ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 251
All'articolo 1:
al comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Alle medesime
societa' possono partecipare anche le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che
prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti
pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle societa'
di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di
destinazione degli utili delle societa' di gestione aeroportuale,
previsto da disposizioni vigenti.
1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato
e degli enti pubblici nelle societa' di gestione aeroportuale si
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474.
1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle
societa' di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle
finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di
intervento presentato dalla societa' di gestione, corredato dal
relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione
puo' superare i limiti temporali di cui l'articolo 694 del codice
della navigazione, in relazione al piano degli investimenti
presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad in
limite massimo di quaranta anni.
1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle
societa' di cui articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' subordinato alla verifica da parte del Ministro dei
trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre
anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle
seguenti condizioni:
a) assunzione da parte della concessionaria del personale gia'
dipendente del precedente gestore;
b) applicazione da parte della concessionaria stessa del
contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora
ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi
accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina,
con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi
dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione
dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza
dell'attivita' aeroportuale, l'affidabilita' economica delle
gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli
utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.
1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente
articolo e' subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di
occupazione nell'aeroporto e della continuita' del rapporto di lavoro
del personale dipendente dal precedente gestore";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione,
il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il
piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente
esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato,
aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991";
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' concedere,
per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995,
contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli
aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al
comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che
rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli
enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento
dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno
successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 5 si provvede con le disponibilita' del capitolo di
entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22
agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al
successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a carico
del bilancio dello Stato.
5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai
sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso
in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso
alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti
effettuati dalle suddette societa', nonche' degli oneri per beni e
servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni,
tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla
base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti
ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle societa' che attualmente provvedono alla
gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di
entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22
agosto 1985, n. 449";
al comma 6, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e previo
parere di conformita' del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,":
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato
degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di
integrazione con gli aeroporti maggiori, nonche' di salvaguardia dei
livelli occupazionali.
6-ter. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il
versamento da parte degli enti e societa' di gestione di interi
complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'articolo
10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate
con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla
normativa vigente in materia di contabilita' di Stato.
6-quater. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n.
930, e' aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza
triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro
dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale in societa' per azioni. La difesa e la rappresentanza della
societa' davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi' come la relativa
consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale
dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione
che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema
del suddetto decreto e' trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione,
gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 1 luglio 1994 e 5 settembre 1994,
pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle
Gazzette Ufficiali n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19
settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione
dell'Azienda e' affidata ad un amministratore straordinario che si
avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di
massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui
vengono altresi' fissati le relative attribuzioni ed i compensi,
incluse le indennita' accessorie e, per la trasformazione in societa'
per azioni di appropriate consulenze esterne";
il comma 3 e' soppresso;
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si dovra' procedere alla riorganizzazione e alla
ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo,
individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi
supporti strutturali".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "tra Roma e Belgrado" sono sostituite
dalle seguenti: "tra i due Paesi";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di
stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili
deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante
l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro
aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli
apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere
preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio e'
subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo della
stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro
aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a
carico di chi le richiede. La licenza ha validita' di cinque anni e
puo' essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima
della scadenza; il rinnovo e' subordinato all'esito favorevole di una
visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte
del Registro aeronautico italiano che rilascia, al termine, un
attestato provvisorio di validita' sino al formale rinnovo. Qualora
il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o
straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica
o radiotelefonica o la non regolarita' di funzionamento o la sua non
rispondenza alle relative norme tecniche, ne da' tempestiva
comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per
le conseguenti azioni".
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo
modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "i titolari di
patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di
emergenza";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I conducenti di
veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della
relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che
sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento
di tale attivita'";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
"Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi
forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano"".