(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 251 
   All'articolo 1: 
     al comma 1, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "Alle  medesime
societa' possono partecipare anche le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura"; 
     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
   "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  sono  abrogate  le  norme   che
prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato,  degli  enti
pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle  societa'
di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni  obbligo  di
destinazione degli utili delle  societa'  di  gestione  aeroportuale,
previsto da disposizioni vigenti. 
   1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato
e degli enti pubblici nelle  societa'  di  gestione  aeroportuale  si
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474. 
   1-quater.  L'affidamento  in  concessione  della   gestione   alle
societa' di cui all'articolo 10, comma 13, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' effettuato con decreto del Ministro dei trasporti  e
della navigazione, di concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  delle
finanze e  dei  lavori  pubblici,  sulla  base  di  un  programma  di
intervento presentato  dalla  societa'  di  gestione,  corredato  dal
relativo piano economico-finanziario.  La  durata  della  concessione
puo' superare i limiti temporali di cui  l'articolo  694  del  codice
della  navigazione,  in  relazione  al   piano   degli   investimenti
presentato ai sensi del comma 2 del presente  articolo,  fino  ad  in
limite massimo di quaranta anni. 
   1-quinquies. L'affidamento  in  concessione  della  gestione  alle
societa' di cui articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre  1993,
n. 537, e' subordinato  alla  verifica  da  parte  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione del rispetto, per  il  periodo  di  tre
anni successivi all'affidamento in concessione della gestione,  delle
seguenti condizioni: 
     a) assunzione da parte della concessionaria del  personale  gia'
dipendente del precedente gestore; 
     b)  applicazione  da  parte  della  concessionaria  stessa   del
contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora
ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo  per  i  servizi
accessori, anche sulla base delle disposizioni di  cui  al  comma  12
dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina,
con proprio decreto, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regime dei servizi aeroportuali  di  assistenza  a  terra,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 12, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per  la  gestione
dei  suddetti  servizi  al  fine  di   salvaguardare   la   sicurezza
dell'attivita'   aeroportuale,   l'affidabilita'   economica    delle
gestioni,  i  livelli  qualitativi  delle  prestazioni  offerte  agli
utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate. 
   1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  47  della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies  del  presente
articolo e' subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di
occupazione nell'aeroporto e della continuita' del rapporto di lavoro
del personale dipendente dal precedente gestore"; 
     il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   " 2. Su proposta del Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari,  approva  il
piano  di  investimenti   negli   aeroporti   nazionali   concernente
esclusivamente i lavori finanziati anche  parzialmente  dallo  Stato,
aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991"; 
     il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
   "5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'  concedere,
per il periodo massimo di cinque anni  a  decorrere  dall'anno  1995,
contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli
aeroporti, da individuare nel piano  degli  investimenti  di  cui  al
comma 2, con traffico  annuo  inferiore  a  600.000  passeggeri,  che
rivestono rilevante interesse sociale e turistico.  A  tal  fine  gli
enti di gestione predispongono  un  programma  per  il  conseguimento
dell'equilibrio  economico  della  gestione  entro  il  quinto   anno
successivo a quello di avvio della concessione dei contributi. 
   5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 5 si provvede con  le  disponibilita'  del  capitolo  di
entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge  22
agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati  i  proventi  di  cui  al
successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a  carico
del bilancio dello Stato. 
   5-ter. I canoni per le concessioni  alle  societa'  costituite  ai
sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, sono determinati periodicamente dal Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  del  territorio,  di  concerto  con  il  Ministero  dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo  preso
in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali  in  uso
alla concessionaria, al netto  degli  apporti  e  degli  investimenti
effettuati dalle suddette societa', nonche' degli oneri  per  beni  e
servizi  utilizzati  gratuitamente  da   pubbliche   amministrazioni,
tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, sono dettate  le  disposizioni  attuative  sulla
base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti
ai canoni pregressi. Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si
applicano  anche  alle  societa'  che  attualmente  provvedono   alla
gestione totale  degli  aeroporti  in  base  a  leggi  speciali.  Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati  sul  capitolo  di
entrate del bilancio statale di cui all'articolo  7  della  legge  22
agosto 1985, n. 449"; 
     al comma 6, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e previo
parere di conformita' del CIPE ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,": 
     dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
   "6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, presenta al Parlamento una  relazione  sullo  stato
degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e  di
integrazione con gli aeroporti maggiori, nonche' di salvaguardia  dei
livelli occupazionali. 
   6-ter. Le  modalita'  per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
versamento da parte degli enti  e  societa'  di  gestione  di  interi
complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'articolo
10  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  sono  determinate
con decreto del Presidente della Repubblica,  anche  in  deroga  alla
normativa vigente in materia di contabilita' di Stato. 
   6-quater. La tabella A allegata alla legge 23  dicembre  1980,  n.
930, e' aggiornata a far data  dal  31  dicembre  1995,  con  cadenza
triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione". 
   All'articolo 2: 
     il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con apposito  decreto  il  Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione  provvede  alla  trasformazione
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per  il  traffico  aereo
generale in societa' per azioni. La difesa e la rappresentanza  della
societa' davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi'  come  la  relativa
consulenza   legale   saranno    assicurate    dall'ufficio    legale
dell'azienda, salvo diverso avviso  del  consiglio  d'amministrazione
che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio  esterno.  Lo  schema
del   suddetto   decreto   e'   trasmesso   alle   Camere   ai   fini
dell'espressione del parere da  parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. In attesa di procedere  alla  suddetta  trasformazione,
gli organi di amministrazione dell'Azienda, di  cui  ai  decreti  del
Presidente della  Repubblica  1  luglio  1994  e  5  settembre  1994,
pubblicati,  sotto  forma  di  comunicati,   rispettivamente,   nelle
Gazzette Ufficiali n. 165  del  16  luglio  1994  e  n.  219  del  19
settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Dalla  medesima  data  la   gestione
dell'Azienda e' affidata ad un amministratore  straordinario  che  si
avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due  assistenti  di
massima  e  comprovata  qualificazione  professionale  nominati   dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, con  un  decreto  in  cui
vengono altresi' fissati le  relative  attribuzioni  ed  i  compensi,
incluse le indennita' accessorie e, per la trasformazione in societa'
per azioni di appropriate consulenze esterne"; 
     il comma 3 e' soppresso; 
     dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, si dovra' procedere alla  riorganizzazione  e  alla
ricollocazione della  scuola  nazionale  per  l'assistenza  al  volo,
individuando una adeguata  area  aeroportuale,  fornita  di  appositi
supporti strutturali". 
   All'articolo 3: 
     al comma 1, le parole: "tra Roma  e  Belgrado"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tra i due Paesi"; 
     dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di  esercizio  di
stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche  su  aeromobili  civili
deve  essere  indirizzata  al   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,   unitamente   alla   certificazione    attestante
l'immatricolazione   dell'aeromobile,   rilasciata    dal    Registro
aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica  dell'impianto.  Gli
apparati facenti parte delle stazioni  da  installare  devono  essere
preventivamente  omologati  dal  Ministero  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni.  Il  rilascio  della  licenza  di   esercizio   e'
subordinato all'esito  favorevole  della  visita  di  collaudo  della
stazione, una  volta  installata  a  bordo,  da  parte  del  Registro
aeronautico italiano. Le spese per omologazione  e  collaudo  sono  a
carico di chi le richiede. La licenza ha validita' di cinque  anni  e
puo' essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi  al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima
della scadenza; il rinnovo e' subordinato all'esito favorevole di una
visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da  parte
del Registro  aeronautico  italiano  che  rilascia,  al  termine,  un
attestato provvisorio di validita' sino al formale  rinnovo.  Qualora
il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli  periodici  o
straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica
o radiotelefonica o la non regolarita' di funzionamento o la sua  non
rispondenza  alle  relative  norme  tecniche,   ne   da'   tempestiva
comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  per
le conseguenti azioni". 
   All'articolo 5: 
     il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1,  lettera  d),
del  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,  nel  testo
modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile  1995,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  1995,  n.  204,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al primo periodo, sono soppresse le parole:  "i  titolari  di
patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti  ai  servizi  di
emergenza"; 
     b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I conducenti di
veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono  il  rilascio  della
relativa  abilitazione  professionale  esibendo  certificazione,  che
sara' definita  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, dalla quale risulti la loro idoneita'  allo  svolgimento
di tale attivita'"; 
     dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. All'articolo 138, comma 11,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi
forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano"".