(all. 1 - art. 1)
                 TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
                               TARIFFA
 
   Le tasse devono essere pagate, salva  diversa  disposizione  della
tariffa,  mediante versamento sul conto corrente postale intestato a:
Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
   Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa  disposizione
della  tariffa,  entro  il  31  gennaio di ciascuno degli anni solari
successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
   Gli atti e i provvedimenti elencati  nella  presente  tariffa  non
sono  soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa
di concessione regionale o comunale  sulla  base  delle  disposizioni
vigenti in materia di competenze amministrative.XX
 
=====================================================================
Articolo    Indicazione degli     Ammontare
             atti soggetti        delle tasse       N O T E
                a tassa             in lire
_____________________________________________________________________
              TITOLO I
       PERSONE FISICHE, PERSONE
       GIURIDICHE  E SOCIETA'
1      a)  Rilascio  del passaporto
ordinario per  l'estero  (legge  21
novembre 1967, n. 1185)
                                  60.000
   tassa annuale
                                  60.000
    b)   Rilascio   di   passaporto
collettivo (legge 21 novembre 1967,
n.  1185):
per  ogni  componente   il   gruppo
(esclusi  i capo gruppo ed i minori
di anni 10)
                                   4.000
                                          1.  La  tassa  deve  essere
                                        pagata a mezzo marche.
                                          2.   La   tassa   e'  unica
                                        qualunque sia il numero delle
                                        persone che, ai termini delle
                                        disposizioni  vigenti,   sono
                                        iscritte nel passaporto.
                                          3.  All'estero  la tassa e'
                                        riscossa  in  moneta  locale,
                                        secondo    le   norme   degli
                                        ordinamenti  consolari,   con
                                        facolta',  per  il  Ministero
                                        degli   affari   esteri,   di
                                        stabilire    il    necessario
                                        arrotondamento.
                                          4. Le marche devono  essere
                                        apposte ed annullate nei modi
                                        prescritti dalle autorita' di
                                        P.S.  competenti  al rilascio
                                        del passaporto.
                                          5.  In  sede  di rinnovo le
                                        marche possono essere apposte
                                        ed annullate, con il timbro a
                                        calendario, oltre  che  dalle
                                        questure,  dagli  uffici  del
                                        settore  della   polizia   di
                                        frontiera   terrestre,  dagli
                                        uffici di P.S.  presso  scali
                                        marittimi   ed  aerei,  dagli
                                        uffici  del  registro,  dagli
                                        ispettorati               per
                                        l'emigrazione,  dagli  uffici
                                        postali    e   dagli   uffici
                                        dell'Automobile          club
                                        d'Italia.
                                          6. Agli effetti della tassa
                                        controindicata sono salvi gli
                                        accordi   internazionali  con
                                        carattere   di   reciprocita'
                                        operanti    al   momento   di
                                        entrata   in    vigore    del
                                        presente testo unico.
                                          7.  La tassa annuale non e'
                                        dovuta qualora  l'interessato
                                        non   intenda  usufruire  del
                                        passaporto durante l'anno.
                                          8. Non sono dovute le tasse
                                        di cui alle lettere a)  e  b)
                                        per   il   rilascio,  per  il
                                        rinnovo e  per  il  pagamento
                                        annuale     dei    passaporti
                                        ordinari  e   collettivi   in
                                        Italia od all'estero:
                                           1)  da  coloro che sono da
                                        considerare   emigranti    ai
                                        sensi       delle       norme
                                        sull'emigrazione;
                                           2)     dagli      italiani
                                        all'estero  che  fruiscano di
                                        rimpatrio     consolare     o
                                        rientrino     per    prestare
                                        servizio militare;
                                           3) dai ministri del  culto
                                        e    religiosi    che   siano
                                        missionari;
                                           4) dagli indigenti.
2    1. Registrazione delle persone
giuridiche  e  delle  modificazioni
dei  relativi  atti  costitutivi  e
statuti  (articoli  33  e  34   del
codice civile)
                                 120.000
                                          1.  Le  tasse  previste dal
                                        presente    articolo     sono
                                        soppresse  a  decorrere dal 1
                                        gennaio 1998.
3      1. Iscrizioni  nel  registro
delle  imprese  relative a societa'
nazionali  e  a   societa'   estere
aventi    la   sede   o   l'oggetto
principale  nel  territorio   dello
Stato  (articoli  2188, 2200, 2296,
2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507
del   codice   civile;    art.    3
decreto-legge  9  dicembre 1984, n.
853,  convertito  dalla  legge   17
febbraio 1985, n.  17, e successive
modificazioni):
   a) atto costitutivo
                                 500.000
   b)  altri  atti sociali soggetti
ad   iscrizione   in   base    alle
disposizioni del codice civile
                                 250.000
2.  Iscrizioni  nel  registro delle
imprese relative a societa'  estere
con  sede secondaria nel territorio
dello   Stato,    a    imprenditori
individuali,  a consorzi e ad altri
enti pubblici e privati con o senza
personalita'   giuridica    diversi
dalle   societa'   (articoli  2188,
2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612
del codice civile)
                                 250.000
                                          1. Fino all'attuazione  del
                                        registro  delle  imprese,  le
                                        tasse      relative      alle
                                        iscrizioni     degli     atti
                                        costitutivi  di  societa'   e
                                        alle    iscrizioni   previste
                                        dagli  articoli  del   codice
                                        civile  indicati  nel comma 2
                                        sono    dovute     per     le
                                        corrispondenti iscrizioni nei
                                        registri  di  cancelleria dei
                                        tribunali da seguire  secondo
                                        le      disposizioni      per
                                        l'attuazione    del    codice
                                        civile (articoli 100 e 108).
                                          2. Le tasse non sono dovute
                                        dalle  societa'  cooperative,
                                        di mutua assicurazione  e  di
                                        mutuo     soccorso,     dalle
                                        societa'  sportive   di   cui
                                        all'art.  10  della  legge 23
                                        marzo  1981,  n.  91, e dalle
                                        societa' di ogni tipo che non
                                        svolgono            attivita'
                                        commerciali    i   cui   beni
                                        immobili   sono    totalmente
                                        destinati   allo  svolgimento
                                        delle attivita' politiche dei
                                        partiti  rappresentati  nelle
                                        assemblee     nazionali     e
                                        regionali,  delle   attivita'
                                        culturali,        ricreative,
                                        sportive  ed  educative   dei
                                        circoli      aderenti      ad
                                        organizzazioni      nazionali
                                        legalmente      riconosciute,
                                        delle attivita' sindacali dei
                                        sindacati  rappresentati  nel
                                        Consiglio           nazionale
                                        dell'economia e  del  lavoro.
                                        Il  deposito  di  atti non si
                                        considera soggetto alla tassa
                                        quando  e'   effettuato   per
                                        finalita'    diverse    dalla
                                        iscrizione.    Tra  gli  atti
                                        sociali  soggetti a tassa non
                                        si   intendono   compresi   i
                                        trasferimenti   delle   quote
                                        sociali di cui agli  articoli
                                        2479  e  2479-bis  del codice
                                        civile ne'  gli  elenchi  dei
                                        soci depositati a norma degli
                                        articoli  2435, ultimo comma,
                                        e 2493 del codice civile.
                                          3. Le  tasse  previste  dal
                                        presente     articolo    sono
                                        soppresse a decorrere  dal  1
                                        gennaio 1998.
           TITOLO II
       PUBBLICA SICUREZZA
4        1.  Licenza  di  porto  di
pistole,   rivoltelle   o   pistole
automatiche, armi lunghe da fuoco e
bastoni  animati (art. 42 del testo
unico 18 giugno  1931,  n.  773  ed
articoli  74 e 79 del regolamento 6
maggio 1940, n. 535
                                 170.000
                                          1. La tassa e'  dovuta  per
                                        ciascun tipo d'arma.
                                          2.  La  tassa  puo'  essere
                                        pagata anche a  mezzo  marche
                                        ed e' ridotta a L. 15.000 per
                                        le guardie giurate, forestali
                                        e    campestri    private   e
                                        comunali  e  per  le  guardie
                                        giurate addette  ai  consorzi
                                        di bonifica e di irrigazione.
                                          3.   Non  sono  soggette  a
                                        tassa le licenze rilasciate a
                                        dipendenti civili dello Stato
                                        a  norma  dell'art.  74   del
                                        regolamento    di    pubblica
                                        sicurezza    nonche'     alle
                                        persone     comprese    nelle
                                        categorie individuate a norma
                                        dell'art. 7, comma  2,  della
                                        legge  21  febbraio  1990, n.
                                        36. La  licenza  puo'  essere
                                        rilasciata senza pagamento di
                                        tassa,  su motivata richiesta
                                        dei     competenti     organi
                                        direttivi,    ai   funzionari
                                        dell'amministrazione
                                        finanziaria addetti a servizi
                                        per i  quali  se  ne  ravvisi
                                        l'opportunita'.     Per    la
                                        concessione   a   titolo   di
                                        reciprocita'   dei   permessi
                                        gratuiti di porto  d'armi  al
                                        personale  diplomatico  degli
                                        Stati esteri, si osservano le
                                        convenzioni   e    gli    usi
                                        internazionali.
5     1. Licenza di porto di fucile
anche per uso di caccia  (legge  11
febbraio  1992,  n.  157, art. 22):
tassa di  rilascio,  di  rinnovo  e
annuale
                                 250.000
                                          1.  Le  licenze sono valide
                                        per sei  anni.  Agli  effetti
                                        delle    tasse   annuali   si
                                        intende per anno  il  periodo
                                        di   dodici  mesi  decorrente
                                        dalla data  corrispondente  a
                                        quella  di  emanazione  della
                                        licenza; la tassa deve essere
                                        pagata,  per   ciascun   anno
                                        successivo    a   quello   di
                                        emanazione,  prima   dell'uso
                                        dell'arma e non e' dovuta per
                                        gli  anni nei quali non se ne
                                        fa uso.
                                          2. Le tasse di cui al comma
                                        1 sono ridotte  a  L.  15.000
                                        per  le  guardie  di cui alla
                                        nota 2 dell'art. 4.
                                          3.  Per  l'omesso pagamento
                                        delle tasse di cui al comma 1
                                        si   applica   la    sanzione
                                        amministrativa  da L. 300.000
                                        a L. 1.800.000 ed, in caso di
                                        nuova   violazione   da    L.
                                        500.000 a L. 3.000.000 (legge
                                        11  febbraio  1992,  n.  157,
                                        art. 31).
                                          4.    E'     dovuta     una
                                        addizionale di L. 10.000 alle
                                        tasse   di  cui  al  comma  1
                                        (legge 11 febbraio  1992,  n.
                                        157, art. 24).
6               1.   Autorizzazione
all'esercizio  di  case  da  gioco:
tassa  di  rilascio e per ogni anno
di validita'
                             800.000.000
                                          1. La tassa si riferisce ad
                                        autorizzazioni date tanto con
                                        legge   quanto    con    atto
                                        amministrativo:    essa    e'
                                        dovuta   dall'ente   titolare
                                        della  casa  da  gioco  anche
                                        quando   non   la    gestisce
                                        direttamente.
7     1. Licenza per l'esercizio di
attivita'   relative   a    metalli
preziosi  (art. 127 del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 e art.  244,
primo   comma,  del  regolamento  6
maggio  1940,  n.  635):  tassa  di
rilascio e per il rinnovo:
   a)    fabbricanti   di   oggetti
preziosi ed esercenti di  industrie
o arti affini
                                 600.000
   b)  commercianti  e mediatori di
oggetti      preziosi,      nonche'
fabbricanti,     commercianti    ed
esercenti stranieri  che  intendono
esercitare nello Stato il commercio
di   oggetti   preziosi   da   essi
importati
                                 400.000
   c)    agenti,    rappresentanti,
commessi  viaggiatori  e  piazzisti
dei  fabbricanti,  commercianti  ed
esercenti  stranieri  di  cui  alla
lettera b),  che  esercitano  nello
Stato il commercio di preziosi
                                 120.000
   d)    cesellatori,    orafi    e
incastratori di pietre preziose
                                 120.000
   e) fabbricanti e commercianti di
articoli    con     montature     o
guarnizioni in metalli preziosi
                                 300.000
           TITOLO III
            P E S C A
8        1.  Licenza  per  la pesca
professionale  marittima  (art.   4
della  legge  17  febbraio 1982, n.
41): per ogni unita' adibita
                                 600.000
                                          1. La tassa e' dovuta anche
                                        per   la   rinnovazione   dei
                                        permessi  di pesca rilasciati
                                        a norma  dell'art.  12  della
                                        legge 14 luglio 1965, n. 963.
           TITOLO IV
       PROPRIETA' INDUSTRIALE
          E INTELLETTUALE
9   1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varieta' veget
(regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620):
   a)  per la domanda di brevetto e
lettera di incarico
                                  80.000
   b) per la pubblicazione e stampa
delle  descrizioni,   riassunto   e
tavole di disegno:
   1)  se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno non superano le
10 pagine
                                 100.000
   2) se la descrizione,  riassunto
e tavole di disegno superano le 10,
ma non le 20 pagine
                                 150.000
   3)  se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le  20
pagine, ma non 50 pagine
                                 350.000
   4)  se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le  50
pagine, ma non 100 pagine
                                 700.000
   5)  se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 100
pagine
                               1.200.000
   c)  per  mantenere  in  vita  il
brevetto:
   primo anno
                                  25.000
   secondo anno
                                  50.000
   terzo anno
                                  60.000
   quarto anno
                                  70.000
   quinto anno
                                  90.000
   sesto anno
                                 130.000
   settimo anno
                                 180.000
   ottavo anno
                                 250.000
   nono anno
                                 300.000
   decimo anno
                                 350.000
   undicesimo anno
                                 500.000
   dodicesimo anno
                                 700.000
   tredicesimo anno
                                 800.000
   quattordicesimo anno
                                 900.000
   quindicesimo anno e successivi
                               1.100.000
2. Licenza obbligatoria su brevetti
per    invenzioni   industriali   e
licenza speciale  su  brevetti  per
nuove  varieta'  vegetali  (leggi e
decreti citati nel comma 1):
   a) per la domanda
                                 800.000
   b) per la concessione
                               2.700.000
3. Trascrizione di atti relativi ai
brevetti (leggi  e  decreti  citati
nel comma 1): per ogni brevetto
                                 120.000
                                          1. La tassa di cui al comma
                                        1,  lettera a), non e' dovuta
                                        per la  domanda  di  brevetto
                                        europeo;    se    ne    viene
                                        richiesta  la  trasformazione
                                        in    domanda   di   brevetto
                                        italiano la tassa deve essere
                                        pagata   entro   il   termine
                                        stabilito        dall'Ufficio
                                        italiano brevetti e marchi.
                                          2. Agli effetti della tassa
                                        annuale  si  intende per anno
                                        il  periodo  di  dodici  mesi
                                        decorrente dal mese in cui e'
                                        stata depositata la domanda o
                                        dal    corrispondente    mese
                                        dell'anno solare  successivo.
                                        Il   pagamento   deve  essere
                                        eseguito:   a)   prima    del
                                        deposito della domanda, salvo
                                        rimborso  se  questa e' stata
                                        rigettata o ritirata, per  le
                                        tasse   relative   al   primo
                                        triennio; b) entro il termine
                                        di quattro mesi dalla data di
                                        emanazione del brevetto,  per
                                        le     tasse    eventualmente
                                        scadute fino a tale  termine;
                                        c)      entro     il     mese
                                        corrispondente  a  quello  di
                                        deposito  della  domanda, per
                                        le  tasse  che  scadono  dopo
                                        l'emanazione  del brevetto o,
                                        eventualmente,    dopo     il
                                        termine  di  cui alla lettera
                                        b). E' ammesso  il  pagamento
                                        anticipato   di   piu'  tasse
                                        annuali.   Per   i   brevetti
                                        europei  validi  in Italia la
                                        tassa  annuale  e'  dovuta  a
                                        partire  dall'anno successivo
                                        a quello in cui  l'emanazione
                                        del brevetto europeo e' stata
                                        menzionata   nel   Bollettino
                                        europeo dei brevetti  e  deve
                                        essere  pagata  entro il mese
                                        corrispondente  a  quello  di
                                        deposito   della  domanda  di
                                        brevetto europeo.
                                          3. Il ritardo nel pagamento
                                        della tassa annuale  comporta
                                        l'applicazione     di     una
                                        soprattassa di L. 100.000  e,
                                        se   superiore  a  sei  mesi,
                                        anche   la   decadenza    del
                                        brevetto,   o  la  cessazione
                                        della validita' in Italia del
                                        brevetto europeo, con effetto
                                        dal  compimento   dell'ultimo
                                        anno per il quale la tassa e'
                                        stata  pagata.    In  caso di
                                        incompletezza      o       di
                                        irregolarita'  del  pagamento
                                        per     errore      scusabile
                                        l'Ufficio italiano brevetti e
                                        marchi     puo'    ammetterne
                                        l'integrazione      o      la
                                        regolarizzazione        anche
                                        tardiva.
                                          4.  La  tassa  annuale   e'
                                        ridotta alla meta', fino alla
                                        revoca  dell'offerta,  se  il
                                        richiedente  o  titolare  del
                                        brevetto    ha   offerto   al
                                        pubblico  licenza  per  l'uso
                                        non esclusivo dell'invenzione
                                        con  dichiarazione pubblicata
                                        nel bollettino dei brevetti.
                                          5. La tassa di cui al comma
                                        2, lettera  b),  deve  essere
                                        pagata      su      richiesta
                                        dell'Ufficio         italiano
                                        brevetti e marchi prima della
                                        concessione della licenza.
10      1.  Brevetto per modelli di
utilita':
   a) per domanda di brevetto
                                  50.000
   b) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' pagata  in  un'unica
soluzione
                               1.000.000
   c) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' invece pagata in due
rate:
   1) rata per il primo quinquennio
                                 500.000
   2)    rata    per   il   secondo
quinquennio
                               1.000.000
   d) per  la  domanda  di  licenza
obbligatoria
                                 500.000
   e)   per  la  concessione  della
licenza
                               2.000.000
2. Brevetto per modelli  e  disegni
ornamentali:
   a) per la domanda di brevetto
                                  50.000
   b) per il rilascio del brevetto,
se  la tassa e' pagata in una unica
soluzione
                               1.000.000
   c) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' invece pagata in tre
rate:
    a) rata per il I quinquennio
                                 500.000
    b) rata per il II quinquennio
                                 600.000
    c) rata per il III quinquennio
                               1.000.000
   d)  per il rilascio del brevetto
di un tutto o una serie di  modelli
o  disegni, a norma dell'art. 6 del
regio decreto 25  agosto  1940,  n.
1411,  se  la  tassa  e'  pagata in
un'unica soluzione
                               2.000.000
   e) per il rilascio del  brevetto
di  un tutto o una serie di modelli
o disegni, a norma dell'art. 6  del
regio  decreto  25  agosto 1940, n.
1411, se la tassa e' invece  pagata
in tre rate:
    1) rata per I quinquennio
                                 600.000
    2) rata per il II quinquennio
                               1.000.000
    3) rata per il III quinquennio
                               1.500.000
3. Brevetto per modelli di utilita'
e  brevetto  per  modelli e disegni
ornamentali:
    a) per la lettera d'incarico
                                  50.000
    b) per il ritardo nel pagamento
delle rate quinquennali della tassa
di concessione (entro il semestre)
                                 120.000
    c) per la trascrizione di  atto
di  trasferimento o di costituzione
di diritti di garanzia
                                 120.000
                                          1.  Con  una  sola  domanda
                                        puo'    essere   chiesto   il
                                        brevetto  per  non  piu'   di
                                        cento   modelli   o  disegni,
                                        purche' destinati  ad  essere
                                        incorporati     in    oggetti
                                        inseriti    nella    medesima
                                        classe  della classificazione
                                        internazionale dei modelli  o
                                        disegni  (art.  6  del  regio
                                        decreto del 25  agosto  1940,
                                        n.    1411,    e   successive
                                        modifiche).
                                          2. Il brevetto per  modelli
                                        di  utilita'  ed  il brevetto
                                        per   modelli    e    disegni
                                        ornamentali            durano
                                        rispettivamente    dieci    e
                                        quindici anni dalla  data  di
                                        deposito  della domanda (art.
                                        9    del    regio     decreto
                                        sopracitato).
                                          3.  La tassa di concessione
                                        puo'  essere  pagata   o   in
                                        un'unica  soluzione o in rate
                                        quinquennali  (art.  12   del
                                        regio decreto sopracitato).
                                          4. Se la forma o il disegno
                                        di  un  oggetto conferisce ad
                                        esso     nuovo      carattere
                                        ornamentale  e  nello  stesso
                                        tempo ne accresce  l'utilita'
                                        ai   sensi  dell'art.  2  del
                                        decreto   sopracitato,   puo'
                                        essere                chiesto
                                        contemporaneamente         il
                                        brevetto  tanto per modelli e
                                        per    disegni    ornamentali
                                        quanto    per    modelli   di
                                        utilita', ma l'una e  l'altra
                                        protezione non possono venire
                                        cumulate in un solo brevetto.
                                          5.  Se la domanda comprende
                                        un oggetto  la  cui  forma  o
                                        disegno  gli conferisce nuovo
                                        carattere ornamentale o nello
                                        stesso tempo ne  accresce  la
                                        utilita',    e'   applicabile
                                        l'art. 29 del  regio  decreto
                                        del  29  giugno 1939, n. 1127
                                        (art.    8    del     decreto
                                        succitato).
                                          6.  In caso di pagamento in
                                        rate quinquennali della tassa
                                        di concessione  di  brevetto,
                                        le  rate  successive a quella
                                        dovuta all'atto del  disposto
                                        della domanda di brevetto per
                                        il  primo  quinquennio devono
                                        essere versate entro il  mese
                                        in    cui   ha   termine   il
                                        precedente       quinquennio.
                                        Trascorso  detto  termine  il
                                        pagamento  puo'   effettuarsi
                                        entro  i  sei mesi successivi
                                        con   l'applicazione    della
                                        soprattassa  di  cui al comma
                                        3, lettera b).
                                          7.  Per  il pagamento delle
                                        tasse controindicate  valgono
                                        le  norme del precedente art.
                                        9.
11    1. Registrazione  per  marchi
d'impresa  (articoli da 36 a 40 del
regio decreto 21  giugno  1942,  n.
929):
   a)   per  la  domanda  di  primo
deposito
                                  50.000
   b)     per      il      rilascio
dell'attestato  di primo deposito o
di quello di rinnovazione:
    1) riguardante  generi  di  una
sola classe
                                 100.000
    2) per ogni classe in piu'
                                  50.000
2.    Registrazione    per   marchi
collettivi:
   a)  per  la  domanda  di   primo
deposito
                                 200.000
   b)      per      il     rilascio
dell'attestato di primo deposito  o
di     quello    di    rinnovazione
riguardante generi di  una  o  piu'
classi
                                 300.000
3.    Domanda    di   registrazione
internazionale  del  marchio  o  di
rinnovazione
                                 200.000
4.    Registrazioni    per   marchi
d'impresa o per marchi  collettivi,
nazionali o internazionali:
   a) per lettera di incarico
                                  50.000
   b)    per   il   ritardo   nella
rinnovazione  della   registrazione
(entro il semestre)
                                  50.000
   c)  per  la trascrizione di atto
di trasferimento
                                 120.000
                                          Per la classificazione  dei
                                        generi  di prodotti o servizi
                                        si  veda  la  classificazione
                                        internazionale     risultante
                                        dall'accordo  di   Nizza   15
                                        giugno   1957   e  successive
                                        modificazioni.
                                          La registrazione dura dieci
                                        anni  a partire dalla data di
                                        deposito della domanda.
                                          La rinnovazione si effettua
                                        per periodi di dieci anni  su
                                        domanda  da depositarsi entro
                                        gli  ultimi  dodici  mesi  di
                                        scadenza   del   decennio  in
                                        corso, trascorso il quale  la
                                        registrazione   puo'   essere
                                        rinnovata   nei   sei    mesi
                                        successivi  al  mese di detta
                                        scadenza, con  l'applicazione
                                        di cui al controindicato n. 4
                                        b).
                                          Ogni domanda deve avere per
                                        oggetto un solo marchio.
                                          La  tassa  di  domanda e la
                                        tassa       di       rilascio
                                        dell'attestato    di    primo
                                        deposito devono essere pagate
                                        prima  del   deposito   della
                                        domanda. Del pari la tassa di
                                        rilascio   dell'attestato  di
                                        rinnovazione   deve    essere
                                        pagata   prima  del  deposito
                                        della relativa domanda.
                                          In caso  di  rigetto  della
                                        domanda  o  di  rinuncia alla
                                        medesima,   prima   che    la
                                        registrazione    sia    stata
                                        effettuata,  sono  rimborsate
                                        le    somme    versate,    ad
                                        eccezione  della   tassa   di
                                        domanda.
12     1. Registrazione delle topografie
dei prodotti a semiconduttori (legge  21
febbraio 1989, n. 70):
   a) per la domanda
                               1.500.000
   b) per la registrazione
                               1.200.000
   c)  per  la  trascrizione  di atto di
trasferimento  o  di   costituzione   di
diritti di garanzia
                                 120.000
                                          1.  La  tassa  di  cui alla
                                        lettera   b)   deve    essere
                                        pagata,      su     richiesta
                                        dell'Ufficio         italiano
                                        brevetti   e   marchi,  entro
                                        sessanta giorni dalla data di
                                        ricezione    della    stessa;
                                        decorso     inutilmente    il
                                        termine,  l'ufficio  respinge
                                        la domanda.
13     1. Certificati complementari
di protezione di medicinali  (legge
19 ottobre 1991, n. 349):
   a) per la domanda
                                 600.000
   b)    per    ciascun   anno   di
mantenimento    in     vita     del
certificato
                               1.500.000
   c)  per  la trascrizione di atto
di trasferimento o di  costituzione
di diritti di garanzia
                                 100.000
                                          1.  La  tassa  di  cui alla
                                        lettera b) deve essere pagata
                                        entro il  ventesimo  anno  di
                                        validita'   del  brevetto  al
                                        quale   il   certificato   si
                                        riferisce.  Si  applicano  le
                                        disposizioni dell'art. 9.
                                          2.  Per  il  ritardo  della
                                        tassa    annuale   entro   il
                                        semestre   si   applica    la
                                        soprattassa di L. 700.000.
14     1. Registrazione di atti tra
vivi che trasferiscono in  tutto  o
in   parte   diritti  di  autore  o
diritti connessi al loro  esercizio
o    costituiscono   sugli   stessi
diritti di godimento o di garanzia,
nonche' di atti di divisione  o  di
societa'    relativi   ai   diritti
medesimi (art. 104 della  legge  22
aprile  1941,  n.  633):  per  ogni
registrazione
                                 120.000
2. Deposito, con  dichiarazione  di
riserva   dei  diritti,  di  dischi
fonografici o apparecchi analoghi e
di     progetti      di      lavori
dell'ingegneria  o  lavori analoghi
(articoli 77, 99 e 105 della  legge
22  aprile 1941, n. 633, modificata
con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):
   a)  per ogni disco o apparecchio
analogo
                                 120.000
   b) per ogni progetto
                                  50.000
 
                 TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
                               TARIFFA
 
 
=====================================================================
Articolo    Indicazione degli     Ammontare
             atti soggetti        delle tasse       N O T E
                a tassa             in lire
_____________________________________________________________________
           TITOLO V
           TRASPORTI
15     1. Patente  di  abilitazione
alla  guida  di  veicoli  a  motore
(art. 116 del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285):
  tassa di rilascio e annuale
                                  70.000
                                          1.   Non  sono  soggette  a
                                        tassa    le    patenti     di
                                        abilitazione  alla  guida  di
                                        motoveicoli di massa a  vuoto
                                        fino  a  400  kg  o  di massa
                                        complessiva fino a  1.300  kg
                                        ne'   le   patenti   speciali
                                        rilasciate   a   mutilati   e
                                        minorati  fisici per la guida
                                        di   veicoli    appositamente
                                        adattati.
                                          2.  La  tassa  di  rilascio
                                        puo' essere  pagata  anche  a
                                        mezzo    marche;   la   tassa
                                        annuale si paga  a  mezzo  di
                                        apposite    marche    recanti
                                        impresso l'anno di validita',
                                        applicate  sulla  patente  ed
                                        annullate    a    cura    del
                                        contribuente con  la  propria
                                        firma.
                                          3.  La  tassa  annuale deve
                                        essere pagata entro  il  mese
                                        di  febbraio o prima dell'uso
                                        della patente se  successivo;
                                        non  e'  dovuta  per gli anni
                                        nei quali non  si  usufruisce
                                        della patente.
16    1. Patente di abilitazione al
comando   o   alla   condotta    di
imbarcazioni  da diporto compresi i
motoscafi:
  tassa di rilascio e annuale
                                  50.000
2.   Patente   di  abilitazione  al
comando di navi da diporto:
   a) tassa di rilascio
                                  70.000
   b) tassa annuale
                                  50.000
                                          1. Per la tassa annuale  di
                                        cui  ai  commi  1 e 2 vale la
                                        nota 3 dell'art. 15.
            TITOLO VI
        RADIO E TELEVISIONE
17   1. Libretto di iscrizione alle
radiodiffusioni per  la  detenzione
di  apparecchi  atti  o  adottabili
alla ricezione delle radioaudizioni
o delle diffusioni televisive (art.
6  del   regio   decreto-legge   21
febbraio  1938,  n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n.  880;
articoli  1  e  2  della  legge  10
febbraio  1954,  n.  1150;  art.  1
della legge 28 maggio 1959, n. 362;
articoli  2  e  8  della  legge  15
dicembre 1967, n. 1235; art. 1  del
decreto-legge  1  febbraio 1977, n.
11, convertito dalla legge 31 marzo
1977, n. 90; legge 5  maggio  1989,
n.  171):
   a)  per  ogni  abbonamento  alle
radioaudizioni
                                   1.000
                                          1. Sono soggetti alle tasse
                                        anche     gli     abbonamenti
                                        speciali    e    le   licenze
                                        gratuite,   esclusi    quelli
                                        riguardanti     i    pubblici
                                        esercizi soggetti alle  tasse
                                        di cui all'art. 24, commi 3 e
                                        4.
                                          2.     Il    libretto    di
                                        iscrizione               alle
                                        radiodiffusioni  da'  diritto
                                        al   titolare   e   ai   suoi
                                        familiari   di  fare  uso  di
                                        apparecchi  anche  in  luoghi
                                        diversi     dal     domicilio
                                        indicato nel  libretto  senza
                                        il   pagamento  di  ulteriore
                                        tassa;  del  pagamento  della
                                        tassa  e' data anche mediante
                                        fotocopia della  ricevuta  di
                                        versamento.
                                          3.  Le  tasse  di  cui alle
                                        lettere a), b), d) n. 2 e  g)
                                        sono  dovute  per  ogni  anno
                                        solare e devono essere pagate
                                        insieme   con  il  canone  di
                                        abbonamento.   In   caso   di
                                        pagamento  rateale del canone
                                        le tasse di cui alla  lettera
                                        b)  sono  dovute nella misura
                                        semestrale di  lire  4.100  o
                                        trimestrale di lire 2.200.
   b)  per  ogni  abbonamento  alle
diffusioni televisive
                                   8.000
   c)  per  ogni  abbonamento  alle
radioaudizioni  mediante apparecchi
stabilmente      installati      su
autovetture, autoveicoli adibiti al
trasporto  promiscuo  di  persone e
cose e autoscafi soggetti  a  tassa
automobilistica   con   motore   di
potenza  non  superiore  a  26   CV
fiscali,     nonche'    su    altri
autoveicoli di cui all'art. 26  del
testo unico 15 giugno 1959, n. 393
                                   2.700
   d)  per  ogni  abbonamento  alle
radioaudizioni mediante  apparecchi
stabilmente installati:
1)   su   autovetture,  autoveicoli
adibiti al trasporto  promiscuo  di
persone   e   cose,   o   autoscafi
soggetti a  tassa  automobilistica,
con  motore  di potenza superiore a
26 CV fiscali
                                  30.000
2)  su  autoscafi  non  soggetti  a
tassa  automobilistica  (unita'  da
diporto e navi non da riporto)
                                  30.000
   e)  per  ogni  abbonamento  alle
diffusioni    televisive   mediante
apparecchi  stabilmente  installati
su  autoscafi,  autovetture o altri
autoveicoli di cui alla lettera c):
1)   riguardante   apparecchi    di
ricezione in bianco e nero
                                  18.000
2)    riguardante   apparecchi   di
ricezione anche a colori
                                 120.000
   f)  per  ogni  abbonamento  alle
diffusioni    televisive   mediante
apparecchi  stabilmente  installati
su   autovetture,   autoveicoli   e
autoscafi di cui alla lettera d) n.
1:
1)    riguardante   apparecchi   di
ricezione in bianco e nero
                                  50.000
2)   riguardante   apparecchi    di
ricezione anche a colori
                                 350.000
   g)  per  ogni  abbonamento  alle
diffusioni   televisive    mediante
apparecchi  stabilmente  installati
su autoscafi di cui alla lettera d)
n. 2:
1)   riguardante   apparecchi    di
ricezione in bianco e nero
                                  50.000
2)    riguardante   apparecchi   di
ricezione anche a colori
                                 350.000
                                          4. Le  tasse  di  cui  alle
                                        lettere  c),  d)  n.  1 ed f)
                                        sono dovute per ogni anno  di
                                        abbonamento  e  devono essere
                                        pagate insieme con  la  tassa
                                        automobilistica.
                                          5.  Se  durante  l'anno  e'
                                        contratto un abbonamento  che
                                        comporta  il  pagamento della
                                        tassa in misura  superiore  a
                                        quella      stabilita     per
                                        l'abbonamento  in  corso,  la
                                        differenza deve essere pagata
                                        in    occasione   del   primo
                                        versamento di  quanto  dovuto
                                        per il nuovo abbonamento.
                                          6. In caso di installazione
                                        di  apparecchi radioriceventi
                                        su un autoveicolo o autoscafo
                                        per il quale sia  stata  gia'
                                        pagata        la        tassa
                                        automobilistica, la tassa  di
                                        concessione  governativa deve
                                        essere pagata in  ragione  di
                                        tanti  dodicesimi quanti sono
                                        i   mesi   da    quello    di
                                        installazione   a  quello  di
                                        scadenza     della      tassa
                                        automobilistica.
                                          7.  In  caso  di  omesso  o
                                        insufficiente pagamento della
                                        tassa relativa ad  apparecchi
                                        stabilmente   installati   su
                                        autoveicoli, o  su  autoscafi
                                        soggetti        a       tassa
                                        automobilistica,           si
                                        applicano,   in  luogo  delle
                                        sanzioni previste nell'art. 6
                                        del     testo    unico,    la
                                        soprattassa di cui ai  numeri
                                        3  e 4 della tabella allegata
                                        alla legge 24  gennaio  1978,
                                        n. 27.
18         1.  Concessione  per  la
installazione  e   l'esercizio   di
impianti   per  la  diffusione  via
etere in  ambito  locale  (art.  22
della legge 6 agosto 1990, n. 223):
   a) di programmi televisivi:
   1)   tassa   di  rilascio  o  di
rinnovo
                               6.000.000
   2) tassa annuale
                               3.000.000
   b) di programmi radiofonici:
   1)  tassa  di  rilascio   o   di
rinnovo
                               1.000.000
   2) tassa annuale
                                 500.000
2. Concessione per la installazione
e  l'esercizio  di  impianti per la
diffusione via etere  su  tutto  il
territorio nazionale (art. 22 della
legge 6 agosto 1990, n. 223):
   a) di programmi televisivi:
   1)   tassa   di  rilascio  o  di
rinnovo
                              20.000.000
   2) tassa annuale
                              10.000.000
   b) di programmi radiofonici:
   1)  tassa  di  rilascio   o   di
rinnovo
                               4.000.000
   2) tassa annuale
                               2.000.000
3.  Concessione per l'installazione
e  l'esercizio  di  reti   per   la
diffusione  via  cavo  di programmi
televisi  (art.   6   del   decreto
legislativo  22  febbraio  1991, n.
73):
   a)  tassa  di  rilascio   o   di
rinnovo
                               5.000.000
   b) tassa annuale
                               2.500.000
                                          1. Le tasse sono ridotte al
                                        25%  ai concessionari privati
                                        per la radiodiffusione sonora
                                        a carattere comunitario.
19      1.  Autorizzazione  per  la
trasmissione      di      programmi
televisivi   in  contemporanea  via
etere o via  cavo  (art.  22  della
legge  6 agosto 1990, n. 223 e art.
11 del decreto del Presidente della
Repubblica  22  febbraio  1991,  n.
73):
   a) tassa di rilascio
                               8.000.000
   b) tassa annuale
                               4.000.000
20             1.    Autorizzazione
all'installazione  e  all'esercizio
di   impianti   ripetitori  per  la
ricezione   e   la    contemporanea
ritrasmissione    nel    territorio
nazionale di  programmi  televisivi
(articoli  38  e  43 della legge 14
aprile 1975, n. 103):
   a)  irradiati  da  organismi  di
radiodiffusione  esteri  secondo le
leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
   1)  tassa  di  rilascio   o   di
rinnovo
                               6.000.000
   2) tassa annuale
                               4.000.000
   b)        irradiati        dalle
concessionarie     del     servizio
pubblico     di     radiodiffusione
nazionale:
   1)  tassa  di  rilascio   o   di
rinnovo
                                 600.000
   2) tassa annuale
                                 400.000
                                          1.  Le  tasse sono
                                        dovute  per  ciascun
                                        impianto o rete.
21        1.  Licenza  o  documento
sostitutivo   per   l'impiego    di
apparecchiature  terminali  per  il
servizio    radiomobili    pubblico
terrestre  di  comunicazione  (art.
318  del  decreto  del   Presidente
della  Repubblica 29 marzo 1973, n.
156 e art. 3 del  decreto-legge  13
maggio  1991, n.   151, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  12
luglio  1991,  n.    202): per ogni
mese di utenza:
   a) utenze residenziali
                                  10.000
   b) utenze affari
                                  25.000
                                          1.  La tassa e' dovuta, con
                                        riferimento al numero di mesi
                                        di  utenza   considerati   in
                                        ciascuna            bolletta,
                                        congiuntamente al  canone  di
                                        abbonamento.
                                          2. Le modalita' e i termini
                                        versamento  all'erario  delle
                                        tasse      riscosse       dal
                                        concessionario  del  servizio
                                        sono  stabiliti  con  decreto
                                        del Ministro delle finanze di
                                        concerto   con   il  Ministro
                                        delle    poste    e     delle
                                        telecomunicazioni.
                                          3.  La  tassa non e' dovuta
                                        per le licenze o i  documenti
                                        sostitutivi    intestati   ad
                                        invalidi a seguito di perdita
                                        anatomica  o  funzionale   di
                                        entrambi  gli  arti inferiori
                                        nonche'   a   non    vedenti.
                                        L'invalidita'   deve   essere
                                        attestata  dalla   competente
                                        unita'  sanitaria locale e la
                                        relativa       certificazione
                                        prodotta   al  concessionario
                                        del servizio  all'atto  della
                                        stipulazione
                                        dell'abbonamento.
              TITOLO VII
           PROFESSIONI, ARTI
               E MESTIERI
22   Iscrizioni riguardanti le voci
della  tariffa  soppresse dall'art.
3,  comma  138,  della   legge   28
dicembre    1995,    n.    549,   e
precedentemente    iscritte    agli
articoli     sottoindicati    della
tariffa approvata  con  il  decreto
ministeriale    20   agosto   1992,
pubblicato     nel      supplemento
ordinario   n.  106  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992
                                 250.000
  1.  Mediatori  nel  ruolo   delle
camere   di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura   (art.
70);
  2. Costruttori, imprese ammesse a
gestire    in   appalto   dell'Ente
ferrovie  dello  Stato  e   imprese
ammesse   a   gestire   servizi  di
raccolta, trasporto  e  smaltimento
dei rifiuti urbani (art. 71);
  3.     Esercenti    imprese    di
spedizione per terra,  per  mare  e
per   aria   ed   esportatori   dei
prodotti ortofrutticoli (art. 72);
  4.  Agenti  di  assicurazione   e
mediatori  di  assicurazione  (art.
73);
  5.   Periti   assicurativi    per
l'accertamento e la stima dei danni
ai  veicoli  a motore ed ai natanti
(art. 74);
  6. Concessionari del servizio  di
riscossione     dei    tributi    e
collettori (art. 75);
  7.  Giornali  e  periodici  (art.
82);
  8.    Esercizio    di   attivita'
industriali  o  commerciali  e   di
professioni  arti  o mestieri (art.
86).
            TITOLO VIII
            ALTRI ATTI
23    1. Bollatura e numerazione di
libri e  registri  (art.  2215  del
codice civile): per ogni 500 pagine
o frazione di 500 pagine
                                 100.000
                                          1.  La  tassa  puo'  essere
                                        pagata anche a  mezzo  marche
                                        ed  e'  dovuta per i libri di
                                        cui all'art. 2215 del  codice
                                        civile  e per tutti gli altri
                                        libri  e  registri  che   per
                                        obbligo     di     legge    o
                                        volontariamente  (art.   2218
                                        codice   civile)  sono  fatti
                                        bollare    nei    modi    ivi
                                        indicati,  tranne  quelli  la
                                        cui  tenuta   e'   prescritta
                                        soltanto da leggi tributarie.
                                          2.    L'attestazione    del
                                        versamento della  tassa  deve
                                        essere  esibita  al  pubblico
                                        ufficiale, il quale vi appone
                                        la data, la firma e il timbro
                                        e ne riporta gli estremi  sul
                                        libro o registro.
                                          3.  Per  la  numerazione  e
                                        bollatura di libri e registri
                                        tenuti da esercenti  imprese,
                                        soggetti    d'imposta    agli
                                        effetti dell'IVA, la tassa e'
                                        dovuta  annualmente  per   le
                                        sole   societa'  di  capitali
                                        nella  misura  forfetaria  di
                                        lire  600  mila, prescindendo
                                        dal  numero   dei   libri   o
                                        registri   tenuti   e   delle
                                        relative pagine; tale  misura
                                        e'  elevata a lire un milione
                                        se il capitale o il fondo  di
                                        dotazione  supera,  alla data
                                        del 1 gennaio,  l'importo  di
                                        un miliardo di lire. La tassa
                                        deve essere corrisposta entro
                                        il   termine   di  versamento
                                        dell'imposta    sul    valore
                                        aggiunto  dovuta  per  l'anno
                                        precedente,  mediante  delega
                                        alle  aziende e agli istituti
                                        di credito che  provvedono  a
                                        versarla  alle  sezioni della
                                        tesoreria  provinciale  dello
                                        Stato;  per  l'anno di inizio
                                        dell'attivita'  la  tassa  di
                                        cui  alla  presente nota deve
                                        essere  corrisposta  in  modo
                                        ordinario     prima     della
                                        presentazione della  relativa
                                        dichiarazione   nella   quale
                                        devono  essere  indicati  gli
                                        estremi  dell'attestazione di
                                        versamento.
24   1. Attribuzione del numero  di
partita  IVA  (art.  35 del decreto
del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633):
   a)  alle societa' di ogni tipo e
agli enti pubblici e privati con  o
senza    personalita'    giuridica,
diversi dalle societa', aventi  per
oggetto   esclusivo   o  principale
attivita'  commerciali  o  agricole
nonche'      alle      associazioni
costituite da persone  fisiche  per
l'esercizio  in  forma associata di
arti e professioni:
tassa per l'attribuzione e annuale
                                 250.000
   b) ai soggetti diversi da quelli
indicati alla lettera a):
   tassa   per   l'attribuzione   e
annuale
                                 100.000
                                          1. La tassa non e'  dovuta,
                                        per l'attribuzione del numero
                                        di  partita  IVA  ai soggetti
                                        non residenti e senza stabile
                                        organizzazione nel territorio
                                        dello  Stato  e  agli   enti,
                                        associazioni     ed     altre
                                        organizzazioni     di     cui
                                        all'art. 4, quarto comma, del
                                        decreto  del Presidente della
                                        Repubblica 26  ottobre  1972,
                                        n.  633, non soggetti passivi
                                        agli effetti dell'imposta sul
                                        valore aggiunto, in relazione
                                        agli acquisti intracomunitari
                                        effettuati.
                                          2.     La     tassa     per
                                        l'attribuzione   deve  essere
                                        pagata      prima       della
                                        presentazione           della
                                        dichiarazione di inizio della
                                        attivita', nella quale devono
                                        essere indicati  gli  estremi
                                        dell'attestazione          di
                                        versamento.  Quella   annuale
                                        deve essere corrisposta entro
                                        il   termine   di  versamento
                                        dell'imposta    sul    valore
                                        aggiunto  dovuta  per  l'anno
                                        precedente,  mediante  delega
                                        alle  aziende e agli istituti
                                        di credito o  tramite  uffici
                                        postali   che   provvedono  a
                                        versarla alle  sezioni  della
                                        tesoreria  provinciale  dello
                                        Stato.   Per    la    mancata
                                        indicazione   degli   estremi
                                        dell'attestazione          di
                                        versamento              nella
                                        dichiarazione    di    inizio
                                        dell'attivita', si applica la
                                        soprattassa  in misura pari a
                                        quella della tassa.
                                          3. La tassa annuale non  e'
                                        piu'    dovuta    a   partire
                                        dall'anno solare successivo a
                                        quello  in  cui  e'   cessata
                                        l'attivita'  a condizione che
                                        la relativa dichiarazione sia
                                        stata presentata entro il  31
                                        dicembre    ovvero,   se   la
                                        cessazione  e'  avvenuta   in
                                        tale   mese,   entro   il  31
                                        gennaio successivo.
                                          4.  Gli  imprenditori,   le
                                        societa'   e  gli  enti  sono
                                        esonerati   dall'obbligo   di
                                        pagamento     della     tassa
                                        annuale, a partire  dall'anno
                                        solare successivo a quello in
                                        cui   e'  stato  adottato  il
                                        relativo        provvedimento
                                        giurisdizionale             o
                                        amministrativo,  durante   la
                                        procedura  di  fallimento, di
                                        concordato   preventivo,   di
                                        liquidazione           coatta
                                        amministrativa      o      di
                                        amministrazione straordinaria
                                        di  cui  al  decreto-legge 30
                                        gennaio    1979,    n.    26,
                                        convertito,               con
                                        modificazioni, dalla legge  3
                                        aprile  1979,  n.  95; per le
                                        societa' e gli enti l'esonero
                                        compete  anche   durante   la
                                        liquidazione   ordinaria,   a
                                        partire   dall'anno    solare
                                        successivo a quello di nomina
                                        dei liquidatori.