ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di
spettacolo). - 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario,
di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni
amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo
salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale
dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello
spettacolo nei limiti, modalita' e termini di cui all'articolo 2
della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale
triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve
le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con
proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere
reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della
politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonche'
alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai
sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento
anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a
enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si
avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli
organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi
del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la
riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo
della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso.
Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno
accesso al Fondo con priorita' gli interventi finalizzati al
miglioramento della qualita' del servizio e all'adeguamento delle
strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla
legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo e'
gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni
stipulate con societa' ed istituti di credito nazionali e regionali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con
criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico
e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del
Fondo e' ripartito, con medesimi criteri, tra le regioni nel cui
territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.
7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire
39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando
parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le disponibilita' relative ai finanziamenti di progetti
disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre
1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1988, n. 556, e dall'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei
finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
Fondo di cui al comma 6.
9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero
delle attivita' produttive, le funzioni in materia di turismo non
attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri
in materia di turismo, spettacolo e sport). - 1. In materia di
turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal
Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo,
istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale,
delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche
di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini
della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e
alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le
competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni
internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la
partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche
comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali
necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni
comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte
salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea;
d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria
dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato
turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno
rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento
relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli
articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive
modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di
cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi
informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie
raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580;
g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla vigilanza del
Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza
sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a
quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e
vigilanza delle attivita' di spettacolo, ivi comprese quelle
promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in
materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di
cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto
ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la
parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con
ridotte capacita' motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi' le
competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4
novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui
al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n.
92, nonche' quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovra' essere
assicurata alla regioni una piena informazione e partecipazione
mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine
all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della
Comunita' europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del
territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448,
il Dipartimento del turismo esercita altresi' le competenze statali
nella materia delle agevolazioni alle attivita'
turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con
apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
verra' data attuazione al presente comma".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Riordino degli organi consultivi e degli enti del
settore dello spettacolo e del turismo) - 1. In attesa della
costituzione di un'autorita' di Governo specificamente competente per
le attivita' culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro
riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli
spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e
del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti
criteri e principi:
a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli organi
consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica,
danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli
viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti tra
rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente
qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in
carica piu' di tre anni e non possono essere nuovamente nominati
prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo
incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di
associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle
quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi
avanzate dalla rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze
della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a
societa' o enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a
criteri di economicita' e funzionalita'. Alla nomina dei componenti
degli organi amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo
il riordino degli enti stessi;
c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati
o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di
attivita' professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la
imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari
pubblici.
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e
dei lavori teatrali, gia' esercitate dal soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo, restano attribuite in attesa della
costituzione di un'autorita' di Governo specificatamente competente
per le attivita' culturali, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento dello spettacolo che le esercita sentite le
commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua
tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in
provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' esercitata, su
delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente
della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla
giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla
osta all'edizione italiana, rilasciata ai sensi della citata legge n.
161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del
film in lingua tedesca e in lingua francese.
4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti
per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza
tali da poter incidere negativamente sulla sensibilita' dei minori,
e' ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi
10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi
possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il
nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film
prodotti per la televisione, fuori dalla fascia oraria di cui al
comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facolta', il garante
per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata
denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2
e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del
divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario,
le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni.
6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente
articolo, nonche' di adeguamento del Regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e'
emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentito il garante per la
radiodiffusione e l'editoria nonche' le competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla
trasmissione dello schema di regolamento.
7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie,
anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo
comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione e' composta da un docente
di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un
docente di psicologia dell'eta' evolutiva in servizio o in
quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei
problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da
due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e
autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle
associazioni piu' rappresentative, nonche' da due rappresentanti
delle categorie di settore; per ogni membro effettivo e' nominato un
supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla
citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in
carica le commissioni gia' nominate. Il quarto comma dell'articolo 2
e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962
sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n.
161 del 1962, le parole: "di voti" sono sostituite dalle seguenti:
"dei componenti". A tutela degli animali utilizzati in riprese
filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le
commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate,
per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo
gli animali, da un esperto designato dalle associazioni piu'
rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
8. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con
l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del
Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle
competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli
uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai
vari paesi e secondo criteri di economicita', utilizzando in tali
uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con
adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze
linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo
di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine
l'ENIT e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo
criteri di economicita' e funzionalita', con l'Istituto nazionale per
il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati
operanti all'estero, nonche' a costituire societa', anche con
soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione
turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale
con criteri di efficienza e di funzionalita', disponendo il
trasferimento del personale in esubero con le modalita' previste
dall'articolo 5;
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della
promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione
dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonche' per la
predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di
promozione turistica;
d) previsione della possibilita' di costituzione o di
partecipazione a societa' miste per lo svolgimento di specifiche
attivita' promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di
programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre
amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di
amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata
qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal
Presidente del Consiglio dei ministri sentite le associazioni di
categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti
designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione
durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalita', si
provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da
un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale
dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da
un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo e'
previsto un supplente.
11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono
collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.
12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre
1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni gia' attribuite
all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11
ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di
amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino
all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni
degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un
commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al
comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi
dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). - 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2,
comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai
sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma
secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi
relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro -
Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre banche,
enti o societa' finanziarie legalmente costituite, a favore delle
attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. Per
l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.
153.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
la misura dei contributi e le modalita' ed i termini per la loro
corresponsione".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza
del Consiglio dei ministri). - 1. Il personale dipendente del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla
data del 1 luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello
spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del
comma 4 dell'articolo 1 e' trasferito con decorrenza dalla stessa
data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato ai
sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da
quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione
giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di
inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al
presente comma saranno determinate secondo le procedure descritte per
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che
risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di
mobilita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni
centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere
l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma
dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando
puo' richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione
ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e
con le modalita' di cui all'articolo 199 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla
riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale
dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in
servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla
data del 3 agosto 1993".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo e norma transitoria). - 1. Le regioni e la
Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e
secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei
diritti, obblighi e rapporti gia' facenti capo al soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia
gia' di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di
sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonche' del
personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di
attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti
di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme
organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei
limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993
e seguenti".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Adeguamento della legislazione in materia
alberghiera). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte
dell'Unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24
maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more
dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle
successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla
normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle
stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino al 25 per
cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una
stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle,
cinque stelle o cinque stelle lusso;
b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17
maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio
1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.
2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in
apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui
sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della
carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne
l'identita' secondo le norme vigenti".
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La violazione delle disposizioni del presente articolo e'
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni".
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono
alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al
modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se
compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo'
essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e
dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di
dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate
per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere
l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al
presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui
al primo comma sono altresi' tenuti a comunicare giornalmente
all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone
alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante
comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Agevolazioni per le attivita' di spettacolo). - 1.
L'agevolazione prevista all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro
dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi
omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla
data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o
premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La
regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli
enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo,
di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio
1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30
settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate
successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per
cento annuo per il periodo di differimento.
2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della
seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e' fissato, per le
attivita' dello spettacolo, al 30 giugno 1995.
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento
delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e
della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 e' da
intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte
degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di
rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della
seconda rata delle somme complessivamente dovute e' da intendersi
sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle
sovvenzioni".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Disposizioni particolari). - Il comma 6 dell'articolo
2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e' sostituito
dal seguente:
"6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla
scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con
l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i
beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente.
Tale autorizzazione non e' richiesta per gli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del
finanziamento il concessionario puo' estinguere i vincoli versando il
corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non
inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico
complessivamente goduto".
2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende
il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua
italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti
di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui
alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere
g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o),
p) e q) del medesimo comma".
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994,
n. 153, le parole: "a decorrere dal 1 febbraio 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1997".
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di
artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma
attivita', purche' sulla base di una convenzione approvata dal
consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalita' di
incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle
masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento
diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico
per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei
diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale
trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad
autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi
dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive
modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di
funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere
autorizzati dall'Autorita' statale competente in materia di
spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della
relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il
Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle
procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono stipulare nei limiti delle disponibilita' di bilancio e
sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali
integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della
categoria, a partire da quello che sara' stipulato dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli
enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresi', nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, stipulare contratti di
prestazione professionale sulla base delle modalita' stabilite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello
spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra,
registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti
possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il
tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da
istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia. Per l'anno 1995 e' fatto divieto agli enti lirici e alle
istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale
artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio. Per l'anno 1995 e'
consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, l'assunzione di personale a
tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente
per esigenze connesse con realizzazione di manifestazioni ufficiali
nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il
Ministero del tesoro.
6. La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a utilizzare il
fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313,
al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore
delle attivita' teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi
passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto
previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983,
n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le
operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro -
Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.
7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo
il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per
il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i
film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano
stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia
campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il
termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno
1994".
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,
dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e'
utilizzata" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio finanziario
1995-1996".
9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La quota dei
proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in
primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo
di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di
utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e
dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo".
10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.
153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso, a valere sullo stesso fondo," sono sostituite dalle
seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla
produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione
della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2,
dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta
destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e
della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie
tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e
le sale cinematografiche,";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il tasso di
riferimento di cui al presente articolo e' pari a quello in vigore
alla data di stipula del contratto di mutuo".
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facolta' di
opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto
comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo
a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; entro lo stesso termine puo' essere revocata l'opzione
precedentemente esercitata.
12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo
il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito
cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale
cinematografica, e' rappresentata dal film al quale il mutuo si
riferisce e si articola nelle modalita' di erogazione del medesimo
per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore,
che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di
garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del
film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni,
estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al fondo
di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato
pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o societa' di
produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci,
amministratori o soci di altra impresa o societa' di produzione che
non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.".
13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di
sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni
dalla prima proiezione in pubblico".
14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive
ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove
strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale
inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni
interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.
15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del
centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di
Venezia, e' concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo
straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente e'
tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una
relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del
contributo.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza). - 1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 733, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata
all'interessato".
2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del
pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta in
difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di
sospensione e' revocato quando l'interessato dimostra di aver
ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al
comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela
della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione
relativo ad attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto
trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione"".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Promozione del turismo giovanile). - 1.
L'Associazione italiana alberghi per la gioventu' (AIG), il Centro
turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano
(TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo
giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla
legge 11 luglio 1986, n. 390".