(Trattato - art. 3)
                             Articolo 3 
                       RIFIUTO DI ESTRADIZIONE 
1. L'estradizione non e' concessa: 
a) se per lo stesso  fatto  la  persona  richiesta  e'  sottoposta  a
procedimento  penale  o  e'  gia'  stata  giudicata  dalle  autorita'
giudiziarie della Parte richiesta; 
b) se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta, secondo
la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena; 
c) se il fatto per il quale l'estradizione e' domandata ricade  sotto
la giurisdizione della Parte richiesta e, secondo la legge di questa,
costituisce reato per il quale e' intervenuta amnistia; 
d) se la persona richiesta e' o e' stata  o  sara'  giudicata  da  un
tribunale di eccezione dalla Parte richiedente; 
e)  se  il  fatto  per  il  quale  l'estradizione  e'  domandata   e'
considerato  dalla   Parte   richiesta   reato   politico   o   reato
esclusivamente militare; 
f) se alla data di ricezione della domanda la  persona  richiesta  e'
cittadino della Parte richiesta; 
g) se la persona richiesta e' minore degli anni diciotto e  la  legge
della Parte richiedente non prevede per tale categoria di soggetti un
trattamento  processuale   e   sostanziale   conforme   ai   principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 
2. L'estradizione non e' inoltre concessa se vi e' fondato motivo  di
ritenere che la persona richiesta: 
a) e' stata o  sara'  sottoposta,  per  il  fatto  per  il  quale  e'
domandata l'estradizione, ad un  procedimento  che  non  assicura  il
rispetto  dei  diritti  minimi  di  difesa.  La  circostanza  che  il
procedimento si e' svolto in contumacia della persona  richiesta  non
costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione; 
b) sara' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori  per  motivi
di razza, di religione, di sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di
opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, ovvero a pene
o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad  atti  che
configurano violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.