(Trattato - art. 9)
                             Articolo 9 
                         ARRESTO PROVVISORIO 
1. Se, in caso di urgenza, una Parte domanda l'arresto provvisorio di
una persona di cui intende  chiedere  l'estradizione,  l'altra  Parte
puo',  prima  di  ricevere  la  domanda  di  estradizione,  procedere
all'arresto o applicare altre misure coercitive. 
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del
provvedimento restrittivo della liberta' personale o  della  sentenza
irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti della  persona  da
arrestare la dichiarazione che ne sara'  chiesta  l'estradizione,  la
descrizione del fatto con l'indicazione del tempo e del  luogo  della
sua commissione, la specificazione del reato e della  pena  per  esso
prevista e, ove occorra, della pena ancora da scontare,  nonche'  gli
elementi necessari per l'identificazione della persona. 
3. La  Parte  richiesta  informa  immediatamente  l'altra  Parte  del
seguito dato alla  richiesta,  comunicando  la  data  dell'arresto  o
dell'applicazione di altre misure coercitive. 
4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati  all'articolo
8 non pervengono alla Parte richiesta  entro  40  giorni  dalla  data
indicata nel paragrafo 3, l'arresto provvisorio  e  le  altre  misure
coercitive cessano di avere efficacia. Tuttavia cio' non impedisce un
nuovo arresto o la  nuova  applicazione  di  misure  coercitive,  ne'
l'estradizione, se  la  domanda  di  estradizione  perviene  dopo  la
scadenza del termine suddetto.