TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
TARIFFA
Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della
tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a:
Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione
della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari
successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non
sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa
di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni
vigenti in materia di competenze amministrative.XX
=====================================================================
Articolo Indicazione degli Ammontare
atti soggetti delle tasse N O T E
a tassa in lire
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TITOLO I
PERSONE FISICHE, PERSONE
GIURIDICHE E SOCIETA'
1 a) Rilascio del passaporto
ordinario per l'estero (legge 21
novembre 1967, n. 1185)
60.000
tassa annuale
60.000
b) Rilascio di passaporto
collettivo (legge 21 novembre 1967,
n. 1185):
per ogni componente il gruppo
(esclusi i capo gruppo ed i minori
di anni 10)
4.000
1. La tassa deve essere
pagata a mezzo marche.
2. La tassa e' unica
qualunque sia il numero delle
persone che, ai termini delle
disposizioni vigenti, sono
iscritte nel passaporto.
3. All'estero la tassa e'
riscossa in moneta locale,
secondo le norme degli
ordinamenti consolari, con
facolta', per il Ministero
degli affari esteri, di
stabilire il necessario
arrotondamento.
4. Le marche devono essere
apposte ed annullate nei modi
prescritti dalle autorita' di
P.S. competenti al rilascio
del passaporto.
5. In sede di rinnovo le
marche possono essere apposte
ed annullate, con il timbro a
calendario, oltre che dalle
questure, dagli uffici del
settore della polizia di
frontiera terrestre, dagli
uffici di P.S. presso scali
marittimi ed aerei, dagli
uffici del registro, dagli
ispettorati per
l'emigrazione, dagli uffici
postali e dagli uffici
dell'Automobile club
d'Italia.
6. Agli effetti della tassa
controindicata sono salvi gli
accordi internazionali con
carattere di reciprocita'
operanti al momento di
entrata in vigore del
presente testo unico.
7. La tassa annuale non e'
dovuta qualora l'interessato
non intenda usufruire del
passaporto durante l'anno.
8. Non sono dovute le tasse
di cui alle lettere a) e b)
per il rilascio, per il
rinnovo e per il pagamento
annuale dei passaporti
ordinari e collettivi in
Italia od all'estero:
1) da coloro che sono da
considerare emigranti ai
sensi delle norme
sull'emigrazione;
2) dagli italiani
all'estero che fruiscano di
rimpatrio consolare o
rientrino per prestare
servizio militare;
3) dai ministri del culto
e religiosi che siano
missionari;
4) dagli indigenti.
2 1. Registrazione delle persone
giuridiche e delle modificazioni
dei relativi atti costitutivi e
statuti (articoli 33 e 34 del
codice civile)
120.000
1. Le tasse previste dal
presente articolo sono
soppresse a decorrere dal 1
gennaio 1998.
3 1. Iscrizioni nel registro
delle imprese relative a societa'
nazionali e a societa' estere
aventi la sede o l'oggetto
principale nel territorio dello
Stato (articoli 2188, 2200, 2296,
2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507
del codice civile; art. 3
decreto-legge 9 dicembre 1984, n.
853, convertito dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e successive
modificazioni):
a) atto costitutivo
500.000
b) altri atti sociali soggetti
ad iscrizione in base alle
disposizioni del codice civile
250.000
2. Iscrizioni nel registro delle
imprese relative a societa' estere
con sede secondaria nel territorio
dello Stato, a imprenditori
individuali, a consorzi e ad altri
enti pubblici e privati con o senza
personalita' giuridica diversi
dalle societa' (articoli 2188,
2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612
del codice civile)
250.000
1. Fino all'attuazione del
registro delle imprese, le
tasse relative alle
iscrizioni degli atti
costitutivi di societa' e
alle iscrizioni previste
dagli articoli del codice
civile indicati nel comma 2
sono dovute per le
corrispondenti iscrizioni nei
registri di cancelleria dei
tribunali da seguire secondo
le disposizioni per
l'attuazione del codice
civile (articoli 100 e 108).
2. Le tasse non sono dovute
dalle societa' cooperative,
di mutua assicurazione e di
mutuo soccorso, dalle
societa' sportive di cui
all'art. 10 della legge 23
marzo 1981, n. 91, e dalle
societa' di ogni tipo che non
svolgono attivita'
commerciali i cui beni
immobili sono totalmente
destinati allo svolgimento
delle attivita' politiche dei
partiti rappresentati nelle
assemblee nazionali e
regionali, delle attivita'
culturali, ricreative,
sportive ed educative dei
circoli aderenti ad
organizzazioni nazionali
legalmente riconosciute,
delle attivita' sindacali dei
sindacati rappresentati nel
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
Il deposito di atti non si
considera soggetto alla tassa
quando e' effettuato per
finalita' diverse dalla
iscrizione. Tra gli atti
sociali soggetti a tassa non
si intendono compresi i
trasferimenti delle quote
sociali di cui agli articoli
2479 e 2479-bis del codice
civile ne' gli elenchi dei
soci depositati a norma degli
articoli 2435, ultimo comma,
e 2493 del codice civile.
3. Le tasse previste dal
presente articolo sono
soppresse a decorrere dal 1
gennaio 1998.
TITOLO II
PUBBLICA SICUREZZA
4 1. Licenza di porto di
pistole, rivoltelle o pistole
automatiche, armi lunghe da fuoco e
bastoni animati (art. 42 del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 ed
articoli 74 e 79 del regolamento 6
maggio 1940, n. 535
170.000
1. La tassa e' dovuta per
ciascun tipo d'arma.
2. La tassa puo' essere
pagata anche a mezzo marche
ed e' ridotta a L. 15.000 per
le guardie giurate, forestali
e campestri private e
comunali e per le guardie
giurate addette ai consorzi
di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a
tassa le licenze rilasciate a
dipendenti civili dello Stato
a norma dell'art. 74 del
regolamento di pubblica
sicurezza nonche' alle
persone comprese nelle
categorie individuate a norma
dell'art. 7, comma 2, della
legge 21 febbraio 1990, n.
36. La licenza puo' essere
rilasciata senza pagamento di
tassa, su motivata richiesta
dei competenti organi
direttivi, ai funzionari
dell'amministrazione
finanziaria addetti a servizi
per i quali se ne ravvisi
l'opportunita'. Per la
concessione a titolo di
reciprocita' dei permessi
gratuiti di porto d'armi al
personale diplomatico degli
Stati esteri, si osservano le
convenzioni e gli usi
internazionali.
5 1. Licenza di porto di fucile
anche per uso di caccia (legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 22):
tassa di rilascio, di rinnovo e
annuale
250.000
1. Le licenze sono valide
per sei anni. Agli effetti
delle tasse annuali si
intende per anno il periodo
di dodici mesi decorrente
dalla data corrispondente a
quella di emanazione della
licenza; la tassa deve essere
pagata, per ciascun anno
successivo a quello di
emanazione, prima dell'uso
dell'arma e non e' dovuta per
gli anni nei quali non se ne
fa uso.
2. Le tasse di cui al comma
1 sono ridotte a L. 15.000
per le guardie di cui alla
nota 2 dell'art. 4.
3. Per l'omesso pagamento
delle tasse di cui al comma 1
si applica la sanzione
amministrativa da L. 300.000
a L. 1.800.000 ed, in caso di
nuova violazione da L.
500.000 a L. 3.000.000 (legge
11 febbraio 1992, n. 157,
art. 31).
4. E' dovuta una
addizionale di L. 10.000 alle
tasse di cui al comma 1
(legge 11 febbraio 1992, n.
157, art. 24).
6 1. Autorizzazione
all'esercizio di case da gioco:
tassa di rilascio e per ogni anno
di validita'
800.000.000
1. La tassa si riferisce ad
autorizzazioni date tanto con
legge quanto con atto
amministrativo: essa e'
dovuta dall'ente titolare
della casa da gioco anche
quando non la gestisce
direttamente.
7 1. Licenza per l'esercizio di
attivita' relative a metalli
preziosi (art. 127 del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 e art. 244,
primo comma, del regolamento 6
maggio 1940, n. 635): tassa di
rilascio e per il rinnovo:
a) fabbricanti di oggetti
preziosi ed esercenti di industrie
o arti affini
600.000
b) commercianti e mediatori di
oggetti preziosi, nonche'
fabbricanti, commercianti ed
esercenti stranieri che intendono
esercitare nello Stato il commercio
di oggetti preziosi da essi
importati
400.000
c) agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti
dei fabbricanti, commercianti ed
esercenti stranieri di cui alla
lettera b), che esercitano nello
Stato il commercio di preziosi
120.000
d) cesellatori, orafi e
incastratori di pietre preziose
120.000
e) fabbricanti e commercianti di
articoli con montature o
guarnizioni in metalli preziosi
300.000
TITOLO III
P E S C A
8 1. Licenza per la pesca
professionale marittima (art. 4
della legge 17 febbraio 1982, n.
41): per ogni unita' adibita
600.000
1. La tassa e' dovuta anche
per la rinnovazione dei
permessi di pesca rilasciati
a norma dell'art. 12 della
legge 14 luglio 1965, n. 963.
TITOLO IV
PROPRIETA' INDUSTRIALE
E INTELLETTUALE
9 1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varieta' veget
(regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620):
a) per la domanda di brevetto e
lettera di incarico
80.000
b) per la pubblicazione e stampa
delle descrizioni, riassunto e
tavole di disegno:
1) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno non superano le
10 pagine
100.000
2) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 10,
ma non le 20 pagine
150.000
3) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 20
pagine, ma non 50 pagine
350.000
4) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 50
pagine, ma non 100 pagine
700.000
5) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 100
pagine
1.200.000
c) per mantenere in vita il
brevetto:
primo anno
25.000
secondo anno
50.000
terzo anno
60.000
quarto anno
70.000
quinto anno
90.000
sesto anno
130.000
settimo anno
180.000
ottavo anno
250.000
nono anno
300.000
decimo anno
350.000
undicesimo anno
500.000
dodicesimo anno
700.000
tredicesimo anno
800.000
quattordicesimo anno
900.000
quindicesimo anno e successivi
1.100.000
2. Licenza obbligatoria su brevetti
per invenzioni industriali e
licenza speciale su brevetti per
nuove varieta' vegetali (leggi e
decreti citati nel comma 1):
a) per la domanda
800.000
b) per la concessione
2.700.000
3. Trascrizione di atti relativi ai
brevetti (leggi e decreti citati
nel comma 1): per ogni brevetto
120.000
1. La tassa di cui al comma
1, lettera a), non e' dovuta
per la domanda di brevetto
europeo; se ne viene
richiesta la trasformazione
in domanda di brevetto
italiano la tassa deve essere
pagata entro il termine
stabilito dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. Agli effetti della tassa
annuale si intende per anno
il periodo di dodici mesi
decorrente dal mese in cui e'
stata depositata la domanda o
dal corrispondente mese
dell'anno solare successivo.
Il pagamento deve essere
eseguito: a) prima del
deposito della domanda, salvo
rimborso se questa e' stata
rigettata o ritirata, per le
tasse relative al primo
triennio; b) entro il termine
di quattro mesi dalla data di
emanazione del brevetto, per
le tasse eventualmente
scadute fino a tale termine;
c) entro il mese
corrispondente a quello di
deposito della domanda, per
le tasse che scadono dopo
l'emanazione del brevetto o,
eventualmente, dopo il
termine di cui alla lettera
b). E' ammesso il pagamento
anticipato di piu' tasse
annuali. Per i brevetti
europei validi in Italia la
tassa annuale e' dovuta a
partire dall'anno successivo
a quello in cui l'emanazione
del brevetto europeo e' stata
menzionata nel Bollettino
europeo dei brevetti e deve
essere pagata entro il mese
corrispondente a quello di
deposito della domanda di
brevetto europeo.
3. Il ritardo nel pagamento
della tassa annuale comporta
l'applicazione di una
soprattassa di L. 100.000 e,
se superiore a sei mesi,
anche la decadenza del
brevetto, o la cessazione
della validita' in Italia del
brevetto europeo, con effetto
dal compimento dell'ultimo
anno per il quale la tassa e'
stata pagata. In caso di
incompletezza o di
irregolarita' del pagamento
per errore scusabile
l'Ufficio italiano brevetti e
marchi puo' ammetterne
l'integrazione o la
regolarizzazione anche
tardiva.
4. La tassa annuale e'
ridotta alla meta', fino alla
revoca dell'offerta, se il
richiedente o titolare del
brevetto ha offerto al
pubblico licenza per l'uso
non esclusivo dell'invenzione
con dichiarazione pubblicata
nel bollettino dei brevetti.
5. La tassa di cui al comma
2, lettera b), deve essere
pagata su richiesta
dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi prima della
concessione della licenza.
10 1. Brevetto per modelli di
utilita':
a) per domanda di brevetto
50.000
b) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' pagata in un'unica
soluzione
1.000.000
c) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' invece pagata in due
rate:
1) rata per il primo quinquennio
500.000
2) rata per il secondo
quinquennio
1.000.000
d) per la domanda di licenza
obbligatoria
500.000
e) per la concessione della
licenza
2.000.000
2. Brevetto per modelli e disegni
ornamentali:
a) per la domanda di brevetto
50.000
b) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' pagata in una unica
soluzione
1.000.000
c) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' invece pagata in tre
rate:
a) rata per il I quinquennio
500.000
b) rata per il II quinquennio
600.000
c) rata per il III quinquennio
1.000.000
d) per il rilascio del brevetto
di un tutto o una serie di modelli
o disegni, a norma dell'art. 6 del
regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, se la tassa e' pagata in
un'unica soluzione
2.000.000
e) per il rilascio del brevetto
di un tutto o una serie di modelli
o disegni, a norma dell'art. 6 del
regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, se la tassa e' invece pagata
in tre rate:
1) rata per I quinquennio
600.000
2) rata per il II quinquennio
1.000.000
3) rata per il III quinquennio
1.500.000
3. Brevetto per modelli di utilita'
e brevetto per modelli e disegni
ornamentali:
a) per la lettera d'incarico
50.000
b) per il ritardo nel pagamento
delle rate quinquennali della tassa
di concessione (entro il semestre)
120.000
c) per la trascrizione di atto
di trasferimento o di costituzione
di diritti di garanzia
120.000
1. Con una sola domanda
puo' essere chiesto il
brevetto per non piu' di
cento modelli o disegni,
purche' destinati ad essere
incorporati in oggetti
inseriti nella medesima
classe della classificazione
internazionale dei modelli o
disegni (art. 6 del regio
decreto del 25 agosto 1940,
n. 1411, e successive
modifiche).
2. Il brevetto per modelli
di utilita' ed il brevetto
per modelli e disegni
ornamentali durano
rispettivamente dieci e
quindici anni dalla data di
deposito della domanda (art.
9 del regio decreto
sopracitato).
3. La tassa di concessione
puo' essere pagata o in
un'unica soluzione o in rate
quinquennali (art. 12 del
regio decreto sopracitato).
4. Se la forma o il disegno
di un oggetto conferisce ad
esso nuovo carattere
ornamentale e nello stesso
tempo ne accresce l'utilita'
ai sensi dell'art. 2 del
decreto sopracitato, puo'
essere chiesto
contemporaneamente il
brevetto tanto per modelli e
per disegni ornamentali
quanto per modelli di
utilita', ma l'una e l'altra
protezione non possono venire
cumulate in un solo brevetto.
5. Se la domanda comprende
un oggetto la cui forma o
disegno gli conferisce nuovo
carattere ornamentale o nello
stesso tempo ne accresce la
utilita', e' applicabile
l'art. 29 del regio decreto
del 29 giugno 1939, n. 1127
(art. 8 del decreto
succitato).
6. In caso di pagamento in
rate quinquennali della tassa
di concessione di brevetto,
le rate successive a quella
dovuta all'atto del disposto
della domanda di brevetto per
il primo quinquennio devono
essere versate entro il mese
in cui ha termine il
precedente quinquennio.
Trascorso detto termine il
pagamento puo' effettuarsi
entro i sei mesi successivi
con l'applicazione della
soprattassa di cui al comma
3, lettera b).
7. Per il pagamento delle
tasse controindicate valgono
le norme del precedente art.
9.
11 1. Registrazione per marchi
d'impresa (articoli da 36 a 40 del
regio decreto 21 giugno 1942, n.
929):
a) per la domanda di primo
deposito
50.000
b) per il rilascio
dell'attestato di primo deposito o
di quello di rinnovazione:
1) riguardante generi di una
sola classe
100.000
2) per ogni classe in piu'
50.000
2. Registrazione per marchi
collettivi:
a) per la domanda di primo
deposito
200.000
b) per il rilascio
dell'attestato di primo deposito o
di quello di rinnovazione
riguardante generi di una o piu'
classi
300.000
3. Domanda di registrazione
internazionale del marchio o di
rinnovazione
200.000
4. Registrazioni per marchi
d'impresa o per marchi collettivi,
nazionali o internazionali:
a) per lettera di incarico
50.000
b) per il ritardo nella
rinnovazione della registrazione
(entro il semestre)
50.000
c) per la trascrizione di atto
di trasferimento
120.000
Per la classificazione dei
generi di prodotti o servizi
si veda la classificazione
internazionale risultante
dall'accordo di Nizza 15
giugno 1957 e successive
modificazioni.
La registrazione dura dieci
anni a partire dalla data di
deposito della domanda.
La rinnovazione si effettua
per periodi di dieci anni su
domanda da depositarsi entro
gli ultimi dodici mesi di
scadenza del decennio in
corso, trascorso il quale la
registrazione puo' essere
rinnovata nei sei mesi
successivi al mese di detta
scadenza, con l'applicazione
di cui al controindicato n. 4
b).
Ogni domanda deve avere per
oggetto un solo marchio.
La tassa di domanda e la
tassa di rilascio
dell'attestato di primo
deposito devono essere pagate
prima del deposito della
domanda. Del pari la tassa di
rilascio dell'attestato di
rinnovazione deve essere
pagata prima del deposito
della relativa domanda.
In caso di rigetto della
domanda o di rinuncia alla
medesima, prima che la
registrazione sia stata
effettuata, sono rimborsate
le somme versate, ad
eccezione della tassa di
domanda.
12 1. Registrazione delle topografie
dei prodotti a semiconduttori (legge 21
febbraio 1989, n. 70):
a) per la domanda
1.500.000
b) per la registrazione
1.200.000
c) per la trascrizione di atto di
trasferimento o di costituzione di
diritti di garanzia
120.000
1. La tassa di cui alla
lettera b) deve essere
pagata, su richiesta
dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, entro
sessanta giorni dalla data di
ricezione della stessa;
decorso inutilmente il
termine, l'ufficio respinge
la domanda.
13 1. Certificati complementari
di protezione di medicinali (legge
19 ottobre 1991, n. 349):
a) per la domanda
600.000
b) per ciascun anno di
mantenimento in vita del
certificato
1.500.000
c) per la trascrizione di atto
di trasferimento o di costituzione
di diritti di garanzia
100.000
1. La tassa di cui alla
lettera b) deve essere pagata
entro il ventesimo anno di
validita' del brevetto al
quale il certificato si
riferisce. Si applicano le
disposizioni dell'art. 9.
2. Per il ritardo della
tassa annuale entro il
semestre si applica la
soprattassa di L. 700.000.
14 1. Registrazione di atti tra
vivi che trasferiscono in tutto o
in parte diritti di autore o
diritti connessi al loro esercizio
o costituiscono sugli stessi
diritti di godimento o di garanzia,
nonche' di atti di divisione o di
societa' relativi ai diritti
medesimi (art. 104 della legge 22
aprile 1941, n. 633): per ogni
registrazione
120.000
2. Deposito, con dichiarazione di
riserva dei diritti, di dischi
fonografici o apparecchi analoghi e
di progetti di lavori
dell'ingegneria o lavori analoghi
(articoli 77, 99 e 105 della legge
22 aprile 1941, n. 633, modificata
con decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):
a) per ogni disco o apparecchio
analogo
120.000
b) per ogni progetto
50.000
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
TARIFFA
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Articolo Indicazione degli Ammontare
atti soggetti delle tasse N O T E
a tassa in lire
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TITOLO V
TRASPORTI
15 1. Patente di abilitazione
alla guida di veicoli a motore
(art. 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285):
tassa di rilascio e annuale
70.000
1. Non sono soggette a
tassa le patenti di
abilitazione alla guida di
motoveicoli di massa a vuoto
fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1.300 kg
ne' le patenti speciali
rilasciate a mutilati e
minorati fisici per la guida
di veicoli appositamente
adattati.
2. La tassa di rilascio
puo' essere pagata anche a
mezzo marche; la tassa
annuale si paga a mezzo di
apposite marche recanti
impresso l'anno di validita',
applicate sulla patente ed
annullate a cura del
contribuente con la propria
firma.
3. La tassa annuale deve
essere pagata entro il mese
di febbraio o prima dell'uso
della patente se successivo;
non e' dovuta per gli anni
nei quali non si usufruisce
della patente.
16 1. Patente di abilitazione al
comando o alla condotta di
imbarcazioni da diporto compresi i
motoscafi:
tassa di rilascio e annuale
50.000
2. Patente di abilitazione al
comando di navi da diporto:
a) tassa di rilascio
70.000
b) tassa annuale
50.000
1. Per la tassa annuale di
cui ai commi 1 e 2 vale la
nota 3 dell'art. 15.
TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE
17 1. Libretto di iscrizione alle
radiodiffusioni per la detenzione
di apparecchi atti o adottabili
alla ricezione delle radioaudizioni
o delle diffusioni televisive (art.
6 del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
articoli 1 e 2 della legge 10
febbraio 1954, n. 1150; art. 1
della legge 28 maggio 1959, n. 362;
articoli 2 e 8 della legge 15
dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del
decreto-legge 1 febbraio 1977, n.
11, convertito dalla legge 31 marzo
1977, n. 90; legge 5 maggio 1989,
n. 171):
a) per ogni abbonamento alle
radioaudizioni
1.000
1. Sono soggetti alle tasse
anche gli abbonamenti
speciali e le licenze
gratuite, esclusi quelli
riguardanti i pubblici
esercizi soggetti alle tasse
di cui all'art. 24, commi 3 e
4.
2. Il libretto di
iscrizione alle
radiodiffusioni da' diritto
al titolare e ai suoi
familiari di fare uso di
apparecchi anche in luoghi
diversi dal domicilio
indicato nel libretto senza
il pagamento di ulteriore
tassa; del pagamento della
tassa e' data anche mediante
fotocopia della ricevuta di
versamento.
3. Le tasse di cui alle
lettere a), b), d) n. 2 e g)
sono dovute per ogni anno
solare e devono essere pagate
insieme con il canone di
abbonamento. In caso di
pagamento rateale del canone
le tasse di cui alla lettera
b) sono dovute nella misura
semestrale di lire 4.100 o
trimestrale di lire 2.200.
b) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive
8.000
c) per ogni abbonamento alle
radioaudizioni mediante apparecchi
stabilmente installati su
autovetture, autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e
cose e autoscafi soggetti a tassa
automobilistica con motore di
potenza non superiore a 26 CV
fiscali, nonche' su altri
autoveicoli di cui all'art. 26 del
testo unico 15 giugno 1959, n. 393
2.700
d) per ogni abbonamento alle
radioaudizioni mediante apparecchi
stabilmente installati:
1) su autovetture, autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose, o autoscafi
soggetti a tassa automobilistica,
con motore di potenza superiore a
26 CV fiscali
30.000
2) su autoscafi non soggetti a
tassa automobilistica (unita' da
diporto e navi non da riporto)
30.000
e) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive mediante
apparecchi stabilmente installati
su autoscafi, autovetture o altri
autoveicoli di cui alla lettera c):
1) riguardante apparecchi di
ricezione in bianco e nero
18.000
2) riguardante apparecchi di
ricezione anche a colori
120.000
f) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive mediante
apparecchi stabilmente installati
su autovetture, autoveicoli e
autoscafi di cui alla lettera d) n.
1:
1) riguardante apparecchi di
ricezione in bianco e nero
50.000
2) riguardante apparecchi di
ricezione anche a colori
350.000
g) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive mediante
apparecchi stabilmente installati
su autoscafi di cui alla lettera d)
n. 2:
1) riguardante apparecchi di
ricezione in bianco e nero
50.000
2) riguardante apparecchi di
ricezione anche a colori
350.000
4. Le tasse di cui alle
lettere c), d) n. 1 ed f)
sono dovute per ogni anno di
abbonamento e devono essere
pagate insieme con la tassa
automobilistica.
5. Se durante l'anno e'
contratto un abbonamento che
comporta il pagamento della
tassa in misura superiore a
quella stabilita per
l'abbonamento in corso, la
differenza deve essere pagata
in occasione del primo
versamento di quanto dovuto
per il nuovo abbonamento.
6. In caso di installazione
di apparecchi radioriceventi
su un autoveicolo o autoscafo
per il quale sia stata gia'
pagata la tassa
automobilistica, la tassa di
concessione governativa deve
essere pagata in ragione di
tanti dodicesimi quanti sono
i mesi da quello di
installazione a quello di
scadenza della tassa
automobilistica.
7. In caso di omesso o
insufficiente pagamento della
tassa relativa ad apparecchi
stabilmente installati su
autoveicoli, o su autoscafi
soggetti a tassa
automobilistica, si
applicano, in luogo delle
sanzioni previste nell'art. 6
del testo unico, la
soprattassa di cui ai numeri
3 e 4 della tabella allegata
alla legge 24 gennaio 1978,
n. 27.
18 1. Concessione per la
installazione e l'esercizio di
impianti per la diffusione via
etere in ambito locale (art. 22
della legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
6.000.000
2) tassa annuale
3.000.000
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
1.000.000
2) tassa annuale
500.000
2. Concessione per la installazione
e l'esercizio di impianti per la
diffusione via etere su tutto il
territorio nazionale (art. 22 della
legge 6 agosto 1990, n. 223):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
20.000.000
2) tassa annuale
10.000.000
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
4.000.000
2) tassa annuale
2.000.000
3. Concessione per l'installazione
e l'esercizio di reti per la
diffusione via cavo di programmi
televisi (art. 6 del decreto
legislativo 22 febbraio 1991, n.
73):
a) tassa di rilascio o di
rinnovo
5.000.000
b) tassa annuale
2.500.000
1. Le tasse sono ridotte al
25% ai concessionari privati
per la radiodiffusione sonora
a carattere comunitario.
19 1. Autorizzazione per la
trasmissione di programmi
televisivi in contemporanea via
etere o via cavo (art. 22 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 e art.
11 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 febbraio 1991, n.
73):
a) tassa di rilascio
8.000.000
b) tassa annuale
4.000.000
20 1. Autorizzazione
all'installazione e all'esercizio
di impianti ripetitori per la
ricezione e la contemporanea
ritrasmissione nel territorio
nazionale di programmi televisivi
(articoli 38 e 43 della legge 14
aprile 1975, n. 103):
a) irradiati da organismi di
radiodiffusione esteri secondo le
leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
6.000.000
2) tassa annuale
4.000.000
b) irradiati dalle
concessionarie del servizio
pubblico di radiodiffusione
nazionale:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
600.000
2) tassa annuale
400.000
1. Le tasse sono
dovute per ciascun
impianto o rete.
21 1. Licenza o documento
sostitutivo per l'impiego di
apparecchiature terminali per il
servizio radiomobili pubblico
terrestre di comunicazione (art.
318 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156 e art. 3 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202): per ogni
mese di utenza:
a) utenze residenziali
10.000
b) utenze affari
25.000
1. La tassa e' dovuta, con
riferimento al numero di mesi
di utenza considerati in
ciascuna bolletta,
congiuntamente al canone di
abbonamento.
2. Le modalita' e i termini
versamento all'erario delle
tasse riscosse dal
concessionario del servizio
sono stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro
delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. La tassa non e' dovuta
per le licenze o i documenti
sostitutivi intestati ad
invalidi a seguito di perdita
anatomica o funzionale di
entrambi gli arti inferiori
nonche' a non vedenti.
L'invalidita' deve essere
attestata dalla competente
unita' sanitaria locale e la
relativa certificazione
prodotta al concessionario
del servizio all'atto della
stipulazione
dell'abbonamento.
TITOLO VII
PROFESSIONI, ARTI
E MESTIERI
22 Iscrizioni riguardanti le voci
della tariffa soppresse dall'art.
3, comma 138, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e
precedentemente iscritte agli
articoli sottoindicati della
tariffa approvata con il decreto
ministeriale 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992
250.000
1. Mediatori nel ruolo delle
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (art.
70);
2. Costruttori, imprese ammesse a
gestire in appalto dell'Ente
ferrovie dello Stato e imprese
ammesse a gestire servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani (art. 71);
3. Esercenti imprese di
spedizione per terra, per mare e
per aria ed esportatori dei
prodotti ortofrutticoli (art. 72);
4. Agenti di assicurazione e
mediatori di assicurazione (art.
73);
5. Periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni
ai veicoli a motore ed ai natanti
(art. 74);
6. Concessionari del servizio di
riscossione dei tributi e
collettori (art. 75);
7. Giornali e periodici (art.
82);
8. Esercizio di attivita'
industriali o commerciali e di
professioni arti o mestieri (art.
86).
TITOLO VIII
ALTRI ATTI
23 1. Bollatura e numerazione di
libri e registri (art. 2215 del
codice civile): per ogni 500 pagine
o frazione di 500 pagine
100.000
1. La tassa puo' essere
pagata anche a mezzo marche
ed e' dovuta per i libri di
cui all'art. 2215 del codice
civile e per tutti gli altri
libri e registri che per
obbligo di legge o
volontariamente (art. 2218
codice civile) sono fatti
bollare nei modi ivi
indicati, tranne quelli la
cui tenuta e' prescritta
soltanto da leggi tributarie.
2. L'attestazione del
versamento della tassa deve
essere esibita al pubblico
ufficiale, il quale vi appone
la data, la firma e il timbro
e ne riporta gli estremi sul
libro o registro.
3. Per la numerazione e
bollatura di libri e registri
tenuti da esercenti imprese,
soggetti d'imposta agli
effetti dell'IVA, la tassa e'
dovuta annualmente per le
sole societa' di capitali
nella misura forfetaria di
lire 600 mila, prescindendo
dal numero dei libri o
registri tenuti e delle
relative pagine; tale misura
e' elevata a lire un milione
se il capitale o il fondo di
dotazione supera, alla data
del 1 gennaio, l'importo di
un miliardo di lire. La tassa
deve essere corrisposta entro
il termine di versamento
dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta per l'anno
precedente, mediante delega
alle aziende e agli istituti
di credito che provvedono a
versarla alle sezioni della
tesoreria provinciale dello
Stato; per l'anno di inizio
dell'attivita' la tassa di
cui alla presente nota deve
essere corrisposta in modo
ordinario prima della
presentazione della relativa
dichiarazione nella quale
devono essere indicati gli
estremi dell'attestazione di
versamento.
24 1. Attribuzione del numero di
partita IVA (art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633):
a) alle societa' di ogni tipo e
agli enti pubblici e privati con o
senza personalita' giuridica,
diversi dalle societa', aventi per
oggetto esclusivo o principale
attivita' commerciali o agricole
nonche' alle associazioni
costituite da persone fisiche per
l'esercizio in forma associata di
arti e professioni:
tassa per l'attribuzione e annuale
250.000
b) ai soggetti diversi da quelli
indicati alla lettera a):
tassa per l'attribuzione e
annuale
100.000
1. La tassa non e' dovuta,
per l'attribuzione del numero
di partita IVA ai soggetti
non residenti e senza stabile
organizzazione nel territorio
dello Stato e agli enti,
associazioni ed altre
organizzazioni di cui
all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non soggetti passivi
agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, in relazione
agli acquisti intracomunitari
effettuati.
2. La tassa per
l'attribuzione deve essere
pagata prima della
presentazione della
dichiarazione di inizio della
attivita', nella quale devono
essere indicati gli estremi
dell'attestazione di
versamento. Quella annuale
deve essere corrisposta entro
il termine di versamento
dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta per l'anno
precedente, mediante delega
alle aziende e agli istituti
di credito o tramite uffici
postali che provvedono a
versarla alle sezioni della
tesoreria provinciale dello
Stato. Per la mancata
indicazione degli estremi
dell'attestazione di
versamento nella
dichiarazione di inizio
dell'attivita', si applica la
soprattassa in misura pari a
quella della tassa.
3. La tassa annuale non e'
piu' dovuta a partire
dall'anno solare successivo a
quello in cui e' cessata
l'attivita' a condizione che
la relativa dichiarazione sia
stata presentata entro il 31
dicembre ovvero, se la
cessazione e' avvenuta in
tale mese, entro il 31
gennaio successivo.
4. Gli imprenditori, le
societa' e gli enti sono
esonerati dall'obbligo di
pagamento della tassa
annuale, a partire dall'anno
solare successivo a quello in
cui e' stato adottato il
relativo provvedimento
giurisdizionale o
amministrativo, durante la
procedura di fallimento, di
concordato preventivo, di
liquidazione coatta
amministrativa o di
amministrazione straordinaria
di cui al decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95; per le
societa' e gli enti l'esonero
compete anche durante la
liquidazione ordinaria, a
partire dall'anno solare
successivo a quello di nomina
dei liquidatori.