Articolo 5 PENA DI MORTE 1. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione puo' essere concessa solo se detta Parte da' assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, non sara' eseguita.