Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. 2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che avverra' a 3. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti puo' in ogni momento denunciarlo. La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma il 9 gennaio 1992 in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Bulgaria Parte di provvedimento in formato grafico