(Trattato - art. 1)
                    TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA 
         LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA 
   La Repubblica Italiana e  la  Repubblica  di  Bulgaria,  d'ora  in
avanti denominate Parti, 
   desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia 
di estradizione, hanno convenuto quanto segue 
                             Articolo 1 
                        OBBLIGO DI ESTRADARE 
1. Ciascuna  Parte  si  impegna  a  consegnare  all'altra  Parte,  su
domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite  dal  presente
Trattato, le persone che si trovano nel suo  territorio  e  che  sono
ricercate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte ai fini  dello
svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro  confronti  o
ai fini  dell'esecuzione  di  una  pena  restrittiva  della  liberta'
personale, irrogata con sentenza divenuta irrevocabile.