(Trattato - art. 4)
                             Articolo 4 
                 RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 
1. L'estradizione puo' essere rifiutata: 
a) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in  tutto
o in parte, nel territorio  della  Parte  richiesta  o  in  un  luogo
considerato tale dalla legge della Parte stessa; 
b) se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori  dal
territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta  non  prevede
la punibilita' del reato in questione quando e'  commesso  fuori  dal
proprio territorio.