Articolo 2 FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE 1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. Inoltre quando l'estradizione e' domandata per l'esecuzione di una o piu' pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a nove mesi. 2. Tuttavia, quando la domanda di estradizione riguarda piu' fatti distinti, per alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entita' della pena previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, e' concessa anche per gli altri sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal presente Trattato. 3. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, in materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata per il solo motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.