(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97 
 
   L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 1. - (Trasferimento di funzioni in materia di turismo  e  di
spettacolo). - 1. Sono trasferite alle regioni a  statuto  ordinario,
di seguito denominate  "regioni",  tutte  le  competenze  e  funzioni
amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo
salvo quelle espressamente  attribuite  all'amministrazione  centrale
dal  presente  decreto  e  per  quanto  riguarda  la  materia   dello
spettacolo nei limiti, modalita' e  termini  di  cui  all'articolo  2
della legge di conversione del presente decreto. 
   2.  Al  fine  della  predisposizione  del  programma  promozionale
triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n.  292,
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque  salve
le attribuzioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono  a  disciplinare  con
proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve  essere
reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
   3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della
politica nazionale e comunitaria in  materia  di  spettacolo  nonche'
alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse. 
   4. Il personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite  ai
sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e  con  inquadramento
anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali  o  a
enti territoriali, conservando lo stato giuridico  e  il  trattamento
economico acquisito. 
   5. Per lo svolgimento delle  funzioni  trasferite  le  regioni  si
avvalgono  del  personale  inquadrato  nei  propri  rispettivi  ruoli
organici, in servizio alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi
del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale. 
   6. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  il  Fondo  per  la
riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere  nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel
quale confluiscono risorse pubbliche  versate  in  apposito  capitolo
della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. 
Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995.  Hanno
accesso  al  Fondo  con  priorita'  gli  interventi  finalizzati   al
miglioramento della qualita' del  servizio  e  all'adeguamento  delle
strutture  turistico-ricettive  agli   adempimenti   previsti   dalla
legislazione nazionale e dalle normative  comunitarie.  Il  Fondo  e'
gestito  dalle  regioni,  anche   attraverso   apposite   convenzioni
stipulate con societa' ed istituti di credito nazionali e  regionali.
Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  proprio  decreto,
ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del  Fondo  con
criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento  turistico
e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30  per  cento  del
Fondo e' ripartito, con medesimi criteri,  tra  le  regioni  nel  cui
territorio ricadono le aree ammissibili  agli  interventi  dei  fondi
strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b. 
   7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a  lire
39  miliardi  per  il  1995,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando
parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   8.  Le  disponibilita'  relative  ai  finanziamenti  di   progetti
disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge  4  novembre
1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1988, n. 556, e dall'articolo  12-bis  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 237, che risultino inutilizzate  a  seguito  di  revoca  dei
finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
Fondo di cui al comma 6. 
   9. Sino all'approvazione  della  legge  istitutiva  del  Ministero
delle attivita' produttive, le funzioni in  materia  di  turismo  non
attribuite  alle  regioni  sono  esercitate  dalla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri". 
   L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 2. - (Funzioni della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in materia di turismo, spettacolo  e  sport).  -  1.  In  materia  di
turismo e spettacolo sono attribuite alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri le seguenti  funzioni,  esercitate  rispettivamente  dal
Dipartimento  del  turismo  e  dal  Dipartimento  dello   spettacolo,
istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400: 
      a) definizione, sulla base  di  una  programmazione  triennale,
delle politiche di settore, al fine di fissare le  linee  strategiche
di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai  fini
della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali  e
alla realizzazione  degli  accordi  internazionali,  fatte  salve  le
competenze del Ministero degli affari esteri in materia di  relazioni
internazionali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18; 
      b) svolgimento delle  attivita'  necessarie  ad  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia   alla   elaborazione   delle   politiche
comunitarie; 
      c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita'  generali
necessari  all'attuazione  degli  atti  adottati  dalle   istituzioni
comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte
salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea; 
      d) esercizio delle attivita' di indirizzo e  coordinamento  nei
confronti delle regioni, anche  al  fine  della  promozione  unitaria
dell'immagine dell'Italia  all'estero,  dello  sviluppo  del  mercato
turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel  pieno
rispetto delle autonomie regionali; 
      e) esercizio  delle  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento
relative  alla  disciplina  delle  imprese  turistiche  di  cui  agli
articoli 5 e 9 della legge 17  maggio  1983,  n.  217,  e  successive
modificazioni, e alla classificazione delle  strutture  ricettive  di
cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima; 
      f) raccolta ed elaborazione di dati, anche  attraverso  sistemi
informativi computerizzati avvalendosi, tra  l'altro,  delle  notizie
raccolte ed  elaborate  ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580; 
      g) controllo sugli enti  gia'  sottoposti  alla  vigilanza  del
Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali  la  competenza
sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in  base  a
quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b); 
      h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e
vigilanza  delle  attivita'  di  spettacolo,  ivi   comprese   quelle
promozionali e di alta formazione artistica e tutte  le  funzioni  in
materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di
cui all'articolo 2 della legge di conversione  del  presente  decreto
ivi compresa la gestione del Fondo unico per  lo  spettacolo  per  la
parte assegnata allo Stato; 
      i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con
ridotte capacita' motorie e sensoriali. 
   2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita  altresi'  le
competenze  relative  agli  interventi  di  cui  al  decreto-legge  4
novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale  di  cui
al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio  1988,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo  1988,  n.
92, nonche' quelle statali gia' esercitate  dal  soppresso  Ministero
del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI. 
   3.  Nell'osservanza  delle  rispettive  competenze  dovra'  essere
assicurata alla  regioni  una  piena  informazione  e  partecipazione
mediante la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  in  ordine
all'adozione e all'attuazione  degli  atti  delle  istituzioni  della
Comunita' europea. 
   4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse  del
territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  448,
il Dipartimento del turismo esercita altresi' le  competenze  statali
nella     materia     delle     agevolazioni      alle      attivita'
turistico-alberghiere, ferme restando le  competenze  regionali.  Con
apposito regolamento governativo, emanato ai sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
verra' data attuazione al presente comma". 
   L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 3. - (Riordino degli organi  consultivi  e  degli  enti  del
settore dello  spettacolo  e  del  turismo)  -  1.  In  attesa  della
costituzione di un'autorita' di Governo specificamente competente per
le attivita' culturali e dell'entrata in  vigore  delle  leggi-quadro
riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e  gli
spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con regolamenti governativi adottati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29, e  successive  modificazioni,  di  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite  le  competenti  Commissioni
parlamentari, si procede a: 
      a)  riordinare  gli  organi  consultivi  istituiti  presso   il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; 
      b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo  e
del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso  Ministero
del turismo e dello spettacolo. 
   2. I regolamenti di cui al  comma  1  si  conformano  ai  seguenti
criteri e principi: 
      a) le funzioni gia' proprie delle commissioni  e  degli  organi
consultivi esistenti presso il  soppresso  Ministero  del  turismo  e
dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque  comitati  (musica,
danza,  cinema,  teatro  di  prosa,  circhi  equestri  e   spettacoli
viaggianti) ciascuno composto di non piu' di nove membri, scelti  tra
rappresentanti delle associazioni di categoria ed  esperti  altamente
qualificati. I membri dei predetti comitati non possono  rimanere  in
carica piu' di tre anni e  non  possono  essere  nuovamente  nominati
prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla  cessazione  dell'ultimo
incarico.  I  membri  dei  comitati  che  siano   rappresentanti   di
associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle
quali sono esaminate le richieste di finanziamento  o  di  contributi
avanzate dalla rispettiva categoria; 
      b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle  istanze
della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche  funzioni  a
societa' o enti anche di natura privata quando cio'  sia  conforme  a
criteri di economicita' e funzionalita'. Alla nomina  dei  componenti
degli organi amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo
il riordino degli enti stessi; 
      c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati
o  agli  organi  dell'Ente  teatrale  italiano  con  l'esercizio   di
attivita'  professionali  obiettivamente  tali  da  pregiudicarne  la
imparzialita' in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari
pubblici. 
   3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei  film  e
dei lavori teatrali, gia'  esercitate  dal  soppresso  Ministero  del
turismo e  dello  spettacolo,  restano  attribuite  in  attesa  della
costituzione di un'autorita' di Governo  specificatamente  competente
per  le  attivita'  culturali,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento dello spettacolo che le esercita  sentite  le
commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge  21  aprile
1962, n. 161; la revisione in lingua originale  dei  film  in  lingua
tedesca e in  lingua  francese  da  proiettare,  rispettivamente,  in
provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta e' esercitata,  su
delega del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  dal  presidente
della giunta provinciale di Bolzano e  dal  presidente  della  giunta
regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla
giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere  ed  il  nulla
osta all'edizione italiana, rilasciata ai sensi della citata legge n. 
161 del 1962, sono validi anche per le  corrispondenti  versioni  del
film in lingua tedesca e in lingua francese. 
   4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film  prodotti
per la televisione che contengano immagini di  sesso  o  di  violenza
tali da poter incidere negativamente sulla sensibilita'  dei  minori,
e' ammessa, salvo restando quanto disposto  dall'articolo  15,  commi
10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto  1990,  n.  223,
solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7. 
   5. I produttori,  i  distributori  o  i  concessionari  televisivi
possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n.  161,  il
nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto  e  film
prodotti per la televisione, fuori dalla  fascia  oraria  di  cui  al
comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale  facolta',  il  garante
per  la  radiodiffusione  e  l'editoria,  d'ufficio  o  su   motivata
denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2
e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione  del
divieto di cui al comma 4 applica nei confronti  del  concessionario,
le sanzioni di cui all'articolo 31, comma  3  della  legge  6  agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni. 
   6. Il regolamento di attuazione dei  commi  4  e  5  del  presente
articolo,  nonche'  di  adeguamento  del  Regolamento  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e'
emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sentito  il  garante   per   la
radiodiffusione  e  l'editoria  nonche'  le  competenti   Commissioni
parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta  giorni  dalla
trasmissione dello schema di regolamento. 
   7. Ai fini di una maggiore tutela dei  minori  e  delle  famiglie,
anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo  2,  secondo
comma, della legge 21 aprile 1962, n.  161,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione e' composta da un  docente
di diritto in servizio o  in  quiescenza,  che  la  presiede,  da  un
docente  di  psicologia  dell'eta'  evolutiva  in   servizio   o   in
quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei
problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da
due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e
autori,  da  quattro  rappresentanti  dei  genitori  designati  dalle
associazioni piu'  rappresentative,  nonche'  da  due  rappresentanti
delle categorie di settore; per ogni membro effettivo e' nominato  un
supplente". Fino  all'insediamento  delle  commissioni  di  cui  alla
citata legge n. 161 del 1962, nella  nuova  composizione  restano  in
carica le commissioni gia' nominate. Il quarto comma dell'articolo  2
e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962
sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 
161 del 1962, le parole: "di voti" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dei componenti".  A  tutela  degli  animali  utilizzati  in  riprese
filmate e in applicazione dell'articolo 727  del  codice  penale,  le
commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono  integrate,
per il solo esame delle produzioni che utilizzino in  qualunque  modo
gli  animali,  da  un  esperto  designato  dalle  associazioni   piu'
rappresentative per la protezione  degli  animali;  per  ogni  membro
effettivo e' nominato un supplente. 
   8. Entro 6 mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  con
l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo  parere  del
Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e  delle
competenti Commissioni parlamentari,  di  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al  riordino  dell'ENIT,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
      a) razionalizzazione e  definizione  dell'organizzazione  degli
uffici all'estero in relazione ai flussi  turistici  prevedibili  dai
vari paesi e secondo criteri di  economicita',  utilizzando  in  tali
uffici, anche  con  contratto  a  tempo  determinato,  personale  con
adeguate conoscenze professionali nel  settore  e  idonee  conoscenze
linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un  preventivo
di spesa approvato dal  consiglio  di  amministrazione.  A  tal  fine
l'ENIT e'  autorizzato  a  stipulare  apposite  convenzioni,  secondo
criteri di economicita' e funzionalita', con l'Istituto nazionale per
il commercio con l'estero o con altri organismi  pubblici  o  privati
operanti  all'estero,  nonche'  a  costituire  societa',  anche   con
soggetti privati, per la  realizzazione  di  progetti  di  promozione
turistica; 
      b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del  personale
con  criteri  di  efficienza  e  di  funzionalita',   disponendo   il
trasferimento del personale in  esubero  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 5; 
      c) attribuzione di funzioni specifiche per  lo  sviluppo  della
promozione turistica all'estero come  strumento  di  rappresentazione
dell'immagine  dell'intero  territorio  nazionale,  nonche'  per   la
predisposizione, d'intesa con le regioni e le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  di  progetti  integrati  interregionali   di
promozione turistica; 
      d)  previsione  della  possibilita'  di   costituzione   o   di
partecipazione a societa' miste  per  lo  svolgimento  di  specifiche
attivita' promozionali, ovvero per la partecipazione  ad  accordi  di
programma anche al fine di  predisporre  progetti  comuni  con  altre
amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero. 
   9. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e'  nominato  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   il   consiglio   di
amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di  comprovata
qualificazione professionale nel  settore  turistico,  designati  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri  sentite  le  associazioni  di
categoria di cui uno con funzioni di presidente,  e  da  tre  esperti
designati dalle regioni. I membri del  consiglio  di  amministrazione
durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato. 
   10. Entro il medesimo termine e  con  le  medesime  modalita',  si
provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da
un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro,  con  qualifica  non
inferiore a dirigente generale, del ruolo della  Ragioneria  generale
dello Stato, con funzioni di presidente; da un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da
un  rappresentante  delle  regioni;  per  ogni  membro  effettivo  e'
previsto un supplente. 
   11. I membri effettivi del collegio dei revisori  dei  conti  sono
collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato. 
   12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge  11  ottobre
1990,  n.  292,  sono   abrogati.   Le   funzioni   gia'   attribuite
all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo  10  della  legge  11
ottobre  1990,   n.   292,   sono   esercitate   dal   consiglio   di
amministrazione,  fermi  restando  i  controlli  ivi  previsti.  Fino
all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione  le  funzioni
degli  organi  di  amministrazione  dell'ENIT  sono  svolte   da   un
commissario straordinario nominato dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri. 
   13. Fino alla costituzione del collegio dei  revisori  di  cui  al
comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292". 
   L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 4. - (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). -  1.
A decorrere dal 1 gennaio 1994, il Fondo istituito  dall'articolo  2,
comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato  ai
sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo  13,  comma
secondo,  lettera  d),  della  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e'
utilizzato  per  la  corresponsione  di  contributi  sugli  interessi
relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro  -
Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre  banche,
enti o societa' finanziarie legalmente  costituite,  a  favore  delle
attivita'  musicali  e  delle  attivita'  teatrali  di   prosa.   Per
l'affidamento della gestione del Fondo si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 
1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14  gennaio  1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  marzo  1994,  n.
153. 
   2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro  quattro  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
la misura dei contributi e le modalita' ed  i  termini  per  la  loro
corresponsione". 
   L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 5. - (Trasferimento di personale e risorse  alla  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri).  -  1.  Il  personale  dipendente  del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio  alla
data del 1 luglio 1994 presso i  Dipartimenti  del  turismo  e  dello
spettacolo, istituiti con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 marzo 1994 che non sia  stato  trasferito  ai  sensi  del
comma 4 dell'articolo 1 e' trasferito  con  decorrenza  dalla  stessa
data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato  ai
sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori  separati  da
quelli della Presidenza stessa. Il personale  conserva  la  posizione
giuridica  e  il  trattamento  economico  acquisiti  alla   data   di
inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui  al
presente comma saranno determinate secondo le procedure descritte per
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che
risultasse eventualmente in esubero  si  applicano  le  procedure  di
mobilita' di cui al decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29  e
successive modificazioni, da attuarsi verso le altre  amministrazioni
centrali,  come  previsto   dall'articolo   3,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. 
   2. I dipendenti di amministrazioni diverse,  comandati  presso  il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono  chiedere
l'inquadramento nei ruoli  aggiunti  di  cui  al  comma  1,  a  norma
dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
   3. Il personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di  comando
puo' richiedere di essere inquadrato nei  ruoli  dell'amministrazione
ove presta servizio con il consenso di quest'ultima,  nei  termini  e
con le modalita' di  cui  all'articolo  199  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
   4.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  si   provvede   alla
riutilizzazione del personale dipendente  dalla  Ragioneria  generale
dello Stato, ivi compreso  quello  con  qualifiche  dirigenziali,  in
servizio presso la ragioneria centrale del soppresso  Ministero  alla
data del 3 agosto 1993". 
   L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 6. - (Successione nei rapporti del soppresso  Ministero  del
turismo e dello spettacolo e norma transitoria). - 1. Le regioni e la
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  subentrano  nei  termini  e
secondo i settori di competenza, ai sensi del presente  decreto,  nei
diritti, obblighi e rapporti gia' facenti capo al soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo. 
   2. Al  trasferimento  alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte  che  non  sia
gia' di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di
sostegno e  di  vigilanza  in  materia  di  spettacolo,  nonche'  del
personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede  con  norme  di
attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie. 
   3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
2 della legge di conversione del presente decreto e  dei  regolamenti
di  cui  all'articolo  3,   continuano   ad   applicarsi   le   norme
organizzative attualmente in vigore. 
   4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti  nei
limiti  delle  risorse  iscritte  nel  bilancio  di  previsione   del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni  1993
e seguenti". 
   L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
   "Art.  7.   -   (Adeguamento   della   legislazione   in   materia
alberghiera). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri
di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi  che  fanno  parte
dell'Unione europea delle seguenti normative: 
     a) la disciplina recata dall'articolo 4  del  regio  decreto  24
maggio  1925,  n.  1102,  e  successive  modificazioni;  nelle   more
dell'emanazione  dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  e  delle
successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste  dalla
normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle
stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino  al  25  per
cento nelle  strutture  alberghiere  esistenti,  classificate  a  una
stella, due stelle o tre  stelle,  e  fino  al  20  per  cento  nelle
strutture  alberghiere  esistenti,  classificate  a  quattro  stelle,
cinque stelle o cinque stelle lusso; 
     b) la disciplina recata dagli articoli 7 e  12  della  legge  17
maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera; 
     c) la disciplina recata dall'articolo 8 della  legge  17  maggio
1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione. 
   2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo  6  della
legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi  i  rifugi  alpini  inclusi  in
apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma  in  cui
sono ubicati, non possono dare alloggio a persone  non  munite  della
carta  di  identita'  o  di  altro  documento  idoneo  ad  attestarne
l'identita' secondo le norme vigenti". 
   3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "La  violazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e'
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire un milione a lire sei milioni". 
   4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "I soggetti  di  cui  al  primo  comma,  anche  tramite  i  propri
collaboratori, sono tenuti  a  consegnare  ai  clienti  che  chiedono
alloggio una scheda di dichiarazione delle  generalita'  conforme  al
modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale  scheda,  anche  se
compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta  dal  cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione  puo'
essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari  e
dal capogruppo anche per  i  componenti  del  gruppo.  Le  schede  di
dichiarazione, in serie numerata  progressivamente,  sono  conservate
per dodici mesi presso la struttura ricettiva  a  disposizione  degli
ufficiali e agenti di pubblica  sicurezza  che  ne  possono  chiedere
l'esibizione. L'obbligo di  conservazione  della  scheda  di  cui  al
presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui
al  primo  comma  sono  altresi'  tenuti  a  comunicare  giornalmente
all'autorita'  di   pubblica   sicurezza   l'arrivo   delle   persone
alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero  mediante
comunicazione,  anche  con  mezzi  informatici,  effettuata   secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno". 
   L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 9. - (Agevolazioni per le attivita'  di  spettacolo).  -  1.
L'agevolazione  prevista  all'articolo  4,   commi   1   e   2,   del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si  applica  ai  datori  di  lavoro
dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi
omessi o pagati tardivamente relativamente  a  periodi  scaduti  alla
data del 31 agosto 1994, a condizione  che  versino  i  contributi  o
premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il  31  marzo  1995.  La
regolarizzazione puo' avvenire, secondo le  modalita'  fissate  dagli
enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di  uguale  importo,
di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio
1995, la terza entro il  31  luglio  1995,  la  quarta  entro  il  30
settembre 1995 e la  quinta  entro  il  30  novembre  1995.  Le  rate
successive alla prima saranno maggiorate degli interessi  dell'8  per
cento annuo per il periodo di differimento. 
   2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della
seconda rata del condono previdenziale di  cui  al  decreto-legge  22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, e' fissato,  per  le
attivita' dello spettacolo, al 30 giugno 1995. 
   3. Ai fini della  liquidazione  delle  sovvenzioni,  il  pagamento
delle prime due rate del condono previdenziale di cui al  comma  1  e
della prima rata del condono previdenziale di cui al comma  2  e'  da
intendersi sostitutivo della  liberatoria  da  rilasciarsi  da  parte
degli enti previdenziali. 
   4. Analogamente  a  quanto  previsto  dal  comma  3,  in  caso  di
rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della
seconda rata delle somme complessivamente  dovute  e'  da  intendersi
sostitutivo della  liberatoria,  ai  fini  della  liquidazione  delle
sovvenzioni". 
   L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 10. - (Disposizioni particolari). - Il comma 6 dell'articolo
2  del  decreto-legge  4  novembre  1988,  n.  465,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n.  556,  e'  sostituito
dal seguente: 
   "6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino  alla
scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma  5,
lettera b), sono sottoposti a vincoli di  destinazione  e  d'uso  con
l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare  i
beni stessi, di preventiva autorizzazione da  parte  del  concedente.
Tale autorizzazione non  e'  richiesta  per  gli  atti  derivanti  da
procedure  esecutive  immobiliari.  Alla   data   di   scadenza   del
finanziamento il concessionario puo' estinguere i vincoli versando il
corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in  misura  non
inferiore all'ammontare del 10  per  cento  del  contributo  pubblico
complessivamente goduto". 
   2. All'articolo 4 della legge  4  novembre  1965,  n.  1213,  come
sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale'  si  intende
il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato  in  lingua
italiana, realizzato da  imprese  produttrici  nazionali  con  troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due  delle  componenti
di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti  di  cui
alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui  alle  lettere
g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle  lettere  o),
p) e q) del medesimo comma". 
   3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge  4  novembre  1965,  n.
1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge  14  gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994,
n. 153, le parole: "a decorrere dal 1 febbraio 1995" sono  sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1997". 
   4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a  gruppi  di
artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma
attivita', purche'  sulla  base  di  una  convenzione  approvata  dal
consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalita'  di
incentivare la professionalizzazione del  rapporto  di  lavoro  delle
masse artistiche e  sempre  che  la  stessa  non  comporti  nocumento
diretto o indiretto per l'ente, costituisca  un  vantaggio  economico
per lo stesso in termini  di  concessione,  totale  o  parziale,  dei
diritti  radiofonici   e   televisivi,   e   preveda   la   eventuale
trasformazione programmata del rapporto di lavoro  da  dipendente  ad
autonomo. 
   5. Gli enti lirici  e  le  istituzioni  concertistiche  assimilate
possono procedere ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,
negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi
dell'articolo 3 della legge 22 luglio  1977,  n.  426,  e  successive
modificazioni,   per   documentate   imprescindibili   esigenze    di
funzionamento; a tal fine gli enti e  le  istituzioni  devono  essere
autorizzati  dall'Autorita'  statale   competente   in   materia   di
spettacolo, previa dimostrazione della copertura  in  bilancio  della
relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e  il
Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel  rispetto  delle
procedure di cui al decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
possono stipulare nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio  e
sentito il  parere  del  Ministro  del  tesoro,  contratti  aziendali
integrativi  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
categoria, a partire da quello che sara' stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per la realizzazione di manifestazioni musicali e  di  balletto,  gli
enti lirici e tutte le istituzioni musicali  possono,  altresi',  nei
limiti delle  disponibilita'  di  bilancio,  stipulare  contratti  di
prestazione professionale sulla base delle modalita' stabilite  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -   Dipartimento   dello
spettacolo,  con  cantanti  concertisti,  direttori   di   orchestra,
registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti
possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero  per  il
tramite di agenti o  rappresentanti  iscritti  in  apposito  albo  da
istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia. Per l'anno 1995 e' fatto divieto agli enti lirici  e  alle
istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad  assunzioni  di
personale a tempo determinato,  salvo  che  si  tratti  di  personale
artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli,  nei
limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio.  Per  l'anno   1995   e'
consentita agli enti  pubblici  del  settore  dello  spettacolo,  nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, l'assunzione di personale  a
tempo determinato anche con  mansioni  amministrative  esclusivamente
per esigenze connesse con realizzazione di  manifestazioni  ufficiali
nell'ambito   delle   proprie   finalita'    istituzionali,    previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo  competente  in  materia  di
spettacolo, sentiti il Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  il
Ministero del tesoro. 
   6. La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata  a  utilizzare  il
fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984,  n.  313,
al fine della concessione di contributi in conto interessi  a  favore
delle attivita' teatrali di prosa, per  il  calcolo  degli  interessi
passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10  maggio  1983,
n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n.  311,  per  le
operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del  lavoro  -
Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa. 
   7. All'articolo 4  del  decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo
il comma 3 e' inserito il seguente: 
   "3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per
il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio  1994  sia  i
film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e che a tale  data  non  siano
stati proiettati in pubblico,  sia  i  film  per  i  quali  la  copia
campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo prima della medesima  data.  In  tale  caso  il
termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30  giugno
1994". 
   8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,
dopo le parole: "una quota di  20  miliardi  del  suddetto  fondo  e'
utilizzata" sono inserite le  seguenti:  "nell'esercizio  finanziario
1995-1996". 
   9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,
dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "La  quota  dei
proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in
primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal  fondo
di garanzia.  L'istituto  mutuante  resta  titolare  dei  diritti  di
utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e
dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo". 
   10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  marzo  1994,  n.
153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) le parole: "In alternativa al mutuo sul  fondo  di  cui  alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di  sostegno  di  cui  alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso,  a  valere  sullo  stesso  fondo,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di  cui  alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di  sostegno  di  cui  alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso sul fondo di cui all'articolo  27  della  legge  4  novembre
1965,  n.  1213,  e  successive  modificazioni,  relativamente   alla
produzione e sui richiamati fondi  di  intervento  -  con  esclusione
della quota parte del fondo  di  cui  al  secondo  comma,  numero  2,
dell'articolo 2 della  citata  legge  n.  819  del  1971,  che  resta
destinata ad interventi per  il  consolidamento  della  produzione  e
della  distribuzione  cinematografica  nazionale  e  delle  industrie
tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e
le sale cinematografiche,"; 
     b) l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il  tasso  di
riferimento di cui al presente articolo e' pari a  quello  in  vigore
alla data di stipula del contratto di mutuo". 
   11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio  della  facolta'  di
opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34  e  dal  quinto
comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno  successivo
a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; entro lo  stesso  termine  puo'  essere  revocata  l'opzione
precedentemente esercitata. 
   12. All'articolo 17 del decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo
il comma 6 e' inserito il seguente: 
     "6-bis.  La  garanzia  tipica  per  le  operazioni  di   credito
cinematografico  volte  a   incentivare   la   produzione   nazionale
cinematografica, e' rappresentata dal  film  al  quale  il  mutuo  si
riferisce e si articola nelle modalita' di  erogazione  del  medesimo
per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore,
che abbia  garantito,  per  la  parte  non  assistita  dal  fondo  di
garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del
film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque  anni,
estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al fondo
di  garanzia  per  il  triennio  successivo  alla  data  del  mancato
pagamento. Analogo impedimento vale per  le  imprese  o  societa'  di
produzione  che  annoverino,  tra  gli  amministratori  o   i   soci,
amministratori o soci di altra impresa o societa' di  produzione  che
non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.". 
   13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre  1965,  n.
1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di
sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un  periodo  di  tre  anni
dalla prima proiezione in pubblico". 
   14. Gli interventi di riqualificazione delle  strutture  ricettive
ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  della  legge
30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di  nuove
strutture che qualifichino l'offerta ricettiva  regionale,  ove  tale
inclusione sia  prevista  nei  programmi  predisposti  dalle  regioni
interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1. 
   15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione  del
centenario della fondazione  dell'Ente  autonomo  della  Biennale  di
Venezia, e' concesso,  in  favore  dell'ente  stesso,  un  contributo
straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno  1995,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile  1996,  l'Ente  e'
tenuto a presentare alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento dello spettacolo, che  la  trasmette  alle  Camere,  una
relazione  che  dia  conto  dettagliatamente  dell'utilizzazione  del
contributo. 
   16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
   L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 11. - (Modifiche al testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza). - 1. Al comma 2  dell'articolo  17-ter  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno  1931,  n.  733,  introdotto  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: "Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata
all'interessato". 
   2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3  del  decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' sostituito dal seguente: 
   "3. Entro cinque giorni dalla ricezione  della  comunicazione  del
pubblico ufficiale,  l'autorita'  di  cui  al  comma  1  ordina,  con
provvedimento motivato,  la  cessazione  dell'attivita'  condotta  in
difetto  di  autorizzazione  ovvero,  in  caso  di  violazione  delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il  tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine  di
sospensione  e'  revocato  quando  l'interessato  dimostra  di   aver
ottemperato alle prescrizioni.  Fermo  restando  quanto  previsto  al
comma 4 e salvo che la  violazione  riguardi  prescrizioni  a  tutela
della pubblica incolumita' o  dell'igiene,  l'ordine  di  sospensione
relativo ad  attivita'  ricettive  comunque  esercitate  e'  disposto
trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione"". 
   L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
      "Art.  12.  -  (Promozione  del  turismo   giovanile).   -   1.
L'Associazione italiana alberghi per la gioventu'  (AIG),  il  Centro
turistico studentesco e giovanile (CTS) e il  Touring  club  italiano
(TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo
giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici  di  cui  alla
legge 11 luglio 1986, n. 390".