(Trattato - art. 18)
                             Articolo 18 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. 
2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno  del  secondo
mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, 
che avverra' a 
3. Il presente  Trattato  e'  concluso  per  una  durata  illimitata.
Ciascuna delle Parti puo' in ogni momento denunciarlo. La denuncia ha
effetto il primo giorno del sesto mese successivo  a  quello  in  cui
l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica. 
Fatto a Roma il 9 gennaio 1992  in  duplice  esemplare  nella  lingua
italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
      Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Bulgaria 

              Parte di provvedimento in formato grafico