(Trattato - art. 6)
                             Articolo 6 
                INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE 
                        NELLA PARTE RICHIESTA 
1. In  caso  di  rifiuto  dell'estradizione  per  i  motivi  indicati
dall'art. 3, paragrafi 1, lettere f) e g) e 2, e dall'articolo 5,  la
Parte richiesta, se l'altra Parte lo domanda, sottopone il caso  alle
autorita' competenti per l'eventuale  instaurazione  di  procedimento
penale. A tale scopo la Parte richiedente fornisce la  documentazione
processuale e ogni altro elemento utile in suo possesso. 
2. La Parte richiesta  comunica  senza  indugio  all'altra  Parte  il
seguito dato alla domanda e l'esito  del  procedimento  eventualmente
instaurato.