(all. 1 - art. 1)
                                                            ANNESSO A
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
              DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
                      "ALTA VALLE DELLA GREVE"
                               Art. 4.
   (Omissis).
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" rosso,
rosato  e  novello  a  tonnellate  12;  per  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Alta Valle della Greve" bianchi a tonnellate 15.
   (Omissis).