(Accordo - art. 7)
                               ART. 7 
   Gli   insegnamenti   impartiti   dalle   rispettive    istituzioni
scolastiche sono conformi ai programmi ed  ai  metodi  pedagogici  in
vigore nei rispettivi Paesi. 
   Al termine di ciascun anno scolastico tali istituzioni  rilasciano
agli alunni i prescritti certificati o titoli di studio. Le modalita'
per ammissione e  frequenza  ed  i  programmi  di  insegnamento  sono
determinati con riferimento alla normativa in vigore  rispettivamente
in Italia per la Scuola italiana di Tunisi ed in Tunisia per il Corso
tunisino di Mazara del Vallo. 
   I programmi  di  insegnamento  devono  includere,  per  tutti  gli
allievi un insegnamento  della  civilta',  ed  in  particolare  della
lingua, della storia e della geografia del Paese ospitante. 
   Per quanto riguarda il calendario scolastico il totale dei  giorni
di lezione, delle festivita' e delle vacanze scolastiche deve essere,
nel rispetto delle feste locali dei due Paesi,  uguale  a  quello  in
vigore nelle istituzioni scolastiche del Paese di origine.