MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 163
L'articolo 1 e' soppresso.
All'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del
"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione
pubblica".
All'articolo 3, al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: "alla
semplificazione" sono inserire le seguenti: "e all'accelerazione" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti "e ai documenti amministrativi".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"ART. 3-bis. - (Conferenza di servizi). - 1. Dopo il comma 2-bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:
"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni
pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche
su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla
tutela dell'interesse pubblico prevalente".
ART. 3-ter. - (Rimedi per l'inosservanza dei termini). - 1.
Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita'
responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel
termine di trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del
dirigente generale l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale valuta
se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione
regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo
entro trenta giorni dall'avocazione.
2. 1 servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente
rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi
entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta
accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a
carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti
dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente,
dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e
dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
ART. 3-quater: - (Servizio di controllo interno). - 1. Per le
amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per
l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di
valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del
citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo
2. Il servizio di controllo interno e' posto alle dirette
dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 e' preposto un
collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali,
appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di
controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle
giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i
professori universitari ordinali. Con unico decreto il Ministro
competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle
funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo
interno e' assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del
Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di
comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del
collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto
unita', appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli
incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo
Stato.
4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1
si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del
Ministero presso cui il servizio e' istituito.
5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione
delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il
buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:
a) accerta la rispondenza di risultati dell'attivita'
amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in
disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne
verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonche' la
trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche per quanto
concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici
accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;
b) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa
dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative e
riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le
cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la
segnalazione delle irregolarita' eventualmente riscontrate e dei
possibili rimedi;
c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e
d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei
servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e gli indici
di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa.
6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti
amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle
altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto
o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti
diretti.
7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti
trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.
ART. 3-quinquies. - (Conclusione di accordi). - 1. All'articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"ART. 4-bis. - (Procedura semplificata per studi e progetti). - 1.
La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli
studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, gestione e
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel
corso degli anni 1993 e 1994. si applica anche ai progetti da avviare
nel corso degli anni 1995 e 1996.
ART. 4-ter. - (Pareri resi dall'Autorita' di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39). - 1. L'articolo 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli schemi
dei contralti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi
ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la
congruita' tecnico economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli
articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al
Consiglio di Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali
casi formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere al
Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere
rilasciato dall'Autorita'.
2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione). - 1. I corsi-concorsi previsti
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei
posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994,
n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
sostituito dal seguente:
"4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito,
previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di
applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonche'
presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione
sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al
termine. i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale".