58
                        Nucleo di valutazione
   1.  L'Ateneo  istituisce  un  nucleo di valutazione interna con il
compito di raccogliere elementi per  la  verifica,  mediante  analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle
risorse   pubbliche,   della  produttivita'  della  ricerca  e  della
didattica,  nonche'   dell'imparzialita'   e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa.
   2.  Il nucleo di valutazione propone all'approvazione degli organi
di  governo  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'individuazione  dei
parametri  utili  alla  valutazione dell'efficienza e dell'efficacia,
anche  in  base  alle  indicazioni  legislative  e  utilizzando,  ove
possibile,  parametri analoghi a quelli adottati a livello nazionale.
Il  nucleo  di  valutazione  e' alle dirette dipendenze del Rettore e
sovraintende, con la collaborazione di tutte le strutture dell'Ateneo
e dell'Osservatorio sull'attivita' didattica, all'aggiornamento degli
indicatori previsti e approvati dagli organi di governo. Il nucleo di
valutazione invia annualmente una relazione sugli  elementi  raccolti
al  Rettore,  che  la  trasmette agli organi di governo. Il nucleo di
valutazione puo'  altresi'  far  pervenire  al  Rettore  suggerimenti
motivati  di  modifica  delle  procedure  di  gestione  e delle norme
regolamentari e statutarie.
   3.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  composto  da   un   dirigente
dell'Amministrazione  Universitaria  e da quattro esperti in tecniche
di valutazione  e  nel  controllo  di  gestione,  interni  o  esterni
all'Ateneo.  Il  nucleo  di  valutazione  e' nominato dal Rettore, su
delibera del Consiglio di Amministrazione, ed e' rinnovato  ogni  tre
anni.
   4.  Il  Regolamento  Generale  di  Ateneo  detta  le norme del suo
funzionamento.
                              TITOLO VI
                             REGOLAMENTI
                               Art. 59
                       Autonomia Regolamentare
   1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita',
al funzionamento delle strutture e  dei  servizi,  anche  per  quanto
concerne  gli  aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, sono
fissate dai Regolamenti di cui ai successivi artt. 60-64 adottati nel
rispetto delle procedure previste dall'art. 6 della L.  9.5.1989,  n.
168.
                               Art. 60
                   Regolamento Generale di Ateneo
   1.  Il  Regolamento  Generale di Ateneo contiene le norme relative
all'organizzazione generale dell'Universita'.
   2.  Nel  Regolamento  Generale  di  Ateneo   sono   definiti,   in
particolare:
a) le modalita' per la elezione delle cariche elettive;
b)  le  modalita'  per  la elezione delle rappresentanze negli organi
collegiali;
c) le norme relative alle modalita' di convocazione,  alla  validita'
delle riunioni e delle delibere degli organi collegiali;
d)  le  norme relative alla decadenza dei rappresentanti eletti negli
organi accademici;
e) le modalita' di votazione negli organi collegiali;
f) le modalita' di pubblicizzazione e di consultazione delle delibere
degli organi collegiali;
g) i  criteri  per  l'attribuzione  dell'autonomia  amministrativa  e
contabile ai centri di cui agli artt. 39, 42, 43, 44 e 45.
h)  le norme quadro relative alla istituzione, all'attivazione e alla
disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
i)  le  norme  quadro  relative  ai   Regolamenti   delle   strutture
periferiche di cui al successivo art. 63;
k)  le  modalita' per l'istituzione di Scuole di specializzazione, di
Corsi di perfezionamento post-laurea e di Dottorati di ricerca;
l) le modalita' di intervento del Difensore civico e le  disposizioni
per l'organizzazione ed il funzionamento del suo ufficio;
m)  la  composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per
la pari opportunita';
n)  le  norme  relative  all'attribuzione  delle  aree   scientifico-
disciplinari alle aggregazioni di cui al precedente art. 13;
o)  le norme di adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti
di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
p) le modalita' delle  forme  di  collaborazione  degli  studenti  ad
attivita' connesse all'erogazione dei servizi;
q) le modalita' di revisione delle Aree scientifico-disciplinari;
r) le norme di funzionamento del Nucleo di valutazione;
s) la disciplina delle deleghe.
   3. Il Regolamento Generale di Ateneo e' deliberato, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente Statuto, dal Senato Accademico in
composizione  allargata,  secondo quanto previsto dal precedente art.
13, comma 5.
   4. Il Regolamento e' emanato dal  Rettore  ai  sensi  dell'art.  6
della  L.  9.5.1989, n. 168 ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del M.U.R.S.T.
                               Art. 61
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
   1.  Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza   e   la
contabilita',  nel  rispetto  dei  principi  enunciati  nel  presente
Statuto, contiene tutte le norme previste dall'art. 7, comma 8, della
L. 9.5.1989, n. 168.
   2. Il Regolamento si ispira ai seguenti principi:
a) pubblicita' degli atti;
b) annualita', unita', universalita', integrita' e specificazione dei
bilanci;
c) equilibrio tra le entrate e le spese;
d) utilizzazione degli  stanziamenti  finalizzati  nel  rispetto  del
vincolo di destinazione;
e)  piena  autonomia  negoziale  nel  rispetto dei fini istituzionali
dell'Universita';
f) preferenza per la scelta concorrenziale del contraente;
g) controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione.
   3. Il Regolamento e'  emanato,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore   del  presente  Statuto,  con  decreto  del  Rettore,  previa
deliberazione del Consiglio di  Amministrazione,  sentiti  il  Senato
Accademico,  le  Facolta'  e  i  Dipartimenti,  ed  e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T.
   4. Il Regolamento prevede le norme per l'adozione  di  sistemi  di
amministrazione telematica.
                               Art. 62
                   Regolamento didattico di Ateneo
   1.  In  conformita'  dell'art.  11 della L. 19.11.1990, n. 341, il
Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli  studi
dei  corsi di cui al precedente art. 6, commi 1, 3, 4, 5 e 7 ed emana
direttive in merito a tutti gli argomenti che possono essere  oggetto
dei regolamenti delle strutture didattiche.
   2.  Il  Regolamento  e'  deliberato entro sei mesi dall'entrata in
vigore del Regolamento Generale di Ateneo dal Senato  Accademico,  su
proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al M.U.R.S.T.  per
l'approvazione.  Il  Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento
entro 180 giorni dal  ricevimento,  decorsi  i  quali  senza  che  il
Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato ed e'
emanato con Decreto del Rettore.
                               Art. 63
               Regolamenti delle strutture periferiche
    1. I Consigli delle singole strutture didattiche, di ricerca e di
servizio  deliberano  propri  regolamenti, a maggioranza assoluta dei
componenti ed in conformita'  al  presente  Statuto,  al  Regolamento
Generale di Ateneo e al Regolamento didattico di Ateneo.
   2.  Tali  Regolamenti  sono  sottoposti  al controllo di merito da
parte del Senato Accademico e al controllo di legittimita'  da  parte
del  Consiglio  di  Amministrazione.  Il controllo e' esercitato, nel
termine perentorio di sessanta giorni, nella  forma  della  richiesta
motivata di riesame. In assenza di rilievi i Regolamenti sono emanati
con Decreto del Rettore.
   3.  In  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  11  della  L.
19.11.1990,  n.  341  i  Regolamenti   delle   strutture   didattiche
determinano  l'articolazione  dei corsi di diploma universitario e di
laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato  di  ricerca,  i
piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i
moduli  didattici,  la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese
quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato,  le  prove
di  valutazione  della  preparazione degli studenti e la composizione
delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di  frequenza
anche  in  riferimento  alla  condizione degli studenti lavoratori, i
limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso,  fatta  salva
la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili
per  il  conseguimento  di  diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le  attivita'  di  laboratorio,  pratiche  e  di
tirocinio  e  l'introduzione  di  un  sistema  di  crediti  didattici
finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con  esito  positivo,
ferma  restando  l'obbligatorieta'  di  quanto  previsto dall'art. 9,
comma 2, lettera d) della L. 19.11.1990, n. 341.
                               Art. 64
     Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241
   1. Il Regolamento di attuazione  della  L.  7.8.1990,  n.  241  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e' emanato dal Rettore previa deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del M.U.R.S.T.
                               Art. 65
            Entrata in vigore e modifica dei Regolamenti
   1. Tutti i Regolamenti entrano in vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita', a meno
che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.
   2.  La modifica dei Regolamenti avviene secondo le norme e le pro-
cedure previste per la loro adozione.
                             TITOLO VII
                            NORME COMUNI
                               Art. 66
                        Designazioni elettive
   1.  Le  designazioni  elettive  previste  dal   presente   Statuto
avvengono  a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non
piu' di un terzo dei nominativi da designare.
   2.  Le  votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si
svolgono nell'ambito delle singole categorie.
   3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte piu' della meta'
degli aventi diritto, con eccezione  delle  votazioni  relative  alla
rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite
nel Regolamento Generale di Ateneo.
   4.  In  caso  di  non  validita' delle votazioni per l'elezione di
rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se  le
rappresentanze  non  elette costituiscono complessivamente meno di un
terzo dei componenti dell'organo, si procede alla  ripetizione  delle
elezioni una sola volta.
   5.  I  rappresentanti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio
di Amministrazione, nonche' i Presidi e i Presidi Vicari di Facolta',
i Direttori e i Vicedirettori di Dipartimento  e  i  Coordinatori  di
Area sono nominati con Decreto del Rettore.
                               Art. 67
                    Durata delle cariche elettive
   1.  Le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata
triennale e non possono essere rinnovate consecutivamente per piu' di
una volta.
   2.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  ha  efficacia  a   partire
dall'entrata in vigore del presente Statuto.
                               Art. 68
                   Cariche elettive e tempo pieno
   1.  L'elettorato  passivo  per l'assunzione di cariche riservate a
professori e ricercatori che abbiano optato per il regime di  impegno
a  tempo  pieno e' esteso anche a coloro che abbiano presentato prima
della votazione una dichiarazione di opzione  in  tal  senso  da  far
valere in caso di nomina.
                               Art. 69
                           Rappresentanze
   1.  Negli  organi  che  prevedono  componenti  elettive la mancata
designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita'
della costituzione dell'organo stesso.
   2. Nella definizione del numero dei  rappresentanti  previsti  nei
vari  organi  dal  presente  Statuto  l'arrotondamento  viene  sempre
calcolato per eccesso.
                               Art. 70
     Durata in carica dei rappresentanti negli organi collegiali
   1.  I  rappresentanti  dei  professori,  dei  ricercatori  e   del
personale  tecnico-amministrativo,  eletti  come  membri degli organi
centrali e periferici, durano in carica tre anni accademici.
   2. I rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali  e
periferici  durano  in  carica  due anni, a decorrere dall'entrata in
carica.
   3. Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno 30 gg.
prima della scadenza dei mandati.
                               Art. 71
                  Sostituzioni in corso di mandato
   1. Qualora il Rettore  cessi  dall'incarico  nel  corso  dell'anno
accademico,  viene sostituito dal Prorettore. Il Decano di professori
ordinari dell'Ateneo attiva entro  20  giorni  la  procedura  per  le
elezioni del nuovo Rettore, che debbono essere svolte entro due mesi.
Il  Rettore  assume  le  proprie  funzioni  anche  in  corso  d'anno,
immediatamente  dopo  la  nomina  ministeriale.  Ai fini della durata
della carica, il periodo superiore ai sei mesi viene considerato pari
ad un anno accademico.
   2. I Presidi, i Direttori, i Presidenti  e  i  Coordinatori  delle
strutture  scientifiche,  didattiche  e  di  servizio  possono essere
sostituiti nel corso dell'anno.
   3. Le sostituzioni in corso di  mandato  hanno  efficacia  per  il
periodo residuo.
                               Art. 72
                Funzionamento degli organi collegiali
   1.  Per  la  validita'  delle  adunanze degli organi collegiali e'
necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel  computo
per  determinare  tale  maggioranza  non si tiene conto di coloro che
abbiano giustificato la loro assenza.
   2.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta   dei
presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parita'
prevale il voto del presidente.
   3. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo i casi per
cui sia diversamente previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
   4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte alla
discussione  e  al  voto  su  questioni  che  lo riguardino in quanto
persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
   5. Su determinate materie gli organi collegiali possono deliberare
in  composizione  limitata  ad  alcune  categorie,   secondo   quanto
stabilito dai rispettivi regolamenti.
   6.  La  materia  della verbalizzazione delle sedute e' rinviata al
Regolamento Generale di Ateneo.
   7. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
                               Art. 73
                               Pareri
   1.  I  pareri  richiesti ai sensi del presente Statuto agli organi
universitari devono essere resi nei termini  regolamentari,  oltre  i
quali  l'organo  che  li ha richiesti puo' prescinderne, salvo che si
tratti di questioni per le quali le norme prevedono espressamente  un
modo diverso.
   2.  Nel  caso  il  termine  non  sia  apposto, s'intende di trenta
giorni.
                               Art. 74
             Personale docente e tecnico-amministrativo
   1.  Con  la  dizione  personale  docente,  ove  non   diversamente
specificato,   si  intendono  i  professori  straordinari,  ordinari,
associati, del ruolo e  fuori  ruolo,  gli  assistenti  di  ruolo  ad
esaurimento, gli incaricati stabilizzati e i ricercatori.
   2.  Con  la  dizione  personale  tecnico-amministrativo,  ove  non
diversamente  specificato,  si  intendono  i  dirigenti  e  tutte  le
qualifiche del personale non docente.
                               Art. 75
                Tabelle allegate al presente Statuto
   1.  Le  tabelle  allegate  al  presente  Statuto, nelle quali sono
riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche  e  di
servizio esistenti nell'Ateneo o istituite al momento dell'entrata in
vigore  del  presente  Statuto,  non  fanno  parte  integrante  dello
Statuto.
   2. Le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture
sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.
                             TITOLO VIII
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 76
                              Istituti
   1. Gli Istituti  attualmente  esistenti  presso  l'Ateneo  saranno
soppressi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
   2.  Dall'entrata  in  vigore dello Statuto non sara' possibile per
docenti o  ricercatori  afferire  ad  Istituti  ne'  sara'  possibile
assegnare   a   tali   strutture   personale  tecnico,  ausiliario  o
amministrativo.
   3. Entro il  termine  indicato  nel  comma  1  i  professori  e  i
ricercatori   afferenti  agli  attuali  Istituti  dovranno  esprimere
dichiarazione di opzione per l'afferenza ad uno dei Dipartimenti gia'
costituiti o proporre, qualora ricorrano le condizioni  previste  dal
precedente  art. 35, comma 6 e dal Regolamento Generale di Ateneo, la
costituzione di un nuovo Dipartimento, secondo le modalita'  previste
dal Regolamento Generale di Ateneo.
   4. Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato
per  l'afferenza  a  un  Dipartimento,  il Senato Accademico, sentito
l'interessato, individua la struttura di riferimento.
   5. Gli  attuali  Dipartimenti  che  all'entrata  in  vigore  dello
Statuto si trovino al di fuori delle condizioni stabilite all'art. 35
dovranno adeguarsi entro tre anni.
                               Art. 77
                      Collegio dei Dipartimenti
   1.  Il  Collegio  dei  Dipartimenti,  composto dai Direttori e dai
Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, continua ad operare per un
anno dalla costituzione del Senato Accademico.
   2. Il  Collegio  dei  Dipartimenti  ha  compiti  propositivi,  nei
confronti  degli  organi  di governo dell'Ateneo, ai fini di una piu'
funzionale organizzazione dipartimentale.
                               Art. 78
                   Scuole dirette a fini speciali
   1. Alle Scuole  dirette  a  fini  speciali  gia'  attivate  presso
l'Ateneo  e  indicate nella Tabella G allegata al presente Statuto si
applica quanto disposto dall'art. 7 della L. 19.11.1990, n. 341.
                               Art. 79
                               Centri
   1. I centri  comunque  denominati,  attualmente  esistenti  presso
l'Ateneo,  saranno soppressi entro un anno dall'entrata in vigore del
presente Statuto o riconfermati con adeguamento a quanto previsto dai
precedenti articoli 36 e 39-45 e dal Regolamento Generale di Ateneo.
                               Art. 80
                 Professori incaricati stabilizzati
   1.  Ai  fini  della  partecipazione  agli  organi   collegiali   i
professori  incaricati  stabilizzati  sono  equiparati  ai professori
associati.
   2. I professori  incaricati  stabilizzati  godono  dell'elettorato
attivo  e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per
i professori associati.
                               Art. 81
                 Assistenti del ruolo ad esaurimento
   1.  Ai  fini  della  partecipazione  agli  organi  collegiali  gli
assistenti  del  ruolo  ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori
confermati.
   2. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento godono  dell'elettorato
attivo  e passivo previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti per
i ricercatori confermati.
                               Art. 82
                   Scadenze temporali ed elezioni
   1. Per consentire una successione ordinata  delle  varie  fasi  di
attuazione   del   presente  Statuto  valgono  le  norme  di  seguito
specificate.
   2. In deroga al comma 2/b dell'art. 60  (Regolamento  Generale  di
Ateneo)  il  Rettore,  sentito  il  Senato Accademico, stabilisce con
proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del  presente
Statuto,  le modalita' per l'elezione delle rappresentanze nel Senato
Accademico, ivi compresi i rappresentanti di cui all'art.  13,  comma
5,  e  nel  Consiglio di Amministrazione. Nei successivi 30 giorni il
Rettore indice le relative elezioni  che  dovranno  tenersi  entri  i
successivi 30 giorni.
   3.  Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, eletti
in conformita' a quanto previsto nel comma precedente,  rimangono  in
carica  fino  al  31  ottobre  del  1998. Per la rappresentanza degli
studenti valgono le norme  dell'art. 70 comma 2.
   4. L'incarico  di  Direttore  Amministrativo  gia'  attribuito  al
momento  dell'entrata in vigore del presente Statuto ha termine nella
stessa data indicata al precedente comma 3 e puo' essere rinnovato.
   5.  Il  Rettore,  i Presidi di Facolta' e i Presidenti o Direttori
delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in  carica
all'entrata  in vigore del presente Statuto terminano il loro mandato
alla scadenza prevista dalla legge in vigore al  momento  della  loro
elezione.  I  mandati  successivi hanno la loro durata prevista dallo
Statuto.
   6. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente  Statuto  il
Rettore  emana  con proprio decreto, a seguito di delibera del Senato
Accademico, un regolamento per lo svolgimento  delle  prime  elezioni
dei  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  e  degli
studenti  nei  Consigli  di  Facolta'  e  nei  Consigli  delle  altre
strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio,  secondo quando
previsto nel presente Statuto.
   7. I mandati elettivi in corso al momento dell'entrata  in  vigore
del  presente Statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo
consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini  della  non
rieleggibilita'.
                               Art. 83
                   Entrata in vigore dello Statuto
   1.  Il  presente  Statuto  entra  in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                               Art. 84
                       Modifiche dello Statuto
   1.  Il  presente Statuto puo' essere modificato, su proposta degli
organi di governo  centrali  e/o  periferici,  sentite  le  strutture
interessate,   con   le   stesse   procedure   adottate  per  la  sua
approvazione, ai sensi dell'art. 6 della L. 9.5.1989, n. 168.
                               Art. 85
                 Disposizioni di legge e Regolamenti
   1.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  Presente  Statuto  e   dei
Regolamenti  rimangono  in  vigore  le  disposizioni  di  legge  e  i
regolamenti attualmente vigenti.
   2.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente  Statuto  e   nei
Regolamenti  si  applicano  le  norme di legge, disciplinanti profili
dell'ordinamento universitario, che non contrastino con  il  presente
Statuto e con i Regolamenti.
TABELLA A
FACOLTA' E CORSI DI STUDIO
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
- Corso di laurea in Giurisprudenza
FACOLTA' DI ECONOMIA
- Corso di laurea in Economia e Commercio
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
- Corso di laurea in Scienze Politiche
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
- Corso di laurea in Lettere
- Corso di laurea in Filosofia
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M. 2/8/95 in G.U. 11/11/95)
- Corso di laurea in Materie Letterarie
- Corso di laurea in Scienze dell'Educazione
- Corso di laurea in Psicologia
- Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere (in corso di
  disattivazione
FACOLTA' DI SCIENZE MM. FF. NN.
- Corso di laurea in Matematica
- Corso di laurea in Fisica
- Corso di laurea in Chimica
- Corso di laurea in Chimica Industriale
- Corso di laurea in Scienze Naturali
- Corso di laurea in Scienze Biologiche
- Corso di laurea in Scienze Geologiche
- Corso di diploma universitario in Informatica
- Corso di diploma universitario in Scienza dei Materiali
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
- Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
- Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
- Corso di diploma universitario in Scienze Infermieristiche
- Corso di diploma universitario per Terapista della Riabilitazione
- Corso di diploma universitario in Servizio Sociale
FACOLTA' DI FARMACIA
- Corso di laurea in Farmacia
- Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
FACOLTA' DI INGEGNERIA
- Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- Corso di laurea in Ingegneria Chimica
- Corso di laurea in Ingegneria Civile
- Corso di laurea in Ingegneria Elettrica
- Corso di laurea in Ingegneria Elettronica
- Corso di laurea in Ingegneria Meccanica
- Corso di laurea in Ingegneria Gestionale
- Corso di diploma universitario in Ingegneria per l'Ambiente e
  le Risorse
- Corso di diploma universitario in Ingegneria Elettronica
FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (in corso di pubblicazione
in G.U.)
- Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere
TABELLA B
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
ARCHEOLOGIA
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO
FARMACOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
MEDICINA INTERNA
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OFTALMOLOGIA (indirizzo medico)
ONCOLOGIA
ORTOGNATODONZIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINILARINGOIATRIA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIOLOGIA
REUMATOLOGIA
SCIENZA   DELL'ALIMENTAZIONE   (indirizzo   dietetico   e   indirizzo
nutrizionistico)
STORIA DELL'ARTE
STUDI SARDI (Facolta' di Lettere e Filosofia)
TOSSICOLOGIA (Facolta' di Farmacia)
UROLOGIA
TABELLA C
DOTTORATI DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA A CAGLIARI
CHIMICA DEL FARMACO
FISICA
FISIOPATOLOGIA DELLE MALATTIE REUMATICHE
GEOINGEGNERIA
INGEGNERIA DELLE RISORSE DEL SOTTOSUOLO
LETTERATURA COMPARATA
MEDICINA DEL LAVORO E TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE
NEUROSCIENZE
PROGETTAZIONE MECCANICA
PROSPEZIONE GEOMINERARIA
SCIENZE ANTROPOLOGICHE
SCIENZE MORFOLOGICHE
STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA E DELL'AFRICA MODERNA E CONTEMPORANEA
STORIA MEDIOEVALE
TECNOLOGIE E LEGISLAZIONE DEL FARMACO E DELLE MOLECOLE BIOATTIVE
TABELLA D
DIPARTIMENTI
FILOLOGIE E LETTERATURE MODERNE
FILOLOGIA CLASSICA E GLOTTOLOGIA
SCIENZE FISICHE
SCIENZE DELLA TERRA
MATEMATICA
SCIENZE CHIMICHE
BIOLOGIA SPERIMENTALE
GEOINGEGNERIA E TECNOLOGIE AMBIENTALI
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA STRUTTURALE
INGEGNERIA CHIMICA E MATERIALI
NEUROSCIENZE
CITOMORFOLOGIA
CHIMICA E TECNOLOGIE INORGANICHE E METALLORGANICHE
SCIENZE ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE
ECONOMIA
FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO
STUDI STORICI, GEOGRAFICI E ARTISTICI
BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA
SCIENZE CHIRURGICHE E TRAPIANTI D'ORGANO
RICERCHE AZIENDALI: ECONOMIA, DIRITTO, COMUNICAZIONE
TOSSICOLOGIA
ECONOMIA DELL'IMPRESA, DELLA TECNOLOGIA, DELL'AMBIENTE
INGEGNERIA DEL TERRITORIO
RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI
LINGUISTICA E STILISTICA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
FILOSOFIA E TEORIA DELLE SCIENZE UMANE
INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA
TABELLA E
AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
A) SCIENZE MATEMATICHE
B) SCIENZE FISICHE
C) SCIENZE CHIMICHE
D) SCIENZE DELLA TERRA
E) SCIENZE BIOLOGICHE
F) SCIENZE MEDICHE
H) INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
I) INGEGNERIA INDUSTRIALE (ELETTRICA, MECCANICA, CHIMICA,
   AMBIENTALE, ELETTRONICA)
L) SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO
   ARTISTICHE
M) SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE
N) SCIENZE GIURIDICHE
PQ) SCIENZE ECONOMICHE E SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
TABELLA F
CENTRI DI SERVIZIO
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
CENTRI INTERDIPARTIMENTALI
LABORATORIO D'INFORMATICA
CENTRI   INTERDIPARTIMENTALE   PER   LA  RICERCA  SUI  MATERIALI  PER
TECNOLOGIE AVANZATE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA DIDATTICA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SULLE COSTE E SULL'AMBIENTE MARINO
CENTRO STUDI DI RELAZIONI INDUSTRIALI
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DEI MUSEI E DELL'ARCHIVIO STORICO
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI SULLA QUALITA' DELLA VITA
CENTRI AI SENSI DELL'ART. 66 DEL  REGOLAMENTO  DI  AMMINISTRAZIONE  E
CONTABILITA'
CENTRI SERVIZI GENERALI PRESSO CIASCUNA FACOLTA'
SEMINARIO SCIENTIFICO
CENTRO DIDATTICO E DI RICERCA PER L'INFORMATICA
CENTRO DI RICERCA PER GLI STUDI DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
CENTRI SERVIZI GENERALI SCUOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GOVERNO
LOCALE
TABELLA G
SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GOVERNO LOCALE (Sede a Nuoro)
TECNICI DI AUDIOMETRIA E PROTESIZZAZIONE ACUSTICA
TECNICO DI IGIENE AMBIENTALE E DEL LAVORO