Articolo 9 ARRESTO PROVVISORIO 1. Se, in caso di urgenza, una Parte domanda l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte puo', prima di ricevere la domanda di estradizione, procedere all'arresto o applicare altre misure coercitive. 2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti della persona da arrestare la dichiarazione che ne sara' chiesta l'estradizione, la descrizione del fatto con l'indicazione del tempo e del luogo della sua commissione, la specificazione del reato e della pena per esso prevista e, ove occorra, della pena ancora da scontare, nonche' gli elementi necessari per l'identificazione della persona. 3. La Parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 8 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data indicata nel paragrafo 3, l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cessano di avere efficacia. Tuttavia cio' non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, ne' l'estradizione, se la domanda di estradizione perviene dopo la scadenza del termine suddetto.