(Trattato - art. 10)
                             Articolo 10 
                 DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA 
1.  La  Parte  richiesta  fa  conoscere  senza  indugio  alla   Parte
richiedente la  sua  decisione  sulla  domanda  di  estradizione,  Il
rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 
2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informa la Parte
richiedente del luogo della consegna e della  data  a  partire  dalla
quale e possibile  procedervi,  dando  altresi'  precise  indicazioni
circa  le  misure   coercitive   subite   dall'estradando   ai   fini
dell'estradizione. 
3. Il termine per la consegna e' di 20 giorni dalla data  di  cui  al
paragrafo precedente e, a domanda motivata della  Parte  richiedente,
puo' essere prorogato di altri 20 giorni. 
4. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia  se,
nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere  in
consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo e' posto in  liberta'
e la Parte richiesta puo' rifiutarne  l'estradizione  per  lo  stesso
fatto.