(Trattato - art. 2)
                             Articolo 2 
               FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE 
1. L'estradizione e' concessa per  fatti  che  secondo  la  legge  di
entrambe  le  Parti  costituiscono  reati  punibili  con   una   pena
restrittiva della liberta' personale di durata superiore nel  massimo
ad un anno o piu' severa. Inoltre quando l'estradizione e'  domandata
per l'esecuzione di una o piu' pene, la durata della pena complessiva
ancora da scontare deve essere superiore a nove mesi. 
2. Tuttavia, quando la domanda di estradizione  riguarda  piu'  fatti
distinti, per alcuni dei quali non sussistono le condizioni  relative
all'entita' della pena previste nel paragrafo 1,  l'estradizione,  se
concessa per un  fatto  rispetto  al  quale  le  suddette  condizioni
sussistono, e' concessa anche per gli altri sempre che  ricorrano  le
altre condizioni previste dal presente Trattato. 
3. Fermo restando quanto disposto dal  paragrafo  1,  in  materia  di
tasse e imposte, dogane  e  cambi,  l'estradizione  non  puo'  essere
rifiutata per il solo motivo che la legge della Parte  richiesta  non
impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede  la  stessa
disciplina in materia di tasse e imposte, di  dogane  e  cambi  della
legge della Parte richiedente.