(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 163 
   L'articolo 1 e' soppresso. 
   All'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme  del
"Codice   di   comportamento   dei   dipendenti    delle    pubbliche
amministrazioni" adottate con decreto del Ministro  per  la  funzione
pubblica". 
   All'articolo 3, al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: "alla
semplificazione" sono inserire le seguenti: "e  all'accelerazione"  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti "e ai documenti amministrativi". 
   Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
   "ART. 3-bis. - (Conferenza di servizi). - 1. Dopo il  comma  2-bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
   "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  2-bis  si  applicano
anche quando l'attivita' del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso,  comunque  denominati,  di  competenza  di  amministrazioni
pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata,  anche
su richiesta  dell'interessato,  dall'amministrazione  preposta  alla
tutela dell'interesse pubblico prevalente". 
   ART. 3-ter. -  (Rimedi  per  l'inosservanza  dei  termini).  -  1.
Decorsi  inutilmente  i  termini  di  conclusione  dei   procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni  statali,  fissati
ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita'
responsabile del procedimento, il  quale  provvede  direttamente  nel
termine di trenta giorni. Se il provvedimento e'  di  competenza  del
dirigente generale l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale  valuta
se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere  di  avocazione
regolato  dall'articolo  14,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo  in  caso  positivo
entro trenta giorni dall'avocazione. 
   2. 1 servizi di controllo  interno  dei  Ministeri,  istituiti  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29, come  sostituito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
novembre 1993, n. 470, e i  servizi  ispettivi  compiono  annualmente
rilevazioni sul numero  complessivo  dei  procedimenti  non  conclusi
entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  L'inosservanza  di  tale  termine   comporta
accertamenti ai fini  dell'applicazione  delle  sanzioni  previste  a
carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti
dall'articolo 20, commi 9  e  10,  e  dall'articolo  59  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente,
dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.  470,  e
dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 
   ART. 3-quater: - (Servizio di controllo  interno).  -  1.  Per  le
amministrazioni  che  non   hanno   adottato   il   regolamento   per
l'istituzione del servizio di  controllo  interno  o  del  nucleo  di
valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6  del  decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del 
citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo 
   2.  Il  servizio  di  controllo  interno  e'  posto  alle  dirette
dipendenze del Ministro in posizione di autonomia. 
   3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1  e'  preposto  un
collegio  di  tre  membri  costituito  da  due  dirigenti   generali,
appartenenti ai ruoli del Ministero cui  appartiene  il  servizio  di
controllo interno, e da un  membro  scelto  tra  i  magistrati  delle
giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello  Stato,  i
professori universitari  ordinali.  Con  unico  decreto  il  Ministro
competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle
funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di  controllo
interno e' assegnato  un  nucleo  di  sei  dirigenti  del  ruolo  del
Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di
comando presso lo stesso Ministero. Le  funzioni  di  segreteria  del
collegio sono svolte da un contingente non  superiore  alle  diciotto
unita',  appartenenti  alle  diverse   qualifiche   funzionali.   Gli
incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo
Stato. 
   4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma  1
si  esercitano  nei  confronti  dell'attivita'   amministrativa   del
Ministero presso cui il servizio e' istituito. 
   5. Il servizio di controllo interno ha il compito  di  verificare,
mediante valutazioni comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  la
realizzazione degli obiettivi,  la  corretta  ed  economica  gestione
delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il
buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso: 
   a)   accerta   la   rispondenza   di   risultati    dell'attivita'
amministrativa alle  prescrizioni  ed  agli  obiettivi  stabiliti  in
disposizioni normative e nelle direttive emanate dal  Ministro  e  ne
verifica  l'efficienza,  l'efficacia  e  l'economicita'  nonche'   la
trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento  anche  per  quanto
concerne la rispondenza  dell'erogazione  dei  trattamenti  economici
accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro; 
   b) svolge il controllo di gestione  sull'attivita'  amministrativa
dei dipartimenti, dei servizi e delle altre  unita'  organizzative  e
riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando  le
cause dell'eventuale mancato  raggiungimento  dei  risultati  con  la
segnalazione delle  irregolarita'  eventualmente  riscontrate  e  dei
possibili rimedi; 
   c) stabilisce annualmente, anche su  indicazione  del  Ministro  e
d'intesa, ove possibile, con i  responsabili  dei  dipartimenti,  dei
servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e gli  indici
di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa. 
   6. Il servizio  di  controllo  interno  ha  accesso  ai  documenti
amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed  alle
altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi  atto
o notizia e puo' effettuare  e  disporre  ispezioni  ed  accertamenti
diretti. 
   7.  I  risultati  dell'attivita'  del   servizio   sono   riferiti
trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro. 
   ART. 3-quinquies. - (Conclusione di accordi). - 1. All'articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1,  e'  inserito  il
seguente: 
   "1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati". 
   Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
   "ART. 4-bis. - (Procedura semplificata per studi e progetti). - 1.
La procedura semplificata prevista dall'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli
studi  di  fattibilita'  e  dei  progetti  di  sviluppo,  gestione  e
mantenimento dei sistemi informativi  automatizzati  da  avviare  nel
corso degli anni 1993 e 1994. si applica anche ai progetti da avviare
nel corso degli anni 1995 e 1996. 
   ART. 4-ter. -  (Pareri  resi  dall'Autorita'  di  cui  al  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39). - 1. L'articolo 8  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente: 
   "ART. 8. - 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli schemi
dei contralti concernenti l'acquisizione di beni e  servizi  relativi
ai  sistemi  informativi  automatizzati  per   quanto   concerne   la
congruita' tecnico  economica,  qualora  il  valore  lordo  di  detti
contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti  dagli
articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18  novembre  1923,  n.  2440,
come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al
Consiglio di Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e'  in  tali
casi formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere al
Consiglio  di  Stato  sospende  i  termini  previsti  per  il  parere
rilasciato dall'Autorita'. 
   2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento della  relativa  richiesta.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
   Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
   "ART. 5-bis. -  (Corsi-concorsi  banditi  dalla  Scuola  superiore
della pubblica  amministrazione).  -  1.  I  corsi-concorsi  previsti
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  sono  banditi  annualmente
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base  dei
posti da coprire, annualmente determinati con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
   2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994,
n.  439,  sono  a  carico  della  Scuola  superiore  della   pubblica
amministrazione. 
   3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi  a
decorrere  dall'anno  1997,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   e'
sostituito dal seguente: 
   "4. Il corso ha la durata massima  di  due  anni  ed  e'  seguito,
previo superamento di esame-concorso intermedio, da  un  semestre  di
applicazione presso  amministrazioni  pubbliche  o  private,  nonche'
presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione
sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a  concorso.  Al
termine. i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale".