ANNESSO A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "ALTA VALLE DELLA GREVE" Art. 4. (Omissis). La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" rosso, rosato e novello a tonnellate 12; per i vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" bianchi a tonnellate 15. (Omissis).