Articolo 4 RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa; b) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del reato in questione quando e' commesso fuori dal proprio territorio.