(Trattato - art. 5)
                             Articolo 5 
                            PENA DI MORTE 
1. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione  e'  punibile
secondo la legge della  Parte  richiedente  con  la  pena  di  morte,
l'estradizione  puo'  essere  concessa  solo  se  detta   Parte   da'
assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta,  che  tale
pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita.