(Trattato - art. 15)
                             Articolo 15 
                              TRANSITO 
1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito
sul proprio territorio della persona estradata  da  uno  Stato  terzo
verso quest'ultima Parte. 
2. Alla domanda  di  autorizzazione  del  transito  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo' essere rifiutato per i
motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi  del
presente Trattato. 
3. Se e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun  atterraggio
non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui  territorio  e'
sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipi informata  del
transito  dall'altra  Parte,  la  quale  fornisce  i  dati   relativi
all'identita' della persona, dara' indicazioni  del  fatto  commesso,
della sua qualificazione giuridica ed  eventualmente  della  pena  da
scontare e attesta l'esistenza di un provvedimento restrittivo  della
liberta' personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a  pena
restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene questa
comunicazione produce gli stessi effetti  della  domanda  di  arresto
provvisorio prevista all'articolo 9.